Language of document : ECLI:EU:C:2019:220

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

19 marzo 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Regolamento (UE) 2016/399 – Articolo 32 – Ripristino temporaneo, da parte di uno Stato membro, del controllo di frontiera alle proprie frontiere interne – Ingresso irregolare di un cittadino di un paese terzo – Equiparazione delle frontiere interne alle frontiere esterne – Direttiva 2008/115/CE – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)»

Nella causa C‑444/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 12 luglio 2017, pervenuta in cancelleria il 21 luglio 2017, nel procedimento

Préfet des Pyrénées-Orientales

contro

Abdelaziz Arib,

Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier,

Procureur général près la cour d’appel de Montpellier,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Prechal, E. Regan, T. von Danwitz, C. Toader e C. Lycourgos (relatore), presidenti di sezione, A. Rosas, E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby, C.G. Fernlund e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 giugno 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il préfet des Pyrénées-Orientales, da F.-H. Briard e S. Bonichot, avocats;

–        per il governo francese, da E. de Moustier, E. Armoët e D. Colas, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da R. Kanitz, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da C. Cattabriga e G. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 ottobre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1; in prosieguo: il «codice frontiere Schengen»), nonché dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il préfet des Pyrénées-Orientales (prefetto dei Pirenei Orientali, Francia), e, dall’altro, il sig. Abdelaziz Arib, il procuratore della Repubblica presso il tribunal de grande instance de Montpellier (Tribunale di primo grado di Montpellier, Francia) e il procuratore generale presso la Cour d’appel de Montpellier (Corte d’appello di Montpellier, Francia) in merito alla proroga del trattenimento amministrativo del sig. Arib, entrato illegalmente nel territorio francese.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 La CAAS

3        La Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995 (GU 2000, L 239, pag. 19; in prosieguo: la «CAAS»), fa parte dell’acquis di Schengen.

4        L’articolo 26 della CAAS prevede quanto segue:

«1.      Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, le Parti contraenti si impegnano ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali le seguenti regole:

a)      Se ad uno straniero viene rifiutato l’ingresso nel territorio di una Parte contraente, il vettore che lo ha condotto alla frontiera esterna per via aerea, marittima o terrestre è tenuto a prenderlo immediatamente a proprio carico. A richiesta delle autorità di sorveglianza della frontiera, egli deve ricondurre lo straniero nel paese terzo dal quale è stato trasportato, nel paese terzo che ha rilasciato il documento di viaggio in suo possesso durante il viaggio o in qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione.

b)      Il vettore è tenuto ad adottare ogni misura necessaria per accertarsi che lo straniero trasportato per via aerea o marittima sia in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l’ingresso nei territori delle Parti contraenti.

2.      Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e nel rispetto del proprio diritto costituzionale, le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nei confronti dei vettori che trasportano per via aerea o marittima, da un paese terzo verso il loro territorio, stranieri che non sono in possesso dei documenti di viaggio richiesti.

3.      Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2 si applicano ai vettori di gruppi che effettuano collegamenti stradali internazionali con autopullman, ad eccezione del traffico frontaliero».

 Il codice frontiere Schengen

5        Ai sensi dell’articolo 2 del codice frontiere Schengen:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1)      “frontiere interne”

a)      le frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fluviali e lacustri, degli Stati membri;

b)      gli aeroporti degli Stati membri adibiti ai voli interni;

c)      i porti marittimi, fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari interni effettuati da traghetti;

2)      “frontiere esterne” le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati membri, che non siano frontiere interne;

(…)».

6        L’articolo 5 di detto codice dispone quanto segue:

«1.      Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti. Ai valichi di frontiera che non sono aperti 24 ore al giorno gli orari di apertura devono essere indicati chiaramente.

Gli Stati membri notificano l’elenco dei loro valichi di frontiera alla Commissione a norma dell’articolo 39.

(…)

3.      Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 2 o i loro obblighi in materia di protezione internazionale, gli Stati membri impongono sanzioni, a norma della legislazione nazionale, in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive».

7        L’articolo 13, paragrafo 1, dello stesso codice prevede quanto segue:

«La sorveglianza si prefigge principalmente lo scopo di impedire l’attraversamento non autorizzato della frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di adottare misure contro le persone entrate illegalmente. Una persona che ha attraversato illegalmente una frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure che rispettano la direttiva 2008/115/CE».

8        Ai sensi dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen:

«1.      Sono respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d’ingresso previste dall’articolo 6, paragrafo 1, e non rientrino nelle categorie di persone di cui all’articolo 6, paragrafo 5. Ciò non pregiudica l’applicazione di disposizioni particolari relative al diritto d’asilo e alla protezione internazionale o al rilascio di visti per soggiorno di lunga durata.

(…)

4.      Le guardie di frontiera vigilano affinché un cittadino di paese terzo oggetto di un provvedimento di respingimento non entri nel territorio dello Stato membro interessato.

