Language of document : ECLI:EU:C:2015:357

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

4 giugno 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 1999/44/CE – Vendita e garanzia dei beni di consumo – Status dell’acquirente – Qualità di consumatore – Difetto di conformità del bene consegnato – Obbligo di informare il venditore – Difetto manifestatosi entro sei mesi dalla consegna del bene – Onere della prova»

Nella causa C‑497/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden (Paesi Bassi), con decisione del 10 settembre 2013, pervenuta in cancelleria il 16 settembre 2013, nel procedimento

Froukje Faber

contro

Autobedrijf Hazet Ochten BV,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, S. Rodin, A. Borg Barthet, M. Berger (relatore) e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 settembre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Autobedrijf Hazet Ochten BV, da W. van Ochten, advocaat;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman, C. Schillemans e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per il governo belga, da T. Materne e J.‑C. Halleux, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da M. van Beek, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 novembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, paragrafo 2, lettera a), e 5 della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia in cui sono opposti, da un lato, la sig.ra Faber e, dall’altro, l’Autobedrijf Hazet Ochten BV (in prosieguo: «l’autorimessa Hazet») in merito ad una domanda di risarcimento per il danno cagionato dal difetto di conformità da cui sarebbe stato viziato l’autoveicolo acquistato dalla sig.ra Faber presso l’autorimessa Hazet.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 1999/44 definisce la nozione di «consumatore» come riferita a «qualsiasi persona fisica che, nei contratti soggetti alla presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nell’ambito della sua attività commerciale o professionale».

4        L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva così dispone:

«1.      Il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

2.      Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se:

a)      sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

b)      sono idonei ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato;

c)      sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

d)      presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura».

5        L’articolo 3 della direttiva 1999/44, intitolato «Diritti del consumatore», dispone, al paragrafo 1, che «[i]l venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene».

6        L’articolo 5 di tale direttiva, relativo ai termini, è formulato come segue:

«1.      Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene (...)

2.      Gli Stati membri possono prevedere che grava sul consumatore, per esercitare i suoi diritti, l’onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha constatato siffatto difetto.

(...)

3.      Fino a prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità».

7        L’articolo 7 della direttiva 1999/44 precisa che le disposizioni di quest’ultima dispiegano carattere imperativo e che, in particolare, le clausole contrattuali che limitano, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla direttiva non vincolano, alle condizioni previste dal diritto nazionale, il consumatore.

 Il diritto olandese

 Il diritto sostanziale

8        L’articolo 7:5, paragrafo 1, del codice civile (Burgerlijk Wetboek; in prosieguo: il «BW») definisce la vendita di un bene di consumo come «la vendita avente ad oggetto un bene mobile (…) che viene stipulata da un venditore, che agisce nell’esercizio di un’attività professionale o commerciale, ed un acquirente, persona fisica, che non agisce nell’esercizio di un’attività professionale o commerciale».

9        L’articolo 7:17, paragrafo 1, del BW dispone che il bene consegnato deve essere conforme al contratto.

10      L’articolo 7:18, paragrafo 2, del BW, che recepisce nell’ordinamento giuridico olandese l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44, così dispone:

«In una vendita al consumo si presume che il bene non fosse conforme al contratto se la non conformità con quanto convenuto si manifesta entro un termine di sei mesi dopo la consegna, salvo il caso in cui osti a ciò la natura del bene o la natura del difetto di conformità».

11      Dalle osservazioni esplicative relative all’introduzione di tale disposizione emerge che l’acquirente deve denunciare e, in caso di contestazione, provare che il bene non è conforme a quanto convenuto e che detta difformità si è manifestata entro sei mesi dalla consegna. Spetta a questo punto al venditore dichiarare e provare che il bene, al momento della consegna, era invece conforme a quanto convenuto.

12      A norma dell’articolo 7:23, paragrafo 1, del BW:

«L’acquirente non può più sostenere che il bene consegnato non è conforme al contratto se non ne ha messo tempestivamente a conoscenza il venditore dopo aver scoperto la difformità, o dopo che era ragionevolmente tenuto a scoprirla. Qualora emerga tuttavia che il bene non presenta una caratteristica che invece a detta del venditore possedeva, o se la difformità riguarda fatti che questi conosceva o che era tenuto a conoscere, ma che non ha comunicato, la comunicazione deve avvenire entro un termine ragionevole dopo la scoperta. In caso di vendita al consumo, la comunicazione deve avere luogo tempestivamente dopo la scoperta, fermo restando che una comunicazione entro un termine di due mesi dopo la scoperta si considera tempestiva».

