Language of document : ECLI:EU:C:2014:2415

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PEDRO CRUZ VILLALÓN

presentate il 4 dicembre 2014 (1)

Causa C‑516/13

Dimensione Direct Sales srl,

Michele Labianca

contro

Knoll International SpA

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania)]


«Diritto di autore – Direttiva 2001/29/CE – Diritto di distribuzione – Articolo 4, paragrafo 1 – Nozione di “distribuzione al pubblico”, attraverso la vendita o in altro modo, di un’opera originale o una sua copia – Offerta contrattuale – Sito Internet che offre in vendita riproduzioni di mobili protetti senza il consenso del titolare del diritto esclusivo di distribuzione – Invitatio ad offerendum – Operazioni di pubblicità»





1.        Nella presente causa vengono sottoposte alla Corte tre questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (2), disposizione che prevede a beneficio dei titolari del diritto d’autore il diritto esclusivo di distribuzione dell’originale o delle copie delle loro opere protette. I fatti all’origine della controversia principale, che si distinguono rispetto a quelli riscontrati finora, in particolare nelle sentenze Peek & Cloppenburg (3) e Donner (4), forniscono alla Corte l’opportunità di sottoporre a nuovo esame l’estensione e la portata del diritto di distribuzione ai sensi di tale disposizione e di meglio definire i contorni di tale nozione.

I –    Contesto normativo

A –    Il diritto dell’Unione

2.        Il considerando 28 della direttiva 2001/29 così dispone:

«La protezione del diritto d’autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell’opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell’originale di un’opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dell’originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità. I diritti di noleggio e i diritti di prestito per gli autori sono stati stabiliti nella direttiva 92/100/CEE. Il diritto di distribuzione di cui alla presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni relative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestito di cui al capitolo I della direttiva suddetta».

3.        L’articolo 4 della direttiva 2001/29, che prevede il diritto esclusivo di distribuzione, prevede quanto segue:

«1.       Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie attraverso la vendita o in altro modo.

2.       Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso».

B –    Il diritto tedesco

4.        L’articolo 15 del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte - Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi) (5) così prevede:

«(1)      L’autore ha il diritto esclusivo di sfruttare la sua opera sotto forma materiale; tale diritto include in particolare:

1.      il diritto di riproduzione (articolo 16),

2.      il diritto di distribuzione (articolo 17),

3.      il diritto di esposizione (articolo 18).

(...)».

5.        L’articolo 17, paragrafo 1, dell’UrhG definisce il diritto di distribuzione nei termini seguenti:

«Il diritto di distribuzione è il diritto di offrire al pubblico o di mettere in commercio l’originale dell’opera o copie di essa».

II – I fatti all’origine della controversia principale

6.        La Knoll International (6) Spa è una società di diritto italiano appartenente al gruppo internazionale Knoll, la cui società madre, la Knoll Inc. (7), ha sede in Pennsylvania (Stati Uniti). Il Gruppo Knoll produce e vende mobili in tutto il mondo, tra cui i mobili creati da Marcel Breuer e Ludwig Mies van der Rohe, protetti dal diritto d’autore come opere d’arte applicata. La Knoll International detiene, a titolo di diritto d’autore, i diritti esclusivi di sfruttamento dei mobili creati da Marcel Breuer ed è autorizzata a esercitare i diritti d’autore che la Knoll detiene sui mobili di Ludwig Mies van der Rohe.

7.        La Dimensione Direct Sales srl (8), prima ricorrente nel procedimento principale, è una società a responsabilità limitata di diritto italiano, il cui amministratore, il sig. Michele Labianca, è il secondo ricorrente nel procedimento principale. La Dimensione Direct Sales distribuisce in Europa mobili di design mediante vendita diretta e offre mobili in vendita sul proprio sito web www.dimensione-bauhaus.com, consultabile anche in lingua tedesca. Inoltre, negli anni 2005-2006, la convenuta pubblicizzava le proprie offerte in Germania per mezzo di annunci in diversi quotidiani e riviste, nonché di un prospetto pubblicitario, con la seguente indicazione: «I mobili sono acquistati in Italia, ma il pagamento ha luogo solo al momento del loro ritiro o consegna, mediante spedizione con autorizzazione all’incasso (su richiesta, per nostro tramite)».

