Language of document : ECLI:EU:C:2016:774

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

18 ottobre 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile al contratto di lavoro – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Articolo 28 – Ambito di applicazione ratione temporis – Articolo 9 – Nozione di “norme di applicazione necessaria” – Applicazione di norme di applicazione necessaria di Stati membri diversi dallo Stato del foro – Normativa di uno Stato membro che prevede una riduzione degli stipendi dei lavoratori del settore pubblico a motivo di una crisi di bilancio – Dovere di leale cooperazione»

Nella causa C‑135/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania), con decisione del 25 febbraio 2015, pervenuta in cancelleria il 20 marzo 2015, nel procedimento

Republik Griechenland

contro

Grigorios Nikiforidis,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, presidenti di sezione, A. Borg Barthet, A. Arabadjiev, E. Jarašiūnas, C.G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin, F. Biltgen e C. Lycourgos (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° febbraio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

–        per G. Nikiforidis, da G. Zeug, Rechtsanwalt;

–        per il governo tedesco, da T. Henze, J. Kemper e J. Mentgen, in qualità di agenti;

–        per il governo ellenico, da S. Charitaki e A. Magrippi, in qualità di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, da J. Kraehling, in qualità di agente e M. Gray, barrister;

–        per la Commissione europea, da M. Wilderspin, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 aprile 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché dell’articolo 9, paragrafo 3, e dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6, e rettifica GU 2009, L 309, pag. 87; in prosieguo: il «regolamento Roma I»), che ha sostituito, tra gli Stati membri e secondo le condizioni previste al suo articolo 24, la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Roma»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Republik Griechenland (Repubblica ellenica) e il sig. Grigorios Nikiforidis, cittadino ellenico impiegato come insegnante presso una scuola elementare greca di Norimberga (Germania), in merito, in particolare, alla riduzione del suo stipendio lordo, successiva all’adozione, da parte della Repubblica ellenica, di due leggi dirette a ridurre il debito pubblico di tale paese.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Regolamento Roma I

3        I considerando 6, 7, 16 e 37 del regolamento Roma I sono redatti come segue:

«(6)      Il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito, onde favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze.

(7)      Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I”) [GU 2001, L 12, pag. 1)] e con il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali [(GU 2007, L 199, pag. 40)] (“Roma II”).

(...)

(16)      Per contribuire al conseguimento dell’obiettivo generale del presente regolamento, che è la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo, le regole di conflitto di leggi dovrebbero offrire un alto grado di prevedibilità. Il giudice dovrebbe tuttavia disporre di un margine di valutazione che gli consenta di stabilire quale sia la legge che presenta il collegamento più stretto con la situazione.

(...)

(37)      Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli Stati membri possano applicare deroghe basate sull’ordine pubblico e sulle norme di applicazione necessaria. Il concetto di “norme di applicazione necessaria” dovrebbe essere distinto dall’espressione “disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente” e dovrebbe essere inteso in maniera più restrittiva».

4        L’articolo 3 del regolamento Roma I dispone quanto segue:

«1.      Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.

2.      Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza per effetto di una scelta anteriore effettuata ai sensi del presente articolo o per effetto di altre disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non ne inficia la validità formale ai sensi dell’articolo 11 e non pregiudica i diritti dei terzi.

3.      Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente.

4.      Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni di diritto comunitario, se del caso, come applicate nello Stato membro del foro, alle quali non è permesso derogare convenzionalmente.

5.      L’esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile sono disciplinate dagli articoli 10, 11 e 13».

5        L’articolo 8 del regolamento Roma I, intitolato «Contratti individuali di lavoro», così recita:

«1.      Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2.      Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo.

3.      Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore.

4.      Se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese».

6        L’articolo 9 del regolamento Roma I, intitolato «Norme di applicazione necessaria», dispone quanto segue:

«1.      Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.

2.      Le disposizioni del presente regolamento non ostano all’applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.

3.      Può essere data efficacia anche alle norme di applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illecito l’adempimento del contratto. Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve tenere conto della loro natura e della loro finalità nonché delle conseguenze derivanti dal fatto che siano applicate, o meno».

