Language of document : ECLI:EU:C:2018:863

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 25 ottobre 2018 (1)

Causa C579/17

BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse

contro

Gradbeništvo Korana d.o.o.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunale del lavoro e della previdenza sociale di Vienna, Austria)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 53 – Rilascio dell’attestato – Procedimento amministrativo o giurisdizionale»






1.        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2).

2.        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento promosso dalla Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse (Cassa delle ferie retribuite e delle indennità di licenziamento dei lavoratori del settore edile, Austria) (3) volto ad ottenere il rilascio di un attestato, ai sensi dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, ai fini dell’esecuzione di una sentenza definitiva emessa, in contumacia, nei confronti della società Gradbeništvo Korana d.o.o., con sede in Slovenia.

3.        A norma degli articoli 37 e 42 del regolamento n. 1215/2012, la produzione di tale attestato è obbligatoria ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione in uno Stato membro delle decisioni emesse in un altro Stato membro. Tale documento conferma, senza previo procedimento speciale, l’esecutività di dette decisioni ed è stato concepito come una riproduzione di queste ultime sotto forma di estratti al fine di favorirne la libera circolazione e l’esecuzione diretta.

4.        Ciò premesso, come rilevato dalla Commissione europea, la ricevibilità della questione pregiudiziale dipende dalla natura amministrativa o giurisdizionale delle funzioni esercitate dall’autorità giurisdizionale d’origine nella fase del rilascio di tale attestato.

5.        Tale questione di diritto vertente sull’applicazione dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 è nuova, a differenza di quella sollevata dall’Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunale del lavoro e della previdenza sociale di Vienna, Austria), giudice del rinvio, relativa alla qualificazione della controversia al fine di stabilire se essa ricada o meno nella «materia civile e commerciale». Poiché quest’ultima non presenta particolari difficoltà alla luce della giurisprudenza della Corte, le mie conclusioni verteranno esclusivamente sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, che la Corte deve verificare prima di esaminare quest’ultima nel merito.

6.        In esito alla mia analisi, proporrò alla Corte di affermare che, in caso di incertezza sull’applicabilità del regolamento n. 1215/2012, il rilascio dell’attestato ai sensi dell’articolo 53 di tale regolamento richiede un esame giurisdizionale, nell’ambito del quale il giudice nazionale è legittimato a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale e, di conseguenza, di dichiarare la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

I.      Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

7.        I considerando 1, 4, 6, 26, 29 e 32 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:

«(1)      Il 21 aprile 2009 la Commissione ha adottato una relazione sull’applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [(4)]. La relazione giunge alla conclusione che il regolamento (CE) n. 44/2001 funziona, nel complesso, in modo soddisfacente ma che è auspicabile migliorare l’applicazione di determinate disposizioni, agevolare ulteriormente la libera circolazione delle decisioni e garantire un migliore accesso alla giustizia. Poiché esso deve essere modificato è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di detto regolamento.

(…)

(4)      Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(…)

(6)      Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico dell’Unione cogente e direttamente applicabile.

(…)

(26)      La fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione giustifica il principio secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati membri senza la necessità di una procedura speciale. Inoltre, la volontà di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri giustifica l’abolizione della dichiarazione di esecutività che precede l’esecuzione nello Stato membro interessato. Di conseguenza, la decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro interessato.

(…)

(29)      L’esecuzione diretta nello Stato membro richiesto di una decisione emessa in un altro Stato membro senza dichiarazione di esecutività non dovrebbe compromettere il rispetto dei diritti della difesa. Pertanto, il soggetto a carico del quale si chiede l’esecuzione dovrebbe poter chiedere il rigetto del riconoscimento o dell’esecuzione di una decisione qualora ritenga che sussistano motivi per rigettare il riconoscimento. Tra detti motivi dovrebbe figurare anche la mancata possibilità di presentare le proprie difese qualora la decisione sia stata resa in contumacia nell’ambito di un’azione civile collegata a un procedimento penale. (…)

(…)

(32)      Al fine di informare la persona contro cui è chiesta l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l’attestato rilasciato ai sensi del presente regolamento, eventualmente corredato della decisione, dovrebbe essere notificato o comunicato alla persona in tempo ragionevole anteriormente alla prima misura di esecuzione. In questo contesto, per prima misura di esecuzione dovrebbe intendersi la prima misura di esecuzione dopo la notifica o comunicazione».

8.        Il capo I di tale regolamento, intitolato «Ambito di applicazione e definizioni», comprende l’articolo 1, il quale prevede quanto segue:

«1.      Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

2.      Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

(…)

c)      la sicurezza sociale;

(…)».

9.        L’articolo 28 del regolamento medesimo, ai paragrafi 1 e 2, così recita:

«1.      Se il convenuto domiciliato in uno Stato membro è citato davanti a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro e non compare, l’autorità giurisdizionale dichiara d’ufficio la propria incompetenza, a meno che non sia competente in base alle disposizioni del presente regolamento.

