Language of document : ECLI:EU:C:2019:282

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

3 aprile 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 1, paragrafo 2 – Ambito di applicazione della direttiva – Clausola che attribuisce la competenza territoriale al giudice determinato in applicazione delle regole generali – Articolo 6, paragrafo 1 – Esame d’ufficio del carattere abusivo – Articolo 7, paragrafo 1 – Obblighi e poteri del giudice nazionale»

Nella causa C‑266/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań, Polonia), con decisione dell’11 aprile 2018, pervenuta in cancelleria il 17 aprile 2018, nel procedimento

Aqua Med sp. z o.o.

contro

Irena Skóra,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, C. Toader (relatrice), A. Rosas, L. Bay Larsen e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Aqua Med sp. z o.o., da T. Babecki, radca prawny;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da N. Ruiz García, M. Wilderspin e S.L. Kalėda, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), e della sentenza del 4 giugno 2009, Pannon GSM (C 243/08, EU:C:2009:350).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Aqua Med sp. z o.o. e la sig.ra Irena Skóra in merito alla competenza territoriale dei giudici nazionali a conoscere del ricorso proposto dal professionista nei confronti di un consumatore e diretto a ottenere il pagamento del prezzo di vendita.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Direttiva 93/13

3        Il tredicesimo e il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 così recitano:

«considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o la Comunità sono parte; che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo;

[...]

considerando che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».

4        L’articolo 1 della suddetta direttiva così prevede:

«1.      La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.

2.      Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative (…) non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».

5        L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, dispone quanto segue:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

6        L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi è del seguente tenore:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

 Il regolamento (UE) n. 1215/2012

7        L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), dispone come segue:

«L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore».

 Diritto polacco

8        L’articolo 27 del Kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile), contenuto nella sezione 1, intitolata «Competenza generale», del capo 2 di tale codice, prevede quanto segue:

«1.      L’azione è promossa davanti al giudice di primo grado nella cui circoscrizione il convenuto ha il proprio domicilio.

2.      Il domicilio è determinato conformemente alle disposizioni del Kodeks cywilny [codice civile]».

9        L’articolo 31 del codice di procedura civile, contenuto nella sezione 2, intitolata «Competenza alternativa», del capo 2 di tale codice prevede quanto segue:

«L’azione disciplinata dalle disposizioni della presente sezione può essere proposta in base alle disposizioni sulla competenza generale o dinanzi al giudice designato nelle disposizioni che seguono».

10      Nella medesima sezione 2, l’articolo 34 del suddetto codice è formulato come segue:

«L’azione finalizzata alla conclusione di un contratto, alla definizione del relativo contenuto, alla sua modifica o alla determinazione della sua esistenza, alla sua esecuzione, al suo scioglimento o annullamento, nonché l’azione diretta a ottenere un risarcimento a seguito di inadempimento o cattiva esecuzione del contratto, possono essere proposte dinanzi al giudice del luogo di esecuzione. In caso di dubbio, il luogo di esecuzione deve essere attestato da un documento».

11      L’articolo 200 del codice di procedura civile dispone che il giudice che si dichiara incompetente rinvia la questione al giudice competente.

12      Ai sensi dell’articolo 202 di tale codice:

«L’incompetenza che può essere eccepita sulla base del contratto concluso tra le parti è presa in considerazione dal giudice nel solo caso di eccezione sollevata dal convenuto, presentata e debitamente motivata, prima di rispondere agli addebiti riguardanti il merito della causa. Il giudice non può esaminare, neanche d’ufficio, tale incompetenza prima della notifica del ricorso. Se non diversamente disposto da norme speciali, le circostanze che giustificano il rigetto del ricorso, nonché i vizi riguardanti i tipi di procedura, l’assenza di mandato appropriato per il rappresentante, l’incapacità giuridica del convenuto, la carenza nella composizione dei suoi organi o l’inerzia del suo rappresentante legale, possono essere esaminate d’ufficio dal giudice in qualsiasi fase del procedimento».

13      La direttiva 93/13 è stata recepita nel diritto polacco nel codice civile. L’articolo 3853, punto 23, di tale codice prevede che siano considerate abusive clausole che escludono la competenza dei giudici polacchi o sull’attribuzione della competenza ad un tribunale arbitrale in Polonia o in un altro Stato o a un’altra autorità, nonché clausole che impongono l’adizione di un’autorità giurisdizionale che non è, ai sensi del diritto polacco, competente per territorio.

