Language of document : ECLI:EU:C:2017:386

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 17 maggio 2017 (1)

Causa C171/16

Trayan Beshkov

In presenza di:

Sofiyska rayonna prokuratura

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria)]

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Decisione quadro 2008/675/GAI – Presa in considerazione delle decisioni di condanna anteriore tra gli Stati membri – Nozione di “nuovo procedimento penale” – Non ammissione di una modifica dell’esecuzione della precedente condanna da parte dello Stato membro che ha avviato il nuovo procedimento penale»






1.        Nella presente causa, la Corte è chiamata, per la prima volta, ad interpretare le disposizioni della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna fra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (2).

2.        Più precisamente, la Corte è invitata, dal giudice del rinvio, a precisare la nozione di «procedimento penale» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della menzionata decisione quadro. Detto giudice si chiede, infatti, se tale nozione comprenda un procedimento avente ad oggetto l’esecuzione di una pena decisa da un giudice di uno Stato membro per la quale debba essere presa in considerazione la precedente condanna pronunciata dal giudice di un altro Stato membro.

3.        Inoltre, il giudice del rinvio desidera accertare se questa stessa disposizione osti ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede che la domanda di presa in considerazione di una precedente condanna pronunciata dal giudice di un altro Stato membro non può provenire direttamente dal condannato.

4.        Infine, la terza questione posta dal giudice del rinvio verte sulle concrete modalità della presa in considerazione, da parte di un giudice nazionale, della precedente condanna pronunciata dal giudice di un altro Stato membro e alla cui conseguente pena sia già stata data intera esecuzione.

5.        Nelle presenti conclusioni preciserò, innanzitutto, che, a mio parere, ai fini della sua presa in considerazione in occasione di un nuovo procedimento penale in uno Stato membro, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2008/675, una decisione giurisdizionale proveniente da un altro Stato membro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia non dev’essere previamente riconosciuta secondo una procedura speciale, come quella prevista dal Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale bulgaro).

6.        Esporrò poi i motivi per i quali ritengo che l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675 debba essere interpretato nel senso che costituisce un «procedimento penale» ai sensi di tale disposizione un procedimento avente ad oggetto l’esecuzione di una pena decisa dal giudice di uno Stato membro per la quale debba essere presa in considerazione la precedente condanna pronunciata dal giudice di un altro Stato membro. Proporrò altresì alla Corte di dichiarare che la stessa disposizione dev’essere interpretata nel senso che la domanda di presa in considerazione di una precedente condanna pronunciata dal giudice di un altro Stato membro può provenire direttamente dal condannato.

7.        Spiegherò in seguito perché, a mio avviso, l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, di tale decisione quadro debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede che un giudice nazionale riesamini, in occasione di un nuovo procedimento penale, la pena inflitta dal giudice di un altro Stato membro, e che abbia già avuto esecuzione, ai fini dell’irrogazione di una pena privativa della libertà personale cumulativa che includa la pena comminata da tale altro Stato membro.

8.        Infine, a mio parere, al fine di garantire l’effetto utile della detta decisione quadro, il giudice nazionale, se del caso, e alle condizioni e con le riserve espresse da tale atto normativo, deve fare applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 1, 3 e 5, della stessa decisione quadro, letto alla luce dei considerando 8 e 9 di quest’ultima.

I.      Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

9.        Nel considerando 1 della decisione quadro 2008/675 si afferma che l’obiettivo di mantenere e di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia presuppone che le informazioni relative alle decisioni di condanna pronunciate negli Stati membri possano essere prese in considerazione al di fuori dello Stato membro della condanna sia per prevenire nuovi reati sia in occasione dell’avvio di un nuovo procedimento penale.

10.      I considerando 8 e 9 di tale decisione quadro così recitano:

«(8)      Se nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro sono disponibili informazioni su una decisione di condanna precedente in un altro Stato membro, occorrerebbe nella misura del possibile evitare che la persona abbia un trattamento meno favorevole di quello che avrebbe se la condanna precedente fosse stata pronunciata da un giudice nazionale.

(9)      L’articolo 3, paragrafo 5, dovrebbe essere interpretato, conformemente tra l’altro al considerando 8, in modo che se in occasione di un nuovo procedimento penale il tribunale nazionale, tenendo conto di una pena irrogata precedentemente in un altro Stato membro, ritiene che l’irrogazione di una pena di un certo livello entro i limiti del diritto nazionale sia sproporzionatamente dura per l’autore del reato in considerazione della sua situazione, e se lo scopo della pena può essere raggiunto con una condanna più mite, esso può ridurre di conseguenza il livello della pena qualora ciò fosse stato possibile in casi meramente nazionali».

11.      L’articolo 2 della detta decisione quadro prevede quanto segue:

«Ai fini della presente decisione quadro per “condanna” si intende ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato».