8.        Sulla base del diritto d’autore, la Knoll International ha presentato al Landgericht di Amburgo (Tribunale di Amburgo, Germania] una domanda volta a far vietare ai ricorrenti nel procedimento principale di proporre, in Germania, mobili corrispondenti a quelli creati da Marcel Breuer e Ludwig Mies van der Rohe, in quanto non provengano né da essa stessa né dalla Knoll. Essa ha chiesto inoltre che questi fornissero informazioni ed ha chiesto l’accertamento del loro obbligo di risarcimento dei danni nonché la pubblicazione della sentenza.

9.        Il Landgericht di Amburgo ha accolto la domanda della Knoll International, e la sua decisione è stata confermata in appello dall’Hanseatisches Oberlandesgericht [Corte d’appello anseatica (Germania)]. I ricorrenti nel procedimento principale sono stati quindi autorizzati a proporre un ricorso per «Revision» dinanzi al giudice del rinvio.

III – Questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

10.      Ritenendo che la risoluzione della controversia sottopostagli richiedesse che la Corte si pronunciasse sull’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania) ha presentato alla Corte le tre questioni pregiudiziali seguenti:

«1.      Se nel diritto di distribuzione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 rientri il diritto di offrire al pubblico l’originale dell’opera o sue copie ai fini dell’acquisto.

Qualora la prima questione debba essere risolta affermativamente:

2.      Se nel diritto di offrire al pubblico l’originale dell’opera o sue copie ai fini dell’acquisto non rientrino solo le offerte contrattuali, ma anche le operazioni pubblicitarie.

3.      Se si configuri una violazione del diritto di distribuzione nel caso in cui l’originale o una sua copia non venga acquistato a seguito dell’offerta».

11.      Nella sua decisione di rinvio, il Bundesgerichtshof ha esposto i motivi per cui considera che alle tre questioni debba rispondersi affermativamente. Ricordando che uno degli obiettivi della direttiva 2001/29 è quello di garantire un livello elevato di protezione del diritto d’autore e una remunerazione appropriata, esso ritiene che il suo articolo 4, paragrafo 1, debba essere interpretato estensivamente.

12.      Secondo il Bundesgerichtshof, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare «qualsiasi forma di distribuzione» al pubblico, «attraverso la vendita o in altro modo», dell’originale di un’opera o di copie di essa dovrebbe coprire un’offerta di vendita di riproduzioni, ovvero non solo un’offerta di contratto ma anche un’operazione pubblicitaria, anche se non ci fosse l’acquisizione di un’opera o di una riproduzione della stessa. L’offerta dovrebbe quindi essere intesa nel senso economico e non corrisponderebbe al concetto giuridico di «offerta di contratto», in modo che un’operazione pubblicitaria che incoraggia ad acquisire una riproduzione di un’opera costituirebbe, di per sé sola, un’offerta al pubblico che rientra nel diritto di distribuzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

13.      Il giudice del rinvio ritiene che la sentenza Peek & Cloppenburg (9) non si opponga a questa interpretazione del diritto di distribuzione. Se è vero che la Corte ha dichiarato in tale sentenza che nella nozione di «distribuzione al pubblico» rientrano soltanto gli atti che comportano un trasferimento di proprietà, le ragioni che ha adottato a questo proposito non possono tuttavia essere interpretate nel senso che il diritto di distribuzione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non copre alcun atto preparatorio a tale trasferimento. L’offerta di vendita di un originale o di una copia di un’opera è associata a un trasferimento di proprietà dell’oggetto in quanto mira a tale trasferimento.

14.      Essa ricorda inoltre che, nella sentenza Donner (10), la Corte ha dichiarato che un commerciante che indirizza la propria pubblicità al pubblico residente in un determinato Stato membro e crea o mette a sua disposizione un sistema di consegna e una modalità di pagamento specifici o permette a terzi di farlo, consentendo così a tale pubblico di farsi consegnare copie di opera protette da un diritto d’autore nello stesso Stato membro, compie, nello Stato membro in cui avviene la consegna, una «distribuzione al pubblico» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

15.      I ricorrenti e i convenuti nel procedimento principale, il governo spagnolo e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte e sono stati ascoltati nel corso dell’udienza pubblica tenutasi l’11 settembre 2014.