14      L’articolo 454 del codice civile così dispone:

«1.      Se il luogo della prestazione non è designato e non risulta dalle caratteristiche dell’obbligazione, quest’ultima deve essere adempiuta nel luogo in cui, al momento del sorgere dell’obbligazione, il debitore aveva il proprio domicilio o la propria sede sociale. Tuttavia, i pagamenti devono essere eseguiti nel luogo in cui il creditore aveva il proprio domicilio o la propria sede sociale al momento dell’adempimento dell’obbligazione; qualora, successivamente al sorgere dell’obbligazione, il creditore abbia cambiato il proprio domicilio o la propria sede, egli è tenuto a sostenere le spese aggiuntive di spedizione derivanti da tale cambiamento.

2.      Se l’obbligazione è collegata all’impresa del debitore o del creditore, è la sede dell’impresa che determina il luogo di adempimento dell’obbligazione».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      L’Aqua Med è un professionista con sede a Opalenica (Polonia). Il 29 ottobre 2016 essa ha stipulato un contratto di compravendita al di fuori di locali commerciali con la sig.ra Skóra, consumatrice domiciliata a Legnica (Polonia), riguardante un materasso, un coprimaterasso e un cuscino per un prezzo pari a 1992 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 465).

16      Secondo la clausola contenuta nel capitolo 9, paragrafo 4, delle condizioni generali, che formano parte integrante del contratto di vendita, «[i]l giudice competente a conoscere delle controversie tra le parti sarà il giudice competente ai sensi delle disposizioni in vigore».

17      Non avendo ricevuto entro il termine concordato il prezzo della compravendita, l’Aqua Med ha proposto ricorso dinanzi al Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu (Tribunale del distretto di Nowy Tomyśl, Polonia) nella cui circoscrizione si trova la sua sede. Essa ritiene che la controversia di cui trattasi rientri nella competenza territoriale di tale giudice ai sensi dell’articolo 34 del codice di procedura civile, secondo il quale l’azione diretta all’esecuzione di un contratto dev’essere avviata dinanzi al giudice del luogo di esecuzione. Secondo l’Aqua Med, conformemente all’articolo 454 del codice civile, il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito mediante bonifico a favore del suo conto bancario, presso la sua sede.

18      Con ordinanza del 18 ottobre 2017, il Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu (Tribunale del distretto di Nowy Tomyśl) si è dichiarato incompetente e ha rinviato il caso al tribunale distrettuale nel cui territorio si trova il domicilio della convenuta. Il suddetto giudice ha constatato che, trattandosi di un contratto tra un professionista e un consumatore, non doveva essere applicato solo il diritto nazionale, ma anche il diritto dell’Unione in materia di tutela dei consumatori, segnatamente l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e la giurisprudenza della Corte, in particolare la sentenza del 4 giugno 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350), da cui risulta che i giudici nazionali sono obbligati a esaminare d’ufficio le clausole abusive nell’ambito dei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori, comprese le clausole relative alla competenza giurisdizionale.

19      Di conseguenza, tale giudice ha considerato che l’articolo 202 del codice di procedura civile, che non consente un esame d’ufficio della competenza da parte del giudice adito, rende in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione della tutela legale garantita ai consumatori dal diritto dell’Unione.

20      Nell’ambito di tale esame d’ufficio, il Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu (Tribunale del distretto di Nowy Tomyśl) ha esaminato la propria competenza territoriale e ha concluso che è abusiva la clausola contrattuale che consente l’applicazione di una norma nazionale in base alla quale il professionista può proporre un ricorso nei confronti di un consumatore dinanzi al giudice nella cui circoscrizione ha sede il professionista stesso.

21      Pertanto, il Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu (Tribunale del distretto di Nowy Tomyśl) ha respinto la clausola contrattuale in questione e applicato una disposizione di legge, vale a dire l’articolo 27, paragrafo 1, del codice di procedura civile, che disciplina la competenza giurisdizionale generale, di modo che è territorialmente competente il giudice nel cui ambito è domiciliato il convenuto.

22      L’Aqua Med ha impugnato l’ordinanza del giudice di primo grado dinanzi al Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań, Polonia), facendo valere una violazione della normativa nazionale e un’applicazione erronea dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

23      Tale giudice nutre dubbi quanto all’applicazione della direttiva 93/13, in quanto la clausola contrattuale di cui trattasi rinvia alle norme nazionali applicabili indipendentemente dall’esistenza di quest’ultima. Un esame d’ufficio, da parte del giudice adito, della sua competenza per territorio equivarrebbe, nel caso di specie, all’esame critico della normativa nazionale per quanto riguarda la determinazione di tale competenza in controversie in materia di contratti stipulati con i consumatori. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se il diritto dell’Unione conferisca ai giudici nazionali un potere siffatto e se quest’ultimo risulti dalle disposizioni della direttiva 93/13. In caso di risposta affermativa, spetterebbe al giudice del rinvio disapplicare il diritto nazionale, giudicato contrario alle disposizioni del diritto dell’Unione, secondo la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 9 marzo 1978, Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49), e applicare la regola più favorevole al consumatore, nel caso di specie quella generale, che assegna la competenza al giudice nel cui territorio è domiciliato il convenuto.

