Language of document : ECLI:EU:T:2017:706

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

6 ottobre 2017 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo silente PORTE & PORTE – Uso effettivo – Luogo dell’uso – Natura dell’uso – Uso da parte di terzi – Dichiarazione di decadenza – Diritti della difesa – Articoli 75 e 76 del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009»

Nella causa T‑386/16,

Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo Snc, con sede in Caerano di San Marco (Italia), rappresentata da B. Osti, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Di Natale e L. Rampini, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale,

Zanini Porte SpA, con sede in Bosco Chiesanuova (Italia), rappresentata da A. Rizzoli, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 aprile 2016 (procedimento R 240/2015‑1), relativo a un procedimento di decadenza tra la Zanini Porte e la Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. Prek, presidente, F. Schalin e M.J. Costeira (relatore), giudici,

cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 luglio 2016,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 novembre 2016,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 novembre 2016,

in seguito all’udienza del 27 giugno 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 10 dicembre 2004, la società Silente Sas di Priarollo Adriano & C. ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

2        Il marchio per cui era chiesta la registrazione è il segno figurativo di colore bianco, rosso e nero, di seguito riprodotto:

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3        I prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 6, 9, 19 e 20 di cui all’accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

–        classe 6: «Porte metalliche, accessori di porte in metallo, armature di porte in metallo, chiavistelli di porte, chiusure per porte (non elettriche), cornici di porte in metallo, dispositivi non elettrici per l’apertura delle porte, fermi per porte in metallo, guarnizioni per porte in metallo, maniglie per porte in metallo, telai di porte in metallo»;

–        classe 9: «Dispositivi elettrici per l’apertura e la chiusura delle porte, spioncini ottici per porte»;

–        classe 19: «Porte non metalliche»;

–        classe 20: «Porte, accessori di porte non metallici».

4        La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 29/2005, del 18 luglio 2005.

5        Il 24 febbraio 2005, con scrittura privata, la società Silente Sas di Priarollo Adriano & C. ha trasferito la domanda di registrazione del marchio alla ricorrente, la società Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo Snc.

6        Il 17 febbraio 2006 il marchio è stato registrato, come marchio dell’Unione europea, con il numero 4191425, per l’insieme dei prodotti menzionati al punto 3 supra, a nome della società Silente Sas di Priarollo Adriano & C, in quanto l’EUIPO non era stato informato del trasferimento della domanda di registrazione alla ricorrente.

7        Il 13 settembre 2013 la ricorrente ha chiesto all’EUIPO l’iscrizione del trasferimento della proprietà del marchio, verificatosi a suo favore il 17 febbraio 2006.

8        Il 16 settembre 2013 il trasferimento della proprietà del marchio è stato iscritto nel registro dei marchi dell’Unione europea.

9        Il 10 febbraio 2014 la società Zanini Porte SpA, interveniente, ha presentato domanda di dichiarazione di decadenza del marchio contestato, in base all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. L’interveniente ha fatto valere che il marchio contestato non era stato utilizzato in relazione ai prodotti designati dal marchio per un periodo ininterrotto di cinque anni.

10      Con decisione del 28 novembre 2014, la divisione di annullamento ha accolto parzialmente la domanda di decadenza, dichiarando la ricorrente decaduta dai propri diritti, a decorrere dal 10 febbraio 2014, per i seguenti prodotti:

–        classe 6: «Accessori di porte in metallo, armature di porte in metallo, chiavistelli di porte, dispositivi non elettrici per l’apertura delle porte, fermi per porte in metallo, guarnizioni per porte in metallo, telai di porte in metallo»;

–        classe 9: «Dispositivi elettrici per l’apertura e la chiusura di porte, spioncini ottici per porte»;

–        classe 20: «Porte, accessori di porte non metallici».

11      Per contro, la divisione di annullamento ha ritenuto che la prova dell’uso fosse stata fornita per i seguenti prodotti:

–        classe 6: «Porte metalliche, chiusure per porte (non elettriche), cornici di porte in metallo, cilindri per porte, maniglie per porte in metallo»;

–        classe 19: «Porte non metalliche».

12      Il 26 gennaio 2015, l’interveniente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione della divisione di annullamento, in quanto quest’ultima non aveva dichiarato la ricorrente decaduta dai suoi diritti sul marchio contestato per la totalità dei prodotti designati dal marchio.

13      Il 10 luglio 2015, nell’ambito delle sue osservazioni sul ricorso proposto dall’interveniente, la ricorrente ha presentato domanda riconvenzionale sollecitando la riforma della decisione della divisione di annullamento nella parte in cui l’aveva dichiarata decaduta dai suoi diritti sul marchio contestato per alcuni dei prodotti designati dal marchio.

14      Con decisione del 28 aprile 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto il ricorso dell’interveniente e, alla luce degli elementi di prova presentati, ha dichiarato la ricorrente decaduta dai suoi diritti sul marchio contestato per mancato uso per la totalità dei prodotti designati dal marchio.

15      In primo luogo, la commissione di ricorso ha rilevato che il periodo di riferimento di cinque anni, di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, durante il quale la titolare del marchio contestato era tenuta a dimostrare l’uso del marchio per i prodotti per i quali era stato registrato, alla luce della presentazione della domanda di decadenza, si estendeva dal 10 febbraio 2009 al 9 febbraio 2014.

16      In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che il criterio territoriale dell’uso non fosse soddisfatto nella fattispecie. La commissione di ricorso ha sostanzialmente constatato che, alla luce della natura dei prodotti in esame e in assenza di restrizioni alla loro commercializzazione, i documenti prodotti, circoscritti al solo territorio italiano, erano insufficienti a dimostrare un uso effettivo del marchio contestato in tutta l’Unione.

17      In terzo luogo, la commissione di ricorso ha considerato non provato dalla ricorrente il requisito della natura dell’uso. La commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che la documentazione prodotta dalla ricorrente non consentisse di valutare quale aspetto avesse il marchio visto dal pubblico di riferimento e se tale aspetto alterasse il carattere distintivo del marchio quale era stato registrato.

