Language of document : ECLI:EU:C:2019:123

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

14 febbraio 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articoli 56 e 63 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione dei capitali – Normativa nazionale che prevede la nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali conclusi con un mutuante non autorizzato – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 17, paragrafo 1 – Contratto di credito concluso da una persona fisica al fine di prestare servizi di ricettività turistica – Nozione di “consumatore” – Articolo 24, punto 1 – Competenze esclusive in materia di diritti reali immobiliari – Azione di nullità di un contratto di credito e di cancellazione dell’iscrizione di una garanzia reale dal registro immobiliare»

Nella causa C‑630/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Općinski sud u Rijeci – Stalna služba u Rabu (Tribunale municipale di Fiume – antenna permanente di Rab, Croazia), con decisione del 6 novembre 2017, pervenuta in cancelleria il 9 novembre 2017, nel procedimento

Anica Milivojević

contro

Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, A. Prechal, C. Toader (relatrice), A. Rosas e M. Ilešič, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 settembre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen, da D. Malnar, M. Mlinac, P.G. Baučić, P. Novak, M. Sabolek, E. Garankić e A. Đureta, odvjetnici, assistiti da T. Borić, profesor;

–        per il governo croato, da T. Galli, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da M. Heller, L. Malferrari e M. Mataija, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 novembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 56 e 63 TFUE nonché dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 17, dell’articolo 24, punto 1, e dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Anica Milivojević, domiciliata in Croazia, e la Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen (in prosieguo: la «Raiffeisenbank»), società di diritto austriaco, in merito a un’azione intentata dalla sig.ra Milivojević e diretta, da un lato, a far dichiarare la nullità di un contratto di credito stipulato con la Raiffeisenbank e di un atto notarile relativo alla costituzione di un’ipoteca sottoscritta a garanzia del debito derivante da tale contratto nonché, dall’altro, a far cancellare tale garanzia dal registro immobiliare.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Ai sensi dei considerando 6, 15 e 18 del regolamento n. 1215/2012:

«(6)      Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico dell’Unione cogente e direttamente applicabile.

(…)

(15)      È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. (…)

(…)

(18)      Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali».

4        L’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento dispone quanto segue:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

5        L’articolo 8, punto 4, del medesimo regolamento è redatto nei seguenti termini:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta:

(…)

4)      in materia contrattuale, qualora l’azione possa essere riunita con un’azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l’immobile è situato».

6        Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del medesimo regolamento:

«(…) la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione».

7        L’articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1215/2012 così prevede:

«1.      L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell’altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

2.      L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore».

8        Ai sensi dell’articolo 19 di tale regolamento:

«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

1)      posteriore al sorgere della controversia;

2)      che consenta al consumatore di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione; o

3)      che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, conferisca la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni».

9        Ai sensi dell’articolo 24, punto 1, primo comma, del citato regolamento:

«Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:

1)      in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato».

10      A norma dell’articolo 25, paragrafi 1 e 4, del medesimo regolamento:

«1.      Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. (…)

(…)

4.      Gli accordi attributivi di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 15, 19 o 23 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita alle autorità giurisdizionali ai sensi dell’articolo 24».

11      L’articolo 66, paragrafo 1, che disciplina l’applicazione ratione temporis del regolamento n. 1215/2012, così dispone:

«Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015».

 Diritto croato

 La legge sulle obbligazioni

12      L’articolo 322 dello Zakon o obveznim odnosima (legge sulle obbligazioni), nella sua versione applicabile alla controversia principale (Narodne novine, br. 78/2015) (in prosieguo: la «legge sulle obbligazioni») prevede quanto segue:

«(1)      Qualsiasi accordo contrario alla Costituzione della Repubblica di Croazia, alle norme di legge imperative o al buon costume è nullo, salvo che la finalità della norma violata faccia riferimento a un’altra conseguenza giuridica o che la legge disponga altrimenti nel caso specifico.

(2)      Se la conclusione di un dato contratto è vietata solo a una delle parti, il contratto è tuttavia valido, a meno che la legge disponga altrimenti nel caso specifico, e la parte che ha violato un divieto di legge è tenuta a sopportarne le conseguenze».

13      Ai sensi dell’articolo 323, paragrafo 1, di tale legge:

«Quando un contratto è nullo, ciascuna parte è tenuta a restituire alla controparte quanto ha ricevuto in forza del contratto nullo e, se ciò non è possibile o se la natura dell’oggetto dell’esecuzione è tale da precludere la restituzione, è fornita un’adeguata indennità pecuniaria da stabilirsi in funzione del prezzo corrente alla data in cui è stata emessa la decisione giurisdizionale, a meno che la legge disponga altrimenti».

 Legge sul credito al consumo

14      Lo Zakon o potrošačkom kreditiranju (legge sul credito al consumo, Narodne novine, br. 75/2009) (in prosieguo: la «legge sul credito al consumo») è entrata in vigore il 1o gennaio 2010. L’articolo 29, paragrafo 1, di detta legge dispone che, fatte salve talune eccezioni, essa non si applica ai contratti di credito conclusi prima della sua entrata in vigore.

15      Tale legge è stata modificata dallo Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (legge di modifica e integrazione della legge sul credito al consumo, Narodne novine, br. 102/2015) (in prosieguo: la «legge sul credito al consumo, come modificata»).

16      L’articolo 19 j della legge sul credito al consumo, come modificata, intitolato «Nullità dei contratti ed effetti della nullità», così recita:

«1)      Se il contratto di credito è stato concluso da un mutuante o da un intermediario del credito che non dispone dell’autorizzazione necessaria per la fornitura di servizi di credito al consumo o per agire in qualità di intermediario del credito al consumo, il contratto è nullo.

2)      Qualora quanto ricevuto debba essere restituito conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il consumatore deve versare gli interessi sull’importo ricevuto, a decorrere dal giorno in cui la decisione che dichiara la nullità è divenuta definitiva».

17      Ai sensi dell’articolo 19 l della legge sul credito al consumo, come modificata, intitolato «Competenza giurisdizionale»:

«1)      Nell’ambito delle controversie relative a un contratto di credito, l’azione del consumatore contro l’altra parte contrattuale può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato nel cui territorio l’altra parte contrattuale ha la sua sede o, indipendentemente dalla sede dell’altra parte contrattuale, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

2)      L’azione dell’altra parte contrattuale contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

(…)».