7        L’articolo 10 di detto regolamento, rubricato «Consenso e validità sostanziale», dispone quanto segue:

«1.      L’esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se il contratto o la disposizione fossero validi.

2.      Tuttavia, un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1».

8        Con il titolo «Applicazione nel tempo», l’articolo 28 dello stesso regolamento così dispone:

«Il presente regolamento si applica ai contratti conclusi a decorrere dal 17 dicembre 2009».

 Decisione 2010/320/UE

9        Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/320/UE indirizzata alla Repubblica ellenica allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU 2010, L 145, pag. 6 e rettifica GU 2011, L 209, pag. 63).

10      L’articolo 2 della decisione 2010/320 imponeva, in particolare, a tale Stato membro di adottare, nel corso degli anni 2010 e 2011, una riforma della sua legislazione sulle retribuzioni del settore pubblico, che includesse, in particolare, l’introduzione di principi uniformati e di un calendario per l’introduzione di una griglia salariale ridotta e unificata per il settore pubblico, con retribuzioni che riflettessero la produttività e le mansioni.

11      La decisione 2010/320 è stata abrogata dalla decisione 2011/734/UE del Consiglio, del 12 luglio 2011, indirizzata alla Repubblica ellenica allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (rifusione) (GU 2011, L 296, pag. 38).

 Convenzione di Roma

12      Con il titolo «Disposizioni imperative e legge del contratto», l’articolo 7 della Convenzione di Roma dispone quanto segue:

«1.      Nell’applicazione, in forza della presente convenzione, della legge di un paese determinato potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest’ultimo paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia la legge regolatrice del contratto. Ai fini di decidere se debba essere data efficacia a queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del loro oggetto nonché delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o non applicazione.

2.      La presente convenzione non può impedire l’applicazione delle norme in vigore nel paese del giudice, le quali disciplinano imperativamente il caso concreto indipendentemente dalla legge che regola il contratto».

13      L’articolo 17 della stessa Convenzione così dispone:

«La presente convenzione si applica in ogni Stato contraente ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore in questo Stato».

 Diritti nazionali

 Diritto tedesco

14      Dalla decisione di rinvio risulta che, fino all’entrata in vigore del regolamento Roma I, gli articoli 27 e seguenti dell’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (legge introduttiva al Codice civile; in prosieguo: l’«EGBGB») costituivano le norme di diritto internazionale privato tedesco in materia di rapporti contrattuali. Secondo il giudice del rinvio, l’articolo 34 dell’EGBGB non escludeva, in sostanza, che le norme di applicazione necessaria straniere potessero essere prese in considerazione, almeno in quanto elementi di fatto, nell’ambito di norme giuridiche di diritto sostanziale «che necessitano di essere precisate».

 Diritto ellenico

15      Nel corso della crisi legata al finanziamento del debito pubblico greco, la Repubblica ellenica ha adottato la legge n. 3833/2010, recante misure urgenti per il superamento della crisi finanziaria nazionale (FEK A’ 40/15.03.2010; in prosieguo: la «legge n. 3833/2010»). L’articolo 1 di tale legge, entrato in vigore il 1° gennaio 2010, prevede la riduzione del 12% delle gratifiche di qualsiasi natura, delle indennità e delle retribuzioni dei funzionari e degli impiegati delle pubbliche amministrazioni. Tale riduzione si applica anche al personale che si trovi in un rapporto di lavoro di diritto privato con un’autorità pubblica e prevale su qualsiasi disposizione di un contratto collettivo, di un lodo arbitrale o di un contratto di lavoro individuale.

