Language of document : ECLI:EU:C:2019:1083

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

presentate il 12 dicembre 2019 (1)

Causa C588/18

Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico),

Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT),

Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)

contro

Grupo de Empresas DIA SA,

Twins Alimentación SA

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articoli 5 e 7 – Riposo settimanale – Ferie annuali – Autorizzazione ad assentarsi – Permesso speciale retribuito – Finalità del permesso speciale distinta da quella del riposo settimanale e delle ferie annuali – Coincidenza dei permessi speciali con il riposo settimanale o le ferie annuali»






I.      Introduzione

1.        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 5 e 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro(2).

2.        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento giudiziario in materia di contratti collettivi pendente, rispettivamente, fra talune organizzazioni sindacali di lavoratori, ossia la Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), nonché la Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) (in prosieguo: le «organizzazioni sindacali») e il gruppo di imprese DIA, SA e Twins Alimentación, SA (in prosieguo: il «gruppo di imprese»), ed inteso a stabilire le condizioni di attuazione dei permessi speciali retribuiti, previsti all’articolo 46 del Convenio Colectivo del grupo de empresas Dia, SA y Twins Alimentación, SA (contratto collettivo del gruppo di imprese Dia, SA e Twins Alimentación, SA; in prosieguo: il «contratto collettivo del gruppo di imprese») (3) al fine di consentire ai lavoratori di ottemperare ad obblighi personali o familiari, qualora il fatto generatore di tali permessi coincida con il periodo di riposo settimanale o di ferie annuali retribuite garantito dal diritto dell’Unione.

3.        Tale causa offre alla Corte l’occasione di ricordare, a partire dal rilievo che i permessi speciali retribuiti non sono intesi a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, ma soltanto ad offrire ai medesimi la facoltà di chiedere puntualmente un’autorizzazione ad assentarsi durante l’orario di lavoro, che la direttiva 2003/88 si limita a fissare prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, lasciando agli Stati membri la libertà di adottare norme più favorevoli ai lavoratori nei settori che il diritto dell’Unione non disciplina.

4.        In esito alla mia analisi, proporrò alla Corte, in via principale, di dedurne che le disposizioni nazionali, come quelle di cui al procedimento principale, le quali non sono idonee ad arrecare pregiudizio alle prescrizioni minime della direttiva 2003/88, non rientrano nell’ambito di applicazione della medesima.

5.        In subordine, sosterrò la tesi secondo la quale gli articoli 5 e 7 della direttiva 2003/88 non ostano a normative nazionali e a contratti collettivi che non prevedono la concessione di permessi speciali retribuiti qualora le circostanze che giustificano la loro fruizione sopravvengano durante giorni non lavorati.

6.        A tal fine, spiegherò, in primo luogo, le ragioni per le quali, a mio avviso, la portata della giurisprudenza della Corte relativa alla coincidenza dei congedi, la quale si basa sulla loro differenza di finalità al fine di elaborare norme protettrici dei diritti garantiti dalla direttiva 2003/88, non deve essere estesa ai casi in cui il lavoratore non si trova nell’incapacità sia di lavorare sia di riposarsi. In secondo luogo, sottolineerò la flessibilità del regime del riposo settimanale, che è sufficiente a giustificare il diniego di concessione di permessi speciali retribuiti durante tale periodo.

II.    Contesto normativo

A.      Direttiva 2003/88

7.        Il considerando 5 della direttiva 2003/88 dispone quanto segue:

«Tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati. Il concetto di “riposo” deve essere espresso in unità di tempo, vale a dire in giorni, ore e frazioni d’ora. I lavoratori [dell’Unione] devono beneficiare di periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e annuale e di adeguati periodi di pausa. È anche necessario, in tale contesto, prevedere un limite massimo di ore di lavoro settimanali».

8.        L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e campo di applicazione», ai suoi paragrafi 1 e 2 così dispone:

«1.      La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

2.      La presente direttiva si applica:

a)      ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro; e

b)      a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro».

9.        L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1)      “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;

2)      “periodo di riposo”: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro;

(…)

9)      “riposo adeguato”: il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l’organizzazione del lavoro, causino lesioni a sé stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine».

10.      L’articolo 5 di questa stessa direttiva, intitolato «Riposo settimanale», dispone quanto segue:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all’articolo 3.

Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore».

11.      L’articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», così recita:

«1.      Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2.      Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».

12.      L’articolo 15 di tale direttiva prevede quanto segue:

«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o di favorire o consentire l’applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».

13.      L’articolo 17 di detta direttiva, intitolato «Deroghe», ai suoi paragrafi 1 e 2 enuncia quanto segue:

«1.      Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati membri possono derogare agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16 quando la durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:

a)      di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;

b)      di manodopera familiare; o

c)      di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose.

2.      Le deroghe di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 possono essere adottate con legge, regolamento o con provvedimento amministrativo, ovvero mediante contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo oppure, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata».

B.      La normativa spagnola

14.      L’Estatuto de los Trabajadores (Statuto dei lavoratori), nella sua versione risultante dal Real Decreto Legislativo 2/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (regio decreto legislativo 2/2015, recante approvazione del testo rifuso della legge sullo Statuto dei lavoratori) (4), del 23 ottobre 2015 (in prosieguo: lo «Statuto dei lavoratori»), al suo articolo 37, rubricato «Riposo settimanale, ferie e permessi», dispone quanto segue:

«1.      I lavoratori hanno diritto ad un riposo minimo settimanale, cumulabile su periodi massimi di quattordici giorni, di un giorno e mezzo senza interruzioni, che di norma comprende il pomeriggio del sabato, o eventualmente la mattina del lunedì, e l’intera giornata della domenica. La durata del riposo settimanale dei minori di 18 anni è pari ad almeno due giorni senza interruzione.

(…)

3.      Il lavoratore, previo avviso e giustificazione, può assentarsi dal lavoro mantenendo il diritto alla retribuzione per i seguenti motivi e per la durata indicata:

a)      Quindici giorni di calendario in caso di matrimonio.

b)      Due giorni per la nascita di un figlio e per decesso, incidente o malattia grave, ricovero ospedaliero o intervento chirurgico ambulatoriale che richieda il riposo domiciliare di familiari fino al secondo grado di consanguineità o affinità. Qualora, per questo motivo, il lavoratore abbia bisogno di spostarsi, la durata è di quattro giorni.

c)      Un giorno per il trasferimento della sua residenza abituale.

d)      Il tempo indispensabile all’adempimento di un obbligo inderogabile di natura pubblica e riguardante personalmente l’interessato, compreso l’esercizio del suffragio attivo. Qualora una disposizione legislativa o convenzionale preveda un periodo determinato, vengono rispettate le sue disposizioni in materia di durata dell’assenza e di compensazione finanziaria.

(…)

e)      Per esercitare funzioni sindacali o di rappresentanza del personale nei termini previsti dalla legge o da un contratto collettivo.

f)      Per il tempo indispensabile all’effettuazione di esami prenatali e di partecipazione a corsi di preparazione al parto e, in caso di adozione, tutela o affidamento, alla partecipazione alle sedute di informazione e preparazione obbligatorie, nonché alle attività di redazione delle relazioni psicologiche e sociali preliminari alla dichiarazione di idoneità con riserva, ogniqualvolta ciò debba avere luogo durante l’orario di lavoro.

(…)».

15.      L’articolo 38 dello Statuto dei lavoratori, rubricato «Ferie annuali retribuite», prevede quanto segue:

«1.      Il periodo di ferie annuali retribuite, non sostituibile con un’indennità pecuniaria, è quello stabilito nel contratto collettivo o nel contratto individuale. In nessun caso la sua durata potrà essere inferiore a trenta giorni di calendario.

2.      Il periodo o i periodi di godimento delle ferie sono fissati di comune accordo tra l’impresa ed il lavoratore, in base a quanto previsto, se del caso, dai contratti collettivi sulla pianificazione annuale delle ferie.

In caso di disaccordo fra le parti, il giudice del lavoro fissa il periodo di godimento delle ferie mediante decisione non impugnabile. Il procedimento è accelerato e ha natura prioritaria.

3.      Il calendario delle ferie è fissato in ciascuna impresa. Il lavoratore deve conoscere le date attribuitigli almeno due mesi prima dell’inizio delle ferie.

Ove il periodo di ferie fissato nel calendario delle ferie dell’impresa di cui al paragrafo precedente coincida con un periodo di incapacità temporanea dovuta a gravidanza, parto o allattamento naturale o con il periodo di sospensione del contratto di lavoro previsto dall’articolo 48, paragrafi 4, 5 e 7 della presente legge, l’interessato ha diritto a fruire delle ferie in una data diversa da quella dell’incapacità temporanea o da quella del congedo concessogli in applicazione della suddetta norma, una volta terminato il periodo di sospensione, anche qualora l’anno civile al quale corrisponde il congedo sia già trascorso.

Ove il periodo delle ferie coincida con un’incapacità temporanea dovuta a circostanze diverse da quelle indicate al paragrafo precedente, e che impedisca in tutto o in parte al lavoratore di fruirne durante l’anno civile ad esse corrispondente, egli potrà farlo quando la sua incapacità sarà terminata, sempreché non siano trascorsi più di diciotto mesi dalla fine dell’anno in cui sono sorte».

