Language of document : ECLI:EU:C:2020:825


SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

14 ottobre 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Principi del diritto dell’Unione – Principio di leale cooperazione – Principi di equivalenza e di effettività – Restituzione dei tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione – Termine previsto per presentare le domande di rimborso di tali tributi – Mancanza di un termine analogo per il rimborso di somme incassate da tale Stato membro in violazione del diritto nazionale»

Nella causa C‑677/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Vâlcea (Tribunale superiore di Vâlcea, Romania), con decisione del 25 aprile 2019, pervenuta in cancelleria l’11 settembre 2019, nel procedimento

SC Valoris SRL

contro

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea,

Administraţia Fondului pentru Mediu,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Safjan e N. Jääskinen (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo rumeno, da E. Gane, R.I. Haţieganu e L. Liţu, in qualità di agenti,

–        per la Commissione europea, da C. Perrin e A. Armenia, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dei principi del diritto dell’Unione rappresentati dai principi di leale cooperazione, di equivalenza e di effettività.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la SC Valoris SRL (in prosieguo: la «Valoris») e, dall’altro, la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea (Direzione generale regionale delle finanze pubbliche di Craiova – Amministrazione distrettuale delle finanze pubbliche di Vâlcea, Romania) (in prosieguo: l’«amministrazione distrettuale delle finanze pubbliche di Vâlcea») e l’Administraţia Fondului pentru Mediu (amministrazione del Fondo per l’ambiente, Romania), in merito al rimborso di una somma pagata da tale società a titolo di bollo ambientale per gli autoveicoli, tassa dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione dopo che era stata pagata.

 Contesto normativo

 LOUG n. 9/2013

3        L’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (decreto legge n. 9/2013 relativo al bollo ambientale per gli autoveicoli), del 19 febbraio 2013 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 119 del 4 marzo 2013; in prosieguo: l’«OUG n. 9/2013»), è stato in vigore dal 15 marzo 2013 al 31 gennaio 2017.

4        L’articolo 4 dell’OUG n. 9/2013 enunciava quanto segue:

«Il pagamento del bollo [ambientale per gli autoveicoli] è dovuto soltanto una sola volta, con le seguenti modalità:

a)      in occasione dell’iscrizione presso l’autorità competente, secondo la legge, dell’acquisto del diritto di proprietà su un autoveicolo da parte del primo proprietario in Romania e dell’assegnazione di un certificato di immatricolazione, nonché di un numero di immatricolazione;

[...]».

 LOUG n. 52/2017

5        L’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule (decreto legge n. 52/2017 relativo al rimborso degli importi che costituiscono la tassa speciale sulle autovetture e sugli autoveicoli, la tassa sull’inquinamento degli autoveicoli, la tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli e il bollo ambientale per gli autoveicoli), del 4 agosto 2017 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 644 del 7 agosto 2017; in prosieguo: l’«OUG n. 52/2017»), è entrato in vigore il 7 agosto 2017.

6        Ai sensi dell’articolo 1 dell’OUG n. 52/2017:

«1)      I contribuenti che hanno pagato la tassa speciale sulle autovetture e sugli autoveicoli di cui agli articoli da 2141 a 214³ della legge n. 571/2003 che istituisce il codice tributario, e successive modifiche e integrazioni, la tassa sull’inquinamento degli autoveicoli, prevista dal decreto legge n. 50/2008 che istituisce la tassa sull’inquinamento degli autoveicoli, approvata con la legge n. 140/2011, la tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli, prevista dalla legge n. 9/2012 relativa alla tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli, e successive modifiche, nonché il bollo ambientale per gli autoveicoli, previsto dall’[OUG] n. 9/2013, relativa alla tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli, approvata con modifiche e integrazioni dalla legge n. 37/2014, e successive modifiche e integrazioni, e che non hanno beneficiato del rimborso sino all’entrata in vigore del presente decreto legge possono richiedere il loro rimborso, compresi gli interessi dovuti per il periodo compreso tra la data della riscossione e la data del rimborso, mediante domanda presentata al competente organo tributario centrale. Il tasso d’interesse è quello previsto dall’articolo 174, paragrafo 5, della legge n. 207/2015 che istituisce il codice di procedura tributaria, e successive modifiche e integrazioni.