(…)

6.      Le modalità del respingimento figurano nell’allegato V, parte A».

9        L’articolo 23 di detto codice, intitolato «Verifiche all’interno del territorio», prevede quanto segue:

«L’assenza del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica:

a)      l’esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti degli Stati membri in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l’esercizio di queste competenze non abbia effetto equivalente alle verifiche di frontiera; ciò vale anche nelle zone di frontiera. Ai sensi della prima frase, tale esercizio delle competenze di polizia può non essere considerato equivalente, in particolare, all’esercizio delle verifiche di frontiera quando le misure di polizia:

i)      non hanno come obiettivo il controllo di frontiera;

ii)      si basano su informazioni e l’esperienza generali di polizia quanto a possibili minacce per la sicurezza pubblica e sono volte, in particolare, alla lotta contro la criminalità transfrontaliera;

iii)      sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne;

iv)      sono effettuate sulla base di verifiche a campione;

(…)».

10      L’articolo 25 dello stesso codice così dispone:

«1.      In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.

2.      Il controllo di frontiera alle frontiere interne è ripristinato solo come misura di extrema ratio e in conformità degli articoli 27, 28 e 29. Ogniqualvolta si contempli la decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, 28 o 29, sono presi in considerazione i criteri di cui agli articoli 26 e 30, rispettivamente.

3.      Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, detto Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 26 e secondo la procedura di cui all’articolo 27, per gli stessi motivi indicati al paragrafo 1 del presente articolo e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a 30 giorni.

4.      La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, incluse eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a sei mesi. Qualora vi siano circostanze eccezionali, come quelle di cui all’articolo 29, tale durata totale può essere prolungata fino a un massimo di due anni, in conformità del paragrafo 1 di detto articolo».

11      L’articolo 32 del codice frontiere Schengen così dispone:

«In caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni del titolo II».

12      Gli articoli 5, 13 e 14 di tale codice fanno parte del suo titolo II, intitolato «Frontiere esterne», mentre i suoi articoli 23, 25 e 32 di detto codice appartengono al suo titolo III, intitolato «Frontiere interne».

13      L’Allegato V, parte A, punto 2, del codice frontiere Schengen prevede quanto segue:

«Tuttavia, se il cittadino di un paese terzo colpito da un provvedimento di respingimento è stato condotto alla frontiera da un vettore, l’autorità localmente responsabile:

a)      ordina al vettore di riprendere a proprio carico il cittadino del paese terzo in questione e trasferirlo immediatamente nel paese terzo dal quale è stato trasportato, o nel paese terzo che ha rilasciato il documento che consente di attraversare la frontiera o in qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione, oppure di trovare il modo per ricondurlo, conformemente all’articolo 26 della convenzione di Schengen e alla direttiva 2001/51/CE del Consiglio (…)

b)      fino al momento della riconduzione, adotta le misure necessarie, nel rispetto del diritto nazionale e tenendo conto delle circostanze locali, allo scopo di impedire l’ingresso illecito dei cittadini di paesi terzi respinti».

 La direttiva 2008/115

14      Il considerando 5 della direttiva 2008/115 enuncia quanto segue:

«La presente direttiva dovrebbe introdurre un corpus orizzontale di norme, applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro».

15      L’articolo 2 di tale direttiva così dispone:

«1.      La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare.

2.      Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi:

a)      sottoposti a respingimento alla frontiera conformemente all’articolo 13 del codice frontiere Schengen ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro;

b)      sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione.

(…)».

16      Ai sensi dell’articolo 3 di detta direttiva:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

2)      “soggiorno irregolare” la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;

3)      “rimpatrio” il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente:

–        nel proprio paese di origine, o

–        in un paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese, o

–        in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato;

(…)».

17      L’articolo 4, paragrafo 4, della medesima direttiva prevede quanto segue:

«Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri:

a)      provvedono affinché siano loro riservati un trattamento e un livello di protezione non meno favorevoli di quanto disposto all’articolo 8, paragrafi 4 e 5 (limitazione dell’uso di misure coercitive), all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) (rinvio dell’allontanamento), all’articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e d) (prestazioni sanitarie d’urgenza e considerazione delle esigenze delle persone vulnerabili) e agli articoli 16 e 17 (condizioni di trattenimento) e

b)      rispettano il principio di non-refoulement».