2.      L’autorità giurisdizionale sospende il processo fino a quando non sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che sono state adottate tutte le misure a tal fine necessarie».

10.      A termini del successivo articolo 37, paragrafo 1,, contenuto nella sezione 1, intitolata «Riconoscimento», del capo III, relativo al «[r]iconoscimento ed [all’]esecuzione [delle decisioni emesse in uno Stato membro]»:

«La parte che desidera invocare una decisione emessa in un altro Stato membro produce:

a)      una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità; e

b)      l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53».

11.      Alla sezione 2, intitolata «Esecuzione», del capo III, il successivo articolo 39 così dispone:

«La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività».

12.      L’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento medesimo così dispone:

«Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro, il richiedente fornisce alla competente autorità incaricata dell’esecuzione:

a)      una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità; e

b)      l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53, che certifica l’esecutività della decisione, e contenente anche un estratto della decisione nonché, se del caso, le informazioni pertinenti sulle spese processuali ripetibili e sul calcolo degli interessi».

13.      Il successivo articolo 43, paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Quando si chiede l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53 è notificato o comunicato alla persona contro cui è chiesta l’esecuzione prima dell’inizio della stessa. L’attestato è corredato della decisione qualora questa non sia già stata notificata o comunicata a detta persona».

14.      Ai sensi dell’articolo 53 del regolamento medesimo, contenuto nella sezione 4, intitolata «Disposizioni comuni»:

«L’autorità giurisdizionale d’origine, su istanza di qualsiasi parte interessata, rilascia l’attestato utilizzando il modulo di cui all’allegato I» (5).

B.      Diritto austriaco

15.      La presente esposizione si limita alle disposizioni di procedura connesse all’oggetto di queste conclusioni.

16.      In forza di un’ordinanza del 17 settembre 2015 dell’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) (6), emessa in base al regolamento n. 44/2001 (7), l’articolo 7a, paragrafo 1 (8), del Gesetz über das Exekutions- und Sicherungsverfahren (Exekutionsordnung) (codice delle procedure esecutive) (9), come modificato, si applica agli attestati di cui all’articolo 54 del regolamento n. 44/2001. Ai sensi di tale disposizione, il giudice adito in primo grado è competente a rilasciare l’attestato.

17.      A norma dell’articolo 16, paragrafo 7, del Bundesgesetz betreffend die Besorgung gerichtlicher Geschäfte durch Rechtspfleger (Rechtspflegergesetz) (legge sugli ausiliari di giustizia) (10), del 12 dicembre 1985, tale compito spetta al Rechtspfleger (ausiliario di giustizia).

18.      Secondo il punto 7 dell’ordinanza dell’Oberster Gerichtshof (Corte suprema), il procedimento relativo al rilascio dell’attestato ai sensi dell’articolo 54 del regolamento n. 44/2001 è, in linea di principio, disciplinato dalle disposizioni che disciplinano il procedimento principale. Inoltre, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha dichiarato, al medesimo punto, che la disposizione dell’articolo 84, paragrafo 1, dell’EO (divenuto articolo 411, paragrafo 1), che prevede un procedimento in contraddittorio, non era applicabile.

19.      A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’EO, può essere proposto ricorso per la revoca degli attestati rilasciati illegalmente o per errore.

II.    Fatti della controversia principale e questione pregiudiziale

20.      La BUAK è un organismo collettivo di diritto pubblico austriaco, con sede a Vienna (Austria), che ha il compito di raccogliere le risorse destinate al pagamento della indennità di ferie e di licenziamento dei lavoratori del settore edile, ai sensi del Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz 1972 (legge relativa alle ferie retribuite e all’indennità di licenziamento dei lavoratori del settore edile) (11), del 23 novembre 1972, come modificato (12).

21.      La Gradbeništvo Korana, con sede legale in Slovenia, è un’impresa che ha distaccato lavoratori in Austria per eseguirvi lavori edili.

22.      Il 18 ottobre 2016 la BUAK avviava dinanzi all’Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunale del lavoro e della previdenza sociale di Vienna) un’azione nei confronti della Gradbeništvo Korana volta ad ottenere, in via principale, il pagamento di una somma di EUR 38 477,50, corrispondente alla maggiorazione dovuta, ai sensi della sezione VIb del BUAG, dalla società medesima per i giorni di lavoro svolti da un rilevante numero di lavoratori edili distaccati in Austria dal febbraio 2016 al giugno 2016.

