Language of document : ECLI:EU:C:2014:348

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

22 maggio 2014 (*)

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Settore dei sacchi industriali di plastica – Infrazione unica e continuata»

Nella causa C‑35/12 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 gennaio 2012,

Plásticos Españoles SA (ASPLA), con sede in Torrelavega (Spagna), rappresentata da E. Garayar Gutiérrez, M. Troncoso Ferrer e E. Abril Fernández, abogados,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da F. Castilla Contreras e F. Castillo de la Torre, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Borg Barthet, presidente di sezione, E. Levits e M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 gennaio 2014,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Plásticos Españoles SA (ASPLA) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea ASPLA/Commissione (T‑76/06, EU:T:2011:672; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto al parziale annullamento della decisione C (2005) 4634 definitivo della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo [81 CE] (Caso COMP/F/38.354 – Sacchi industriali) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nonché l’annullamento o, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata irrogata con tale decisione.

 Fatti e decisione controversa

2        La ricorrente è una società per azioni di diritto spagnolo che produce e vende dal 1982 una vasta gamma di prodotti di materia plastica, tra cui i sacchi industriali. Essa è la controllata dell’Armando Álvarez SA (in prosieguo: l’«Armando Álvarez»), una società di diritto spagnolo che deteneva, nel 2002, il 98,6% del capitale della ricorrente.

3        Nel novembre 2001, la British Polythene Industries plc informava la Commissione delle Comunità europee dell’esistenza di un’intesa nel settore dei sacchi industriali (in prosieguo: l’«intesa»).

4        Dopo aver effettuato accertamenti nel giugno del 2002, la Commissione avviava il procedimento amministrativo il 29 aprile 2004 e adottava una comunicazione degli addebiti nei confronti di diverse società, tra le quali, in particolare, la ricorrente e l’Armando Álvarez.

5        Il 30 novembre 2005 la Commissione adottava la decisione controversa, il cui articolo 1, paragrafo 1, lettera j), stabilisce che la ricorrente e l’Armando Álvarez hanno violato l’articolo 81 CE partecipando, dall’8 marzo 1991 al 26 giugno 2002, a un complesso di accordi e di pratiche concordate nel settore dei sacchi industriali di plastica in Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi, consistenti nella fissazione di prezzi e nell’adozione di modalità comuni per il calcolo degli stessi, nella ripartizione dei mercati e assegnazione di quote di vendita, nell’attribuzione di clienti, affari e ordini, nella presentazione di offerte concordate a certe gare d’appalto e nello scambio di informazioni individualizzate.

6        Per tale motivo, la Commissione ha inflitto alla ricorrente e all’Armando Álvarez, all’articolo 2, primo comma, lettera h), della decisione controversa, un’ammenda di EUR 42 milioni, per il cui pagamento le due società sono state dichiarate responsabili in solido.

 Sentenza impugnata

7        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 febbraio 2006, la ricorrente presentava un ricorso avverso la decisione controversa. In tale ricorso essa chiedeva, in sostanza, l’annullamento di tale decisione nella parte in cui la riguarda o, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda che le era stata inflitta dalla Commissione.

8        A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduceva cinque motivi. I primi tre motivi riguardavano elementi di fatto in quanto vertevano su una erronea valutazione dei fatti relativamente, in primo luogo, alla portata del comportamento della ricorrente, in secondo luogo, alla definizione del mercato dei prodotti e del mercato geografico in questione, e in terzo luogo, alle quote di mercato che sono servite come base per calcolare l’importo delle ammende. Il quarto motivo verteva su una violazione dell’articolo 81 CE e del principio di certezza del diritto, poiché la Commissione aveva considerato l’infrazione come unica e continuata. Il quinto motivo si riferiva a una violazione delle disposizioni applicabili al calcolo delle ammende nonché del principio di uguaglianza e di proporzionalità nella determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

9        Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.

 Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

10      La ricorrente chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        in subordine, ridurre considerevolmente l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta dalla Commissione, e

–        condannare la Commissione alle spese.

