Language of document : ECLI:EU:C:2020:568

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

16 luglio 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Nozione di “materia civile e commerciale” – Azione inibitoria di pratiche commerciali sleali proposta da un’autorità pubblica a fini di tutela degli interessi dei consumatori»

Nella causa C‑73/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio), con decisione del 24 gennaio 2019, pervenuta in cancelleria il 31 gennaio 2019, nel procedimento

Belgische Staat, rappresentato dal Minister van Werk, Economie en Consumenten, responsabile del Buitenlandse handel, e dal Directeur‑Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, divenuta Algemene Directie Economische Inspectie,

Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, divenuta Algemene Directie Economische Inspectie

contro

Movic BV,

Events Belgium BV,

Leisure Tickets & Activities International BV,


LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, M. Safjan, L. Bay Larsen, C. Toader (relatrice) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 gennaio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Movic BV, da L. Savelkoul e B. Schildermans, advocaten;

–        per la Events Belgium BV e Leisure Tickets & Activities International BV, da T. Baes, advocaat;

–        per il governo belga, da P. Cottin, L. Van den Broeck e C. Pochet, in qualità di agenti, assistiti da E. Vervaeke, advocaat;

–        per la Commissione europea, da M. Heller e G. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 aprile 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da una parte, il Belgische Staat (Stato belga), rappresentato dal Minister van Werk, Economie en Consumenten (Ministro dell’Occupazione, dell’Economia e dei Consumatori), responsabile del Buitenlandse handel (Commercio estero), e dal Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie (direttore generale a capo della direzione generale controllo e mediazione del servizio governativo federale dell’economia, delle PMI, delle classi medie e dell’energia), divenuta l’Algemene Directie Economische Inspectie (direzione generale per l’ispezione economica), nonché il direttore generale a capo della direzione generale controllo e mediazione del servizio governativo federale dell’economia, delle PMI, delle classi medie e dell’energia, divenuta la direzione generale per l’ispezione economica (in prosieguo: le «autorità belghe»), e, dall’altro, le società di diritto dei Paesi Bassi Movic BV, Events Belgium BV e Leisure Tickets & Activities International BV, per quanto riguarda, in particolare, la cessazione da parte di queste ultime della pratica commerciale di rivendita di biglietti di ingresso ad eventi organizzati in Belgio.

 Contesto normativo

 Il diritto dellUnione

3        L’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), dispone quanto segue:

«1.      Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

2.      I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di siffatte clausole.

(...)».

4        Con il titolo «Applicazione», l’articolo 11 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22), è così redatto:

«1.      Gli Stati membri assicurano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere le pratiche commerciali sleali al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni della presente direttiva nell’interesse dei consumatori.

Tali mezzi includono disposizioni giuridiche ai sensi delle quali le persone o le organizzazioni che secondo la legislazione nazionale hanno un legittimo interesse a contrastare le pratiche commerciali sleali, inclusi i concorrenti, possono:

a)      promuovere un’azione giudiziaria contro tali pratiche commerciali sleali,

e/o

b)      sottoporre tali pratiche commerciali sleali al giudizio di un’autorità amministrativa competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un’adeguata azione giudiziaria.

Spetta a ciascuno Stato membro decidere a quali di questi mezzi si debba ricorrere e se sia opportuno che l’organo giurisdizionale o amministrativo possa esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie, compresi quelli di cui all’articolo 10. Il ricorso a tali mezzi è indipendente dal fatto che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro.

(...)

2.      Nel contesto delle disposizioni giuridiche di cui al paragrafo 1, gli Stati membri conferiscono all’organo giurisdizionale o amministrativo il potere, qualora ritengano necessari detti provvedimenti tenuto conto di tutti gli interessi in causa e, in particolare, dell’interesse generale:

a)      di far cessare le pratiche commerciali sleali o di proporre le azioni giudiziarie appropriate per ingiungere la loro cessazione,

o

b)      qualora la pratica commerciale sleale non sia stata ancora posta in essere ma sia imminente, di vietare tale pratica o di proporre le azioni giudiziarie appropriate per vietarla,

anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente subito, oppure in merito all’intenzionalità o alla negligenza da parte del professionista.