16      La Repubblica ellenica ha, inoltre, adottato la legge n. 3845/2010, intitolata «Misure per l’applicazione del meccanismo di sostegno all’economia greca da parte degli Stati membri della zona euro e del Fondo monetario internazionale» (FEK A’ 65/6.05.2010; in prosieguo: la «legge n. 3845/2010»). L’articolo 3 di tale legge, entrato in vigore il 1° giugno 2010, prevede, in sostanza, un’ulteriore riduzione del 3% delle retribuzioni degli impiegati di cui all’articolo 1 della legge n. 3833/2010.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17      A partire dal 1996 il sig. Nikiforidis è stato impiegato, in qualità di insegnante, presso una scuola elementare situata a Norimberga e gestita dalla Repubblica ellenica. Nel periodo dall’ottobre 2010 al dicembre 2012 la Repubblica ellenica ha ridotto di EUR 20 262,32 la retribuzione lorda del sig. Nikiforidis, previamente calcolata conformemente al diritto tedesco in materia di contrattazione collettiva, a motivo dell’adozione, da parte del legislatore ellenico, delle leggi n. 3833/2010 e n. 3845/2010. Tali leggi erano dirette ad attuare gli accordi che la Repubblica ellenica aveva concluso con la Commissione europea, la Banca centrale europea e il Fondo monetario internazionale (ONU), nonché la decisione 2010/320.

18      Il sig. Nikiforidis ha promosso un’azione giudiziale in Germania, al fine di reclamare un supplemento di retribuzione per il periodo dall’ottobre 2010 al dicembre 2012, nonché l’ottenimento di buste paga.

19      Il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania) ha respinto l’eccezione d’irricevibilità invocata dalla Repubblica ellenica, vertente sull’immunità di quest’ultima, con la motivazione che il rapporto di lavoro di cui al procedimento principale era di diritto privato. Esso ha inoltre rilevato che le leggi n. 3833/2010 e n. 3845/2010 riducono gli stipendi di tutti gli impiegati dei servizi pubblici della Repubblica ellenica, indipendentemente dal fatto che tali impiegati esercitino le loro funzioni nel territorio ellenico o all’estero. Esso ha ritenuto che le disposizioni pertinenti di tali leggi rientrassero nella definizione di norme di applicazione necessaria ai sensi del diritto internazionale privato.

20      Secondo il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro), è decisivo, per la soluzione della controversia principale, accertare se le leggi n. 3833/2010 e n. 3845/2010 possano applicarsi direttamente o indirettamente a un rapporto di lavoro eseguito in Germania e soggetto al diritto tedesco, il quale non autorizza, in assenza di modifiche del contratto o di un’Änderungskündigung (recesso modificativo), che si proceda a riduzioni di retribuzioni analoghe a quelle a cui è ricorsa la Repubblica ellenica. Detto giudice ha rilevato in tale contesto che, se il regolamento Roma I non si applicasse al procedimento principale, l’articolo 34 dell’EGBGB lo autorizzerebbe a prendere in considerazione le norme di applicazione necessaria di un altro Stato.

21      Considerando che il momento in cui un contratto di lavoro è concluso, ai sensi dell’articolo 28 dello stesso regolamento, può essere oggetto di interpretazioni divergenti, specie in presenza di rapporti di lavoro di lunga durata, detto giudice ritiene che sia importante determinare se tale disposizione riguardi esclusivamente la conclusione iniziale del contratto o se essa possa comprendere taluni cambiamenti del rapporto di lavoro, come la modifica contrattuale della retribuzione lorda o dell’obbligo lavorativo o ancora il proseguimento della prestazione lavorativa, dopo una violazione del contratto o un’altra interruzione dell’esecuzione del medesimo. Il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) sottolinea a tale riguardo che, nel caso di specie, l’ultima modifica scritta del contratto di lavoro è stata convenuta nel 2008.

22      Inoltre, tale giudice si chiede se l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento Roma I debba essere interpretato restrittivamente nel senso che solo le norme di applicazione necessaria dello Stato del foro o dello Stato di esecuzione del contratto possano essere invocate o se resti possibile prendere indirettamente in considerazione le norme di applicazione necessaria di un altro Stato membro.