24      A sostegno di tali considerazioni, il giudice del rinvio fa riferimento all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, secondo il quale i giudici dello Stato membro del domicilio del consumatore sono i soli competenti in caso di ricorsi proposti contro un consumatore dall’altra parte del contratto.

25      Infine, il giudice del rinvio considera che l’inserimento di una clausola attributiva di competenza come quella di cui trattasi in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore può essere fuorviante per quest’ultimo, in quanto potrebbe erroneamente suggerirgli che tale clausola gli è favorevole.

26      In tali circostanze, il Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il controllo delle disposizioni di un contratto stipulato con il consumatore effettuato dal giudice nazionale d’ufficio, in merito alla determinazione del giudice competente a conoscere della controversia, il quale trova fondamento nell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (…) nonché nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea [sentenza del 4 giugno 2009, Pannon GSM, C 243/08, EU:C:2009:350], debba includere anche le clausole contrattuali che, sebbene disciplinino la competenza del giudice a conoscere delle controversie tra le parti, si limitano a rinviare alla disciplina del diritto nazionale.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il controllo compiuto dal giudice debba implicare l’applicazione delle norme sulla competenza in modo da garantire al consumatore la protezione risultante dalla direttiva, e quindi la possibilità di far investire della controversia l’autorità giurisdizionale situata più vicino al luogo di domicilio/residenza abituale del consumatore».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

27      In via preliminare, occorre rilevare che, ai punti 22 e 23 della sentenza del 4 giugno 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350), la Corte ha statuito che il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse. La Corte ha altresì dichiarato che, in considerazione di una siffatta situazione di inferiorità, la direttiva 93/13 obbliga gli Stati membri a prevedere un meccanismo il quale garantisca che qualsiasi clausola contrattuale che non sia stata oggetto di trattativa individuale possa essere controllata al fine di valutarne l’eventuale carattere abusivo (sentenza del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria, C‑70/17, EU:C:2019:250, punto 50). In tale contesto, l’obiettivo perseguito dall’articolo 6 di tale direttiva non potrebbe essere conseguito se i consumatori fossero tenuti a eccepire essi stessi l’abusività di una clausola contrattuale e una tutela effettiva del consumatore può essere ottenuta solo se si riconosce al giudice nazionale la facoltà di esaminare d’ufficio siffatta clausola (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2000, Océano Grupo Editorial e Salvat Editores, da C‑240/98 a C‑244/98, EU:C:2000:346, punto 26).

28      Tuttavia, tale esame d’ufficio da parte del giudice nazionale può essere richiesto solo se si tratta di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13, quale definito al suo articolo 1. A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative non sono soggette alle disposizioni di tale direttiva.

29      Conformemente al tredicesimo considerando della stessa direttiva, l’espressione «disposizioni legislative o regolamentari imperative» che figura all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 comprende anche le regole che per la legge nazionale si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo.

30      Di conseguenza, si deve considerare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che è esclusa dall’ambito di applicazione di tale direttiva una clausola contrattuale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, per quanto riguarda la determinazione della competenza giudiziaria a conoscere delle controversie tra le parti del contratto, rinvia al diritto nazionale applicabile.

31      Va ricordato, a tal proposito, che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, che riguarda le clausole che riproducono le disposizioni legislative o regolamentari imperative, sancisce un’esclusione dall’ambito di applicazione di quest’ultima soggetta, secondo la giurisprudenza della Corte, a due condizioni. Da un lato, la clausola contrattuale deve riprodurre una disposizione legislativa o regolamentare e, dall’altro, tale disposizione deve essere imperativa (sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring, C 51/17, EU:C:2018:750, punto 52, nonché giurisprudenza ivi citata).

32      S è vero che l’esame della sussistenza di tali requisiti rientra nella competenza del giudice nazionale in ciascun caso di specie, spetta alla Corte elaborare i criteri idonei a consentirgli di statuire (v., per analogia, sentenza del 22 febbraio 2018, Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft., C‑182/17, EU:C:2018:91, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

33      Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, l’esclusione dall’ambito di applicazione di tale direttiva prevista dal suo articolo 1, paragrafo 2, si estende alle disposizioni del diritto nazionale che si applicano tra le parti contraenti indipendentemente dalla loro scelta e a quelle che sono applicabili in via suppletiva, vale a dire in assenza di un diverso accordo tra le parti in proposito. Tale esclusione è giustificata dal fatto che è legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia creato un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti, equilibrio che il legislatore dell’Unione ha esplicitamente inteso preservare (sentenza del 7 agosto 2018, Banco Santander e Escobedo Cortés, C‑96/16 e C‑94/17, EU:C:2018:643, punto 43).

