Language of document : ECLI:EU:C:2019:596


CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

HOGAN

presentate l’11 luglio 2019 (1)

Cause riunite C398/18 e C428/18

Antonio Bocero Torrico (C398/18)

Jörg Paul Konrad Fritz Bode (C428/18)

contro

Instituto Nacional de la Seguridad Social

Tesorería General de la Seguridad Social

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte superiore di giustizia della Galizia, Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 5 – Prestazione di vecchiaia anticipata – Requisito secondo il quale l’importo della prestazione di vecchiaia anticipata da ricevere deve essere superiore alla prestazione minima di vecchiaia al compimento dei 65 anni di età – Metodo di calcolo dell’importo minimo – Normativa nazionale che tiene conto soltanto della prestazione a carico dello Stato membro competente – Mancata presa in considerazione della prestazione a carico di un altro Stato membro – Requisito dell’assimilazione delle prestazioni»






I.      Introduzione

1.        Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale, presentate rispettivamente nella cancelleria della Corte il 15 giugno 2018 (causa C‑398/18) e il 28 giugno 2018 (causa C‑428/18), riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 48 TFUE e, a tal proposito, gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2).

2.        Con la sua questione, il Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte superiore di giustizia della Galizia, Spagna), chiede in sostanza se l’articolo 48 TFUE osti a una normativa nazionale che, per determinare se una persona abbia diritto a una prestazione di vecchiaia anticipata, richiede, tra l’altro, che l’importo della prestazione ricevuta sia superiore alla prestazione minima di vecchiaia che l’interessato avrebbe diritto a ricevere in virtù di tale legislazione in base alla sua situazione familiare al compimento dei 65 anni di età. In particolare, così facendo, la legislazione spagnola tiene conto soltanto della prestazione di vecchiaia versata da tale Stato membro senza tener conto anche delle prestazioni equivalenti che la persona di cui si tratta potrebbe ricevere da un altro o da altri Stati membri.

3.        La domanda è stata presentata in un procedimento tra il sig. Bocero Torrico, da un lato, e l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale di previdenza sociale, Spagna; in prosieguo: l’«INSS») e la Tesorería General de la Seguridad Social (Tesoreria generale della previdenza sociale, Spagna; in prosieguo: la «TGSS») dall’altro (causa C‑398/18) e tra il sig. Bode, da un lato, e l’INSS e la TGSS, dall’altro (causa C‑428/18).

4.        Occorre osservare che l’articolo 48 TFUE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea debbano adottare «in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori» attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti il «cumulo (…) di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali» (3). L’attuale sistema di cumulo dei periodi è rinvenibile nel regolamento n. 883/2004. A tal riguardo, l’articolo 6 del regolamento n. 883/2004 prevede la totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza e gli articoli 52 e 58 di detto regolamento contengono norme per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia e delle prestazioni minime di vecchiaia laddove una persona disponga di periodi di assicurazione o di residenza in più di uno Stato membro.

5.        Mentre la domanda di pronuncia pregiudiziale si riferisce specificamente all’articolo 48 TFUE, a mio avviso la risposta alla questione pregiudiziale è rinvenibile all’articolo 5 del regolamento n. 883/2004 che stabilisce il principio, derivante dalla giurisprudenza della Corte, dell’assimilazione di prestazioni, redditi e fatti.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

6.        I considerando 9, 10, 11 e 12 del regolamento n. 883/2004 così recitano:

«(9) In varie occasioni la Corte di giustizia si è pronunciata sulla possibilità di assimilare prestazioni, redditi e fatti. Questo principio dovrebbe essere adottato esplicitamente e sviluppato, rispettando comunque il contenuto e lo spirito delle sentenze giurisdizionali.

(10) Tuttavia, il principio di trattare certi fatti o avvenimenti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro come se fossero avvenuti nel territorio dello Stato membro la cui legislazione è applicabile non dovrebbe interferire con il principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro con quelli maturati sotto la legislazione dello Stato membro competente. I periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro dovrebbero quindi essere presi in considerazione unicamente ai fini dell’applicazione del principio della totalizzazione dei periodi.

(11) L’assimilazione di fatti o avvenimenti verificatisi in uno Stato membro non può in nessun caso rendere un altro Stato membro competente né rendere la sua legislazione applicabile.

(12) Alla luce della proporzionalità si dovrebbe provvedere affinché il principio dell’assimilazione di fatti o avvenimenti non porti a risultati oggettivamente ingiustificati o al cumulo di prestazioni della stessa natura per lo stesso periodo».

7.        L’articolo 3 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Ambito d’applicazione “ratione materiae”», così dispone:

«1.      Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

(…)

d)      le prestazioni di vecchiaia;

(…)»

8.        L’articolo 5 del regolamento, intitolato «Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti», così recita:

«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue:

a)      laddove a titolo della legislazione dello Stato membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro;

b)      se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale».

9.        Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Totalizzazione dei periodi»:

«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina:

–        l’acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni,

–        l’ammissione al beneficio di una legislazione, o

–        l’accesso all’assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l’esenzione della medesima,

al maturare di periodi d’assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica».