 Conclusioni delle parti

18      La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        accertare l’extra petita della decisione impugnata e, per l’effetto, rimettere la decisione a un’altra commissione di ricorso;

–        riformare la decisione impugnata e, per l’effetto, condannare l’EUIPO a sopportare le spese e i costi da essa sostenuti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e, in ogni caso, condannare l’EUIPO alle spese, anche in via equitativa.

19      L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

20      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo verte sulla violazione del principio generale del diritto della difesa e degli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009. Il secondo motivo verte sull’erronea valutazione del criterio territoriale dell’uso. Il terzo motivo verte sull’erronea valutazione del requisito della natura dell’uso.

21      Il Tribunale ha ritenuto opportuno riunire il secondo e il terzo motivo in un motivo unico, in quanto entrambi attengono alla violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. Pertanto, il primo motivo verterà sulla violazione del principio generale del diritto della difesa e degli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009. Il secondo motivo verterà sulla violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

 Sulla ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

22      L’EUIPO e l’interveniente fanno valere, in sostanza, che gli allegati da 3 a 6 del ricorso, concernenti fatture (allegato 3), scambi di corrispondenza (allegato 4), una normativa relativa alla resistenza al fuoco (allegato 5), immagini di targhette a marchio SILENTE (allegato 6) sono stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale e, pertanto, sono irricevibili.

23      Nella fattispecie, come sottolineato dall’EUIPO e dall’interveniente, occorre rilevare che i documenti prodotti in allegato al ricorso non erano contenuti nel fascicolo amministrativo presentato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO dalla ricorrente.

24      A tale riguardo, va ricordato che il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo della legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’EUIPO, ai sensi dell’articolo 65 del regolamento n. 207/2009, pertanto la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati per la prima volta dinanzi ad esso.

25      Pertanto, i documenti prodotti in allegato al ricorso di cui al punto 22 supra devono essere respinti, senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio [v., in tal senso, sentenza del 10 maggio 2016, August Storck/EUIPO (Raffigurazione di una confezione quadrata bianca e blu), T‑806/14, non pubblicata, EU:T:2016:284, punto 15 e giurisprudenza ivi citata].

 Nel merito

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione del principio generale del diritto della difesa e degli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009

26      La ricorrente afferma, in sostanza, che la commissione di ricorso ha condotto ultra petita l’esame della decisione della divisione di annullamento, elaborando un proprio processo di cognizione in modo non corrispondente tra quanto richiesto dall’interveniente e pronunciato. Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso avrebbe erroneamente valutato la questione relativa all’uso del marchio contestato riguardo al criterio territoriale e al requisito della natura dell’uso. Orbene, nell’ambito del suo ricorso, l’interveniente avrebbe unicamente sollevato un motivo attinente alla mancanza della prova del previo consenso del titolare del marchio contestato e un motivo vertente sull’insufficienza/inidoneità delle prove prodotte. Tale grave irregolarità, che avrebbe viziato il procedimento di ricorso, avrebbe inciso concretamente sulla possibilità, per la ricorrente, di difendersi e di produrre ulteriore documentazione concernente segnatamente la commercializzazione extra territoriale delle porte a marchio SILENTE.

27      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

28      In primo luogo, va ricordato che dall’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, nonché dalla ratio di tale regolamento, risulta che la commissione di ricorso, per deliberare su un ricorso, dispone delle medesime competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata e che il suo esame verte sull’intera controversia così come si presenta nel momento in cui la commissione decide [sentenza del 10 luglio 2006, La Baronia de Turis/UAMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, EU:T:2006:197, punto 56].

29      In secondo luogo, occorre ricordare che da una giurisprudenza ben consolidata discende che esiste una continuità funzionale tra i diversi organi dell’EUIPO, vale a dire l’esaminatore, la divisione di opposizione, la divisione legale e di amministrazione dei marchi e le divisioni di annullamento, da un lato, e le commissioni di ricorso, dall’altro [v. sentenza del 6 novembre 2007, SAEME/UAMI – Racke (REVIAN’s), T‑407/05, EU:T:2007:329, punto 49 e giurisprudenza ivi citata]. Da tale continuità funzionale fra i vari organi dell’EUIPO discende che le commissioni di ricorso, nell’ambito del loro riesame delle decisioni emesse dai servizi dell’EUIPO che statuiscono in primo grado, sono tenute a fondare la propria decisione su tutti gli elementi di fatto e di diritto che le parti hanno fatto valere sia durante il procedimento dinanzi all’organo che ha statuito in primo grado, sia nel procedimento di ricorso (v. sentenza del 6 novembre 2007, REVIAN’s, T‑407/05, EU:T:2007:329, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, per l’effetto devolutivo della procedura di ricorso, il controllo esercitato dalle commissioni di ricorso implica una nuova valutazione della controversia nel suo complesso, dato che le commissioni di ricorso devono riesaminare integralmente il ricorso iniziale e tenere conto delle prove prodotte in tempo utile (v. sentenza del 6 novembre 2007, REVIAN’s, T‑407/05, EU:T:2007:329, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

30      È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare se la commissione di ricorso abbia condotto ultra petita l’esame della decisione della divisione di annullamento, come sostiene la ricorrente, elaborando un proprio processo di cognizione in modo non corrispondente tra quanto richiesto dall’interveniente e pronunciato e, di conseguenza, abbia violato i suoi diritti della difesa.

31      In primo luogo, va rilevato che la ricorrente e l’interveniente, nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, avevano chiesto l’annullamento e la riforma della decisione della divisione di annullamento. Più precisamente, la ricorrente aveva chiesto l’annullamento e la riforma della decisione nella parte in cui l’aveva dichiarata decaduta dai suoi diritti per alcuni dei prodotti in esame. L’interveniente aveva chiesto l’annullamento e la riforma della decisione nella parte in cui la ricorrente non era stata dichiarata decaduta dai suoi diritti per l’insieme del prodotti in esame. In tale contesto, risulta che la commissione di ricorso era tenuta, alla luce di tali due domande, a procedere ad un riesame della domanda di decadenza riguardo all’insieme dei prodotti in oggetto.