23      Infine, sia nell’ipotesi in cui le disposizioni anteriori del diritto internazionale privato tedesco si applicassero, sia in quella in cui si debba ricorrere all’articolo 9, paragrafo 3, del citato regolamento, e indipendentemente dalla questione se quest’ultima disposizione osti o meno alla presa in considerazione delle norme di applicazione necessaria di uno Stato membro diverso dallo Stato del foro o da quello del luogo di esecuzione del contratto, il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) s’interroga sulle conseguenze dell’attuazione del dovere di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sulla soluzione della controversia principale. Secondo tale giudice, da detto dovere potrebbe derivare un obbligo di sostenere la Repubblica ellenica nell’attuazione degli accordi da essa conclusi con la Commissione, il Fondo monetario internazionale (ONU) e la Banca centrale europea e della decisione 2010/320, prendendo in considerazione le leggi n. 3833/2010 e n. 3845/2010 nell’ambito del procedimento principale.

24      Alla luce di quanto precede, il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il regolamento Roma I si applichi a rapporti di lavoro ai sensi dell’articolo 28 esclusivamente quando il rapporto giuridico si fonda su un contratto di lavoro concluso dopo il 16 dicembre 2009, o se un consenso successivo delle parti contraenti volto a proseguire il rapporto di lavoro, con modifiche o invariato, determini l’applicabilità del regolamento.

2)      Se l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento Roma I escluda solamente l’applicazione diretta delle norme di applicazione necessaria di un paese terzo in cui gli obblighi derivanti dal contratto non devono essere o non sono stati eseguiti, o se esso impedisca anche di tener conto in modo indiretto di tali norme nella legge del paese che disciplina il contratto.

3)      Se il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, rilevi, sotto il profilo giuridico, ai fini della decisione dei giudici nazionali in merito all’applicazione diretta o indiretta delle norme di applicazione necessaria di un altro Stato membro».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

25      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 28 del regolamento Roma I debba essere interpretato nel senso che le disposizioni di tale regolamento si applicano esclusivamente ai rapporti di lavoro stabiliti sulla base di un contratto concluso dopo il 16 dicembre 2009 o nel senso che esse si applicano parimenti ai rapporti di lavoro sorti entro tale data e che le parti acconsentono, dopo la suddetta data, di proseguire con o senza modifica.

26      Va rilevato che l’articolo 28 del regolamento Roma I prevede che tale regolamento si applichi ai contratti conclusi a decorrere dal 17 dicembre 2009, senza stabilire distinzioni tra i diversi tipi di contratti che rientrano nell’ambito di applicazione materiale di detto regolamento. Quindi, i rapporti di lavoro contemplati specificamente da tale questione rientrano parimenti in detta disposizione.

27      Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che il contratto di lavoro di cui al procedimento principale è stato inizialmente concluso nel corso del 1996, vale a dire prima dell’entrata in vigore del regolamento Roma I.

28      Fatta questa precisazione, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 2008, Kozłowski, C‑66/08, EU:C:2008:437, punto 42, e del 24 maggio 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, punto 28).

29      Poiché l’articolo 28 del regolamento Roma I non contiene alcun richiamo al diritto degli Stati membri, deve essere quindi interpretato in modo autonomo e uniforme.

30      Tale conclusione non è inficiata dall’articolo 10 del regolamento Roma I, in forza del quale le questioni legate all’esistenza e alla validità del contratto o di una sua disposizione si risolvono in base alla legge che sarebbe applicabile in forza di tale regolamento se il contratto o la disposizione fossero validi. Infatti, tale disposizione, che non riguarda l’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento Roma I, non è rilevante nell’ambito della risposta da fornire alla prima questione sottoposta.

31      In forza dell’articolo 28 del regolamento Roma I, questo è destinato ad applicarsi solo ai rapporti contrattuali sorti dal consenso reciproco delle parti contraenti, che si sia manifestato a decorrere dal 17 dicembre 2009.

32      Tuttavia, al fine di rispondere alla prima questione, occorre determinare se una modifica di un contratto di lavoro concluso prima del 17 dicembre 2009, convenuta tra le parti di tale contratto a decorrere dalla suddetta data, possa portare a ritenere che sia stato concluso un nuovo contratto di lavoro tra tali parti a decorrere da detta data, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento Roma I, di modo che tale contratto rientrerebbe nell’ambito di applicazione ratione temporis del medesimo regolamento.

33      A tale riguardo, va rilevato che il legislatore dell’Unione ha escluso che il regolamento Roma I abbia un’applicazione immediata che avrebbe fatto rientrare nel suo ambito di applicazione gli effetti futuri di contratti conclusi prima del 17 dicembre 2009.

