Language of document : ECLI:EU:C:2019:111

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

13 febbraio 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Diritti pensionistici in base al regime pensionistico nazionale dei lavoratori dipendenti – Rifiuto di prendere in considerazione il periodo di durata del servizio militare obbligatorio prestato da un funzionario dell’Unione europea dopo la sua entrata in servizio – Principio di leale cooperazione»

Nella causa C‑179/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’arbeidsrechtbank Gent (Tribunale del lavoro di Gand, Belgio), con decisione del 22 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria il 7 marzo 2018, nel procedimento

Ronny Rohart

contro

Federale Pensioendienst,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, E. Juhász e I. Jarukaitis (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo belga, da J.‑C. Halleux, C. Van Lul e C. Pochet, in qualità di agenti, assistiti da C. Vandenberghe, advocaat;

–        per la Commissione europea, da B. Mongin e S. Noë, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU 1968, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004 (GU 2004, L 124, pag. 1; in prosieguo: lo «Statuto»).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Ronny Rohart e il Federale Pensioendienst (Servizio pensionistico federale, Belgio) in merito al rifiuto di tale organismo di prendere in considerazione il periodo di durata del servizio militare obbligatorio compiuto dall’interessato per il calcolo della sua pensione di vecchiaia quale lavoratore dipendente.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        L’articolo 42 dello Statuto così dispone:

«Il funzionario incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva, un periodo di istruzione militare o di richiamo alle armi, viene collocato nella posizione speciale “congedo per servizio militare”.

Il funzionario incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva cessa di percepire la retribuzione, ma continua a beneficiare delle disposizioni del presente statuto relative agli scatti periodici e alla promozione. Continua parimenti a beneficiare delle disposizioni relative alla pensione purché, dopo avere soddisfatto agli obblighi militari, effettui il versamento a titolo retroattivo del suo contributo al regime delle pensioni.

(…)».

4        Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata con il regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), in vigore quando il sig. Rohart è andato in pensione:

«Con riserva degli articoli da 14 a 17,

(…)

e)      la persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile da uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato. Se il beneficio di tale legislazione è subordinato al compimento di periodi di assicurazione prima della chiamata alle armi o al servizio civile o dopo il congedo dal servizio militare o dal servizio civile, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono computati, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato. Il lavoratore subordinato o autonomo, chiamato o richiamato alle armi o al servizio civile, conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

(…)».

 Diritto belga

5        L’articolo 34, paragrafo 1, F, del Koninklijk besluit tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (regio decreto che detta la disciplina generale del regime delle pensioni di vecchiaia e di superstite dei lavoratori dipendenti), del 21 dicembre 1967 (Belgisch Staatsblad, 16 gennaio 1968, pag. 441), nella versione applicabile ai fatti nel procedimento principale (in prosieguo: il «regio decreto»), dispone che sono equiparati a periodi lavorativi, in conformità delle condizioni di cui al paragrafo 2 di tale articolo, i periodi di servizio militare nell’esercito belga.

6        Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, punto 3, del regio decreto:

«I periodi di cui al paragrafo 1, (…) F, (…) possono essere equiparati solo nei limiti in cui l’interessato era attivo come lavoratore dipendente al momento dell’evento a seguito del quale viene concessa l’equiparazione o si trovava già in un periodo di inattività equiparato a un periodo lavorativo.

Per i periodi [previsti sub (…) F] del paragrafo 1, l’equiparazione ha luogo anche qualora l’interessato abbia avuto la qualità di lavoratore dipendente nei tre anni successivi al termine di tali periodi e sia stato attivo come lavoratore dipendente, abitualmente e principalmente, per almeno un anno.

Se la pensione ha inizio effettivamente e per la prima volta non prima del 1o gennaio 1984, i periodi di cui al paragrafo 1, F, possono essere equiparati soltanto se l’interessato non fruisce per tali periodi di una pensione in base a un regime pensionistico e di reversibilità diverso, fatto salvo quello dei lavoratori autonomi».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

7        Il sig. Rohart ha lavorato in Belgio come lavoratore dipendente dal 1o ottobre 1970 al 15 agosto 1973. Il 16 agosto 1973, è entrato in servizio in qualità di funzionario alla Commissione europea, dove ha lavorato fino al suo pensionamento, il 1o gennaio 2009, con un’interruzione di un anno, dal 1o luglio 1974 al 30 giugno 1975, periodo durante il quale ha prestato il servizio militare obbligatorio in Belgio.