IV – Sulle questioni pregiudiziali

A –    Osservazioni delle parti

16.      I ricorrenti nel procedimento principale sostengono che, nell’ipotesi della situazione di cui trattasi in tale procedimento, vale a dire quella della semplice offerta di mobili protetti, non può aversi una distribuzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, né «per mezzo di vendita» né «per mezzo diverso dalla vendita». Se, nella sua sentenza Donner (11), la Corte ha preso in considerazione le operazioni di pubblicità, lo ha fatto solo in quanto indizi della volontà del commerciante di rivolgersi al pubblico dello Stato membro nel quale si è svolta effettivamente l’operazione di distribuzione.

17.      L’idea che si debba promuovere una interpretazione estensiva della nozione di distribuzione al fine di garantire la tutela dei titolari dei diritti e soprattutto di non compromettere le loro opportunità commerciali sarebbe infondata nel momento in cui un’offerta non porta ad alcun acquisto. In tal caso, il titolare del diritto non subisce alcun pregiudizio e non avrebbe quindi diritto ad alcun indennizzo. Allo stesso modo, non sarebbe necessario estendere la nozione di distribuzione al fine di vietare operazioni di pubblicità, poiché la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (12), prevede espressamente, all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), la possibilità per i tribunali competenti di emettere un’ingiunzione interlocutoria allo scopo di prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale. Gli atti preliminari di un atto che viola un diritto di proprietà intellettuale possono quindi essere vietati su questa base senza la necessità di considerare che essi stessi violino tali diritti.

18.      La Knoll International ritiene che, tenuto conto delle circostanze di cui al procedimento principale, il giudice del rinvio cerchi, in sostanza, attraverso le sue questioni, di stabilire se la pubblicità fatta dalla Dimensione Direct Sales possa essere vietata in quanto viola il suo diritto esclusivo di distribuzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Essa ritiene, tuttavia, che tali questioni siano basate su un’interpretazione errata della portata del diritto di distribuzione ai sensi di tale disposizione, che si fonderebbe sull’interpretazione datane dalla Corte nella sentenza Peek & Cloppenburg (13), che sarebbe troppo restrittiva.

19.      La Corte, infatti, avrebbe giudicato che il titolare del diritto d’autore, per quanto riguarda il diritto esclusivo di distribuzione, ha solo il diritto di controllare il trasferimento della proprietà dell’originale o di una copia dell’opera d’arte applicata, con esclusione di qualsiasi altro diritto. Orbene, questa interpretazione violerebbe la ratio e l’obiettivo della direttiva 2001/29.

20.      La Knoll International ritiene che, con la questione sollevata dalla domanda pregiudiziale, si chieda in sostanza se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, in conformità del diritto internazionale, debba essere considerato come una disposizione che prevede una protezione minima o, al contrario, una protezione massima armonizzata.

21.      Essa ritiene, a tale riguardo, che il Trattato dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale sul diritto d’autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 e approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (14), non possa essere interpretato nel senso che viola i diritti garantiti dalle legislazioni nazionali, nella fattispecie, la totalità dei diritti immaginabili, noti e non noti, di sfruttare la propria opera in modo immateriale e materiale che l’articolo 17, paragrafo 1, dell’UrhG riconosce al titolare del diritto d’autore. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, come interpretato in conformità con il trattato OMPI, non può quindi avere un effetto restrittivo sui diritti dei quali gli autori di opere d’arte applicata beneficiavano già negli Stati membri prima dell’adozione della direttiva suddetta.

22.      La Knoll International propone, quindi, di rispondere alle questioni pregiudiziali nel senso che il diritto di distribuzione previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 comprende il diritto di offrire in vendita al pubblico l’originale o una copia di un’opera, precisando che tale diritto non comprende soltanto l’offerta contrattuale, ma anche le operazioni pubblicitarie, e può essere violato anche se l’offerta non dà luogo all’acquisto. Essa ritiene che, in ogni caso, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non si opponga a una normativa nazionale che conceda tale diritto all’autore.

23.      Il governo spagnolo propone una risposta affermativa separata alle tre questioni sottoposte alla Corte.

24.      In primo luogo, il governo spagnolo, citando la sentenza Donner (15), sottolinea che non ci può essere distribuzione senza contratto di vendita e consegna dell’oggetto della vendita all’acquirente. Tuttavia, evidenzia che, perché vi sia una vendita, è essenziale che un’offerta di contratto di vendita sia fatta al pubblico e, pertanto, ritiene che il diritto di distribuzione debba comprendere l’offerta di contratto come elemento preparatorio essenziale per ogni contratto di vendita.