16.      L’articolo 46 del contratto collettivo del gruppo di imprese così recita:

«I.      Il lavoratore o la lavoratrice, previo avviso e giustificazione, può assentarsi dal lavoro mantenendo il diritto alla retribuzione per i seguenti motivi e per la durata indicata:

A.      Quindici giorni di calendario in caso di matrimonio, da prendere dalla data del fatto generatore o dal giorno immediatamente precedente il medesimo, a scelta del lavoratore o della lavoratrice.

B.      Tre giorni per la nascita di un figlio, oppure per decesso, incidente o malattia grave oppure ricovero ospedaliero di familiari fino al secondo grado di affinità o consanguineità. In caso di decesso del coniuge o di un figlio, tale periodo è prorogato a cinque giorni. Qualora, per tale motivo, il lavoratore o la lavoratrice debbano spostarsi, tale periodo è aumentato di un giorno.

C.      Due giorni per un intervento chirurgico ambulatoriale che richieda un riposo domiciliare di familiari fino al secondo grado di consanguineità o affinità. Qualora, per tale motivo, il lavoratore o la lavoratrice debbano spostarsi, tale periodo è pari a quattro giorni.

D.      Un giorno per trasferirsi dalla propria residenza abituale.

E.      Il tempo indispensabile ad adempiere ad un obbligo inderogabile di natura pubblica e riguardante personalmente l’interessato, compreso l’esercizio del suffragio attivo.

F.      Per esercitare funzioni sindacali o di rappresentanza del personale nei termini previsti dalla legge o dal presente contratto collettivo.

G.      Per il tempo indispensabile e dietro giustificazione del medesimo tramite un certificato medico qualora, a causa di una malattia, il lavoratore o la lavoratrice debbano recarsi in uno studio medico durante l’orario di lavoro.

H.      Le ore indispensabili affinché i lavoratori e le lavoratrici possano presentarsi ad esami di fine studio o di formazione, qualora essi facciano studi a carattere ufficiale o accademico. In tali casi, essi devono produrre il documento giustificativo amministrativo a sostegno della loro richiesta.

I.      Annualmente, i lavoratori e le lavoratrici possono prendere fino a tre giorni supplementari di congedo cumulabili singolarmente con uno qualsiasi dei giorni di congedo previsti ai precedenti punti A), B) e D), oppure fino a due giorni in caso di decesso del coniuge o del partner civile o di figli oppure, sempre singolarmente. ad eccezione del congedo previsto al paragrafo 1), nei seguenti casi:

1)      Un giorno, o otto ore l’anno, giustificando il tempo impiegato tramite un attestato del medico, per accompagnare un figlio di età inferiore a 16 anni ad una visita medica durante l’orario di lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

2)      In caso di matrimonio di familiari fino al secondo grado di consanguineità o affinità.

3)      In caso di esame di guida e di firma di atti notarili necessari all’acquisto o la vendita, da parte del lavoratore, di un’abitazione, a cui il lavoratore deve provvedere personalmente e durante l’orario di lavoro.

II.      Ai fini dei congedi, salvo il congedo previsto al punto A) del presente articolo, le coppie che si trovano in una situazione di unione civile hanno gli stessi diritti, a condizione che siano debitamente iscritte nel registro ufficiale rilevante e che il lavoratore o la lavoratrice producano un attestato che lo dimostri, in conformità ai requisiti formulati nelle normative applicabili delle comunità autonome.

III.      Il lavoratore o la lavoratrice dovranno avvisare il più rapidamente possibile il loro diretto superiore affinché adotti le misure necessarie e conceda loro il congedo pertinente, e presentare una giustificazione relativa al motivo addotto per fruire del congedo concesso o da concedere.

IV.      Ai fini del presente articolo, si ritiene che esista uno spostamento qualora il lavoratore o la lavoratrice debbano percorre più di 150 km fra il luogo della residenza abituale e il luogo di destinazione».

17.      Il Código Civil (codice civile) enuncia, da un lato, al suo articolo 4, paragrafo 3, che «[l]e disposizioni [del presente] [c]odice si applicano in via suppletiva nelle materie disciplinate da altre leggi» e, dall’altro, al suo articolo 5, paragrafo 2, che «[i] giorni festivi non sono esclusi dal computo civile dei termini».

III. Fatti e questioni pregiudiziali

18.      Con tre ricorsi separati che sono stati riuniti con decisione dell’Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna), tre organizzazioni sindacali chiedono al giudice del rinvio di dichiarare che i permessi speciali retribuiti previsti all’articolo 46 del contratto collettivo del gruppo di imprese, ad eccezione del congedo matrimoniale, debbano essere presi in un periodo durante il quale il lavoratore di cui trattasi deve lavorare per l’impresa (5), con riguardo sia al primo giorno sia a tutti i giorni del congedo. Per quanto attiene al congedo matrimoniale, le organizzazioni sindacali chiedono che tale congedo inizi un giorno durante il quale il lavoratore deve lavorare per l’impresa.

19.      Il giudice del rinvio ricorda che il riposo settimanale dei lavoratori e le ferie annuali retribuite sono disciplinati dall’articolo 37, paragrafo 1, nonché dall’articolo 38 dello Statuto dei lavoratori, i quali traspongono le disposizioni della direttiva 2003/88, a condizioni che, a suo avviso, eccedono i periodi minimi previsti dal diritto dell’Unione (6).

20.      Esso precisa che l’articolo 46 del contratto collettivo del gruppo di imprese attua, a condizioni più favorevoli, l’articolo 37, paragrafo 3, dello Statuto dei lavoratori, il quale riconosce ai lavoratori il diritto di godere di permessi speciali retribuiti. Tali permessi sono intesi a soddisfare determinate esigenze dei lavoratori, come, segnatamente, la nascita di un figlio, il ricovero ospedaliero, l’operazione chirurgica o il decesso di un familiare prossimo, nonché l’esercizio di funzioni di rappresentanza sindacale, che sopravvengono durante l’esecuzione del contratto di lavoro e giustificano il riconoscimento del diritto ad assentarsi dal lavoro conservando il loro diritto alla retribuzione.

21.      Il giudice del rinvio rileva che, a tale articolo 46, come all’articolo 37 dello Statuto dei lavoratori, è indicato, per il congedo matrimoniale, che la sua durata viene computata in giorni di calendario. Non figura ivi alcuna precisazione concernente gli altri permessi speciali retribuiti o il dies a quo del congedo matrimoniale.

22.      Il giudice del rinvio aggiunge che, tuttavia, l’articolo 5, paragrafo 2, del codice civile, applicabile in assenza di disposizioni speciali, prevede che il computo civile dei termini non esclude i giorni festivi.

23.      Esso constata che, nella prassi abituale del gruppo di imprese, i giorni di permessi speciali retribuiti iniziano quando si verifica il fatto generatore, a prescindere dalla circostanza che si tratti di un giorno lavorato o meno (7), e sono calcolati in giorni di calendario.

24.      Il giudice del rinvio precisa che le organizzazioni sindacali basano il loro ricorso su una sentenza del 13 febbraio 2018, n. 145/2018, del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), che non costituisce giurisprudenza. Quest’ultimo ha dichiarato, con riferimento alla regolamentazione dei permessi speciali retribuiti in un contratto settoriale (8), che, qualora il fatto che dà diritto al permesso speciale retribuito si verifichi in un giorno non lavorativo (9), al quale è equiparato un giorno festivo, la data di inizio del permesso deve essere posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

25.      Il giudice del rinvio sottolinea che il rigetto del ricorso delle organizzazioni sindacali avrebbe come effetto di imporre ai lavoratori di soddisfare le esigenze per le quali i permessi speciali retribuiti sono previsti durante i periodi di riposo garantiti dal diritto dell’Unione.

26.      Di conseguenza, tale giudice si interroga sulla portata dell’interpretazione del diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali, enunciato agli articoli 5 e 7 della direttiva 2003/88, la cui finalità è stata precisata dalla giurisprudenza della Corte, ossia quella di tutelare efficacemente la sicurezza e la salute dei lavoratori.

27.      Il giudice del rinvio ricorda, a tal riguardo, che la Corte ha già dichiarato che un congedo garantito dal diritto dell’Unione non può pregiudicare il diritto di fruire di un altro congedo garantito da tale diritto, e che qualsiasi deroga al regime dell’Unione in materia di organizzazione dell’orario di lavoro previsto dalla direttiva 2003/88, deve essere interpretata in modo che la sua portata sia limitata a quanto strettamente necessario alla tutela degli interessi che tale deroga permette di proteggere.

28.      Tale giudice rileva, inoltre, che la finalità dei permessi speciali retribuiti, disciplinati dall’articolo 37, paragrafo 3, dello Statuto dei lavoratori, consiste nel soddisfare le esigenze dei lavoratori di natura personale o civica, alcune delle quali sono connesse alla libertà sindacale o agli oneri familiari.

29.      Pertanto, esso ritiene che, se una delle esigenze elencate all’articolo 37, paragrafo 3, dello Statuto dei lavoratori si verifica durante i periodi di riposo settimanale o di ferie annuali, si sovrappongono due finalità diverse. Se si ammettesse che, in tal caso, non è possibile rinviare la fruizione del permesso speciale retribuito a un momento diverso dal periodo di riposo, quest’ultimo verrebbe svuotato di contenuto, in quanto i lavoratori dovrebbero dedicare il loro tempo di riposo settimanale o le loro ferie a risolvere i problemi causati dal sopraggiungere dell’esigenza alla quale rispondono i permessi speciali retribuiti.