11      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione, e

–        condannare la ricorrente alle spese.

12      Con decisione del presidente della Sesta Sezione della Corte del 15 maggio 2013, il procedimento relativo alla presente impugnazione è stato sospeso sino al termine del procedimento che ha dato luogo alle sentenze Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), Kendrion/Commissione (C‑50/12 P, EU:C:2013:771), e Groupe Gascogne/Commissione (C‑58/12 P, EU:C:2013:770). Il procedimento è ripreso in seguito alla pronuncia di tali sentenze il 26 novembre 2013.

 Sull’impugnazione

 Sul primo motivo

 Argomenti delle parti

13      La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è viziata da errori di diritto per quanto riguarda la qualificazione giuridica dei fatti e le conseguenze da essa tratte quanto all’applicazione, nei suoi confronti, della nozione d’infrazione unica e continuata.

14      In primo luogo il Tribunale avrebbe commesso, ai punti 30, 31 e 33 della sentenza impugnata, tre errori riguardanti la partecipazione della ricorrente alle infrazioni relative al mercato dei sacchi detti «a bocca aperta». Il Tribunale si sarebbe basato, a tale proposito, su semplici presunzioni, mentre gli indizi disponibili, ovvero la sua non partecipazione alle discussioni a livello regionale durante le quali erano affrontate le questioni relative a tali sacchi, non solo solleverebbero dubbi quanto alla sua partecipazione all’intesa, ma suggerirebbero persino che essa non ha partecipato alla stessa.

15      In secondo luogo, il Tribunale avrebbe altresì erroneamente ritenuto la partecipazione della ricorrente all’intesa nel settore dei «blockbags», mentre dalle constatazioni effettuate ai punti da 44 a 52 della sentenza impugnata emerge che gli indizi considerati in tali punti tendono a stabilire che essa non ha partecipato alle discussioni relative a tale prodotto e che, pertanto, essa non sarebbe coinvolta nei comportamenti anticoncorrenziali ad esso riferiti.

16      In terzo luogo, gli elementi di prova considerati dal Tribunale ai punti da 67 a 69 della sentenza impugnata, non sarebbero idonei a dimostrare che la ricorrente, anche tenendo conto della sua partecipazione a talune riunioni in cui sono stati discussi i comportamenti illeciti, sapeva o avrebbe dovuto sapere che essi facevano parte dello schema collusivo generale dell’intesa descritta nella decisione controversa.

17      La Commissione sostiene che il primo motivo dell’impugnazione è irricevibile poiché rimette in discussione la valutazione degli elementi di prova effettuata dal Tribunale.

 Giudizio della Corte

18      Per rispondere al primo motivo dedotto, fondato su un errore del Tribunale nella qualificazione giuridica degli elementi di prova a lui sottoposti, occorre ricordare la portata degli addebiti formulati nella decisione controversa nei confronti della ricorrente.

19      Come ha rilevato il Tribunale al punto 57 della sentenza impugnata, la decisione controversa riguarda un’intesa dai molti aspetti, concernente vari tipi di sacchi e diversi territori. Secondo la descrizione della stessa fatta al considerando 444 della medesima decisione, la struttura dell’intesa era caratterizzata da «un gruppo globale (...) e da sottogruppi regionali o funzionali (…) in apparenza distinti», il cui insieme costituiva «una costruzione coerente e coordinata come dimostrato, segnatamente, da una serie di elementi». Come ha affermato il Tribunale, la Commissione contesta alle imprese destinatarie di detta decisione non di aver partecipato a tutte le manifestazioni dell’intesa ma di avervi partecipato «a livelli diversi».

