Language of document : ECLI:EU:C:2014:349

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

22 maggio 2014 (*)

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Settore dei sacchi industriali di plastica – Imputabilità alla società controllante dell’infrazione commessa dalla controllata – Obbligo di motivazione»

Nella causa C‑36/12 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 gennaio 2012,

Armando Álvarez SA, con sede in Madrid (Spagna) rappresentata da M. Troncoso Ferrer, E. Garayar Gutiérrez e C. Ruixo Claramunt, abogados,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da F. Castilla Contreras e F. Castillo de la Torre, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Borg Barthet, presidente di sezione, E. Levits e M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 gennaio 2014,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, l’Armando Álvarez SA chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Álvarez/Commissione (T‑78/06, EU:T:2011:673; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto al parziale annullamento della decisione C (2005) 4634 definitivo della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo [81 CE] (Caso COMP/F/38.354 – Sacchi industriali) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nonché l’annullamento o, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata irrogata con tale decisione.

 Fatti e decisione controversa

2        La ricorrente è una società per azioni di diritto spagnolo, che ha sviluppato varie attività industriali nei settori della produzione di bidoni metallici, della falegnameria industriale e della vendita di legno. Essa possiede varie controllate, tra cui la Plásticos Españoles SA (ASPLA) (in prosieguo l’«ASPLA»), di cui essa deteneva, nel 2002, il 98,6% del capitale.

3        Nel novembre 2001, la British Polythene Industries plc informava la Commissione delle Comunità europee dell’esistenza di un’intesa nel settore dei sacchi industriali (in prosieguo: l’«intesa»).

4        Dopo aver effettuato accertamenti nel giugno del 2002, la Commissione avviava il procedimento amministrativo il 29 aprile 2004 e adottava una comunicazione degli addebiti nei confronti di diverse società, tra le quali, in particolare, l’ASPLA e la ricorrente.

5        Il 30 novembre 2005 la Commissione adottava la decisione controversa il cui articolo 1, paragrafo 1, lettera j), stabilisce che l’ASPLA e la ricorrente hanno violato l’articolo 81 CE partecipando, dall’8 marzo 1991 al 26 giugno 2002, ad un complesso di accordi e di pratiche concordate nel settore dei sacchi industriali di plastica in Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi, consistenti nella fissazione di prezzi e nell’adozione di modalità comuni per il calcolo degli stessi, nella ripartizione dei mercati e assegnazione di quote di vendita, nell’attribuzione di clienti, affari e ordini, nella presentazione di offerte concordate a certe gare d’appalto e nello scambio di informazioni individualizzate.

6        Per tale motivo, la Commissione ha inflitto all’ASPLA e alla ricorrente, all’articolo 2, primo comma, lettera h), della decisione controversa, un’ammenda di EUR 42 milioni, per il cui pagamento le due società sono state dichiarate responsabili in solido.

 Sentenza impugnata

7        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 febbraio 2006, la ricorrente presentava un ricorso avverso la decisione controversa. In tale ricorso essa chiedeva, in sostanza, l’annullamento di tale decisione nella parte in cui la riguarda o, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda che le era stata inflitta dalla Commissione.

8        A sostegno del proprio ricorso la ricorrente faceva valere un motivo unico, relativo ad un errore di valutazione dei fatti e una violazione della presunzione di innocenza nonché del principio del rispetto dei diritti della difesa.

9        Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.

 Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

10      La ricorrente chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata nonché la decisione controversa, e

–        condannare la Commissione alle spese.

11      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione, e

–        condannare la ricorrente alle spese.

12      Con decisione del presidente della Sesta Sezione della Corte del 15 maggio 2013, il procedimento relativo alla presente impugnazione è stato sospeso sino al termine del procedimento che ha dato luogo alle sentenze Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), Kendrion/Commissione (C‑50/12 P, EU:C:2013:771) e Groupe Gascogne/Commissione (C‑58/12 P, EU:C:2013:770). Il procedimento è ripreso in seguito alla pronuncia di tali sentenze il 26 novembre 2013.

 Sull’impugnazione

 Sul motivo dedotto in via principale


 Argomenti delle parti

13      La ricorrente sostiene che, nella sentenza impugnata, il Tribunale le ha attribuito la responsabilità dell’infrazione constatata fondandosi su due motivi che non erano contenuti nella decisione controversa. In primo luogo, ai punti 38 e 39 di detta sentenza il Tribunale avrebbe considerato che gli elementi di prova forniti dalla Commissione dimostravano la partecipazione diretta della ricorrente all’intesa, circostanza che non emergerebbe dai punti dalla decisione controversa. In secondo luogo, al punto 35 della medesima sentenza, il Tribunale si è riferito alla presunzione secondo la quale la ricorrente, in qualità di società controllante che detiene il 100% del capitale della controllata, ovvero l’ASPLA, avrebbe esercitato un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima, mentre la Commissione non si era basata su tale presunzione nella decisione controversa.