 Legge sulla nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali

18      L’articolo 1, intitolato «Oggetto della legge», dello Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatske s neovlaštenim vjerovnikom (legge sulla nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali conclusi nella Repubblica di Croazia con un mutuante non autorizzato, Narodne novine, br. 72/2017; in prosieguo: la «legge sulla nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali»), prevede quanto segue:

«1)      La presente legge si applica ai contratti di credito che presentano elementi internazionali conclusi nella Repubblica di Croazia tra debitori e mutuanti non autorizzati (…).

2)      La presente legge si applica parimenti ad altri atti giuridici stipulati nella Repubblica di Croazia tra debitori e mutuanti non autorizzati, derivanti da un contratto di credito che presenta elementi internazionali ai sensi del primo paragrafo del presente articolo o che sono fondati su siffatto contratto».

19      L’articolo 2 di tale legge, intitolato «Definizioni», così recita:

«Ai sensi della presente legge, si intende per:

–        “debitore”: ogni persona fisica o giuridica a cui sia stato concesso il credito in virtù di un contratto di credito che presenta elementi internazionali, o tutti i soggetti che traggono beneficio dalla persona cui il suddetto credito è stato concesso in quanto condebitore, creditore del debitore, creditore del condebitore o garante

–        “mutuante non autorizzato”: ogni persona giuridica che abbia concesso un credito a un debitore ai sensi di un contratto di credito che presenta elementi internazionali, la cui sede sociale sia situata al di fuori della Repubblica di Croazia alla data del contratto di credito che presenta elementi internazionali, e che offra o presti servizi di credito nella Repubblica di Croazia, anche ove detto creditore non soddisfi le condizioni richieste dalla normativa per la prestazione di tali servizi e, più precisamente, non disponga delle autorizzazioni e/o dei permessi delle autorità competenti della Repubblica di Croazia

–        “contratto di credito che presenta elementi internazionali”: ogni contratto di credito, mutuo o altro contratto con cui un mutuante non autorizzato conceda al debitore una determinata somma di denaro e con cui il debitore si impegni a pagare gli interessi convenuti e a rimborsare l’importo utilizzato entro il termine e secondo le modalità convenute».

20      L’articolo 3 della medesima legge, intitolato «Nullità dei contratti di credito», così dispone:

«1)      I contratti di credito contenenti elementi internazionali che sono stati conclusi nella Repubblica di Croazia tra debitori e mutuanti non autorizzati sono nulli.

2)      In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la nullità non può essere invocata quando un contratto è stato integralmente eseguito».

21      L’articolo 4 della stessa legge, intitolato «Nullità di altri atti giuridici», prevede quanto segue:

«Tutti gli atti notarili rogati sulla base di, o aventi un legame con, un contratto nullo ai sensi dell’articolo 3 della presente legge sono nulli».

22      L’articolo 7 della legge sulla nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali disciplina gli «[e]ffetti della nullità» e dispone quanto segue:

«Ciascuna parte contraente è tenuta a restituire alla controparte quanto ha ricevuto in forza del contratto nullo, e se ciò non è possibile o se la natura dell’oggetto dell’esecuzione è tale da precludere la restituzione, è fornita un’adeguata indennità pecuniaria da stabilirsi in funzione del prezzo corrente alla data in cui è stata emessa la decisione giurisdizionale».

23      L’articolo 8 di tale legge stabilisce le norme sulla competenza come segue:

«1)      Nell’ambito del contenzioso relativo ai contratti di credito che presentano elementi internazionali, ai sensi della presente legge, un’azione avviata dal debitore nei confronti di un mutuante non autorizzato può essere promossa alternativamente dinanzi ai giudici dello Stato nel cui territorio il mutuante non autorizzato ha la propria sede sociale (indipendentemente dalla sede sociale del creditore non autorizzato) o dinanzi al giudice del luogo in cui il debitore ha il suo domicilio o la sua sede sociale.

2)      L’azione avviata nei confronti del debitore dal mutuante non autorizzato, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, può essere proposta solo dinanzi ai giudici dello Stato nel cui territorio il debitore ha il proprio domicilio o la propria sede sociale. La legge applicabile ai contratti nulli ai sensi della presente legge è esclusivamente la legge croata e il giudice investito di un’azione di accertamento della nullità di un siffatto contratto applica la presente legge a tale azione, senza esaminare se sussistano i presupposti per l’applicabilità della legge del luogo della conclusione del contratto in forza di altri atti legislativi».

24      L’articolo 10 della suddetta legge è formulato nei seguenti termini:

«1)      I contratti di credito che presentano elementi internazionali, ai sensi della presente legge, conclusi nella Repubblica di Croazia, prima dell’entrata in vigore della presente legge, tra debitori e creditori non autorizzati sono nulli dalla data della loro conclusione, con gli effetti di cui all’articolo 7 della presente legge.

2)      Altri atti giuridici adottati nella Repubblica di Croazia, prima dell’entrata in vigore della presente legge, tra debitori e creditori non autorizzati, derivanti da un contratto di credito che presenta elementi internazionali di cui al paragrafo 1 dell’articolo 1 della presente legge, o fondati su un siffatto contratto, sono nulli dalla data della loro adozione, con gli effetti di cui all’articolo 7 della presente legge».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

25      Il 23 aprile 2015 la sig.ra Milivojević ha investito il giudice del rinvio, l’Općinski sud u Rijeci – Stalna služba u Rabu (Tribunale municipale di Fiume – antenna permanente di Rab, Croazia), di una domanda contro la Raiffeisenbank tesa, da un lato, a far dichiarare la nullità del contratto di credito concluso dalle parti il 5 gennaio 2007 per un importo di EUR 47 000 (in prosieguo: il «contratto in esame») e dell’atto notarile relativo alla creazione di un’ipoteca sottoscritta a garanzia del credito derivante da tale contratto nonché, dall’altro, a far cancellare tale garanzia dal registro immobiliare.

26      A sostegno della propria azione, la sig.ra Milivojević ha invocato le disposizioni dell’articolo 322, paragrafo 1, della legge sulle obbligazioni, in base alle quali un contratto contrario alla Costituzione della Repubblica di Croazia, a norme di diritto imperative o al buon costume è nullo.

27      Sebbene sia pacifico, nel procedimento principale, che la Raiffeisenbank era un «mutuante non autorizzato», ai sensi della legge sulla nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali, ossia un mutuante stabilito in un altro Stato membro e che non era stato debitamente autorizzato dalla Hrvatska narodna banka (banca centrale croata) a concedere crediti in Croazia, il giudice del rinvio rileva che le parti sono in disaccordo su determinate circostanze di fatto relative, tra l’altro, al luogo di conclusione del contratto in esame. Mentre la Raiffeisenbank sostiene che tale contratto è stato concluso in Austria, la sig.ra Milivojević sostiene che è stato concluso in Croazia.