20      Riguardo al livello di partecipazione della ricorrente ai comportamenti illeciti descritti nella decisione controversa, il Tribunale, dopo aver esaminato l’insieme degli elementi sostenuti dalla ricorrente, ha constatato, al punto 63 della sentenza impugnata, che essa si opponeva essenzialmente a un addebito che non figura in tale decisione, vale a dire quello di una partecipazione all’insieme delle manifestazioni sovranazionali, regionali e funzionali dell’intesa. Su tale base, egli ha concluso che gli elementi di prova che gli erano stati sottoposti non consentivano di dimostrare che il livello di coinvolgimento della ricorrente sarebbe stato diverso da quello ad essa imputato dalla Commissione in detta decisione, essendo tale partecipazione dimostrata da una serie di indizi sufficientemente precisi e concordanti.

21      Per quanto riguarda l’adesione all’intesa, il Tribunale, al punto 70 della sentenza impugnata, ha ritenuto che la Commissione aveva a giusto titolo affermato che, nonostante la mancata partecipazione della ricorrente ai sottogruppi, quest’ultima fosse coinvolta nell’intesa globale. Il Tribunale ha motivato tale valutazione osservando, in particolare, al punto 68 della sentenza impugnata, che la ricorrente aveva partecipato all’intesa al livello centrale della stessa, ovvero al livello in cui erano dati gli impulsi.

22      Contrariamente a quanto fa valere la ricorrente, una tale valutazione degli elementi di prova è compatibile con una giurisprudenza consolidata, che ha ammesso che l’esistenza di un comportamento illecito possa essere dedotta da un certo numero di coincidenze e indizi, i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza (sentenze Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 57, nonché Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, C‑403/04 P e C‑405/04 P, EU:C:2007:52, punto 51).

23      Nella misura in cui la ricorrente intende sostenere che gli elementi di prova esaminati dal Tribunale sono ambigui, non sufficientemente precisi o non concordanti per sostenere le conclusioni cui è giunto tale giudice, occorre ricordare che non può essere rimessa in discussione dinanzi alla Corte la valutazione da parte del Tribunale dell’efficacia probatoria dei documenti del fascicolo che gli sono sottoposti, fatto salvo il caso d’inosservanza delle norme in materia di onere e di amministrazione della prova e di snaturamento di tali documenti (sentenza FLSmidth/Commissione, C‑238/12 P, EU:C:2014:284, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

24      Dalle suesposte considerazioni deriva che il primo motivo dedotto dalla ricorrente a sostegno della propria impugnazione deve essere respinto.

 Sul secondo motivo

 Argomenti delle parti

25      La ricorrente sostiene, in via principale, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, al punto 115 della sentenza impugnata, respingendo come irricevibile, perché nuovo, l’argomento che essa ha sviluppato durante l’udienza, ai sensi del quale la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel calcolare la sua quota di mercato in funzione non delle sue vendite, ma attribuendole altresì le vendite realizzate dall’Armando Álvarez, sua controllante.

26      Nel merito, la ricorrente sostiene che, allorché vi sia la necessità di distinguere l’impresa che partecipa direttamente all’infrazione, nel presente caso la controllata, da quella cui è imputato il comportamento di quest’ultima, vale a dire la controllante, la gravità dell’infrazione deve essere determinata tenendo conto unicamente della cifra d’affari della controllata, prima che, una volta calcolata l’ammenda, la società controllante sia dichiarata responsabile in solido del pagamento della stessa. Tale metodo sarebbe stato applicato, nella decisione controversa, alle altre imprese partecipanti all’intesa, mentre la ricorrente sarebbe l’unica ad essere stata sanzionata in tale modo, circostanza che sarebbe discriminatoria e ingiustificata.

27      La ricorrente sostiene, in subordine, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di verificare d’ufficio se la decisione controversa fosse sufficientemente motivata per spiegare i motivi che hanno portato la Commissione ad allontanarsi, per quanto la riguarda, dalla normativa applicabile, dalla giurisprudenza in materia e dal metodo applicato alle altre imprese coinvolte nella stessa intesa riguardo al calcolo delle ammende. In mancanza di una giustificazione obiettiva che spieghi tale differenza di trattamento, essa costituirebbe una violazione del principio della parità di trattamento.