30.      Di conseguenza, il giudice del rinvio dubita che il rifiuto di concedere ai lavoratori il diritto di fruire dei congedi disciplinati all’articolo 37, paragrafo 3, dello Statuto dei lavoratori e previsti all’articolo 46 del contratto collettivo del gruppo di imprese, qualora l’esigenza che essi mirano a soddisfare sorga contemporaneamente ai periodi minimi di riposo settimanale e ai giorni di ferie annuali retribuite previsti dalla direttiva 2003/88, sia conforme agli articoli 5 e 7 di tale direttiva. Esso si chiede parimenti se, in caso di simultaneità, occorra prevedere misure per garantire che i periodi di riposo minimi previsti da detta direttiva vengano effettivamente presi.

31.      In tali circostanze, l’Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 5 della direttiva [2003/88] debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale consente di far coincidere il periodo di riposo settimanale con la fruizione di permessi [speciali] retribuiti che rispondono a finalità diverse dal riposo.

2)      Se l’articolo 7 della direttiva [2003/88] debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale consente di far coincidere le ferie annuali con la fruizione di permessi [speciali] retribuiti che rispondono a finalità diverse dal riposo, dalla distensione e dalla ricreazione».

32.      Le organizzazioni sindacali, il gruppo di imprese, il governo spagnolo e la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte alla Corte. Essi hanno presentato le loro osservazioni orali all’udienza del 24 settembre 2019.

IV.    Analisi

33.      Con le sue due questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se gli articoli 5 e 7 della direttiva 2003/88 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a normative nazionali e a contratti collettivi che non prevedono la concessione di permessi speciali retribuiti allorché una delle esigenze che devono soddisfare sorga durante un periodo di riposo settimanale o di ferie annuali.

34.      Gli elementi sui quali si basano tali questioni meritano, a mio avviso, di essere sottolineati. Infatti, il giudice del rinvio si interroga, da un lato, sulla coincidenza fra periodi di riposo previsti dalla direttiva 2003/88 ed eventi della vita personale del lavoratore che avrebbero giustificato, ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili, la fruizione di permessi speciali retribuiti, qualora tali eventi si fossero verificati durante l’orario di lavoro, nonché, dall’altro, sulle misure da adottare per garantire l’effettività dei periodi di riposo previsti dalla direttiva 2003/88 (10).

35.      Di conseguenza, mi sembra necessario chiarire l’oggetto delle questioni pregiudiziali prima di illustrare le risposte che potrebbero essere fornite alle medesime.

A.      Sull’oggetto delle questioni pregiudiziali

36.      Il giudice del rinvio motiva la sua domanda di pronuncia pregiudiziale con il rischio che vengano pregiudicati i periodi minimi (11) di riposo garantiti dal diritto dell’Unione nei limiti in cui le finalità dei permessi speciali retribuiti siano diverse da quelle delle ferie annuali e del riposo settimanale (12). A sostegno della sua domanda, esso richiama la giurisprudenza della Corte relativa alla sovrapposizione dei diritti alle ferie annuali con, segnatamente, i congedi concessi in caso di malattia (13).

37.      Tuttavia, questo collegamento con la giurisprudenza della Corte che tutela il diritto alle ferie annuali per considerazioni inerenti alla salute del lavoratore e alla sua capacità lavorativa, risultante dalla mera constatazione, da parte del giudice del rinvio, di una differenza di finalità dei congedi, deve, a mio avviso, essere discusso.

38.      Inoltre, ritengo che nuovi elementi di riflessione possano essere ricavati dalla sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT (14), la quale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 in presenza di normative nazionali e di contratti collettivi che prevedono la concessione di giorni di ferie annuali retribuite eccedenti il periodo minimo di quattro settimane, escludendo al contempo il riporto per la totalità o per una parte, in caso di malattia del lavoratore, di giorni di ferie ulteriori (15).

39.      In tali circostanze, ritengo che sia necessario verificare se i permessi speciali retribuiti rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88 prima di esaminare la questione di stabilire se la giurisprudenza della Corte che trae le conseguenze dalle differenze di finalità dei diritti a congedo, possa essere trasposta al caso dei diritti a permessi speciali retribuiti.

B.      Sull’ambito di applicazione della direttiva 2003/88

40.      Risulta, segnatamente, dal testo dell’articolo 1 della direttiva 2003/88 che quest’ultima si propone di fissare prescrizioni minime per tutti i lavoratori negli Stati membri mediante un ravvicinamento delle disposizioni nazionali riguardanti i limiti dell’orario di lavoro (16), i periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale, le ferie annuali e una protezione aggiuntiva per i lavoratori notturni.

41.      Tale direttiva non prevede disposizioni particolari relative ad autorizzazioni ad assentarsi idonee ad essere accordate durante l’orario di lavoro, senza perdita di remunerazione, per ragioni diverse da quelle inerenti alla sicurezza e alla salute del lavoratore (17) che sono correlate all’accumulo di periodi di lavoro al servizio di un datore di lavoro (18).

42.      L’articolo 15 della direttiva 2003/88 prevede la facoltà per gli Stati membri di introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori che possono essere confrontate con quelle previste da tale direttiva per garantire la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (19). Nella specie, ciò avviene nell’ordinamento giuridico spagnolo per i periodi di riposo settimanale e le ferie annuali eccedenti, secondo il giudice del rinvio, i periodi minimi previsti dal diritto dell’Unione, e non per i permessi speciali retribuiti (20).

43.      Pur se questi ultimi vengono ad aggiungersi alle ferie annuali previste dalla direttiva 2003/88, essi rivestono una natura diversa e perseguono finalità differenti. Infatti, ricordo che si tratta di autorizzazioni ad interrompere l’esecuzione del contratto di lavoro, di una durata che va da alcune ore a vari giorni, e che esse sono intese ad una migliore conciliazione delle responsabilità professionali del lavoratore con quelle della sua vita privata o familiare, durante giorni in cui esso deve lavorare per l’impresa.

44.      Pertanto, il lavoratore può aspirare a siffatti permessi speciali retribuiti, su sua richiesta, per motivi slegati dall’attività professionale (21). Il loro raffronto con le prescrizioni della direttiva 2003/88 fa emergere chiaramente che essi non mirano a proteggere la sicurezza o lo stato di salute del lavoratore in correlazione con lo svolgimento del lavoro.

45.      Di conseguenza, ritengo, in primo luogo, che, concedendo permessi speciali retribuiti, il legislatore spagnolo non abbia esercitato la competenza riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 15 della direttiva 2003/88 (22).

46.      Pertanto, istituendo, di propria iniziativa, a favore dei lavoratori, diritti che perseguono un obiettivo diverso da quello previsto da tale direttiva, il legislatore spagnolo ha esercitato la propria competenza al di fuori dell’ambito da essa disciplinato (23).

47.      A tal riguardo, occorre tenere conto della portata della sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT (24), relativa a diritti a ferie annuali retribuite eccedenti la durata minima di quattro settimane prevista all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88. Secondo la Corte, tali diritti, conferiti dagli Stati membri o dalle parti sociali, in virtù della facoltà prevista all’articolo 15 della direttiva 2003/88 (25), o, ancora, le condizioni di eventuale riporto di questi ultimi in caso di malattia intervenuta durante le ferie rientrano nell’esercizio della competenza conservata dagli Stati membri, senza essere disciplinati da tale direttiva né rientrare nell’ambito di applicazione di quest’ultima (26).

48.      Rilevo che viene ricordato in maniera chiara da tale sentenza che, quando le disposizioni del diritto dell’Unione nel settore interessato non disciplinano un aspetto e non impongono agli Stati membri alcun obbligo specifico in relazione a una determinata situazione, questi ultimi restano liberi di esercitare la loro competenza.

49.      Di conseguenza, ritengo che la soluzione elaborata da detta sentenza relativa al diritto alle ferie annuali, prescritto dalla direttiva 2003/88, sia trasponibile, mediante un ragionamento a fortiori, qualora le disposizioni in questione siano state adottate dagli Stati membri o dalle parti sociali in un settore completamente diverso da quello disciplinato dal diritto dell’Unione.

50.      In secondo luogo, per quanto riguarda il limite all’esercizio da parte degli Stati membri della loro competenza, richiamato dalla Corte nella sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT (27), ossia un’eventuale pregiudizio alla protezione minima garantita dall’articolo 7 della direttiva 2003/88 (28), ritengo che il diritto ai permessi speciali retribuiti conferito al lavoratore al fine di facilitare il coordinamento fra la sua vita privata e i suoi obblighi professionali durante il suo orario di lavoro non sia idoneo, in quanto tale, ad arrecare pregiudizio alla sua facoltà di esercitare il proprio diritto al riposo settimanale o annuale, unico obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/88 (29). Infatti, in assenza di situazioni concrete portate a conoscenza della Corte, è difficile concepire come, nella prassi, diritti a congedi supplementari, previsti dal legislatore nazionale, i quali sono a disposizione del lavoratore al di là dei minimi previsti dalla direttiva 2003/88 (30) potrebbero arrecare pregiudizio ai diritti ai riposi previsti da quest’ultima (31).

