Language of document : ECLI:EU:C:2017:546

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

13 luglio 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza in materia di assicurazioni – Normativa nazionale che prevede, a talune condizioni, il diritto della persona lesa di proporre un’azione legale direttamente contro l’assicuratore del responsabile di un incidente – Clausola attributiva di competenza conclusa tra l’assicuratore e l’autore del danno»

Nella causa C‑368/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Højesteret (Corte Suprema, Danimarca), con decisione del 20 giugno 2016, pervenuta in cancelleria il 6 luglio 2016, nel procedimento

Assens Havn

contro

Navigators Management (UK) Limited,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Navigators Management (UK) Limited, da H. Nissen, advokat;

–        per il governo belga, da L. Van den Broeck e J. Van Holm, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da A. Rubio González e A. Gavela Llopis, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Heller e L. Grønfeldt, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, punto 5, e dell’articolo 14, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Assens Havn (porto di Assens, Danimarca) e la Navigators Management (UK) Limited, una compagnia di assicurazioni (in prosieguo: la «Navigators Management»), in merito al risarcimento di un danno causato alle installazioni del molo del porto di Assens da un rimorchiatore assicurato presso tale compagnia.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Regolamento n. 44/2001

3        I considerando 11 e 13 del regolamento n. 44/2001 sono così formulati:

«(11)      Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento (…).

(…)

(13)      Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali».

4        Gli articoli da 8 a 14 di tale regolamento, figuranti nella sezione 3, intitolata «Competenza in materia di assicurazioni», del capo II dello stesso regolamento, enunciano talune norme sulla competenza in materia di assicurazioni.

5        Conformemente all’articolo 8 del medesimo regolamento:

«In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, salva l’applicazione dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5».

6        L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue:

«L’assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto:

a)      davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o

b)      in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario (…)

(…)».

7        Ai sensi dell’articolo 10 di tale regolamento:

«L’assicuratore può essere altresì convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l’assicurazione riguardi contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro».

8        Secondo l’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento:

«Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla persona lesa contro l’assicuratore, sempre che tale azione sia possibile».

9        L’articolo 13 del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

(…)

2)      che consenta al contraente dell’assicurazione, all’assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o

3)      che, stipulata tra un contraente dell’assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l’evento dannoso si produca all’estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni, o

(…)

5)      che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all’articolo 14».

10      In forza dell’articolo 14 del regolamento n. 44/2001:

«I rischi di cui all’articolo 13, punto 5, sono i seguenti:

1)      ogni danno:

a)      subito dalle navi, dagli impianti offshore e d’alto mare o dagli aeromobili, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali;

(…)

2)      ogni responsabilità, salvo per lesioni personali dei passeggeri o danni ai loro bagagli,

a)      risultante dall’impiego o dall’esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), sempre che, per quanto riguarda questi ultimi, la legge dello Stato membro in cui l’aeromobile è immatricolato non vieti le clausole attributive di competenza nell’assicurazione di tali rischi;

(…)».

11      L’articolo 23 di tale regolamento, che figura nella sezione 7 dello stesso capo II, intitolata «Proroga di competenza», ai suoi paragrafi 1 e 5, così dispone:

«1.      Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a)      per iscritto o oralmente con conferma scritta, o

b)      in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o

c)      nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

(…)

5.      Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 13, 17 o 21 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell’articolo 22».

12      Il regolamento n. 44/2001 è stato abrogato dall’articolo 80 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). Orbene, ai sensi del suo articolo 81, secondo comma, quest’ultimo regolamento è applicabile solo a partire dal 10 gennaio 2015.

 Accordo CE-Danimarca

13      L’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2005 (GU 2005, L 299, pag. 62; in prosieguo: l’«accordo CE-Danimarca»), approvato, a nome della Comunità, con la decisione 2006/325/CE del Consiglio, del 27 aprile 2006 (GU 2006, L 120, pag. 22), ha lo scopo di applicare le disposizioni del regolamento n. 44/2001 e le sue misure di attuazione alle relazioni tra l’Unione europea e il Regno di Danimarca. Tale accordo è entrato in vigore il 1o luglio 2007, conformemente al suo articolo 12, paragrafo 2 (GU 2007, L 94, pag. 70).