2)      Il diritto dei contribuenti di cui al paragrafo 1 di chiedere il rimborso sorge dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, indipendentemente dal momento in cui la tassa è stata riscossa, e, in deroga a quanto previsto all’articolo 219 della legge n. 207/2015 [che istituisce il codice di procedura tributaria], e successive modifiche e integrazioni, le domande di rimborso devono essere depositate, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 2018.

[...]».

 Il codice di procedura tributaria

7        L’articolo 168 della legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (legge n. 207/2015 che istituisce il codice di procedura tributaria), del 20 luglio 2015 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 547 del 23 luglio 2015; in prosieguo: il «codice di procedura tributaria»), così dispone:

«1)      Viene rimborsato, su richiesta del contribuente/pagatore, qualsiasi importo indebitamente pagato o ricevuto.

[...]».

8        Ai sensi dell’articolo 219 del codice di procedura tributaria:

«Il diritto del contribuente/pagatore di chiedere il rimborso di un credito tributario si prescrive nel termine di 5 anni dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello in cui è sorto il diritto al rimborso».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

9        Il 25 agosto 2014, la Valoris, società di diritto rumeno, ha versato, ai fini della prima immatricolazione in Romania di un autoveicolo usato proveniente dai Paesi Bassi, una tassa di 2 451 lei rumeni (RON) (circa EUR 510) a titolo di «bollo ambientale per gli autoveicoli», conformemente all’articolo 4, lettera a), dell’OUG n. 9/2013.

10      Il 7 agosto 2017 è entrata in vigore l’OUG n. 52/2017. Dal suo preambolo risulta che tale atto normativo è stato adottato a seguito della pronuncia delle sentenze del 9 giugno 2016, Budişan (C‑586/14, EU:C:2016:421), del 30 giugno 2016, Câmpean (C‑200/14, EU:C:2016:494), nonché del 30 giugno 2016, Ciup (C‑288/14, non pubblicata, EU:C:2016:495), con le quali la Corte ha dichiarato contrarie alle disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare quelle dell’articolo 110 TFUE, diverse tasse sull’inquinamento applicabili agli autoveicoli istituite dalla Romania, tra le quali figura la tassa prelevata a titolo di detto bollo ambientale.

11      L’OUG n. 52/2017 ha concesso ai contribuenti, in forza del paragrafo 1 del suo articolo 1, il diritto di chiedere il rimborso degli importi da essi versati a titolo delle quattro tasse indicate nel titolo di tale atto normativo, che sono state dichiarate contrarie al diritto dell’Unione (in prosieguo, congiuntamente: le «tasse rumene sull’inquinamento»), oltre al versamento degli interessi legali dovuti per il periodo compreso tra la data della riscossione e la data del rimborso. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo 1, in deroga alle disposizioni dell’articolo 219 del codice di procedura tributaria, tali domande dovevano essere presentate all’organo tributario competente, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 2018.

12      Il 6 dicembre 2018 la Valoris ha presentato una domanda di rimborso della somma che aveva pagato a titolo di bollo ambientale per gli autoveicoli, presso l’amministrazione distrettuale delle finanze pubbliche di Vâlcea, la quale ha respinto tale domanda, con lettera del 7 gennaio 2019, con la motivazione che essa era stata depositata tardivamente.

13      Il 30 gennaio 2019, la Valoris ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio, il Tribunalul Vâlcea (Tribunale superiore di Vâlcea, Romania), al fine di ottenere la condanna delle autorità rumene al rimborso della tassa controversa, oltre ai relativi interessi di mora al tasso legale, sebbene non abbia rispettato il termine di decadenza previsto all’articolo 1, paragrafo 2, dell’OUG n. 52/2017. A sostegno del proprio ricorso, ha fatto valere, da un lato, che tale termine ad hoc violava il diritto dell’Unione in quanto limitava la facoltà dei contribuenti di ottenere il rimborso di tasse dichiarate contrarie a tale diritto e, dall’altro, che un termine compreso tra tre e cinque anni, per poter avvalersi di tale facoltà, era stato considerato come un termine ragionevole nella giurisprudenza della Corte.

14      A tale riguardo, il giudice del rinvio rileva che il termine speciale di decadenza previsto per il rimborso delle tasse disciplinate dall’OUG n. 52/2017 era di circa un anno, ossia dal 7 agosto 2017, data di entrata in vigore di tale atto, al 31 agosto 2018, data di scadenza di detto termine, mentre il termine generale di prescrizione previsto per il rimborso dei crediti tributari era, ai sensi dell’articolo 219 del codice di procedura tributaria, di cinque anni a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale era sorto il diritto al rimborso.