 Diritto francese

18      Ai sensi dell’articolo L. 621-2, paragrafo 1 e 2 del code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (codice che disciplina l’ingresso e il soggiorno degli stranieri e il diritto d’asilo), come modificato dalla legge n. 2012-1560, del 31 dicembre 2012 (in prosieguo: il «Ceseda»):

«È punito con una pena detentiva di un anno e con un’ammenda di EUR 3 750 lo straniero non cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea:

1°      che abbia fatto ingresso nel territorio metropolitano senza soddisfare le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) o c), del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [(GU 2006, L 105, pag. 1),] e senza essere stato ammesso nel territorio in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del medesimo regolamento, nonché qualora lo straniero sia oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione in applicazione di una decisione esecutiva adottata da un altro Stato contraente della [CAAS];

2°      oppure che, provenendo direttamente dal territorio di uno Stato contraente della suddetta convenzione, abbia fatto ingresso nel territorio metropolitano senza attenersi alle disposizioni dei suoi articoli 19, paragrafi 1 o 2, 20, paragrafo 1, e 21, paragrafi 1 o 2, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 562/2006 (…) e alla lettera d), quando la segnalazione ai fini della non ammissione non risulta da una decisione esecutiva adottata da un altro Stato contraente della [CAAS];

(…)

Ai fini dell’applicazione del presente articolo, l’azione penale può essere avviata solo quando i fatti siano stati accertati nelle circostanze previste all’articolo 53 del code de procédure pénale [codice di procedura penale]».

19      L’articolo 53 del codice di procedura penale, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura penale»), così dispone:

«Viene considerato reato flagrante il reato attualmente in fase di perpetrazione o appena perpetrato. Sussiste altresì flagranza di reato qualora, nel periodo immediatamente successivo all’azione, la persona sospettata venga indicata pubblicamente quale responsabile, oppure venga trovata in possesso di oggetti o presenti apparenze o indizi tali da far ritenere che abbia partecipato al reato.

In seguito all’accertamento di un reato flagrante, le indagini svolte sotto la direzione del Procuratore della Repubblica nelle condizioni previste dal presente capo possono proseguire senza interruzioni per un periodo di otto giorni.

Qualora le investigazioni necessarie all’accertamento della verità per un reato punito con una pena pari o superiore a cinque anni di reclusione non possano essere differite, il Procuratore della Repubblica può decidere di prolungare, alle stesse condizioni, le indagini per un periodo massimo di otto giorni».

20      L’articolo 62-2 del codice di procedura penale così recita:

«Il fermo di polizia è un provvedimento coercitivo disposto da un ufficiale di polizia giudiziaria, sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, in forza del quale è mantenuta a disposizione degli inquirenti una persona a carico della quale sussistono una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato punito con la reclusione.

(…)».

21      L’articolo 78-2 del codice di procedura penale prevede quanto segue:

«Gli ufficiali di polizia giudiziaria e, su ordine e sotto la responsabilità di questi, gli agenti di polizia giudiziaria e gli agenti di polizia giudiziaria aggiunti di cui agli articoli 20 e 21, 1° paragrafo, possono invitare a dimostrare con ogni mezzo la sua identità qualsiasi persona nei cui riguardi esistano uno o più motivi plausibili per sospettare:

–        che abbia commesso o tentato di commettere un reato;

–        che si appresti a commettere un reato;

–        che sia in grado di fornire informazioni utili all’inchiesta in caso di reato;

–        che abbia trasgredito gli obblighi o i divieti cui è soggetta nell’ambito di un controllo giudiziario, di un provvedimento di arresti domiciliari con sorveglianza elettronica, di una pena o di una misura [la cui esecuzione è] seguita dal magistrato di sorveglianza;

–        o che sia stata oggetto di indagini ordinate da un’autorità giudiziaria.

Su mandato scritto del procuratore della Repubblica al fine di indagare e di perseguire reati da esso precisati, può essere ugualmente controllata l’identità di ogni persona, secondo le medesime modalità, nei luoghi e per un periodo di tempo determinati da tale magistrato. Il fatto che il controllo d’identità faccia emergere reati diversi da quelli indicati nel mandato del Procuratore della Repubblica non costituisce causa di nullità delle procedure incidentali.

Può ugualmente essere controllata l’identità di qualsiasi persona, a prescindere dal suo comportamento, secondo le modalità previste al primo comma, per prevenire una minaccia per l’ordine pubblico, e segnatamente per la sicurezza delle persone o dei beni.

In una zona compresa tra la frontiera terrestre della Francia con gli Stati parti della [CAAS] ed una linea tracciata a 20 chilometri dalla stessa, nonché nelle zone accessibili al pubblico dei porti, aeroporti e stazioni ferroviarie o stradali aperti al traffico internazionale ed identificati con decreto, per la prevenzione e l’accertamento dei reati legati alla criminalità transfrontaliera, può essere parimenti controllata l’identità di qualsiasi persona, secondo le modalità previste dal primo comma, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di legge di possedere, portare con sé ed esibire titoli e documenti. (…) Quando esiste una tratta autostradale che inizia nella zona menzionata nella prima frase del presente comma, ed il primo casello autostradale si situa oltre la linea dei 20 chilometri, il controllo può essere effettuato anche nelle aree di sosta prima di tale primo casello, nonché presso tale casello e nelle aree di sosta attigue. I caselli interessati da tale disposizione sono individuati con decreto. Il fatto che il controllo di identità faccia emergere un reato diverso dal mancato rispetto degli obblighi sopra elencati non costituisce una causa di nullità delle procedure incidentali. Ai fini dell’applicazione del presente comma, il controllo riguardante gli obblighi di legge di possedere, portare con sé ed esibire titoli e documenti può essere esercitato solo per un tempo non superiore a sei ore consecutive in uno stesso luogo e non può consistere in un controllo sistematico delle persone presenti o circolanti nelle zone o nei luoghi menzionati nel medesimo comma.