12.      Ai sensi dell’articolo 3 della decisione quadro 2008/675:

«1.      Ciascuno Stato membro assicura che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all’assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale.

2.      Il paragrafo 1 si applica nella fase precedente al processo penale, in quella del processo penale stesso e in occasione dell’esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, comprese quelle relative alla detenzione cautelare, alla qualifica del reato, al tipo e al livello della pena comminata nonché alle norme che disciplinano l’esecuzione della decisione.

3.      Il fatto di prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri come previsto nel paragrafo 1 non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle.

4.      A norma del paragrafo 3, il paragrafo 1 non si applica nella misura in cui, se la precedente decisione di condanna è una condanna nazionale nello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, il fatto di prendere in considerazione la precedente decisione di condanna comporterebbe, a norma della legislazione di detto Stato membro, interferenze con la precedente decisione di condanna o con qualsiasi altra decisione relativa alla sua esecuzione, né con la loro revoca o riesame.

5.      Se il reato per il quale è in corso un nuovo procedimento è stato commesso prima che sia stata pronunciata o completamente eseguita la precedente condanna, i paragrafi 1 e 2 non comportano per gli Stati membri richiesti di applicare la legislazione nazionale sulla comminazione delle pene qualora l’applicazione di tali norme a condanne pronunciate all’estero limiti il giudice all’atto di irrogare una pena in un nuovo procedimento.

Tuttavia, gli Stati membri garantiscono che in tali casi i propri tribunali possano tener conto in altro modo di condanne precedenti pronunciate in altri Stati membri».

B.      Il diritto bulgaro

13.      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del Nakazatelen kodeks (codice penale), nella sua versione in vigore dal 27 maggio 2011 (in prosieguo: il «codice penale»), una sentenza di condanna passata in giudicato, pronunciata in un altro Stato membro dell’Unione europea per un atto che costituisce reato in base a tale codice, è presa in considerazione in ogni procedimento penale a carico della stessa persona in Bulgaria.

14.      L’articolo 23, paragrafo 1, del codice in parola prevede che, se, con un medesimo atto, sono commessi più reati o se una persona ha commesso più reati distinti prima di essere condannata per uno di tali reati con decisione di condanna passata in giudicato, il giudice, dopo aver determinato una pena separatamente per ciascuno dei suddetti reati di cui trattasi, infligge la pena più grave.

15.      In forza dell’articolo 25, paragrafi 1 e 2, del codice, le disposizioni dell’articolo 23 si applicano parimenti quando la persona sia stata condannata con decisioni di condanna distinte. Inoltre, quando la pena inflitta in una delle condanne sia stata scontata in tutto o in parte, essa, se è della stessa natura della pena cumulativa, viene defalcata da quest’ultima ai fini della sua esecuzione.

16.      Anche l’articolo 24 del codice penale prevede che, qualora le pene inflitte siano della stessa natura, ipotesi che ricorre nel caso di specie, il giudice può aumentare la pena cumulativa della metà senza superare un duplice massimale, e cioè, da un lato, il massimo delle pene fissate per ciascuno dei reati di tale tipo e, dall’altro, e in ogni caso, il massimo previsto per la più elevata delle suddette pene.

17.      L’articolo 4, paragrafo 2, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale), nella sua versione in vigore nel 2010, prevede che alla condanna pronunciata da un giudice di un altro Stato e passata in giudicato, e che non sia stata riconosciuta secondo la procedura della normativa bulgara, non è data esecuzione da parte delle autorità bulgare. Il paragrafo 3 dell’articolo in parola precisa che il suo paragrafo 2 non si applica qualora al riguardo sia diversamente previsto in una convenzione internazionale, ratificata, pubblicata ed entrata in vigore, di cui la Repubblica di Bulgaria sia parte.

18.      Nella sezione dedicata al riconoscimento e all’esecuzione di una condanna pronunciata da un giudice straniero, l’articolo 463 del codice precisa che una condanna passata in giudicato pronunciata da un giudice straniero è riconosciuta e ad essa viene data esecuzione da parte delle autorità bulgare qualora, in forza della normativa bulgara, l’atto per il quale è presentata la domanda costituisca un reato e il suo autore sia penalmente responsabile, qualora la condanna sia stata pronunciata nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dai relativi protocolli, di cui la Repubblica di Bulgaria è parte, qualora l’autore non sia stato condannato per un reato considerato politico o per un reato connesso ad un reato del genere, o per un crimine di guerra, qualora la Repubblica di Bulgaria non abbia riconosciuto una condanna pronunciata da un altro giudice straniero nei confronti dello stesso autore e per lo stesso reato e qualora la condanna non sia in contrasto con i principi fondamentali del diritto penale e del diritto processuale penale bulgari.