23.      Con sentenza del 28 aprile 2017 pronunciata in contumacia non essendo la Gradbeništvo Korana comparsa all’udienza preliminare tenutasi in pari data, l’Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunale del lavoro e della previdenza sociale di Vienna) accoglieva in toto la domanda della BUAK, fissando un termine di quindici giorni ai fini dell’esecuzione spontanea della stessa sentenza da parte della società citata in giudizio. Tale sentenza, notificata alla Gradbeništvo Korana con effetto dal 21 giugno 2017, acquisiva, in assenza d’impugnazione, l’autorità di cosa giudicata (13).

24.      Ai fini dell’esecuzione forzata di tale sentenza, la BUAK presentava dinanzi al medesimo giudice, il 31 luglio 2017, domanda volta al rilascio di un attestato sulla base dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012.

25.      Pertanto, il giudice del rinvio si interroga sull’applicabilità di tale regolamento, che dipende dalla questione se il procedimento da cui è scaturita la sentenza del 28 aprile 2017 rientri nella materia civile e commerciale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento.

26.      A suo parere, talune circostanze potrebbero conferire al procedimento un carattere di diritto pubblico, sebbene la BUAK non abbia il potere, nell’ambito del distacco dei lavoratori, di emettere titoli esecutivi, al pari delle situazioni puramente interne, e debba agire, per il versamento di maggiorazioni, dinanzi all’Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunale del lavoro e della previdenza sociale di Vienna), la cui competenza è esclusiva.

27.      Il giudice del rinvio afferma inoltre che, con sentenza del 19 novembre 2014 (14), il Tribunal fédéral (Tribunale federale, Svizzera) ha esaminato una fattispecie analoga basata sulla sezione VI b del BUAG dichiarando che, a causa del rapporto di subordinazione tra il datore di lavoro e la BUAK, quest’ultima esercita prerogative di potere pubblico, non ricadendo tale procedimento nella sfera d’applicazione dell’articolo 1 della Convenzione di Lugano (15).

28.      Ciò detto, l’Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunale del lavoro e della previdenza sociale di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che procedimenti aventi ad oggetto diritti a maggiorazioni della [BUAK] fatti valere nei confronti dei datori di lavoro a causa del distacco dei lavoratori il cui luogo di lavoro abituale non sia situato in Austria per prestazioni lavorative o nell’ambito di una cessione temporanea di lavoratori verso l’Austria ovvero nei confronti di datori di lavoro non aventi sede in Austria, a causa dell’impiego di lavoratori con luogo di lavoro abituale in Austria, rientrino nella “materia civile e commerciale”, cui debba essere applicato il regolamento medesimo, anche nell’ipotesi in cui, pur attenendo tali diritti a maggiorazioni della BUAK a rapporti di lavoro di diritto privato e volti a garantire i diritti dei lavoratori alle ferie e alla retribuzione per le ferie derivanti dai rapporti di lavoro con i datori di lavoro, tuttavia

–        il quantum sia dei diritti dei lavoratori alla retribuzione per ferie nei confronti della BUAK, sia dei diritti alle maggiorazioni della BUAK nei confronti dei datori di lavoro non sia stabilito contrattualmente o mediante accordo collettivo, bensì per mezzo di regolamento ministeriale federale,

–        le maggiorazioni dovute dai datori di lavoro nei confronti della BUAK, oltre a coprire l’onere per le retribuzioni delle ferie spettanti ai lavoratori, siano parimenti volt[e] a coprire gli oneri relativi alle spese amministrative della BUAK e

–        alla BUAK, in relazione al perseguimento ed alla realizzazione dei propri diritti a dette maggiorazioni, siano attribuiti per legge poteri ulteriori rispetto a quelli di un soggetto privato,

–        i datori di lavoro siano obbligati, a pena di sanzione pecuniaria, a effettuare comunicazioni periodiche alla BUAK, sia in occasioni specifiche sia con frequenza mensile, utilizzando gli strumenti di comunicazione istituiti dalla BUAK, a collaborare e a consentire misure di controllo della BUAK, a concedere l’ispezione di documentazione relativa alla retribuzione, di documenti aziendali e simili documenti e a fornire informazioni alla BUAK e

–        la BUAK, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte dei datori di lavoro, sia legittimata a determinare le maggiorazioni dovute dai datori di lavoro sulla base dei propri rilievi, laddove, in tal caso, il diritto della BUAK alle maggiorazioni sussiste indipendentemente dalle condizioni effettive del distacco ovvero dell’impiego».

29.      La Corte è stata informata, il 5 luglio 2018, dell’avvio di una procedura d’insolvenza nei confronti della Gradbeništvo Korana e della conferma della domanda di pronuncia pregiudiziale da parte del giudice del rinvio (16).

III. Analisi

30.      Nelle proprie osservazioni scritte, la Commissione invita la Corte a pronunciarsi, per la prima volta, con riguardo al procedimento di rilascio dell’attestato ai sensi dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, sulla ricevibilità della questione pregiudiziale, alla luce dell’articolo 267 TFUE, che dipende dalla qualificazione delle funzioni esercitate dall’organo di rinvio.