10.      L’articolo 52 di detto regolamento, intitolato «Liquidazione delle prestazioni», al suo paragrafo 1 così dispone:

«L’istituzione competente calcola l’importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:

a)      a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma);

b)      calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione prorata), secondo le seguenti modalità:

i)      l’importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto le legislazioni degli altri Stati membri fossero maturati sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l’importo è indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo è considerato come l’importo teorico;

ii)      l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione prorata applicando all’importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri interessati».

11.      L’articolo 58 dello stesso regolamento, intitolato «Attribuzione di un’integrazione», così dispone:

«1. Il beneficiario di prestazioni al quale si applica il presente capitolo non può, nello Stato membro di residenza e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, percepire una prestazion[e] inferiore alla prestazione minima fissata da detta legislazione per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione ai sensi del presente capitolo.

2. L’istituzione competente di detto Stato membro gli versa, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un’integrazione pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l’importo della prestazione minima».

B.      Diritto spagnolo

12.      Nella versione in vigore alla data della domanda del ricorrente, l’articolo 208 della Ley General de la Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale), nella versione consolidata approvata con Real Decreto Legislativo 8/2015 (regio decreto legislativo 8/2015), del 30 ottobre 2015 (4), prevedeva quanto segue:

«1.      L’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per volontà dell’interessato richiede che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a)      aver compiuto un’età che sia inferiore di – non oltre – due anni all’età che in ciascun caso risulti applicabile ai sensi dell’articolo 205, paragrafo 1, lettera a), senza che sia possibile applicare, a tal fine, i coefficienti di riduzione di cui all’articolo 206.

b)      dimostrare di aver maturato un periodo minimo di contribuzione effettiva di trentacinque anni. (…)

c)      laddove sia dimostrato il soddisfacimento dei requisiti generali e specifici di tale tipologia di pensionamento, l’importo della pensione da ricevere deve essere superiore all’importo della pensione minima che spetterebbe all’interessato in base alla sua situazione familiare al compimento dei sessantacinque anni di età. In caso contrario, non sarà possibile accedere a siffatta tipologia di pensione di vecchiaia anticipata.

2.      Nei casi di accesso alla pensione di vecchiaia anticipata di cui al presente articolo, la pensione sarà ridotta mediante l’applicazione, per ogni trimestre o frazione di trimestre che, nel momento in cui si verifica l’evento generatore [della pensione di vecchiaia anticipata], il lavoratore debba ancora completare per soddisfare il requisito dell’età pensionabile legale che in ciascun caso risulti applicabile ai sensi dell’articolo 205. paragrafo 1, lettera a), dei seguenti coefficienti in funzione del periodo di contribuzione dimostrato:

(…)

Al solo fine di determinare la suddetta età pensionabile legale, si considera tale quella che sarebbe stata riconosciuta al lavoratore se avesse continuato a versare contributi nel periodo compreso tra la data dell’evento generatore [della pensione di vecchiaia anticipata] e il compimento dell’età pensionabile legale che in ciascun caso risulti applicabile ai sensi dell’articolo 205, paragrafo 1, lettera a).

Per il calcolo dei periodi di contribuzione si prenderanno in considerazione periodi completi, senza che la frazione di un periodo possa essere equiparata al periodo stesso».

13.      L’articolo 14, paragrafo 3, del Real Decreto 1170/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización de pensiones del sistema de seguridad social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2016 (regio decreto 1170/2015, del 29 dicembre, sulla rivalutazione delle pensioni del sistema di previdenza sociale e di altre prestazioni sociali pubbliche per l’esercizio 2016) (5), dispone quanto segue:

«Qualora, dopo aver applicato quanto disposto dal precedente paragrafo, la somma degli importi delle pensioni, riconosciute in forza di una convenzione bilaterale o multilaterale di previdenza sociale, tanto dalla normativa spagnola quanto da quella straniera, fosse inferiore all’importo minimo della pensione di cui trattasi vigente in un dato momento in Spagna, al beneficiario, purché risieda nel territorio nazionale e soddisfi i requisiti previsti a tal fine dalle disposizioni generali, sarà garantita la differenza tra la somma delle pensioni riconosciute, spagnola e straniera, e l’importo minimo summenzionato.

Per le pensioni riconosciute in virtù dei regolamenti comunitari in materia di previdenza sociale, si applicherà quanto previsto dall’articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2[9] aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

(…)».

III. Procedimento principale e questione pregiudiziale

14.      Il sig. Bocero Torrico, nato il 15 dicembre 1953, è iscritto al sistema previdenziale spagnolo. Il 16 dicembre 2016 egli ha richiesto alle autorità previdenziali spagnole una prestazione di vecchiaia anticipata, che l’INSS, con decisione del 9 novembre 2016, ha rifiutato di concedergli in ragione del fatto che la prestazione che ne risultava non avrebbe raggiunto l’importo della prestazione minima di vecchiaia che spetterebbe all’interessato in base alla sua situazione familiare al compimento dei 65 anni di età. Il sig. Bocero Torrico ha presentato un reclamo di natura amministrativa, respinto, infine, con decisione del 25 aprile 2017 (6).