19.      L’articolo 466, paragrafo 1, del codice menzionato prevede che la decisione con cui è riconosciuta una condanna pronunciata da un giudice straniero abbia l’effetto di una condanna pronunciata da un giudice bulgaro.

II.    Fatti

20.      Con decisione pronunciata il 13 dicembre 2010 dal Landesgericht Klagenfurt (Tribunale regionale di Klagenfurt, Austria), il sig. Trayan Beshkov, cittadino bulgaro, veniva condannato, per il reato di ricettazione commesso in territorio austriaco il 14 novembre 2010, ad una pena detentiva di diciotto mesi, di cui sei mesi da scontare in carcere e dodici mesi di sospensione condizionale della pena, con un periodo di messa alla prova di tre anni.

21.      Il giudice del rinvio precisa che la parte della pena detentiva di sei mesi da scontare effettivamente è stata scontata dal 13 dicembre 2010 al 14 maggio 2011, previa detrazione del periodo durante il quale il sig. Beshkov si trovava in detenzione preventiva. Dal 14 maggio 2011 iniziava a decorrere il periodo di messa alla prova di tre anni.

22.      Con decisione resa il 29 aprile dal Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), il sig. Beshkov veniva condannato ad una pena detentiva di un anno per aver commesso, il 19 novembre 2008, a Sofia, fatti qualificati come lesioni personali lievi sotto forma di danno alla salute arrecato per motivi di violenza e turbativa dell’ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

23.      Essendo il sig. Beshkov ricercato dalle autorità bulgare, tale pena non è stata ancora scontata.

24.      Il 14 maggio 2015, il Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha ricevuto una domanda formulata dal sig. Beshkov, e inviata tramite il suo procuratore ad litem, con la quale egli chiede l’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 25, paragrafo 1, del codice penale. Egli desidera quindi che, ai fini dell’esecuzione della pena inflitta con la decisione del 29 aprile 2013, gli sia imposta un’unica pena privativa della libertà personale cumulativa, corrispondente alla più elevata delle pene stabilite dai giudici austriaco e bulgaro.

25.      Dato che una delle pene irrogate è stata comminata da un giudice straniero, il giudice del rinvio si chiede se esso debba preliminarmente riconoscere la decisione del giudice austriaco oppure se, sulla base della decisione quadro 2008/675, esso possa o addirittura debba accogliere la domanda del sig. Beshkov.

III. Le questioni pregiudiziali

26.      Nutrendo dubbi quanto all’interpretazione da dare al diritto dell’Unione, il Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Dica la Corte di giustizia come debba essere interpretata la nozione di “nuovo procedimento penale” di cui alla decisione quadro 2008/675; se essa debba necessariamente ricollegarsi all’accertamento della responsabilità rispetto a un reato commesso o se possa, invece, riguardare parimenti un procedimento nel quale, in base al diritto nazionale del secondo Stato membro, la pena inflitta in una precedente decisione giudiziaria debba assorbire un’altra pena o debba essere imputata a quest’ultima oppure debba essere disposta la sua separata espiazione.

2)      Se l’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con il considerando 13 della decisione quadro 2008/675, debba essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni nazionali in base alle quali un procedimento volto a prendere in considerazione una precedente condanna pronunciata in un altro Stato membro non possa essere avviato dal condannato, ma soltanto dallo Stato membro nel quale sia stata emanata la sentenza anteriore o dallo Stato membro in cui si svolge il nuovo procedimento.

3)      Se l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 debba essere interpretato nel senso che esso non consente allo Stato che avvia il nuovo procedimento penale di modificare le modalità di esecuzione della pena inflitta dallo Stato membro in cui sia stata pronunciata la precedente condanna e ciò anche nei casi in cui, in base al diritto nazionale del secondo Stato membro, la pena imposta dalla decisione giudiziaria precedente debba assorbire un’altra pena o venga ad essa imputata o debba essere disposta la sua separata previa espiazione».

IV.    Analisi

27.      Pur non riportandola formalmente nella formulazione delle questioni sottoposte alla Corte, il giudice del rinvio pone la questione se la decisione resa dal Landesgericht Klagenfurt (Tribunale regionale di Klagenfurt) debba essere preliminarmente riconosciuta in quanto decisione estera secondo il procedimento specifico previsto all’articolo 463 del Nakazatelno-protsesualen kodeks.

28.      Il carattere essenziale di tale questione mi porterà ad inserirla nel ragionamento nel contesto della pratica classica della riformulazione.