34      Infatti, mentre la proposta COM(2005)650 definitivo della Commissione, del 15 dicembre 2005, di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) prevedeva di includere nell’ambito di applicazione di detto regolamento le «obbligazioni contrattuali sorte dopo la sua entrata in applicazione», il riferimento a queste ultime è stato sostituito, all’articolo 28 del regolamento Roma I, da un riferimento ai «contratti» conclusi a decorrere dal 17 dicembre 2009. Orbene, se il riferimento, proposto dalla Commissione, alle obbligazioni contrattuali sorte dopo l’entrata in applicazione di detto regolamento comprendeva, oltre ai contratti conclusi dopo tale entrata in applicazione, gli effetti futuri di contratti conclusi prima della stessa, ossia le obbligazioni sorte da questi ultimi contratti dopo detta entrata in applicazione, lo stesso non vale per la formulazione dell’articolo 28 del regolamento Roma I, che fa riferimento esclusivamente ai contratti conclusi a decorrere dal 17 dicembre 2009, data di entrata in vigore di tale regolamento in forza dell’articolo 29 dello stesso. Ne consegue che, contrariamente a quanto suppone il giudice del rinvio, qualsiasi consenso delle parti contraenti, successivo al 16 dicembre 2009, a proseguire l’esecuzione di un contratto concluso precedentemente non può, senza violare la volontà chiaramente espressa dal legislatore dell’Unione, condurre a rendere il regolamento Roma I applicabile a tale rapporto contrattuale.

35      Tale scelta sarebbe rimessa in discussione se qualsiasi modifica, seppur minima, apportata dalle parti, a decorrere dal 17 dicembre 2009, a un contratto inizialmente concluso prima di tale data fosse sufficiente a far rientrare detto contratto nell’ambito di applicazione di detto regolamento.

36      Peraltro, sarebbe contrario al principio di certezza del diritto e, più specificamente, sfavorevole alla prevedibilità dell’esito delle controversie e alla certezza circa la legge applicabile, che costituiscono, secondo il considerando 6 del regolamento Roma I, un obiettivo dello stesso, ritenere che qualsiasi modifica apportata di comune accordo al contratto iniziale, a decorrere dal 17 dicembre 2009, faccia rientrare tale contratto nell’ambito di applicazione di detto regolamento e, in ultima analisi, assoggettare detto contratto a norme di conflitto diverse da quelle applicabili al momento della conclusione iniziale dello stesso.

37      Per contro, non è escluso, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, che un contratto, concluso prima del 17 dicembre 2009, sia oggetto, a decorrere da tale data, di una modifica, convenuta tra le parti contraenti, di entità tale da tradursi non già in un mero aggiornamento o adeguamento dello stesso, bensì nella creazione di un nuovo rapporto giuridico tra tali parti contraenti, di modo che si dovrebbe ritenere che il contratto iniziale sia stato sostituito da un nuovo contratto, concluso a decorrere da detta data, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento Roma I.

38      Spetta al giudice del rinvio determinare se, nella fattispecie, il contratto concluso tra il sig. Nikiforidis e il suo datore di lavoro abbia subito, a partire dal 17 dicembre 2009, una modifica, convenuta tra le parti, di una siffatta entità. In mancanza, il regolamento Roma I non sarebbe applicabile al procedimento principale.

39      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 28 del regolamento Roma I deve essere interpretato nel senso che un rapporto contrattuale di lavoro sorto prima del 17 dicembre 2009 rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento solo nei limiti in cui detto rapporto ha subito, per effetto di un consenso reciproco delle parti contraenti che si sia manifestato a decorrere da tale data, una modifica di ampiezza tale da dover ritenere che sia stato concluso un nuovo contratto di lavoro a decorrere dalla medesima data, circostanza che spetta al giudice del rinvio determinare.