14      Il preambolo dell’accordo CE-Danimarca così recita:

«(…)

Ritenendo che la Corte di giustizia [dell’Unione europea] dovrebbe essere competente, alle medesime condizioni, a pronunciarsi in via pregiudiziale in merito a questioni relative alla validità e all’interpretazione del presente accordo sollevate da una giurisdizione danese, e che tale giurisdizione dovrebbe, pertanto, poter richiedere una pronuncia in via pregiudiziale alle medesime condizioni delle giurisdizioni degli altri Stati membri con riferimento all’interpretazione del regolamento [n. 44/2001] e delle sue misure di attuazione,

(…)».

15      L’articolo 2 accordo CE-Danimarca, intitolato «Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale», enuncia, al suo paragrafo 1:

«Le disposizioni del regolamento [n. 44/2001], allegato al presente accordo, di cui forma parte integrante, nonché le misure di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento, e – per quanto concerne le misure di attuazione adottate dopo l’entrata in vigore del presente accordo – attuate [dal Regno di] Danimarca ai sensi dell’articolo 4 del presente accordo, [e le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento,] si applicano, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra [l’Unione] e [il Regno di] Danimarca».

16      L’articolo 6 dell’accordo CE-Danimarca, intitolato «Competenza della Corte di giustizia [dell’Unione europea] in merito all’interpretazione dell’accordo», prevede, al suo paragrafo 1:

«Qualora sorga una questione concernente la validità o l’interpretazione di questo accordo in una causa pendente dinanzi ad un organo giudiziario danese, quest’ultimo può richiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in merito nelle medesime circostanze in cui un organo giudiziario di un altro Stato membro dell’Unione europea vi sarebbe obbligato ai sensi del regolamento [n. 44/2001] e delle misure di attuazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1 del presente accordo».

 Diritto danese

17      L’articolo 95 della forsikringsaftaleloven (legge sui contratti di assicurazione) così dispone:

«1.      Quando è stata accertata la responsabilità della parte assicurata nei confronti della persona lesa ed è stato determinato l’importo del risarcimento, la persona lesa è surrogata nei diritti della parte assicurata nei confronti della compagnia di assicurazione, nella misura in cui il suo credito non è stato soddisfatto.

2.      La persona lesa è parimenti surrogata nei diritti della parte assicurata nei confronti della compagnia se la sua domanda di risarcimento è pregiudicata da fallimento, da concordato o da ristrutturazione del debito della parte assicurata. Se la persona lesa resta insoddisfatta, la domanda di risarcimento può essere presentata interamente nei confronti della compagnia. Nelle situazioni descritte al punto 1, la compagnia deve informare senza indugio la parte assicurata della notifica di una domanda di risarcimento».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

18      Nell’autunno 2007 la Skåne Entreprenad Service AB, società di diritto svedese (in prosieguo: la «Skåne Entreprenad»), ha fatto eseguire un trasporto di barbabietole da zucchero verso una fabbrica situata a Nykøbing Falster (Danimarca). Una parte del trasporto è avvenuta con nave da Assens verso Nakskov (Danimarca). Ai fini di detto viaggio, la Skåne Entreprenad ha noleggiato una serie di rimorchiatori e di chiatte, tra cui il rimorchiatore Sea Endeavour I, e ha sottoscritto a tal fine un’assicurazione di responsabilità presso la Navigators Management.

19      La polizza assicurativa conteneva, in particolare, la seguente clausola:

«Legge applicabile e foro competente

La presente assicurazione è disciplinata dal diritto applicabile in Inghilterra e Galles ed interpretata in conformità del medesimo, e ciascuna delle parti accetta la competenza esclusiva degli organi giurisdizionali di Inghilterra e Galles».

20      Inoltre, le condizioni di assicurazione della Navigators Managements contenevano la seguente clausola:

«7)      Legge applicabile, procedura in caso di controversia e risoluzione delle controversie

La presente assicurazione è disciplinata dal diritto inglese e deve essere interpretata conformemente a tale diritto. Essa è, in particolare, soggetta alla legge del 1906 sull’assicurazione marittima, come eventualmente modificata, le cui disposizioni fanno parte integrante dell’assicurazione. La presente assicurazione, compresa ogni controversia sorta nell’ambito della sua esecuzione o ad essa relativa, rientra nella competenza esclusiva della [High Court of Justice (England & Wales)] a Londra, Regno Unito».

21      Il 24 novembre 2007, durante il passaggio del rimorchiatore Sea Endeavour I nel porto di Assens, sono stati causati danni alle installazioni del molo. Le parti nel procedimento principale dissentono su come tali danni siano stati causati e su chi ne sia responsabile.