29.      Una risposta negativa si impone a mio parere in maniera evidente.

30.      Difatti, poiché la Repubblica d’Austria, così come la Repubblica di Bulgaria, si trova a far parte dello spazio di libertà, di sicurezza e giustizia, è il principio del reciproco riconoscimento che dev’essere applicato nell’ambito della circolazione e dell’applicazione delle decisioni giudiziarie in tale spazio e secondo le norme che derivano dagli strumenti legislativi in vigore quali interpretati dalla Corte. Si deve quindi ricordare che, secondo la giurisprudenza iniziata con la sentenza 11 febbraio 2003, Gözütok e Brügge (3), il riconoscimento reciproco comporta che il giudice di uno Stato membro deve accogliere la decisione giurisdizionale di un altro Stato membro come se essa fosse propria, anche quando il diritto nazionale avrebbe condotto ad una soluzione diversa.

31.      Per quanto riguarda la decisione quadro 2008/675, che fa essa stessa riferimento, al suo considerando 2, al reciproco riconoscimento, si deve constatare che un siffatto riconoscimento previo sarebbe in contrasto non soltanto con la formulazione medesima della citata decisione quadro, che non impone assolutamente una simile formalità, ma anche con i principi ricordati al paragrafo precedente.

32.      Ciò considerato, occorre tornare alle questioni sottoposte alla Corte nella presente causa e che si collegano ad uno dei settori più tecnici, e, pertanto, uno dei più complicati, del diritto penale e della procedura penale, vale a dire quello del diritto della pena.

33.      Più precisamente, i problemi sollevati dal giudice del rinvio vertono sull’applicazione della decisione quadro 2008/675 che prevede la presa in considerazione, da parte dei giudici nazionali di uno Stato membro, delle decisioni penali rese da un altro Stato membro.

34.      Il menzionato obbligo di presa in considerazione è una delle conseguenze dirette dell’esistenza dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia che l’Unione offre ai suoi cittadini.

35.      La realizzazione concreta di detto spazio presuppone che le normative e le prassi nazionali possano combinarsi in maniera tale da non creare incompatibilità che impedirebbero non soltanto la dinamica del reciproco riconoscimento, ma anche quella della semplice e quotidiana cooperazione giudiziaria. Nel caso contrario, ne risulterebbero vuoi spazi territoriali nei quali i delinquenti sarebbero certi di trovar rifugio, essendo al riparo da domande di arresto o di esecuzione di pene legittimamente pronunciate in altri Stati membri, vuoi situazioni identiche ma trattate in modi diversi a seconda che il reato o i reati siano stati commessi su una riva o sull’altra di un fiume che costituisce una di quelle frontiere che lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia si propone appunto di abolire (4).

36.      La nozione stessa di spazio unico in materia penale deve infatti tener conto della realtà dei comportamenti dei soggetti che delinquono e delle regole comuni applicate dai giudici nazionali, che costituiscono principi generali del diritto della pena.

37.      I soggetti delinquenti circolano nello spazio unico come i cittadini onesti circolano nel territorio degli Stati membri. All’interno di questi ultimi, come all’interno dell’Unione, essi possono commettere atti isolati o atti in serie. Le normative nazionali hanno una percezione diversa dei primi rispetto ai secondi. Gli atti in serie rientrano, in maniera generale, vuoi nell’ipotesi della recidiva, vuoi in quella della reiterazione di reati, vuoi nell’ipotesi cosiddetta del «concorso materiale di reati».

38.      Si configura giuridicamente la recidiva qualora, dopo una condanna penale divenuta definitiva – a maggior ragione se ad essa sia stata data esecuzione –, il reo commetta nuovamente un reato identico al precedente o qualificato come tale dalla legge.

39.      La reiterazione di reati è analoga alla precedente, con la sostanziale differenza che, in tale seconda ipotesi, il reato o i reati successivi ad una prima condanna non presentano il carattere di similitudine di cui al paragrafo precedente.

40.      Il concorso materiale di reati, invece, è costituito da reati commessi tutti senza che i fatti criminosi commessi siano stati separati nel tempo da una condanna definitiva.

41.      La recidiva comporta un aumento del massimo della pena comminata per il reato successivo. Vi si aggiungono la possibile revoca di sospensioni condizionali anteriori nonché, eventualmente, l’impossibilità di beneficiare di taluni tipi di benefici come la sospensione condizionale semplice. Una severità simile si spiega con la considerazione secondo cui, con la prima condanna, il soggetto delinquente ha, come minimo, preso coscienza del fatto che la punizione dell’atto delittuoso era una realtà, che ciò poteva essere deleterio per lui e che, siccome era la prima volta, egli ha forse beneficiato di un provvedimento di clemenza o di accompagnamento che costituiva per lui un’opportunità per risollevarsi e seguire ormai la via della legalità. In tale ottica, la recidiva segna un radicamento nel crimine, giacché è lo stesso reato ad essere ancora ripetutamente commesso e giustifica quindi una risposta sociale più energica.

42.      La reiterazione di reati traduce un grado minore di radicamento in un determinato tipo di delinquenza. Essa pertanto non comporta l’aumento del massimo della pena applicabile ai reati successivi, ma giustifica nondimeno un’intensificazione della severità della repressione mediante l’eventuale revoca di sospensioni condizionali anteriori e la possibilità di esserne privati per il futuro.