13      Secondo una giurisprudenza costante dello Hoge Raad (Consiglio di Stato), è compito dell’acquirente, se il venditore eccepisce che il reclamo non è stato tempestivo, dichiarare e, in caso di contestazione motivata, provare di avere reclamato presso il venditore tempestivamente e in modo da quest’ultimo conoscibile. Nell’ipotesi della vendita di beni di consumo, il fatto che un’informazione comunicata più di due mesi dopo la constatazione della non conformità possa essere considerata tempestiva dipende dalle circostanze del caso di specie.

 Il diritto processuale

14      A norma degli articoli 23 e 24 del codice di procedura civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; in prosieguo: l’«Rv»), il giudice può pronunciarsi unicamente sulle domande delle parti e deve attenersi ai fatti giuridici su cui si fondano la domanda giudiziale, l’atto introduttivo del giudizio o la comparsa di risposta.

15      In un procedimento in appello, il giudice adito può pronunciarsi solo in merito alle pretese addotte dalle parti nelle prime conclusioni dedotte in giudizio in appello. Il giudice d’appello deve comunque applicare d’ufficio le norme di ordine pubblico pertinenti, anche se queste ultime non siano state richiamate dalle parti.

16      Tuttavia, a norma dell’articolo 22 del Rv, «il giudice può, in ogni circostanza e in ogni fase del procedimento, ordinare a una o a entrambe le parti di precisare talune affermazioni o produrre taluni documenti relativi alla causa».

 Fatti da cui è scaturita la controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali

17      Il 27 maggio 2008 la sig.ra Faber ha acquistato presso l’autorimessa Hazet un’automobile usata. Il contratto di vendita stipulato tra le parti è stato redatto su un modulo standard recante l’intestazione di tale autorimessa, intitolato «contratto di vendita ad un privato».

18      Il 26 settembre 2008 il veicolo in oggetto ha preso fuoco nel corso di uno spostamento ed è rimasto completamente distrutto. La sig.ra Faber, che conduceva il veicolo, si stava recando a un appuntamento di lavoro in compagnia della figlia.

19      Il veicolo in parola è stato rimosso con un carro attrezzi e portato presso l’autorimessa Hazet. Successivamente, su richiesta di quest’ultima, è stato condotto presso un’impresa di autodemolizioni per esservi custodito in conformità alla vigente normativa ambientale. La sig.ra Faber sostiene, ma la circostanza è smentita dall’autorimessa Hazet, che, in tale occasione, le parti hanno discusso in merito all’incidente e all’eventuale responsabilità dell’autorimessa.

20      A inizio 2009 l’autorimessa Hazet ha contattato telefonicamente la sig.ra Faber, che l’ha informata che attendeva il rapporto della polizia sull’incendio. Rispondendo a una richiesta della sig.ra Faber, la polizia le ha tuttavia comunicato che non era stato redatto alcun rapporto tecnico.

21      L’8 maggio 2009 il veicolo in oggetto è stato demolito. L’autorimessa Hazet ne era stata preventivamente informata.

22      Con lettera dell’11 maggio 2009 la sig.ra Faber ha comunicato alla Hazet che la considerava responsabile per i danni da lei subiti a seguito dell’incendio che ha distrutto il suo veicolo. Tale danno, corrispondente al prezzo di acquisto dell’automobile e al valore di alcuni oggetti che si trovavano al suo interno, è stato stimato dalla sig.ra Faber in EUR 10 828,55.

23      All’inizio del luglio 2009, la sig.ra Faber ha incaricato una società di periti di effettuare una perizia tecnica sulle cause dell’incendio dell’automobile. Dato che nel frattempo l’automobile era stata demolita, la perizia non ha potuto essere effettuata.

24      Il 26 ottobre 2010, la sig.ra Faber ha citato in giudizio l’autorimessa Hazet dinanzi al Rechtbank Arnhem (Tribunale di Arnhem, Paesi Bassi).