 Sulla seconda e sulla terza questione

40      Con le sue questioni seconda e terza, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento Roma I debba essere interpretato nel senso che esso esclude che norme di applicazione necessaria diverse da quelle dello Stato del foro, o dello Stato nel quale gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, possano essere prese in considerazione, direttamente o indirettamente, dal giudice del foro in forza del diritto nazionale applicabile al contratto e, dall’altro, quali siano gli eventuali obblighi derivanti dal principio di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, riguardo alla presa in considerazione, diretta o indiretta, di tali altre norme di applicazione necessaria da parte del giudice del foro.

41      Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo lo stesso regolamento. Il paragrafo 2 di tale articolo prevede che le disposizioni del regolamento Roma I non ostano all’applicazione delle norme di applicazione necessaria dello Stato del foro. Il paragrafo 3 di detto articolo enuncia che il giudice del foro può dare efficacia alle norme di applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illecito l’adempimento del contratto. È inoltre precisato a tale paragrafo 3 che prima di decidere di dare efficacia a queste ultime norme, il giudice del foro deve tenere conto della loro natura e della loro finalità nonché delle conseguenze derivanti dal fatto che siano applicate o meno.

42      Al fine di determinare la portata esatta dell’articolo 9 di detto regolamento, occorre rilevare che dall’articolo 3, paragrafo 1, e, per quanto riguarda, più specificamente, i contratti di lavoro, dall’articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento risulta che l’autonomia della volontà delle parti del contratto circa la scelta della legge applicabile costituisce il principio generale sancito dal regolamento Roma I.

43      L’articolo 9 del regolamento Roma I deroga a detto principio della libera scelta della legge applicabile ad opera delle parti del contratto. Tale eccezione ha lo scopo, come enunciato dal considerando 37 di detto regolamento, di consentire, in circostanze eccezionali, al giudice del foro di tenere conto di considerazioni d’interesse pubblico.

44      In quanto misura derogatoria, l’articolo 9 di detto regolamento deve essere interpretato restrittivamente (v., per analogia, sentenza del 17 ottobre 2013, Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 49).

45      Peraltro, dai lavori preparatori del medesimo regolamento risulta che il legislatore dell’Unione ha voluto limitare le perturbazioni del sistema di conflitto di leggi generate dall’applicazione delle norme di applicazione necessaria diverse da quelle dello Stato del foro. Così, mentre la proposta COM(2005) 650 definitivo della Commissione riprendeva la possibilità, prevista dalla Convenzione di Roma, di dare efficacia alle norme di applicazione necessaria di uno Stato che presenti uno stretto collegamento con il contratto considerato, tale facoltà è stata eliminata dal legislatore dell’Unione [v. progetto di relazione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), 2005/0261(COD), pag. 16].

46      Inoltre, consentire al giudice del foro di applicare norme di applicazione necessaria appartenenti all’ordinamento giuridico di Stati membri diversi da quelli espressamente previsti dall’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento Roma I potrebbe compromettere la piena realizzazione del suo obiettivo generale che è, ai sensi del considerando 16 di tale regolamento, la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo.

47      Infatti, ammettere che il giudice del foro disponga di una siffatta facoltà aumenterebbe il numero di norme di applicazione necessaria applicabili in deroga alla norma generale enunciata all’articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento e, più specificamente, per i contratti di lavoro, all’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento e sarebbe, pertanto, tale da compromettere la prevedibilità delle norme sostanziali applicabili al contratto.

48      Infine, riconoscere al giudice del foro la facoltà di applicare, in forza del diritto applicabile al contratto, norme di applicazione necessaria diverse da quelle di cui all’articolo 9 di detto regolamento potrebbe compromettere l’obiettivo perseguito dall’articolo 8 del regolamento Roma I, che mira a garantire, nei limiti del possibile, il rispetto delle disposizioni che assicurano la tutela del lavoratore previste dal diritto del paese nel quale questo esercita le sue attività professionali (v., per analogia, sentenza del 15 marzo 2011, Koelzsch, C‑29/10, EU:C:2011:151, punto 42).

49      Da quanto precede risulta che l’enumerazione all’articolo 9 del regolamento Roma I delle norme di applicazione necessaria a cui il giudice del foro può dare efficacia è tassativa.