43.      Nel caso di un concorso materiale di reati, la situazione è diversa. L’avvertimento diretto a favorire la presa di coscienza costituito dalla prima condanna non è intervenuto. Alla moltiplicazione dei reati non si può pertanto attribuire il significato illustrato supra e la risposta sociale non può, di conseguenza, presentare la stessa forma.

44.      Ciò considerato, il giudice si trova di fronte ad una pluralità di reati cui teoricamente sono applicabili tante pene distinte quanti sono i reati commessi. La situazione concreta che esso si trova ad affrontare può presentare due aspetti: o tutti i fatti commessi rientrano in un’azione penale unica, oppure essi formano oggetto di azioni penali distinte; nel primo caso, il problema sarà definito con una sola decisione di condanna; nel secondo, occorrerà stabilire se si sommano o meno le diverse pene inflitte e, quindi, determinare come il giudice chiamato a decidere in materia di applicazione delle pene potrà o dovrà conciliare la sua decisione con quelle rese da un altro giudice.

45.      Tali «altri» giudici apparterranno tutti allo stesso Stato membro o, almeno in parte, a Stati membri diversi. È precisamente su detto profilo che verte il procedimento principale. Fortunatamente, per il delicato problema in parola si riscontra già una linea di guida nell’esistenza di principi generali facenti parti del diritto della pena.

46.      L’esecuzione della pena in sé non può infatti ridursi ad un’operazione di computo del numero dei giorni di detenzione. Oltre alle questioni di dignità attinenti alle condizioni materiali di detenzione, l’esecuzione di una sanzione penale deve altresì rispondere alle esigenze della funzione che deve svolgere una pena.

47.      Ricordo che la funzione della pena, pur non essendo espressa in quanto tale né nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, né nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, costituisce tuttavia il vettore di un valore che esprime la concezione sia dei rapporti umani in una società sia della capacità dell’uomo di correggersi e di reinserirsi.

48.      Originariamente concepita come vendetta, la pena è evoluta nel senso di una sanzione dapprima vissuta come corrispettivo, poi come riparazione e, infine, – questa è la sua concezione moderna – come diretta a consentire il reinserimento del condannato nella società. La recidiva degli atti delittuosi ha immediatamente posto la questione della sua prevenzione. Ben presto è apparso chiaro che l’allontanamento del reo costituito dalla pena detentiva, pur essendo inevitabile in un certo numero di casi, lungi dall’evitare la recidiva, poteva al contrario favorirla. Così si è sviluppata la funzione di reinserimento della pena che si ricollega, nella fase della sua esecuzione, al principio fondamentale della sua personalizzazione.

49.      Nell’ipotesi, che è quella in esame, di un concorso materiale di reati, è appunto il principio di personalizzazione che si trova al centro della tematica. L’addizione aritmetica di tutte le pene disposte per atti commessi durante un periodo di tempo nel corso del quale nessun avvertimento né alcuna forma di intervento istituzionale sono intervenuti potrà nella maggior parte dei casi apparire sproporzionata alla luce della personalità del reo e delle circostanze in cui gli atti sono stati commessi e dunque ingiusta. Ingiusta, la pena farà probabilmente insorgere la ribellione, quindi la recidiva, anziché il ravvedimento. In base a ciò si giustifica il potere concesso al giudice, nel suo ambito di valutazione della necessaria personalizzazione, e secondo i limiti apportati dalla legge, di conciliare al meglio le sanzioni da applicare ai reati commessi durante tale periodo della vita di un soggetto che delinque.

50.      Poiché tali sanzioni possono essere molto varie, in quanto talune consistono, ad esempio, in pene di corta durata ma da scontare in regime di carcerazione, altre, più lunghe, saranno accompagnate dalla sospensione condizionale semplice o con messa alla prova ecc., ciò presuppone che il giudice disponga di un margine discrezionale che gli consenta di adeguare alla gravità degli atti, alle circostanze in cui essi sono stati compiuti e alla personalità del reo, in particolare alla sua età, la soluzione che esso adotterà.

51.      Si aggiunga che, trattandosi di prendere in considerazione e di combinare decisioni emanate da giudici situati in più Stati membri, anche le eventuali particolarità esistenti nelle normative rispettivamente applicate devono essere rispettate, purché esse non mettano a repentaglio l’unità, l’efficacia e la supremazia del diritto dell’Unione.

52.      La decisione quadro 2008/675 sancisce precisamente tale principio.

53.      Ai considerando 4 e 5 di tale decisione quadro, si afferma chiaramente che le legislazioni nazionali che attribuiscono effetti unicamente alle condanne pronunciate esclusivamente da giudici nazionali devono essere disattese dal giudice. Il considerando 5 della detta decisione quadro impone infatti ai giudici degli Stati membri di attribuire alle condanne pronunciate dinanzi agli altri giudici dell’Unione gli effetti che il diritto nazionale attribuisce a quelle pronunciate dai giudici nazionali.