31.      A suo parere, l’autorità giurisdizionale d’origine, designata quale competente per il rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, agisce in qualità di organo giurisdizionale nel prolungamento del procedimento da cui è scaturita l’eseguenda decisione e che essa è competente a decidere, in tale fase, sulla questione dell’applicabilità del regolamento stesso, considerato che la questione non ha potuto essere risolta nella fase del giudizio. La Commissione si richiama alla ratio ed alla finalità di detto regolamento nonché le particolari circostanze della controversia relative all’assenza di contestazione da parte della controparte per dedurne che la Corte è competente a rispondere alla questione sollevata.

32.      Al fine di valutare se ricorrano, nel procedimento principale, i requisiti di ricevibilità della questione pregiudiziale, appare opportuno richiamare, in primo luogo, i principi enunciati dalla Corte in materia e, più precisamente, in occasione dell’esame della ricevibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un organo incaricato di procedere alla certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo (17).

33.      La Corte ha, da una parte, rammentato che, «secondo una giurisprudenza costante della Corte, sebbene l’articolo 267 TFUE non subordini la possibilità di adire la Corte al carattere contraddittorio del procedimento nel corso del quale il giudice nazionale formuli le questioni pregiudiziali, i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale» (18).

34.      Dall’altra, essa ha ribadito che, «sebbene i termini “emanare la sua sentenza”, ai sensi dell’articolo 267, secondo comma, TFUE, comprendano tutta la procedura che conduce alla decisione del giudice del rinvio, essi devono essere interpretati in maniera ampia per evitare che molte questioni procedurali vengano considerate irricevibili e non possano costituire oggetto di interpretazione da parte della Corte e che quest’ultima non sia in grado di conoscere dell’interpretazione di tutte le disposizioni del diritto dell’Unione che il giudice del rinvio è tenuto ad applicare» (19).

35.      In secondo luogo, occorre procedere ad un raffronto con due delle precedenti decisioni della Corte vertenti sugli attestati rilasciati ai sensi dei regolamenti nn. 44/2001 e 805/2004.

36.      Nella sentenza del 16 giugno 2016, Pebros Servizi (20), emessa sulla base dei suesposti principi, la Corte ha dichiarato che «la certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo costituisce un atto di natura giurisdizionale» (21), confermando così l’analisi svolta nella sentenza del 17 dicembre 2015, Imtech Marine Belgium (22).

37.      Per contro, dalla sentenza del 6 settembre 2012, Trade Agency (23), emessa dalla Corte, adita nell’ambito di un ricorso avverso la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in contumacia nello Stato membro di origine e corredata dell’attestato di cui all’articolo 54 del regolamento n. 44/2001 (24), può dedursi che il rilascio dell’attestato de quo non richiede un esame giurisdizionale. La Corte ha dichiarato che, «poiché il giudice (…) competente per il rilascio [dell’]attestato non coincide necessariamente con l’organo che ha emesso la decisione di cui è richiesta l’esecuzione, [le informazioni sui fatti contenute nell’attestato] presentano inevitabilmente un carattere meramente indicativo, il cui valore è semplicemente informativo» (25).

38.      Da tali decisioni risulta che gli elementi utili per la qualificazione delle funzioni esercitate dall’autorità giurisdizionale d’origine in sede di rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 devono essere tratti non solo dal testo delle disposizioni applicabili, ma anche del sistema istituito da tale regolamento e dagli obiettivi perseguiti da quest’ultimo.

39.      L’esame di tali elementi mi induce a ritenere che, malgrado l’esistenza di taluni punti di convergenza tra il regolamento n. 1215/2012 e i regolamenti nn. 44/2001 e 805/2004, nessuna delle precedenti soluzioni adottate dalla Corte sia direttamente trasponibile.

40.      Infatti, occorre rilevare, anzitutto, che il tenore dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 differisce da quello dell’articolo 54 del regolamento n. 44/2001, al quale corrisponde. Laddove quest’ultimo recitava che «[i]l giudice o l’autorità competente dello Stato membro nel quale è stata emessa la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato compilato utilizzando il formulario di cui all’allegato V [di tale] regolamento» (26), l’articolo 53 prevede che l’attestato sia rilasciato dall’«autorità giurisdizionale d’origine».

41.      Inoltre, il procedimento di rilascio, da parte di tale autorità giurisdizionale, dell’attestato che certifica l’esecutività della decisione (27) dev’essere distinto dal procedimento di certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo (28). Tali termini, contenuti nei regolamenti nn. 805/2004 e 1215/2012, rivelano una differenza importante tra tali due procedimenti. Infatti, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 9 del regolamento n. 805/2004, la certificazione della decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato dinanzi all’autorità giurisdizionale d’origine come titolo esecutivo precede l’atto formale di rilascio del certificato, come ha rilevato la Corte (29).