32      In secondo luogo, occorre constatare che dal fascicolo del procedimento dinanzi all’EUIPO risulta che l’interveniente, nelle sue conclusioni dinanzi alla divisione di annullamento, aveva fatto valere che gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente erano insufficienti e/o inidonei a dimostrare un uso effettivo del marchio contestato nell’Unione. Da un lato, per quanto riguarda il criterio territoriale , l’interveniente aveva sottolineato che la documentazione prodotta dalla ricorrente, essendo in italiano e riferendosi all’Italia, non era sufficiente a dimostrare l’esistenza di un uso effettivo nel caso di un marchio dell’Unione europea, come nella fattispecie. Dall’altro lato, per quanto riguarda il requisito della natura d’uso, l’interveniente aveva sottolineato che il marchio contestato era talvolta utilizzato dalla ricorrente come denominazione sociale. Orbene, tale uso non è conforme alla funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore l’identità di origine di un prodotto o di un servizio.

33      In terzo luogo, occorre constatare che dal fascicolo del procedimento dinanzi all’EUIPO risulta che l’interveniente aveva nuovamente fatto valere, nelle sue conclusioni dinanzi alla commissione di ricorso, che gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente erano insufficienti e/o inidonei a dimostrare un uso effettivo del marchio contestato nell’Unione. Da un lato, per quanto riguarda il criterio territoriale , l’interveniente aveva ribadito la conclusione sviluppata dinanzi alla divisione di annullamento per cui le prove presentate dalla ricorrente dimostrerebbero un uso per il territorio italiano. Dall’altro lato, per quanto riguarda il requisito della natura d’uso, l’interveniente aveva nuovamente sottolineato che il marchio contestato era talvolta utilizzato dalla ricorrente come denominazione sociale, uso che non è conforme alla funzione essenziale del marchio.

34      Da tutti questi elementi consegue che la commissione di ricorso, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non ha condotto ultra petita l’esame della decisione della divisione di annullamento. Di conseguenza, i diritti della difesa della ricorrente non sono stati violati.

35      In ogni caso, occorre aggiungere che, nelle circostanze della fattispecie, un atteggiamento prudente imporrebbe di presentare dinanzi alla commissione di ricorso tutti i documenti pertinenti al fine di provare l’uso effettivo del marchio contestato nell’intero territorio interessato e per tutti i prodotti in esame. La commissione di ricorso non era tenuta a segnalare alla ricorrente, in virtù dei suoi diritti della difesa, che la sua documentazione era incompleta.

36      Ne consegue che il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009

37      Il presente motivo si compone di due parti. La prima parte verte sull’erronea valutazione del criterio territoriale dell’uso. La seconda parte verte sull’erronea valutazione del requisito della natura dell’uso.

38      Preliminarmente, in primo luogo, va ricordato che, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), prima frase, del regolamento n. 207/2009, il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’EUIPO o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per il mancato uso.

39      In secondo luogo, va ricordato che, conformemente alla regola 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (GU 1995, L 303, pag. 1), che si applica, mutatis mutandis, ai procedimenti di decadenza conformemente alla regola 40, paragrafo 5, del medesimo regolamento, la prova dell’uso deve riguardare il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio oggetto dell’opposizione.

40      In terzo luogo, va osservato che la commissione di ricorso ha ritenuto che i requisiti circa la durata e la rilevanza economica dell’uso fossero soddisfatti nella fattispecie.

–       Sulla prima parte, vertente sull’erronea valutazione del criterio territoriale dell’uso

41      La ricorrente afferma, in sostanza, che le conclusioni della commissione di ricorso, da un lato, non erano pertinenti rispetto all’interpretazione della divisione di annullamento e, dall’altro, erano incoerenti rispetto alle contestazioni introdotte dall’interveniente dinanzi ad essa. Infatti, in primo luogo, il termine «prevalentemente» utilizzato dalla divisione di annullamento avrebbe dovuto essere inteso come un «complesso delle attività svolte ovvero dirette ad interessare anche altri paesi dell’Unione». Tale termine non potrebbe, del pari, essere riferito riduttivamente alla sola effettiva commercializzazione dei prodotti per il tramite delle fatture come sarebbe stato inteso dalla commissione di ricorso. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, se l’uso del marchio contestato fosse stato inteso o circoscritto al solo territorio italiano, come ha ritenuto la commissione di ricorso, sarebbe stato privo di senso prevedere la fruizione dei siti web – www.silenteporte.it e www.portesilente.it – in lingua inglese, che è notoriamente la lingua più utilizzata per accedere alle informazioni. Peraltro, la sola partecipazione alla Fiera di Rimini, che avrebbe carattere internazionale e alla quale potrebbe accedere un pubblico indifferenziato per nazione, confermerebbe che si tratta di un’attività concretamente tesa a proporre e commercializzare i prodotti negli Stati membri dell’Unione.

42      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

43      In primo luogo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, un marchio forma oggetto di un uso effettivo allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, la condizione relativa all’uso effettivo del marchio esige che questo, come tutelato nel territorio di riferimento, venga utilizzato pubblicamente e verso l’esterno [v. sentenza del 30 gennaio 2015, Now Wireless/UAMI – Starbucks (HK) (now), T‑278/13, non pubblicata, EU:T:2015:57, punto 44 e giurisprudenza ivi citata].