54.      Un simile obbligo è chiaramente connesso alla realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, con ciò, al reciproco riconoscimento che impone non solo di prendere in considerazione la decisione estera, ma anche di rispettarla.

55.      Pertanto, prendendo in considerazione tale decisione estera anteriore, il giudice che statuisce a seguito di quest’ultima non può modificarla in un senso o nell’altro. Chiaramente, ciò significa che, per applicare la propria decisione, il giudice che si pronuncia da ultimo non può né aumentare né diminuire la pena anteriore, né revocare la sospensione condizionale che poteva eventualmente accompagnare quest’ultima. L’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 sancisce il principio in parola.

56.      Occorre semplicemente che il giudice nazionale adito da ultimo dia a tale decisione gli effetti che sarebbero connessi ad una decisione nazionale anteriore.

57.      Ciò considerato, occorre esaminare più precisamente le questioni sottoposte dal giudice del rinvio.

58.      A tal proposito, le risposte da dare alla prima e alla seconda questione non mi sembra che pongano difficoltà.

59.      Riguardo alla prima questione, infatti, il procedimento avviato è incontestabilmente, a mio parere, un procedimento di natura penale, stante la materia trattata, ossia l’esecuzione della pena. Un procedimento può essere penale senza essere dedicato a nuove azioni penali. Si tratta, nella fattispecie, dell’esecuzione della pena, procedimento che richiede l’intervento delle tecniche e dei principi del diritto penale e della sua finalità particolare, contribuendo così alla sua autonomia. Del resto, se il legislatore avesse voluto riservare l’applicazione della decisione quadro 2008/675 unicamente alle azioni penali, esso avrebbe verosimilmente impiegato tale preciso termine di «azioni penali» e non quello generico di «procedimento».

60.      Rilevo, al riguardo, che la nozione di «procedimento penale» è definita all’articolo 2, lettera b), della decisione quadro 2009/315/GAI (5) come «la fase precedente al processo penale, la fase del processo penale stesso e l’esecuzione della condanna». Detta decisione quadro e la decisione quadro 2008/675 sono intimamente connesse, giacché la prima è diretta ad agevolare fra gli Stati membri lo scambio di informazioni relative al casellario giudiziario di una persona condannata in uno Stato membro e la seconda consente, di conseguenza, di prendere in considerazione la condanna o le condanne così venute alla luce. Osservo del resto che, a più riprese, il testo della decisione quadro 2008/675 fa espresso riferimento all’esecuzione della sanzione, il che, a mio avviso, pare chiudere la discussione (6).

61.      Per quanto riguarda la seconda questione, poiché la decisione quadro in parola si collega all’esecuzione e alla personalizzazione della sanzione, quest’ultimo principio mi sembra evidentemente enunciato tanto nell’interesse della società quanto in quello del condannato, il che è sufficiente a consentirgli di far valere le norme nazionali che prevedono la presa in considerazione di una condanna precedente pronunciata in un altro Stato membro. Se è vero che la pena svolge la funzione di reinserimento posta in rilievo, è evidente che i due interessi, quello del reo a ripercorrere la retta via e quello della società ad avere un soggetto delinquente in meno, coincidono.

62.      Peraltro, riconoscergli un simile diritto significa semplicemente applicare il principio del diritto al giudice, soprattutto considerando che dalla decisione di quest’ultimo può risultare una migliore personalizzazione della pena.

63.      Del resto, come precisa il giudice del rinvio, la normativa nazionale bulgara prevede espressamente il diritto, per il condannato, di avviare un procedimento dinanzi ai giudici ai fini della fissazione di una pena cumulativa corrispondente alla più elevata delle pene inflitte, qualora le condanne siano state tutte pronunciate da giudici nazionali. Rifiutare tale diritto ad un condannato cui sia stata inflitta una pena da un giudice di un altro Stato membro priverebbe di qualsiasi effetto utile la decisione quadro 2008/675, poiché l’iniziativa spetterebbe al solo Pubblico Ministero che non è necessariamente a conoscenza delle precedenti condanne estere, ipotesi peraltro ricorrente nella presente causa, e la cui inerzia priverebbe il condannato di ogni possibilità che gli venga inflitta una pena cumulativa. D’altra parte, ne risulterebbe, all’interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, una discriminazione fra soggetti che si trovano in una situazione analoga.

64.      A tale titolo, il carattere esclusivo del potere del procuratore generale trova la sua fonte, nel diritto nazionale, nel fatto che la condanna estera deve essere soggetta ad un riconoscimento previo. Come posto in evidenza supra, il principio del reciproco riconoscimento impone di riconoscere la condanna precedente pronunciata in un altro Stato membro senza ulteriori formalità e, in particolare, senza che sia avviato, come suggerisce il giudice del rinvio, un procedimento di riconoscimento previo.