28      Come risulta dall’ordinanza di rinvio, la sig.ra Milivojević ha sostenuto di aver concluso il contratto in esame tramite un intermediario al quale essa ha pagato una commissione, allo scopo di ampliare e ristrutturare la propria casa per crearvi appartamenti destinati alla locazione. Risulta inoltre da tale ordinanza che non si può escludere che una parte del prestito sia stata utilizzata a fini privati. La sig.ra Milivojević ha peraltro menzionato di essere intenzionata a rimborsare il prestito attraverso gli utili di tale attività.

29      Dal fascicolo a disposizione della Corte emerge parimenti che il contratto in esame conteneva una clausola attributiva di competenza alternativa, a favore o dei giudici austriaci o dei giudici del domicilio del debitore.

30      La fase dibattimentale si è chiusa il 3 gennaio 2017.

31      Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore, il 14 luglio 2017, della legge sulla nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali, con ordinanza del 10 agosto 2017 è stata riaperta la fase orale del procedimento.

32      Il giudice del rinvio ritiene che, qualora si accertasse che il contratto in esame è stato concluso in Croazia, esso potrebbe ormai essere nullo sulla base delle disposizioni di detta normativa, considerata l’applicazione retroattiva di quest’ultima.

33      Pertanto, tale giudice si interroga, in primo luogo, sulla compatibilità della legge sulla nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali con gli articoli 56 e 63 TFUE, in quanto ritiene che tale normativa possa pregiudicare la libertà della Raiffeisenbank di fornire servizi finanziari. Detto giudice dubita che gli obiettivi fatti valere dal governo croato a sostegno dell’applicazione retroattiva di tale legge possano giustificare un simile pregiudizio.

34      Il giudice del rinvio rileva inoltre che la legge sul credito al consumo, come interpretata dal Vrhovni sud (Corte suprema, Croazia), non potrebbe fondare la constatazione della nullità dei contratti di credito conclusi prima dell’entrata in vigore di tale legge, come modificata, vale a dire il 30 settembre 2015.

35      A tale riguardo, il giudice del rinvio precisa che, a seguito di una riunione tra il presidente della sezione civile del Vrhovni sud (Corte suprema) e i presidenti delle sezioni civili dei Županijski sudovi (Tribunali di comitato, Croazia), svoltasi l’11 e il 12 aprile 2016, il Vrhovni sud (Corte suprema) ha deciso, con provvedimento del 12 aprile 2016, quanto segue:

«3.1. (competenza)

Nell’ambito del contenzioso relativo alla nullità di contratti di credito conclusi tra persone fisiche croate ricorrenti (i consumatori) e persone giuridiche straniere (le banche) in cui la questione della competenza è regolata dopo il 1o luglio 2013, il giudice croato competente è sempre quello determinato dalle disposizioni dell’articolo 16 del regolamento [(CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)] e dell’articolo 17 del regolamento [n. 1215/2012].

3.2. (nullità del contratto)

Sebbene la conclusione di simili contratti sia stata vietata agli istituti bancari stranieri che non disponevano dell’autorizzazione necessaria per fornire siffatti servizi nella Repubblica di Croazia, detti contratti non sono nulli, dal momento che tale conseguenza non era prevista né dalla legge sulle banche né dalla legge sugli istituti di credito prima del 30 settembre 2015, data in cui tale conseguenza è stata stabilita [in seguito all’entrata in vigore della legge sul credito al consumo, come modificata]».

36      In secondo luogo, il giudice del rinvio si interroga su diversi aspetti relativi alla sua competenza internazionale a conoscere del procedimento principale, tenuto conto del regolamento n. 1215/2012. A tale riguardo, detto giudice afferma di poter verificare, in forza delle disposizioni del codice di procedura civile croato, la propria competenza in tale fase del procedimento pendente dinanzi ad esso.

37      Il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla compatibilità dell’articolo 8 della legge sulla nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali con le norme sulla competenza stabilite dal regolamento n. 1215/2012. Si chiede inoltre se, alla luce della giurisprudenza della Corte, in particolare delle sentenze del 3 luglio 1997, Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337), e del 20 gennaio 2005, Gruber (C‑464/01, EU:C:2005:32), il contratto in esame potesse essere considerato un «contratto concluso da un consumatore» e se la controversia principale rientri nell’ambito delle norme sulla competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari, ai sensi dell’articolo 24, punto 1, di tale regolamento.

38      In simili circostanze, l’Općinski sud u Rijeci – Stalna služba u Rabu (Tribunale municipale di Fiume – antenna permanente di Rab) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se gli articoli 56 e 63 [TFUE] debbano essere interpretati nel senso che ostano alle disposizioni della legge sulla nullità dei contratti di mutuo che presentano aspetti internazionali stipulati nella Repubblica di Croazia con un creditore non autorizzato (…), in particolare al disposto dell’articolo 10 di tale legge, che prevede la nullità dei contratti di mutuo e di altri atti giuridici redatti in conseguenza del contratto di mutuo concluso tra un debitore (ai sensi degli articoli 1 e 2, primo trattino della citata legge) e il creditore non autorizzato (ai sensi dell’articolo 2, secondo trattino, della legge medesima) o sono basati su di esso, sebbene siano stati conclusi prima dell’entrata in vigore di detta legge e con effetto a partire dalla loro stipulazione, con la conseguenza che ognuna delle parti contraenti è obbligata a restituire alla controparte tutto quello che ha ricevuto in forza del contratto nullo e che, qualora ciò non risulti possibile o nel caso in cui la natura della prestazione eseguita osti alla restituzione, impone il pagamento di un indennizzo pecuniario adeguato in funzione dei prezzi correnti al momento in cui viene emessa la decisione giurisdizionale.

2)      Se il [regolamento n. 1215/2012], in particolare gli articoli 4, paragrafo 1, e 25, debba essere interpretato nel senso che osta al disposto dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della legge in materia di nullità dei contratti di mutuo che presentano elementi internazionali, conclusi nella Repubblica di Croazia con un creditore non autorizzato, in cui si stabilisce che, nelle controversie riguardanti contratti di mutuo che presentano aspetti internazionali ai sensi di tale legge, il debitore può citare il creditore non autorizzato dinanzi ai giudici dello Stato in cui questo è domiciliato o, a prescindere dal domicilio del creditore non autorizzato, dinanzi ai giudici del luogo in cui il debitore abbia stabilito il domicilio personale o la sede sociale, mentre il creditore non autorizzato, ai sensi della citata legge, può avviare un procedimento nei confronti del debitore unicamente dinanzi ai giudici dello Stato in cui lo stesso abbia stabilito il domicilio personale o la sede sociale.

