Language of document : ECLI:EU:C:2019:1046

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

4 dicembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 3, paragrafo 1 – Azioni che scaturiscono direttamente dalla procedura di insolvenza e che sono ad essa strettamente connesse – Vendita di un immobile e costituzione di un’ipoteca – Azione di inopponibilità presentata dal curatore – Articolo 25, paragrafo 1 – Competenza esclusiva degli organi giurisdizionali dello Stato di apertura della procedura di insolvenza»

Nella causa C‑493/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di Cassazione, Francia), con decisione del 24 maggio 2018, pervenuta in cancelleria il 26 luglio 2018, nel procedimento

UB

contro

VA,

Tiger SCI,

WZ, in qualità di curatore fallimentare di UB,

Banque patrimoine et immobilier SA,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da S. Rodin, presidente di sezione, D. Šváby e K. Jürimäe (relatrice), giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per UB, VA e la Tiger SCI, da J. Ghestin, avocat;

–        per la Banque patrimoine et immobilier SA, da P. Spinosi, avocat;

–        per il governo francese, da D. Colas, D. Dubois e E. de Moustier, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Wilderspin, in qualità di agente,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, UB e, dall’altro, VA, la Tiger SCI, WZ, in qualità di curatore fallimentare di UB, e la Banque patrimoine et immobilier SA, in relazione alla vendita di beni immobili appartenenti inizialmente a UB e ad alcune ipoteche concesse su tali beni da quest’ultimo, nonché all’azione intrapresa da WZ per far dichiarare tali operazioni non opponibili alla massa fallimentare.

 Contesto normativo

 Regolamento n. 1346/2000

3        I considerando 2 e 6 del regolamento n. 1346/2000 enunciano quanto segue:

«(2)      Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci. L’adozione del presente regolamento è necessaria al raggiungimento di tale obiettivo che rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell’articolo 65 del trattato.

(…)

(6)      Secondo il principio di proporzionalità, il presente regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinano le competenze per l’apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse. Il regolamento dovrebbe inoltre contenere disposizioni relative al riconoscimento di tali decisioni e alla legge applicabile, che soddisfano anch’esse tale principio».

4        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento:

«Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore».

5        L’articolo 3, di detto regolamento, intitolato «Competenza internazionale», al suo paragrafo 1 così dispone:

«Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria».

6        L’articolo 4 del medesimo regolamento precisa quanto segue:

«1.      Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato “Stato di apertura”.

2.      La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:

(…)

m)      le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori».

7        L’articolo 16, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1346/2000, prevede quanto segue:

«La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell’articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta».

8        Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, di tale regolamento:

«Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell’articolo 16, nonché, il concordato approvato da detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalità. (…)

La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla richiesta d’apertura di una procedura di insolvenza».

 Regolamento (CE) n. 44/2001

9        L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), al suo paragrafo 1 e al suo paragrafo 2, lettera b), così dispone:

«1.      Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

2.      Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

(…)

b)      i fallimenti, i concordati e le procedure affini».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      Il 7 agosto 2008 la Wirecard, società di diritto tedesco, ha ottenuto da un giudice del Regno Unito un provvedimento di congelamento dei beni di UB, cittadino dei Paesi Bassi. In tale data, quest’ultimo era proprietario di un appartamento e di un complesso immobiliare in Francia.

11      Il 22 agosto 2008 UB e sua sorella, VA, hanno firmato, dinanzi a un notaio francese, un atto di riconoscimento del debito con il quale UB ha riconosciuto di dovere a VA la somma di EUR 500 000 a titolo di vari prestiti, si è impegnato a rimborsare tale somma entro il 22 agosto 2017 e ha ipotecato, in secondo grado, a favore di VA, l’appartamento e il complesso immobiliare che possedeva in Francia.

12      Il 18 e il 24 marzo 2010 UB ha venduto tali beni immobili, dietro pagamento delle somme, rispettivamente, di EUR 395 000 e di EUR 780 000, alla Tiger SCI, costituita il 25 febbraio 2010 da VA, che detiene il 90% delle quote di tale società.

13      Il 10 maggio 2011 UB, su sua richiesta, è stato dichiarato fallito dal Croydon County Court (Tribunale di contea di Croydon, Regno Unito), a norma del regolamento n. 1346/2000 e delle pertinenti disposizioni di diritto fallimentare del Regno Unito. Il 1o luglio 2011 WZ è stato nominato curatore fallimentare di UB, con effetto dal 6 luglio 2011.

