Language of document : ECLI:EU:C:2015:781

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

26 novembre 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Trasferimenti d’imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Obbligo di riassunzione dei lavoratori da parte del cessionario – Impresa pubblica incaricata di prestare un servizio pubblico – Fornitura del servizio da parte di un’altra impresa in forza di un contratto di gestione di servizi pubblici – Decisione di non prorogare tale contratto dopo la scadenza – Mantenimento dell’identità dell’entità economica – Attività che si basa essenzialmente sulle attrezzature – Mancata riassunzione del personale»

Nella causa C‑509/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Corte superiore di giustizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi, Spagna), con decisione del 9 settembre 2014, pervenuta in cancelleria il 13 novembre 2014, nel procedimento

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

contro

Luis Aira Pascual,

Algeposa Terminales Ferroviarios SL,

Fondo de Garantía Salarial,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da F. Biltgen (relatore), presidente della Decima Sezione facente funzione di presidente della Sesta Sezione, A. Borg Barthet e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo spagnolo, da J. García‑Valdecasas Dorrego, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da J. Rius e M. Kellerbauer, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) e, dall’altro, il sig. Aira Pascual, il Fondo de Garantía Salarial (Fondo di garanzia salariale) e l’Algeposa Terminales Ferroviarios SL (in prosieguo: l’«Algeposa»), in merito al licenziamento collettivo per motivi economici che ha coinvolto il sig. Aira Pascual.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        La direttiva 2001/23 costituisce la codificazione della direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), come modificata dalla direttiva 98/50/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU L 201, pag. 88).

4        L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 dispone quanto segue:

«a)      La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

b)      Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria.

c)      La presente direttiva si applica alle imprese pubbliche o private che esercitano un’attività economica, che perseguano o meno uno scopo di lucro. Una riorganizzazione amministrativa di enti amministrativi pubblici o il trasferimento di funzioni amministrative tra enti amministrativi pubblici, non costituisce trasferimento ai sensi della presente direttiva».

5        L’articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva precisa quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva si intende:

a)      per “cedente”, ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, perde la veste di imprenditore rispetto all’impresa, allo stabilimento o a parte dell’impresa o dello stabilimento;

b)      per “cessionario”, ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, acquisisce la veste di imprenditore rispetto all’impresa, allo stabilimento o a parte dell’impresa o dello stabilimento;

(...)».

6        L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della stessa direttiva è così formulato:

«I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario».

7        Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2001/23:

«Il trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione».

 Il diritto spagnolo

8        Le norme applicabili ai dipendenti in caso di trasferimento di entità economiche sono definite dal regio decreto legislativo n. 1/1995, relativo all’approvazione del testo consolidato della legge sullo Statuto dei lavoratori (Real Decreto Legislativo 1/1995 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), del 24 marzo 1995 (BOE n. 75, del 29 marzo 1995, pag. 9654), nella sua versione risultante dalla legge n. 12/2001, del 9 luglio 2001 (BOE n. 164, del 10 luglio 2001, pag. 24890; in prosieguo: lo «Statuto dei lavoratori»).

9        L’articolo 44, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei lavoratori dispone quanto segue:

«1.      Il trasferimento della proprietà di un’impresa, di uno stabilimento o di un’unità produttiva autonoma della stessa impresa non comporta di per sé la risoluzione del rapporto di lavoro e il nuovo imprenditore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente datore di lavoro per quanto concerne il contratto di lavoro e la previdenza sociale, compresi gli obblighi relativi alle pensioni, alle condizioni stabilite dalla normativa specifica applicabile e, in generale, ogni obbligo in materia di protezione sociale complementare assunto dal cedente.

2.      Ai fini del presente articolo sussiste cessione di impresa quando il trasferimento ha per oggetto un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      L’ADIF è un’impresa pubblica incaricata di prestare il servizio di movimentazione delle unità di trasporto intermodale nel terminal di Bilbao (Spagna). Tale servizio è fornito alla Renfe Operadora.

11      In forza di un contratto di gestione di servizi pubblici, con effetto a decorrere dal 1° marzo 2008, l’ADIF ha esternalizzato la gestione di detto servizio attribuendola all’Algeposa. Quest’ultima prestava tale servizio negli impianti dell’ADIF e mediante gru appartenenti all’ADIF stessa.

12      Il contratto è stato concluso per una durata di 48 mesi. Alla scadenza di tale termine, è stato prorogato fino al 30 giugno 2013.