3)      Se esista un contratto stipulato da un consumatore ai sensi del disposto dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 e delle restanti disposizioni dell’acquis dell’Unione, allorché il beneficiario del prestito sia una persona fisica che ha concluso un contratto di mutuo al fine di investire in appartamenti per vacanze onde esercitare attività di locazione e offrire un servizio di alloggio privato a turisti.

4)      Se il disposto dell’articolo 24, punto 1), del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che i giudici della Repubblica di Croazia sono competenti a conoscere di un procedimento diretto a far dichiarare la nullità di un contratto di mutuo e delle corrispondenti dichiarazioni di garanzia e altresì alla cancellazione di un’iscrizione di ipoteca nel registro immobiliare, nel caso in cui, al fine di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di mutuo, tale ipoteca sia stata costituita su immobili del debitore situati nel territorio della Repubblica di Croazia».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla competenza della Corte a esaminare la prima questione

39      Il governo croato sostiene che la Corte non è competente a esaminare la prima questione, in quanto il contratto in esame è stato concluso il 5 gennaio 2007, vale a dire prima dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione il 1o luglio 2013. La Corte non sarebbe competente a pronunciarsi su una questione interpretativa del diritto dell’Unione sollevata in via pregiudiziale da un giudice di uno Stato membro, qualora le circostanze di fatto alle quali tale diritto si applicherebbe siano anteriori all’adesione di tale Stato membro all’Unione. In udienza, tale governo ha sostenuto inoltre che il suddetto contratto era stato risolto nel corso del 2012.

40      A tale riguardo, occorre constatare, in primo luogo, che il giudice del rinvio si interroga, nell’ambito della prima questione, sulla compatibilità con le disposizioni di cui agli articoli 56 e 63 TFUE della legge sulla nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali, adottata dopo l’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione. In forza del suo effetto retroattivo, tale normativa si applicherebbe alla controversia principale e inciderebbe sui contratti di credito conclusi prima dell’adesione nonché sugli altri atti giuridici derivanti da siffatti contratti.

41      In secondo luogo, sebbene sia vero che il contratto di credito in esame è stato concluso prima di tale adesione e nonostante esso sia stato asseritamente risolto anteriormente alla medesima, circostanza non menzionata nella domanda di pronuncia pregiudiziale, da tale domanda risulta tuttavia che alcuni degli effetti collegati a detto contratto e agli atti giuridici da esso derivanti, in particolare la registrazione dell’ipoteca di cui la sig.ra Milivojević chiede l’annullamento, continuano a prodursi.

42      Orbene, come risulta dall’articolo 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (GU 2012, L 112, pag. 21), le disposizioni dei trattati originari, in particolare gli articoli 56 e 63 TFUE, vincolano la Repubblica di Croazia fin dalla data di adesione, e sono pertanto destinate ad applicarsi agli effetti futuri delle situazioni createsi prima di tale data (v., per analogia, sentenza del 29 gennaio 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C‑162/00, EU:C:2002:57, punto 50).

43      Da quanto precede risulta che gli argomenti dedotti dal governo croato intesi a contestare la competenza della Corte a conoscere della prima questione devono essere respinti in quanto, sebbene il contratto in esame, che ha dato origine alla controversia principale, fosse stato concluso prima dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione, tale questione verte tuttavia, nel caso di specie, su una questione interpretativa del diritto dell’Unione la cui soluzione può mettere in discussione la compatibilità con quest’ultimo di una normativa nazionale, adottata da detto Stato membro dopo tale data, avente anche effetti giuridici su tale contratto dopo la suddetta adesione.

 Sulla ricevibilità delle questioni dalla prima alla terza

44      La Raiffeisenbank nonché il governo croato concludono nel senso del carattere ipotetico della prima questione, affermando che non è stato dimostrato che la legge sulla nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali è applicabile alla controversia principale.

45      Il governo croato ha parimenti sollevato l’irricevibilità della seconda e della terza questione, ritenendo che le disposizioni di legge a cui si riferisce il giudice del rinvio nell’ambito delle sue questioni, vale a dire l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, non potessero più essere invocate una volta che la Raiffeisenbank fosse comparsa dinanzi a tale giudice. Per quanto riguarda l’articolo 25 del medesimo regolamento, il suddetto governo fa valere che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta che le parti abbiano concluso un accordo attributivo di competenza.

46      Relativamente alla prima questione, si deve rilevare che, sebbene nella fase attuale del procedimento dinanzi ad esso pendente il giudice del rinvio non si sia ancora pronunciato sulla questione, di ordine fattuale, relativa alla determinazione del luogo di conclusione del contratto in esame, questione essenziale per l’applicazione della legge sulla nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali, conformemente all’articolo 3 di detta legge, tale circostanza non limita il suo potere di valutare in quale fase di detto procedimento sia necessario per il giudice, ai fini del procedimento medesimo, presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale (v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto 41, nonché del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, punto 31), dal momento che la scelta del momento più idoneo a tal fine rientra nella sua competenza esclusiva (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, Sibilio, C‑157/11, non pubblicata, EU:C:2012:148, punto 31).

47      Relativamente alle questioni seconda e terza, occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita all’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenze del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth, C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

48      Sempre secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (sentenza del 14 giugno 2017, Online Games e a., C‑685/15, EU:C:2017:452, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). Il diniego, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico, o ancora quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte nonché per comprendere le ragioni per le quali il giudice nazionale ritiene di aver bisogno delle risposte a tali questioni ai fini di risolvere la controversia pendente dinanzi ad esso (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2016, Politanò, C‑225/15, EU:C:2016:645, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal governo croato, non sembra che il problema sollevato con la seconda e la terza questione sia di tipo ipotetico.

49      In simili circostanze, si deve concludere che le questioni dalla prima alla terza sono ricevibili.

 Sulla prima questione

50      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli articoli 56 e 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, il cui effetto, in particolare, è che i contratti di credito e gli atti giuridici che su essi si fondano, conclusi nel territorio di tale Stato membro tra debitori e mutuanti, stabiliti in un altro Stato membro, che non dispongono di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti del primo Stato membro al fine di esercitare la loro attività nel territorio di tale Stato, sono nulli a decorrere dalla data della loro conclusione, anche se sono stati conclusi prima dell’entrata in vigore di tale normativa.

 Sulla libertà di circolazione applicabile

51      Poiché la questione pregiudiziale è stata posta in relazione sia all’articolo 56 TFUE sia all’articolo 63 TFUE, occorre determinare, in via preliminare, se – ed eventualmente in che misura – una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale possa incidere sull’esercizio della libera prestazione dei servizi e/o sulla libera circolazione dei capitali.