Gli Stati membri prevedono inoltre disposizioni affinché i provvedimenti di cui al primo comma possano essere adottati nell’ambito di un procedimento d’urgenza:

–        con effetto provvisorio, oppure

–        con effetto definitivo,

fermo restando che compete ad ogni Stato membro scegliere una delle due opzioni.

Inoltre, al fine di impedire che le pratiche commerciali sleali la cui sospensione sia stata ordinata da una decisione definitiva continuino a produrre effetti, gli Stati membri possono conferire all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa il potere:

a)      di far pubblicare tale decisione per esteso, o in parte, e nella forma che ritengano opportuna,

b)      far pubblicare inoltre una dichiarazione rettificativa.

(...)».

5        Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU 2009, L 110, pag. 30), ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai provvedimenti inibitori volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive elencate nell’allegato I a tale direttiva, onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

6        L’allegato I a detta direttiva menziona le direttive 93/13 e 2005/29 nel novero di quelle volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori.

7        I considerando 10 e 34 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:

«(10)      È opportuno includere nell’ambito d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti, (...).

(...)

(34)      È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale a l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32)], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1),] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della [suddetta] convenzione (...) e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».

8        L’articolo 1 del regolamento n. 1215/2012, contenuto nel capo I del medesimo, intitolato «Ambito di applicazione e definizioni», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)».

 Il diritto belga

 La legge del 30 luglio 2013

9        L’articolo 5, paragrafo 1, della Wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen (legge che disciplina la rivendita di biglietti di ingresso per eventi), del 30 luglio 2013 (Belgisch Staatsblad, 6 settembre 2013, pag. 63069; in prosieguo: la «legge del 30 luglio 2013»), vieta di esporre in maniera abituale biglietti di ingresso ad eventi a fini di rivendita e di fornire gli strumenti che possano essere utilizzati per una simile rivendita. L’articolo 5, paragrafo 2, di tale legge vieta la rivendita occasionale di biglietti di ingresso ad eventi ad un prezzo superiore al prezzo definitivo.

10      Ai sensi dell’articolo 14 della legge del 30 luglio 2013, il presidente del rechtbank van koophandel (Tribunale del commercio, Belgio), divenuto in seguito ondernemingsrechtbank (Tribunale delle imprese), deve accertare l’esistenza di un atto che integra una violazione dell’articolo 5 di questa stessa legge e ordinarne la cessazione. Tale disposizione prevede che un’azione inibitoria di un atto del genere venga proposta su domanda del Ministro competente per l’Economia o del direttore generale a capo della direzione generale controllo e mediazione del servizio governativo federale dell’economia, delle PMI, delle classi medie e dell’energia o dagli interessati.

 Il CDE

11      Il libro VI del Wetboek economisch recht (codice di diritto economico), del 28 febbraio 2013, nella sua versione applicabile alle controversie principali (in prosieguo: il «CDE»), contiene, al suo titolo 4, un capo 1, intitolato «Pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori», i cui articoli da VI.92 a VI.100 costituiscono attuazione della direttiva 2005/29. In tale contesto, gli articoli VI.93, VI.97, VI.99 e VI.100 del suddetto codice definiscono talune pratiche commerciali sleali.

12      Secondo l’articolo XVII.1 del CDE, il presidente del rechtbank van koophandel (Tribunale del commercio) deve accertare l’esistenza di un atto che costituisce un’infrazione alle disposizioni del succitato codice, fatte salve talune azioni particolari, e ordinarne la cessazione.

13      L’articolo XVII.7 del CDE prevede che l’azione fondata sull’articolo XVII.1 di tale codice venga proposta su domanda, segnatamente, degli interessati, del Ministro competente per l’Economia, del direttore generale a capo della direzione generale controllo e mediazione, del servizio governativo federale dell’Economia, delle PMI, delle classi medie e dell’energia, di un’associazione professionale o interprofessionale dotata di personalità giuridica, oppure di un’associazione a tutela degli interessi dei consumatori, allorché essa agisce in giudizio a tutela dei loro interessi collettivi definiti nello statuto.