(…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

22      A seguito del ripristino temporaneo, in Francia, del controllo di frontiera alle frontiere interne comuni a quest’ultima e ad altri Stati membri facenti parte dello spazio Schengen, conformemente all’articolo 25 del codice frontiere Schengen, il sig. Arib, cittadino marocchino, è stato controllato, il 15 giugno 2016, nella zona compresa tra la frontiera che separa la Francia dalla Spagna e una linea tracciata a 20 chilometri dalla medesima, alle condizioni previste dall’articolo 78-2, nono comma, del codice di procedura penale. Il sig. Arib, che aveva precedentemente lasciato la Francia a seguito di un provvedimento di allontanamento notificatogli il 10 agosto 2013, si trovava a bordo di un autopullman proveniente dal Marocco.

23      Sospettato di essere entrato irregolarmente nel territorio francese, reato previsto all’articolo L. 621-2 del Ceseda, il sig. Arib è stato sottoposto a fermo di polizia. Il giorno successivo, il préfet des Pyrénées-Orientales (prefetto dei Pirenei Orientali) ha adottato nei confronti di quest’ultimo un decreto recante l’obbligo di lasciare il territorio francese e ne ha disposto il trattenimento amministrativo.

24      Con ordinanza del 21 giugno 2016, il juge des libertés et de la détention (giudice competente per l’adozione di misure restrittive della libertà personale) del Tribunal de grande instance de Perpignan (Tribunale di primo grado di Perpignan, Francia) ha deciso di annullare il fermo di polizia cui era stato sottoposto il sig. Arib e il procedimento successivo, compreso il trattenimento amministrativo del medesimo, con la motivazione, in sostanza, che detto fermo non poteva essere eseguito. A tale riguardo, esso ha rilevato che il sig. Arib, cittadino di un paese terzo in situazione irregolare, aveva attraversato una frontiera interna tra la Francia e la Spagna, il che, secondo tale giudice, doveva comportare l’applicazione della direttiva 2008/115, ai sensi della quale in circostanze come quelle del caso di specie non può essere applicata alcuna pena detentiva.

25      Con ordinanza del 22 giugno 2016, il consigliere delegato presso la Cour d’appel de Montpellier (Corte d’appello di Montpellier, Francia) ha confermato la decisione di primo grado. Il préfet des Pyrénées-Orientales (prefetto dei Pirenei Orientali) ha proposto ricorso per cassazione avverso detta decisione dinanzi al giudice del rinvio, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) facendo valere, in particolare, che in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, uno Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne, così escludendo in parte l’applicazione della direttiva 2008/115. Secondo tale prefetto, poiché in tal caso le misure di tutela previste da tale direttiva non sono applicabili, una persona entrata irregolarmente in Francia può essere controllata, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 78-2, nono comma, del codice di procedura penale e, qualora si trovi in una situazione irregolare, incorrere in una pena detentiva ed essere quindi sottoposta a fermo di polizia.

26      Il giudice del rinvio osserva, da un lato, che il codice frontiere Schengen stabilisce il principio della libera circolazione all’interno dello spazio Schengen e prevede l’assenza del controllo alle frontiere interne tra gli Stati membri e, dall’altro, che in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro, quest’ultimo può tuttavia ripristinare in via eccezionale il controllo di frontiera su tutte o alcune delle sue frontiere interne per un periodo limitato, in applicazione dell’articolo 25 di tale codice.

27      Detto giudice sottolinea inoltre che, ai sensi dell’articolo 32 del codice frontiere Schengen, in caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni del titolo II di tale codice, relative alle frontiere esterne. Esso sottolinea, a tale proposito, che ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, di detto codice, gli Stati membri impongono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne. Lo stesso giudice aggiunge che, secondo l’articolo 13 del medesimo codice, la sorveglianza di tali frontiere ha lo scopo di impedire il loro l’attraversamento non autorizzato e di adottare misure contro le persone entrate illegalmente, cosicché una persona che ha attraversato illegalmente una frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure che rispettano la direttiva 2008/115.

28      Secondo il giudice del rinvio, la direttiva 2008/115 impone agli Stati membri di adottare una decisione di allontanamento nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, e prevede che quest’ultimo possa essere trattenuto soltanto al fine di preparare il suo rimpatrio o effettuare il suo allontanamento e a condizione che non possa essere efficacemente applicata alcuna misura sufficiente, ma meno coercitiva. Tale giudice richiama la sentenza del 7 giugno 2016, Affum (C‑47/15, EU:C:2016:408), nella quale la Corte ha dichiarato che la direttiva 2008/115 osta alla normativa di uno Stato membro che consenta, in conseguenza del mero irregolare ingresso attraverso una frontiera interna, il quale determina il soggiorno irregolare, la reclusione di un cittadino di un paese terzo, nei confronti del quale non sia stata ancora conclusa la procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva stessa.