52      Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la legge sulla nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali riguarda servizi finanziari forniti da istituti di credito la cui sede sociale è stabilita al di fuori del territorio croato e che non dispongono delle autorizzazioni e/o licenze delle autorità competenti croate, previste a tal fine dal diritto nazionale.

53      A tal riguardo, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che siffatte operazioni di concessione di crediti a titolo professionale sono riconducibili, in linea di principio, sia alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 56 TFUE e seguenti, sia alla libera circolazione dei capitali ai sensi degli articoli 63 TFUE e seguenti (sentenza del 22 novembre 2018, Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank, C‑625/17, EU:C:2018:939, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

54      Quando un provvedimento nazionale si riferisce contemporaneamente alla libera prestazione dei servizi e alla libera circolazione dei capitali, occorre esaminare in quale misura detto provvedimento incida sull’esercizio di tali libertà fondamentali e se, nelle circostanze del procedimento principale, una di esse prevalga sull’altra. La Corte esamina il provvedimento di cui trattasi, in linea di principio, con riferimento ad una sola delle due libertà qualora risulti che, nel caso di specie, una delle due è del tutto secondaria rispetto all’altra e può esserle ricollegata (sentenza del 12 luglio 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

55      Nei limiti in cui, nel procedimento principale, la legge sulla nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali prevede la nullità di qualsiasi contratto concluso in Croazia da parte di un mutuante con sede al di fuori di tale Stato membro, un simile regime giuridico ha l’effetto di pregiudicare l’accesso alle prestazioni di servizi finanziari sul mercato croato degli operatori economici stabiliti in altri Stati membri che non soddisfano le condizioni previste da tale normativa e pregiudica in modo preponderante la libera prestazione di servizi. Poiché gli effetti restrittivi che detta normativa ha sulla libera circolazione dei capitali sono soltanto una conseguenza ineluttabile della restrizione imposta nei confronti delle prestazioni di servizi (sentenza del 3 ottobre 2006, Fidium Finanz, C‑452/04, EU:C:2006:631, punto 48 e giurisprudenza ivi citata), non occorre esaminare la compatibilità di tale normativa con gli articoli 63 TFUE e seguenti.

56      Pertanto, la questione sollevata deve essere esaminata unicamente alla luce dell’articolo 56 TFUE e seguenti, relativi alla libera prestazione dei servizi, alla luce del presupposto che il contratto in esame è stato concluso in Croazia, aspetto fattuale che tuttavia spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sull’articolo 56 TFUE

57      Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che la libera circolazione dei servizi prevista dall’articolo 56 TFUE prescrive l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, nonché la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, se sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro nel quale fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenza del 18 luglio 2013, Citroën Belux, C‑265/12, EU:C:2013:498, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

58      Dalla giurisprudenza della Corte risulta parimenti che l’attività di un ente creditizio consistente nella concessione di crediti costituisce un servizio ai sensi dell’articolo 56 TFUE (sentenza del 12 luglio 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

59      Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, nell’ordinamento giuridico croato, la nullità dei contratti di credito conclusi con un mutuante non autorizzato è prevista sia dalla legge sul credito al consumo, come modificata, sia dalla legge sulla nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali. Tuttavia, l’ambito di applicazione delle due leggi non è identico, essendo quello di quest’ultima più esteso in quanto, come si evince dal suo articolo 1, paragrafo 1, essa si applica a tutti i contratti di credito, compresi quelli conclusi a fini professionali. Per contro, la legge sul credito al consumo, come modificata, riguarda solo i contratti conclusi da consumatori.

60      Come parimenti risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, per il periodo compreso tra il 1o luglio 2013, data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione, e il 30 settembre 2015, data di entrata in vigore della legge sul credito al consumo, come modificata, tale nullità opera esclusivamente per i contratti di credito conclusi da mutuanti non autorizzati aventi sede al di fuori della Croazia, in forza dell’applicazione retroattiva della legge sulla nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali.

61      Infatti, dall’interpretazione della legge sul credito al consumo, come modificata, fornita dal Vrhovni sud (Corte suprema) risulta che la nullità dei contratti di credito al consumo conclusi con un mutuante non autorizzato non si applica, sulla base di tale legge, retroattivamente a situazioni sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, vale a dire prima del 30 settembre 2015.

62      Pertanto, nei limiti in cui la legge sulla nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali istituisce un regime derogatorio per determinati servizi finanziari sulla base del fatto che il prestatore ha la propria sede in uno Stato membro diverso da quello in cui il servizio è prestato, si deve concludere che il diritto croato ha operato una discriminazione diretta nei confronti dei mutuanti stabiliti al di fuori della Croazia fino al 30 settembre 2015, data a decorrere dalla quale la nullità dei contratti di credito conclusi con un mutuante non autorizzato è stata estesa ai contratti conclusi con mutuanti stabiliti in tale Stato membro.

63      A decorrere da tale data, essendo il regime di nullità applicabile indistintamente a tutti i mutuanti non autorizzati, la legge sulla nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali comporta, per tale periodo, una restrizione all’esercizio della libera prestazione dei servizi.

64      Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, la nozione di restrizione comprende le misure adottate da uno Stato membro che, per quanto indistintamente applicabili, pregiudichino l’accesso al mercato per gli operatori economici di altri Stati membri (sentenza del 12 luglio 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, punto 75 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, nel caso di specie, la legge sulla nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali subordina l’accesso al mercato dei servizi finanziari croato dei mutuanti aventi sede al di fuori della Croazia all’ottenimento di un’autorizzazione rilasciata dalla banca centrale croata e rende così meno attraente l’accesso a tale mercato, di modo che essa pregiudica la libertà garantita dall’articolo 56 TFUE.

65      Occorre quindi esaminare, in primo luogo, se gli obiettivi sui quali l’adozione di tale legge si fonda possano giustificare una deroga ai sensi dell’articolo 52 TFUE e, in secondo luogo, se tale legge risponda a ragioni imperative di interesse generale, purché, in tal caso, essa sia idonea a garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti e non vada al di là di quanto è necessario per la loro realizzazione (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Citroën Belux, C‑265/12, EU:C:2013:498, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

66      Per quanto riguarda, anzitutto, il periodo compreso tra la data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione e il 30 settembre 2015, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nei limiti in cui la normativa restrittiva oggetto del procedimento principale è direttamente discriminatoria, essa può essere giustificata solo da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, previsti all’articolo 52 TFUE, cui fa riferimento l’articolo 62 TFUE (v., in particolare, sentenze del 9 settembre 2010, Engelmann, C‑64/08, EU:C:2010:506, punto 34; del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti, C‑344/13 e C‑367/13, EU:C:2014:2311, punto 38, nonché del 28 gennaio 2016, Laezza, C‑375/14, EU:C:2016:60, punto 26).