8        Il sig. Rohart, che percepisce una pensione del regime pensionistico dell’Unione europea, percepisce altresì una pensione del regime belga dei lavoratori dipendenti.

9        In seguito alla sentenza del 10 settembre 2015, Wojciechowski (C‑408/14, EU:C:2015:591), l’importo dei diritti pensionistici del sig. Rohart è stato ricalcolato, su sua richiesta, dal Servizio pensionistico federale, che ha quantificato tali diritti con decisioni del 24 maggio 2017 senza, tuttavia, prendere in considerazione il periodo del servizio militare obbligatorio. La domanda dell’interessato diretta a che tale periodo fosse preso in considerazione è stata respinta con una decisione del 1o giugno 2017, per il motivo che egli non soddisfaceva le condizioni di assimilazione definite all’articolo 34 del regio decreto, non essendo stato un lavoratore nel senso di tale decreto al momento del suo servizio militare e neppure durante i tre anni successivi.

10      Investito di un ricorso avverso tali decisioni, il giudice del rinvio rileva che il periodo del servizio militare obbligatorio compiuto dal sig. Rohart non è stato preso in considerazione né per il calcolo della sua pensione del regime pensionistico dell’Unione né per quello della sua pensione del regime belga, dal momento che l’interessato non soddisfa le condizioni di un’assimilazione ai sensi dell’articolo 34 del regio decreto. Conseguentemente, si pone, a suo avviso, la questione se tali condizioni non siano contrarie allo Statuto nonché al principio di leale collaborazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

11      A tale riguardo il giudice del rinvio ritiene che la causa nel procedimento principale sollevi una questione comparabile a quelle esaminate nelle sentenze del 16 dicembre 2004, My (C‑293/03, EU:C:2004:821), e del 10 settembre 2015, Wojciechowski (C‑408/14, EU:C:2015:591). Fa osservare che il periodo del servizio militare obbligatorio compiuto dal sig. Rohart sarebbe stato preso in considerazione per il calcolo della sua pensione se egli avesse continuato la sua carriera in Belgio come lavoratore dipendente, funzionario o autonomo, e parimenti se avesse perseguito la sua carriera in un altro Stato membro, conformemente all’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, di modo che egli si ritrova svantaggiato per il fatto di essere stato funzionario dell’Unione.

12      In tali circostanze l’arbeidsrechtbank Gent (Tribunale del lavoro di Gand, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il principio di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con lo Statuto (…), debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la normativa di uno Stato membro non consenta di tenere conto, ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia di un lavoratore dipendente sulla base delle sue prestazioni in quello Stato membro, del servizio militare assolto dall’interessato in detto Stato membro, in quanto questi, al momento del suo servizio militare e anche successivamente, è stato senza interruzione funzionario dell’[Unione] e non soddisfa, pertanto, i requisiti per un’equiparazione previsti dalla normativa dello Stato membro interessato».

 Sulla domanda di pronuncia pregiudiziale

13      Con la sua questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con lo Statuto, debba essere interpreto nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in conformità della quale, al momento della determinazione dei suoi diritti pensionistici, a un lavoratore che era impiegato come lavoratore dipendente in tale Stato membro prima di divenire funzionario dell’Unione e che ha compiuto, una volta divenuto funzionario, il suo servizio militare obbligatorio in detto Stato membro è negato il beneficio dell’assimilazione del periodo passato sotto le armi ad un periodo di lavoro effettivo come lavoratore dipendente, beneficio al quale avrebbe diritto se avesse svolto, nel momento in cui è stato chiamato a prestare tale servizio o durante almeno un anno nel corso dei tre anni successivi al congedo dal servizio militare, un lavoro rientrante nel regime pensionistico nazionale.