25      Per motivare il proprio ricorso, la sig.ra Faber afferma che il veicolo non corrispondeva all’oggetto convenuto e che, pertanto, si era verificata una non conformità nell’accezione dell’articolo 7:17 del BW. Tuttavia, essa non sosteneva di aver proceduto all’acquisto in qualità di consumatrice.

26      L’autorimessa Hazet si difendeva contestando l’esistenza di un’ipotesi di non conformità e deducendo in giudizio che la sig.ra Faber aveva proposto il suo reclamo tardivamente, di modo che, in forza dell’articolo 7:23, paragrafo 1, del BW, aveva perduto tutti i suoi diritti.

27      Con sentenza del 27 aprile 2011, il Rechtbank Arnhem ha respinto le pretese della sig.ra Faber. Tale giudice ha ritenuto che l’autorimessa Hazet potesse legittimamente avvalersi dell’articolo 7:23, paragrafo 1, del BW, dato che il primo contatto tra le parti aveva avuto luogo, telefonicamente, solo all’inizio del 2009, vale a dire più di tre mesi dopo l’incendio del veicolo. Tale giudice ha inoltre dichiarato che non occorreva esaminare ulteriormente se la sig.ra Faber avesse agito in qualità di consumatrice.

28      Il 26 luglio 2011 la sig.ra Faber ha impugnato la sentenza del Rechtbank Arnhem dinanzi al Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Corte d’appello di Arnhem‑Leeuwarden, Paesi Bassi).

29      Nell’ambito del suo appello, la sig.ra Faber ha sollevato due motivi: il primo diretto contro la valutazione del giudice di primo grado secondo cui ella non avrebbe agito entro i termini di legge; il secondo vertente sul fatto che i pompieri e i poliziotti accorsi sul luogo dell’incendio avrebbero parlato di un vizio tecnico del veicolo in questione.

30      La sig.ra Faber non ha invece formulato alcuna censura contro la valutazione del Rechtbank Arnhem secondo cui non occorreva chiarire se il contratto stipulato tra le parti riguardasse un bene di consumo. Ella non ha neppure precisato se aveva acquistato il veicolo in oggetto in qualità di consumatrice.

31      È in questo contesto che il Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il giudice nazionale sia tenuto a esaminare d’ufficio se l’acquirente in un contratto di compravendita sia un consumatore, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 1999/44, in forza del principio di effettività, o in forza dell’elevato livello di tutela del consumatore all’interno dell’Unione [europea], perseguito dalla direttiva 1999/44, o in forza di altre disposizioni o norme del diritto dell’Unione medesima.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se ciò valga anche nel caso in cui il fascicolo processuale non contenga informazioni di fatto (o contenga informazioni insufficienti o contraddittorie) al fine di poter stabilire la qualità dell’acquirente.

3)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se ciò valga anche per un procedimento in appello in cui l’acquirente non ha rivolto censure avverso la sentenza del giudice di primo grado perché in detto procedimento non è stato effettuato (d’ufficio) detto esame ed è stata esplicitamente ignorata la questione se l’acquirente potesse essere considerato come consumatore.

4)      Se l’articolo 5 della direttiva 1999/44 debba essere considerato come una disposizione equivalente alle disposizioni nazionali che occupano il rango di norme di ordine pubblico nell’ordinamento giuridico interno.

5)      Se il principio di effettività, ovvero l’elevato livello di tutela del consumatore all’interno dell’Unione europea perseguito dalla direttiva 1999/44, ovvero altre disposizioni o norme di diritto dell’Unione europea ostino al diritto olandese vigente riguardo all’assunzione e all’onere della prova del consumatore-acquirente concernente l’obbligo di denuncia (tempestiva) al venditore dell’asserito difetto di un bene fornito.

6)      Se il principio di effettività, ovvero l’elevato livello di tutela del consumatore all’interno dell’Unione europea perseguito dalla direttiva 1999/44, ovvero altre disposizioni o norme di diritto dell’Unione europea ostino al diritto olandese vigente che obbliga il consumatore-acquirente a dichiarare e provare che il bene non è conforme e che detta difformità si è manifestata entro sei mesi dalla consegna. Cosa significhi l’espressione “i difetti di conformità che si manifestano” di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 e, segnatamente, in che misura il consumatore‑acquirente debba far valere fatti e circostanze che riguardano (la causa della) difformità. Se a tal fine sia sufficiente che il consumatore‑acquirente dichiari e, in caso di contestazione motivata, dimostri che il bene acquistato non funziona (correttamente) o se egli debba anche dichiarare e, in caso di contestazione motivata, dimostrare quale difetto del bene ne causi (ne abbia causato) il mancato (corretto) funzionamento.