67      Il ricorso a siffatta giustificazione presuppone l’esistenza di una minaccia effettiva e abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività (sentenza del 21 gennaio 2010, Commissione/Germania, C‑546/07, EU:C:2010:25, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

68      Come risulta dalle osservazioni scritte e orali presentate dal governo croato, la legge sulla nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali è stata adottata al fine di proteggere un gran numero di cittadini croati che hanno stipulato contratti di credito con mutuanti che operavano senza essere stati debitamente autorizzati dalla banca centrale croata. A tale riguardo, il governo croato ha indicato che, nel corso degli anni dal 2000 al 2010, circa 3 000 contratti di credito sono stati conclusi da mutuanti non autorizzati, per un importo totale di circa 360 milioni di euro. Tale normativa sarebbe stata adottata come ultima ratio, dopo che diversi atti legislativi precedentemente adottati hanno invano tentato di porre rimedio alle conseguenze di simili contratti, circostanza che giustificherebbe la sua applicazione retroattiva. Detta normativa mirerebbe quindi a preservare l’ordine pubblico, la reputazione e il buon funzionamento del settore finanziario, la tutela della parte contrattuale più debole e, in particolare, i diritti dei consumatori.

69      Tenuto conto degli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, si deve rilevare che, sebbene il governo croato invochi il concetto di ordine pubblico, esso non fa valere alcun elemento convincente che possa essere fatto rientrare in detta nozione, la quale, come è già stato ricordato al punto 67 della presente sentenza, presuppone l’esistenza di una minaccia effettiva e abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività, fermo restando peraltro che considerazioni di ordine economico non possono giustificare una deroga ai sensi dell’articolo 52 TFUE (v., per analogia, sentenza del 21 gennaio 2010, Commissione/Germania, C‑546/07, EU:C:2010:25, punto 51).

70      Si deve poi esaminare in quale misura le restrizioni che il regime di nullità esaminato comporta possano essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 64 della presente sentenza, per il periodo a decorrere dal 30 settembre 2015.

71      A tale riguardo, occorre constatare che i motivi imperativi di interesse generale invocati dalla Repubblica di Croazia figurano tra quelli già riconosciuti dalla Corte, vale a dire le norme professionali intese a tutelare i destinatari di un servizio (sentenza del 25 luglio 1991, Collectieve Antennevoorziening Gouda, C‑288/89, EU:C:1991:323, punto 14), la buona reputazione del settore finanziario (sentenza del 10 maggio 1995, Alpine Investments, C‑384/93, EU:C:1995:126, punto 44), nonché la tutela dei consumatori (sentenza del 18 luglio 2013, Citroën Belux, C‑265/12, EU:C:2013:498, punto 38).

72      Tuttavia, si deve anche ricordare che le giustificazioni che possono essere addotte da uno Stato membro devono essere corredate da prove adeguate o da un’analisi dell’idoneità e della proporzionalità della misura restrittiva adottata da tale Stato, nonché da elementi circostanziati che consentano di suffragare la sua argomentazione. Pertanto, se uno Stato membro intende far valere un obiettivo idoneo a legittimare l’ostacolo alla libera prestazione di servizi risultante da una misura nazionale restrittiva, è tenuto a fornire al giudice chiamato a pronunciarsi al riguardo tutti gli elementi atti a consentirgli di accertarsi che la misura suddetta soddisfi effettivamente le prescrizioni imposte dal principio di proporzionalità (v., per analogia, sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth, C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157, punto 85).

73      Orbene, in mancanza di siffatti elementi di prova, si deve constatare che la legge sulla nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali va manifestamente al di là di quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi che intende perseguire, in quanto, mediante una norma retroattiva, generale e automatica, essa prevede la nullità di tutti i contratti di credito che presentano elementi internazionali conclusi con mutuanti non autorizzati, a eccezione di quelli che sono stati integralmente eseguiti.

74      Occorre peraltro osservare, al pari della Commissione europea, che altre misure, meno pregiudizievoli per la libera prestazione dei servizi, avrebbero potuto essere adottate al fine di consentire un controllo della legalità dei contratti di credito e la tutela della parte più debole, vale a dire, in particolare, norme che autorizzano le autorità competenti a intervenire, sulla base di una notifica o d’ufficio, in caso di pratiche commerciali sleali o di violazione dei diritti dei consumatori.

75      Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, il cui effetto, in particolare, è che i contratti di credito e gli atti giuridici che su essi si fondano, conclusi nel territorio di tale Stato membro tra debitori e mutuanti, stabiliti in un altro Stato membro, che non dispongono di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti del primo Stato membro al fine di esercitare la loro attività nel territorio di tale Stato, sono nulli a decorrere dalla data della loro conclusione, anche se sono stati conclusi prima dell’entrata in vigore di tale normativa.

 Sulla seconda questione

76      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 ostino a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che, nell’ambito di controversie relative ai contratti di credito che presentano elementi internazionali e che rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento, consente ai debitori di agire contro i mutuanti non autorizzati dinanzi ai giudici dello Stato nel cui territorio tali mutuanti hanno la loro sede o dinanzi ai giudici del luogo in cui i debitori hanno il loro domicilio o la loro sede e riserva la competenza a conoscere dell’azione dei suddetti mutuanti nei confronti dei loro debitori solo ai giudici dello Stato nel cui territorio tali debitori hanno il proprio domicilio, siano essi consumatori o professionisti.

77      In via preliminare, occorre rilevare che il regolamento n. 1215/2012 si applica alle azioni proposte a decorrere dal 10 gennaio 2015. Dal momento che l’azione oggetto del procedimento principale è stata esperita il 23 aprile 2015 e – tenuto conto del rapporto giuridico esistente tra le parti della controversia principale, del fondamento e delle modalità del suo esercizio – riguarda la materia civile e commerciale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, le disposizioni di quest’ultimo si applicano nel caso di specie.

78      Come risulta dall’ordinanza di rinvio, l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della legge sulla nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali conferisce al debitore il diritto di scegliere tra i giudici dello Stato nel cui territorio il mutuante non autorizzato ha sede e quelli del proprio domicilio, mentre il mutuante deve rivolgersi ai giudici del domicilio del proprio debitore.

79      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della legge sulla nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali, essa si applica a siffatti contratti conclusi in Croazia tra debitori e mutuanti non autorizzati, a prescindere dalla qualità del debitore, sia esso consumatore o professionista.