42.      Infine, è essenziale rilevare che, sebbene, al pari del regolamento n. 805/2004, il regolamento n. 1215/2012 stabilisca il principio dell’abolizione dell’exequatur, quest’ultimo lo generalizza senza condizioni preliminari. Questa importante innovazione, intervenuta sulla scia della rifusione del regolamento n. 44/2001, che aveva semplificato la dichiarazione di esecutività, risulta dalla formulazione del principio dell’immediata esecutività (30) di cui all’articolo 39 del regolamento n. 1215/2012. Tale disposizione deve essere letta alla luce del considerando 26 di tale regolamento, a termini del quale «la decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro interessato».

43.      Pertanto, ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro, è sufficiente, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 1215/2012, produrre una copia di tale decisione e l’attestato di cui al successivo articolo 53.

44.      Tale attestato costituisce quindi la base fondamentale dell’attuazione del principio di esecuzione diretta della decisione emessa negli Stati membri. In altri termini, in assenza di tale documento, la decisione non è «idonea a circolare liberamente nello spazio giudiziario europeo» (31), il che non avveniva nel sistema istituito dal regolamento n. 44/2001 (32).

45.      Pertanto, al fine di facilitare la comprensione della decisione da eseguire, l’attestato è stato concepito come un suo sostituto (33), senza che la traduzione di esso (34), e persino quella della decisione da eseguire, sia imposta in tutti i casi (35).

46.      L’efficacia di tale sistema, che ha giustificato l’aggiunta di numerose sezioni nell’attestato, si basa sulla qualità delle verifiche spettanti all’autorità giurisdizionale d’origine nella fase del giudizio, che serviranno poi da base per la redazione dell’attestato. Non viene più esercitato alcun controllo dal giudice competente nello Stato membro richiesto. In caso di richiesta di esecuzione, soltanto la persona contro cui quest’ultima è presentata può adire tale giudice affinché esso si pronunci sui motivi di diniego del riconoscimento (36) o dell’esecuzione (37) invocati. È proprio in ragione di tale facoltà che l’attestato di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 è notificato o comunicato alla persona interessata prima di qualsiasi esecuzione, ai sensi dell’articolo 43 del regolamento medesimo.

47.      Ciò posto, per l’autorità giurisdizionale d’origine, dinanzi alla quale è stata presentata domanda di rilascio di un attestato, si tratta principalmente di riprodurre informazioni contenute nella decisione da eseguire (38). Essa non procede al controllo del rispetto di determinati requisiti che giustificano l’abolizione dell’exequatur come avveniva in applicazione di strumenti precedenti (39), allorché l’assenza di exequatur era legata alla verifica di particolari garanzie (40) oppure allo svolgimento del procedimento secondo norme specifiche stabilite da taluni regolamenti (41).

48.      Di conseguenza, in caso di richiesta di rilascio dell’attestato ai sensi dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, mi sembra che debbano prendersi in considerazione due ipotesi.

49.      Qualora l’autorità giurisdizionale d’origine si ritenga competente a redigere l’attestato, in quanto la decisione da eseguire contiene tutte le indicazioni richieste, l’atto di rilascio dell’attestato non presenta alcun carattere giurisdizionale. Sebbene tale attestato costituisca un elemento fondamentale nel procedimento di esecuzione di una decisione, previsto dal regolamento n. 1215/2012, la sua natura non differisce, in tale ipotesi, da quella individuata dalla Corte con riguardo all’attestato di cui all’articolo 54 del regolamento n. 44/2001 (42).

50.      Inoltre, poiché l’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 non precisa chi, nell’ambito dell’autorità giurisdizionale d’origine, sia competente a rilasciare l’attestato (43), quest’ultimo può anche essere rilasciato da un organo non giurisdizionale. Pertanto, in tal caso, la questione della possibilità di adire la Corte non si pone.

51.      Per contro, qualora, come nel caso di specie, l’autorità giurisdizionale d’origine non si sia pronunciata, nella fase del giudizio (44), sull’applicabilità del regolamento n. 1215/2012 (45) e non sia evidente che la controversia ricada nella sfera d’applicazione del medesimo, tale autorità giurisdizionale deve necessariamente procedere ad un esame giurisdizionale, secondo le norme procedurali nazionali, vuoi nell’ambito del procedimento dinanzi ad esso per il rilascio dell’attestato, vuoi su ricorso (46) a seguito del diniego del suo rilascio.