14      Su richiesta di WZ, la Croydon County Court (Tribunale di contea di Croydon) ha autorizzato quest’ultimo, il 26 ottobre 2011, ad intraprendere un’azione dinanzi ai giudici francesi per, da un lato, registrare l’ordinanza dichiarativa del fallimento e, dall’altro, ottenere una decisione che dichiarasse che la vendita dei beni immobili cui al punto 12 della presente sentenza nonché le ipoteche concesse su questi ultimi a favore di VA (in prosieguo: le «vendite e le ipoteche di cui trattasi») costituivano operazioni senza corrispettivo reale o significativo, ai sensi delle pertinenti disposizioni di diritto fallimentare del Regno Unito. WZ intendeva quindi ottenere una decisione che consentisse la reintegrazione di tali immobili nel patrimonio di UB, fallito, ai fini della loro realizzazione.

15      In data 12 dicembre 2011, WZ, agendo in qualità di curatore fallimentare di UB, ha promosso un’azione legale contro quest’ultimo, VA e la Tiger dinanzi al Tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia), al fine di far dichiarare l’inopponibilità alla massa fallimentare delle vendite e delle ipoteche di cui trattasi. La Banque patrimoine et immobilier, che aveva finanziato l’acquisto di tali beni immobili, è intervenuta nel procedimento.

16      Ritenendo che UB fosse venuto meno ai propri obblighi di legge nel non aver fornito informazioni sufficienti sull’esistenza di attivi non rivelati non ubicati nel Regno Unito, il 3 luglio 2012 il Croydon County Court (Tribunale di contea di Croydon) ha disposto la sospensione del termine automatico per la cessazione del fallimento fintanto che UB non avesse adempiuto tali obblighi. Con sentenza del 19 novembre 2013, tale giudice ha infine deciso di revocare tale sospensione e ha dichiarato che la data effettiva di chiusura del fallimento di UB sarebbe stata la data di tale sentenza.

17      Con sentenza dello stesso giorno, il Tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi) ha statuito che le vendite e le ipoteche di cui trattasi non erano opponibili a WZ, nella sua qualità di curatore fallimentare di UB, nei limiti delle somme ancora dovute ai creditori. Con sentenza del 13 maggio 2016, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) non solo ha confermato tale inopponibilità, ma ha inoltre ritenuto che la stessa non dovesse essere limitata in tal modo.

18      UB ha impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia). VA e la Tiger hanno proposto un’impugnazione incidentale contro la medesima sentenza, al pari di WZ, nella sua qualità di curatore fallimentare di UB. A sostegno delle loro impugnazioni, UB, VA e la Tiger fanno valere che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, sono competenti ad aprire la procedura principale di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Essi sostengono inoltre che la Corte, nelle sentenze del 12 febbraio 2009, Seagon (C‑339/07, EU:C:2009:83), e del 16 gennaio 2014, Schmid (C‑328/12, EU:C:2014:6), ha dichiarato che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che i giudici dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza sono competenti a conoscere un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza. Orbene, UB, VA e la Tiger ritengono che, nel caso di specie, soltanto i giudici del Regno Unito fossero competenti a pronunciarsi sull’azione di inopponibilità delle vendite e delle ipoteche di cui trattasi, in quanto la procedura di insolvenza nei confronti di UB è stata aperta nel Regno Unito. Pertanto, non avendo rilevato d’ufficio la propria incompetenza, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) avrebbe violato, in particolare, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000.

19      WZ sostiene che i giudici francesi, nel procedimento principale, traggono la loro competenza internazionale dalla decisione del Croydon County Court (Tribunale di contea di Croydon), del 26 ottobre 2011, con la quale tale giudice ha autorizzato il medesimo ad esperire la sua azione dinanzi ai giudici francesi. Tale decisione beneficerebbe del riconoscimento in Francia senza altra formalità, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000.

20      Il giudice del rinvio osserva che dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 risulta che i giudici dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza sono competenti a pronunciarsi sull’azione revocatoria fondata sull’insolvenza. Tuttavia, tale giudice nutre dubbi riguardo alla qualificazione dell’azione di cui trattasi nel procedimento principale e alla relazione tra tale disposizione del regolamento n. 1346/2000 e l’articolo 25, paragrafo 1, dello stesso, al fine di determinare il giudice che abbia la competenza internazionale a conoscere della controversia principale.