14      Si deve rammentare che il diritto dell’Unione non pregiudica la competenza degli Stati membri a organizzare i propri sistemi previdenziali e che, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, spetta alla legislazione del singolo Stato membro determinare le condizioni per la concessione delle prestazioni in materia previdenziale. Tuttavia, resta fermo che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione, che comprende i principi stabiliti dalla Corte nella propria giurisprudenza relativa all’interpretazione del principio di leale cooperazione in combinato disposto con lo Statuto (sentenza del 10 settembre 2015, Wojciechowski, C‑408/14, EU:C:2015:591, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

15      A tale riguardo la Corte ha già rilevato che lo Statuto è stato adottato con regolamento del Consiglio, segnatamente il regolamento n. 259/68, il quale, in forza dell’articolo 288, secondo comma, TFUE, ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e trova applicazione diretta in ciascuno degli Stati membri. Ne consegue che, oltre agli effetti che dispiega nell’ordinamento interno dell’amministrazione dell’Unione, lo Statuto vincola anche gli Stati membri in tutti i casi in cui è necessaria la loro collaborazione ai fini della sua attuazione (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Wojciechowski, C‑408/14, EU:C:2015:591, punti 36 e 41 nonché giurisprudenza ivi citata).

16      Inoltre, al punto 49 della sentenza del 16 dicembre 2004, My (C‑293/03, EU:C:2004:821), la Corte ha statuito che il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 10 CE – che trova ormai espressione nell’articolo 4, paragrafo 3, TUE –, in combinato disposto con lo Statuto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che non consente di tener conto degli anni di lavoro che un cittadino dell’Unione abbia compiuto al servizio di un’istituzione dell’Unione ai fini del riconoscimento di un diritto a una pensione anticipata di vecchiaia in base al regime nazionale. Al punto 34 dell’ordinanza del 9 luglio 2010, Ricci e Pisaneschi (C‑286/09, non pubblicata, EU:C:2010:420), la Corte ha precisato che altrettanto vale per il riconoscimento di un diritto a una pensione di vecchiaia ordinaria.

17      Al medesimo proposito la Corte ha constatato, ai punti da 45 a 48 della sentenza del 16 dicembre 2004, My (C‑293/03, EU:C:2004:821), nonché ai punti da 29 a 33 dell’ordinanza del 9 luglio 2010, Ricci e Pisaneschi (C‑286/09, non pubblicata, EU:C:2010:420), che le normative in discussione nei procedimenti che hanno dato origine a tale sentenza e a tale ordinanza potevano rendere più difficile l’assunzione, da parte delle istituzioni o degli organi dell’Unione, di funzionari nazionali aventi una certa anzianità. La Corte ha rilevato, infatti, che tali normative erano idonee a scoraggiare l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito di un’istituzione o di un organo dell’Unione nella misura in cui, accettando un impiego presso l’una o presso l’altro, un lavoratore che in precedenza era stato iscritto a un regime pensionistico nazionale avrebbe rischiato di perdere la possibilità di beneficiare, in base a tale regime, di una prestazione di vecchiaia alla quale avrebbe avuto diritto se non avesse accettato tale impiego. Essa ha affermato che conseguenze del genere non potevano essere ammesse tenuto conto del dovere di leale cooperazione ed assistenza che incombe agli Stati membri nei confronti dell’Unione e che trova la sua espressione nell’obbligo, sancito già all’articolo 10 CE e oggi all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, di facilitare quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti.

18      La Corte ha peraltro statuito nella sentenza del 10 settembre 2015, Wojciechowski (C‑408/14, EU:C:2015:591), che l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con lo Statuto, osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale la pensione di vecchiaia che sarebbe dovuta a un lavoratore per le prestazioni compiute in qualità di lavoratore subordinato in tale Stato membro è ridotta o negata a causa della carriera che egli ha successivamente svolto nell’ambito di un’istituzione dell’Unione, emergendo, in particolare, al punto 43 di detta sentenza, che una simile normativa è anch’essa idonea a rendere più difficile l’assunzione, da parte di una tale istituzione, di funzionari nazionali aventi una certa anzianità, come pure il mantenimento al servizio di tale istituzione di funzionari esperti.