15.      Il sig. Bocero Torrico ha maturato un periodo contributivo totale di 16 637 giorni, di cui 9 947 giorni in Spagna e 6 690 giorni in Germania. Gli è stata concessa una prestazione di vecchiaia in Germania di EUR 507,35. La prestazione di vecchiaia anticipata che gli sarebbe dovuta in Spagna sarebbe pari a EUR 530,15, derivante dall’applicazione di un coefficiente correttore dell’88% in ragione dell’età alla base imponibile di EUR 773,75, calcolata con una percentuale del 76,86% per quanto riguarda la Spagna.

16.      Il sig. Bode, nato il 4 giugno 1952, è iscritto al sistema previdenziale spagnolo. Il 31 maggio 2015 egli ha richiesto alle autorità previdenziali spagnole una prestazione di vecchiaia anticipata, che l’INSS, con decisione del 26 agosto 2015, ha rifiutato di concedergli in ragione del fatto che la prestazione che ne risultava non avrebbe raggiunto l’importo della pensione minima che spetterebbe all’interessato in base alla sua situazione familiare al compimento dei 65 anni di età.

17.      Il sig. Bode ha maturato un periodo contributivo totale di 16 725 giorni, per i quali ha versato contributi in Spagna per 2 282 giorni e in Germania per 14 443 giorni. Gli è stata concessa una pensione di vecchiaia in Germania per un importo effettivo di EUR 1 185,22. La prestazione di vecchiaia anticipata che gli sarebbe dovuta in Spagna sarebbe pari a EUR 206,60, derivante dall’applicazione di un coefficiente correttore dell’87% in ragione dell’età alla base imponibile di EUR 1 357,80 mensili e calcolata con una percentuale del 17,49%, dovuta dalla Spagna.

18.      Nel 2016 la prestazione minima di vecchiaia in Spagna per soggetti di età superiore a 65 anni con un coniuge a carico era pari a EUR 784,90.

19.      Il sig. Bocero Torrico e il sig. Bode hanno proposto ricorsi dinanzi allo Juzgado de lo Social (Tribunale del lavoro) (7) contro l’INSS e la TGSS, chiedendo una dichiarazione secondo la quale essi avevano diritto, a partire, rispettivamente, dal 1o gennaio 2017 e dal 1o luglio 2015, a una prestazione di vecchiaia anticipata.

20.      Lo Juzgado de lo Social (Tribunale del lavoro) ha rilevato in entrambi i casi che, secondo la normativa nazionale, l’importo della prestazione di vecchiaia anticipata da ricevere deve essere superiore all’importo della prestazione di vecchiaia minima che spetterebbe all’interessato in base alla sua situazione familiare al compimento dei 65 anni di età. A giudizio di detto tribunale, l’importo della prestazione di vecchiaia da ricevere deve consistere nell’importo corrispondente alla prestazione di vecchiaia prorata spagnola, poiché è questa l’effettiva prestazione di vecchiaia che il beneficiario percepirà concretamente dalla Spagna separatamente da qualsiasi altro Stato membro. La sentenza ha pertanto accolto le argomentazioni addotte dall’INSS, basate sulla finalità della normativa nazionale, che è quella di evitare di integrare, fino al minimo legale, le prestazioni di vecchiaia anticipate delle persone che non abbiano ancora raggiunto l’età pensionabile legale, mantenendole così nel mercato del lavoro.

21.      I ricorsi del sig. Bocero Torrico e del sig. Bode sono stati pertanto respinti, rispettivamente, con sentenze del 6 ottobre 2017 e del 15 novembre 2017.

22.      Il sig. Bocero Torrico e il sig. Bode hanno proposto impugnazione contro tali sentenze rispettivamente il 3 novembre e il 22 novembre 2017.

23.      Il giudice del rinvio considera che il sig. Bocero Torrico e il sig. Bode non rappresentano un onere a carico del sistema previdenziale spagnolo in quanto le loro prestazioni di vecchiaia anticipate non saranno mai integrate a spese della Spagna mediante un’integrazione per ricondurle alla prestazione minima di vecchiaia, dato che essi ricevono anche una prestazione di vecchiaia dalla Germania e il totale cumulativo delle due prestazioni di vecchiaia, reali ed effettive, è superiore alla prestazione minima di vecchiaia spagnola. Secondo il giudice del rinvio, l’articolo 14, paragrafo 3, del regio decreto 1170/2015, che fa riferimento all’articolo 58 del regolamento n. 883/2004, consente soltanto il pagamento della differenza tra le prestazioni totali dovute ai sensi della normativa dell’Unione e le prestazioni minime di vecchiaia in Spagna. In altri termini, se le prestazioni di vecchiaia anticipate fossero accordate, dovrebbero essere prese in considerazione le due prestazioni effettivamente percepite in Spagna e in Germania, il che impedirebbe di avere diritto a qualsiasi integrazione per elevare una prestazione all’importo minimo.