52.      In tal caso, l’autorità giurisdizionale d’origine non completa o non interpreta la decisione emessa come essa dovrebbe fare per poter inserire informazioni in alcune sezioni dell’attestato, in caso di decisione incompleta o imprecisa (47). Verificando se essa sia competente a rilasciare l’attestato, essa si colloca nella continuità del procedimento di giudizio, in una fase volta a garantire l’immediata esecutività della decisione emessa. Pertanto, l’autorità giurisdizionale d’origine deve adottare una decisione che giustifichi, conformemente all’interpretazione ampia della nozione di «procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale» (48), il fatto che essa possa interrogare la Corte. La certezza del diritto e la rapida esecuzione della decisione emessa nello Stato membro di origine ne dipendono strettamente.

53.      A mio avviso, tale fattispecie è assimilabile a quella in cui l’autorità giurisdizionale d’origine deve interpretare il significato di talune sezioni dell’attestato alla luce delle specificità del proprio diritto nazionale (49) o pronunciarsi sulla competenza del giudice del merito in caso di decisione che disponga provvedimenti provvisori o cautelari (50). L’autorità giurisdizionale d’origine esercita, in tal caso, funzioni giurisdizionali che giustificano parimenti il fatto che essa sia legittimata a sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.

54.      Tale qualificazione di organo giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, deve tuttavia restare, a mio avviso, eccezionale. Invero, non deve trattarsi, nella fase di esecuzione della decisione, di «avviare un nuovo giudizio» (51), a pena di rimettere in discussione la finalità del regolamento n. 1215/2012 e di pregiudicare i diritti del debitore (52). Infatti, va ricordato il carattere non contraddittorio del procedimento di rilascio dell’attestato. Inoltre, il debitore, al quale l’attestato sia stato notificato o comunicato (53), potrà proporre ricorso avverso gli effetti dell’attestato soltanto nei limiti dei motivi previsti dall’articolo 45 (54) del regolamento n. 1215/2012. Orbene, questi ultimi sono interpretati restrittivamente, secondo costante giurisprudenza della Corte, affinché, in tale fase del procedimento, non possano essere opposti, da parte del convenuto che sia stato regolarmente informato del procedimento, motivi, come quello dell’applicabilità di tale regolamento, che avrebbero potuto essere invocati dinanzi al giudice del merito o esercitando i mezzi di ricorso (55).

55.      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, ritengo che l’autorità giurisdizionale d’origine, dinanzi alla quale sia stata presentata richiesta di rilascio dell’attestato ai sensi dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, la quale dubiti dell’applicabilità di tale regolamento in assenza di una decisione in merito, sia legittimata a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale.

56.      Pertanto, propongo alla Corte di affermare che, in caso di incertezza sull’applicabilità del regolamento n. 1215/2012, il rilascio dell’attestato ai sensi dell’articolo 53 di tale regolamento esige un esame giurisdizionale, nell’ambito del quale il giudice nazionale è legittimato a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale e, di conseguenza, di dichiarare che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

IV.    Conclusione

57.      Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di affermare che, in caso di incertezza in ordine all’applicabilità del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il rilascio dell’attestato ai sensi dell’articolo 53 del regolamento medesimo esige un esame giurisdizionale, nell’ambito del quale il giudice nazionale è legittimato a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale e, di conseguenza, di dichiarare la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunale del lavoro e della previdenza sociale di Vienna, Austria).


1      Lingua originale: il francese.


2      GU 2012, L 351, pag. 1.


3      In prosieguo: la «BUAK».


4      GU 2001, L 12, pag. 1.


5      Sulla differenza tra la formulazione di tale articolo e quella dell’articolo 54 del regolamento n. 44/2001, v. infra, paragrafo 39.


6      Ordinanza n. 3Ob152/15x.


7      Per quanto mi risulta, non sono state adottate nuove ordinanze sulla base del regolamento n. 1215/2012.


8      Applicabile alla data dei fatti, divenuto articolo 419, paragrafo 1.


9      RGBl. 79/1896; in prosieguo: l’«EO».


10      BGBl. 560/1985.


11      BGBl. 414/1972; in prosieguo: il «BUAG».


12      BGBl. I 72/2016.


13      Nella decisione di rinvio non vi sono precisazioni sulla verifica della conoscenza, da parte della controparte, del procedimento in corso, né del fondamento in base al quale quest’ultima è stata citata dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato membro nel quale è domiciliata la ricorrente, in deroga al principio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.


14      Sentenza n. 5A_249/2014.


15      In considerazione della data di tale sentenza, dovrebbe trattarsi della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, la cui conclusione è stata approvata a nome della Comunità con la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008 (GU 2009, L 147, pag. 1).


16      In base alle informazioni raccolte all’udienza, trova applicazione il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19).


17      V. regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15). Si può osservare che, sebbene siano state pronunciate dalla Corte tre sentenze nell’ambito di procedimenti relativi ad attestati rilasciati al fine di facilitare il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni emesse in uno Stato membro [sentenze del 6 settembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531), del 17 dicembre 2015, Imtech Marine Belgium (C‑300/14, EU:C:2015:825), e del 16 giugno 2016, Pebros Servizi (C‑511/14, EU:C:2016:448)], solo quest’ultima causa ha portato la Corte a pronunciarsi su un’eccezione di irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.