14      In forza dell’articolo XV.2, paragrafo 2, del CDE, i verbali redatti dagli agenti competenti in materia fanno fede fino a prova contraria.

15      Ai sensi dell’articolo XV.3.1 di tale codice, gli agenti di cui all’articolo XV.2 del medesimo codice possono redigere un verbale di avvertimento o un verbale o proporre una sanzione amministrativa fondata in particolare sugli accertamenti effettuati.

 Il codice giudiziario

16      Il Gerechtelijk Wetboek (codice giudiziario) contiene un capo XXIII, intitolato «Sulla penalità», il cui articolo 1385bis dispone che il giudice possa, su domanda di una delle parti, condannare l’altra parte al pagamento di una somma di denaro, denominata penalità, qualora quest’ultima non adempia l’obbligo imposto nella condanna principale, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Ai sensi dell’articolo 1385ter di tale codice, il giudice può stabilire che la penalità consista, tra l’altro, in una somma determinata per ciascuna violazione.

 Controversie principali e questione pregiudiziale

17      Il 2 dicembre 2016, le autorità belghe hanno convenuto in giudizio dinanzi al presidente del rechtbank van koophandel Antwerpen-afdeling Antwerpen (Tribunale del commercio, Sezione di Anversa, Anversa, Belgio), in un procedimento sommario, le società Movic, Events Belgium e Leisure Tickets & Activities International, chiedendo in via principale, da un lato, l’accertamento del fatto che dette società avrebbero praticato la rivendita, in Belgio, tramite siti internet da esse gestiti, di biglietti d’ingresso ad eventi ad un prezzo superiore al prezzo iniziale, attività che configurerebbe una infrazione alle disposizioni della legge del 30 luglio 2013 e del CDE, e, dall’altro, che venisse ordinata la cessazione di tali pratiche commerciali.

18      A titolo accessorio, le autorità belghe hanno chiesto l’adozione, a spese delle summenzionate società, di misure di pubblicità della decisione pronunciata, l’imposizione di una penalità di EUR 10 000 per ogni infrazione constatata a partire dalla data di notifica della decisione stessa e la dichiarazione che le violazioni future possano essere accertate mediante semplice verbale, predisposto da un funzionario giurato della direzione generale dell’ispezione economica, conformemente al CDE.

19      Le tre società in questione hanno sollevato un’eccezione di incompetenza internazionale dei giudici belgi, sostenendo che le autorità belghe avrebbero agito nell’esercizio di pubblici poteri, di modo che le loro azioni giudiziarie non rientrerebbero nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012.

20      Con decisione del 25 ottobre 2017, il presidente del rechtbank van koophandel Antwerpen-afdeling Antwerpen (Tribunale del commercio, Sezione di Anversa, Anversa) ha ritenuto di non disporre della competenza internazionale a conoscere delle azioni giudiziarie di cui al procedimento principale. A tal riguardo, esso ha dichiarato che il regolamento n. 1215/2012 non era applicabile nel caso di specie, poiché tali azioni non potevano essere considerate rientranti nella «materia civile o commerciale», ai sensi di detto regolamento.

21      Le autorità belghe hanno interposto appello avverso tale decisione dinanzi allo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio).

22      Le parti nel procedimento principale dibattono sulla questione se l’esercizio della competenza di un’autorità pubblica ad intentare un’azione volta a porre fine a violazioni della legge 30 luglio 2013 e del CDE sia riconducibile, o meno, all’espressione dell’esercizio di pubblici poteri.

23      Le autorità belghe fanno valere che, nelle controversie di cui al procedimento principale, esse non difenderebbero un interesse pubblico assimilabile al loro proprio interesse, bensì un interesse generale, consistente nel far rispettare la normativa nazionale in materia di pratiche commerciali che, a sua volta, mirerebbe a tutelare gli interessi privati, tanto quelli degli imprenditori quanto quelli dei consumatori, posto che tali pratiche sarebbero disciplinate da disposizioni di diritto ordinario applicabili ai rapporti tra privati, cosicché simili controversie rientrerebbero nella «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

24      Le convenute nel procedimento principale sostengono, al contrario, che le autorità belghe agirebbero in forza di un diritto proprio della pubblica autorità, in base al quale esse potrebbero, al contrario dei semplici soggetti privati o delle imprese, intentare un’azione inibitoria, senza disporre di un interesse proprio. Le autorità belghe agirebbero, pertanto, nell’esercizio dei pubblici poteri, poiché non sono esse stesse danneggiate dalle pratiche commerciali delle società interessate.

