Language of document : ECLI:EU:C:2014:76

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

13 febbraio 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Collegamenti Internet (“collegamenti cliccabili”) tramite i quali si accede ad opere protette»

Nella causa C‑466/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Svea hovrätt (Svezia), con decisione del 18 settembre 2012, pervenuta in cancelleria il 18 ottobre 2012, nel procedimento

Nils Svensson,

Sten Sjögren,

Madelaine Sahlman,

Pia Gadd

contro

Retriever Sverige AB,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Safjan, J. Malenovský (relatore), A. Prechal e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 novembre 2013,

considerate le osservazioni presentate:

–        per N. Svensson, S. Sjögren e M. Sahlman, da O. Wilöf, förbundsjurist;

–        per P. Gadd, da R. Gómez Cabaleiro, abogado, e M. Wadsted, advokat;

–        per la Retriever Sverige AB, da J. Åberg, M. Bruder, e C. Rockström, advokater;

–        per il governo francese, da D. Colas, F.‑X. Bréchot e B. Beaupère-Manokha, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

–        per il governo del Regno Unito, da J. Beeko, in qualità di agente, assistita da N. Saunders, barrister;

–        per la Commissione europea, da J. Samnadda e J. Enegren, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia avviata dai sigg. Svensson e Sjögren, nonché dalle sig.re Sahlman e Gadd, nei confronti della società Retriever Sverige AB (in prosieguo: la «Retriever Sverige») ai fini del risarcimento del preteso danno da essi subìto per effetto dell’inserimento sul sito Internet di tale società di collegamenti cliccabili («ipertestuali») che rinviano ad articoli di cui i medesimi sono titolari del relativo diritto d’autore.

 Contesto normativo

 Il diritto internazionale

 Il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore

3        L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore (in prosieguo: il «Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore»). Esso è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU L 89, pag. 6).

4        L’articolo 1, paragrafo 4, del Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore prevede che le parti contraenti devono conformarsi agli articoli da 1 a 21 della Convenzione per la protezione delle opere artistiche e letterarie, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nel testo risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»).

 La Convenzione di Berna

5        L’articolo 20 della Convenzione di Berna, intitolato «Accordi particolari tra i Paesi dell’Unione», dispone quanto segue:

«I Governi dei Paesi dell’Unione si riservano il diritto di concludere tra loro accordi particolari, in quanto questi conferiscano agli autori diritti più estesi di quelli concessi dalla Convenzione, ovvero contengano altre stipulazioni che non siano in contrasto con la presente Convenzione. Rimangono applicabili le disposizioni degli accordi esistenti che soddisfino le condizioni precitate».

 Il diritto dell’Unione

6        I considerando 1, 4, 6, 7, 9 e 19 della direttiva 2001/29 enunciano:

«(1)      Il trattato prevede l’instaurazione di un mercato interno, e la creazione di un sistema che garantisca l’assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno. L’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d’autore e ai diritti connessi contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi.

(…)

(4)      Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell’informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. (…)

(…)

(6)      Senza un’armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un’incoerenza normativa. L’impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con l’ulteriore sviluppo della società dell’informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente. L’esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d’autore e diritti connessi.

(7)      Anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe, di conseguenza, essere adattato e completato per il buon funzionamento del mercato interno. A tal fine dovrebbero essere modificate le disposizioni nazionali sul diritto d’autore e sui diritti connessi che siano notevolmente difformi nei vari Stati membri o che diano luogo a incertezze giuridiche ostacolanti il buon funzionamento del mercato interno e l’adeguato sviluppo della società dell’informazione in Europa, e dovrebbero essere evitate risposte nazionali incoerenti rispetto agli sviluppi tecnologici, mentre non è necessario eliminare o prevenire le differenze che non incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno.

(…)

(9)      Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. (…)

(…)

(19)      I diritti morali dei titolari dei diritti devono essere esercitati in base al diritto degli Stati membri nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Berna, sulla protezione delle opere letterarie e artistiche, del trattato WIPO sul diritto d’autore e del trattato WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi (…)».

7        L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1.      Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

(…)

3.      I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8        I ricorrenti nel procedimento principale, tutti giornalisti, sono i redattori di taluni articoli pubblicati, da un lato, sul giornale Göteborgs-Posten e, dall’altro lato, sul sito Internet del Göteborgs-Posten. La Retriever Sverige gestisce un sito Internet che fornisce ai suoi clienti, secondo le loro necessità, liste di collegamenti Internet cliccabili verso articoli pubblicati da altri siti Internet. È pacifico inter partes che gli articoli erano liberamente accessibili sul sito del giornale Göteborgs-Posten. Secondo i ricorrenti nel procedimento principale, se il cliente clicca su uno di questi collegamenti non si rende conto chiaramente di essere trasferito su un altro sito per accedere all’opera di suo interesse. Per contro, secondo la Retriever Sverige il cliente è consapevole del fatto che cliccando su uno di questi collegamenti viene trasferito su un altro sito.