28      La Commissione ritiene che tale secondo motivo d’impugnazione sia infondato in ogni sua parte.

 Giudizio della Corte

29      Per rispondere al motivo dedotto, si deve ricordare l’argomento sostenuto dalla ricorrente dinanzi al Tribunale.

30      Dalla lettura dell’atto introduttivo d’istanza depositato dinanzi al Tribunale, nonché dai punti da 98 a 103 della sentenza impugnata, deriva che la ricorrente ha dedotto, in sostanza, cinque tipi di argomenti per contestare la determinazione dell’importo di partenza utilizzato dalla Commissione per il calcolo delle ammende. Essa ha, in primo luogo, ribadito che la Commissione non poteva qualificare i comportamenti in esame come un’infrazione unica e continuata. In secondo luogo, essa ha affermato che gli importi di partenza non potevano essere calcolati in base alle quote di mercato. In terzo luogo, essa ha contestato alla Commissione la violazione del principio di responsabilità individuale, avendo considerato l’insieme delle sue vendite di sacchi industriali nei paesi toccati dall’intesa. In quarto luogo, essa ha sostenuto che la Commissione non poteva basarsi sulle vendite del 1996 per calcolare le quote di mercato, poiché le vendite sono significativamente diminuite in seguito. In quinto luogo, essa ha sostenuto che l’ammenda di EUR 42 milioni che le è stata inflitta è manifestamente sproporzionata, segnatamente rispetto ai guadagni che essa avrebbe potuto realizzare grazie all’infrazione.

31      A tale proposito, dai punti 104 e 115 della sentenza impugnata deriva che, durante l’udienza dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha affermato che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione calcolando la sua quota di mercato in funzione non delle sue vendite, ma attribuendole altresì le vendite realizzate dalla sua controllante, ovvero l’Armando Álvarez. In riposta ad una questione posta dal Tribunale, la ricorrente ha precisato che tale argomento doveva essere considerato un ampliamento dei motivi da essa dedotti nell’ambito della fase scritta del procedimento.

32      Il Tribunale ha ritenuto che nessuno dei motivi sviluppati dalla ricorrente nel suo atto introduttivo riguardasse il preteso errore di calcolo della quota di mercato sostenuto durante l’udienza. Da ciò ha dedotto che tale argomento doveva essere ritenuto un argomento nuovo e l’ha respinto perché irricevibile, conformemente all’articolo 48, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura.

33      Poiché la ricorrente sostiene, in sede d’impugnazione, che l’argomento vertente sull’errore commesso nella determinazione della quota di mercato è diretto a rafforzare i motivi da essa dedotti in primo grado nei titoli «Errore commesso dalla Commissione nella valutazione dei fatti», «Violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 [del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204)] e degli orientamenti per il calcolo delle ammende [inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo [65, paragrafo 5, CA] (GU 1998, C 9, pag. 3)]» nonché del «principio di parità di trattamento e di proporzionalità nella determinazione [dell’]importo [dell’ammenda]», è sufficiente osservare che la genericità del titolo di un motivo dedotto allo stadio dell’atto introduttivo non può consentire, in una fase ulteriore del procedimento, lo sviluppo di argomenti specifici non aventi un legame sufficientemente stretto con gli argomenti sollevati in tale atto introduttivo.

34      Nella presente fattispecie, dall’analisi dei documenti del fascicolo deriva che la ricorrente, in sede di atto introduttivo, ha sviluppato, nei titoli menzionati al punto precedente, vari argomenti specifici riguardanti il calcolo dell’ammenda che le è stata inflitta dalla Commissione, senza contestare, tuttavia, il fatto che la sua quota di mercato fosse stata calcolata attribuendole tanto le vendite da essa realizzate quanto quelle realizzate dall’Armando Álvarez. Orbene, la considerazione della quota di mercato, a titolo della capacità economica effettiva degli autori di un’infrazione alle norme dell’Unione di arrecare un danno consistente alla concorrenza, costituisce un elemento essenziale del metodo di calcolo delle ammende, con la conseguenza che ogni contestazione di tale metodo da parte della ricorrente dovrebbe essere formulata in modo specifico dinanzi al Tribunale sin dal momento dell’atto introduttivo d’istanza (v., in tal senso, sentenza SGL Carbon/Commissione, C‑564/08 P, EU:C:2009:703, punto 31).