21      In tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’azione del curatore designato dal giudice dello Stato membro che ha aperto la procedura di insolvenza, mirata a far dichiarare inopponibili a tale procedura le ipoteche registrate su immobili del debitore situati in un altro Stato membro e le vendite di tali immobili realizzate in questo Stato, in vista della restituzione di detti beni nel patrimonio del debitore, derivi direttamente dalla procedura di insolvenza e le sia strettamente connessa.

2)      In caso di risposta affermativa, se i giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza abbiano competenza esclusiva a conoscere dell’azione del curatore o se, al contrario, i giudici dello Stato membro del luogo in cui si trovano gli immobili siano gli unici competenti a tal fine o se sussista una competenza concorrente tra questi diversi giudici e a quali condizioni.

3)      Se la decisione con cui il giudice dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza autorizza il curatore ad avviare in un altro Stato membro un’azione, che rientrerebbe in linea di principio nella competenza del giudice che ha aperto la procedura, possa avere l’effetto di imporre la competenza giurisdizionale di detto altro Stato in quanto, segnatamente, tale decisione potrebbe essere qualificata come decisione relativa allo svolgimento di una procedura di insolvenza ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 e, pertanto, riconosciuta senza altra formalità, per applicazione della medesima disposizione».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni prima e seconda

22      Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che l’azione del curatore, designato da un giudice dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza, intesa a far dichiarare inopponibili alla massa dei creditori la vendita di un bene immobile situato in un altro Stato membro nonché l’ipoteca su di esso concessa, rientra nella competenza esclusiva dei giudici del primo Stato membro.

23      L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 conferisce ai giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova il centro dei principali interessi del debitore la competenza esclusiva ad aprire la procedura di insolvenza principale (sentenza del 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C‑296/17, EU:C:2018:902, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

24      Occorre stabilire se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che detta competenza esclusiva si estende anche a un’azione di inopponibilità di atti stipulati a danno dei diritti della massa dei creditori, come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

25      A tale riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che, fondandosi sul considerando 6 del regolamento n. 1346/2000, e al fine di garantire l’effetto utile di tale regolamento, la Corte ha dichiarato che l’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento attribuisce ai giudici dello Stato membro competente ad aprire la procedura di insolvenza una competenza internazionale a conoscere delle azioni che scaturiscono direttamente da tale procedura e che sono ad essa strettamente connesse (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2012, F‑Tex, C‑213/10, EU:C:2012:215, punti 26 e 27 nonché giurisprudenza ivi citata).

26      Pertanto, per stabilire se un’azione rientri nella competenza internazionale dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza, occorre determinare se tale azione soddisfi tali due criteri cumulativi.

27      Per quanto riguarda il primo criterio, per stabilire se un’azione scaturisca direttamente da una procedura di insolvenza, va osservato che da una giurisprudenza costante della Corte risulta che l’elemento determinante per stabilire in che ambito rientri un’azione non è il contesto procedurale in cui essa si inserisce, bensì il fondamento giuridico di tale azione. Secondo tale approccio, occorre verificare se il diritto o l’obbligo che serve quale base dell’azione trovi la propria fonte nelle norme comuni del diritto civile e commerciale oppure in norme derogatorie, specifiche delle procedure di insolvenza (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, Tünkers France e Tünkers Maschinenbau, C‑641/16, EU:C:2017:847, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

28      Per quanto riguarda il secondo criterio, per stabilire se un’azione sia strettamente connessa a una procedura di insolvenza, una giurisprudenza parimenti costante della Corte afferma che è l’intensità del nesso esistente tra tale azione e la procedura di insolvenza l’elemento determinante per stabilire se trovi applicazione l’esclusione enunciata all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 44/2001 (sentenza del 9 novembre 2017, Tünkers France e Tünkers Maschinenbau, C‑641/16, EU:C:2017:847, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

29      In secondo luogo, da un’analisi dei rispettivi ambiti di applicazione dei regolamenti n. 44/2001 e n. 1346/2000, nonché dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1346/2000, la Corte ha dedotto che i giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata avviata la procedura di insolvenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, dispongono della competenza giurisdizionale esclusiva a conoscere delle azioni direttamente scaturenti da detta procedura e ad essa strettamente connesse (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C‑296/17, EU:C:2018:902, punto 36).

30      Nel caso di specie, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio risulta che, da un lato, l’azione di cui trattasi nel procedimento principale trova il suo fondamento giuridico nelle norme di diritto del Regno Unito relative specificamente all’insolvenza. Dall’altro lato, tale azione, fatte salve le verifiche in merito che spettano al giudice del rinvio, è stata avviata dal curatore fallimentare di UB nell’ambito del suo compito generale di amministrare e di liquidare gli attivi della massa nell’interesse dei creditori.

