Language of document : ECLI:EU:C:2013:200

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

21 marzo 2013 (*)

«Regime di aiuto con finalità regionale – Investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli – Decisione della Commissione – Incompatibilità con il mercato interno – Soppressione degli aiuti incompatibili – Momento di concessione di un aiuto – Principio della tutela del legittimo affidamento»

Nella causa C‑129/12,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Germania), con decisione del 27 febbraio 2012, pervenuta in cancelleria l’8 marzo 2012, nel procedimento

Magdeburger Mühlenwerke GmbH

contro

Finanzamt Magdeburg,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. G. Arestis, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev (relatore) e J. L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: sig. M. Wathelet

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo tedesco, da T. Henze e N. Graf Vitzthum, in qualità di agenti,

–        per la Commissione europea, da V. Kreuschitz e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 della decisione 1999/183/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, in merito agli aiuti di Stato nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli che potrebbero essere concessi dalla Germania sulla base degli esistenti regimi di aiuto con finalità regionale (GU 1999, L 60, pag. 61).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Magdeburger Mühlenwerke GmbH (in prosieguo: la «Magdeburger Mühlenwerke») e il Finanzamt Magdeburg (in prosieguo: il «Finanzamt»), in merito al diniego da parte di quest’ultimo, nel calcolo di un aiuto agli investimenti, di prendere in considerazione determinati investimenti nell’industria molitoria.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        La decisione 94/173/CEE della Commissione, del 22 marzo 1994, che fissa i criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli, e che abroga la decisione 90/342/CEE (GU L 79, pag. 29), al punto 2.1., primo trattino, del suo allegato, dispone quanto segue:

«2.1. Nei settori dei cereali e del riso (ad eccezione delle sementi), sono esclusi gli investimenti seguenti:

–        investimenti riguardanti (…) l’industria molitoria (…)».

4        Nel 1995 la Commissione delle Comunità europee ha adottato gli orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (GU 1996, C 29, pag. 4; in prosieguo: gli «orientamenti nel settore agricolo»). Con lettera n. SG (95) D/13086 del 20 ottobre 1995, essa li ha comunicati agli Stati membri.

5        Al punto 3, lettera b), di detti orientamenti, la Commissione ha precisato, in particolare, che «non sono considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato concessi per investimenti (…) esclusi in modo assoluto al punto 2 del[l’allegato alla decisione 94/173]». Dal medesimo punto, lettera b), risulta che tali orientamenti riguardano, segnatamente, gli aiuti concessi nell’ambito di un regime d’aiuto con finalità regionale.

6        Il dispositivo della decisione 1999/183 prevede, in particolare:

«Articolo 1

I regimi di aiuto di Stato regionali della Germania sono incompatibili con il mercato comune (…), in quanto non rispettano gli orientamenti e le opportune misure per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, comunicati al[la Repubblica federale di Germania] con lettera [SG(95) D/13086] del 20 ottobre 1995.

Articolo 2

Entro due mesi dalla data della presente decisione, [la Repubblica federale di Germania] modifica, o se necessario sopprime, gli aiuti e i regimi di aiuto esistenti, in modo da garantirne la compatibilità con il mercato comune. In particolare, conformemente al punto 3[, lettera] b)[,] degli orientamenti di cui all’articolo 1, [la Repubblica federale di Germania] garantisce che:

1)      non vengano concessi aiuti di Stato per investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli a favore di investimenti (…) esclusi in modo assoluto al punto 2 del[l’allegato della decisione 94/173]

(…)

Articolo 3

Entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione [la Repubblica federale di Germania] comunica alla Commissione le misure adottate per conformarvisi.

(…)».

 La normativa tedesca

7        La legge sugli incentivi agli investimenti (Investitionszulagengesetz) del 22 gennaio 1996, volta ad accelerare e ad intensificare l’attività d’investimento delle imprese private nella regione destinataria dell’aiuto, vale a dire del Land di Berlino e dei nuovi Länder, prevedeva il versamento di un incentivo agli investimenti, sotto forma di un aiuto di Stato, a coloro che avessero realizzato determinati investimenti nella loro impresa.

8        Ai sensi dell’articolo 2, primo periodo, di tale legge:

«Costituiscono investimenti ammissibili l’acquisto e la produzione di nuovi beni mobili consumabili destinati alle immobilizzazioni che, dopo almeno 3 anni dal loro acquisto o dalla loro produzione,

1)      facciano parte dell’immobilizzazione di un’impresa o di uno stabilimento nella regione assistita,

2)      rimangano in uno stabilimento nella regione assistita, e

3)      ogni anno siano utilizzati al massimo al 10% a fini privati».