34      Peraltro, la Corte ha altresì statuito che il giudice nazionale deve tener conto del fatto che, alla luce, in particolare, dell’obiettivo di tale direttiva, ossia la tutela dei consumatori contro le clausole abusive inserite nei contratti conclusi con questi ultimi dai professionisti, l’eccezione istituita dall’articolo 1, paragrafo 2, della stessa direttiva deve essere interpretata restrittivamente (sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

35      Nel caso di specie, risulta dalle constatazioni del giudice del rinvio che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale è formulato in termini molto generali, di modo che non vi è motivo di mettere in discussione la sua utilità, in quanto si riferisce a disposizioni nazionali che, come precisato dallo stesso giudice, si applicano a prescindere dall’esistenza della clausola. Inoltre, tale clausola non è, in senso stretto, una disposizione nazionale specifica, dal momento che le disposizioni nazionali alle quali essa rinvia prevedono un insieme di norme che disciplinano le modalità per determinare la competenza giurisdizionale, e il professionista può scegliere quella che gli è più favorevole.

36      Sebbene la clausola di cui trattasi rinvii alla normativa nazionale, la presunzione secondo la quale il legislatore ha creato un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti non può giustificare un’esclusione di tale clausola dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13. Infatti, in un caso siffatto, occorre valutare la formulazione di tale clausola contrattuale e i suoi effetti sulle aspettative del consumatore.

37      Considerata l’interpretazione restrittiva dell’eccezione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, risulta da quanto precede che una clausola, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non può essere intesa nel senso che riflette una disposizione nazionale.

38      Risulta da quanto precede che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che non è esclusa dall’ambito di applicazione di tale direttiva una clausola contrattuale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che opera un rinvio generale al diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la determinazione della competenza giurisdizionale a conoscere delle controversie tra le parti del contratto.

 Sulla seconda questione

39      Sebbene la seconda questione non riguardi specificamente l’interpretazione di un testo preciso del diritto dell’Unione, secondo una giurisprudenza costante, è compito della Corte dedurre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice del rinvio, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, le disposizioni di diritto dell’Unione che necessitano di essere interpretate, tenendo conto dell’oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2015, Surgicare, C‑662/13, EU:C:2015:89, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

40      Nel caso di specie, poiché gli interrogativi del Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań) sono diretti a determinare il livello di protezione di cui beneficiano i consumatori, nonché i mezzi di ricorso giurisdizionale di cui questi ultimi dispongono, occorre aggiungere l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 agli strumenti del diritto dell’Unione di cui tale giudice chiede alla Corte di fornirgli un’interpretazione (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2014, Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, punto 45).

41      Di conseguenza, si deve ritenere che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso osta a norme procedurali, alle quali rinvia una clausola del contratto, che consentono al professionista di scegliere, in caso di un ricorso per asserita mancata esecuzione del contratto da parte del consumatore, tra il giudice competente del domicilio del convenuto e quello del luogo di esecuzione del contratto.

42      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando di quest’ultima, gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

43      Nella sua giurisprudenza costante, e come ricordato al punto 27 della presente sentenza, la Corte ha sottolineato la natura e l’importanza dell’interesse pubblico costituito dalla tutela dei consumatori che si trovano in una posizione di inferiorità nei confronti dei professionisti (sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

44      Per quanto riguarda la competenza territoriale a conoscere delle controversie tra un professionista e un consumatore, si deve constatare che la direttiva 93/13 non contiene alcuna disposizione espressa che stabilisca il giudice competente.

45      Se è vero che l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, al quale fa riferimento il giudice del rinvio in tale contesto, dispone che il giudice internazionalmente competente a conoscere delle azioni proposte contro il consumatore dall’altra parte del contratto è il giudice dello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, tale diposizione non è tuttavia applicabile ad un procedimento come quello principale, caratterizzato dalla mancanza di indizi di una situazione transfrontaliera (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2013, Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, C‑413/12, EU:C:2013:800, punti 46 e 47).

46      Ciò detto, e come rileva la Commissione nelle sue osservazioni scritte, è necessario garantire un’effettiva tutela dei diritti che il consumatore trae dalla direttiva 93/13.