14      Accogliendo, a torto, tali due motivi il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente, che non sarebbe stata in grado di difendersi da allegazioni non figuranti nella decisione controversa.

15      La Commissione sostiene che tale motivo è infondato. Nella decisione controversa, la responsabilità della ricorrente sarebbe chiaramente fondata sulla presunzione secondo cui quest’ultima esercitava, in qualità di società controllante, un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata. Tale decisione avrebbe tenuto conto degli indizi relativi all’esercizio di tale influenza da parte della ricorrente solo in via complementare.

 Giudizio della Corte

16      A tale proposito, occorre rilevare che, nel presente procedimento, la Commissione si è espressamente riferita, al punto 580 della decisione controversa, alla presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della controllante sulla controllata che essa detiene al 100% prima di indicare, al punto 584 della stessa decisione, che tale approccio sarebbe stato specificato caso per caso per ogni impresa interessata (v. sentenza Kendrion/Commissione, EU:C:2013:771, punto 28).

17      Nei punti della decisione controversa riferiti all’ASPLA e alla ricorrente la Commissione ha, in primo luogo, ricordato, al punto 669 di tale decisione, che la ricorrente possedeva il 98,6% del capitale dell’ASPLA. In secondo luogo, essa ha indicato, al punto 671 della medesima decisione, che risultava che la ricorrente fosse strettamente coinvolta nella direzione operativa dell’ASPLA. A sostegno di tale affermazione la Commissione, ai punti da 672 a 676 di detta decisione, ha menzionato elementi, discussi nel corso della fase scritta, relativi alla presenza dei più alti dirigenti della ricorrente ad almeno 22 riunioni delle imprese partecipanti all’intesa, nonché alla trasmissione, almeno in apparenza, dei rendiconti di altre riunioni da parte dei rappresentanti dell’ASPLA ai dirigenti della ricorrente.

18      Alla luce di quanto sopra, senza incorrere in un errore di dritto, il Tribunale ha ritenuto al punto 35 della sentenza impugnata, che, sulla base della giurisprudenza relativa alle condizioni alle quali si presume che una società controllante eserciti un’influenza determinante sulla controllata, la Commissione poteva legittimamente presumere che la ricorrente avesse esercitato, tenuto conto della partecipazione del 98,6% nel capitale della ASPLA, un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima.

19      Inoltre, la ricorrente non può validamente affermare di non essere stata in grado di esercitare i suoi diritti di difesa nei confronti dell’uso di detta presunzione da parte della Commissione. Deriva, infatti, dall’atto introduttivo del ricorso dinanzi al Tribunale, segnatamente dal punto 19 dello stesso, che essa ha ammesso l’esistenza di tale presunzione, pur contestandone la legittimità alla luce della presunzione d’innocenza. I suoi argomenti su tale aspetto sono stati, peraltro, esaminati nei punti da 22 a 29 della sentenza impugnata e respinti al punto 30 della stessa.

20      Altresì a buon diritto, il Tribunale, ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata, ha esaminato gli argomenti dedotti dalla ricorrente per confutare la presunzione del controllo effettivo derivante dai legami di capitale esistenti tra la ricorrente e la sua controllata, presunzione sulla quale si era fondata la Commissione. Nell’ambito di tale esame, il Tribunale ha indicato i motivi in base ai quali, a suo avviso, nessuno di tali argomenti poteva essere accolto.

21      I punti 38 e 39 della sentenza impugnata rientrano nella stessa fase del ragionamento sviluppato dal Tribunale e la loro portata deve, perciò, essere valutata tendendo conto dell’ordine logico di tale ragionamento.

22      Al punto 38 della sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che la presenza, a varie riunioni delle imprese partecipanti all’intesa, dei più alti dirigenti della ricorrente nonché la circostanza che quest’ultima sia stata tenuta informata sulle altre riunioni da resoconti predisposti da rappresentanti dell’ASPLA fossero sufficienti a stabilire che essa interveniva direttamente nelle discussioni tenutesi nell’ambito dell’intesa. Al punto 39 della medesima sentenza, il Tribunale ha ritenuto che la circostanza che i rappresentanti della ricorrente, secondo quanto da essa affermato, non fossero stati incaricati di partecipare all’intesa fosse priva di rilevanza.

23      Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, tali valutazioni non possono essere interpretate nel senso che la stessa era stata ritenuta responsabile in base a una nuova imputazione di partecipazione diretta ad un’intesa. Infatti, in tale fase del ragionamento, il Tribunale si è limitato a valutare la pertinenza e la plausibilità degli argomenti dedotti dalla ricorrente per confutare detta presunzione nonché gli indizi ulteriori sui quali si era fondata la Commissione per ritenere che tale società avesse esercitato un’influenza determinante sulla controllata. Nell’ambito della valutazione degli elementi di prova ad esso sottoposti, il Tribunale ha potuto legittimamente indicare quale forza probatoria andasse attribuita, a suo avviso, all’indizio dedotto dalla Commissione dalla sovrapposizione dei dirigenti delle due società, senza che tale valutazione modifichi il fondamento della responsabilità imputata alla ricorrente.