9        Il secondo periodo della stessa disposizione specifica gli investimenti inammissibili all’incentivo agli investimenti. In base al suo punto 4, inserito dalla legge del 1999 sugli sgravi fiscali (Steuerentlastungsgesetz 1999) del 19 dicembre 1998, entrata in vigore il 24 dicembre 1998, sono inammissibili, in particolare:

«4)      i beni che l’interessato ha acquistato (…) dopo il 2 settembre 1998 e che sono menzionati (…) al punto 2 dell’allegato alla [decisione 94/173] (…)».

10      L’articolo 3, punto 4, di tale legge così dispone:

«(…) gli investimenti sono ammissibili qualora il beneficiario:

4.      abbia iniziato a realizzarli dopo il 30 giugno 1994 concludendoli entro il 1° gennaio 1999 e qualora si tratti di investimenti in imprese di trasformazione (…)».

11      Il quarto e il quinto periodo di tale disposizione precisano quanto segue:

«Gli investimenti sono considerati conclusi al momento di acquisto dei beni (…). Si ritiene che il momento di inizio della loro realizzazione coincida con quello in cui i beni sono ordinati (…)».

12      Conformemente all’articolo 4, primo periodo, di detta legge:

«La base di calcolo dell’incentivo agli investimenti è costituita dalla somma dei costi di acquisto (…) degli investimenti sovvenzionati conclusi nell’anno contabile».

13      L’articolo 6, paragrafo 1, di detta legge stabilisce che la «richiesta di incentivo agli investimenti deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno civile successivo all’anno contabile nel quale gli investimenti sono stati conclusi».

14      L’articolo 9a del regolamento di attuazione della legge relativa all’imposta sui redditi (Einkommensteuer-Durchführungsverordnung) definisce l’anno di acquisizione come «l’anno della consegna (…)».

15      Secondo il Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt, dalla giurisprudenza del Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale) risulta che la data di consegna deve essere considerata come il momento in cui il bene è pronto ad essere utilizzato nell’impresa dell’acquirente.

 Fatti e questione pregiudiziale

16      La legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti non prevedeva inizialmente alcuna restrizione per gli investimenti nel settore agricolo, poiché il governo federale tedesco aveva considerato i menzionati orientamenti come una raccomandazione non vincolante.

17      Dagli atti di causa emerge che il 31 maggio 1995 la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione la legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, CE. L’Istituzione ha esaminato tale legge nell’ambito delle pratiche N494/A/95 e N710/C/95 e ha dato la propria autorizzazione con decisione del 29 novembre 1995, precisando che l’applicazione di tale regime di aiuto doveva rispettare le disposizioni comunitarie applicabili, segnatamente, all’agricoltura.

18      Negli orientamenti relativi al settore agricolo, la Commissione ha invitato gli Stati membri a confermare entro due mesi il loro adeguamento, entro e non oltre il 1° gennaio 1996, modificando gli aiuti esistenti. In mancanza di conferma, la Commissione si riservava il diritto di avviare il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE. La Repubblica federale di Germania non si è conformata a detta richiesta.

19      Di conseguenza, il 12 giugno 1996 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale contro i regimi di aiuto con finalità regionale esistenti in Germania nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli. Tale decisione è stata pubblicata il 5 febbraio 1997 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU C 36, pag. 13).

20      Tale procedimento si è concluso il 20 maggio 1998 con l’adozione, in pari data, della decisione 1999/183, notificata alla Repubblica federale di Germania il 2 luglio 1998.

21      Con comunicazione del 18 settembre 1998, pubblicata il 28 settembre 1998 nel Bundessteuerblatt (Gazzetta tributaria federale; in prosieguo: il «BStBl»), il Ministero federale tedesco delle Finanze ha informato le supreme autorità tributarie dei Länder che, a decorrere dal 3 settembre 1998, in particolare per gli investimenti previsti al punto 2 dell’allegato alla decisione 94/173, non sarebbe stato più possibile concedere aiuti, facendo presente che era prevista una modifica in tal senso della legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti (in prosieguo: la «lettera del 18 settembre 1998»).

22      Il legislatore tedesco, con la legge del 1999 sugli sgravi fiscali, ha modificato la legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti, di cui supra al punto 9.