25.      Ritiene, inoltre, che il diritto di distribuzione comprenda non solo l’offerta di contratto, ma anche la pubblicità, a condizione che, per il suo scopo, essa rientri nella catena di atti preparatori alla vendita di un prodotto e che, in sua assenza, la vendita non abbia potuto essere realizzata.

26.      Dichiara, infine, che può essere violato il diritto esclusivo di distribuzione in assenza di qualsiasi vendita effettiva quando l’offerta si presenta nell’ambito di un canale di vendita e di distribuzione specificamente destinato all’acquisto degli oggetti protetti controversi, il che implica un comportamento volto a un pubblico specifico.

27.      La posizione difesa dalla Commissione si è evoluta tra la fase scritta e la fase orale del procedimento.

28.      Nelle sue osservazioni scritte, ha sostenuto principalmente che, allo stato attuale della giurisprudenza della Corte, come risulta dalle sentenze Peek & Cloppenburg (16) e Donner (17), l’esistenza di un atto di distribuzione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, presuppone una vendita o un qualsiasi altro trasferimento di proprietà. Questa interpretazione restrittiva della nozione di distribuzione, che esclude le operazioni precedenti alla conclusione di un contratto di vendita dal campo di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, non contraddirebbe l’obiettivo di quest’ultima, e cioè assicurare un elevato livello di protezione, e garantirebbe peraltro la certezza del diritto, in quanto l’esistenza di una vendita o di altro trasferimento di proprietà può essere constatata sulla base di criteri oggettivi.

29.      Durante la fase orale, tuttavia, la Commissione ha affermato che l’esclusione di qualsiasi offerta di vendita dalla nozione di distribuzione potrebbe creare una lacuna nella tutela dei titolari dei diritti d’autore, in quanto questi ultimi potrebbero adire le vie legali prescritte dalla direttiva 2004/48 soltanto una volta constatata la vendita effettiva. Ritiene, pertanto, che sia possibile interpretare la nozione di distribuzione in modo da includere alcune offerte, a condizione che, da una parte, questa apertura sia accuratamente circoscritta e che i criteri dell’offerta rientrante nel diritto di distribuzione siano definiti dalla Corte in modo preciso e uniforme e, dall’altra, che l’interpretazione dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 4 della direttiva 2001/29 venga distinta. In altre parole, se una singola offerta può eventualmente essere considerata come rientrante in detto paragrafo 1, indipendentemente dalla realizzazione effettiva di una vendita o di altro trasferimento di proprietà, essa non può essere invece considerata come comportante l’esaurimento del diritto di distribuzione ai sensi del suddetto paragrafo 2.

B –    Analisi

30.      Prima di dare una risposta alle domande poste dal giudice del rinvio, occorre formulare tre osservazioni preliminari.

31.      In primo luogo, è necessario rilevare che l’azione intrapresa nel procedimento principale dalla Knoll International tende principalmente a ottenere dal giudice del rinvio il divieto per la Dimensione Direct Sales, in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, punto 2, dell’UrhG, di proporre in vendita copie di mobili protetti non provenienti né dalla stessa, né dalla Knoll, precisando che tale domanda non si basa sulla constatazione di vendite di mobili effettivamente realizzate e debitamente constatate. La misura richiesta consisterebbe essenzialmente, senza che sia stata tuttavia specificata né dalla Knoll International né dal giudice del rinvio, nel divieto per la Dimensione Direct Sales di utilizzare il proprio sito Internet al fine di offrire in vendita al pubblico in Germania i mobili controversi. Si tratterebbe, in altre parole, di vietarle di intraprendere la commercializzazione dei mobili controversi sul territorio tedesco mediante il proprio sito Internet o, più in generale, attraverso semplici operazioni pubblicitarie.