44      In secondo luogo, dalla giurisprudenza risulta che, al fine di valutare l’esistenza di un uso effettivo nell’Unione, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/09, occorre prescindere dai confini del territorio degli Stati membri (v. sentenza del 30 gennaio 2015, now, T‑278/13, non pubblicata, EU:T:2015:57, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

45      In terzo luogo, posto che la valutazione dell’uso effettivo del marchio si fonda su tutti i fatti e le circostanze atti a dimostrare che lo sfruttamento commerciale di tale marchio consente di creare o di conservare le quote di mercato per i prodotti o i servizi per i quali quest’ultimo è stato registrato, non è possibile stabilire astrattamente quale estensione territoriale debba essere considerata per stabilire se l’uso di detto marchio sia effettivo o meno. Non può quindi essere fissata una regola de minimis, che non consentirebbe al giudice dell’Unione di valutare tutte le circostanze della controversia sottopostagli (v. sentenza del 30 gennaio 2015, now, T‑278/13, non pubblicata, EU:T:2015:57, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

46      In quarto luogo, pur essendo giustificato attendersi che un marchio dell’Unione, poiché gode di una tutela territoriale più ampia rispetto a un marchio nazionale, venga utilizzato in un territorio più esteso di quello di un solo Stato membro affinché tale uso possa essere qualificato come «uso effettivo», non è tuttavia escluso che, in determinate circostanze, il mercato dei prodotti o dei servizi per i quali un marchio dell’Unione è stato registrato sia, di fatto, limitato al territorio di un solo Stato membro (sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, punto 50).

47      È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare se la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che il criterio territoriale dell’uso non fosse soddisfatto nella fattispecie. La commissione di ricorso ha ritenuto che, alla luce della natura dei prodotti in esame e in assenza di restrizioni alla loro commercializzazione, i documenti prodotti dalla ricorrente, circoscritti al solo territorio italiano, fossero insufficienti a dimostrare un uso effettivo del marchio contestato in tutta l’Unione.

48      A tale riguardo, in primo luogo, occorre osservare che tutte le prove presentate dalla ricorrente, relative al periodo di riferimento, riguarderebbero esclusivamente il territorio italiano. Infatti, anzitutto, tutte le fatture prodotte nell’allegato 13 del fascicolo relativo al procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e negli allegati 4A, 4B e 8 del fascicolo relativo al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso erano indirizzate a clienti domiciliati in Italia. Inoltre, le inserzioni pubblicitarie prodotte nell’allegato 31 del fascicolo relativo al procedimento dinanzi alla divisione di annullamento erano state pubblicate unicamente in italiano e in una rivista specializzata italiana. In aggiunta, le stampe delle pagine del sito internet della ricorrente «www.portesilente.it», prodotte nell’allegato 10 del fascicolo relativo al procedimento dinanzi alla divisione di annullamento, mostrerebbero un contenuto unicamente in italiano.

49      In secondo luogo, occorre rilevare che la stessa ricorrente ha riconosciuto nel ricorso che la documentazione prodotta si riferiva esclusivamente al territorio italiano. Infatti, nell’ambito del suo primo motivo, essa sostiene che la commissione di ricorso ha violato i suoi diritti della difesa non invitandola a presentare prove che stabilissero un uso del marchio «al di fuori del solo paese Italia».

50      In terzo luogo, come è stato correttamente ritenuto dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, va rilevato che i prodotti in esame non presentavano alcuna specificità territoriale atta a giustificare il loro uso limitato al solo territorio italiano. Infatti, trattandosi di articoli di base usati e venduti in tutti i luoghi ove esistono costruzioni con vani da chiudere, essi potevano essere usati da tutti i consumatori dell’Unione. Tale valutazione non è contestata dalla ricorrente.

51      In quarto luogo, occorre osservare che la ricorrente non contesta la constatazione della commissione di ricorso secondo cui essa non aveva mai affermato che il mercato delle porte e degli accessori fosse, per sua natura, confinato al territorio italiano.

52      Dalle considerazioni che precedono consegue che la commissione di ricorso ha correttamente considerato che, innanzitutto, la documentazione prodotta dalla ricorrente, per quanto riguarda il periodo di riferimento, non giustificava un uso del marchio contestato confinato al solo territorio italiano. Non è stato poi documentato dalla ricorrente alcun uso al di fuori del territorio italiano per il periodo di riferimento, contrariamente a quanto lascerebbe intendere la divisione di annullamento mediante l’utilizzo dell’avverbio «prevalentemente» nella sua decisione. Infine, i prodotti in esame non presentavano alcuna specificità territoriale tale da giustificare il loro uso confinato al solo territorio italiano.

53      Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che il criterio territoriale dell’uso non fosse soddisfatto nella fattispecie.

54      Siffatta conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti della ricorrente.

55      In primo luogo, occorre respingere l’argomento secondo cui l’accessibilità, in inglese, dei siti internet della ricorrente dimostra che l’uso del marchio contestato non era confinato al solo territorio italiano.

56      A tale proposito, innanzitutto, occorre constatare che dal fascicolo risulta che la ricorrente non aveva prodotto alcun documento atto a corroborare l’affermazione secondo cui i siti internet erano accessibili anche in inglese durante il periodo di riferimento. Infatti, la sola presenza di una bandiera inglese sulle pagine iniziali dei siti internet non può essere sufficiente a fornire la prova dell’esistenza del loro contenuto in inglese.

57      Inoltre, gli indirizzi dei siti internet erano unicamente a dominio «.it» e non «.com», il che tende a dimostrare che la promozione e la commercializzazione dei prodotti in esame con il marchio contestato erano prevalentemente destinate ai consumatori situati nel territorio italiano.

58      In aggiunta, e in ogni caso, va precisato che la mera accessibilità in inglese dei siti internet della ricorrente, in particolare in assenza di informazioni complementari sull’utilizzo effettivo del sito da parte di clienti situati nel territorio di altri Stati membri, non permette di concludere per un uso effettivo del marchio contestato in tutta l’Unione. Infatti, l’uso effettivo non può essere dimostrato da probabilità o presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti e oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato interessato [v. sentenza del 19 aprile 2013, Luna/UAMI – Asteris (Al bustan), T‑454/11, non pubblicata, EU:T:2013:206, punto 29 e giurisprudenza ivi citata]. Orbene, la mera accessibilità dei siti internet in inglese non permette di valutare se il marchio contestato sia stato oggetto di un uso effettivo o meramente simbolico in tutta l’Unione.

59      In secondo luogo, occorre respingere l’argomento secondo cui la partecipazione della ricorrente alla fiera internazionale di Rimini dimostra che l’uso del marchio contestato non era circoscritto al solo territorio italiano.