65.      Infine, il principio di equivalenza, che ispira parimenti la filosofia della decisione quadro 2008/675, sarebbe con ciò tenuto in non cale. In tale contesto, la disposizione nazionale che introduce siffatta differenza di trattamento mi pare quindi che debba essere puramente e semplicemente disattesa.

66.      La terza questione pone maggiori difficoltà. Ci si chiede quali siano le soluzioni applicabili ad una situazione come quella controversa nel procedimento principale. Ricordo che, per definizione, non ricorre né l’ipotesi di una recidiva né quella di un’azione penale unica.

67.      In primo luogo, il semplice cumulo aritmetico non può essere preso in considerazione come soluzione accettabile per i motivi e per i principi generali in precedenza illustrati. La stessa decisione quadro 2008/675, nel suo considerando 9, riconosce al giudice adito successivamente la facoltà di non applicare, per l’effetto automatico della presa in considerazione della decisione anteriore, una sanzione che sarebbe sproporzionata se, infliggendo una sanzione meno severa, esso rimane in sintonia con lo scopo della pena.

68.      In secondo luogo, il giudice può cumulare le pene inflitte entro il limite del massimo disposto per il più grave dei reati commessi.

69.      In terzo luogo, esso può ritenere sufficiente la prima pena inflitta e stabilire una pena della stessa natura e della stessa entità precisando che essa confluirà in quella precedentemente irrogata. Qualora detta pena, benché inflitta, non sia ancora stata eseguita, occorrerà, allora, che il secondo giudice adito si metta in contatto con il suo collega straniero per ottenere l’assicurazione dell’esecuzione da parte del giudice straniero della pena anteriormente stabilita oppure per chiedere che l’esecuzione di tale pena gli venga affidata, decisione che dovrà intervenire nell’ambito delle norme enunciate, questa volta, dalla decisione quadro 2008/909/GAI (7).

70.      In entrambi i casi, l’integrità della decisione estera sarà rispettata, così come sarà preservata la sovranità del giudice che l’ha pronunciata.

71.      A dette ipotesi classiche e ampiamente diffuse nell’Unione, se ne aggiungono altre, risultanti da disposizioni specifiche proprie di talune normative nazionali.

72.      Da ciò che evinco dall’esposizione del giudice del rinvio, è quanto avviene nel caso del diritto bulgaro.

73.      Non posso che rammaricarmi, al riguardo, del fatto che né il governo bulgaro, né, del resto, alcun altro governo, abbia ritenuto utile prevedere la propria presenza all’udienza, inducendo la Corte a cancellare quella che, nondimeno, era stata inizialmente prevista. È dunque senza aver potuto far precisare particolari importanti, né aver beneficiato delle analisi degli Stati membri i cui giudici si trovano quotidianamente ad affrontare questo genere di problemi, che proseguo, con questa riserva, il mio ragionamento.

74.      La legge nazionale, infatti, nella situazione descritta dal giudice del rinvio, mi pare che presenti le seguenti caratteristiche:

—      impone al giudice di stabilire una pena cumulativa, normalmente la pena più elevata delle due pene imposte eventualmente modificata, incluso nel senso di un aggravio conformemente all’articolo 24 del codice penale;

—      alla luce del diritto nazionale bulgaro, la pena più elevata idonea a costituire la pena cumulativa sarebbe la pena di diciotto mesi di detenzione, di cui dodici con sospensione condizionale, inflitta dal Landesgericht Klagenfurt (Tribunale regionale di Klagenfurt), e

—      vieta al giudice di prendere in considerazione una pena con sospensione condizionale, giacché la legge nazionale vieta la pronuncia di un siffatto provvedimento in presenza dei precedenti, diversi dalla decisione del Landesgericht Klagenfurt (Tribunale regionale di Klagenfurt), del sig. Beshkov.

75.      Ne traggo le seguenti conseguenze: la presa in considerazione della condanna austriaca ai fini dell’esecuzione della pena bulgara avrebbe, nelle condizioni testé descritte, l’effetto di modificare le modalità di esecuzione della pena austriaca che il giudice bulgaro dovrebbe, ad esempio, trasformare in pena da scontare in carcere nell’ambito della fissazione di una pena globale (8).

76.      Orbene, la decisione quadro 2008/675 vieta appunto di modificare la decisione estera nell’ambito della sua semplice presa in considerazione, così come precisato dalla norma enunciata all’articolo 3, paragrafo 3, della menzionata decisione quadro, in cui si specifica che la presa in considerazione di un condanna precedente estera non può avere l’effetto di riesaminarla, ipotesi che ricorrerebbe se le norme nazionali bulgare fossero applicate.