24.      Il giudice del rinvio considera che se si confronta un lavoratore che non è migrato e che riceve dalla Spagna una prestazione di vecchiaia anticipata per un importo pari a EUR 1 193,38 (8) e un lavoratore migrante che riceve lo stesso importo versato da due o più Stati membri, il lavoratore migrante si trova in una posizione di svantaggio ed è discriminato a causa del suo trasferimento verso altri Stati membri (nel caso di specie, la Germania) e non può accedere alla prestazione di vecchiaia anticipata cui il lavoratore non migrante avrebbe diritto. Detto giudice considera pertanto che, laddove l’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della legge generale sulla previdenza sociale si riferisce all’«importo della pensione da ricevere», esso dovrebbe essere inteso come il totale cumulativo dell’effettiva prestazione di vecchiaia ricevuta a carico della Spagna e dell’effettiva prestazione di vecchiaia a carico della Germania. Il giudice del rinvio considera inoltre che siffatto approccio sarebbe coerente con lo scopo della disposizione, ossia evitare che la Spagna debba integrare la pensione fino al raggiungimento del minimo legale, tenendo presente, come precedentemente dichiarato, che, ai sensi della normativa spagnola e dell’Unione, il diritto all’integrazione fino al raggiungimento del minimo richiederebbe che sia tenuta in considerazione la somma di entrambe le prestazioni.

25.      In tali circostanze il Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte superiore di giustizia della Galizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 48 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, imponga il requisito che l’importo della pensione da ricevere sia superiore alla pensione minima che spetterebbe all’interessato in forza della medesima normativa nazionale, laddove la nozione di ”pensione da ricevere” sia interpretata nel senso di pensione effettiva a carico unicamente dello Stato membro competente (nella presente fattispecie la Spagna), senza prendere altresì in considerazione la pensione effettiva che l’interessato possa percepire, a titolo di prestazione della medesima natura, da parte di un altro o di altri Stati membri».

IV.    Procedimento dinanzi alla Corte

26.      Hanno presentato osservazioni scritte il sig. Bocero Torrico e il sig. Bode, l’INSS, il Regno di Spagna e la Commissione, i quali hanno tutti svolto le loro difese all’udienza del 2 maggio 2019.

V.      Osservazioni presentate alla Corte

27.      Il sig. Bocero Torrico e il sig. Bode sostengono che le norme nazionali che vincolano l’accesso a una prestazione di vecchiaia anticipata all’importo della prestazione prorata che l’istituzione competente deve pagare in relazione ai contributi versati ai sensi della sua normativa sarebbero in contrasto con il diritto dell’Unione. Dette norme subordinano l’accesso alla prestazione ai contributi versati in un singolo Stato membro, rendendo in tal modo inefficaci le norme e i principi del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione e di totalizzazione dei periodi di assicurazione, in particolare quelli relativi alla totalizzazione dei periodi di assicurazione ai fini dell’accesso alle prestazioni di vecchiaia di cui agli articoli 45 e 48 TFUE e agli articoli 6, 50, 51, 52, paragrafo 1, lettera b) e 58 del regolamento n. 883/2004.

28.      Il sig. Bocero Torrico e il sig. Bode ritengono che «l’importo della pensione da ricevere» di cui all’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della legge generale sulla previdenza sociale dovrebbe essere equiparato all’importo teorico della prestazione di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento n. 883/2004, in quanto ciò ha come conseguenza l’assimilazione di un lavoratore migrante a un lavoratore nazionale, nella stessa situazione, che non è migrato. Essi affermano in subordine che tali termini dovrebbero essere interpretati conformemente all’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004 come facenti riferimento alla somma delle prestazioni prorata ricevute dall’interessato da due o più Stati membri per tutti i periodi di assicurazione presi in considerazione ai fini dell’accesso e del calcolo della prestazione di vecchiaia anticipata in Spagna. Essi osservano, tuttavia, che un simile approccio comporta due svantaggi. In primo luogo, esso subordina l’accesso alla prestazione di vecchiaia anticipata in Spagna all’importo risultante dalla liquidazione del diritto a prestazioni in due o più Stati membri conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento n. 883/2004, a prescindere dall’importo della prestazione che l’interessato avrebbe avuto diritto a percepire in Spagna se tutti i periodi di assicurazione fossero stati maturati ai sensi della legislazione spagnola e, in secondo luogo, esso subordina l’accesso alla prestazione di vecchiaia anticipata in un singolo Stato membro all’accesso alla prestazione di vecchiaia anticipata e alla percezione della stessa in un altro Stato membro, senza tener conto del fatto che il prepensionamento non è previsto dalla legislazione di tutti gli Stati membri e non è disciplinato allo stesso modo negli Stati che prevedono la possibilità di una prestazione di vecchiaia anticipata.

29.      L’INSS sostiene che, conformemente alla nuova posizione amministrativa 3/2018 del 13 febbraio 2018, la condizione imposta dall’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della legge generale sulla previdenza sociale è soddisfatta purché, in primo luogo, l’importo teorico della prestazione (9) sia superiore alla prestazione minima di vecchiaia spagnola e, in secondo luogo, che la somma dell’importo della prestazione spagnola e di quella di uno o più Stati sia superiore alla prestazione minima di vecchiaia spagnola. Ad avviso dell’INSS, qualora l’importo teorico della prestazione sia superiore alla prestazione minima di vecchiaia spagnola, non è da versare il pagamento di un’integrazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regio decreto 1170/2015, al fine di garantire un importo pari alla prestazione minima di vecchiaia. Inoltre, quando la somma dell’importo della prestazione spagnola e di quella di uno o più Stati è superiore alla prestazione minima di vecchiaia spagnola, non è dovuto il pagamento di un’integrazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3. L’INSS ritiene pertanto che, per rispondere alla questione sollevata del giudice del rinvio, si debba tener conto della prestazione teorica calcolata totalizzando i periodi conformemente agli articoli 5, 6, 51 e 52 del regolamento n. 883/2004.