51.      Sempre in linea con la sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT (32), rilevo, parimenti, l’assenza di un pregiudizio alla coerenza della direttiva 2003/88 o agli obiettivi da essa perseguiti (33). A tal riguardo, se il legislatore nazionale non avesse previsto diritti a permessi speciali retribuiti affinché il lavoratore possa essere autorizzato ad assentarsi, su sua richiesta, qualora un evento della sua vita personale abbia luogo durante il suo orario di lavoro, la questione dell’effettività delle ferie annuali o del riposo settimanale, quando tale evento si verifica, non si porrebbe sotto il profilo del diritto dell’Unione.

52.      Tale constatazione mette in luce, a mio avviso, il fatto che, nella specie, il pregiudizio all’effettività delle ferie annuali o del riposo settimanale è configurabile solo se si ritiene che qualsiasi evento idoneo ad impedire al lavoratore di fruire pienamente di un periodo di riposo o di distensione giustifichi la concessione di congedi supplementari ai fini della tutela della finalità delle ferie annuali (34).

53.      Orbene, non è questo l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/88. Le sue prescrizioni sono il risultato della ricerca di un giusto equilibrio fra un orario di lavoro e durate minime di riposo (35), in vista del proseguimento dell’attività professionale del lavoratore (36). Esse hanno come conseguenza di conferire al medesimo unicamente il diritto di esigere dal datore di lavoro che questi attui i periodi di riposo garantiti da tale direttiva.

54.      Inoltre, la tutela minima garantita al lavoratore ai sensi degli articoli 5 e 7 della direttiva 2003/88 non può presentare gradi diversi a seconda delle iniziative degli Stati membri di adottare o meno disposizioni speciali analoghe a quelle applicabili in Spagna.

55.      Desumo dall’insieme di tali considerazioni che le questioni pregiudiziali non devono indurre la Corte a controllare le condizioni richieste per la sussistenza di un diritto a permessi speciali retribuiti disciplinato dal legislatore nazionale, poiché tale diritto non presenta alcun rapporto con la capacità del lavoratore di svolgere il proprio lavoro, e, in quanto tale, non può arrecare pregiudizio all’effettività del diritto al riposo settimanale o alle ferie annuali, garantito dalla direttiva 2003/88, o all’obiettivo da essa perseguito.

56.      Proporrò pertanto alla Corte di dichiarare, in via principale, che normative nazionali e contratti collettivi che prevedono la concessione di permessi speciali retribuiti per consentire al lavoratore di assentarsi durante giorni lavorati al fine di ottemperare ad obblighi personali o familiari non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88.

57.      Se, tuttavia, la Corte non condividesse tale tesi, ritenendo che sia sufficiente che venga addotto un rischio di pregiudizio alla finalità dei periodi minimi di riposo previsti dalla direttiva 2003/88 ad opera delle disposizioni nazionali in questione (37) e che tale rischio possa essere eliminato tramite il riporto delle ferie garantite da tale direttiva (38), la Corte dovrà pronunciarsi, a mio avviso, sulla questione di stabilire se la sua giurisprudenza relativa alla differenza di finalità dei congedi, in caso di loro sovrapposizione, sia trasponibile ai permessi speciali retribuiti.

58.      Di conseguenza, illustrerò adesso gli elementi che intendo sottoporre alla valutazione della Corte. In assenza di giurisprudenza relativa ad un caso di coincidenza fra diritti a congedo e diritti al riposo settimanale, esaminerò tale fattispecie dopo quella della coincidenza fra un diritto a permessi speciali retribuiti e un diritto alle ferie annuali.

C.      Sull’applicazione della giurisprudenza della Corte in caso di coincidenza fra due diritti a congedo

59.      La questione di principio che la Corte deve risolvere è, a mio avviso, se la ricerca della finalità dei congedi, in caso di coincidenza con il diritto alle ferie annuali, debba essere estesa ai permessi speciali retribuiti, come ritenuto dalla Corte in relazione al congedo per recupero della salute (39), quale congedo inteso a migliorare lo «stato di salute dei lavoratori» (40) che impedisce loro di lavorare. In altre parole, si tratta di stabilire ciò che giustifica il ricorso, in via generale, al criterio della finalità dei diritti a congedo in caso di loro sovrapposizione nell’ambito dell’esecuzione del contratto di lavoro (41).

60.      Richiamerò pertanto a grandi linee tale giurisprudenza, al fine di sviluppare il criterio principale che ne risulta, prima di verificare se essa possa essere estesa al diritto a permessi speciali retribuiti.

1.      Sul criterio risultante dalla giurisprudenza della Corte relativa alla differenza di finalità dei diritti a congedo

61.      Poiché i permessi speciali retribuiti supplementari sono stati istituiti dal legislatore nazionale in un settore non disciplinato dal diritto dell’Unione (42), occorre fare riferimento alla giurisprudenza della Corte relativa ad un caso analogo, ossia quello della sovrapposizione fra le ferie annuali e il congedo per malattia (43) oppure il congedo per recupero della salute (44), disciplinati dal diritto nazionale. Tale giurisprudenza porta a dover ricercare la finalità dei congedi coesistenti.

62.      A tal riguardo, la Corte ha ricordato in maniera chiara nella sentenza del 30 giugno 2016, Sobczyszyn (45), il ragionamento da seguire, rammentando che «lo scopo del diritto alle ferie annuali retribuite, consistente nel permettere al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di riposo e di svago, è diverso da quello del diritto al congedo per malattia, consistente nel permettere al lavoratore di ristabilirsi da una malattia» (46).

63.      Tale ragionamento continua con la deduzione costante che, «[r]iguardo alle suddette finalità divergenti dei due tipi di congedo, (…) un lavoratore in congedo per malattia durante un periodo di ferie annuali precedentemente fissato ha diritto, su sua richiesta e affinché possa beneficiare in concreto delle ferie annuali, di fruirne in un periodo diverso da quello coincidente con il periodo di congedo per malattia» (47).

64.      Di conseguenza, secondo la Corte, occorre stabilire se, tenuto conto della finalità eventualmente diversa dei due tipi di congedo, la sovrapposizione di congedi in questione sia tale da ostacolare la fruizione, in un momento successivo, delle ferie annuali maturate dal lavoratore (48).

65.      Tuttavia, si pone la questione se sia sufficiente constatare la differenza di finalità dei tipi di congedo per ritenere che, in tutti i casi, i diritti alle ferie annuali maturate dai lavoratori possano subire un pregiudizio.

66.      Ritengo di no, poiché, al di là della constatazione della finalità propria di ciascuno di tali diritti a congedo, lo stato di salute del lavoratore, il quale giustifica l’interruzione dell’esecuzione del contratto di lavoro (49), costituisce il fondamento della giurisprudenza della Corte, protettrice dell’effettività delle ferie annuali (50) previste dalla direttiva 2003/88. Esse si basano su diversi principi consolidati.

67.      In primo luogo, la Corte ha preso in considerazione l’obiettivo comune di tutelare la salute del lavoratore grazie a due tipi di congedo, l’uno annuale e l’altro per causa di malattia, il quale si impone al datore di lavoro alla luce tanto della direttiva 2003/88 quanto della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro del 24 giugno 1970, n. 132, relativa ai congedi annuali pagati (come riveduta) (51).

68.      In secondo luogo, la Corte ha sottolineato le caratteristiche del congedo per malattia, le quali hanno come conseguenza di impedire all’effetto positivo del diritto alle ferie annuali retribuite sulla sicurezza e sulla salute del lavoratore di esplicarsi pienamente (52). Si tratta dell’incapacità lavorativa immediata dovuta allo stato di salute del lavoratore, dell’esistenza di limitazioni fisiche e psichiche connesse alla malattia (53), dell’imprevedibilità del sopraggiungere di tale incapacità lavorativa, del suo carattere indipendente dalla volontà del lavoratore (54) e dell’assenza di sospensione del rapporto di lavoro (55).

69.      In concreto, è pacifico che, in simili circostanze, il lavoratore malato sia non solo incapace di lavorare, ma anche di «riposarsi rispetto all’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e (…) di beneficiare di un periodo di relax e svago» (56), in vista del futuro proseguimento della sua attività professionale (57).

70.      Pertanto, la coesistenza di due diritti al congedo che siano intesi, in via esclusiva, a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore tramite un obbligo di non lavorare ha giustificato, a mio avviso, il fatto che la Corte ritenga che essi siano esercitati indipendentemente l’uno dall’altro.

71.      In terzo luogo, la Corte ne ha desunto che le ferie annuali dovevano essere riportate affinché il lavoratore potesse «beneficiar[n]e in concreto» (58). A tal riguardo, mi sembra opportuno specificare il significato di tale espressione a causa delle giustificazioni della decisione di rinvio (59). Infatti, queste ultime fanno trasparire una concezione secondo la quale, durante il periodo di riposo, il lavoratore deve obbligatoriamente riposarsi (60).

72.      Tuttavia, una siffatta interpretazione non può essere desunta dalle disposizioni della direttiva 2003/88, da un lato, a causa delle definizioni di «periodo di riposo» e di «riposo adeguato» figuranti all’articolo 2 di tale direttiva, letto alla luce del suo considerando 5. A tal riguardo, la Corte ha precisato che le nozioni di «orario di lavoro» e «periodo di riposo» si escludono a vicenda (61).