35      Di conseguenza, il Tribunale ha, a giusto titolo, al punto 116 della sentenza impugnata, respinto l’argomento della ricorrente vertente sull’errore di calcolo commesso dalla Commissione nella determinazione della sua quota di mercato, includendo nella stessa anche le vendite della sua società controllante.

36      In tale contesto la Corte non è tenuta a esaminare la fondatezza di tale argomento.

37      Poiché la ricorrente sostiene, in via subordinata, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di verificare d’ufficio se la decisione controversa fosse sufficientemente motivata per spiegare le ragioni che avevano condotto la Commissione ad allontanarsi dalle norme di calcolo delle ammende, come le ha applicate alle altre imprese partecipanti alla medesima intesa, si deve rilevare che, dinanzi al Tribunale, la ricorrente non ha per nulla sostenuto l’esistenza, tra queste ultime ed essa stessa, di una differenza di trattamento relativamente alla determinazione della sua quota di mercato ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda.

38      Non essendo stata dedotta dinanzi al Tribunale alcuna allegazione al riguardo, non potrebbe essere contestato allo stesso di non aver verificato d’ufficio l’esistenza, nella decisione controversa, di una motivazione idonea a giustificare una pretesa differenza di trattamento, poiché non gli è stato richiesto di esercitare il suo sindacato giurisdizionale al riguardo.

39      Poiché l’argomento vertente su una tale disparità di trattamento deve essere considerato come nuovo, esso non può essere esaminato in sede d’impugnazione. Infatti, in sede d’impugnazione, la competenza della Corte è limitata, in linea di principio, alla valutazione della soluzione di diritto che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di merito (sentenza FLSmidth/Commissione, EU:C:2014:284, punto 42). Ne deriva che il secondo motivo deve essere respinto in ogni sua parte.

40      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione può essere accolto e, di conseguenza, l’impugnazione va respinta in toto.

 Sulla domanda di sostituzione di elementi della motivazione presentata dalla Commissione

 Argomenti della Commissione

41      Nella sua comparsa di risposta la Commissione chiede alla Corte di effettuare una sostituzione di elementi della motivazione al punto 47 della sentenza impugnata. A suo avviso, essendosi fondato sulla dichiarazione di un partecipante a una riunione del sottogruppo «blockbags» per non ritenere la partecipazione della ricorrente a tale riunione, sebbene il suo nome fosse nella lista dei partecipanti alla stessa, il Tribunale avrebbe commesso uno snaturamento degli elementi di prova che gli sono stati sottoposti.

 Giudizio della Corte

42      Ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, nella versione in vigore alla data di detta domanda, le conclusioni della comparsa di risposta devono essere dirette a ottenere il rigetto totale o parziale dell’impugnazione o l’annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale, oppure l’accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado. L’articolo 113, paragrafo 1, di detto regolamento enuncia gli stessi requisiti per quanto riguarda le conclusioni di una impugnazione (sentenza Edwin/UAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 83).

43      Orbene, nella specie, la domanda della Commissione mira a ottenere non un annullamento, anche solo parziale, della sentenza impugnata, bensì la modifica di una constatazione operata dal Tribunale nell’ambito del suo esame del primo motivo dedotto dinanzi ad esso dalla ricorrente, motivo che peraltro è stato respinto.

44      Di conseguenza, tale domanda deve necessariamente essere respinta in quanto irricevibile.

 Sulle spese

45      A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

46      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna alle spese della ricorrente, che è rimasta soccombente, quest’ultima deve essere condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente procedimento.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Plásticos Españoles SA (ASPLA) è condannata alle spese della presente impugnazione.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.