24      Pertanto, la ricorrente non può pretendere di non aver potuto esercitare i suoi diritti della difesa nei confronti dell’ulteriore imputazione a suo carico.

25      Dalle suesposte considerazioni emerge che il motivo dedotto a titolo principale dalla ricorrente a sostegno dell’impugnazione deve essere respinto.

 Sul motivo dedotto in via subordinata

 Argomenti delle parti

26      La ricorrente sostiene che l’errore di diritto commesso dal Tribunale nel giudicare sulla base di motivi non dedotti dalle parti della controversia ha condotto ad una mancata valutazione dei motivi effettivamente dedotti nel suo atto introduttivo del ricorso, con la conseguenza che il ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata sarebbe inficiato da incoerenza e da carenza di motivazione.

27      Secondo la ricorrente, dato che la Commissione non si era riferita, nel suo caso, alla presunzione secondo la quale una società controllante è responsabile del comportamento della sua controllata, il solo elemento di prova sostenuto per dimostrare la sua influenza sulla controllata era, oltre alla sua partecipazione al capitale di quest’ultima, la parziale identità dei dirigenti facenti parte dei consigli di amministrazione delle due società. Dinanzi al Tribunale la ricorrente avrebbe sostenuto che tale elemento fosse insufficiente e si sarebbe basata su altri motivi per confutare la responsabilità che le è stata attribuita nell’ambito dell’intesa. Orbene, il Tribunale avrebbe omesso di procedere ad una qualsivoglia valutazione di tali argomenti.

28      Secondo la Commissione tale motivo dedotto in via subordinata non è fondato.

 Giudizio della Corte

29      In limine, va constatato che il motivo dedotto dalla ricorrente in via subordinata si basa sulla premessa secondo la quale la Commissione non si sarebbe fondata, nella decisione controversa, sulla presunzione di un’influenza determinante della società controllante sulla controllata di cui detiene la totalità o la quasi totalità del capitale. Come emerge dai punti da 16 a 19 della presente sentenza, tale premessa è errata.

30      Peraltro, deriva dai punti da 20 a 22 della presente sentenza che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata, per quanto riguarda l’analisi degli argomenti da essa dedotti per confutare la presunzione secondo la quale essa avrebbe esercitato un’influenza determinante sulla sua controllata, non è affetta da alcuna incoerenza.

31      Sebbene la ricorrente sostenga, nell’ambito del motivo subordinato, che il Tribunale sia venuto meno all’obbligo di motivazione in quanto non ha preso posizione in merito a ciascuno degli argomenti da essa dedotti per confutare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l’obbligo di motivare le sentenze, che incombe al Tribunale ai sensi degli articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non impone a tale giudice di fornire una spiegazione che ripercorra, esaustivamente e singolarmente, tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia (sentenza Groupe Gascogne/Commissione, EU:C:2013:770, punto 37).

32      Il Tribunale ha esaminato gli argomenti della ricorrente ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata. Sebbene il rigetto di taluni argomenti, come quelli relativi alla natura delle attività industriali delle due società, al loro valore economico, all’impiego di quadri esterni e al diritto societario spagnolo, sia stato oggetto solamente di una motivazione breve, ciò non toglie che essa sia sufficiente a permettere alla ricorrente di conoscere le ragioni su cui si è fondato il Tribunale. Deriva, infatti, da detti punti che il Tribunale ha dichiarato che gli elementi di cui trattasi non erano tali da rimettere in discussione la forza probatoria di elementi quali il ruolo dei più alti dirigenti della ricorrente per quanto riguarda il funzionamento delle due società e gli effetti pratici della composizione quasi identica dei loro consigli di amministrazione, che la Commissione aveva dedotto per sostenere la presunzione secondo cui, alla luce del fatto che la quasi totalità del capitale dalla ASPLA era detenuta dalla ricorrente, si poteva presumere che quest’ultima avesse esercitato un’influenza determinante sulla sua controllata.

33      Nei limiti in cui la ricorrente intende contestare la valutazione del Tribunale dei fatti e degli elementi di prova prodotti dinanzi allo stesso, è sufficiente ricordare che, fatto salvo il caso di inosservanza delle norme in materia di onere e produzione della prova e di snaturamento di tali documenti, una tale valutazione non costituisce una questione di diritto assoggettata, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza FLSmidth/Commissione, C‑238/12 P, EU:C:2014:284, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

34      Alla luce delle suesposte considerazioni, il motivo dedotto in via subordinata dalla ricorrente deve essere respinto.

35      Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione può essere accolto, essa dev’essere respinta.

 Sulle spese

36      A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

37      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna alle spese della ricorrente, che è rimasta soccombente, quest’ultima deve essere condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito della presente impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Armando Álvarez SA è condannata alle spese della presente impugnazione.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.