73.      D’altra parte, si deve ricordare che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 è segnatamente inteso a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali non possa essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.

74.      Di conseguenza, è sufficiente, al fine di garantire l’effettività del diritto alle ferie previsto da tale direttiva, che le misure adottate dagli Stati membri (62) vengano attuate dal datore di lavoro (63). In concreto, soltanto la facoltà offerta al lavoratore di assentarsi dal lavoro per un periodo di ferie annuali è tutelata quando, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, egli non ha potuto esercitare tale facoltà (64).

75.      A tal riguardo, si può parimenti trarre un argomento dal fatto che il diritto alle ferie annuali maturato da un lavoratore comporta che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sia dovuta una compensazione finanziaria, affinché non venga arrecato pregiudizio alla sostanza stessa di tale diritto (65). In tal senso, il versamento di un’indennità finanziaria qualora il lavoratore non abbia potuto beneficiare di tale facoltà (66) conferma che non si tratta di esaminare se il riposo sia stato effettivo nel senso che ha prodotto concretamente effetti benefici, oppure, in altre parole, se il lavoratore si sia realmente riposato o rilassato nel corso del periodo di ferie annuali.

76.      È sufficiente che il lavoratore non sia stato soggetto, nei confronti del suo datore di lavoro, ad alcun obbligo che gli possa impedire di dedicarsi, liberamente e senza interruzioni, ai propri interessi (67).

77.      È alla luce di tali considerazioni che intendo proseguire l’esame della questione dell’estensione di tale giurisprudenza al diritto ai permessi speciali retribuiti in caso di sovrapposizione con le ferie annuali.

2.      Sullestensione della giurisprudenza relativa alla differenza di finalità dei tipi di congedo in caso di circostanze che giustificano la concessione di permessi speciali retribuiti

78.      Occorre ricordare ancora una volta, anzitutto, che la finalità generale dei permessi speciali retribuiti consiste nel favorire la conciliazione fra la vita professionale e circostanze della vita privata o pubblica, che sopravvengono durante l’orario di lavoro.

79.      Tali permessi non possono essere assimilati ai congedi accordati per causa di malattia in ragione delle circostanze che ne giustificano la concessione. Infatti, ad eccezione delle visite mediche (68), gli eventi che consentono al lavoratore di fruirne non sono direttamente connessi allo stato di salute del medesimo.

80.      Inoltre, la capacità lavorativa del lavoratore non viene manifestamente pregiudicata, poiché i permessi speciali retribuiti sono stati istituiti esattamente al fine di consentire a quest’ultimo di interrompere l’esecuzione del suo contratto di lavoro.

81.      Infine, il lavoratore «può assentarsi» (69) per molteplici circostanze secondo un grado di urgenza o di prevedibilità variabile (70) per motivi di cui lo stesso valuta l’importanza e le incidenze sulla sua vita privata, a differenza del congedo per malattia (71).

82.      Di conseguenza, poiché nessuno dei motivi di concessione dei permessi speciali retribuiti è connesso alla capacità lavorativa dell’interessato, non mi sembra fondato estendere la giurisprudenza della Corte che trae le conseguenze dalla duplice finalità dei congedi, alla luce della direttiva 2003/88.

83.      Solo una concezione ampia della finalità dei congedi, la quale passi per la ricerca dell’assenza di ostacoli al riposo e ad un periodo di distensione e di svago (72), sarebbe idonea a giustificare una soluzione opposta. Essa porterebbe a prendere in considerazione, ad esempio, gli eventi gravi della vita personale, come il decesso o il ricovero ospedaliero di un parente, imprevedibili al pari della malattia subita da un lavoratore, nonché le loro conseguenze sulla finalità del diritto alle ferie annuali.

84.      Infatti, in un caso del genere, come è stato invocato dalle organizzazioni sindacali nel procedimento principale, il lavoratore sarebbe soggetto a limitazioni psichiche, oppure fisiche, analoghe a quelle che potrebbero essere generate da una malattia, le quali giustificherebbero che, per la sicurezza o la salute del lavoratore, l’esecuzione del suo lavoro venga interrotta per diversi giorni grazie alla concessione di permessi speciali retribuiti. Analogamente, poiché la finalità di alcuni di tali permessi è quella di consentire al lavoratore di compiere azioni materiali giustificate dall’evento occorso, la finalità del periodo di ferie annuali, consistente nel riposarsi e nel disporre di un periodo di distensione, non sarebbe protetta qualora i permessi speciali retribuiti venissero concessi soltanto durante l’orario di lavoro.

85.      Tuttavia, come ho già illustrato, alla luce della direttiva 2003/88, una siffatta interpretazione non mi sembra fondata (73). Inoltre, quest’ultima imporrebbe, nella prassi, di valutare caso per caso se, a seconda delle circostanze, il lavoratore sia stato in grado realmente di riposarsi o di distendersi, mentre l’unico requisito ricavato da tale direttiva è che il lavoratore non sia soggetto durante il periodo di ferie annuali ad alcun obbligo nei confronti del suo datore di lavoro.

86.      È possibile fin da ora intravedere gli inconvenienti di una siffatta casistica, dipendente, inoltre, dalla valutazione personale di ciascun lavoratore. Ad esempio, qualora questi si occupi del genitore o del figlio malato durante le proprie ferie annuali, si pone la questione se tale scelta esercitata liberamente sia necessariamente tale da arrecare pregiudizio al godimento delle ferie medesime. E, più in generale, qualora il lavoratore scelga di non riposarsi per diverse ragioni, quali siano le conseguenze che se ne devono trarre.

87.      Pertanto, prevedere di estendere la giurisprudenza della Corte, sulla base della mera constatazione della differenza di finalità dei congedi, a circostanze che non presentano alcun rapporto con la capacità lavorativa della persona di cui trattasi, interessata direttamente da una malattia, non mi pare giustificato né alla luce delle disposizioni della direttiva 2003/88, come interpretate dalla Corte, né sulla scorta di una valutazione di opportunità quanto alla sua applicazione.

88.      Inoltre, occorre parimenti misurare l’effetto dissuasivo che potrebbe avere la decisione della Corte sulle scelte degli Stati membri, nonché, se del caso, delle parti sociali, di concedere diritti più favorevoli al lavoratore (74).

89.      Ritengo che tali iniziative possano essere state prese in considerazione di tre fattori, ossia, in primo luogo, l’obiettivo, effettivamente perseguito in materia di politica sociale, ma che si situa al di fuori dell’ambito della protezione della sicurezza e della salute del lavoratore disciplinato dalla direttiva 2003/88; in secondo luogo, le condizioni dell’organizzazione dell’orario di lavoro, considerate nel loro insieme, come la durata dell’orario di lavoro e il superamento dei periodi minimi di riposo previsti da tale direttiva (75) e, in terzo luogo, il ruolo della negoziazione collettiva.

90.      A tal riguardo, per quanto concerne le parti sociali, la Corte ha rilevato che esse sono attente a definire un equilibrio tra i loro rispettivi interessi allorché esercitano il loro diritto fondamentale alla negoziazione collettiva riconosciuto all’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (76).

91.      Pertanto, ritengo che la determinazione delle modalità concrete di attuazione dei permessi speciali retribuiti non connessi allo stato di salute del lavoratore passi per un’interpretazione delle sole disposizioni nazionali da parte delle autorità competenti affinché i diritti a permessi speciali retribuiti non siano svuotati del loro contenuto (77).

92.      Di conseguenza, in subordine, propongo alla Corte di dichiarare che l’articolo 7 della direttiva 2003/88 non osta a normative nazionali e a contratti collettivi che non prevedono la concessione di permessi speciali retribuiti qualora le circostanze che giustificano la loro fruizione si verifichino durante giorni non lavorati.

D.      Sul caso di sovrapposizione del diritto al riposo settimanale con i permessi speciali retribuiti

93.      Per quanto riguarda il diritto al riposo settimanale, ricordo che la Corte non ha ancora avuto l’occasione di pronunciarsi sull’eventualità della coincidenza del medesimo con diritti a congedo.

94.      Di conseguenza, da un lato, illustrerò i principi applicabili all’attuazione dei periodi di riposo settimanale. Dall’altro, sottolineerò le specificità del regime di tale riposo, le quali, a mio avviso, consentono alla Corte di dichiarare che, in caso di coincidenza fra tale riposo ed un evento che avrebbe giustificato la concessione di permessi speciali retribuiti, qualora esso avesse avuto luogo nell’orario di lavoro, il lavoratore non può rivendicarne il beneficio.

1.      Sui principi applicabili ai periodi di riposo settimanale

95.      All’articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/88, il «periodo di riposo» viene definito senza distinguere a seconda che tale riposo sia giornaliero, settimanale o annuale.

96.      Risulta da una giurisprudenza costante della Corte che i principi applicabili in materia di riposo settimanale sono analoghi, in sostanza, a quelli relativi alle ferie annuali.

97.      Infatti, in primo luogo, il diritto di ciascun lavoratore a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornaliero e settimanale «non solo costituisce una norma del diritto sociale dell’Unione che riveste una particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, cui l’articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei Trattati» (78).