9        I ricorrenti nella causa principale hanno citato la Retriever Sverige dinanzi allo Stockholms tingsrätt (Tribunale di Stoccolma) per ottenere il risarcimento del danno derivante dal fatto che tale società avrebbe sfruttato, senza la loro autorizzazione, taluni loro articoli, mettendoli a disposizione dei suoi clienti.

10      Con sentenza dell’11 giugno 2010 lo Stockholms tingsrätt ha respinto la domanda. Contro tale sentenza i ricorrenti nel procedimento principale hanno quindi proposto appello dinanzi allo Svea hovrätt (Corte d’appello di Svea).

11      I ricorrenti nel procedimento principale hanno giustamente fanno valere dinanzi a tal giudice che la Retriever Sverige ha violato il loro diritto esclusivo di mettere le loro rispettive opere a disposizione del pubblico, nel senso che, grazie ai servizi offerti dal suo sito Internet, i suoi clienti avrebbero avuto accesso alle loro opere.

12      La Retriever Sverige adduce a sua difesa che la fornitura di liste di collegamenti Internet verso opere messe a disposizione del pubblico su altri siti Internet non costituisce un atto idoneo a ledere i diritti d’autore. La Retriever Sverige sostiene altresì di non aver effettuato alcuna trasmissione di una qualsiasi opera protetta, essendosi limitata a segnalare ai suoi clienti i siti Internet in cui si trovano le opere di loro interesse.

13      Alla luce di queste considerazioni, lo Svea hovrätt ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il fatto che un soggetto diverso dal titolare del diritto d’autore su una determinata opera fornisca un collegamento cliccabile alla stessa sul proprio sito Internet si configuri come comunicazione al pubblico dell’opera ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 2001/29].

2)      Se sia rilevante, ai fini della soluzione della prima questione, il fatto che l’opera alla quale rimanda il collegamento si trovi su un sito Internet accessibile a chiunque senza limitazioni oppure che l’accesso sia in qualche modo limitato.

3)      Se, ai fini della soluzione della prima questione, si debba distinguere il caso in cui l’opera, dopo che l’utente abbia cliccato il collegamento, sia presentata su un altro sito Internet da quello in cui l’opera sia presentata con modalità tali da offrire al cliente l’impressione di restare nello stesso sito Internet.

4)      Se uno Stato membro possa stabilire una maggiore tutela del diritto esclusivo dell’autore includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quante stabilite all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle tre questioni pregiudiziali

14      Con le sue prime tre questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che costituisce un atto di comunicazione al pubblico, come previsto da tale disposizione, la fornitura su un sito Internet di collegamenti cliccabili verso opere protette disponibili su un altro sito Internet, fermo restando che le opere di cui trattasi sono liberamente accessibili su questo altro sito.

15      A tale proposito, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 prevede che qualsiasi comunicazione di un’opera al pubblico deve essere autorizzata dal titolare del diritto d’autore.

16      Da tale disposizione risulta quindi che la nozione di comunicazione al pubblico consta di due elementi cumulativi, vale a dire «un atto di comunicazione» di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un «pubblico» (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., C‑607/11, punti 21 e 31).

17      Per quanto riguarda il primo di tali elementi, ossia l’esistenza di un «atto di comunicazione», tale nozione deve essere intesa in senso ampio (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, Racc. pag. I‑9083, punto 193) e ciò allo scopo di garantire, come risulta segnatamente dai considerando 4 e 9 della direttiva 2001/29, un elevato livello di protezione ai titolari del diritto d’autore.

18      Nel caso di specie, occorre rilevare che il fatto di mettere a disposizione su un sito Internet dei collegamenti cliccabili verso opere protette, pubblicate senza alcun limite di accesso su un altro sito, offre agli utilizzatori del primo sito un accesso diretto a tali opere.

19      Orbene, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, perché vi sia «atto di comunicazione» è sufficiente, in particolare, che l’opera sia messa a disposizione del pubblico in modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso, senza che sia determinante che utilizzino o meno tale possibilità (v., per analogia, sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, Racc. pag. I‑11519, punto 43).

20      Ne consegue che in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il fatto di fornire collegamenti cliccabili verso opere tutelate deve essere qualificato come «messa a disposizione» e, di conseguenza, come «atto di comunicazione», nel senso di detta disposizione.

21      Per quanto riguarda il secondo degli elementi summenzionati, ossia che l’opera protetta deve essere effettivamente comunicata ad un «pubblico», dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 discende che, con «pubblico», tale disposizione si riferisce ad un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole (sentenze citate SGAE, punti 37 e 38, nonché ITV Broadcasting e a., punto 32).

22      Orbene, un atto di comunicazione, come quello compiuto dal gestore di un sito Internet tramite i collegamenti cliccabili, è diretto a tutti gli utilizzatori potenziali del sito gestito da tale soggetto, vale a dire un numero indeterminato e piuttosto considerevole di destinatari.