25      In tali circostanze, lo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se costituisca una causa in [“]materia civile o commerciale[”], ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012] un procedimento riguardante un ricorso volto a far accertare e far cessare pratiche di mercato e/o pratiche commerciali illecite nei confronti dei consumatori, proposto dalle autorità belghe nei confronti di società dei Paesi Bassi le quali, dai Paesi Bassi, attraverso siti web, si rivolgono ad una clientela principalmente belga per rivendere biglietti per eventi che si svolgono in Belgio, e fondato sull’articolo 14 della legge [del 30 luglio 2013], nonché sull’articolo XVII.7 del [CDE], e inoltre se una pronuncia giudiziale emessa nell’ambito di un procedimento del genere possa per tale motivo rientrare nell’ambito di applicazione di tale regolamento».

 Sulla questione pregiudiziale

26      La questione formulata dal giudice del rinvio riguarda, in sostanza, l’individuazione del giudice competente a conoscere delle azioni intentate dalle autorità di uno Stato membro contro società stabilite in un altro Stato membro e dirette a far accertare e a far cessare presunte pratiche commerciali illecite di tali società destinate a consumatori residenti nel primo Stato membro.

27      Occorre rilevare che la controversia pendente dinanzi a tale giudice comprende altresì tre domande formulate in via accessoria, vale a dire domande dirette ad ottenere l’adozione di misure di pubblicità, l’irrogazione di una penalità e la dichiarazione che future infrazioni possano essere accertate mediante semplice verbale redatto da un funzionario giurato di una delle suddette autorità.

28      Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 14 delle sue conclusioni, al fine di verificare la propria competenza ai sensi del regolamento n. 1215/2012 a conoscere delle controversie principali, il giudice del rinvio deve accertare che nessuno dei capi di domanda proposti dalle autorità belghe sia idoneo ad escludere tali controversie, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione ratione materiae del succitato regolamento.

29      Secondo una giurisprudenza costante, spetta alla Corte fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che possano consentirgli di risolvere la controversia di cui lo stesso è investito (v., in tale senso, sentenze del 16 dicembre 2008, Gysbrechts e Santurel Inter, C‑205/07, EU:C:2008:730, punto 31 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 12 febbraio 2015, Baczó e Vizsnyiczai, C‑567/13, EU:C:2015:88, punto 32 nonché giurisprudenza ivi citata), riformulando, se del caso, la questione pregiudiziale.

30      In tali circostanze, si risponderà alla domanda di pronuncia pregiudiziale alla luce non solo dei capi di domanda formulati in via principale dinanzi al giudice del rinvio, ma anche di quelli formulati in via accessoria dinanzi allo stesso giudice.

31      Si deve pertanto ritenere che con la sua domanda il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», di cui a tale disposizione, un’azione giudiziaria con cui le autorità di uno Stato membro si contrappongono a professionisti stabiliti in un altro Stato membro, nell’ambito della quale dette autorità chiedono, a titolo principale, che sia accertata la sussistenza di violazioni configuranti pratiche commerciali sleali asseritamente illecite e che ne sia ordinata la cessazione nonché, a titolo accessorio, che siano disposte misure di pubblicità, l’irrogazione di una penalità per le violazioni accertate e che sia dichiarato che future violazioni possano essere accertate sulla base di un semplice verbale, redatto da un funzionario giurato di una delle summenzionate autorità.

32      Si deve anzitutto ricordare che, poiché il regolamento n. 1215/2012 abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001, che ha a sua volta sostituito la convenzione citata al considerando 34 del regolamento n. 1215/2012, l’interpretazione fornita dalla Corte per quanto riguarda le disposizioni di detti atti giuridici vale anche per tale regolamento, come risulta dal suddetto considerando, quando le disposizioni dei suindicati atti possono essere qualificate come «equivalenti».