23      Il 10 settembre 1999 la Magdeburger Mühlenwerke, che gestisce un’impresa molitoria nei nuovi Länder, ha chiesto un incentivo di importo pari a circa DEM 5,9 milioni per gli investimenti relativi all’anno 1998.

24      Il Finanzamt, tuttavia, ha ritenuto che gli investimenti ammissibili per l’aiuto ammontassero a soli DEM 1,9 milioni. Infatti, esso ha escluso di prendere in considerazione, nella base di calcolo dell’aiuto ai sensi dell’articolo 2, secondo periodo, punto 4, della legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti, gli investimenti per i quali la decisione di investimento definitiva fosse stata adottata entro il 2 settembre 1998, ma la consegna del bene fosse avvenuta solo successivamente a tale data.

25      Il 26 settembre 2001 la Magdeburger Mühlenwerke ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt, sostenendo che l’inserimento dell’articolo 2, secondo periodo, punto 4, della legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti violava il principio costituzionale di irretroattività.

26      In particolare, la Magdeburger Mühlenwerke ha fatto valere che l’effetto retroattivo dell’articolo 2, secondo periodo, punto 4, della legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti aveva pregiudicato il suo legittimo affidamento, in quanto, da un lato, a decorrere dal momento di adozione della decisione di investire, la norma in base alla quale l’aiuto è concesso costituisce il fondamento del legittimo affidamento del richiedente l’aiuto. Orbene, la sua decisione di investire sarebbe stata adottata prima del 3 settembre 1998 e il legislatore tedesco non avrebbe previsto in detta disposizione alcuna riserva con riguardo al diritto dell’Unione né avrebbe creato un regime transitorio applicabile agli investimenti già realizzati.

27      D’altro lato, la società medesima avrebbe potuto essere informata dell’impossibilità di percepire un incentivo agli investimenti solo successivamente al 28 settembre 1998, vale a dire alla data di pubblicazione nel BStBl della comunicazione del 18 settembre 1998, e dopo un termine adeguato per prenderne conoscenza.

28      Il Finanzamt ha sostenuto dinanzi al giudice del rinvio che la decisione 94/173 è stata pubblicata il 23 marzo 1994 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e da allora è stata resa accessibile a tutti, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, il legittimo affidamento dei richiedenti l’aiuto non potrebbe più essere oggetto di una tutela.

29      Il 20 dicembre 2007 il Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt ha sospeso il procedimento e ha sottoposto al Bundesverfassungsgericht la questione se l’articolo 2, secondo periodo, punto 4, della legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti sia compatibile con il principio costituzionale di irretroattività. In proposito, esso ha precisato che, dato che la modifica controversa della legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti si applica altresì alle decisioni di investimento definitive adottate dall’investitore prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, conformemente alla giurisprudenza e alla dottrina tedesche, tale modifica ha effetto retroattivo.

30      Secondo il Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt, l’aiuto dovrebbe essere considerato concesso nel momento di adozione della decisione di investimento definitiva. Infatti, il regime di aiuto nazionale avrebbe prodotto l’effetto incentivante nel momento in cui l’investitore sia stato indotto ad adottare la decisione di investire. Inoltre, tale interpretazione sarebbe avvalorata dal tenore letterale della decisione 1999/183 che prevede un termine per conformarvisi. Per di più, l’articolo 2 della decisione 1999/183 dovrebbe essere interpretato alla luce del principio di tutela del legittimo affidamento.

31      In proposito, il Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt ha ritenuto che la Commissione, per motivi di tutela del legittimo affidamento, avesse autorizzato, con la decisione 1999/183, un regime transitorio per le decisioni definitive di investimento concluse prima della pubblicazione della medesima decisione. Di conseguenza, dato che la Repubblica federale di Germania aveva avuto la possibilità di istituire un regime transitorio e ha scelto di modificare retroattivamente la legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti, la modifica legislativa controversa non potrebbe essere giustificata dall’interesse generale.

32      Con ordinanza del 4 ottobre 2011, il Bundesverfassungsgericht ha respinto la domanda in quanto irricevibile, rilevando, in particolare, che il Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt, prima di essere adito, avrebbe dovuto interrogare la Corte sulla questione se l’articolo 2, punto 1, della decisione 1999/183 riguardasse o meno gli aiuti agli investimenti per i quali la decisione di investimento definitiva fosse stata adottata entro il 2 settembre 1998, ma la consegna del bene fosse avvenuta solo successivamente a tale data.