60      A tale proposito, anzitutto, come fanno valere l’EUIPO e l’interveniente nei loro controricorsi, occorre rilevare che le fotografie degli stand, prodotte negli allegati 27 e 28 del fascicolo relativo al procedimento dinanzi alla divisione di annullamento, non riportavano né il nome né la data della manifestazione.

61      Inoltre, va constatato che dall’allegato 29 del fascicolo relativo al procedimento dinanzi alla divisione di annullamento risulta che la partecipazione della ricorrente alla fiera internazionale di Rimini era stata accertata solo per il 2006, il 2007 e il 2008, anni precedenti al periodo di riferimento.

62      In aggiunta, e in ogni caso, va precisato che, in particolare, in assenza di informazioni supplementari sull’esposizione effettiva del marchio a un pubblico che non sia italiano, la sola partecipazione della ricorrente alla fiera internazionale di Rimini non può essere sufficiente a provare un uso effettivo del marchio contestato in tutta l’Unione. Infatti, l’uso effettivo non può essere dimostrato da probabilità o presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti e oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato interessato (v. sentenza del 19 aprile 2013, Al bustan, T‑454/11, non pubblicata, EU:T:2013:206, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, la sola partecipazione della ricorrente alla fiera di Rimini non permette di valutare se il marchio contestato sia stato oggetto di un uso effettivo o meramente simbolico in tutta l’Unione.

63      Ne consegue che la prima parte deve essere respinta in quanto infondata.

–       Sulla seconda parte, vertente sull’erronea valutazione del requisito della natura dell’uso

64      La ricorrente sostiene, in sostanza, che il requisito della natura dell’uso era ampiamente soddisfatto nel caso di specie. In primo luogo, la ricorrente fa valere che, contrariamente alle conclusioni della commissione di ricorso, la società Marcellan era autorizzata a utilizzare il marchio contestato, come attestato dagli allegati 30 e 31 del fascicolo relativo al procedimento dinanzi alla divisione di annullamento, in cui comparivano il nome del marchio contestato, l’indirizzo della sede legale del ricorrente, il suo sito internet e il relativo indirizzo di posta elettronica. In secondo luogo, la ricorrente fa valere che gli allegati 32 e 33 del fascicolo relativo al procedimento dinanzi alla divisione di annullamento dimostrerebbero che il marchio contestato o le sue varianti trascurabili, che non ne alterano la funzione distintiva, sono stati usati ininterrottamente da soggetti autorizzati a utilizzare tale marchio. In terzo luogo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che, contrariamente alle conclusioni della commissione di ricorso, essa aveva prodotto, come attestano gli allegati 3, 9 e 13 del fascicolo relativo al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e l’allegato 10 del fascicolo relativo al procedimento dinanzi alla divisione di annullamento, immagini di porte sulle quali era riprodotto il marchio contestato così come indicato sulle fatture.In quarto luogo, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso, nelle sue osservazioni, pretende che il marchio SILENTE debba comparire materialmente riprodotto sulle porte.

65      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

66      In primo luogo, va ricordato che, innanzitutto, in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009, è altresì considerato come uso, ai sensi del primo comma, l’uso del marchio dell’Unione europea in una forma che si differenzia mediante taluni elementi che non alterino il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato.

67      Inoltre, lo scopo di tale disposizione, che evita di imporre una rigida conformità tra la forma utilizzata del marchio e quella in cui il marchio è stato registrato, è di consentire al titolare di quest’ultimo di apportare al segno, in vista del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di adattarlo meglio alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti. Conformemente al suo oggetto, l’ambito di applicazione ratione materiae di tale disposizione va considerato limitato alle situazioni in cui il segno concretamente utilizzato dal titolare di un marchio per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali quest’ultimo è stato registrato costituisce la forma in cui tale stesso marchio è sfruttato in commercio. In situazioni di questo tipo, allorché il segno utilizzato in commercio differisce dalla forma in cui è stato registrato unicamente per elementi trascurabili, in modo tale che i due segni possano essere considerati come complessivamente equivalenti, la citata disposizione prevede che l’obbligo di utilizzare il marchio registrato possa essere adempiuto fornendo la prova dell’utilizzazione del segno che ne costituisce la forma utilizzata in commercio [v. sentenza del 10 giugno 2010, Atlas Transport/UAMI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08, non pubblicata, EU:T:2010:229, punto 30 e giurisprudenza ivi citata].

68      In secondo luogo, va ricordato che, anzitutto, in forza dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, l’uso del marchio dell’Unione europea con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare. Ne consegue che il titolare del marchio deve aver dato il suo previo consenso per l’uso del marchio da parte di terzi. Un consenso successivo è insufficiente.

69      Inoltre, spetta al titolare del marchio fornire la prova di aver consentito l’uso di tale marchio da parte di un terzo [v. sentenza del 13 gennaio 2011, Park/UAMI – Bae (PINE TREE), T‑28/09, non pubblicata, EU:T:2011:7, punto 60 e giurisprudenza ivi citata].

70      Infine, in considerazione dell’importanza dell’effetto di estinzione del diritto esclusivo del titolare di un marchio dell’Unione europea di utilizzare tale marchio, il consenso dev’essere espresso in modo da far trasparire con certezza la volontà di rinunciare a tale diritto. Siffatta volontà risulta normalmente da una manifestazione espressa del consenso. Tuttavia, non si può escludere che, in alcuni casi, essa possa risultare in modo tacito da circostanze ed elementi anteriori, concomitanti o posteriori all’uso del marchio da parte di un terzo che esprimano parimenti, in maniera certa, una rinuncia del titolare al suo diritto (v. sentenza del 13 gennaio 2011, PINE TREE, T‑28/09, non pubblicata, EU:T:2011:7, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

71      È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare se la commissione di ricorso abbia correttamente ritenuto che la ricorrente non avesse fornito la prova della natura dell’uso. La commissione di ricorso ha ritenuto che la documentazione prodotta non consentisse di valutare quale aspetto avesse il marchio visto dal pubblico di riferimento e se tale aspetto alterasse il carattere distintivo del marchio quale registrato.