13      Nel mese di maggio del 2013 l’ADIF ha trasferito alcuni dei propri dipendenti presso l’Algeposa affinché seguissero una formazione in seno al personale di questa società.

14      Nel mese di giugno 2013 l’ADIF ha informato l’Algeposa che non intendeva prorogare il contratto dopo il 30 giugno 2013, poiché avrebbe fornito essa stessa, a partire da tale data, con il proprio personale, il servizio di cui trattasi nel procedimento principale. L’ADIF ha altresì comunicato all’Algeposa che rifiutava di essere surrogata nei diritti e negli obblighi di quest’ultima nei confronti del proprio personale.

15      Di conseguenza, l’Algeposa ha proceduto al licenziamento collettivo per motivi economici di vari lavoratori, tra cui il sig. Aira Pascual, precedentemente addetto all’esecuzione del contratto di gestione di servizi pubblici concluso con l’ADIF.

16      Il 30 luglio 2013 il sig. Aira Pascual ha proposto ricorso contro l’ADIF, il Fondo di garanzia salariale e l’Algeposa dinanzi allo Juzgado de lo Social n. 10 de Bilbao (Tribunale del lavoro n. 10 di Bilbao), per il motivo che, alla scadenza del contratto concluso con l’Algeposa, l’ADIF era tenuta a sostituirsi a quest’ultima nel proprio rapporto di lavoro con il personale. Ad avviso del sig. Aira Pascual, la ripresa in gestione diretta, da parte dell’ADIF, della fornitura del servizio in esame nel procedimento principale costituiva un trasferimento d’impresa ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto dei lavoratori. Di conseguenza, il sig. Aira Pascual ha chiesto che venisse annullato il licenziamento, o, in subordine, che lo si dichiarasse illegittimo, e che l’ADIF fosse condannata a reintegrarlo in seno al proprio personale.

17      Detto giudice ha accolto il ricorso del sig. Aira Pascual, dichiarando illegittimo il licenziamento nonché condannando l’ADIF a versargli un’indennità di EUR 28 793,29. Il sig. Aira Pascual, da parte sua, ha dovuto restituire all’Algeposa l’indennità di EUR 9 557,87 che questa gli aveva versato per la risoluzione del suo contratto di lavoro.

18      Lo stesso giudice ha rilevato che, rifiutando di sostituirsi all’Algeposa nel rapporto di lavoro tra quest’ultima e il sig. Aira Pascual, l’ADIF aveva violato l’obbligo risultante dall’interpretazione conforme dell’articolo 44 dello Statuto dei lavoratori alla direttiva 2001/23. Infatti, vi sarebbe stato un trasferimento d’impresa, giacché il servizio in esame nel procedimento principale continuava a essere fornito con gli stessi rilevanti elementi materiali, per il medesimo cliente e nelle medesime strutture.

19      L’ADIF ha proposto appello contro detta decisione dello Juzgado de lo Social n. 10 de Bilbao (Tribunale del lavoro n. 10 di Bilbao) dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Corte superiore di giustizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi).

20      Quest’ultimo giudice considera che la Corte non si è ancora pronunciata sulla questione se la nozione di trasferimento d’impresa ai sensi della direttiva 2001/23 comprenda i casi di ripresa della gestione diretta di un servizio pubblico da parte dell’impresa incaricata di prestare questo servizio, qualora, da un lato, tale impresa decida di ricorrere per detta gestione al proprio personale, senza riassumere quello che impiegava la contraente cui aveva precedentemente affidato detta gestione e, dall’altro, i mezzi materiali utilizzati, necessari ai fini della prestazione di tale servizio, siano sempre appartenuti a detta impresa, che ne imponeva l’utilizzo alla contraente stessa.

21      Ciò considerato, il Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Corte superiore di giustizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 1, [paragrafo 1,] lettera b), della direttiva 2001/23, in combinato disposto con il suo articolo 4, paragrafo 1, osti a un’interpretazione della legislazione spagnola [intesa al suo recepimento] che escluda l’obbligo di surrogazione qualora un’impresa del settore pubblico, incaricata di prestare un servizio inerente alla sua attività e che richiede rilevanti mezzi materiali, servizio da essa prestato mediante convenzioni di affidamento, imponendo al contraente l’uso di tali mezzi di sua proprietà, decide di non prorogare il contratto e di prestare essa stessa il servizio impiegando il proprio personale ed escludendo quello che impiegava la contraente, cosicché il servizio continua ad essere prestato senza altro cambiamento oltre quello derivante dalla sostituzione dei lavoratori che svolgono l’attività con lavoratori alle dipendenze di un diverso imprenditore».