32.      La presente causa si distingue, quindi, sul piano fattuale, dai casi riguardanti l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 esaminati in precedenza dalla Corte e citati dalle parti. Infatti, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Peek & Cloppenburg (18), i fatti controversi vertevano sull’esposizione al pubblico di riproduzioni di mobili protetti e sulla possibilità di utilizzo di tali riproduzioni da parte del pubblico, in assenza di qualsiasi commercializzazione, e quindi di qualsiasi vendita effettiva e debitamente constatata, o di qualsiasi intenzione di commercializzazione. Nelle cause sfociate nelle sentenze Donner (19) e Blomqvist (20), al contrario, le merci controverse erano state oggetto di una vendita effettiva e constatata e/o di una consegna o di un tentativo di consegna. Nel procedimento principale, invece, si ipotizza che la Dimensione Direct Sales intenda commercializzare i mobili controversi, ma non è stata constatata alcuna vendita o consegna effettiva.

33.      Inoltre, il giudice del rinvio ha precisato, senza che ciò sia contestato, che, da una parte, i mobili controversi sono protetti in Germania dal diritto d’autore come opere d’arte applicata e, dall’altra, le copie di tali mobili sono proposte in vendita dalla Dimensione Direct Sales sul proprio sito Internet, in particolare per il pubblico tedesco, senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti su questi ultimi, nella fattispecie senza l’autorizzazione della Knoll International e/o della Knoll.

34.      A questo proposito, si deve ricordare che, se spetta al giudice del rinvio accertare la sussistenza dei fatti asseriti, egli deve anche assicurare in tale ambito, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48, che le misure, le procedure e i rimedi necessari per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale siano applicati in modo tale da evitare che si creino ostacoli al commercio legittimo (21) prevedendo misure di salvaguardia contro l’utilizzo abusivo. In particolare, deve garantire che i mobili controversi non siano stati legalmente messi in commercio dai titolari del diritto o con il loro consenso e che il diritto esclusivo di distribuzione di cui questi ultimi beneficiano sui di essi non sia esaurito ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29.

35.      Infine, si deve rilevare che, con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se le «attività pubblicitarie», a monte dell’offerta contrattuale, possano rientrare nel diritto di distribuzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Tuttavia, il giudice del rinvio fornisce soltanto poche informazioni sulle attività pubblicitarie che sarebbero state svolte o altrimenti previste dalla Dimensione Direct Sales, limitandosi a menzionare annunci pubblicitari su quotidiani e riviste nel 2005 e nel 2006 (22). Non fornisce nemmeno una spiegazione precisa sui motivi per i quali ritiene che una risposta a tale questione gli sia necessaria per risolvere la controversia sottopostagli e per adottare le misure richieste dalla Knoll, come sinteticamente riassunte al paragrafo 31 delle presenti conclusioni.

36.      Risulta tuttavia da costante giurisprudenza della Corte che l’esigenza di giungere a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui s’inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (23). La Corte ha inoltre più volte dichiarato che la ratio giustificativa di una domanda di pronuncia pregiudiziale non consiste nella formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia vertente sul diritto dell’Unione (24).

37.      Ritengo, pertanto, che, in assenza di elementi circostanziati sulla situazione di fatto in questione e di qualsiasi indicazione sulla natura e sulla portata delle misure che il giudice del rinvio intende concedere, non sia possibile per la Corte dare una risposta specifica utile (25) alla seconda questione e che quest’ultima debba essere, quindi, dichiarata inammissibile.

38.      Alla luce di queste osservazioni, e dato che esaminerò congiuntamente la prima e la terza questione, occorre ricordare che, nella sentenza Peek & Cloppenburg (26), la Corte ha constatato che né l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 né alcun’altra delle sue disposizioni definisce in modo sufficiente la nozione di distribuzione al pubblico di un’opera protetta dal diritto d’autore (27). La Corte, tuttavia, ha anche sottolineato che tale nozione doveva essere interpretata, per quanto possibile (28), in particolare alla luce delle disposizioni del trattato OMPI, in quanto la direttiva 2001/29 mira a dare esecuzione agli obblighi incombenti alla Comunità (29) in virtù di tale Trattato e il suo articolo 4 ha lo scopo di trasporre l’articolo 6 dello stesso (30).

39.      Sottolineando che l’articolo 6, paragrafo 1, del Trattato OMPI definisce la nozione di diritto di distribuzione di cui godono gli autori delle opere letterarie e artistiche come il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell’originale e di esemplari delle loro opere mediante la vendita o «altro trasferimento di proprietà» (31), la Corte ha statuito che occorreva interpretare la nozione di distribuzione mediante la vendita o in altro modo come «una forma di distribuzione che deve implicare un trasferimento della proprietà» (32).