72      A tale proposito, in primo luogo, va ricordato che il marchio registrato consisteva nel segno figurativo di colore bianco, rosso e nero, composto dagli elementi denominativi «silente» e «porte & porte». Più precisamente, il marchio si presentava nel modo seguente: l’elemento «silente» era in lettere minuscole, di colore nero. La lettera «i» era costituita dalla stilizzazione di una porta aperta con cardini bianchi, da cui si intravedeva una luce di colore rosso. Il punto della lettera «i», di colore rosso, raffigurava la stilizzazione di una sfera sezionata con linee bianche. L’elemento «porte & porte», posto al di sotto dell’elemento «silente», in caratteri più piccoli, era in lettere maiuscole, di colore rosso e con una sottolineatura orizzontale di colore nero.

73      In secondo luogo, va rilevato che dalle fatture emesse dalla ricorrente durante il periodo di riferimento, prodotte negli allegati 4 e 8 del fascicolo relativo al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, risulta che il marchio ivi indicato non era il marchio contestato così come registrato e descritto supra, bensì il marchio SILENTE BY PAVANETTO.

74      In terzo luogo, occorre constatare che la ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta e oggettiva atta a valutare, per il periodo di riferimento e per i prodotti registrati, l’uso del marchio contestato così come registrato o così come menzionato nelle fatture prodotte negli allegati 4 e 8.

75      Infatti, anzitutto, dall’allegato 31, prodotto nell’ambito del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento, risulta che, da un lato, il marchio rappresentato nelle inserzioni pubblicitarie attinenti al periodo di riferimento non era il marchio contestato così come registrato o così come menzionato nelle fatture, prodotte negli allegati 4 e 8 del fascicolo relativo al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Dall’altro lato, la società figurante nell’inserzione non era la ricorrente, bensì la società Marcellan, la quale non compariva nella lista delle società menzionate dalla ricorrente come autorizzate a usare il marchio contestato.

76      Inoltre, dagli allegati 32 e 33, prodotti nell’ambito del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento, risulta che tra i marchi rappresentati nei cataloghi forniti non compariva il marchio contestato così come registrato o così come menzionato nelle fatture, prodotte negli allegati 4 e 8 del fascicolo relativo al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

77      Infatti, da un lato, il marchio rappresentato nel catalogo fornito nell’allegato 32 si presentava come segue:

–        l’elemento «rinoporte» era in lettere minuscole, di colore bianco, salvo la lettera «i» che era di colore rosso. La lettera «i» era costituita dalla stilizzazione di una porta aperta, da cui si intravedeva una luce di colore bianco. Il punto della lettera «i», di colore rosso, raffigurava la stilizzazione di una sfera sezionata con linee bianche. L’elemento «silente», posto al di sotto dell’elemento «rinoporte», era in lettere minuscole di colore bianco. La lettera «i» era costituita dalla stilizzazione di una porta aperta, da cui si intravedeva una luce di colore rosso. Il punto della lettera «i», di colore rosso, raffigurava la stilizzazione di una sfera sezionata con linee bianche.

78      Dall’altro lato, il marchio rappresentato nel catalogo fornito nell’allegato 33 si presentava come segue:

–        in primo luogo, l’elemento «drm porte» era in lettere maiuscole. Le lettere «d», «r» e «m» erano di colore bianco, inserite in un riquadro di colore rosso. Le lettere «p», «o», «r», «t» ed «e», poste al di sotto delle lettere «d», «r» e «m», in caratteri più piccoli, erano di colore bianco o nero. In secondo luogo, l’elemento «silente», posto a destra dell’elemento «drm porte», allo stesso livello delle lettere «d», «r» e «m» era in lettere minuscole, salvo la lettera «s» che era in maiuscolo. Le lettere «s» e «i» erano di colore viola. Le lettere «l», «e», «n», «t» ed «e» erano di colore malva. In terzo luogo, l’elemento «italian doors for hotels», posto al di sotto dell’elemento «silente», in caratteri più piccoli, preceduto da una freccia di colore grigio, era in lettere maiuscole, di colore malva.

79      Detti cataloghi, poi, non erano datati, impedendo così la loro identificazione rispetto al periodo di riferimento.

80      Infine, dall’allegato 3, prodotto nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso risulta anzitutto che l’immagine della pagina iniziale del sito internet «www.pavanetto.it» mostrava solamente il marchio contestato così come registrato. Non vi erano rappresentati né il marchio contestato, così come menzionato nelle fatture, prodotte negli allegati 4 e 8 del fascicolo relativo al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, né i prodotti registrati. Inoltre, il testo presente sull’immagine della pagina iniziale pubblicizzava solamente le porte a marchio PAVANETTO e non pubblicizzava affatto le porte a marchio SILENTE BY PAVANETTO. Infine, l’immagine prodotta non era datata, impedendo così la sua identificazione rispetto al periodo pertinente.

81      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che la documentazione prodotta dalla ricorrente non permettesse di valutare quale aspetto avesse il marchio visto dal pubblico di riferimento e se tale aspetto alterasse il carattere distintivo del marchio così come era stato registrato.

82      Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto non provato il requisito della natura dell’uso nella fattispecie.

83      Siffatta conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti della ricorrente.

84      In primo luogo, occorre respingere l’argomento secondo cui la presenza nelle riviste (allegato 31) del marchio contestato, così come registrato, dell’indirizzo della sede legale della ricorrente nonché del suo sito internet e del relativo indirizzo di posta elettronica dimostra che l’uso effettuato dalla società Marcellan sia avvenuto con il consenso della ricorrente.

85      A tale proposito, anzitutto, va ricordato che il titolare del marchio deve aver dato il suo previo consenso per l’uso del marchio da parte di terzi, essendo insufficiente il consenso successivo. Orbene, dal fascicolo risulta che la società Marcellan non compariva nella lista delle società menzionate dalla ricorrente dinanzi alla divisione di annullamento come autorizzate a usare il marchio contestato.