29      Il giudice del rinvio sottolinea che l’articolo L. 621-2 del Ceseda punisce con una pena detentiva accompagnata da un’ammenda l’ingresso irregolare nel territorio, qualora esso venga accertato in flagranza.

30      Alla luce di tale disposizione, il giudice del rinvio si pone anzitutto la questione se il controllo ripristinato ad una frontiera interna di uno Stato membro sia equiparabile al controllo ad una frontiera esterna in caso di suo attraversamento da parte di un cittadino di un paese terzo, privo del diritto d’ingresso, qualora il controllo venga effettuato in flagranza.

31      In caso di risposta affermativa, si dovrebbe poi, secondo detto giudice, stabilire le modalità di tale controllo. A tale riguardo, esso rileva, da un lato, che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115 consente agli Stati membri di continuare ad applicare alle loro frontiere esterne procedure di rimpatrio nazionali semplificate senza dover seguire tutte le fasi delle procedure previste dalla citata direttiva, al fine di poter allontanare più rapidamente i cittadini di paesi terzi scoperti mentre attraversano tali frontiere. Il medesimo giudice sottolinea, dall’altro, che l’articolo 4, paragrafo 4, di detta direttiva circoscrive l’esercizio da parte degli Stati membri della facoltà prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, dal momento che gli Stati membri devono soddisfare alcune garanzie minime, tra le quali, in particolare, le condizioni di trattenimento di cui agli articoli 16 e 17 della medesima direttiva.

32      Il giudice del rinvio si domanda pertanto se uno Stato che ha ripristinato il controllo di frontiera alle frontiere interne possa invocare detto articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per sottrarre all’ambito di applicazione della direttiva 2008/115 il cittadino di un paese terzo che attraversa irregolarmente tale frontiera e non ha ancora soggiornato sul territorio nazionale.

33      In caso di risposta affermativa, si porrebbe infine la questione se l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2008/115 debba essere interpretato nel senso che esso non osta alla reclusione dei cittadini di paesi terzi nelle circostanze del caso di specie.

34      Ciò premesso, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 32 del [codice frontiere Schengen], che prevede che, in caso di ripristino dei controlli alle frontiere interne, si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni del titolo II (sulle frontiere esterne), debba essere interpretato nel senso che il controllo ripristinato a una frontiera interna di uno Stato membro è equiparabile al controllo effettuato ad una frontiera esterna, quando questa è attraversata dal cittadino di un paese terzo privo di diritto di ingresso.

2)      Nelle stesse circostanze di ripristino dei controlli alle frontiere interne, se detto [codice] e la direttiva 2008/115 (…) consentano di applicare alla situazione del cittadino di paese terzo, che attraversa una frontiera dove è stato ripristinato il controllo, la facoltà prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), [di tale direttiva], che offre agli Stati membri la possibilità di continuare ad applicare alle loro frontiere esterne procedure di rimpatrio nazionali semplificate.

3)      In caso di risposta affermativa a quest’ultima questione, se le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 4, paragrafo 4, [di detta] direttiva ostino ad una normativa nazionale come quella dell’articolo L. 621-2 del [Ceseda], che sanziona con una pena detentiva l’irregolarità dell’ingresso sul territorio nazionale del cittadino di un paese terzo per il quale non è ancora stata completata la procedura di rimpatrio stabilita [dalla medesima] direttiva».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni prima e seconda

35      Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 32 del codice frontiere Schengen, debba essere interpretato nel senso che si applica al caso di un cittadino di un paese terzo, fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna di uno Stato membro, qualora tale Stato membro abbia ripristinato, ai sensi dell’articolo 25 di detto codice, il controllo a tale frontiera, in ragione di una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di detto Stato membro.

36      In via preliminare, occorre sottolineare che, come è stato indicato ai punti 22 e 23 della presente sentenza, il sig. Arib, cittadino marocchino, non è stato oggetto di un provvedimento di respingimento dal territorio francese, ma è stato controllato dalle autorità francesi nelle immediate vicinanze della frontiera franco-spagnola, dopo che i controlli a tale frontiera sono stati ripristinati ai sensi dell’articolo 25 del codice frontiere Schengen, ed è stato sottoposto a fermo di polizia, in seguito a tale controllo, con la motivazione che egli era sospettato di aver commesso il reato di cui all’articolo L. 621-2 del Ceseda, consistente nell’essere entrato irregolarmente nel territorio francese.