33      Ciò considerato, il Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la [decisione 1999/183] abbia lasciato al legislatore tedesco un margine discrezionale in sede di trasposizione dell’articolo 2, secondo periodo, punto 4, della [legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti], secondo cui detta disposizione avrebbe introdotto una norma di agevolazione per gli investimenti ivi contemplati, riguardo ai quali la decisione di investimento definitiva sia stata adottata prima della scadenza del termine per la trasposizione della decisione [1999/183] ovvero prima della pubblicazione delle misure previste nel [BStBl], ma la consegna dell’oggetto dell’investimento, nonché la determinazione e l’erogazione dell’incentivo abbiano avuto luogo successivamente».

 Sulla questione pregiudiziale

34      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2 della decisione 1999/183 osti alla concessione degli aiuti agli investimenti relativi all’industria molitoria, riguardo ai quali la decisione di investimento definitiva sia stata adottata prima della scadenza del termine impartito alla Repubblica federale di Germania per conformarsi a detta decisione ovvero prima della pubblicazione nel BStBl delle misure previste a tal fine, laddove la consegna dell’oggetto dell’investimento, nonché la determinazione e l’erogazione dell’incentivo siano avvenuti solo dopo la scadenza di detto termine o successivamente a tale pubblicazione.

35      Dalla decisione di rinvio emerge che, alla luce delle circostanze del procedimento principale, il Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt si interroga, in particolare, sul momento in cui un aiuto deve essere considerato concesso, nonché sui requisiti del principio della tutela del legittimo affidamento.

36      In proposito occorre rilevare che la Repubblica federale di Germania, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della decisione 1999/183, deve garantire che, entro due mesi dalla notifica di tale decisione, nella fattispecie a decorrere dal 3 settembre 1998, non siano concessi aiuti per investimenti riguardanti, segnatamente, l’industria molitoria.

37      Orbene, si deve ricordare che, conformemente all’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE, la Commissione, qualora accerti che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno, impone allo Stato medesimo di sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Il termine menzionato al punto 36 della presente sentenza è stato quindi concesso alla Repubblica federale di Germania solo per modificare o, se necessario, abrogare gli aiuti di cui trattasi nel procedimento principale.

38      Inoltre, la decisione 1999/183 non prevede alcun regime transitorio. Pertanto, è giocoforza constatare che il divieto di concedere aiuti per investimenti relativi all’industria molitoria dopo il 2 settembre 1998 è incondizionato.

39      Ne consegue che l’articolo 2, punto 1, della decisione 1999/183 non consente che gli aiuti agli investimenti riguardanti l’industria molitoria siano concessi successivamente al 2 settembre 1998.

40      Riguardo alla questione relativa all’individuazione del momento di concessione dell’incentivo all’investimento di cui trattasi nel procedimento principale, si deve osservare che gli aiuti devono essere considerati concessi nel momento in cui il diritto di riceverli sia conferito al beneficiario in forza della normativa nazionale applicabile.

41      Pertanto, spetta al giudice del rinvio determinare, sulla base del diritto nazionale applicabile, il momento in cui detto aiuto deve essere considerato concesso. A tal fine, esso deve tener conto dell’insieme delle condizioni poste dal diritto nazionale per ottenere l’aiuto de quo.

42      Di conseguenza, qualora le condizioni indicate sussistessero tutte, al più tardi, al 2 settembre 1998, il divieto enunciato nell’articolo 2, punto 1, della decisione 1999/183 non inficierebbe il versamento della corrispondente quota dell’aiuto, atteso che la decisione non richiede il recupero degli aiuti già concessi. Per contro, nel caso in cui le menzionate condizioni sussistessero tutte solo successivamente a tale data, il divieto si applicherebbe senza alcuna riserva.

43      Ciò premesso, si deve sottolineare che spetta al giudice del rinvio garantire che il divieto enunciato all’articolo 2, punto 1, della decisione 1999/183 non venga eluso. Orbene, come sembra emergere da quanto esposto supra ai punti 8-15, tra le condizioni richieste nella normativa tedesca ai fini dell’acquisizione del diritto ad un incentivo agli investimenti figura comunque quella secondo cui l’investimento deve essere concluso. Pertanto, successivamente alla decisione 1999/183, il giudice nazionale non può ritenere acquisito il diritto all’aiuto de quo nel momento di adozione, da parte del richiedente l’aiuto stesso, della decisione di investimento definitiva.