18      Sentenza del 16 giugno 2016, Pebros Servizi (C‑511/14, EU:C:2016:448, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).


19      Sentenza del 16 giugno 2016, Pebros Servizi (C‑511/14, EU:C:2016:448, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). V., nello stesso senso, con un richiamo al regolamento n. 805/2004, sentenza del 17 dicembre 2015, Imtech Marine Belgium (C‑300/14, EU:C:2015:825, punto 47).


20      C‑511/14, EU:C:2016:448.


21      V. punto 30 di tale sentenza.


22      C‑300/14, EU:C:2015:825 (punti 46 e 47).


23      C‑619/10, EU:C:2012:531.


24      Si ricorda che tale articolo corrisponde all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012.


25      V. punti 35 e 36 di tale sentenza.


26      Il corsivo è mio.


27      V. articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012. Analogamente, il punto 68 della sentenza del 28 aprile 2009, Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271), a termini del quale «(…) l’attestato previsto dall’art. 54 del regolamento n. 44/2001 constata il carattere esecutivo nello Stato membro d’origine alla data di rilascio di detto attestato».


28      V. titolo dell’articolo 6 del regolamento n. 805/2004: «(…) certificazione [della decisione giudiziaria] come titolo esecutivo europeo».


29      V. sentenza del 17 dicembre 2015, Imtech Marine Belgium (C‑300/14, EU:C:2015:825, punto 45). Va sottolineato che, in un caso del genere, l’applicabilità del regolamento n. 805/2004 è verificata nella fase precedente alla certificazione della decisione giudiziaria.


30      Tale principio è complementare a quello del riconoscimento di diritto delle decisioni, basato sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri, anch’esso richiamato al considerando 26 del regolamento n. 1215/2012. V., inoltre, sentenza del 9 marzo 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193, punti 52 e 53).


31      Espressione utilizzata nella sentenza del 16 giugno 2016, Pebros Servizi (C‑511/14, EU:C:2016:448, punto 27), relativa al titolo esecutivo europeo.


32      V. sentenza del 6 settembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, punto 36).


33      V. articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, a termini del quale «l’attestato (…) cont[iene] anche un estratto della decisione nonché, se del caso, le informazioni pertinenti sulle spese processuali ripetibili e sul calcolo degli interessi».


34      V. articolo 42, paragrafo 3, di tale regolamento.


35      V., per quanto riguarda le condizioni alle quali la traduzione della decisione da eseguire può tuttavia essere richiesta dall’autorità competente per l’esecuzione, o dalla persona contro cui è chiesta l’esecuzione, rispettivamente, articolo 42, paragrafo 4, e articolo 43, paragrafo 2, di detto regolamento.


36      V. articolo 45 del regolamento n. 1215/2012.


37      V. articolo 46 del regolamento n. 1215/2012.


38      A tale riguardo, sembra concepibile che, per quanto possibile, le eventuali difficoltà siano anticipate al momento della stesura della sentenza.


39      Ad eccezione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1), articoli da 16 a 18, abrogato dal regolamento 2015/848 e sostituito negli stessi termini dagli articoli da 19 a 21 di tale regolamento, che prevedono il riconoscimento e gli effetti diretti della decisione di apertura della procedura di insolvenza. V., inoltre, articolo 17 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1), che fa dipendere l’abolizione dell’exequatur dall’applicabilità del protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nello Stato membro in cui è stata emessa la decisione, a prescindere dalle norme procedurali applicate o dall’opposizione del convenuto.


40      Per quanto riguarda i crediti non contestati, v. regolamento n. 805/2004 e sentenza del 16 giugno 2016, Pebros Servizi (C‑511/14, EU:C:2016:448, punti 25 e 26 nonché giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo, si può osservare che, dall’entrata in vigore del regolamento n. 1215/2012, l’unico interesse a sollecitare l’applicazione del regolamento n. 805/2004 deriva dal rispetto di tali garanzie, in quanto la presunzione di accettazione del credito è basata sulla constatazione che la parte condannata non si sia presentata nel corso del procedimento.


41      V. regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU 2006, L 399, pag. 1), e regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU 2007, L 199, pag. 1).


42      V. sentenza del 6 settembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, punti 36 e 37). Va osservato che tale decisione verteva su informazioni relative al procedimento in contumacia inserite in una sezione del formulario immutata nel regolamento n. 1215/2012.


43      V., per analogia, sentenza del 17 dicembre 2015, Imtech Marine Belgium (C‑300/14, EU:C:2015:825, punto 44), relativa all’espressione «giudice di origine» contenuta nell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004.