37      A tale riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che sia dalla definizione della nozione di «soggiorno irregolare» contenuta all’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115, sia dal considerando 5 di tale direttiva, ai sensi del quale quest’ultima si applica «a tutti i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza», risulta che un cittadino di un paese terzo il quale, in seguito al suo ingresso irregolare nel territorio di uno Stato membro, sia presente in tale territorio senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza, si trova per tale motivo in una situazione di soggiorno irregolare, senza che tale presenza sia subordinata alla condizione di una durata minima o dell’intenzione di restare in tale territorio (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Affum, C‑47/15, EU:C:2016:408, punti 48 e 59).

38      Il cittadino di un paese terzo che, come il sig. Arib, dopo essere entrato irregolarmente nel territorio di uno Stato membro, viene scoperto nel territorio di tale Stato membro, nelle immediate vicinanze di una delle sue frontiere interne, senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale territorio, deve essere quindi considerato in una situazione di irregolare soggiorno nel territorio di tale Stato membro.

39      Il cittadino di un paese terzo che si trovi in tale situazione rientra, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, e fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, nell’ambito di applicazione di quest’ultima. Egli deve, in linea di principio, essere assoggettato alle norme e alle procedure comuni previste da quest’ultima al fine del suo allontanamento, e ciò fintantoché il soggiorno non sia stato, eventualmente, regolarizzato (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Affum, C‑47/15, EU:C:2016:408, punto 61).

40      A tale riguardo occorre ricordare, in secondo luogo, che secondo la giurisprudenza della Corte, detta direttiva non osta alla normativa di uno Stato membro che consente la detenzione di un cittadino di un paese terzo al quale sia stata applicata la procedura di rimpatrio prevista dalla medesima direttiva e che o soggiorni in modo irregolare nel territorio di tale Stato membro senza che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio, oppure entri nuovamente nel territorio di tale Stato membro trasgredendo un divieto d’ingresso (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Affum, C‑47/15, EU:C:2016:408, punti 54 e 64).

41      Tuttavia, dal fascicolo presentato alla Corte, nonché dalle risposte fornite in udienza ai quesiti posti dalla Corte, risulta che il sig. Arib non si trova in nessuna delle due situazioni descritte al punto precedente.

42      Occorre rilevare, in terzo luogo, che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115 consente agli Stati membri di non applicare quest’ultima, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della medesima, in due situazioni specifiche, ossia quella dei cittadini di paesi terzi sottoposti a respingimento ad una frontiera esterna di uno Stato membro, conformemente all’articolo 14 del codice frontiere Schengen, oppure quella dei cittadini di paesi terzi fermati o scoperti in occasione dell’attraversamento irregolare di tale frontiera esterna e che non hanno successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in detto Stato membro.

43      Come è stato rilevato al punto 36 della presente sentenza, il sig. Arib non è stato oggetto di un provvedimento di respingimento dal territorio francese. Ne consegue che egli non può, in ogni caso, rientrare nella prima delle due situazioni contemplate all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2008/115.

44      Occorre pertanto determinare se un cittadino di un paese terzo che soggiorni irregolarmente nel territorio di uno Stato membro e che è stato fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna di tale Stato membro rientri nella seconda situazione contemplata all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115, nel caso in cui lo Stato membro interessato abbia ripristinato i controlli a tale frontiera in ragione di una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di detto Stato membro, conformemente all’articolo 25 del codice frontiere Schengen.

45      Occorre a tale riguardo ricordare, in primo luogo, che secondo la giurisprudenza della Corte, le due situazioni contemplate dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115 si riferiscono esclusivamente all’attraversamento di una frontiera esterna di uno Stato membro, quale definita dall’articolo 2 del codice frontiere Schengen, e non riguardano dunque l’attraversamento di una frontiera comune a Stati membri facenti parte dello spazio Schengen (sentenza del 7 giugno 2016, Affum, C‑47/15, EU:C:2016:408, punto 69).

46      Più in particolare, la seconda situazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115 implica uno stretto legame temporale e spaziale tra l’arresto o la scoperta di un cittadino di un paese terzo e l’attraversamento di una frontiera esterna. La norma riguarda, infatti, i cittadini di paesi terzi fermati o scoperti dalle competenti autorità nel momento stesso dell’irregolare attraversamento di una frontiera esterna o, successivamente all’attraversamento, in prossimità della frontiera stessa (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Affum, C‑47/15, EU:C:2016:408, punto 72).

47      Pertanto, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri di sottrarre cittadini di paesi terzi che versino in situazione di irregolare soggiorno dall’ambito di applicazione di detta direttiva a motivo del loro irregolare ingresso attraverso una frontiera interna (sentenza del 7 giugno 2016, Affum, C‑47/15, EU:C:2016:408, punti 69 e 77).

48      È tuttavia necessario stabilire, in secondo luogo, se il fatto che siano stati ripristinati, da parte di uno Stato membro, i controlli alle sue frontiere interne, conformemente all’articolo 25 del codice frontiere Schengen, possa far rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115 la situazione di un cittadino di un paese terzo che soggiorna irregolarmente nel territorio di tale Stato membro e viene fermato in prossimità di tale frontiera interna.