31      Pertanto, un’azione del curatore designato da un giudice dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il cui scopo è quello di far dichiarare inopponibili alla massa fallimentare talune ipoteche iscritte su beni immobili situati in un altro Stato membro nonché le vendite di tali immobili, scaturisce direttamente da tale procedura ed è ad essa strettamente connessa.

32      Dalle considerazioni di cui ai punti da 27 a 31 della presente sentenza risulta che una siffatta azione rientra nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza.

33      Tale ragionamento non può essere rimesso in discussione dal fatto che l’azione di cui trattasi nel procedimento principale riguarda beni immobili situati nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza.

34      Il regolamento n. 1346/2000 non prevede, infatti, alcuna norma che attribuisca ai giudici del luogo in cui sono situati beni immobili la competenza internazionale a conoscere di un’azione diretta alla reintegrazione di tali beni nella massa costituita nell’ambito di una procedura di insolvenza. Inoltre, una concentrazione di tutte le azioni direttamente connesse alla procedura di insolvenza dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta tale procedura è conforme all’obiettivo di migliorare l’efficienza e la rapidità delle procedure di insolvenza con effetti transfrontalieri, di cui ai considerando 2 e 8 del regolamento n. 1346/2000 (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C‑296/17, EU:C:2018:902, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

35      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che l’azione del curatore, designato da un giudice dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza, intesa a far dichiarare inopponibili alla massa dei creditori la vendita di un bene immobile situato in un altro Stato membro nonché l’ipoteca concessa su tale bene, rientra nella competenza esclusiva dei giudici del primo Stato membro.

 Sulla terza questione

36      Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che una decisione con la quale un giudice dello Stato membro di apertura autorizza il curatore ad esperire un’azione in un altro Stato membro, sebbene quest’ultima rientri nella competenza esclusiva di tale giudice, abbia l’effetto di conferire una competenza internazionale ai giudici di tale altro Stato membro.

37      L’articolo 25, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1346/2000 dispone che le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell’articolo 16 di tale regolamento sono egualmente riconosciute senza altra formalità. Il secondo comma del paragrafo 1 precisa che il primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice.

38      Orbene, l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 non può essere interpretato in un senso che rimetterebbe in discussione il carattere esclusivo della competenza internazionale dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza a conoscere delle azioni che derivano direttamente da tale procedura e che sono ad essa strettamente connesse.

39      In ogni caso, tale articolo prevede un sistema semplificato di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni di apertura e non già un meccanismo di attribuzione di competenza internazionale a favore di un giudice diverso da quello che dispone di una competenza esclusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000.

40      A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che l’articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1346/2000 riguarda unicamente il riconoscimento e l’esecutività delle decisioni derivanti direttamente dalla procedura di insolvenza e ad essa strettamente connesse, anche se adottate da un altro giudice dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza. Detta disposizione si limita quindi ad ammettere la possibilità che i giudici di uno Stato membro nel cui territorio sia stata aperta la procedura di insolvenza, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, conoscano parimenti di un’azione direttamente scaturente dalla procedura stessa e ad essa strettamente connessa, sia che si tratti del giudice che abbia aperto la procedura di insolvenza ai sensi del menzionato articolo 3, paragrafo 1, ovvero di un altro giudice territorialmente o materialmente competente del medesimo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C‑296/17, EU:C:2018:902, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

41      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che una decisione con la quale un giudice dello Stato membro di apertura autorizza il curatore ad esperire un’azione in un altro Stato membro, sebbene quest’ultima rientri nella competenza esclusiva di tale giudice, non può avere l’effetto di conferire una competenza internazionale ai giudici di tale altro Stato membro.

 Sulle spese

42      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che l’azione del curatore, designato da un giudice dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza, intesa a far dichiarare inopponibili alla massa dei creditori la vendita di un bene immobile situato in un altro Stato membro nonché l’ipoteca concessa su tale bene, rientra nella competenza esclusiva dei giudici del primo Stato membro.

2)      L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che una decisione con la quale un giudice dello Stato membro di apertura autorizza il curatore ad esperire un’azione in un altro Stato membro, sebbene quest’ultima rientri nella competenza esclusiva di tale giudice, non può avere l’effetto di conferire una competenza internazionale ai giudici di tale altro Stato membro.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.