7)      Se, ai fini della risposta alle questioni che precedono, rilevi la circostanza che la sig.ra Faber in entrambi i gradi del presente procedimento si è fatta assistere da un avvocato».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni prima, seconda, terza e settima

32      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, in forza del principio di effettività, il giudice nazionale investito di una controversia relativa alla garanzia che il venditore deve all’acquirente nel contesto di un contratto di vendita vertente su un bene mobile materiale, sia tenuto ad esaminare d’ufficio se l’acquirente debba essere considerato alla stregua di un consumatore ai sensi della direttiva 1999/44, sebbene tale parte non si sia avvalsa di detta qualità.

33      In via preliminare, occorre rilevare che nella controversia nel procedimento principale sono contrapposti due privati. Vero è che, in una controversia di questo tipo, nessuna delle parti può far valere l’effetto diretto della direttiva 1999/44, tuttavia, per costante giurisprudenza, un giudice nazionale, investito di una controversia in cui sono contrapposti esclusivamente soggetti privati, in sede di applicazione delle disposizioni del diritto interno è tenuto a prendere in considerazione tutte le norme del diritto nazionale e ad interpretarle, per quanto possibile, alla luce del testo nonché della finalità della direttiva applicabile in materia per ottenere una soluzione conforme all’obiettivo da essa perseguito (v., in particolare, sentenza LCL Le Crédit Lyonnais, C‑565/12, EU:C:2014:190, punto 54 e giurisprudenza citata).

34      In base alle informazioni fornite alla Corte, si è provveduto alla trasposizione della direttiva 1999/44 nell’ordinamento giuridico olandese inserendo nel libro 7 del BW, rubricato «Contratti speciali», tra le regole di garanzia e indistintamente applicabili a tutti i contratti di vendita, disposizioni specifiche per i contratti di vendita relativi a un bene di consumo.

35      Tuttavia, per quanto riguarda il contratto di vendita oggetto del procedimento principale, il giudice del rinvio spiega che sussiste un dubbio in merito alle disposizioni applicabili, in quanto non è appurato se detto contratto di vendita sia stato stipulato con un consumatore.

36      Dalla decisione di rinvio risulta infatti che, sebbene la sig.ra Faber per corroborare la sua domanda di garanzia nei confronti dell’autorimessa Hazet abbia prodotto un documento contrattuale intitolato «contratto di vendita ad un privato», ella non ha precisato se tale contratto fosse stato stipulato nel contesto della sua attività professionale o al di fuori di quest’ultima, laddove tale elemento avrebbe consentito al giudice adito della controversia nel procedimento principale di chiarire se ella potesse essere considerata alla stregua di un consumatore nell’accezione del diritto nazionale applicabile e dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 1999/44. Inoltre, in primo grado, la domanda della sig.ra Faber è stata respinta in quanto giudicata tardiva alla luce dei termini impartiti dal diritto nazionale, senza che fosse appurato in quali vesti l’interessata avesse concluso il contratto in parola. Infine, neppure nei motivi sollevati per giustificare il suo appello, e che delimitano la portata della controversia devoluta al giudice d’appello, la sig.ra Faber ha dichiarato di aver agito in qualità di consumatore.

37      Quanto al fatto che, in un contesto del genere, il giudice nazionale sia o meno tenuto ad esaminare d’ufficio se l’acquirente debba essere considerato alla stregua di un consumatore, occorre ricordare che, in assenza di armonizzazione delle norme processuali, le modalità processuali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, purché, tuttavia, esse non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai consumatori dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività).

38      A questo proposito occorre considerare che, in linea di principio, è compito del giudice nazionale, onde individuare le norme giuridiche applicabili ad una controversia sottopostagli, qualificare giuridicamente i fatti e gli atti dedotti in giudizio dalle parti per corroborare le loro pretese. Tale qualificazione giuridica costituisce una condizione preliminare in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui la garanzia del bene venduto, reclamata dalla parte richiedente, possa essere disciplinata da norme distinte in funzione della qualità dell’acquirente. Siffatta qualificazione, di per sé, non implica che il giudice eserciti d’ufficio un potere discrezionale, bensì, solamente, che egli accerti e verifichi l’esistenza di una condizione di legge che determina la norma giuridica applicabile.