47      Se la Corte ha già inquadrato, sotto vari aspetti e tenendo conto dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il modo in cui il giudice nazionale deve assicurare la tutela dei diritti che i consumatori traggono dalla direttiva in parola, resta nondimeno il fatto che, in linea di principio, il diritto dell’Unione non armonizza le procedure applicabili all’esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale, e che queste ultime sono soggette, pertanto, all’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e prevedano una tutela giurisdizionale effettiva, quale prevista dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

48      Per quanto riguarda il principio di equivalenza, si deve rilevare che la Corte non dispone di alcun elemento tale da suscitare un dubbio quanto alla conformità a quest’ultimo della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.

49      Quanto al diritto a un ricorso effettivo, occorre rammentare che esso deve valere sia sul piano della designazione dei giudici competenti a conoscere delle azioni fondate sul diritto dell’Unione, sia per quanto riguarda le modalità procedurali relative a siffatte azioni (sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

50      Il giudice nazionale deve, in tale contesto, valutare se la disposizione processuale nazionale garantisca il diritto a un ricorso effettivo e procedere a tale valutazione tenendo conto della posizione di tale disposizione nel complesso del procedimento, del suo svolgimento e delle sue peculiarità dinanzi ai vari organi nazionali.

51      Occorre quindi verificare, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in quale misura le disposizioni del diritto nazionale in materia di competenza riducano eccessivamente il diritto dei consumatori a un ricorso effettivo o all’esercizio dei diritti conferiti a questi ultimi dalla direttiva 93/13.

52      In linea di principio, una disposizione nazionale che prevede, in alternativa, la competenza del giudice del luogo dell’esecuzione di un contratto stipulato con i consumatori non è, di per sé, idonea a causare una restrizione eccessiva del diritto dei consumatori a un ricorso effettivo. Infatti, una siffatta competenza non esclude la possibilità per il consumatore di partecipare al procedimento avviato nei suoi confronti e di far valere i diritti che trae dalla direttiva 93/13. Inoltre, ciascun giudice è tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali di un contratto tra un professionista e un consumatore e ad adottare le misure necessarie al fine di garantire la protezione del consumatore contro le clausole abusive.

53      Tuttavia, tra i mezzi adeguati ed efficaci che devono garantire al consumatore il diritto a un ricorso effettivo deve essere compresa la possibilità di intervenire nell’ambito di un ricorso proposto nei suoi confronti da un professionista, a condizioni procedurali ragionevoli, cosicché l’esercizio dei suoi diritti non sia soggetto a condizioni, in particolare relative a termini o costi, che limitino l’esercizio dei diritti garantiti dalla direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

54      Infatti, modalità procedurali che portano a un aumento dei costi per il consumatore potrebbero avere la conseguenza di scoraggiare quest’ultimo dall’intervenire utilmente nella difesa dei propri diritti dinanzi al giudice adito dal professionista. Ciò potrebbe verificarsi qualora fosse investito un giudice molto lontano dal domicilio del consumatore, il che comporterebbe per quest’ultimo costi di trasporto troppo elevati, tali da dissuaderlo dal comparire nel procedimento avviato nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2015, Baczó e Vizsnyiczai, C‑567/13, EU:C:2015:88, punti da 49 a 59).

55      Spetta al giudice nazionale verificare se ciò ricorra nel procedimento principale.

56      Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a norme di procedura, alle quali rinvia una clausola del contratto, che consentono al professionista, in caso di ricorso per l’asserita mancata esecuzione di un contratto da parte del consumatore, di scegliere tra il giudice competente del domicilio del convenuto e quello del luogo di esecuzione del contratto, a meno che la scelta del luogo di esecuzione del contratto comporti per il consumatore condizioni procedurali tali da poter restringere eccessivamente il diritto a un ricorso effettivo conferitogli dall’ordinamento giuridico dell’Unione, il che deve essere verificato dal giudice nazionale.

 Sulle spese

57      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non è esclusa dall’ambito di applicazione di tale direttiva una clausola contrattuale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che opera un rinvio generale al diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la determinazione della competenza giurisdizionale a conoscere delle controversie tra le parti del contratto.

2)      L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a norme di procedura, alle quali rinvia una clausola del contratto, che consentono al professionista, in caso di ricorso per l’asserita mancata esecuzione di un contratto da parte del consumatore, di scegliere tra il giudice competente del domicilio del convenuto e quello del luogo di esecuzione del contratto, a meno che la scelta del luogo di esecuzione del contratto comporti per il consumatore condizioni procedurali tali da poter restringere eccessivamente il diritto a un ricorso effettivo conferitogli dall’ordinamento giuridico dell’Unione, il che deve essere verificato dal giudice nazionale.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.