33      Per garantire, nella misura del possibile, l’uguaglianza e l’uniformità dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento n. 1215/2012 per gli Stati membri e per gli interessati, la nozione di «materia civile e commerciale» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento non dev’essere intesa come un mero rinvio al diritto interno di uno Stato membro. La predetta nozione deve essere considerata quale nozione autonoma che va interpretata facendo riferimento, da un lato, agli scopi e all’impianto sistematico di detto regolamento e, dall’altro, ai principi generali desumibili dall’insieme degli ordinamenti giuridici nazionali (sentenza del 7 maggio 2020, Rina, C‑641/18, EU:C:2020:349, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

34      Inoltre, come si evince in particolare dal considerando 10 del regolamento n. 1215/2012, la necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e quella di evitare, ai fini dell’armonioso funzionamento della giustizia, che vengano emesse, negli Stati membri, decisioni fra loro incompatibili esigono un’interpretazione estensiva della nozione di «materia civile e commerciale» (sentenza del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana, C‑579/17, EU:C:2019:162, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

35      Infine, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, sebbene talune controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possano rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, la situazione è diversa qualora l’autorità pubblica agisca nell’esercizio dei suoi pubblici poteri (v., in tale senso, sentenze dell’11 aprile 2013, Sapir e a., C‑645/11, EU:C:2013:228, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 12 settembre 2013, Sunico e a., C‑49/12, EU:C:2013:545, punto 34).

36      Infatti, la manifestazione di prerogative dei pubblici poteri di una delle parti della controversia, in virtù dell’esercizio, da parte di questa, di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme di diritto ordinario applicabili ai rapporti tra privati, esclude una simile controversia dalla «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 (v., in tale senso, sentenze del 15 febbraio 2007, Lechouritou e a., C‑292/05, EU:C:2007:102, punto 34 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana, C‑579/17, EU:C:2019:162, punto 49 nonché giurisprudenza ivi citata).

37      Ne consegue che, al fine di stabilire se una materia rientri o meno nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, e di conseguenza nell’ambito di applicazione di tale regolamento, si deve individuare il rapporto giuridico esistente tra le parti della controversia e l’oggetto di questa o, in alternativa, esaminare il fondamento e le modalità di esercizio dell’azione intentata (v., in tale senso, sentenze del 14 ottobre 1976, LTU, 29/76, EU:C:1976:137, punto 4, e del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana, C‑579/17, EU:C:2019:162, punto 48 nonché giurisprudenza ivi citata).

38      Per quanto riguarda il fondamento di una domanda come quella formulata in via principale nelle controversie di cui al procedimento principale, occorre ricordare che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 93/13 prevede che gli Stati membri debbano prevedere azioni inibitorie dell’uso di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

39      Analogamente, la direttiva 2005/29 prevede, al suo articolo 11, intitolato «Applicazione», diverse modalità dirette a far constatare l’illiceità di pratiche commerciali e a farne ordinare la cessazione.

40      Infine, al suo allegato I, la direttiva 2009/22 menziona le direttive 93/13 e 2005/29 tra gli atti del diritto dell’Unione che tutelano gli interessi collettivi dei consumatori.

41      Per quanto riguarda le azioni inibitorie e la nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, la Corte ha già statuito che l’azione relativa al divieto per i commercianti di far uso di clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13 nei contratti stipulati con i consumatori, dato che mira a sottoporre al sindacato del giudice rapporti di diritto privato, rientra nella nozione di «materia civile» (v., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2002, Henkel, C‑167/00, EU:C:2002:555, punto 30). Tale giurisprudenza è stata successivamente ribadita e più in generale estesa alle azioni inibitorie previste dalla direttiva 2009/22 (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, Verein für Konsumenteninformation, C‑191/15, EU:C:2016:612, punti 38 e 39).

42      Ne consegue che le azioni giudiziarie volte a far constatare e cessare pratiche commerciali sleali, ai sensi della direttiva 2005/29, rientrano del pari nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

43      Nel caso di specie, le azioni pendenti dinanzi al giudice del rinvio mirano a far rispettare il divieto, sancito dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, di procedere alla rivendita abituale di biglietti di accesso ad eventi o alla rivendita occasionale di siffatti biglietti ad un prezzo superiore al loro prezzo finale, in quanto alla luce di tale normativa siffatte rivendite possono essere considerate una pratica commerciale sleale.