39      Così come il giudice nazionale, nel contesto delle modalità processuali del suo ordinamento giuridico interno, è chiamato, onde individuare la norma di diritto nazionale applicabile, a procedere alla qualificazione degli elementi di diritto o di fatto sottopostigli dalle parti, eventualmente invitando queste ultime a fornire qualsiasi precisazione utile, esso è altrettanto tenuto, in forza del principio di equivalenza, a procedere alla stessa operazione per determinare se una norma di diritto dell’Unione sia applicabile.

40      Questa ipotesi potrebbe verificarsi nel caso di specie oggetto del procedimento principale, in cui il giudice nazionale dispone, come ha rilevato esso stesso nella decisione di rinvio, di un «indizio», ossia la produzione da parte della sig.ra Faber di un documento dal titolo «contratto di vendita ad un privato», e in cui, ai sensi dell’articolo 22 del Rv, tale giudice ha la possibilità, sottolineata dal governo dei Paesi Bassi, di ordinare alle parti di precisare talune affermazioni o di produrre taluni documenti. È compito del giudice nazionale procedere alle verifiche a tal fine.

41      Pertanto, chiarire se il principio di effettività consenta al giudice nazionale di qualificare come consumatore una parte che non si è avvalsa di tale qualificazione è una questione che si pone unicamente nell’ipotesi in cui le modalità processuali dell’ordinamento giuridico interno non forniscano al giudice nazionale alcun mezzo per attribuire ai fatti e agli atti controversi la loro esatta qualificazione, qualora questa non sia stata espressamente richiamata dalle stesse parti per avvalorare le loro pretese.

42      Di fatto, in forza del principio di effettività e nonostante norme giuridiche interne contrarie, la Corte ha imposto al giudice nazionale di applicare d’ufficio talune disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione in materia di tutela dei consumatori. Tale obbligo è stato giustificato dalla considerazione che il sistema di tutela posto in atto da tali direttive è fondato sull’idea che il consumatore si trova in una situazione d’inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione e che esiste un rischio non trascurabile che, soprattutto per ignoranza, il consumatore non faccia valere la norma giuridica intesa a tutelarlo [v., in tal senso, a proposito della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), sentenza Mostaza Claro, C‑168/05, EU:C:2006:675, punto 28 e giurisprudenza citata, nonché, a proposito della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), sentenza Rampion e Godard, C‑429/05, EU:C:2007:575, punto 65].

43      La Corte ha precisato che ciascuna situazione in cui si pone la questione se una norma procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminata tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali (sentenza Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

44      Orbene, modalità processuali che, come potrebbe verificarsi nel procedimento principale, vietino sia al giudice di primo grado che al giudice di appello, investiti di una domanda di garanzia fondata su un contratto di vendita, di qualificare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto di cui dispongono o di cui possono disporre su semplice domanda di chiarimenti, il rapporto contrattuale in oggetto alla stregua di vendita al consumatore, laddove quest’ultimo non abbia espressamente rivendicato tale qualità, equivarrebbero ad assoggettare il consumatore all’obbligo di procedere da sé, a pena di perdere i diritti che il legislatore dell’Unione ha inteso conferirgli con la direttiva 1999/44, a qualificare giuridicamente in modo completo la sua situazione. In un settore in cui, in numerosi Stati membri, le norme processuali consentono ai singoli di rappresentarsi autonomamente dinanzi ai tribunali, sussisterebbe un rischio non trascurabile che, soprattutto per ignoranza, il consumatore non sia in grado di adempiere ad un obbligo di tale intensità.

45      Ne discende che modalità processuali come quelle descritte al punto precedente non sarebbero conformi al principio di effettività in quanto sarebbero tali da rendere eccessivamente difficile applicare la tutela che la direttiva 1999/44 intende conferire ai consumatori nelle azioni proposte da questi ultimi, dirette a far valere una garanzia e fondate su un difetto di conformità.

46      Al contrario, il principio di effettività richiede che il giudice nazionale adito nel contesto di una controversia vertente su un contratto che possa entrare nell’ambito di applicazione della citata direttiva, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine o possa disporne su semplice domanda di chiarimenti, sia tenuto a verificare se l’acquirente possa essere qualificato come consumatore, anche se quest’ultimo non ha espressamente rivendicato questa qualità.