15      Tale giudice si chiede, in primo luogo, se il termine di decadenza previsto all’articolo 1, paragrafo 2, dell’OUG n. 52/2017 per il rimborso di tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione, qualora non esista un termine analogo per il rimborso di somme riscosse in violazione del diritto nazionale, sia compatibile con il principio di leale cooperazione, derivante dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, come interpretato nella giurisprudenza della Corte, e con il principio di equivalenza, quale definito dalla Corte.

16      In secondo luogo, essa richiama il principio di effettività, quale definito dalla Corte, sottolineando che il termine di un anno previsto all’articolo 1, paragrafo 2, dell’OUG n. 52/2017 è più breve dei termini di ricorso a pena di decadenza che la Corte ha considerato di durata ragionevole e che ha dichiarato compatibili con detto principio.

17      In tali circostanze, il Tribunalul Vâlcea (Tribunale superiore di Vâlcea) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se i principi di leale cooperazione, di equivalenza e di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dell’[OUG] n. 52/2017, che ha fissato un termine di decadenza di circa un anno per la presentazione delle domande di restituzione di talune tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione, qualora la normativa nazionale non preveda un termine analogo per l’esercizio del diritto alla restituzione delle somme percepite in violazione di norme nazionali».

 Sulla questione pregiudiziale

18      Con la sua questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza:

–        da un lato, se il principio di effettività, in combinato disposto con il principio di leale cooperazione, debba essere interpretato nel senso che osta a che una normativa di uno Stato membro fissi, a pena di decadenza, un termine per presentare le domande di rimborso di tributi dichiarati incompatibili con il diritto dell’Unione che ha una durata di circa un anno e che decorre dall’entrata in vigore di tale normativa volta a rimediare alla violazione di detto diritto, e

–        dall’altro lato, se il principio di equivalenza, in combinato disposto con il principio di leale cooperazione, debba essere interpretato nel senso che osta a che una normativa di uno Stato membro fissi, a pena di decadenza, un termine di circa un anno per presentare le domande di rimborso di tributi dichiarati incompatibili con il diritto dell’Unione, qualora tale termine non sia stato previsto da tale Stato membro per quanto riguarda domande di rimborso analoghe fondate su una violazione del diritto interno.

19      Occorre rilevare che, sebbene la controversia principale verta specificamente sul rimborso di una somma versata a titolo di «bollo ambientale per gli autoveicoli», istituito in Romania dall’OUG n. 9/2013, la questione sollevata dal giudice del rinvio menziona tuttavia, più in generale, il rimborso «di tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione». Tale generalizzazione è giustificata dalla circostanza che il termine fissato dalla disposizione indicata nella suddetta questione è applicabile anche al rimborso delle altre tre tasse rumene sull’inquinamento degli autoveicoli che oggetto dell’OUG n. 52/2017, le quali hanno natura analoga a detto bollo ambientale e sono state anch’esse dichiarate contrarie al diritto dell’Unione dalla Corte. Infatti, come indicato ai punti 10 e 11 della presente sentenza, l’OUG n. 52/2017 è stata adottata proprio al fine di porre fine alla violazione del diritto dell’Unione derivante dall’istituzione di ciascuna di tali tasse.

20      A sostegno della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio sottolinea il fatto che, nel diritto rumeno, il termine «generale» di prescrizione previsto all’articolo 219 del codice di procedura tributaria è «notevolmente più ampio» del termine «ad hoc» di decadenza previsto all’articolo 1, paragrafo 2, dell’OUG n. 52/2017. Detto giudice dubita pertanto della compatibilità di tale ultima normativa nazionale con i principi di leale cooperazione, di equivalenza e di effettività, quali definiti dalla Corte.

21      A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, in forza del principio di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri sono tenuti a rimuovere le conseguenze illecite di una violazione del diritto dell’Unione e a stabilire modalità processuali, per i ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza di quest’ultimo, che non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenze del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, punti 170 e 171, nonché dell’11 settembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, punto 30). Più in particolare, in assenza di una disciplina dell’Unione in materia di rimborso delle tasse nazionali indebitamente riscosse, spetta a ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali intesi a salvaguardare i diritti derivanti dal diritto dell’Unione, a condizione tuttavia che dette modalità rispettino sia il principio di equivalenza sia il principio di effettività (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 1998, Edis, C‑231/96, EU:C:1998:401, punto 19, e dell’11 aprile 2019, PORR Építési Kft., C‑691/17, EU:C:2019:327, punto 39), in particolare, per quanto riguarda la fissazione di termini di decadenza o di prescrizione applicabili a siffatti ricorsi (v., in tal senso, sentenze del 20 dicembre 2017, Caterpillar Financial Services, C‑500/16, EU:C:2017:996, punto 37, e del 19 dicembre 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, punto 46).