98.      In secondo luogo, l’armonizzazione a livello dell’Unione europea in materia di organizzazione dell’orario di lavoro «è intesa a garantire una migliore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, facendo godere a questi ultimi periodi minimi di riposo – in particolare giornaliero e settimanale – e periodi di pausa adeguati, e prevedendo un limite massimo per la durata settimanale del lavoro» (79).

99.      In terzo luogo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva 2003/88, è pertanto necessario che gli Stati membri garantiscano il rispetto di tali periodi minimi di riposo e impediscano ogni superamento della durata massima settimanale del lavoro (80).

100. In quarto luogo, tenuto conto dell’obiettivo essenziale perseguito da tale direttiva, consistente nel garantire una protezione efficace delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori, e una migliore tutela della loro sicurezza e della loro salute, gli Stati membri sono tenuti a garantire che l’effetto utile di tali diritti sia integralmente assicurato, facendoli beneficiare effettivamente dei periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale e del limite massimo della durata media settimanale di lavoro previsti da detta direttiva (81).

101. In quinto luogo, le modalità definite dagli Stati membri per garantire l’attuazione delle prescrizioni della direttiva 2003/88 non devono essere tali da svuotare di contenuto i diritti sanciti all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, agli articoli 3 e 5, nonché all’articolo 6, lettera b), della direttiva in parola (82).

2.      Sulla specificità del regime del riposo settimanale

102. Sono dell’avviso che, in caso di sovrapposizione fra congedi e un periodo di riposo settimanale, la specificità del regime di tale riposo e la comparazione con quello delle ferie annuali dovrebbero indurre la Corte a privilegiare un metodo di ragionamento diverso da quello da essa adottato per le ferie annuali e basato sulla constatazione di una diversità di finalità dei congedi in questione.

103. In primo luogo, risulta dall’interpretazione dell’articolo 5 della direttiva 2003/88 effettuata dalla Corte che il periodo minimo di riposo settimanale ininterrotto di 24 ore, connesso ad un periodo di lavoro di una durata massima di 48 ore, deve essere concesso nell’ambito di ogni periodo di sette giorni, senza che sia necessario che tale periodo minimo sia concesso entro il giorno successivo a un periodo di sei giorni di lavoro consecutivi (83). La durata del periodo di riposo è dunque strettamente correlata all’orario di lavoro su periodi di riferimento determinati liberamente dagli Stati membri secondo il metodo di loro scelta, purché siano rispettati gli obiettivi perseguiti da tale direttiva (84). Egli deve beneficiare in qualsiasi circostanza della protezione prevista dalla direttiva 2003/88 relativa al riposo giornaliero e alla durata massima settimanale del lavoro (85).

104. In secondo luogo, la finalità di tale periodo di riposo è, segnatamente, quella di eliminare la fatica accumulata attraverso lo svolgimento del lavoro con un limite massimo rapportato alla settimana (86). È il motivo per cui i periodi di riposo devono, in linea di principio, essere immediatamente successivi all’orario di lavoro che essi sono intesi a compensare (87) e debba «pertanto essere prevista, di regola, un’alternanza di un periodo di lavoro e di un periodo di riposo» (88). A tal riguardo, occorre sottolineare il carattere ripetitivo su un breve periodo del riposo settimanale.

105. In terzo luogo, l’articolo 17 della direttiva 2003/88 autorizza deroghe al riposo settimanale, e non alle ferie annuali (89).

106. In confronto, il diritto alle ferie annuali ha una durata imperativa, slegata da un numero preciso di ore di lavoro effettivo. Esso rientra in una logica autonoma, la quale si basa sul principio dell’accumulo dei diritti al fine di fruire di un periodo di riposo più lungo che verrà stabilito d’intesa con il datore di lavoro (90).

107. La possibilità di riporto delle ferie annuali, pur se inquadrata entro determinati limiti (91), e il principio della compensazione finanziaria in caso di cessazione del rapporto di lavoro confermano, a mio avviso, tale meccanismo di capitalizzazione del diritto alle ferie annuali che lo distingue in maniera fondamentale dal diritto al riposo settimanale.

108. Tutti i suddetti elementi mi inducono a ritenere che, in caso di coincidenza fra un fatto generatore di permessi speciali retribuiti e un periodo di riposo settimanale (92), la flessibilità con la quale gli Stati membri possono attuare le prescrizioni della direttiva 2003/88 (93), in conformità agli obiettivi da essa perseguiti, rende inoperante qualsiasi ragionamento per analogia con quello adottato dalla Corte per le ferie annuali e per un congedo inteso a ristabilire lo stato di salute del lavoratore, in quanto esso si basa sulla constatazione delle finalità differenti di tali congedi.

109. Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare che, in ragione della specificità del regime del riposo settimanale, l’articolo 5 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nello stesso senso dell’articolo 7 di tale direttiva.

V.      Conclusione

110. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali proposte dall’Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna):

In via principale:

–        normative nazionali e contratti collettivi che prevedono la concessione di permessi speciali retribuiti per consentire al lavoratore di assentarsi durante giorni lavorati al fine di ottemperare ad obblighi personali o familiari non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.

In subordine:

–        gli articoli 5 e 7 della direttiva 2003/88 non ostano a normative nazionali e a contratti collettivi che non prevedono la concessione di permessi speciali retribuiti qualora le circostanze che giustificano la loro fruizione si verifichino durante giorni non lavorati.


1      Lingua originale: il francese.


2      GU 2003, L 299, pag. 9.


3      Tale contratto collettivo è stato adottato dalla Resolución de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio Colectivo del grupo de empresas Dia, SA y Twins Alimentación, SA [decisione emessa dalla direzione generale del lavoro, e recante registrazione e pubblicazione del contratto collettivo del gruppo di imprese Dia, SA, e Twins Alimentación, SA], del 22 agosto 2016 (BOE n. 212, del 2 settembre 2016, pag. 63357).


4      BOE n. 255, del 24 ottobre 2015, pag. 100224.


5      Per motivi di chiarezza ho privilegiato, nelle presenti conclusioni, le espressioni «giorni in cui il lavoratore deve lavorare per l’impresa» o «giorni lavorati», i quali corrispondono alla definizione data dal giudice del rinvio dell’espressione «giorni utili» da esso impiegata.


6      Il giudice del rinvio indica che «[q]ueste due disposizioni sono più generose della disposizione dell’Unione, poiché l’articolo 37, paragrafo 1, fissa i periodi di riposo settimanale in via generale, ad un periodo minimo continuato di un giorno e mezzo, e che l’articolo 38 prevede che le ferie annuali durino almeno 30 giorni di calendario».


7      Risulta dalle osservazioni del gruppo di imprese che, qualora il fatto generatore abbia luogo durante un periodo di riposo settimanale, il lavoratore non può fruire di permessi speciali retribuiti poiché egli non lavora.


8      È stato precisato in udienza che tale contratto è diverso da quello applicabile nel procedimento principale.


9      Si tratta di un giorno durante il quale il dipendente non deve lavorare.


10      V. paragrafi 29 e 30 delle presenti conclusioni. Rilevo che mentre la domanda di interpretazione delle organizzazioni sindacali è basata su una decisione del Tribunal supremo (Corte suprema) (v. paragrafo 24 delle presenti conclusioni) a favore del riporto dell’inizio di tale congedo al primo giorno lavorativo successivo allorché il fatto generatore che ne giustifica la concessione si verifichi in un giorno festivo o non lavorativo, tali organizzazioni hanno sostenuto, in risposta ai quesiti della Corte, che le ferie annuali dovevano essere riportate in caso di coincidenza con circostanze che giustificavano la concessione di permessi speciali retribuiti, in analogia, segnatamente, con la soluzione adottata nella sentenza del 21 giugno 2012, ANGED (C‑78/11, EU:C:2012:372).


11      V., parimenti, sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT (C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981, punti da 35 a 37).


12      A tal riguardo, si può ricordare che il legislatore spagnolo ha istituito permessi speciali retribuiti al fine di consentire al lavoratore di adempiere ad obblighi personali nelle migliori condizioni. In tal senso, quest’ultimo può essere autorizzato ad interrompere l’esecuzione del suo lavoro in caso di eventi della sua vita privata o familiare, come, segnatamente, il matrimonio, la nascita di un figlio, il decesso di un familiare, l’assistenza medica di un parente prossimo, il trasloco e l’adempimento di diritti e di doveri di natura pubblica, come il voto o la rappresentanza dei lavoratori. Il contratto collettivo del gruppo di imprese, negoziato su tale base legale, ha specificato il dies a quo del congedo matrimoniale, ha esteso la portata di taluni diritti e previsto la loro concessione in altre circostanze, come la presentazione ad esami accademici o di guida o, ancora, la firma di atti notarili di vendita o di acquisto di un’abitazione.


13      V. paragrafo 61 delle presenti conclusioni.


14      C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981.


15      V. punti 39 e 40 di tale sentenza.


16      V., a tal riguardo, sentenza del 20 novembre 2018, Sindicatul Familia Constanţa e a. (C‑147/17, EU:C:2018:926, punto 39).


17      V. sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT (C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981, punti 34, 47 e 48).


18      V. sentenze del 14 ottobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère (C‑428/09, EU:C:2010:612, punto 37), e del 4 ottobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, punto 28).


19      V. sentenze del 21 febbraio 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82, punti da 41 a 43), nonché del 19 novembre 2019, TSN e AKT (C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).