47      Occorre aggiungere che sapere se il consumatore si sia avvalso o meno dell’assistenza di un avvocato non incide su questa conclusione, posto che l’interpretazione del diritto dell’Unione e la portata dei principi di effettività e di equivalenza sono indipendenti dalle circostanze proprie di ciascun caso di specie (v., in tal senso, sentenza Rampion e Godard, C‑429/05, EU:C:2007:575, punto 65).

48      Alla luce delle considerazioni suesposte, occorre rispondere alle questioni prima, seconda, terza e settima che la direttiva 1999/44 deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale adito nel contesto di una controversia vertente su un contratto che può rientrare nell’ambito di applicazione della citata direttiva è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine o possa disporne su semplice domanda di chiarimenti, a verificare se l’acquirente possa essere qualificato come consumatore, anche se quest’ultimo non ha espressamente rivendicato questa qualità.

 Sulla quarta questione

49      Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 5 della direttiva 1999/44 possa essere considerato come una disposizione equivalente ad una disposizione di ordine pubblico ai sensi del diritto interno, ossia alla stregua di una norma che può essere sollevata d’ufficio dal giudice nazionale nel contesto di un appello.

50      Dalla decisione di rinvio risulta che tale questione riguarda concretamente l’articolo 5, paragrafo 3, della citata direttiva, il quale prevede che, salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già, in linea di principio, al momento della consegna.

51      Occorre rilevare che la questione sottoposta dal giudice del rinvio è pertinente unicamente nell’ipotesi in cui il giudice nazionale stabilisca che il contratto in oggetto rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 1999/44, il che presuppone, segnatamente, che tale contratto sia stato stipulato con un consumatore.

52      Nel sistema di responsabilità predisposto dalla direttiva 1999/44, mentre l’articolo 2, paragrafo 2, di quest’ultima sancisce una presunzione iuris tantum di conformità al contratto, l’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva precisa che il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Dall’applicazione del combinato disposto di tali disposizioni si evince che, in linea di principio, è compito del consumatore produrre la prova che esiste un difetto di conformità e che quest’ultimo esisteva alla data di consegna del bene.

53      L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 istituisce una norma che deroga a tale principio per il caso in cui il difetto di conformità si sia manifestato entro sei mesi dalla consegna del bene. In tale ipotesi, infatti, si presume che il difetto esistesse al momento della consegna.

54      Questo alleggerimento dell’onere della prova a favore del consumatore è fondato sulla constatazione che, qualora il difetto di conformità emerga solo successivamente alla data di consegna del bene, fornire la prova che tale difetto esisteva già a tale data può rivelarsi «un ostacolo insormontabile per il consumatore», mentre di solito è molto più facile per il professionista dimostrare che il difetto di conformità non era presente al momento della consegna e che esso risulta, per esempio, da un cattivo uso del bene fatto dal consumatore [si veda l’esposizione della motivazione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e le garanzie dei beni al consumo, COM (95) 520 def., pag. 13].

55      La ripartizione dell’onere della prova stabilita dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 presenta, conformemente all’articolo 7 di tale direttiva, un carattere vincolante sia per le parti, che non possono derogarvi in via convenzionale, sia per gli Stati membri, che devono adoperarsi affinché essa sia rispettata. Ne consegue che tale regola relativa all’onere della prova deve essere applicata anche qualora non sia stata espressamente invocata dal consumatore che può usufruirne.

56      Date la natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si fonda la tutela che l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 garantisce ai consumatori, si deve considerare tale disposizione una norma equivalente a una norma nazionale che occupi, nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno, il rango di norma di ordine pubblico. Se ne evince che, quando il giudice nazionale dispone, nel contesto del suo sistema giurisdizionale interno, della facoltà di applicare d’ufficio una norma siffatta, egli è tenuto ad applicare d’ufficio qualsiasi disposizione del suo diritto interno che trasponga il citato articolo 5, paragrafo 3 (v., in tal senso, sentenza Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, punti da 52 a 54 e giurisprudenza citata).

57      In tale contesto occorre rispondere alla quarta questione che l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che esso va considerato come una disposizione equivalente ad una disposizione nazionale avente nel diritto interno rango di norma di ordine pubblico, e che il giudice nazionale è tenuto ad applicare d’ufficio qualsiasi disposizione del suo diritto interno che garantisca la sua trasposizione nel diritto interno.