49      L’articolo 25 del codice frontiere Schengen consente ad uno Stato membro, a titolo eccezionale ed a determinate condizioni, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di tale Stato membro. Ai sensi dell’articolo 32 di tale codice, in caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni di detto codice relative alle frontiere esterne.

50      A tale riguardo occorre sottolineare, in primo luogo, che, quale deroga all’ambito di applicazione della direttiva 2008/115, l’eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della medesima, deve essere interpretata in modo restrittivo.

51      Ebbene, come già emerso dai punti 45 e 47 della presente sentenza, tale disposizione riguarda, stando alla sua stessa formulazione, priva di qualsiasi ambiguità al riguardo, la situazione di un cittadino di un paese terzo che si trova ad una «frontiera esterna» di uno Stato membro o nelle immediate vicinanze di tale frontiera esterna. Non vi è quindi alcuna indicazione del fatto che a tale situazione potrebbe essere equiparata quella di un cittadino di paesi terzi che si trovi ad una frontiera interna sulla quale sono stati ripristinati i controlli di frontiera in forza dell’articolo 25 del codice frontiere Schengen, o nelle immediate vicinanze di tale frontiera interna, sebbene, alla data di adozione della presente direttiva, gli articoli 23 e 28 del regolamento n. 562/2006 prevedevano già, da un lato, che gli Stati membri potessero ripristinare, a titolo eccezionale, il controllo di frontiera alle loro frontiere interne in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna e, dall’altro, che, in un caso del genere, le disposizioni pertinenti di tale regolamento relative alle frontiere esterne fossero applicabili mutatis mutandis.

52      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’obiettivo perseguito dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115, la Corte ha già dichiarato che esso consiste nel consentire agli Stati membri, nelle due situazioni contemplate da tale disposizione, di continuare ad applicare alle loro frontiere esterne procedure di rimpatrio semplificate, senza dover seguire tutte le fasi nelle quali si sviluppano le procedure previste dalla citata direttiva, al fine di poter allontanare più rapidamente i cittadini di paesi terzi scoperti mentre attraversano una di tali frontiere (sentenza del 7 giugno 2016, Affum, C‑47/15, EU:C:2016:408, punto 74).

53      A tale riguardo, si deve constatare che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115 tratta in maniera identica la scoperta o il fermo nelle immediate vicinanze di una frontiera esterna di uno Stato membro, di cui all’articolo 13 del codice frontiere Schengen, e l’adozione di un provvedimento di respingimento, ai sensi dell’articolo 14 di tale codice.

54      Infatti, se, come confermato dall’articolo 14, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen, l’adozione di una decisione di respingimento dal territorio dello spazio Schengen mira a evitare che il cittadino di paesi terzi al quale essa si riferisce entri in tale territorio, il fermo o la scoperta di tale cittadino, il cui soggiorno è irregolare, durante l’attraversamento di una frontiera esterna o nelle immediate vicinanze della stessa, consente altresì alle autorità nazionali competenti di adottare, facilmente e rapidamente, tenuto conto del luogo in cui detto cittadino è stato fermato, le misure adeguate al fine di evitare che egli rimanga in tale territorio, accompagnandolo immediatamente alla frontiera esterna che ha attraversato irregolarmente.

55      In tali circostanze, caratterizzate, in particolare, dalla prossimità di una frontiera esterna, può essere giustificato autorizzare uno Stato membro a non seguire tutte le fasi della procedura prevista dalla direttiva 2008/115, al fine di accelerare il rimpatrio verso un paese terzo dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente sul suo territorio.

56      Per contro, il mero ripristino di controlli di frontiera alle frontiere interne di uno Stato membro comporta che un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno è irregolare e che viene fermato mentre attraversa tale frontiera o nelle sue immediate vicinanze, può essere allontanato più rapidamente o facilmente dal territorio dello spazio Schengen, venendo immediatamente accompagnato ad una frontiera esterna, soltanto se era stato fermato nello stesso luogo in occasione di un controllo di polizia, ai sensi dell’articolo 23, lettera a), del codice frontiere Schengen, in assenza del ripristino dei controlli a dette frontiere.

57      Contrariamente a quanto sostenuto, in sostanza, dal governo tedesco, tale conclusione non è rimessa in discussione qualora vengano presi in considerazione gli obblighi imposti ai vettori in forza dell’allegato V, parte A, punto 2, del codice frontiere Schengen e dell’articolo 26 della CAAS.

58      Infatti, anche supponendo che tali obblighi trovino anch’essi applicazione, in virtù dell’articolo 32 di detto codice, in caso di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne, occorre in ogni caso rilevare che l’allegato V, parte A, punto 2, del codice frontiere Schengen e l’articolo 26 della CAAS comportano l’obbligo per i vettori di ricondurre il cittadino di un paese terzo da essi trasportato solo quando a quest’ultimo è stato negato l’ingresso alla frontiera, e non quando tale cittadino, come nel caso del sig. Arib, viene fermato o scoperto dopo aver attraversato irregolarmente detta frontiera.