20      V. paragrafo 20 delle presenti conclusioni.


21      V. nota 70 e paragrafi da 103 a 107 delle presenti conclusioni.


22      V., per analogia, sentenza del 10 luglio 2014, Julián Hernández e a. (C‑198/13, EU:C:2014:2055, punti 39, 41, 44 e 45).


      A quanto mi consta, normative nazionali analoghe, a vari livelli, esistono in Belgio, in Bulgaria, in Germania, in Francia, in Croazia, in Italia, in Lussemburgo, a Malta, nei Paesi Bassi, in Polonia, in Portogallo, in Romania, in Slovenia, in Slovacchia e in Finlandia. Osservo, per quanto riguarda il regime dei diritti accordati, che esso può dipendere dalla durata dell’orario di lavoro e dalle condizioni di attuazione dei congedi.


23      Osservo, inoltre, che non viene sostenuto che la legislazione spagnola costituirebbe, in parte, una trasposizione della clausola 7 dell’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale, concluso il 18 giugno 2009, figurante all’allegato della direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU 2010, L 68, pag. 13), in vigore fino al 1o agosto 2022, intitolata «Assenza dal lavoro per cause di forza maggiore». Tale direttiva verrà abrogata a decorrere dal 2 agosto 2022 dalla direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (GU 2019, L 188, pag. 79) (v. articolo 19, paragrafo 1 della direttiva 2019/1158). La clausola 7 di tale accordo quadro sarà sostituita dall’articolo 7 di tale direttiva, che riprende, in sostanza, le stesse disposizioni.


24      C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981. V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni.


25      V. punti 34 e 35 di tale sentenza.


26      V. punto 52 e la giurisprudenza citata di detta sentenza.


27      C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981.


28      V. punti 35 e 51, nonché la giurisprudenza citata di tale sentenza.


29      La situazione sarebbe diversa, a mio avviso, qualora fosse imposto al lavoratore di prendere ferie annuali in risposta ad una richiesta di permessi speciali retribuiti oppure se la durata di tali permessi venisse imputata a quella delle ferie annuali. V., parimenti, per analogia, giurisprudenza citata al punto 35 della sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT (C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981), con la quale la Corte ha ricordato i limiti imposti agli Stati membri affinché sia garantita l’effettività del periodo minimo di riposo di quattro settimane.


30      V. paragrafo 42 delle presenti conclusioni.


31      V. paragrafo 71 delle presenti conclusioni.


32      C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981.


33      V. punto 51 di tale sentenza.


34      V. paragrafi 29 e 71 delle presenti conclusioni.


35      V., su tale punto, un’esposizione più dettagliata figurante ai paragrafi da 72 a 76 delle presenti conclusioni.


36      Sentenza del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth (C‑569/16 e C‑570/16, EU:C:2018:871, punto 47).


37      La corrispondente verifica incombe al giudice del rinvio.


38      V., a tal riguardo, sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT (C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981, punto 39).


39      V. sentenza del 30 giugno 2016, Sobczyszyn (C‑178/15, EU:C:2016:502, punto 27).


40      Tale espressione è tratta dalla sentenza del 30 giugno 2016, Sobczyszyn (C‑178/15, EU:C:2016:502, punto 30).


41      Occorre sottolineare, infatti, l’importanza di tale condizione relativa all’esecuzione del lavoro, che consente di operare una distinzione rispetto al congedo parentale. V., a tal riguardo, sentenza del 4 ottobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, punto 35).


42      Si ricorda, viceversa, che qualora il diritto dell’Unione garantisca due diritti, un congedo garantito dal diritto dell’Unione non può pregiudicare, secondo una giurisprudenza costante, il diritto di fruire di un altro congedo avente una finalità distinta dal primo. V., segnatamente, sentenza del 4 ottobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata). Tale principio, enunciato in caso di coincidenza fra le ferie annuali e un congedo per maternità [v. sentenza del 18 marzo 2004, Merino Gómez (C‑342/01, EU:C:2004:160, punti 33 e 41)], è stato esteso in caso di coincidenza fra un congedo parentale e un congedo per maternità [v. sentenze del 14 aprile 2005, Commissione/Lussemburgo (C‑519/03, EU:C:2005:234, punto 33), e del 20 settembre 2007, Kiiski (C‑116/06, EU:C:2007:536, punti 56 e 57)]. Esso non è applicabile per decidere se un periodo di congedo parentale debba essere assimilato o meno ad un periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali retribuite [v. sentenza del 4 ottobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, punti 26 e 37)].


43      La Corte ha dichiarato che, «diversamente dai diritti al congedo di maternità o al congedo parentale (…), allo stato attuale il diritto al congedo per malattia e le modalità del suo esercizio non sono disciplinati dal diritto [dell’Unione]» [sentenza del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a. (C‑350/06 e C‑520/06, EU:C:2009:18, punto 27)].


      Per quanto riguarda precedenti decisioni relative a casi di sovrapposizione fra periodi di ferie annuali e congedi per malattia, v. sentenza del 10 settembre 2009, Vicente Pereda (C‑277/08, EU:C:2009:542). In tale causa, il lavoratore era in congedo per malattia durante il periodo di ferie annuali fissato nel calendario delle ferie dell’impresa.


      V., parimenti, per un raffronto con le circostanze che servono da base alla seconda questione pregiudiziale, sentenza del 21 giugno 2012, ANGED (C‑78/11, EU:C:2012:372), relativa ad un caso di incapacità lavorativa sopravvenuta durante il periodo di ferie annuali (punto 24 di tale sentenza). In tale occasione, la Corte ha precisato che «il momento in cui detta incapacità sopravviene è irrilevante» (punto 21).


      V., anche, sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT (C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981), relativa al diniego di riportare il periodo di ferie annuali retribuite durante il quale il lavoratore era stato malato qualora il mancato riporto non determini la riduzione della durata effettiva delle ferie annuali retribuite al di sotto di quattro settimane.


44      V. sentenza del 30 giugno 2016, Sobczyszyn (C‑178/15, EU:C:2016:502, punto 29).


45      C‑178/15, EU:C:2016:502.


46      Sentenza del 30 giugno 2016, Sobczyszyn (C‑178/15, EU:C:2016:502, punto 25). La Corte richiama, in tale punto, la sentenza del 21 giugno 2012, ANGED (C‑78/11, EU:C:2012:372, punto 19 e la giurisprudenza ivi citata). La Corte ha effettuato per la prima volta tale constatazione nella sentenza del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a. (C‑350/06 e C‑520/06, EU:C:2009:18, punto 25), dopo averla enunciata in caso di congedo per maternità, il quale è inteso, segnatamente, a proteggere lo stato di salute della lavoratrice [v. sentenze del 18 marzo 2004, Merino Gómez (C‑342/01, EU:C:2004:160 punto 32), e del 20 settembre 2007, Kiiski (C‑116/06, EU:C:2007:536, punto 30)]. V., parimenti, giurisprudenza citata al paragrafo 69 delle presenti conclusioni.


47      Sentenza del 30 giugno 2016, Sobczyszyn (C‑178/15, EU:C:2016:502, punto 26). Il corsivo è mio. La Corte fa riferimento alle sentenze del 10 settembre 2009, Vicente Pereda (C‑277/08, EU:C:2009:542, punto 22), e del 21 giugno 2012, ANGED (C‑78/11, EU:C:2012:372, punto 20).


48      V. sentenza del 30 giugno 2016, Sobczyszyn (C‑178/15, EU:C:2016:502, punto 27).


49      Tale criterio consente, segnatamente, di distinguere i congedi intesi a ristabilire lo stato di salute del lavoratore, dal congedo parentale, previsto dal diritto dell’Unione, il quale ha una finalità propria. V., a tal riguardo, sentenza del 4 ottobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799 punto 35).


50      V. sentenza del 30 giugno 2016, Sobczyszyn (C‑178/15, EU:C:2016:502, punto 26).


51      V. sentenza del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a. (C‑350/06 e C‑520/06, EU:C:2009:18, punti 37 e 38). L’articolo 5, paragrafo 4, di tale convenzione dispone che «[l]e assenze dal lavoro per motivi indipendenti dalla volontà della persona impiegata interessata, come ad esempio le assenze per malattia, incidente o congedo per maternità, saranno calcolate nel periodo di servizio». A parte il fatto che tale riferimento a siffatta disposizione da parte della Corte era necessario al fine di esaminare la questione delle condizioni di concessione del diritto alle ferie annuali [v. sentenza del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a. (C‑350/06 e C‑520/06, EU:C:2009:18, punto 41)], è interessante constatare che esso si limita agli eventi concernenti il lavoratore, che egli subisce, specialmente in caso di rischi per la sua salute che giustificano, in linea di principio, di non detrarre la sua assenza dai periodi di lavoro effettivo. V., parimenti, sentenze del 22 novembre 2011, KHS (C‑214/10, EU:C:2011:761, punto 42); del 4 ottobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, punto 32), nonché del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth (C‑569/16 e C‑570/16, EU:C:2018:871, punto 81).


52      V. sentenza del 22 novembre 2011, KHS (C‑214/10, EU:C:2011:761, punto 32).


53      V. sentenza del 4 ottobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, punto 33, a contrario).


54      V. sentenza del 4 ottobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).


55      V. sentenza del 4 ottobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, punto 35, a contrario).


56      Sentenza del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth (C‑569/16 e C‑570/16, EU:C:2018:871, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata).