 Sulla quinta questione

58      Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio di effettività osti a una norma nazionale che obblighi il consumatore a dimostrare di avere tempestivamente informato il venditore del difetto di conformità.

59      Dalla decisione di rinvio risulta che il legislatore olandese prevede un siffatto obbligo all’articolo 7:23 del BW e che, in conformità alla giurisprudenza dello Hoge Raad, è compito del consumatore, in caso di contestazione da parte del venditore, produrre la prova di avere denunciato a quest’ultimo la non conformità del bene consegnato. Dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio emerge altresì che nel regime predisposto dal legislatore olandese si presume che tale informazione sia stata fornita tempestivamente se essa è stata comunicata entro due mesi dal momento in cui è stata constatata la non conformità. Inoltre, secondo la giurisprudenza dello Hoge Raad, la questione della tempestività di un’informazione fornita dopo la scadenza di tale termine dipende dalle circostanze specifiche di ciascun caso di specie.

60      A tale proposito giova rammentare che l’articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 1999/44 consente agli Stati membri di prevedere che il consumatore, per fruire dei suoi diritti, debba denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui lo ha constatato.

61      Secondo i lavori preparatori della citata direttiva, tale possibilità mira a soddisfare l’esigenza di rafforzare la certezza del diritto, incoraggiando l’acquirente ad adoperare una «certa diligenza, tenendo conto [de]gli interessi del [venditore]», «senza istituire un obbligo rigoroso di effettuare un’ispezione meticolosa del bene» [v. motivazione della proposta di direttiva COM (95) 520 def., pag. 14].

62      Pertanto, come emerge dalla formulazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/44, letto in combinato disposto con il suo considerando 19, e dalla finalità perseguita da tale disposizione, l’onere fatto gravare in tal modo sul consumatore non può spingersi oltre quello consistente nel denunciare al venditore l’esistenza di un difetto di conformità.

63      Quanto al contenuto di tale informazione, in questa fase non si può esigere che il consumatore produca la prova che effettivamente un difetto di conformità colpisce il bene che ha acquistato. Tenuto conto dell’inferiorità in cui egli versa rispetto al venditore per quanto riguarda le informazioni sulle qualità di tale bene e sullo stato in cui esso è stato venduto, il consumatore non può neppure essere obbligato ad indicare la causa precisa di detto difetto di conformità. Per contro, affinché l’informazione possa essere utile per il venditore, essa dovrebbe contenere una serie di indicazioni, il cui grado di precisione varierà inevitabilmente in funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso di specie, vertenti sulla natura del bene in oggetto, sul tenore del corrispondente contratto di vendita e sulle concrete manifestazioni del difetto di conformità lamentato.

64      Per quanto riguarda la prova che al venditore è stata fatta tale denuncia, essa segue, in linea di principio, le norme nazionali in materia, le quali, tuttavia, devono rispettare il principio di effettività. Se ne evince che uno Stato membro non può istituire obblighi tali da rendere impossibile o eccessivamente difficile per il consumatore esercitare i diritti che attinge dalla direttiva 1999/44.

65      Occorre pertanto rispondere alla quinta questione che l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una norma nazionale la quale preveda che il consumatore, per usufruire dei diritti che gli spettano in forza di tale direttiva, debba denunciare tempestivamente al venditore il difetto di conformità, a condizione che tale consumatore, per procedere a detta denuncia, disponga di un termine non inferiore a due mesi a decorrere dalla data in cui ha constatato tale difetto, che la denuncia cui occorre procedere verta solo sull’esistenza di detto difetto e che essa non sia assoggettata a regole relative alla prova che rendano impossibile o eccessivamente difficile per il citato consumatore esercitare i propri diritti.

 Sulla sesta questione

66      Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, come funziona la ripartizione dell’onere della prova operata dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 e, segnatamente, quali siano gli elementi che devono essere dimostrati dal consumatore.

67      Come constatato al punto 53 della presente sentenza, tale disposizione prevede una norma di deroga al principio secondo cui è compito del consumatore rovesciare la presunzione di conformità del bene venduto, sancito all’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, e fornire la prova del difetto di conformità che egli lamenta.

68      Qualora il difetto di conformità si sia manifestato entro sei mesi dalla consegna del bene, l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 alleggerisce l’onere della prova che grava sul consumatore prevedendo che si presuma che il difetto esistesse al momento della consegna.