22      La Corte ha precisato che l’osservanza di tali dettami deve essere valutata dalle varie autorità nazionali tenendo conto del ruolo delle norme di cui trattasi nel procedimento complessivamente inteso, dello svolgimento del medesimo e delle specificità di tali norme (v., in particolare, sentenze del 24 ottobre 2018, XC e a., C‑234/17, EU:C:2018:853, punto 24; dell’11 settembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, punto 31, nonché del 9 luglio 2020, Vueling Airlines, C‑86/19, EU:C:2020:538, punto 40).

23      Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che dal principio di leale cooperazione deriva che uno Stato membro non può adottare disposizioni che subordinino il rimborso di un tributo, dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione da una sentenza della Corte o la cui incompatibilità con tale diritto derivi da una sentenza del genere, a condizioni concernenti specificamente il detto tributo e che siano meno favorevoli di quelle che sarebbero applicate, in mancanza di esse, a tale rimborso (v., in tal senso, sentenze del 9 febbraio 1999, Dilexport, C‑343/96, EU:C:1999:59, punto 39; del 30 giugno 2016, Câmpean, C‑200/14, EU:C:2016:494, punto 40, nonché del 30 giugno 2016, Ciup, C‑288/14, non pubblicata, EU:C:2016:495, punto 27).

 Sul principio di effettività

24      Secondo una costante giurisprudenza, in assenza di norme armonizzate che disciplinano il rimborso di tasse imposte in violazione del diritto dell’Unione, gli Stati membri mantengono la facoltà di applicare le modalità procedurali previste dal loro ordinamento giuridico interno, in particolare in materia di termini di prescrizione o di decadenza, purché tuttavia, conformemente al principio di effettività, tali modalità non siano strutturate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione. A tale ultimo riguardo, occorre prendere in considerazione non solo i criteri generali di valutazione ricordati al punto 22 della presente sentenza, ma anche, se necessario, il principio della tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, punti 46, 47 e 51, nonché giurisprudenza ivi citata).

25      Per quanto riguarda, nello specifico, i termini di prescrizione o di decadenza, la Corte ha dichiarato che la fissazione di termini di ricorso ragionevoli soddisfa, in linea di principio, l’esigenza di effettività in quanto essa costituisce un’applicazione del principio fondamentale della certezza del diritto a tutela tanto del singolo tanto dell’amministrazione interessati, sebbene la scadenza di tali termini possa, per sua natura, impedire alle persone interessate di far valere i loro diritti in tutto o in parte (v., in tal senso, sentenze del 20 dicembre 2017, Caterpillar Financial Services, C‑500/16, EU:C:2017:996, punto 42; dell’11 settembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, punto 43, nonché del 19 dicembre 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, punto 52).

26      Nella presente causa, il giudice del rinvio espone che il termine di circa un anno derivante dall’articolo 1, paragrafo 2, dell’OUG n. 52/2017 è «più breve degli altri termini [ritenuti compatibili]» con il principio di effettività da esso individuati nella giurisprudenza della Corte. La decisione di rinvio si riferisce, in particolare, alle sentenze del 15 settembre 1998, Edis (C‑231/96, EU:C:1998:401, punto 35), e del 17 novembre 1998, Aprile (C‑228/96, EU:C:1998:544, punto 19 e giurisprudenza ivi citata), nelle quali i termini nazionali della durata di tre anni, decorrenti dalla data del pagamento contestato, sono stati considerati ragionevoli.

27      Tuttavia, la Corte ha già dichiarato che, in funzione delle fattispecie analizzate, un termine della durata di un anno, imposto per la presentazione di domande o ricorsi fondati su una violazione del diritto dell’Unione, non appare di per sé irragionevole, a condizione, tuttavia, che il dies a quo di tale termine non sia fissato in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte della persona interessata, dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione. Così, in particolare, è stato considerato conforme al principio di effettività un termine di un anno per proporre un’azione di risarcimento dei danni derivanti dalla tardiva trasposizione di una direttiva (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, Visciano, C‑69/08, EU:C:2009:468, punti da 45 a 50).

