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Ricorso proposto il 12 luglio 2019 – Corneli/BCE

(Causa T-502/19)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Francesca Corneli (Velletri, Italia) (rappresentanti: M. Condinanzi, L. Boggio e F. Ferraro, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede:

che la decisione impugnata venga dichiarata nulla e non avvenuta, previo accertamento della sua illegittimità;

che la parte convenuta sia condannata alle spese; e

che il Tribunale voglia disporre, quale misura di organizzazione del procedimento, il deposito in giudizio dell’atto impugnato e della successiva decisione di proroga nelle rispettive versioni integrali.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione del Consiglio Direttivo della Banca centrale europea del 1° gennaio 2019, ECB-SSM-2019-ITCAR-11, adottata sulla base di un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio1 , ai sensi degli articoli 69 octiesdecies, 70 e 98 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 («TUB») che recepiscono l’articolo 29 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 9, par. 2, del regolamento (UE) 1024/2013, di sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo di Banca Carige S.p.A., con sede legale in Genova, e di sostituirli rispettivamente con tre commissari straordinari e con un comitato di sorveglianza composto da tre membri.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, degli artt. 28 e 29 della direttiva 2014/59/UE2 e degli artt. 69 octiesdecies e segg. del TUB.

Si fa valere a questo riguardo che le misure di intervento precoce esigono una gradualità di interventi che nella specie non è stata rispettata. La misura più invasiva disposta è, pertanto, illegittima e nulla.

Secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione in relazione alle esigenze di proporzionalità e di gradualità che il sistema complessivo delle misure di intervento precoce impone.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 29, ultima frase, della Direttiva 2014/59/UE e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Si fa valere a questo riguardo che la nomina quali amministratori temporanei di componenti del precedente consiglio di amministrazione viola l’obbligo di esenzione da conflitto di interessi.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 70 TUB, sullo sviamento di potere, nonché sulla carenza di motivazione.

Si fa valere a questo riguardo che l’amministrazione straordinaria disposta a fronte di gravi violazioni o irregolarità rende il provvedimento contradittorio e incoerente.

Quinto motivo, vertente sulla violazione delle norme relative al diritto dell’azionista contenute nella direttiva (UE) 1132/20173 e nel codice civile italiano, anche quale attuazione dei principi fondamentali sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Costituzione, italiana, in materia di tutela della proprietà, del risparmio e dell’iniziativa economica privata oltre che di autodeterminazione del cittadino nelle scelte personali.

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1 Regolamento (UE) nº 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GO 2013, L 287, pag. 63)

2 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditici e delle imprese di investimento (GU 2014 ,L 173, pag 190).

3 Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU 2017, L 169, pag. 46).