69      Per poter usufruire di tale alleggerimento dell’onere probatorio, il consumatore deve tuttavia produrre la prova di determinati fatti.

70      In primo luogo, il consumatore deve far valere e fornire la prova che il bene venduto non è conforme al corrispondente contratto in quanto, ad esempio, non presenta le qualità convenute in quest’ultimo o, ancora, è inidoneo all’uso che ci si attende abitualmente per questo genere di bene. Il consumatore è tenuto a dimostrare solamente l’esistenza del difetto. Egli non è tenuto a provare la causa di quest’ultimo né a dimostrare che la sua origine è imputabile al venditore.

71      In secondo luogo, il consumatore deve provare che il difetto di conformità in questione si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene.

72      Una volta dimostrati tali fatti, il consumatore è dispensato dall’obbligo di provare che il difetto di conformità esisteva alla data della consegna del bene. Il manifestarsi di tale difetto nel breve periodo di sei mesi consente di supporre che, per quanto esso si sia rivelato solo successivamente alla consegna del bene, fosse già presente, «allo stato embrionale», in tale bene al momento della consegna [v. la motivazione della proposta di direttiva COM (95) 520 def., pag. 12].

73      Grava allora sul professionista l’obbligo di produrre, se del caso, la prova che il difetto di conformità non era presente al momento della consegna del bene, dimostrando che tale difetto trova la propria origine o la sua causa in un atto o in un’omissione successiva a tale consegna.

74      Qualora il venditore non sia in grado di provare in maniera giuridicamente sufficiente che la causa o l’origine del difetto di conformità risiede in una circostanza sopravvenuta dopo la consegna del bene, la presunzione sancita all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 consente al consumatore di avvalersi dei diritti che attinge da tale direttiva.

75      Occorre pertanto rispondere alla sesta questione che l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che la regola secondo cui si presume che il difetto di conformità esistesse al momento della consegna del bene

–        si applica quando il consumatore fornisce la prova che il bene venduto non è conforme al contratto e che il difetto di conformità in questione si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene. Il consumatore non è tenuto a dimostrare la causa di tale difetto di conformità né a provare che la sua origine è imputabile al venditore;

–        può essere disapplicata solo se il venditore prova in maniera giuridicamente sufficiente che la causa o l’origine del difetto di conformità risiede in una circostanza sopravvenuta dopo la consegna del bene.

 Sulle spese

76      Nei confronti delle parti nel procedimento principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      La direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale adito nel contesto di una controversia vertente su un contratto che può rientrare nell’ambito di applicazione della citata direttiva è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine o possa disporne su semplice domanda di chiarimenti, a verificare se l’acquirente possa essere qualificato come consumatore nell’accezione di tale direttiva, anche se quest’ultimo non ha espressamente rivendicato questa qualità.

2)      L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che esso va considerato come una disposizione equivalente ad una disposizione nazionale avente nel diritto interno rango di norma di ordine pubblico, e che il giudice nazionale è tenuto ad applicare d’ufficio qualsiasi disposizione che garantisca la sua trasposizione nel diritto interno.

3)      L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una norma nazionale la quale preveda che il consumatore, per usufruire dei diritti che gli spettano in forza di tale direttiva, debba denunciare tempestivamente al venditore il difetto di conformità, a condizione che tale consumatore, per procedere a detta denuncia, disponga di un termine non inferiore a due mesi a decorrere dalla data in cui ha constatato tale difetto, che la denuncia cui occorre procedere verta solo sull’esistenza di detto difetto e che essa non sia assoggettata a regole relative alla prova che rendano impossibile o eccessivamente difficile per il citato consumatore esercitare i propri diritti.

4)      L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che la regola secondo cui si presume che il difetto di conformità esistesse al momento della consegna del bene

–        si applica quando il consumatore fornisce la prova che il bene venduto non è conforme al contratto e che il difetto di conformità in questione si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene. Il consumatore non è tenuto a dimostrare la causa di tale difetto di conformità né a provare che la sua origine è imputabile al venditore;

–        può essere disapplicata solo se il venditore prova in maniera giuridicamente sufficiente che la causa o l’origine del difetto di conformità risiede in una circostanza sopravvenuta dopo la consegna del bene.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.