86      Inoltre, occorre ricordare che, in considerazione dell’importanza dell’effetto di estinzione del diritto esclusivo del titolare di un marchio dell’Unione europea di utilizzare tale marchio, il consenso dev’essere espresso in modo da far trasparire con certezza la volontà di rinunciare a tale diritto. Siffatta volontà risulta normalmente da una manifestazione espressa del consenso. Tuttavia, non si può escludere che, in determinati casi, essa possa risultare implicitamente da circostanze e elementi anteriori, concomitanti o posteriori all’uso del marchio di cui trattasi da parte di un terzo, che esprimono parimenti, con certezza, una rinuncia del titolare al proprio diritto (v. sentenza del 13 gennaio 2011, PINE TREE, T‑28/09, non pubblicata, EU:T:2011:7, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

87      Orbene, occorre rilevare che, da un lato, le date di pubblicazione delle riviste in cui comparivano il marchio contestato, cosi come registrato, e l’indirizzo della sede legale della ricorrente erano anteriori al periodo di riferimento. Dall’altro lato, nelle riviste attinenti al periodo di riferimento, il marchio rappresentato nonché l’indirizzo della sede legale indicata non coincidevano né con il marchio contestato, così come registrato o menzionato nelle fatture, né con l’indirizzo della sede sociale della ricorrente.

88      Ne consegue che gli elementi dedotti dalla ricorrente non permettono di dimostrare in maniera inequivocabile la prova del suo consenso per l’uso del marchio contestato da parte della società Marcellan per il periodo di riferimento.

89      In secondo luogo, l’argomento secondo cui il marchio rappresentato nei cataloghi forniti negli allegati 32 e 33 dimostra un uso ininterrotto del marchio contestato da parte di soggetti autorizzati dev’essere respinto.

90      A tale proposito, è sufficiente rilevare che il marchio contestato, così come rappresentato nei cataloghi, non può essere considerato oggetto di un uso effettivo, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

91      Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il marchio rappresentato in detti cataloghi non costituiva una variazione trascurabile del marchio contestato così come registrato che non ne altera il carattere distintivo.

92      Da un lato, va rilevato che le modifiche riscontrate facevano sì che non fosse più possibile riconoscere visivamente il marchio contestato.

93      Anzitutto, gli elementi denominativi del marchio contestato sono stati modificati. Infatti, il marchio contestato era costituito dagli elementi «silente» e «porte & porte». Orbene, in primo luogo, il marchio rappresentato nel catalogo fornito nell’allegato 32 era costituito dagli elementi «rinoporte» e «silente». In secondo luogo, il marchio rappresentato nel catalogo fornito nell’allegato 33 era costituito dagli elementi «drm porte», «silente» e «italian doors for hotels».

94      Inoltre, la struttura del marchio contestato è stata modificata. Infatti, nel marchio contestato, l’elemento «silente» era posto al di sopra dell’elemento «porte & porte» e, pertanto, rispetto a quest’ultimo, assumeva una posizione visivamente più importante. Orbene, in primo luogo, nel marchio rappresentato nel catalogo fornito nell’allegato 32, l’elemento «silente» era posto al di sotto dell’elemento «rinoporte» e, pertanto, rispetto a quest’ultimo, assumeva una posizione visivamente meno importante. In secondo luogo, nel marchio rappresentato nel catalogo fornito nell’allegato 33, l’elemento «silente» era posto alla destra dell’elemento «drm porte» e, pertanto, rispetto a quest’ultimo, assumeva visivamente una posizione parimenti importante, se non meno importante, se si considera il senso generale della lettura che si effettua da sinistra verso destra.

95      Infine, la stilizzazione del marchio contestato è stata modificata. Infatti, nel marchio contestato, l’elemento «silente» era di colore nero. La lettera «i» era costituita dalla stilizzazione di una porta aperta con cardini bianchi, da cui si intravedeva una luce di colore rosso. Il punto della lettera «i», di colore rosso, raffigurava la stilizzazione di una sfera sezionata con linee bianche. L’elemento «porte & porte» era in lettere maiuscole, di colore rosso, in caratteri più piccoli rispetto all’elemento «silente», con una sottolineatura orizzontale di colore nero. Orbene, in primo luogo, nel marchio rappresentato nel catalogo fornito nell’allegato 32, l’elemento «rinoporte» era in lettere minuscole, di colore bianco, salvo la lettera «i» che era di colore rosso. La lettera «i» era costituita dalla stilizzazione di una porta aperta, da cui si intravedeva una luce di colore bianco. Il punto della lettera «i», di colore rosso, raffigurava la stilizzazione di una sfera sezionata con linee bianche. L’elemento «silente» era in lettere minuscole, di colore bianco, in caratteri della stessa dimensione dell’elemento «rinoporte». La lettera «i» era costituita dalla stilizzazione di una porta aperta, da cui si intravedeva una luce di colore rosso. Il punto della lettera «i», di colore rosso, raffigurava la stilizzazione di una sfera sezionata con linee bianche. In secondo luogo, nel marchio rappresentato nel catalogo fornito nell’allegato 33, l’elemento «drm porte» era in lettere maiuscole. Le lettere «d», «r» e «m» erano di colore bianco, inserite in un riquadro di colore rosso. Le lettere «p», «o», «r», «t» ed «e», poste al di sotto delle lettere «d», «r» e «m», in caratteri più piccoli, erano di colore bianco o nero. L’elemento «silente» era scritto in lettere minuscole, salvo la lettera «s» che era in maiuscolo. Le lettere «s» e «i» erano di colore viola. Le lettere «l», «e», «n», «t» ed «e» erano di colore malva. L’elemento «italian doors for hotels» era scritto in lettere maiuscole, di colore malva, in caratteri più piccoli rispetto agli altri due elementi e preceduto da una freccia di colore grigio.