44      Tuttavia, per quanto riguarda le modalità di esercizio dell’azione intentata, si deve osservare che le azioni di cui al procedimento principale sono state proposte non da soggetti di diritto privato, quali consumatori od organismi che operano per la tutela dei consumatori, bensì dalle autorità belghe incaricate dallo Stato membro interessato di vegliare, in particolare, sulla tutela dei consumatori.

45      Nel caso di specie, le convenute nel procedimento principale negano che le azioni siano sussumibili nella nozione di «materia civile e commerciale», facendo valere, anzitutto, che le autorità belghe non hanno l’obbligo di dimostrare un interesse proprio ad avviare procedimenti come quello principale.

46      A tal riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che l’elenco dei soggetti legittimati a proporre un’azione giudiziaria di tal genere in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, della legge del 30 luglio 2013 e all’articolo XVII.7 del CDE è stato stabilito dal legislatore nazionale.

47      In proposito la Corte ha già avuto modo di dichiarare che la circostanza che una competenza o un potere sia stato introdotto da una legge non è di per sé determinante per concludere che un’autorità statale abbia agito nell’esercizio di poteri pubblici [v., per analogia, per quanto concerne la nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007, L 324, pag. 79), sentenza dell’11 giugno 2015, Fahnenbrock e a., C‑226/13, C‑245/13 e C‑247/13, EU:C:2015:383, punto 56].

48      Nel caso di specie, dal dettato dell’articolo 14, paragrafo 1, della legge del 30 luglio 2013 e dell’articolo XVII.7 del CDE emerge che le autorità belghe, al pari degli interessati e delle associazioni a tutela dei consumatori, hanno la facoltà di adire il presidente del rechtbank van koophandel (Tribunale del commercio), divenuto ondernemingsrechtbank (Tribunale delle imprese), allo scopo di ottenere l’accertamento della violazione della normativa nazionale in materia e l’adozione di un provvedimento inibitorio.

49      Ne consegue che la posizione processuale delle autorità belghe è, sotto questo profilo, paragonabile a quella di un organismo per la tutela dei consumatori.

50      In secondo luogo, la normativa nazionale di cui al procedimento principale non sembra nemmeno contemplare, per le autorità belghe che essa menziona, norme sul riconoscimento dell’interesse ad agire che stabiliscano nei loro riguardi condizioni ai fini dell’esercizio dell’azione esorbitanti rispetto a quelle poste per gli altri ricorrenti.

51      In particolare, e con riserva degli accertamenti che spettano al giudice del rinvio, le autorità pubbliche belghe non sono dispensate dal presentare un interesse ad agire più di quanto lo siano le altre due categorie di ricorrenti menzionate all’articolo XVII.7 del CDE.

52      Pertanto, se è vero che, nelle controversie di cui al procedimento principale, non risulta che le autorità belghe abbiano dovuto provare un interesse ad agire, tale circostanza è necessariamente inerente al fatto che esse potevano agire solo sulla base di una competenza loro conferita dalla legge in materia di lotta contro talune pratiche commerciali sleali.

53      Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, la difesa dell’interesse generale non può essere confusa con l’esercizio di prerogative dei pubblici poteri.

54      Pertanto, nelle controversie di cui al procedimento principale, i requisiti previsti affinché le autorità belghe abbiano interesse ad agire non sembrano configurare, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, l’esercizio di prerogative dei pubblici poteri.

55      Le convenute nel procedimento principale mettono poi in risalto la circostanza che le autorità belghe utilizzerebbero i propri accertamenti e le proprie dichiarazioni quali elementi di prova in giudizio, di modo che i documenti fondamentali del fascicolo sarebbero costituiti da una serie di relazioni e di accertamenti effettuati da controllori statali, il che costituirebbe un esercizio di prerogative dei pubblici poteri.