30.      Il Regno di Spagna ritiene che il regolamento n. 883/2004 non imponga agli Stati membri di integrare la prestazione prorata dovuta da uno Stato membro corrispondente a una prestazione di vecchiaia anticipata per raggiungere la pensione minima da versare in tale Stato membro all’età di 65 anni, in quanto ciò comporterebbe una discriminazione a favore dei lavoratori che non sono stati assicurati per l’intero periodo in Spagna. Esso sottolinea il fatto che l’INSS, a norma dell’articolo 52 del regolamento n. 883/2004, ha tenuto conto dei contributi del sig. Bocero Torrico e del sig. Bode in Germania per calcolare l’importo della loro prestazione di vecchiaia anticipata. Tuttavia, l’aggiunta dell’importo delle loro prestazioni tedesche al fine di soddisfare la condizione imposta dall’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della legge generale sulla previdenza sociale non sarebbe prevista dal regolamento n. 883/2004 e comporterebbe un travisamento della legislazione spagnola in materia di previdenza sociale.

31.      Il Regno di Spagna conferma inoltre che le due condizioni imposte dalla nuova posizione amministrativa 3/2018 si applicano alle richieste di prestazioni di vecchiaia anticipata del sig. Bocero Torrico e del sig. Bode.

32.      La Commissione ritiene che le richieste di prestazioni di vecchiaia anticipata del sig. Bocero Torrico e del sig. Bode debbano essere esaminate alla luce del principio dell’assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti di cui all’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004, interpretato alla luce degli articoli 45 e 48 TFUE. Pertanto, il riferimento, da parte della legislazione spagnola, all’«importo della pensione da ricevere» deve essere interpretato come riferito alla somma delle prestazioni spagnola e tedesca di cui trattasi, che sono prestazioni equivalenti ai sensi di tale disposizione.

VI.    Analisi

33.      Al fine di rispondere utilmente alla questione posta dal giudice del rinvio, occorre sottolineare preliminarmente che il regolamento n. 883/2004 non organizza un regime comune di previdenza sociale, ma piuttosto lascia sussistere regimi nazionali distinti e ha come solo obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra questi ultimi. Pertanto, secondo costante giurisprudenza, gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale. Di conseguenza, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare, segnatamente, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni. Nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri (10). Le persone che esercitano tale diritto alla libera circolazione non possono subire svantaggi sul piano legislativo a causa del fatto che esse hanno esercitato il diritto in parola.

34.      In linea di principio, uno Stato membro è libero di prevedere il diritto a una pensione minima di vecchiaia (11) e di imporre condizioni affinché una persona possa beneficiare di una prestazione di vecchiaia anticipata, purché tali condizioni non costituiscano un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 45 TFUE. Ritengo pertanto che, in linea di principio, uno Stato membro sia libero, come nel caso in esame, di subordinare la concessione di una prestazione di vecchiaia anticipata alla circostanza che una persona raggiunga una certa età, che disponga di un certo numero di anni di contribuzione e che abbia diritto a una prestazione superiore all’importo della prestazione minima di vecchiaia in tale Stato membro (12).

35.      Parrebbe infatti che le tre condizioni imposte dall’articolo 208, paragrafo 1, della legge generale sulla previdenza sociale non siano di per sé contestate nel procedimento principale dinanzi al giudice del rinvio. La contestazione riguarda piuttosto il modo in cui si applica la terza condizione imposta dall’articolo 208, paragrafo 1 (13), di tale legislazione nazionale (14) nei confronti di persone quali il sig. Bocero Torrico e il sig. Bode che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione.

36.      Vi è una chiara divergenza di opinioni nelle osservazioni presentate alla Corte riguardo all’applicabilità dell’articolo 5 e/o dell’articolo 6 del regolamento n. 883/2004 alle circostanze di cui trattasi nel procedimento principale.

37.      Secondo una giurisprudenza costante (15), l’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia rientra nell’ambito dell’articolo 6 del regolamento n. 883/2004 (16). Per contro, le norme relative al calcolo dell’importo della prestazione sono stabilite agli articoli 52 e seguenti di tale regolamento (17).

38.      L’articolo 6 del regolamento n. 883/2004 attua il principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di residenza, di occupazione o di attività lavorativa autonoma di cui all’articolo 48 TFUE (18) prevedendo, tra l’altro, che, quando la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza, l’istituzione competente di tale Stato membro debba tener conto di tali periodi maturati secondo la legislazione di ogni altro Stato membro come se fossero stati maturati secondo la legislazione che esso applica. In altri termini, i periodi maturati in vari Stati membri devono essere totalizzati (19).

39.      Per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia, l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento n. 883/2004 prevede che l’istituzione competente debba calcolare l’importo teorico della prestazione cui l’interessato ha diritto come se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza che tale persona ha maturato in Stati membri diversi fossero stati compiuti nello Stato membro dell’istituzione competente. Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento, l’istituzione competente è quindi tenuta a determinare l’importo effettivo della prestazione in base all’importo teorico proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione e/o di residenza maturati nello Stato membro dell’istituzione competente, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione e/o di residenza maturati nei vari Stati membri. Si tratta, in altri termini, del metodo di calcolo prorata (20).