96      Ne risulta che le modifiche operate hanno cambiato sostanzialmente l’aspetto visivo e fonetico del marchio contestato così come registrato, pertanto le suddette modifiche non possono essere qualificate come trascurabili. Gli elementi aggiunti, per la loro stilizzazione e la posizione assunta, avevano la medesima importanza nell’impressione complessiva suscitata dai marchi rappresentati nei cataloghi, a differenza del marchio contestato così come registrato, ove l’elemento «silente» era il solo dominante.

97      Dall’altro lato, va rilevato che gli elementi «rinoporte» e «drm porte», rispetto all’elemento «porte & porte», assumevano un carattere distintivo intrinseco, dato che non erano utilizzati, di norma, per designare i prodotti in oggetto. Ne consegue che la mera presenza dell’elemento «silente» nei marchi rappresentati non può essere sufficiente a ritenere trascurabili le modifiche operate, poiché l’elemento facente parte del marchio contestato è stato sostituito da un elemento dotato di un carattere distintivo intrinseco.

98      Pertanto, tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve concludere che il marchio contestato così come rappresentato nei cataloghi, nella fattispecie, non poteva essere considerato oggetto di un uso effettivo, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

99      In terzo luogo, occorre respingere l’argomento secondo cui gli allegati 10, 3, 9, e 13, prodotti rispettivamente nell’ambito del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e dinanzi alla commissione di ricorso, mostrano, per il periodo di riferimento, il marchio contestato, così come indicato sulle fatture, prodotte negli allegati 4 e 8 del fascicolo relativo al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, associato ai prodotti registrati, e dimostrano perciò un uso del marchio contestato così come registrato o così come indicato in dette fatture.

100    A tale proposito, va ricordato che, da un lato, l’uso effettivo non può essere dimostrato da probabilità o presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti e oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato interessato (v. sentenza del 19 aprile 2013, Al bustan, T‑454/11, non pubblicata, EU:T:2013:206, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

101    Dall’altro lato, al fine di valutare il valore probatorio di un documento, occorre verificare la verosimiglianza e la veridicità dell’informazione in esso contenuta. Occorre tener conto, segnatamente, dell’origine del documento, delle circostanze della sua elaborazione nonché del suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile (v. sentenza del 13 gennaio 2011, PINE TREE, T‑28/09, non pubblicata, EU:T:2011:7, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

102    Nella fattispecie, va rilevato che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, gli elementi di prova invocati non mostrerebbero, per il periodo di riferimento, il marchio contestato, così come indicato nelle fatture, associato ai prodotti in esame.

103    Infatti, innanzitutto, va rilevato che dall’allegato 3, prodotto nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso risulta anzitutto che l’immagine della pagina iniziale del sito internet «www.pavanetto.it» mostrava solamente il marchio contestato così come era stato registrato. Non vi erano rappresentati né il marchio contestato così come menzionato nelle fatture (allegati 4 e 8), né i prodotti registrati. Inoltre, il testo presente sull’immagine della pagina iniziale pubblicizzava solo le porte a marchio PAVANETTO e non pubblicizzava affatto le porte a marchio SILENTE BY PAVANETTO. Infine, l’immagine prodotta non era datata, impedendo così la loro identificazione rispetto al periodo di riferimento.

104    Inoltre, va rilevato che, certo, l’allegato 13, prodotto nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, mostrava il marchio contestato, così come menzionato in dette fatture, associato ai prodotti registrati. Tuttavia, esso non può dimostrare un uso effettivo del marchio contestato così come registrato o così come indicato sulle fatture, dato che l’unica data presente su detto allegato era l’anno 2015, successivo al periodo di riferimento.

105    Va rilevato poi che, sebbene sia certo che l’allegato 9, prodotto nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, menzionava, nella parte «Descrizione lavori», il marchio SILENTE, tuttavia, tale documento non permetteva di valutare la riproduzione grafica del marchio contestato così come menzionato nelle fatture. Inoltre, va rilevato che il documento in questione non era controfirmato dalla ricorrente.

106    Infine, va rilevato che, anche se l’allegato 10, prodotto nell’ambito del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento, mostra, certo, il marchio SILENTE associato ai prodotti registrati, esso non mostra tuttavia il marchio contestato così come menzionato nelle fatture. In ogni caso, poiché il documento era datato 30 novembre 2013, ossia tre mesi prima del termine del periodo di riferimento, ciò non può essere sufficiente, di per sé, a provare un uso effettivo per tutto il periodo di riferimento.

107    In quarto luogo, occorre respingere l’argomento secondo cui la commissione di ricorso pretende che il marchio SILENTE debba comparire materialmente riprodotto sulle porte.

108    A tale proposito, basta constatare che la ricorrente ha interpretato erroneamente la decisione impugnata. Infatti, al punto 76 della decisione impugnata, la commissione di ricorso, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalla ricorrente, ha considerato che questa rendeva impossibile verificare quanto indicato nelle fatture e constatare l’uso reale del marchio SILENTE BY PAVANETTO. Pertanto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la commissione di ricorso non pretendeva che detto marchio dovesse comparire materialmente riprodotto sulle porte. A riprova, la commissione di ricorso, sempre al punto 76 della decisione impugnata, ha espresso stupore riguardo al fatto che la ricorrente non avesse «prodotto un catalogo o inserzioni pubblicitarie o pagine internet dai quali fosse possibile vedere l’uso reale del marchio SILENTE BY PAVANETTO».

109    Ne consegue che la seconda parte deve essere respinta in quanto infondata.

110    Da tutte le suesposte considerazioni discende che la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore nel considerare, nella sua valutazione complessiva degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente, che il criterio territoriale e il requisito della natura dell’uso non erano soddisfatti nella fattispecie.

111    Di conseguenza, il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

112    Da tutto quanto precede risulta che il ricorso dev’essere respinto in quanto infondato, senza che occorra esaminare la ricevibilità del secondo capo di conclusioni del ricorso.

 Sulle spese

113    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

114    La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO e dell’interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo Snc è condannata alle spese.

Prek

Schalin

Costeira

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 ottobre 2017.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

      H. Kanninen


*      Lingua processuale: l’italiano.