 Sulla questione pregiudiziale

22      In limine, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice a quo una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenze Krüger, C‑334/95, EU:C:1997:378, punti 22 e 23, nonché Byankov, C‑249/11, EU:C:2012:608, punto 57).

23      Nel caso di specie, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 debba essere interpretato nel senso che rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva una situazione in cui un’impresa pubblica, incaricata di esercitare un’attività economica di movimentazione di unità di trasporto intermodale, affidi, con un contratto di gestione di servizi pubblici, la gestione di tale attività a un’altra impresa, mettendo a disposizione di quest’ultima le infrastrutture e le attrezzature necessarie di cui essa è proprietaria, e in seguito decida di porre termine a tale contratto senza riassumere il personale di quest’ultima impresa, gestendo in futuro essa stessa detta attività con il proprio personale.

24      Per rispondere alla questione così riformulata, occorre rilevare, in primo luogo, che, in forza del suo articolo 1, paragrafo 1, lettera c), la direttiva 2001/23 si applica alle imprese pubbliche che esercitano un’attività economica, che perseguano o meno uno scopo di lucro.

25      La Corte ha infatti dichiarato che la circostanza che il cessionario sia una persona giuridica di diritto pubblico non consente di escludere l’esistenza di un trasferimento rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/23 (v., in tal senso, sentenza CLECE, C‑463/09, EU:C:2011:24, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

26      Pertanto, il fatto che la persona giuridica di cui trattasi nel procedimento principale sia un’impresa pubblica incaricata di prestare un servizio pubblico non la esclude dall’ambito di applicazione della direttiva 2001/23.

27      In secondo luogo, occorre rilevare che, in base all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), la direttiva 2001/23 si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

28      Al riguardo, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che l’ambito di applicazione della medesima direttiva si estende a tutti i casi di cambiamento, nell’ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile della gestione dell’impresa, la quale, di conseguenza, assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell’impresa stessa, a prescindere dal trasferimento della proprietà degli elementi materiali (v. sentenze Abler e a., C‑340/01, EU:C:2003:629, punto 41, nonché CLECE, C‑463/09, EU:C:2011:24, punto 30).

29      Analogamente, la Corte ha considerato che la direttiva 2001/23 si applica a una situazione in cui un’impresa, che affidava ad un’altra impresa l’esecuzione effettiva di lavori, decida di porre termine al contratto che la vincolava a quest’ultima e di provvedere essa stessa a tali lavori (v., in tal senso, sentenza CLECE, C‑463/09, EU:C:2011:24, punto 31).

30      Di conseguenza, non si può escludere che la direttiva 2001/23 si applichi a una situazione in cui un’impresa pubblica, incaricata di esercitare un’attività economica di movimentazione di unità di trasporto intermodale, affidi, con un contratto di gestione di servizi pubblici, la gestione di tale attività a un’altra impresa, e in seguito decida di porre termine a questo contratto e di gestire essa stessa detta attività con il proprio personale.

31      In terzo luogo, si deve rilevare che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/23, perché quest’ultima sia applicabile, il trasferimento deve riguardare un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria.

32      Per poter stabilire se tale condizione sia effettivamente soddisfatta, occorre prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano, in particolare, il tipo d’impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno di elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della parte più rilevante del personale ad opera del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, il grado di somiglianza delle attività esercitate prima e dopo la cessione, nonché la durata di un’eventuale sospensione di tali attività. Detti elementi costituiscono, tuttavia, soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (v. sentenze Abler e a., C‑340/01, EU:C:2003:629, punti 33 e 34, nonché CLECE, C‑463/09, EU:C:2011:24, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

33      In particolare, la Corte ha rilevato che il giudice nazionale deve tener conto soprattutto, nell’ambito della valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione in esame, del tipo d’impresa o di stabilimento di cui trattasi.

34      Ne consegue che l’importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri attinenti alla sussistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23 varia necessariamente in funzione dell’attività esercitata o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell’impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento in questione (v., in tal senso, sentenza Abler e a., C‑340/01, EU:C:2003:629, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

35      È vero che la Corte ha dichiarato, al riguardo, che, in un settore in cui l’attività sia fondata essenzialmente sulla mano d’opera, l’identità di un’entità economica non può essere conservata qualora la parte più rilevante del personale di tale entità non venga riassunta dal presunto cessionario (v., in tal senso, sentenza CLECE, C‑463/09, EU:C:2011:24, punto 41).