40.      È importante osservare che il calcolo dell’importo teorico e successivamente degli importi effettivi (prestazione prorata) delle prestazioni di vecchiaia del sig. Bocero Torrico e del sig. Bode, in Spagna e Germania, non è stato messo in discussione nel procedimento principale.

41.      L’INSS, il Regno di Spagna e naturalmente il sig. Bocero Torrico e il sig. Bode ritengono che l’importo teorico di una prestazione calcolato a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento n. 883/2004 debba essere utilizzato al fine di valutare se sia soddisfatta la condizione relativa all’importo della prestazione minima imposto dall’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della legge generale sulla previdenza sociale.

42.      Per quanto mi riguarda, non concordo con questa tesi.

43.      A mio avviso, l’importo teorico di una prestazione calcolato a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento n. 883/2004 costituisce una fase intermedia nel calcolo della prestazione prorata effettiva che deve essere concessa e non può essere utilizzato per valutare se il diritto a una prestazione di vecchiaia (anticipata) sia stato realmente acquisito (21). Inoltre, come precisato ai paragrafi 37 e 38 delle presenti conclusioni, sussiste una netta distinzione nel regolamento n. 883/2004 tra le norme relative all’acquisizione del diritto a una prestazione di vecchiaia e quelle relative al calcolo della prestazione (22).

44.      Inoltre, sebbene l’acquisizione del diritto a una prestazione di vecchiaia rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 del regolamento n. 883/2004, tale disposizione si riferisce chiaramente alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza e non ad altre condizioni che generino siffatto diritto (23). Dato che l’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della legge generale sulla previdenza sociale subordina il diritto a una pensione di vecchiaia anticipata, tra l’altro, alla condizione che l’importo della prestazione ricevuta sia superiore alla prestazione minima di vecchiaia che l’interessato avrebbe diritto a ricevere in Spagna in base alla sua situazione familiare al compimento dei 65 anni di età, ritengo che l’articolo 5 del regolamento n. 883/2004 sia la disposizione pertinente da applicare (24). Infatti, il considerando 10 del regolamento n. 883/2004 prevede che il principio di assimilazione o della parità di trattamento di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 5 di detto regolamento non dovrebbe interferire con il principio stabilito all’articolo 6 della totalizzazione di taluni periodi, quali i periodi di assicurazione, verificatisi in un altro Stato membro come se fossero maturati sotto la legislazione dello Stato membro competente (25).

45.      A mio avviso, il requisito di cui all’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della legge generale sulla previdenza sociale per ottenere una pensione di vecchiaia anticipata garantisce che la «percezione» di un particolare importo (26) della prestazione di vecchiaia «abbia effetti giuridici» e che, pertanto, tale requisito debba rispettare il principio dell’assimilazione di cui all’articolo 5 del regolamento n. 883/2004, per non penalizzare i lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione (27). Ritengo pertanto che le prestazioni di vecchiaia in Spagna debbano essere aggiunte a prestazioni analoghe o equivalenti ricevute in un altro o in altri Stati membri per soddisfare la condizione di cui all’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della legge generale sulla previdenza sociale.

46.      Dal fascicolo a disposizione della Corte risulterebbe che, previa verifica da parte del giudice del rinvio, la prestazione di vecchiaia anticipata prevista dall’articolo 208, paragrafo 1, della legge generale sulla previdenza sociale (28) e le prestazioni di vecchiaia del sig. Bocero Torrico e del sig. Bode (29) in Germania sono prestazioni analoghe o equivalenti ai sensi dell’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004 (30).

47.      All’udienza del 2 maggio 2019, l’INSS e il Regno di Spagna hanno dichiarato che l’obiettivo delle disposizioni nazionali di cui trattasi era duplice: in primo luogo, garantire che i richiedenti aventi diritto alla prestazione di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 208, paragrafo 1, della legge generale sulla previdenza sociale non divengano un onere per il sistema di previdenziale spagnolo e, in secondo luogo, incoraggiare l’attività del mercato del lavoro e dissuadere detti richiedenti dal chiedere il pensionamento anticipato.

48.      Secondo l’esplicita formulazione dell’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della legge generale sulla previdenza sociale, risulterebbe che le disposizioni nazionali di cui trattasi siano specificamente concepite per garantire che i richiedenti che chiedono prestazioni di vecchiaia debbano avere diritto all’importo della pensione minima applicabile e non abbiano quindi diritto a ulteriori prestazioni complementari o integrazioni, garantendo così che non diventino un ulteriore onere per il sistema previdenziale spagnolo. Occorre sottolineare che non è affatto questo obiettivo, di per sé, ad essere messo in discussione nel presente procedimento, bensì il fatto che la legislazione nazionale è applicata in modo discriminatorio a danno dei lavoratori che hanno esercitato il diritto fondamentale alla libera circolazione. Inoltre, occorre osservare che lo stesso giudice del rinvio (31) ha precisato che, a seguito del cumulo delle prestazioni di vecchiaia sia spagnola che tedesca, né il sig. Bocero Torrico né il sig. Bode avrebbero diritto a un’integrazione (32). In tali circostanze, nessuno dei richiedenti costituirà pertanto un onere a carico del sistema previdenziale spagnolo.