44      La questione può parimenti sorgere per la prima volta nella fase dell’esecuzione transfrontaliera di una decisione emessa in un procedimento nazionale. V., in proposito, causa Weil (C‑361/18), attualmente pendente dinanzi alla Corte.


45      A tal riguardo, si può osservare, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione al punto 16 delle sue osservazioni scritte, che, qualora il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro sia citato dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro e non compaia, quest’ultimo deve verificare con particolare cura l’applicabilità del regolamento n. 1215/2012. Infatti, da una parte, ai sensi del considerando 13 di tale regolamento, dev’essere verificata l’esistenza di norme comuni europee in materia di competenza giurisdizionale e, dall’altra, a norma dell’articolo 28 di detto regolamento, il giudice deve dichiararsi d’ufficio incompetente, a meno che la sua competenza derivi dalle disposizioni del medesimo regolamento, e procedere a talune verifiche relative al rispetto del diritto di difesa del convenuto. Inoltre, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che «i problemi relativi alla sfera di applicazione delle norme della Convenzione [del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle convezioni successive relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione], le quali determinano la competenza giurisdizionale in diritto internazionale, sono da considerarsi problemi su cui la Corte deve pronunciarsi d’ ufficio» [sentenza del 19 gennaio 1993, Shearson Lehman Hutton (C‑89/91, EU:C:1993:15, punto 10)].


46      V., per analogia, sentenza del 19 ottobre 1995, Job Centre (C‑111/94, EU:C:1995:340, punto 11), e del 25 giugno 2009, Roda Golf & Beach Resort (C‑14/08, EU:C:2009:395, punto 37), nonché domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa Logistik XXL (C‑135/18), attualmente pendente dinanzi alla Corte.


47      In casi del genere, a mio avviso, dovrebbero essere attuati altri procedimenti previsti dal diritto nazionale, in quanto, nella fase del rilascio dell’attestato, il procedimento non è contraddittorio.


48      V. supra, paragrafi 31 e segg..


49      V. domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa Logistik XXL (C‑135/18), attualmente pendente dinanzi alla Corte, vertente sulla sezione 4.4 del modulo di cui all’allegato I del regolamento n. 1215/2012. In tale caso, l’autorità giurisdizionale d’origine ha disposto che la sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro sia provvisoriamente esecutiva mediante la costituzione di una garanzia da parte del creditore. Quest’ultimo può limitare l’esecuzione della decisione ad un certo importo del proprio credito (e, di conseguenza, la propria garanzia) o a provvedimenti cautelari, dopo la scadenza di un termine, senza aver costituito la garanzia.


50      V. sezione 4.6.2. del modulo di cui all’allegato I del regolamento n. 1215/2012 e, segnatamente, osservazioni scritte di Nuyts, A., «La refonte du règlement Bruxelles I», Revue critique de droit international privé, Dalloz, Parigi, 2013, pagg. da 1 a 64, in particolare pag. 27 (punti 23 e 24).


51      Espressione tratta dalla sentenza del 13 ottobre 2011, Prism Investments (C‑139/10, EU:C:2011:653, punto 31).


52      Sul richiamo al diritto di difesa, v. considerando 29 del regolamento n. 1215/2012.


53      In tale occasione, a mio avviso, egli deve essere informato dei motivi di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione previsti dal regolamento n. 1215/2012, tra i quali, in particolare, quelli fondati sulle regole di competenza protettrici di una parte debole. V., a tale riguardo, causa Salvoni (C‑347/18), attualmente pendente dinanzi alla Corte.


54      V., inoltre, rinvio a tali disposizioni all’articolo 46 di tale regolamento. Per quanto riguarda la verifica del rispetto dei diritti del convenuto contumace, v. sentenza del 6 settembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, punti 37 e 38), la cui portata mi sembra possa essere estesa al regolamento n. 1215/2012, in quanto l’allegato I di quest’ultimo contiene la medesima sezione contenuta nell’allegato V del regolamento n. 44/2001, i cui effetti sono stati discussi in tale causa. Inoltre, secondo il considerando 30 del regolamento n. 1215/2012, la parte che si oppone all’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro dovrebbe, nei limiti del possibile e conformemente al sistema giuridico dello Stato membro richiesto, poter invocare anche i motivi di diniego previsti dal diritto nazionale ed entro i termini previsti da tale diritto. Pertanto, le difficoltà esaminate nella sentenza del 13 ottobre 2011, Prism Investments (C‑139/10, EU:C:2011:653), dovrebbero essere superate.


55      V. sentenze del 16 luglio 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471), e del 25 maggio 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349). Nel caso contrario, per quanto riguarda l’applicabilità del regolamento n. 1215/2012, ciò avrebbe l’effetto di ammettere che il giudice dello Stato membro richiesto possa controllare la valutazione dell’autorità giurisdizionale d’origine.