36      Tuttavia, in una situazione come quella contemplata nel procedimento principale, si deve anzitutto rilevare che l’attività economica di cui trattasi, vale a dire il servizio di movimentazione di unità di trasporto intermodale, richiedendo notevoli attrezzature, non può essere considerata un’attività che si fonda essenzialmente sulla mano d’opera.

37      Infatti, come risulta dalla decisione di rinvio, nell’ambito del contratto di gestione di servizi pubblici concluso con l’Algeposa, l’ADIF ha messo a disposizione di quest’ultima determinate gru e locali, che risultano essere elementi indispensabili ai fini dell’esercizio dell’attività in esame nel procedimento principale. Tale attività, pertanto, si basa essenzialmente sulle attrezzature.

38      Per quanto concerne, poi, la circostanza che gli elementi materiali indispensabili all’esercizio dell’attività di cui trattasi nel procedimento principale sono sempre appartenuti all’ADIF, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza citata nel punto 28 supra, la questione relativa al trasferimento della proprietà degli elementi materiali è irrilevante ai fini dell’applicazione della direttiva 2001/23.

39      In proposito, la Corte ha dichiarato che il fatto che gli elementi materiali rilevati dal nuovo imprenditore non appartengano al suo predecessore, ma siano stati semplicemente messi a disposizione dal committente non può indurre a escludere l’esistenza di un trasferimento d’impresa ai sensi di detta direttiva (v., in tal senso, sentenza Abler e a., C‑340/01, EU:C:2003:629, punto 42).

40      Di conseguenza, come rilevato dalla Commissione europea nelle proprie osservazioni scritte, un’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/23 che escluda dall’ambito di applicazione di quest’ultima una situazione in cui gli elementi materiali indispensabili all’esercizio dell’attività di cui trattasi sono sempre appartenuti al cessionario, priverebbe detta direttiva di una parte del suo effetto utile.

41      Per quanto concerne, infine, la mancata riassunzione, da parte dell’ADIF, del personale dell’Algeposa, si deve ricordare che la Corte ha già dichiarato che la non avvenuta riassunzione, da parte del nuovo imprenditore, di una quota sostanziale, in termini di quantità e di competenze, del personale che il suo predecessore destinava all’esecuzione della stessa attività non è sufficiente a escludere l’esistenza di un trasferimento di un’entità che mantenga la sua identità ai sensi della direttiva 2001/23 in un settore, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, in cui l’attività si basa sostanzialmente sulle attrezzature. Un’interpretazione diversa contrasterebbe con l’obiettivo fondamentale di detta direttiva, che consiste nel mantenere, anche contro la volontà del cessionario, i contratti di lavoro dei dipendenti del cedente (v., in tal senso, sentenza Abler e a., C‑340/01, EU:C:2003:629, punto 37).

42      Di conseguenza, la mancata riassunzione dei lavoratori dell’Algeposa da parte dell’ADIF non consente di escludere che l’entità economica in esame nel procedimento principale abbia mantenuto la propria identità e quindi di escludere l’esistenza di un trasferimento d’impresa ai sensi della medesima direttiva.

43      In definitiva, spetterà al giudice del rinvio accertare, alla luce delle considerazioni precedenti e tenendo conto del complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi, l’esistenza o meno di un trasferimento d’impresa nel procedimento principale.

44      Ciò considerato, si deve rispondere alla questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva una situazione in cui un’impresa pubblica, incaricata di esercitare un’attività economica di movimentazione di unità di trasporto intermodale, affidi, con un contratto di gestione di servizi pubblici, la gestione di tale attività a un’altra impresa, mettendo a disposizione di quest’ultima le infrastrutture e le attrezzature necessarie di cui essa è proprietaria, e in seguito decida di porre termine a tale contratto senza riassumere il personale di quest’ultima impresa, con la motivazione che in futuro avrebbe gestito essa stessa detta attività con il proprio personale.

 Sulle spese

45      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva una situazione in cui un’impresa pubblica, incaricata di esercitare un’attività economica di movimentazione di unità di trasporto intermodale, affidi, con un contratto di gestione di servizi pubblici, la gestione di tale attività a un’altra impresa, mettendo a disposizione di quest’ultima le infrastrutture e le attrezzature necessarie di cui essa è proprietaria, e in seguito decida di porre termine a tale contratto senza riassumere il personale di quest’ultima impresa, con la motivazione che in futuro avrebbe gestito essa stessa detta attività con il proprio personale.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.