49.      Anche se l’obiettivo di scoraggiare o dissuadere i richiedenti dal chiedere il prepensionamento può essere lodevole, al fine di aumentare la produttività nazionale e di ridurre l’onere a carico del sistema previdenziale, in particolare alla luce dell’invecchiamento della popolazione e dell’aumento dell’aspettativa di vita, esso non può essere realizzato in modo discriminatorio nei confronti di coloro che hanno esercitato il diritto fondamentale alla libera circolazione. A tal proposito, mi spiace dover affermare che, nelle cause in esame, è difficile evitare l’impressione che le autorità spagnole abbiano esercitato i loro poteri, previsti per legge, secondo modalità tali da essere manifestamente discriminatorie nei confronti degli attuali richiedenti che hanno esercitato i loro diritti alla libera circolazione e per le quali sussistono – o quanto meno dovrebbero sussistere – scarse giustificazioni.

50.      Ritengo pertanto che l’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che richiede, quale condizione per l’accesso a una prestazione di vecchiaia anticipata, che l’importo della prestazione da ricevere debba essere superiore alla prestazione minima che spetterebbe all’interessato ai sensi della stessa legislazione nazionale, senza tener conto anche dell’effettiva prestazione che tale persona può ricevere attraverso un’altra prestazione dello stesso tipo a carico di un altro o di altri Stati membri.

VII. Conclusione

51.      Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte superiore di giustizia della Galizia, Spagna) nel seguente modo:

L’articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che richiede, quale condizione per l’accesso a una prestazione di vecchiaia anticipata, che l’importo della prestazione da ricevere debba essere superiore alla prestazione minima che spetterebbe all’interessato ai sensi della stessa legislazione nazionale, senza tener conto anche dell’effettiva prestazione che tale persona può ricevere attraverso un’altra prestazione dello stesso tipo a carico di un altro o di altri Stati membri.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1.


3      Il corsivo è mio.


4      Pubblicata nel BOE n. 261 del 31 ottobre 2015 pag. 103291, e rettifica, BOE n. 36, dell’11 febbraio 2016, pag. 10898.


5      Pubblicato nel BOE n. 312 del 30 dicembre 2015.


6      Le date in parole sono state comunicate dal giudice del rinvio. Secondo l’INSS e la Commissione, la date della decisione di rifiuto risale al mese di marzo del 2017.


7      Di, rispettivamente, Ourense e A Coruña.


8      Purché soddisfino gli altri criteri stabiliti nella normativa spagnola. Il giudice del rinvio ha precisato che tali altri criteri non sono in discussione nel procedimento principale. Questa cifra è stata fornita dal giudice del rinvio sia nella causa C‑398/18 che nella causa C‑428/18.


9      V. articolo 52 del regolamento n. 883/2004 sulle modalità di calcolo dell’importo teorico.


10      V., per analogia, sentenza del 7 dicembre 2017, Zaniewicz‑Dybeck (C‑189/16, EU:C:2017:946, punti da 38 a 40 e giurisprudenza ivi citata).


11      Sentenza del 7 dicembre 2017, Zaniewicz‑Dybeck (C‑189/16, EU:C:2017:946, punto 47).


12      Il sig. Bocero Torrico e il sig. Bode hanno precisato che tale condizione è stata imposta dalla legislazione spagnola al fine di garantire la sostenilità del sistema pubblico delle prestazioni di vecchiaia.


13      Articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della legge generale sulla previdenza sociale.


14      Di conseguenza, il sig. Bocero Torrico e il sig. Bode non contestano il diritto del Regno di Spagna di imporre requisiti riguardo all’importo minimo della prestazione che una persona riceverebbe ai fini dell’ammissibilità ad una prestazione di vecchiaia anticipata.


15      Sentenza del 3 marzo 2011, Tomaszewska (C‑440/09, EU:C:2011:114, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).


16      V. anche articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati[, ai lavoratori autonomi] e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2), come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1).


17      V., parimenti, articoli 46 e segg. del regolamento n. 1408/71.


18      Si tratta di uno dei principi fondamentali che disciplinano il coordinamento, a livello dell’Unione, dei regimi di previdenza sociale degli Stati membri, volto a garantire che l’esercizio del diritto alla libera circolazione, conferito dal Trattato FUE, non abbia l’effetto di privare i lavoratori di vantaggi previdenziali ai quali essi avrebbero avuto diritto se avessero trascorso l’intera vita lavorativa in un unico Stato membro. Siffatta conseguenza potrebbe dissuadere i lavoratori dell’Unione dall’esercitare il diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà (sentenza del 3 marzo 2011, Tomaszewska (C‑440/09, EU:C:2011:114), punto 30).