28      Nel caso di specie, si deve considerare che il principio di effettività, in combinato disposto con il principio di leale cooperazione, non osta a che una normativa di uno Stato membro fissi, a pena di decadenza, un termine per presentare le domande di rimborso di tributi giudicati incompatibili con il diritto dell’Unione che ha una durata di circa un anno e che decorre dall’entrata in vigore di tale normativa volta a rimediare alla violazione di detto diritto.

 Sul principio di equivalenza

29      Secondo una costante giurisprudenza, il rispetto del principio di equivalenza implica che gli Stati membri non stabiliscano modalità processuali meno favorevoli per le domande di rimborso di una tassa fondate su una violazione del diritto dell’Unione rispetto alle modalità applicabili ai ricorsi analoghi, in considerazione del loro oggetto, della loro causa e dei loro elementi essenziali, fondati su una violazione del diritto interno. Spetta soltanto al giudice nazionale, che ha una conoscenza diretta delle modalità processuali destinate a garantire, nel diritto interno, la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, verificare che tali modalità siano conformi al principio di equivalenza. Tuttavia, la Corte può, ai fini della valutazione alla quale dovrà procedere il giudice nazionale, fornire a quest’ultimo elementi attinenti all’interpretazione del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 30 giugno 2016, Câmpean, C‑200/14, EU:C:2016:494, punti 45 e 46; del 31 maggio 2018, Sziber, C‑483/16, EU:C:2018:367, punti 35, 41 e 42, nonché del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punti 76 e 77).

30      Nella presente causa, il giudice del rinvio effettua esso stesso il raffronto tra, da un lato, il termine di decadenza di circa un anno, che tale giudice qualifica come «termine speciale», previsto all’articolo 1, paragrafo 2, dell’OUG n. 52/2017, per le domande di rimborso di somme indebitamente versate a titolo di tasse rumene sull’inquinamento dichiarate incompatibili con il diritto dell’Unione e, dall’altro, il termine di prescrizione di cinque anni, che esso definisce «termine generale» e «notevolmente più ampio», previsto all’articolo 219 del codice di procedura tributaria, per il rimborso dei crediti tributari.

31      Il governo rumeno, pur contestando la fondatezza di tale raffronto, afferma che l’adozione di detto «termine speciale» aveva proprio lo scopo di evitare che il bilancio della Romania fosse gravato dal versamento di interessi di un importo globale che avrebbe rischiato di essere troppo elevato, nell’ipotesi in cui le domande di rimborso delle tasse rientranti nell’OUG n. 52/2017 fossero state presentate non già entro il termine speciale di un anno, come quello istituito da tale atto normativo, bensì entro il termine generale di cinque anni, previsto dal codice di procedura tributaria.

32      Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 2, dell’OUG n. 52/2017 indica espressamente che il termine di decadenza ivi previsto si applica alle domande di rimborso rientranti in tale atto normativo «in deroga alle disposizioni dell’articolo 219 [del codice di procedura tributaria]», il quale riguarda le domande di «rimborso dei crediti fiscali» di qualsiasi natura. Come giustamente sostenuto dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, anche se il diritto rumeno non prevede un termine di decadenza, bensì un termine di prescrizione, il quale può essere interrotto o sospeso a determinate condizioni, per il rimborso delle somme riscosse in violazione del diritto nazionale, l’oggetto di una domanda ai sensi dell’articolo 1 dell’OUG n. 52/2017 consiste nel chiedere il rimborso di una tassa, il che sembra costituire l’obiettivo anche dell’articolo 219 del codice di procedura tributaria. Risulta quindi che le domande presentate ai sensi della prima di tali disposizioni e le domande proposte ai sensi della seconda hanno un oggetto e una causa analoghi. Tuttavia, solo il giudice del rinvio è in grado di verificarlo.

33      Pertanto, a condizione che venga accertata l’analogia delle domande di cui trattasi, occorre esaminare se le modalità processuali dei ricorsi che, come quello di cui al procedimento principale, sono fondati sull’OUG n. 52/2017, che mira a porre rimedio ad una violazione di norme di diritto dell’Unione, siano meno favorevoli di quelle dei ricorsi fondati esclusivamente sulla violazione di norme di diritto nazionale.