50      Ne consegue che l’articolo 9 del regolamento Roma I deve essere interpretato nel senso che esso esclude che il giudice del foro possa applicare, in quanto norme giuridiche, norme di applicazione necessaria diverse da quelle dello Stato del foro o dello Stato nel quale gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti. Di conseguenza, poiché, secondo il giudice del rinvio, il contratto di lavoro del sig. Nikiforidis è stato eseguito in Germania e il giudice del rinvio è tedesco, esso non può, nel caso di specie, applicare, direttamente o indirettamente, le norme di applicazione necessaria elleniche a cui si riferisce nella domanda di pronuncia pregiudiziale.

51      Per contro, l’articolo 9 di detto regolamento non osta a che siano prese in considerazione, in quanto elementi di fatto, le norme di applicazione necessaria di uno Stato diverso dallo Stato del foro o dallo Stato nel quale gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, nei limiti in cui ciò sia previsto da una norma sostanziale del diritto applicabile al contratto in forza delle disposizioni del medesimo regolamento.

52      Il regolamento Roma I, infatti, armonizza le norme di conflitto per quanto concerne le obbligazioni contrattuali e non le norme sostanziali del diritto dei contratti. Nei limiti in cui queste ultime prevedono che il giudice del foro prenda in considerazione, come elemento di fatto, una norma di applicazione necessaria appartenente all’ordinamento giuridico di uno Stato diverso dallo Stato del foro o dallo Stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’articolo 9 di detto regolamento non può ostare a che il giudice adito prenda in considerazione detto elemento di fatto.

53      Alla luce di ciò, spetta al giudice del rinvio verificare se le leggi n. 3833/2010 e n. 3845/2010 possano essere prese in considerazione nell’ambito della valutazione dei fatti rilevanti del caso di specie, alla luce del diritto sostanziale applicabile al contratto di lavoro di cui al procedimento principale.

54      L’esame del principio di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE non consente di giungere a una conclusione diversa. Tale principio, infatti, non autorizza uno Stato membro a eludere gli obblighi ad esso imposti dal diritto dell’Unione e non è, pertanto, tale da consentire al giudice del rinvio di prescindere dal carattere tassativo dell’enumerazione delle norme di applicazione necessaria alle quali può essere data efficacia, come figura all’articolo 9 del regolamento Roma I, al fine di dare efficacia, in quanto norme giuridiche, alle norme di applicazione necessaria elleniche di cui al procedimento principale (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2014, Manzi e Compagnia Naviera Orchestra, C‑537/11, EU:C:2014:19, punto 40).

55      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento Roma I deve essere interpretato nel senso che esso esclude che norme di applicazione necessaria diverse da quelle dello Stato del foro, o dello Stato nel quale gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, possano essere applicate, in quanto norme giuridiche, dal giudice del foro, ma non osta a che quest’ultimo prenda in considerazione siffatte altre norme di applicazione necessaria in quanto elementi di fatto nei limiti in cui ciò è previsto dal diritto nazionale applicabile al contratto in forza delle disposizioni di tale regolamento. Detta interpretazione non è rimessa in discussione dal principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

 Sulle spese

56      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) deve essere interpretato nel senso che un rapporto contrattuale di lavoro sorto prima del 17 dicembre 2009 rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento solo nei limiti in cui detto rapporto ha subito, per effetto di un consenso reciproco delle parti contraenti che si sia manifestato a decorrere da tale data, una modifica di ampiezza tale da dover ritenere che sia stato concluso un nuovo contratto di lavoro a decorrere dalla medesima data, circostanza che spetta al giudice del rinvio determinare.

2)      L’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 593/2008 deve essere interpretato nel senso che esso esclude che norme di applicazione necessaria diverse da quelle dello Stato del foro, o dello Stato nel quale gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, possano essere applicate, in quanto norme giuridiche, dal giudice del foro, ma non osta a che quest’ultimo prenda in considerazione siffatte altre norme di applicazione necessaria in quanto elementi di fatto nei limiti in cui ciò è previsto dal diritto nazionale applicabile al contratto in forza delle disposizioni di tale regolamento. Detta interpretazione non è rimessa in discussione dal principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.