77.      Una constatazione simile induce a decidere che il giudice nazionale bulgaro non può procedere a far confluire delle pene secondo le norme del suo diritto nazionale. La decisione quadro in parola è difatti retta dal principio di equivalenza (9). Conformemente a detto principio, la presa in considerazione di condanne anteriori pronunciate dal giudice di un altro Stato membro è obbligatoria per il giudice nazionale adito in occasione di un nuovo procedimento penale solo nei limiti in cui tale presa in considerazione sia possibile in una situazione puramente interna.

78.      Giungo quindi alla conclusione che il giudice bulgaro non deve prendere in considerazione la decisione di condanna pronunciata dal Landesgericht Klagenfurt (Tribunale regionale di Klagenfurt).

79.      Pertanto, secondo la mia analisi, nessuna unificazione è possibile nella fattispecie, poiché tale questione si poneva soltanto riguardo a due decisioni di condanna di cui una non possa essere presa in considerazione.

80.      Ne risulta, in concreto, che il sig. Beshkov dovrà in realtà subire la pena, inflitta in Bulgaria, di dodici mesi di detenzione da scontare in carcere che si aggiungeranno ai sei mesi già scontati in Austria. Tale situazione potrebbe apparire esageratamente severa al giudice bulgaro.

81.      Pertanto, prendendo in considerazione la funzione della pena che ho in precedenza ricordato, il giudice nazionale potrà avvalersi della possibilità offertagli dalla decisione quadro 2008/675 di garantire l’applicazione del principio della personalizzazione della pena con il ricorso ad un modo di procedere connesso al principio di proporzionalità.

82.      Risulta infatti dall’articolo 3, paragrafo 5, della menzionata decisione quadro, così come va interpretato alla luce dei considerando 8 e 9 della stessa, che, se l’impossibilità, per il giudice nazionale, di applicare le sue norme – ipotesi che ricorre nel caso di specie – lo obbligasse a prendere una decisione eccessiva – il che sembra trasparire dalla questione sollevata –, esso potrebbe allora legittimamente stabilire una pena meno severa ove gli apparisse che le circostanze in cui è stata commesso il reato lo consentono e che la finalità della pena viene garantita.

83.      Le ipotesi e le soluzioni concrete prospettate supra sono tali solo a titolo esemplificativo riguardo al mio ragionamento, poiché, in ogni caso, spetta unicamente al giudice nazionale determinare le modalità di esecuzione della pena bulgara, conformemente al suo diritto nazionale e alla luce delle norme previste dalla decisione quadro 2008/675.

V.      Conclusione

84.      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria) nei seguenti termini:

1)      Ai fini della sua presa in considerazione in occasione di un nuovo procedimento penale in uno Stato membro, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, una decisione giurisdizionale emanata in un altro Stato membro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia non dev’essere previamente riconosciuta secondo una procedura speciale, come quella prevista dal Nakazatelno‑protsesualen kodeks (codice di procedura penale bulgaro).

2)      L’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675 dev’essere interpretato nel senso che:

–        costituisce un procedimento penale un procedimento avente ad oggetto l’esecuzione di una pena stabilita da un giudice di uno Stato membro per la quale dev’essere presa in considerazione la precedente condanna pronunciata dal giudice di un altro Stato membro, e

–        la domanda di presa in considerazione di una precedente condanna pronunciata dal giudice di un altro Stato membro può provenire direttamente dal condannato.

3)      L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della decisione quadro 2008/675 dev’essere interpretato nel senso che osta a che una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, preveda che un giudice nazionale riesamini, in occasione di un nuovo procedimento penale, la pena inflitta dal giudice di un altro Stato membro, alla quale sia stata già data esecuzione, ai fini dell’irrogazione di una pena privativa della libertà personale cumulativa che includa la pena stabilita da tale altro Stato membro.

4)      Al fine di garantire l’effetto utile della decisione quadro 2008/675, il giudice nazionale deve, se del caso, e alle condizioni e con le riserve espresse da tale atto normativo, applicare le disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 1, 3 e 5, di tale decisione quadro, letto alla luce dei considerando 8 e 9 di quest’ultima.


1      Lingua originale: il francese.


2      GU 2008, L 220, pag. 32.


3      C‑187/01 e C‑385/01, EU:C:2003:87.


4      Pascal, B., «Verità al di qua dei Pirenei, errore al di là; bizzarra giustizia cui un fiume segna il confine», Pensées, 1970.


5      Decisione quadro del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU 2009, L 93, pag. 23).


6      V., in particolare, articolo 3, paragrafo 2, della citata decisione quadro.


7      Decisione quadro del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).


8      Ricordo qui le mie riserve esposte al paragrafo 73.


9      V. considerando da 5 a 7 di tale decisione quadro.