19      Sentenza del 7 dicembre 2017, Zaniewicz‑Dybeck  (C‑189/16, EU:C:2017:946, punto 41.


20      Sentenza del 7 dicembre 2017, Zaniewicz‑Dybeck (C‑189/16, EU:C:2017:946, punto 42).


21      L’importo teorico non presenta quindi, di per sé, autonoma rilevanza.


22      La portata limitata delle norme per il calcolo delle prestazioni, stabilita all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 [ora articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004] è stata sottolineata dalla Corte nella sentenza del 7 dicembre 2017, Zaniewicz‑Dybeck (C‑189/16, EU:C:2017:946). La Corte ha infatti stabilito che tale disposizione non poteva essere utilizzata ai fini del calcolo di una prestazione minima di vecchiaia, in quanto il medesimo deve essere effettuato in conformità all’articolo 50 del regolamento n. 1408/71 (ora articolo 58 del regolamento n. 883/2004).


23      È pertanto rilevante ai fini dell’articolo 208, paragrafo 1, lettera b), della legge generale sulla previdenza sociale e del calcolo del periodo minimo di contribuzione di 35 anni. Nel procedimento principale i periodi di contribuzione del sig. Bocero Torrico e del sig. Bode in Spagna e Germania devono essere totalizzati al fine di soddisfare tale condizione.


24      Il regolamento n. 1408/71 non conteneva una disposizione equivalente all’articolo 5 del regolamento n. 883/2004. A mio avviso, l’articolo 5 del regolamento n. 883/2004 equivale semplicemente a un chiarimento del principio della parità di trattamento di cui all’articolo 4 di detto regolamento. Lo scopo dell’articolo 5 del regolamento n. 883/2004 è di garantire che l’esercizio del diritto alla libera circolazione non abbia l’effetto di privare i lavoratori dei vantaggi previdenziali ai quali essi avrebbero avuto diritto se avessero trascorso l’intera vita lavorativa in un unico Stato membro. Risulta chiaramente dal considerando 9 del regolamento n. 883/2004 che l’assimilazione o la parità di trattamento di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 5 di detto regolamento costituisce una codificazione esplicita del principio della parità di trattamento di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti stabilito in varie sentenze della Corte. La prima sentenza della Corte basata sull’articolo 5 del regolamento n. 883/2004 è la sentenza del 21 gennaio 2016, Vorarlberger Gebietskrankenkasse e Knauer (C‑453/14, EU:C:2016:37).


25      I considerando da 10 a 12 del regolamento n. 883/2004 chiariscono che sono poste talune limitazioni a tale principio di assimilazione o della parità di trattamento di cui all’articolo 5 di detto regolamento.


26      Al punto 68 della sentenza del 28 aprile 2004, Öztürk(C‑373/02, EU:C:2004:232), la Corte ha concluso che il principio della parità di trattamento stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 3/80 relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60), deve essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di una normativa di uno Stato membro che subordini il riconoscimento del diritto ad una pensione di vecchiaia anticipata a motivo di disoccupazione alla condizione che l’interessato abbia unicamente beneficiato, per un certo periodo antecedente alla domanda di pensione, di prestazioni da parte dell’assicurazione di disoccupazione di tale Stato. A mio avviso, ai fini dell’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004, non è possibile operare alcuna distinzione giuridica significativa tra il requisito della percezione di una prestazione particolare e il requisito della percezione di un importo particolare di tale prestazione. V. anche sentenza del 7 marzo 1991, Masgio  (C‑10/90, EU:C:1991:107), che riguarda il principio della parità di trattamento e gli effetti giuridici dell’importo di una prestazione. Al punto 25 di detta sentenza, la Corte ha rilevato che «un lavoratore migrante, beneficiario di una pensione di vecchiaia prevista dalla normativa di uno Stato membro e di prestazioni di un’assicurazione contro gli infortuni erogate da un ente previdenziale di un altro Stato membro, [non può ricevere], nel calcolo della quota di prestazioni da sospendere in base alle norme nazionali del primo Stato, un trattamento meno favorevole rispetto ad un lavoratore che, non essendosi avvalso del diritto alla libera circolazione, goda di entrambe le prestazioni in base alla normativa di uno stesso Stato membro».


27      V. per analogia, sentenze del 7 giugno 1988, Roviello (20/85, EU:C:1988:283, punto 18) e del 18 dicembre 2014, Larcher (C‑523/13, EU:C:2014:2458, punto 46).


28      V. articoli 1, lettera x), e 3, lettera d), del regolamento n. 883/2004. L’articolo 1, lettera x), del regolamento n. 883/2004 prevede che una «prestazione di vecchiaia anticipata» «designa una prestazione erogata prima del raggiungimento dell’età di normale pensionamento e che continua ad essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un’altra prestazione di vecchiaia».


29      V. articoli 1, lettera x), e 3, lettera d), del regolamento n. 883/2004.


30      V., per analogia, sentenza del 21 gennaio 2016, Vorarlberger Gebietskrankenkasse e Knauer (C‑453/14, EU:C:2016:37, punto 35).


31      V. paragrafo 23 delle presenti conclusioni.


32      V. sentenza del 7 dicembre 2017, Zaniewicz‑Dybeck (C‑189/16, EU:C:2017:946, punto 59), in cui si dichiara che: «[l’articolo 58 del regolamento n. 883/2004] prevede specificamente che sia preso in considerazione, all’atto del calcolo dei diritti ad una prestazione minima, come la pensione garantita di cui al procedimento principale, l’importo effettivo delle pensioni che l’interessato percepisce da un altro Stato membro».