80      Dato che l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di detta legge si applica anche alle controversie tra professionisti, si deve constatare che esso differisce dalla norma generale sulla competenza di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, vale a dire il domicilio del convenuto, poiché estende a tutti i debitori il campo di applicazione delle norme sulla competenza più protettive stabilite, a titolo di eccezione, dall’articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento solo a favore dei consumatori.

81      Orbene, occorre ricordare che, nel sistema del regolamento n. 1215/2012, la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto costituisce il principio generale. È solo in deroga al suddetto principio che tale regolamento prevede casi tassativamente enumerati nei quali il convenuto può o deve essere citato dinanzi al giudice di un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 27). Pertanto, il fatto che uno Stato membro preveda, nella propria normativa nazionale, norme sulla competenza che derogano a tale principio generale, non previste da un’altra disposizione di tale regolamento, viola il sistema istituito da detto regolamento e in particolare l’articolo 4 del medesimo.

82      Per quanto riguarda l’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012, esso riconosce, a determinate condizioni, la legittimità di un accordo attributivo di competenza concluso tra le parti al fine di stabilire il giudice competente di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico. A tale riguardo, si deve osservare che dagli articoli da 17 a 19 del regolamento n. 1215/2012 risulta che la competenza a conoscere di una controversia riguardante un contratto concluso da un consumatore è determinata, in linea di principio, da queste stesse disposizioni e, conformemente all’articolo 25, paragrafo 4, di tale regolamento, una clausola attributiva di competenza si può applicare a un simile contratto solo in quanto non sia in contrasto con le disposizioni dell’articolo 19 del medesimo regolamento.

83      Orbene, dalla formulazione dell’articolo 8 della legge sulla nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali sembra risultare, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, che le norme sulla competenza da esso istituite si applicano nonostante il fatto che accordi attributivi di competenza che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 siano stati concordati liberamente.

84      Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che, nell’ambito di controversie relative ai contratti di credito che presentano elementi internazionali e che rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento, consente ai debitori di agire contro i mutuanti non autorizzati dinanzi ai giudici dello Stato nel cui territorio tali mutuanti hanno la loro sede o dinanzi ai giudici del luogo in cui i debitori hanno il loro domicilio o la loro sede e riserva la competenza a conoscere dell’azione dei suddetti mutuanti nei confronti dei loro debitori solo ai giudici dello Stato nel cui territorio tali debitori hanno il proprio domicilio, siano essi consumatori o professionisti.

 Sulla terza questione

85      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che un debitore che ha concluso un contratto di credito al fine di effettuare lavori di ristrutturazione di un immobile che costituisce il suo domicilio, allo scopo, in particolare, di prestarvi servizi di ricettività turistica, può essere considerato un «consumatore» ai sensi di tale disposizione.

86      Si deve anzitutto ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le nozioni contenute nel regolamento n. 1215/2012, in particolare nel suo articolo 17, paragrafo 1, devono essere interpretate in maniera autonoma, facendo principalmente riferimento al sistema e alle finalità del regolamento medesimo, al fine di garantirne l’uniforme applicazione in tutti gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 28).

87      La nozione di «consumatore» ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretata restrittivamente, facendo riferimento alla posizione di tale persona in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest’ultimo, e non alla situazione soggettiva di tale persona, dato che la stessa persona può essere considerata un consumatore nell’ambito di talune operazioni e un operatore economico nell’ambito di altre (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

88      Di conseguenza, solo i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l’unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato da parte di un individuo, rientrano nel particolare regime previsto da tale regolamento in materia di protezione del consumatore in quanto parte ritenuta debole, protezione che non è invece giustificata in caso di contratto avente come finalità un’attività professionale (sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

89      Tale particolare tutela non si giustifica nemmeno nel caso di un contratto il cui scopo sia un’attività professionale, prevista anche soltanto per il futuro, dato che il carattere futuro di un’attività nulla toglie alla sua natura professionale (sentenza del 3 luglio 1997, Benincasa, C‑269/95, EU:C:1997:337, punto 17).

90      Ne consegue che le norme sulla competenza specifiche degli articoli da 17 a 19 del regolamento n. 1215/2012 possono essere applicate, in linea di principio, solo nell’ipotesi in cui la finalità del contratto concluso tra le parti abbia ad oggetto un uso del bene o del servizio di cui trattasi diverso da quello professionale (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

91      Per quanto riguarda, più in particolare, una persona che conclude un contratto per un duplice uso che si riferisca in parte alla sua attività professionale e in parte a fini privati, la Corte ha dichiarato che tale persona potrebbe avvalersi di dette disposizioni solo nell’ipotesi in cui il collegamento di siffatto contratto con l’attività professionale della persona medesima sia talmente tenue da divenire marginale e abbia, pertanto, solo un ruolo trascurabile nel contesto dell’operazione per la quale il contratto è stato stipulato, considerata nel suo complesso (sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

92      È alla luce di tali principi che spetta al giudice del rinvio determinare se, nel caso di specie, la sig.ra Milivojević possa essere qualificata come «consumatore», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. A tal fine, il giudice nazionale dovrà prendere in considerazione non solo il contenuto, la natura e la finalità del contratto, ma anche le circostanze oggettive che hanno accompagnato la sua conclusione (sentenza del 20 gennaio 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, punto 47).

93      A tale riguardo, il giudice del rinvio potrà tener conto del fatto che la sig.ra Milivojević sostiene di aver concluso il contratto di credito in esame allo scopo di ristrutturare la sua casa, in particolare per crearvi appartamenti destinati alla locazione, senza tuttavia escludere il fatto che una parte dell’importo preso in prestito è stata utilizzata a fini privati. In simili circostanze, dalla giurisprudenza ricordata al punto 91 della presente sentenza risulta che si può ritenere che la sig.ra Milivojević abbia concluso il contratto in esame in qualità di consumatore solo qualora il collegamento di tale contratto con l’attività professionale costituita dalla prestazione di servizi di ricettività turistica sia talmente marginale e trascurabile che risulta chiaramente che il suddetto contratto è stato concluso essenzialmente a fini privati.