19      Nel caso di specie, risulta parimenti di natura tale da rendere più difficile l’assunzione di funzionari nelle istituzioni dell’Unione una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che ha per effetto di privare il lavoratore che ha compiuto il suo servizio militare obbligatorio in tale Stato membro, mentre era funzionario dell’Unione, del beneficio dell’assimilazione del periodo passato sotto le armi ad un periodo di lavoro effettivo, beneficio al quale avrebbe diritto se avesse esercitato, nel momento in cui è stato chiamato a prestare tale servizio o nel corso dei tre anni successivi al congedo dal servizio militare, un lavoro rientrante nel regime pensionistico di tale Stato membro o, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1408/71, un lavoro in un altro Stato membro.

20      Infatti, una simile normativa può dissuadere un lavoratore che svolge un lavoro rientrante nel regime pensionistico dello Stato membro interessato dal divenire funzionario dell’Unione prima di aver compiuto il suo servizio militare obbligatorio o durante i tre anni successivi allo stesso.

21      Il carattere dissuasivo di una simile normativa può peraltro accentuarsi quando il regime pensionistico nazionale esige un numero minimo di anni di attività per beneficiare di una pensione, di modo che l’omessa considerazione del periodo del servizio militare obbligatorio come un periodo di lavoro effettivo può avere in determinati casi come conseguenza non una diminuzione dell’importo della pensione, ma l’assenza del diritto stesso alla pensione.

22      Conseguenze del genere non possono essere consentite, tenuto conto del dovere di leale cooperazione ed assistenza che incombe agli Stati membri nei confronti dell’Unione e che trova espressione nell’obbligo, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, di facilitare quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti.

23      A tale riguardo non può essere accolto l’argomento del governo belga, diretto a giustificare il rifiuto di prendere in considerazione il periodo del servizio militare obbligatorio compiuto dal sig. Rohart, vertente sul fatto che durante tale periodo questi non ha versato contributi al regime pensionistico nazionale, dal momento che ciò è vero anche per i lavoratori che prestano il loro servizio militare obbligatorio a ridosso di un lavoro rientrante in tale regime o che lavorano in un altro Stato membro, i quali hanno diritto al beneficio dell’assimilazione previsto all’articolo 34 del regio decreto.

24      Tale governo non può neppure far leva sul fatto che il sig. Rohart avrebbe potuto, in applicazione dell’articolo 42 dello Statuto, effettuare un versamento retroattivo al regime pensionistico dell’Unione affinché il periodo in questione fosse computato per la sua pensione a titolo di detto regime. Infatti, detta disposizione prevede una semplice facoltà, che ogni funzionario interessato è libero di esercitare o meno, di contribuire volontariamente a tale regime. Così, dal fatto di non esercitare tale facoltà, non può risultare una perdita di diritti a titolo del regime pensionistico nazionale, pena privare tale contribuzione del suo carattere volontario e facoltativo (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Wojciechowski, C‑408/14, EU:C:2015:591, punto 52).

25      Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con lo Statuto, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in conformità della quale, al momento della determinazione dei suoi diritti pensionistici, a un lavoratore che era impiegato come lavoratore dipendente in tale Stato membro prima di divenire funzionario dell’Unione e che ha compiuto, una volta divenuto funzionario, il suo servizio militare obbligatorio in detto Stato membro è negato il beneficio dell’assimilazione del periodo passato sotto le armi ad un periodo di lavoro effettivo come lavoratore dipendente, beneficio al quale avrebbe diritto se avesse svolto, nel momento in cui è stato chiamato a prestare tale servizio o durante almeno un anno nel corso dei tre anni successivi al congedo dal servizio militare, un lavoro rientrante nel regime pensionistico nazionale.

 Sulle spese

26      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

L’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in conformità della quale, al momento della determinazione dei suoi diritti pensionistici, a un lavoratore che era impiegato come lavoratore dipendente in tale Stato membro prima di divenire funzionario dell’Unione europea e che ha compiuto, una volta divenuto funzionario, il suo servizio militare obbligatorio in detto Stato membro è negato il beneficio dell’assimilazione del periodo passato sotto le armi ad un periodo di lavoro effettivo come lavoratore dipendente, beneficio al quale avrebbe diritto se avesse svolto, nel momento in cui è stato chiamato a prestare tale servizio o durante almeno un anno nel corso dei tre anni successivi al congedo dal servizio militare, un lavoro rientrante nel regime pensionistico nazionale.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.