56      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, ritenere che un’azione intentata da un’autorità pubblica sia esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 per il solo fatto dell’uso, da parte di tale autorità, di elementi di prova raccolti grazie alle sue prerogative indebolirebbe l’efficacia pratica dei mezzi di attuazione della tutela dei consumatori riconosciuti dal legislatore dell’Unione. Infatti, a differenza del modello in cui è la stessa autorità amministrativa a pronunciarsi sulle conseguenze da trarre da un’infrazione, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’autorità pubblica è incaricata della tutela degli interessi dei consumatori dinanzi agli organi giurisdizionali.

57      Solo nel caso in cui, a motivo dell’utilizzo da essa effettuato di taluni elementi di prova, un’autorità pubblica in concreto non si trovi nella stessa situazione di un soggetto di diritto privato nell’ambito di un’analoga controversia, dovrebbe allora ritenersi che una siffatta autorità si sia avvalsa, nel caso specifico, di prerogative dei pubblici poteri.

58      Occorre precisare che la mera raccolta ed elaborazione di censure o di elementi di prova, come potrebbe fare un’associazione di professionisti o di consumatori, non possono equivalere all’esercizio di tali prerogative.

59      A tal proposito, dalle informazioni di cui dispone la Corte non risulta che nell’ambito del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio le autorità belghe abbiano fatto un uso qualsiasi di elementi di prova che sarebbero stati ottenuti grazie alle loro prerogative di pubblico potere, circostanza che spetta eventualmente al giudice del rinvio verificare.

60      Ne consegue che un’azione in cui le autorità di uno Stato membro si contrappongono a professionisti stabiliti in un altro Stato membro, nell’ambito della quale tali autorità chiedono, in via principale, che venga accertata la sussistenza di reati che configurano pratiche commerciali sleali asseritamente illecite e che ne venga disposta la cessazione rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

61      Per quanto riguarda le domande formulate in via accessoria nelle controversie di cui al procedimento principale, occorre rilevare che quelle dirette ad ottenere l’adozione di misure di pubblicità e l’irrogazione di una penalità costituiscono, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 71 e 72 delle sue conclusioni, misure abituali del procedimento civile dirette a garantire l’esecuzione dell’emananda decisione giudiziaria.

62      Per contro, per quanto riguarda la domanda formulata dinanzi al giudice del rinvio dalle autorità belghe, diretta a ottenere la concessione della competenza ad accertare l’esistenza di future infrazioni mediante semplice verbale redatto da un funzionario giurato della direzione generale dell’ispezione economica, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 75 a 77 delle sue conclusioni, non si può ritenere che una siffatta domanda rientri nella nozione di «materia civile e commerciale», poiché tale domanda verte in realtà su poteri che eccedono le norme di diritto ordinario nei rapporti tra soggetti privati.

63      Tuttavia, il sistema generale del regolamento n. 1215/2012 non impone di collegare necessariamente la sorte di una domanda accessoria a quella della domanda principale (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen e Aertssen Terrassements, C‑523/14, EU:C:2015:722, punto 33 nonché giurisprudenza ivi citata), di modo che la competenza internazionale di un giudice di uno Stato membro a conoscere di una domanda principale può fondarsi sul succitato regolamento senza che ciò debba forzatamente valere anche per quanto riguarda le domande accessorie alla prima, e viceversa.

64      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», di cui a tale disposizione, un’azione giudiziaria con cui le autorità di uno Stato membro si contrappongono a professionisti stabiliti in un altro Stato membro, nell’ambito della quale dette autorità chiedono, a titolo principale, che sia accertata la sussistenza di violazioni configuranti pratiche commerciali sleali asseritamente illecite e che ne sia ordinata la cessazione nonché, a titolo accessorio, che siano disposte misure di pubblicità e l’irrogazione di una penalità.

 Sulle spese

65      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», di cui a tale disposizione, un’azione giudiziaria con cui le autorità di uno Stato membro si contrappongono a professionisti stabiliti in un altro Stato membro, nell’ambito della quale dette autorità chiedono, a titolo principale, che sia accertata la sussistenza di violazioni configuranti pratiche commerciali sleali asseritamente illecite e che ne sia ordinata la cessazione nonché, a titolo accessorio, che siano disposte misure di pubblicità e l’irrogazione di una penalità.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.