94      Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un debitore che ha concluso un contratto di credito al fine di effettuare lavori di ristrutturazione di un immobile che costituisce il suo domicilio, allo scopo, in particolare, di prestarvi servizi di ricettività turistica, non può essere considerato un «consumatore» ai sensi di tale disposizione, a meno che, tenuto conto del contesto dell’operazione per cui detto contratto è stato concluso, considerata nel suo insieme, quest’ultimo presenti un nesso talmente debole con tale attività professionale che risulti chiaramente che detto contratto persegue essenzialmente fini privati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulla quarta questione

95      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che costituisce un’azione «in materia di diritti reali immobiliari», ai sensi di tale disposizione, un’azione finalizzata a ottenere una dichiarazione di nullità di un contratto di credito e di un atto notarile relativo alla costituzione di un’ipoteca sottoscritta a garanzia del credito derivante da tale contratto, nonché finalizzata alla cancellazione dal registro immobiliare dell’ipoteca che grava su un immobile.

96      Dalla formulazione dell’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012 risulta che i giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato dispongono di una competenza esclusiva a conoscere delle azioni in materia di diritti reali immobiliari, indipendentemente dal domicilio delle parti.

97      Come emerge dalla costante giurisprudenza della Corte, il senso dell’espressione «in materia di diritti reali immobiliari» deve essere interpretato in materia autonoma, al fine di garantire l’applicazione uniforme di tale espressione in tutti gli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 3 aprile 2014, Weber, C‑438/12, EU:C:2014:212, punto 40, nonché del 17 dicembre 2015, Komu e a., C‑605/14, EU:C:2015:833, punto 23).

98      La Corte ha anche statuito che le disposizioni dell’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012 non devono essere interpretate in senso più ampio di quanto richieda la loro finalità. Infatti, tali disposizioni hanno l’effetto di privare le parti della scelta – che altrimenti spetterebbe loro – del foro competente e, in taluni casi, di portarle dinanzi a un giudice che non è quello proprio del domicilio di alcuna di esse (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, punto 28).

99      Inoltre, la Corte ha precisato che la competenza esclusiva dei giudici dello Stato contraente ove è situato l’immobile comprende non la totalità delle azioni che si riferiscono ai diritti reali immobiliari, ma solo quelle che, al tempo stesso, ricadono nell’ambito di applicazione di tale regolamento e rientrano tra quelle che sono dirette, da un lato, a determinare l’estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di un bene immobile o l’esistenza di altri diritti reali su tali beni e, dall’altro, ad assicurare ai titolari di questi diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo (sentenza del 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

100    Occorre parimenti ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante della Corte, la differenza tra diritto reale e diritto di obbligazione risiede nel fatto che il primo, che grava su un bene materiale, produce i suoi effetti nei confronti di tutti, mentre il secondo può essere fatto valere solo nei confronti del debitore (sentenza del 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

101    Nel caso di specie, per quanto concerne le domande dirette a ottenere la dichiarazione di nullità del contratto in esame e dell’atto notarile relativo alla costituzione di un’ipoteca, si deve constatare che esse si basano su un diritto di obbligazione che può essere fatto valere solo nei confronti del convenuto. Di conseguenza, tali domande non rientrano nell’ambito di applicazione della norma sulla competenza esclusiva di cui all’articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.

102    Per quanto invece riguarda la domanda di cancellazione dal registro immobiliare dell’iscrizione di un’ipoteca, va osservato che l’ipoteca, una volta debitamente costituita secondo le regole formali e sostanziali stabilite dalla normativa nazionale in materia, è un diritto reale che produce effetti erga omnes.

103    Una domanda del genere, diretta alla salvaguardia delle prerogative derivanti da un diritto reale, rientra nella competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui è situato l’immobile, in forza dell’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012 (sentenza del 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, punto 41).

104    A tale riguardo, si deve aggiungere che, tenuto conto di detta competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui l’immobile è situato per la domanda di cancellazione dal registro immobiliare dell’iscrizione di un’ipoteca, tale giudice ha anche una competenza giurisdizionale non esclusiva fondata sulla connessione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 1215/2012, a conoscere delle domande di dichiarazione di nullità del contratto di credito e dell’atto notarile relativo alla costituzione di tale ipoteca, nei limiti in cui tali domande siano proposte contro il medesimo convenuto e possano, come risulta dagli elementi del fascicolo a disposizione della Corte, essere riunite.

105    Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che costituisce un’azione «in materia di diritti reali immobiliari», ai sensi di tale disposizione, un’azione finalizzata alla cancellazione dal registro immobiliare dell’ipoteca che grava su un immobile, ma che non rientra in detta nozione un’azione finalizzata a ottenere una dichiarazione di nullità di un contratto di credito e di un atto notarile relativo alla costituzione di un’ipoteca sottoscritta a garanzia del credito derivante dal suddetto contratto.

 Sulle spese

106    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, il cui effetto, in particolare, è che i contratti di credito e gli atti giuridici che su essi si fondano, conclusi nel territorio di tale Stato membro tra debitori e mutuanti, stabiliti in un altro Stato membro, che non dispongono di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti del primo Stato membro al fine di esercitare la loro attività nel territorio di tale Stato, sono nulli a decorrere dalla data della loro conclusione, anche se sono stati conclusi prima dell’entrata in vigore di tale normativa.

2)      L’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che, nell’ambito di controversie relative ai contratti di credito che presentano elementi internazionali che rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento, consente ai debitori di agire contro i mutuanti che non dispongono di un’autorizzazione, rilasciata dalle autorità competenti del primo Stato membro al fine di esercitare la loro attività nel territorio di tale Stato, o dinanzi ai giudici dello Stato nel cui territorio tali mutuanti hanno la loro sede o dinanzi ai giudici del luogo in cui i debitori hanno il loro domicilio o la loro sede e riserva la competenza a conoscere dell’azione dei suddetti mutuanti nei confronti dei loro debitori solo ai giudici dello Stato nel cui territorio tali debitori hanno il proprio domicilio, siano essi consumatori o professionisti.

3)      L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un debitore che ha concluso un contratto di credito al fine di effettuare lavori di ristrutturazione di un immobile che costituisce il suo domicilio, allo scopo, in particolare, di prestarvi servizi di ricettività turistica, non può essere considerato un «consumatore» ai sensi di tale disposizione, a meno che, tenuto conto del contesto dell’operazione per cui detto contratto è stato concluso, considerata nel suo insieme, quest’ultimo presenti un nesso talmente debole con tale attività professionale che risulti chiaramente che detto contratto persegue essenzialmente fini privati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

4)      L’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che costituisce un’azione «in materia di diritti reali immobiliari», ai sensi di tale disposizione, un’azione finalizzata alla cancellazione dal registro immobiliare dell’ipoteca che grava su un immobile, ma che non rientra in detta nozione un’azione finalizzata a ottenere una dichiarazione di nullità di un contratto di credito e di un atto notarile relativo alla costituzione di un’ipoteca sottoscritta a garanzia del credito derivante dal suddetto contratto.

Firme


*      Lingua processuale: il croato.