44      Infatti, alla luce, segnatamente, del carattere incondizionato del divieto enunciato all’articolo 2, punto 1, di detta decisione, e della circostanza che il termine previsto è stato concesso alla Repubblica federale di Germania solo per modificare o, se necessario, abrogare gli aiuti e i regimi d’aiuto esistenti al fine di garantire la loro compatibilità con il mercato interno, ogni interpretazione da parte delle autorità nazionali dei requisiti di concessione dell’aiuto di cui trattasi nel procedimento principale, che anticipi il momento in cui l’aiuto stesso è considerato concesso, equivarrebbe ad eludere detto divieto.

45      Del resto, l’effetto incentivante di una misura d’aiuto rientra nell’esame della sua compatibilità con il mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2011, Germania/Commissione, C‑544/09 P, punto 68). Pertanto, occorre aggiungere che la circostanza che la legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti abbia potuto avere un effetto incentivante per gli investimenti in esame è irrilevante ai fini della determinazione del momento in cui un aiuto deve essere considerato concesso.

46      Laddove il giudice del rinvio si chiede se i requisiti del principio della tutela del legittimo affidamento richiedano che, in un caso come quello del procedimento principale, una decisione d’investimento definitiva adottata prima del 3 settembre 1998 possa tuttavia beneficiare di un aiuto, occorre ricordare che il 12 giugno 1996 la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale nei confronti, segnatamente, degli aiuti agli investimenti relativi all’industria molitoria concessi in forza della legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti e che la decisione di avvio di tale procedimento è stata pubblicata il 5 febbraio 1997 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

47      Anche supponendo che un operatore economico diligente, prima di tale pubblicazione, potesse far valere il legittimo affidamento nella concessione dell’aiuto, questi non poteva più fondarvisi a decorrere da detta pubblicazione. Infatti, l’avvio del procedimento d’indagine formale implica la sussistenza di seri dubbi da parte della Commissione circa la compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con il diritto dell’Unione. Pertanto, un operatore economico diligente, a partire da tale momento, non può più far affidamento sulla continuità dell’aiuto.

48      Del resto, per i motivi esposti supra ai punti 46 e 47, la pubblicazione nel BStBl della comunicazione del 18 settembre 1998 è irrilevante ai fini della valutazione dell’esistenza di un legittimo affidamento in capo alla ricorrente nel procedimento principale.

49      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l’articolo 2 della decisione 1999/183 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che siano concessi aiuti agli investimenti relativi all’industria molitoria per i quali la decisione di investimento definitiva sia stata adottata prima della scadenza del termine impartito alla Repubblica federale di Germania per conformarsi a detta decisione ovvero prima della pubblicazione nel BStBl delle misure adottate a tal fine, sebbene la consegna dell’oggetto dell’investimento, nonché la determinazione e l’erogazione dell’incentivo abbiano avuto luogo solo successivamente alla scadenza del termine o della pubblicazione medesimi, qualora il momento in cui l’incentivo agli investimenti è considerato concesso si collochi solo successivamente alla scadenza di detto termine. Spetta al giudice del rinvio determinare il momento in cui un incentivo agli investimenti come quello di cui trattasi nel procedimento principale debba essere considerato concesso, tenendo conto di tutte le condizioni fissate dalla normativa nazionale ai fini dell’ottenimento dell’aiuto in questione e verificando che il divieto enunciato all’articolo 2, punto 1, della decisione 1999/183 non venga eluso.

 Sulle spese

50      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 2 della decisione 1999/183/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, in merito agli aiuti di Stato nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli che potrebbero essere concessi dalla Germania sulla base degli esistenti regimi di aiuto con finalità regionale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che siano concessi aiuti agli investimenti relativi all’industria molitoria per i quali la decisione di investimento definitiva sia stata adottata prima della scadenza del termine impartito alla Repubblica federale di Germania per conformarsi a detta decisione ovvero prima della pubblicazione nel Bundessteuerblatt delle misure adottate a tal fine, sebbene la consegna dell’oggetto dell’investimento, nonché la determinazione e l’erogazione dell’incentivo abbiano avuto luogo solo successivamente alla scadenza del termine o della pubblicazione medesimi, qualora il momento in cui un incentivo agli investimenti è considerato concesso si collochi solo successivamente alla scadenza di detto termine. Spetta al giudice del rinvio determinare il momento in cui un incentivo agli investimenti come quello di cui trattasi nel procedimento principale debba essere considerato concesso, tenendo conto di tutte le condizioni fissate dalla normativa nazionale ai fini dell’ottenimento dell’aiuto in questione e verificando che il divieto enunciato all’articolo 2, punto 1, della decisione 1999/183 non venga eluso.

Firme


*Lingua processuale: il tedesco.