22      Poiché la Skåne Entreprenad è nel frattempo stata oggetto di una procedura fallimentare, Assens Havn ha proposto un’azione diretta nei confronti della Navigators Management, assicuratore di responsabilità del presunto autore del danno, dinanzi al Sø- og Handelsretten (Tribunale marittimo e commerciale, Danimarca), chiedendo la condanna di quest’ultima società a versare ad esso la somma di 1 310 536 corone danesi (DKK) (circa 176 270 euro) come risarcimento di detti danni.

23      Dopo aver sottoposto la questione della competenza giurisdizionale a un procedimento speciale, tale Tribunale, con una sentenza del 22 dicembre 2014, ha respinto il ricorso per difetto di giurisdizione dei giudici danesi, per il motivo che la clausola attributiva di competenza conclusa tra le parti del contratto di assicurazione era opponibile alla persona lesa. Tale sentenza è stata oggetto di un’impugnazione dinanzi al giudice del rinvio, proposta da Assens Havn.

24      Secondo il giudice del rinvio, la questione principale è se Assens Havn, che, in forza dell’articolo 95, paragrafo 2, della legge sui contratti di assicurazione, ha il diritto di agire direttamente nei confronti della compagnia di assicurazioni dell’autore del danno, sia vincolato dalla clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto di assicurazione concluso tra la Skåne Entreprenad e la Navigators Management, in forza dell’articolo 13, punto 5, del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’articolo 14, punto 2, lettera a), dello stesso regolamento. In caso affermativo, il Sø- og Handelsretten (Tribunale marittimo e commerciale) avrebbe giustamente respinto il ricorso presentato da Assens Havn.

25      Il giudice del rinvio rileva che, sebbene, in linea di principio, la persona lesa da un danno non possa, ai sensi del diritto danese, proporre un’azione diretta contro la compagnia di assicurazioni dell’autore di un danno, l’articolo 95 della legge danese sui contratti di assicurazione ammette, tuttavia, siffatta azione nel caso in cui, ad esempio, il contraente dell’assicurazione sia fallito, come è accaduto nella specie.

26      È in tale contesto che lo Højesteret (Corte Suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 13, punto 5, in combinato disposto con l’articolo 14, punto 2, lettera a), del regolamento 44/2001 debba essere interpretato nel senso che una persona lesa, alla quale il diritto nazionale consente di proporre un’azione direttamente nei confronti della società di assicurazione della parte che ha causato il danno, sia vincolata da una clausola attributiva di competenza validamente stipulata fra l’assicuratore e il contraente dell’assicurazione, ai sensi dell’articolo 13, punto 5, in combinato disposto con l’articolo 14, punto 2, lettera a), di detto regolamento».

 Sulla questione pregiudiziale

27      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, punto 5, del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’articolo 14, punto 2, lettera a), di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che una persona lesa che dispone di un’azione diretta contro l’assicuratore dell’autore del danno da essa subito possa essere vincolata da una clausola attributiva di competenza conclusa tra tale assicuratore e detto autore.

28      Al fine di rispondere a tale questione, occorre far riferimento all’impianto sistematico delle disposizioni della sezione 3 del capo II del regolamento n. 44/2001 e agli obiettivi ad esse sottesi.

29      A tale riguardo, occorre ricordare che la sezione 3 del capo II del regolamento n. 44/2001 stabilisce un sistema autonomo di ripartizione delle competenze giurisdizionali in materia di assicurazioni (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2005, Société financière et industrielle du Peloux, C‑112/03, EU:C:2005:280, punto 29).

30      Come nelle materie relative ai lavoratori e ai consumatori, l’azione in materia di assicurazioni è caratterizzata da un certo squilibrio tra le parti (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 2005, GIE Réunion européenne e a., C‑77/04, EU:C:2005:327, punto 22), squilibrio che le norme previste all’articolo 8 della sezione 3 del capo II del regolamento n. 44/2001 sono volte a correggere facendo beneficiare la parte più debole di norme sulla competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, punto 40).

31      In particolare, dette disposizioni facilitano la situazione della persona lesa da un danno assicurato consentendole di citare l’assicuratore di cui trattasi, in particolare, dinanzi al giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, a condizione che il diritto nazionale preveda una siffatta azione diretta.