59      Ne consegue che, alla luce dell’obiettivo perseguito dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115, non è necessario distinguere la situazione di un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno è irregolare, fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna, a seconda che siano ripristinati o meno i controlli a detta frontiera.

60      In terzo luogo, la necessità di un’interpretazione restrittiva dell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115 è suffragata anche dall’analisi del contesto di tale disposizione e, in particolare, da una lettura sistematica del codice frontiere Schengen.

61      A tale riguardo, occorre in primo luogo rilevare che da tale codice risulta che una frontiera interna sulla quale sono stati ripristinati i controlli di frontiera da parte di uno Stato membro in forza dell’articolo 25 di detto codice, non è equiparabile ad una frontiera esterna, ai sensi del medesimo codice.

62      Infatti, ai sensi dell’articolo 2 del codice frontiere Schengen, le nozioni di «frontiere interne» e di «frontiere esterne» si escludono a vicenda. Ebbene, l’articolo 32 di tale codice si limita a prevedere che, in caso di ripristino da parte di uno Stato membro del controllo di frontiera alle frontiere interne, si applicano mutatis mutandis soltanto le pertinenti disposizioni di detto codice relative alle frontiere esterne. Tuttavia, detto articolo 32 non prevede, come rilevato dall’avvocato generale, in sostanza, al paragrafo 52 delle sue conclusioni, che in un caso siffatto trovi applicazione l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115. Pertanto, la stessa formulazione del codice frontiere Schengen osta a che, ai fini di tale direttiva, una frontiera interna sulla quale sono stati ripristinati i controlli in forza dell’articolo 25 di tale codice venga assimilata ad una frontiera esterna.

63      Inoltre, è vero che, come ha rilevato il giudice del rinvio, l’articolo 5, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen impone agli Stati membri di prevedere, in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti, sanzioni che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

64      Tuttavia, indipendentemente dal fatto che tale disposizione costituisca una disposizione pertinente ai sensi dell’articolo 32 del codice frontiere Schengen, applicabile, mutatis mutandis, in caso di ripristino, da parte di uno Stato membro, del controllo di frontiera alle sue frontiere interne, occorre in ogni caso rilevare che detta disposizione non intende in alcun modo derogare alle norme e alle procedure comuni stabilite dalla direttiva 2008/115, come del resto espressamente confermato all’articolo 13, paragrafo 1, di detto codice, il quale dispone che devono essere adottate misure nei confronti di una persona che ha attraversato illegalmente una frontiera esterna e che, se tale persona non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato, essa è fermata e sottoposta a procedure che rispettano la direttiva 2008/115 (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Affum, C‑47/15, EU:C:2016:408, punto 90).

65      L’articolo 13, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen è volto quindi a precisare la relazione tra il controllo delle frontiere e l’attuazione delle procedure di rimpatrio previste dalla direttiva 2008/115 (sentenza del 26 luglio 2017, Jafari, C‑646/16, EU:C:2017:586, punto 69). Ne consegue che le misure adottate dagli Stati membri, in particolare a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen, al fine di garantire un’efficace sorveglianza delle frontiere, non possono avere l’effetto di modificare gli obblighi degli Stati membri derivanti da tale direttiva.

66      Infine, si deve ricordare che la direttiva 2008/115 non esclude la facoltà per gli Stati membri di reprimere con la pena della reclusione la perpetrazione di reati diversi da quelli attinenti alla sola circostanza di ingresso irregolare, anche in situazioni in cui la procedura di rimpatrio prevista da tale direttiva non sia stata ancora conclusa (sentenza del 7 giugno 2016, Affum, C‑47/15, EU:C:2016:408, punto 65). Tale direttiva, quindi, non osta neppure all’arresto o al fermo di polizia di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, quando tali misure vengono adottate sulla base del fatto che detto cittadino è sospettato di aver commesso un reato diverso dal semplice ingresso irregolare nel territorio nazionale, e in particolare un reato che può costituire una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna dello Stato membro interessato.

67      Alla luce di quanto precede occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 32 del codice frontiere Schengen, deve essere interpretato nel senso che non si applica al caso di un cittadino di un paese terzo, fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna e il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, anche qualora tale Stato membro abbia ripristinato, ai sensi dell’articolo 25 di detto codice, il controllo a tale frontiera, in ragione di una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di detto Stato membro.

 Sulla terza questione

68      Tenuto conto della risposta data alle questioni prima e seconda, non occorre rispondere alla terza questione.

 Sulle spese

69      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con l’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), deve essere interpretato nel senso che non si applica al caso di un cittadino di un paese terzo, fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna e il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, anche qualora tale Stato membro abbia ripristinato, ai sensi dell’articolo 25 di tale regolamento, il controllo a tale frontiera, in ragione di una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di detto Stato membro.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.