40.      Ricordando, inoltre, che il contenuto della nozione di «distribuzione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere oggetto di interpretazione autonoma nel diritto dell’Unione, che non può dipendere dalla legge applicabile alle transazioni nel cui ambito avviene una distribuzione (33), la Corte ha anche affermato che «la distribuzione al pubblico [sarebbe] caratterizzata da una serie di operazioni che vanno, almeno, dalla conclusione di un contratto di vendita alla relativa esecuzione con la consegna ad un soggetto del pubblico» (34).

41.      Contrariamente a quanto sostenuto dalla Dimensione Direct Sales, le definizioni date dalla Corte, che devono essere contestualizzate come ho già sottolineato (35), non possono essere interpretate in opposizione al fatto che una violazione del diritto esclusivo di distribuzione possa essere constatata in assenza di una qualunque effettiva realizzazione di una vendita, a condizione che si possa ritenere che le operazioni eventualmente proibite a titolo di diritto esclusivo di distribuzione rientrino in un contesto chiaramente inteso a favorire la conclusione di tale vendita.

42.      Per riprendere l’idea perfettamente espressa dall’avvocato generale Jääskinen nelle sue conclusioni nella causa Donner (36), «la nozione di distribuzione mediante vendita dev’essere interpretata in un modo da attribuire agli autori un controllo concreto ed efficace sull’immissione in commercio di copie delle loro opere, a partire dalla loro riproduzione attraverso canali di commercio sino all’esaurimento del diritto d’autore ai sensi dell’ articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29».

43.      Questo può essere inizialmente il caso dell’offerta contrattuale o di qualsiasi altra offerta di vendita di oggetti protetti realizzata, senza il consenso del titolare del diritto, nell’ambito di un sito Internet che mette a disposizione delle persone interessate gli strumenti che consentono loro di pagare l’importo dei propri acquisti fornendo loro i mezzi per farseli consegnare.

44.      In effetti, poiché un sito Internet si presenta come un sito commerciale che fornisce oggetti protetti, in modo permanente, periodico o ad hoc, fornendo indicazioni precise su questi ultimi e i relativi prezzi e gli elementi che rendono tecnicamente possibile l’acquisto e la consegna all’acquirente (37), vale a dire come un sito configurato per consentire la conclusione dei contratti di vendita, esso deve essere considerato come prova di una volontà di creare un canale di distribuzione di detti oggetti che, nonostante il rispetto da parte delle persone fisiche o giuridiche responsabili di detto sito delle disposizioni legali applicabili (38), rientra nel divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

45.      In tali circostanze, che sembrano corrispondere a quelle della controversia principale, la volontà dei responsabili del sito di commercializzare gli oggetti protetti è sufficientemente chiara e la probabilità che le vendite siano state o siano effettivamente realizzate è sufficientemente concreta perché i titolari del diritto d’autore su tali oggetti possano ottenere che ciò sia impedito in ragione del loro diritto esclusivo di distribuzione, a condizione che tale diritto non sia esaurito ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 e incombendo, se del caso, al giudice eventualmente investito di una domanda in tal senso di adottare le misure previste in applicazione, segnatamente, dell’articolo 6 della direttiva 2004/48, in base alla presentazione delle prove necessarie.

46.      In tale prospettiva, deve essere respinto l’argomento presentato dalla Dimensione Direct Sales, secondo cui non sarebbe necessario promuovere un’accezione ampia del diritto di distribuzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 qualora sia possibile per le autorità giudiziarie degli Stati membri, sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/48, emettere contro i «presunti trasgressori» ingiunzioni interlocutorie allo scopo di prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale. Le questioni sottoposte alla Corte dal giudice del rinvio vertono, in effetti, sulla sostanza del diritto di distribuzione, e non sulle modalità procedurali in base alle quali è possibile impedire una qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale.

47.      Questo potrebbe essere anche, più in generale ma nella stessa prospettiva, il caso di un bando di gara (invitatio ad offerendum), o di un’operazione di pubblicità (39) relativa a oggetti protetti e destinata a un pubblico mirato, purché avvengano per mezzo o in connessione con un sito Internet, e cioè, in particolare, con l’intenzione chiara di concorrere alla finalizzazione di contratti di vendita di detti oggetti o di contribuire in modo decisivo al trasferimento della loro proprietà.