57      V. sentenza del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth (C‑569/16 e C‑570/16, EU:C:2018:871, punto 47). V., parimenti, paragrafo 62 delle presenti conclusioni.


58      V. paragrafo 63 delle presenti conclusioni.


59      V. paragrafi 29 e 52 delle presenti conclusioni.


60      V., parimenti, paragrafo 83 delle presenti conclusioni.


61      V. sentenza del 21 febbraio 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata).


62      A tal riguardo, occorre ricordare che la costituzione stessa dei diritti alle ferie scaturisce dal diritto dell’Unione [v. sentenza del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a. (C‑350/06 e C‑520/06, EU:C:2009:18, punto 28)] e che le condizioni di esercizio e di attuazione di tali diritti sono lasciate alla valutazione degli Stati membri, nei limiti della tutela minima garantita dalle disposizioni del diritto dell’Unione [v. sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT (C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981, punto 35)].


63      V. sentenza del 29 novembre 2017, King (C‑214/16, EU:C:2017:914, punto 63).


64      V. sentenza del 29 novembre 2017, King (C‑214/16, EU:C:2017:914, punto 49).


65      V. sentenza del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth (C‑569/16 e C‑570/16, EU:C:2018:871, punto 49).


66      V. sentenza del 29 novembre 2017, King (C‑214/16, EU:C:2017:914, punto 52).


67      V. sentenza del 9 settembre 2003, Jaeger (C‑151/02, EU:C:2003:437, punto 94).


68      Si tratta del congedo previsto all’articolo 46, paragrafo I, lettera G, del contratto collettivo del gruppo di imprese. Esso consente al lavoratore di disporre del «tempo indispensabile» per «recarsi in uno studio medico durante l’orario di lavoro». Rilevo che tale condizione inerente all’orario di lavoro viene nuovamente richiamata in tale disposizione, il che mi induce ad escluderla dalla mia analisi.


69      Tale espressione è quella figurante nelle disposizioni nazionali in questione.


70      Nella prassi, nella maggior parte dei casi, il rischio di un pregiudizio della durata minima delle ferie annuali dovrebbe essere estremamente limitato, tenuto conto delle circostanze in oggetto o della durata dell’autorizzazione ad assentarsi o, ancora, dell’organizzazione del lavoro, ad esempio, in fasce orarie fisse o variabili, le quali rientreranno nella valutazione caso per caso da parte del giudice nazionale.


      Pertanto, a mio avviso, occorre distinguere le circostanze imprevedibili da quelle che sono, in linea di principio, prevedibili, come il matrimonio, il trasloco [v. sentenza del 20 settembre 2007, Kiiski (C‑116/06, EU:C:2007:536, punti 41 e 42)], le elezioni, l’esercizio di un mandato sindacale, la partecipazione ad un’attività giudiziaria, per le quali il lavoratore deve potersi organizzare, vuoi scegliendo il periodo delle ferie annuali, vuoi chiedendo il riporto delle date di queste ultime, qualora il diritto applicabile e l’organizzazione del lavoro lo consentano [v., su quest’ultimo aspetto, a titolo illustrativo, sentenza del 10 settembre 2009, Vicente Pereda (C‑277/08, EU:C:2009:542, punto 11)].


71      Il congedo per malattia si impone al datore di lavoro [v. sentenza del 29 novembre 2017, King (C‑214/16, EU:C:2017:914, punto 61)], poiché esso è connesso all’incapacità lavorativa del lavoratore, constatata da un terzo qualificato ad ordinare tale interruzione del lavoro [v. sentenza del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a. (C‑350/06 e C‑520/06, EU:C:2009:18, punto 41)].


72      V. paragrafo 69 delle presenti conclusioni.


73      V. paragrafi 50 nonché 71 e segg. delle presenti conclusioni.


74      A tal riguardo, occorre ricordare che, in numerosi Stati membri, sono state adottate disposizioni analoghe a quelle di cui al procedimento principale, v. nota 22 delle presenti conclusioni.


75      V. nota 22 delle presenti conclusioni.


76      Sentenza del 19 settembre 2018, Bedi (C‑312/17, EU:C:2018:734, punto 68 e la giurisprudenza ivi citata).


77      Il giudice nazionale può tenere conto, infatti, della diversità delle finalità dei permessi speciali, delle situazioni dei lavoratori e dell’organizzazione del lavoro in fasce orarie fisse o variabili, fissare il dies a quo adeguato di tali permessi o il riporto dei medesimi, qualora, segnatamente, il fatto generatore si verifichi nel corso di un periodo durante il quale il lavoratore non deve lavorare ed esso non gli consenta di far fronte agli obblighi connessi ad un evento imprevedibile della sua vita personale, come, ad esempio, l’espletamento di formalità obbligatoriamente durante un giorno di apertura di servizi, in caso di decesso. V., a tal riguardo, per quanto attiene a decisioni nazionali, sentenza del 16 dicembre 1998, chambre sociale de la Cour de cassation [sezione lavoro della Corte di cassazione (Francia)] n. 96-43.323 [secondo la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), il giorno di assenza autorizzato non deve essere preso necessariamente il giorno dell’evento che lo giustifica, bensì nel corso di un «periodo ragionevole» durante il quale il giorno viene concesso: congedo per matrimonio di un figlio preso alla vigilia dell’evento. Tale soluzione vale per tutti i congedi per eventi familiari]. V, altresì, solo per il caso di decesso, per analogia con la sentenza del 12 dicembre 2001, della Corte suprema di cassazione, Sezioni unite (Italia), n. 14020/2001, vertente su un caso di sovrapposizione tra congedo per malattia e ferie annuali, decisione del 23 aprile 2003, del Tribunale di Milano, Sezione lavoro (Italia), n. 1167/2003, secondo cui il lutto durante le ferie annuali del lavoratore giustifica la sospensione delle ferie stesse. Nello stesso senso, il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara (Italia), nella sua sentenza dell’11 maggio 2007, n. 532/2007, ha disposto la conversione dei giorni di ferie annuali in giorni di assenza per lutto. Per contro, v. sentenza dell’8 dicembre 2016, chambre sociale de la Cour de cassation [sezione lavoro della Corte di cassazione (Francia)], n. 13-27.913 (bulletin 2016, V, n. 243), che censura una sentenza che aveva concesso ad un insegnante, titolare di un mandato di rappresentante del personale, un recupero di crediti orari riservati all’attività di rappresentanza durante le vacanze scolastiche. Egli non può ottenere neanche un riporto dei suoi diritti alle ferie retribuite. Allo stesso modo, a quanto mi risulta, in Germania o in Polonia nessuna decisione ha adottato il principio secondo cui il lavoratore può beneficiare dell’autorizzazione ad assentarsi data dalla legge solo se deve lavorare per l’impresa.


78      Sentenza del 14 maggio 2019, CCOO (C‑55/18, EU:C:2019:402, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata).


79      Sentenza del 14 maggio 2019, CCOO (C‑55/18, EU:C:2019:402, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).


80      V. sentenza del 14 maggio 2019, CCOO (C‑55/18, EU:C:2019:402, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata).


81      V. sentenza del 14 maggio 2019, CCOO (C‑55/18, EU:C:2019:402, punto 42 e la giurisprudenza ivi citata).


82      V. sentenza del 14 maggio 2019, CCOO (C‑55/18, EU:C:2019:402, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata).


83      V. sentenza del 9 novembre 2017, Maio Marques da Rosa (C‑306/16, EU:C:2017:844, punto 51).


84      V. sentenza dell’11 aprile 2019, Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (C‑254/18, EU:C:2019:318, punto 31).


85      V. sentenza del 9 novembre 2017, Maio Marques da Rosa (C‑306/16, EU:C:2017:844, punto 48).


86      V. sentenza dell’11 aprile 2019, Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (C‑254/18, EU:C:2019:318, punti da 32 a 34).


87      V. sentenza del 9 settembre 2003, Jaeger (C‑151/02, EU:C:2003:437, punto 94).


88      V. sentenza del 9 settembre 2003, Jaeger (C‑151/02, EU:C:2003:437, punto 95).


89      V. sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a. (C‑350/06 e C‑520/06, EU:C:2009:18, punto 24), e del 20 novembre 2018, Sindicatul Familia Constanţa e a. (C‑147/17, EU:C:2018:926, punto 75).


90      V. sentenze del 18 marzo 2004, Merino Gómez (C‑342/01, EU:C:2004:160, punti 39 e 41); del 10 settembre 2009, Vicente Pereda (C‑277/08, EU:C:2009:542, punto 23), e del 30 giugno 2016, Sobczyszyn (C‑178/15, EU:C:2016:502, punto 32).


      A tal riguardo, il suo regime è diverso da quello del riposo settimanale, in quanto esso non ha carattere regolare e ripetitivo.


91      V. sentenza del 29 novembre 2017, King (C‑214/16, EU:C:2017:914, punti 54 e 55, e la giurisprudenza ivi citata).


92      Inoltre, dubito che, in caso di circostanze prevedibili (v. nota 70 delle presenti conclusioni), una simile coincidenza sia probabile.


93      V. sentenza del 9 novembre 2017, Maio Marques da Rosa (C‑306/16, EU:C:2017:844, punti da 46 a 48).