32      Nella specie, come risulta dai punti 24 e 25 della presente sentenza, il giudice del rinvio, al quale spetta interpretare il proprio diritto nazionale, ritiene che l’articolo 95, paragrafo 2, della legge sui contratti di assicurazione, applicabile alla controversia principale, istituisca, a vantaggio della persona lesa, il diritto di proporre un’azione diretta, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, contro l’assicuratore.

33      Per quanto riguarda l’opponibilità di una clausola attributiva di competenza alla persona lesa da un danno, risulta, da un lato, che, secondo l’articolo 13, punto 5, del regolamento n. 44/2001, letto in combinato disposto con l’articolo 14, punto 2, lettera a), dello stesso, si può derogare tramite una siffatta clausola alle disposizioni della sezione 3 di detto regolamento, in particolare nel caso di contratti di assicurazione che coprano ogni responsabilità risultante dall’impiego o dall’esercizio delle navi.

34      Dall’altro lato, è pacifico che l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, che rende applicabili le disposizioni degli articoli da 8 a 10 di tale regolamento in caso di azione diretta proposta dalla persona lesa contro l’assicuratore, non riguarda gli articoli 13 e 14 di detto regolamento e, pertanto, le clausole di proroga di competenza.

35      Dall’impianto sistematico delle disposizioni della sezione 3 del capo II del regolamento n. 44/2001 non risulta quindi che una clausola attributiva di competenza sia opponibile alla persona lesa.

36      A tale riguardo, la Corte ha già avuto l’occasione di rilevare che, in materia di assicurazioni, la proroga di competenza resta inquadrata in termini rigorosi dall’obiettivo di tutela della persona economicamente più debole (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2005, Société financière et industrielle du Peloux, C‑112/03, EU:C:2005:280, punto 31).

37      Così, l’articolo 13 del regolamento n. 44/2001 contiene un elenco tassativo delle ipotesi in cui le parti possono derogare alle norme stabilite alla sezione 3 del capo II di tale regolamento.

38      Inoltre, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5, di detto regolamento, le clausole attributive di competenza non sono valide se in contrasto con le disposizioni dell’articolo 13. Da tali disposizioni emerge che detto regolamento stabilisce un sistema in cui le deroghe alle regole di competenza in materia di assicurazioni sono interpretate restrittivamente (v., per analogia, sentenza del 12 maggio 2005, Société financière et industrielle du Peloux, C‑112/03, EU:C:2005:280, punto 31).

39      Inoltre, si deve necessariamente constatare che la situazione della terza persona lesa da un danno assicurato è ancor più distante dal rapporto contrattuale accompagnato da una clausola attributiva di competenza rispetto a quella dell’assicurato beneficiario che non ha espressamente acconsentito alla stessa, esaminata nella sentenza del 12 maggio 2005, Société financière et industrielle du Peloux (C‑112/03, EU:C:2005:280).

40      Si deve, quindi, ritenere che una clausola attributiva di competenza stipulata tra un assicuratore e un contraente dell’assicurazione non è opponibile alla persona lesa da un danno assicurato che intende agire direttamente contro l’assicuratore dinanzi al giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, com’è stato ricordato al punto 31 della presente sentenza, o dinanzi al giudice del luogo in cui essa è domiciliata, possibilità che la Corte ha riconosciuto nella sua sentenza del 13 dicembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen (C‑463/06, EU:C:2007:792, punto 31).

41      Infatti, l’estensione alle persone lese dell’efficacia vincolante delle clausole attributive di competenza fondate sul combinato disposto degli articoli 13 e 14 del regolamento n. 44/2001 potrebbe compromettere l’obiettivo perseguito dalla sezione 3 del capo II dello stesso, ossia di tutelare la parte economicamente e giuridicamente più debole (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, punto 40).

42      Alla luce di quanto precede, l’articolo 13, punto 5, del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’articolo 14, punto 2, lettera a), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che una persona lesa che dispone di un’azione diretta contro l’assicuratore dell’autore del danno da essa subito non è vincolata da una clausola attributiva di competenza conclusa tra tale assicuratore e detto autore.

 Sulle spese

43      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 13, punto 5, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’articolo 14, punto 2, lettera a), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che una persona lesa che dispone di un’azione diretta contro l’assicuratore dell’autore del danno da essa subito non è vincolata da una clausola attributiva di competenza conclusa tra tale assicuratore e detto autore.

Firme


*      Lingua processuale: il danese.