48.      Pertanto, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione ai sensi di tale disposizione comprende il diritto per il titolare del diritto d’autore sull’originale o sulle copie di un’opera protetta di vietare a qualsiasi persona di offrire in vendita al pubblico tale originale o tali copie senza il proprio consenso, anche quando detta offerta non abbia condotto ad alcun acquisto, purché una simile offerta sia attuata con la chiara intenzione di concludere contratti di vendita o qualsiasi altro atto che implichi un trasferimento di proprietà degli stessi.

V –    Conclusione

49.      Invito la Corte a rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal giudice del rinvio nei termini seguenti:

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione ai sensi di questa disposizione comprende il diritto per il titolare del diritto d’autore sull’originale o sulle copie di un’opera protetta di vietare a qualsiasi persona di offrire in vendita al pubblico tale originale o tali copie senza il proprio consenso, anche quando detta offerta non abbia condotto ad alcun acquisto, purché una simile offerta sia attuata con la chiara intenzione di concludere contratti di vendita o qualsiasi altro atto che implichi un trasferimento di proprietà degli stessi.


1 – Lingua originale: il francese.


2 – GU L 167, pag. 10.


3 – C‑456/06, EU:C:2008:232.


4 – C‑5/11, EU:C:2012:370.


5 – In prosieguo: l’«UrhG».


6 – In prosieguo: la «Knoll International».


7 – In prosieguo: la «Knoll».


8 – In prosieguo: la «Dimensione Direct Sales».


9 – EU:C:2008:232.


10 – EU:C:2012:370.


11 – EU:C:2012:370.


12 – GU L 157, pag. 45.


13 – EU:C:2008:232.


14 – GU L 89, pag. 6; in prosieguo: l’«OMPI».


15 – EU:C:2012:370.


16 – EU:C:2008:232.


17 – EU:C:2012:370.


18 – EU:C:2008:232.


19 – EU:C:2012:370.


20 – C‑98/13, EU:C:2014:55.


21 – V., a questo proposito, il preambolo e l’articolo 41, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio nell’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, approvato a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, con la decisione 94/800/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994 (GU L 336, pag. 1, 214). V. anche sentenza Bericap Záródástechnikai (C‑180/11, EU:C:2012:717).


22 – V. paragrafo 7 delle presenti conclusioni.


23 – V., in particolare, sentenza ÖFAB (C‑147/12, EU:C:2013:490, punto 45 e la giurisprudenza citata).


24 – V., in particolare, sentenza Romeo (C‑313/12, EU:C:2013:718, punto 40 e la giurisprudenza citata).


25 – A tal riguardo, v., in particolare, sentenze Meilicke (C‑83/91, EU:C:1992:332, punti 32 e 33), nonché Zurita García e Choque Cabrera (C‑261/08 e C‑348/08, EU:C:2009:648, punto 35).


26 – EU:C:2008:232.


27 – Ibidem (punto 29).


28 – Sentenze Peek & Cloppenburg (EU:C:2008:232, punti 30 e 31) e Donner (EU:C:2012:370, punto 23).


29 – Sentenza Peek & Cloppenburg (EU:C:2008:232, punto 31).


30 – Ibidem (punto 35).


31 – Ibidem (punto 32).


32 – Ibidem (punto 33).


33 – Sentenza Donner (EU:C:2012:370, punto 25).


34 – Sentenze Donner (EU:C:2012:370, punto 26) e Blomqvist (EU:C:2014:55, punto 28).


35 – V. paragrafi 31 e 32 delle presenti conclusioni.


36 – C‑5/11, EU:C:2012:195, paragrafo 53.


37 – Su questo punto, vedere la Comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2013, intitolata «Una tabella di marcia per il completamento del mercato unico della consegna dei pacchi Instaurare un clima di fiducia e incoraggiare le vendite online» [COM (2013) 886 final].


38 – Si può pensare, a questo proposito, alle prescrizioni della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, in merito ad alcuni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, compreso il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1), o ai requisiti descritti nella direttiva sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; v., in particolare, gli articoli 6 e 8 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304, pag. 64).


39 – V. sentenza Donner (EU:C:2012:370, punto 29). V. anche, ma a contrario, le conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Donner (EU:C:2012:195, paragrafo 54).