34      A tale riguardo, è sufficiente constatare che, come rilevato in sostanza tanto dal giudice del rinvio nella sua decisione quanto dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, le domande dirette al rimborso delle tasse di cui all’OUG n. 52/2017, fondate su una violazione del diritto dell’Unione, sono subordinate a un termine processuale, della durata di circa un anno, che è considerevolmente inferiore e quindi meno vantaggioso di quello, della durata di cinque anni, che si applica alle domande dirette al rimborso di crediti tributari fondati su una violazione del diritto interno.

35      Tale constatazione non può essere validamente rimessa in discussione dagli argomenti del governo rumeno secondo i quali, da un lato, l’OUG n. 52/2017 ha concesso un nuovo termine a contribuenti per i quali, in forza della normativa anteriore, il termine di prescrizione di cinque anni applicabile al loro diritto al rimborso di tasse era scaduto o stava per scadere e, dall’altro, il sistema istituito da tale decreto per le tasse rumene sull’inquinamento può applicarsi anche al rimborso di queste ultime, qualora esse siano contrarie al diritto nazionale.

36      Infatti, sebbene l’adozione dell’OUG n. 52/2017, che impone il 31 agosto 2018 come termine ultimo per chiedere il rimborso delle tasse rumene sull’inquinamento indebitamente versate alla luce del diritto dell’Unione, abbia avuto l’effetto favorevole di prorogare il termine di rimborso applicabile a taluni contribuenti che hanno versato tali tasse, è pacifico che tale adozione abbia anche avuto l’effetto svantaggioso di ridurre il termine di rimborso applicabile ad altri contribuenti, i quali hanno perso il pieno beneficio del periodo di cinque anni previsto all’articolo 219 del codice di procedura tributaria, disposizione che è rimasta integralmente operante, invece, per quanto riguarda i crediti fiscali che sono stati indebitamente versati alla luce del diritto nazionale. Ebbene, il principio di equivalenza non consente di compensare uno svantaggio subito da un gruppo di contribuenti con un vantaggio concesso ad un altro gruppo che si trovi in una situazione analoga.

37      In tali circostanze, si deve considerare che il principio di equivalenza, in combinato disposto con il principio di leale cooperazione, osta a che una normativa di uno Stato membro fissi, a pena di decadenza, un termine di circa un anno per presentare le domande di rimborso di tributi dichiarati incompatibili con il diritto dell’Unione, qualora tale termine non sia stato previsto da tale Stato membro per quanto riguarda domande di rimborso analoghe fondate su una violazione del diritto interno.

38      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata come segue:

–        Il principio di effettività, in combinato disposto con il principio di leale cooperazione, deve essere interpretato nel senso che non osta a che una normativa di uno Stato membro fissi, a pena di decadenza, un termine per presentare le domande di rimborso di tributi dichiarati incompatibili con il diritto dell’Unione che ha una durata di circa un anno e che decorre dall’entrata in vigore di tale normativa volta a rimediare alla violazione di detto diritto.

–        Il principio di equivalenza, in combinato disposto con il principio di leale cooperazione, deve essere interpretato nel senso che osta a che una normativa di uno Stato membro fissi, a pena di decadenza, un termine di circa un anno per presentare le domande di rimborso di tributi dichiarati incompatibili con il diritto dell’Unione, qualora tale termine non sia stato previsto da tale Stato membro per quanto riguarda domande di rimborso analoghe fondate su una violazione del diritto interno.

 Sulle spese

39      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

Il principio di effettività, in combinato disposto con il principio di leale cooperazione, deve essere interpretato nel senso che non osta a che una normativa di uno Stato membro fissi, a pena di decadenza, un termine per presentare le domande di rimborso di tributi dichiarati incompatibili con il diritto dell’Unione che ha una durata di circa un anno e che decorre dall’entrata in vigore di tale normativa volta a rimediare alla violazione di detto diritto.

Il principio di equivalenza, in combinato disposto con il principio di leale cooperazione, deve essere interpretato nel senso che osta a che una normativa di uno Stato membro fissi, a pena di decadenza, un termine di circa un anno per presentare le domande di rimborso di tributi dichiarati incompatibili con il diritto dell’Unione, qualora tale termine non sia stato previsto da tale Stato membro per quanto riguarda domande di rimborso analoghe fondate su una violazione del diritto interno.

Firme


*      Lingua processuale: il rumeno.