23      Pertanto, si deve ritenere che tale gestore effettui una comunicazione ad un pubblico.

24      Ciò premesso, come risulta da costante giurisprudenza, per ricadere nella nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, occorre che una comunicazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, riguardante le stesse opere della comunicazione iniziale ed effettuata in Internet come la comunicazione iniziale, quindi con le stesse modalità tecniche, sia rivolta ad un pubblico nuovo, cioè ad un pubblico che i titolari del diritto d’autore non abbiano considerato, al momento in cui abbiano autorizzato la comunicazione iniziale al pubblico (v., per analogia, sentenza SGAE, cit., punti 40 e 42; ordinanza del 18 marzo 2010, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, C‑136/09, punto 38, nonché sentenza ITV Broadcasting e a., cit., punto 39).

25      Nel caso di specie si deve rilevare che la messa a disposizione delle opere di cui trattasi tramite un collegamento cliccabile, come quello esaminato nel procedimento principale, non porta a comunicare le opere di cui trattasi ad un pubblico nuovo.

26      Infatti, il pubblico cui la comunicazione iniziale era diretta era costituito dal complesso dei potenziali visitatori del sito considerato, poiché, essendo a conoscenza del fatto che l’accesso alle opere su tale sito non era assoggettato ad alcuna misura restrittiva, tutti gli internauti potevano avere liberamente accesso ad esse.

27      Si deve pertanto dichiarare che, qualora il complesso degli utilizzatori di un altro sito, ai quali siano state comunicate le opere di cui trattasi tramite un collegamento cliccabile, potesse direttamente accedere a tali opere sul sito sul quale siano state inizialmente comunicate, senza intervento del gestore dell’altro sito, gli utilizzatori del sito gestito da quest’ultimo devono essere considerati come potenziali destinatari della comunicazione iniziale e, quindi, ricompresi nel pubblico previsto dai titolari del diritto d’autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale.

28      Di conseguenza, in mancanza di un pubblico nuovo, l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore non è necessaria per una comunicazione al pubblico come quella di cui al procedimento principale.

29      Tale constatazione non potrebbe essere rimessa in discussione nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse rilevare – cosa che non risulta chiaramente dagli atti – che, quando gli internauti cliccano sul collegamento in esame, l’opera appare dando l’impressione di essere a disposizione sul sito in cui si trova tale collegamento, mentre in realtà proviene da un altro sito.

30      Infatti, tale circostanza aggiuntiva non modifica affatto la conclusione secondo cui la fornitura su un sito di un collegamento cliccabile verso un’opera protetta, pubblicata e liberamente accessibile su un altro sito, ha l’effetto di mettere a disposizione degli utilizzatori del primo sito l’opera medesima e costituisce, quindi, una comunicazione al pubblico. Tuttavia, dal momento che non vi è un pubblico nuovo, per tale comunicazione al pubblico in ogni caso non è necessaria l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore.

31      Per contro, nell’ipotesi in cui un collegamento cliccabile consenta agli utilizzatori del sito in cui si trova tale collegamento di eludere misure restrittive adottate dal sito in cui l’opera protetta si trova per limitare l’accesso del pubblico ai soli abbonati e, in tal modo, costituisca un intervento senza il quale tali utilizzatori non potrebbero beneficiare delle opere diffuse, il complesso di tali utilizzatori dovrà essere considerato quale pubblico nuovo, che non è stato preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale, ragion per cui per tale comunicazione al pubblico si impone l’autorizzazione dei titolari. Ciò avviene, in particolare, allorché l’opera non sia più a disposizione del pubblico sul sito in cui sia stata comunicata inizialmente o sia ormai disponibile su tale sito esclusivamente per un pubblico ristretto, mentre sia accessibile su un altro sito Internet senza autorizzazione degli aventi diritto.

32      Pertanto, occorre rispondere alle prime tre questioni proposte che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che non costituisce un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, la messa a disposizione su un sito Internet di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet.

 Sulla quarta questione

33      Con la sua quarta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che osti a che uno Stato membro possa stabilire una tutela maggiore per i titolari del diritto d’autore, prevedendo che la nozione di comunicazione al pubblico comprenda più forme di messa a disposizione di quante stabilite in tale articolo.

34      A tale proposito, risulta segnatamente dai considerando 1, 6 e 7 della direttiva 2001/29 che quest’ultima è volta, in particolare, a rimediare all’incoerenza normativa e all’incertezza giuridica che accompagnano la protezione del diritto d’autore. Orbene, ammettere che uno Stato membro possa stabilire una tutela maggiore per i titolari del diritto d’autore prevedendo che la nozione di comunicazione al pubblico comprenda altresì operazioni diverse da quelle elencate all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, avrebbe l’effetto di creare incoerenza normativa e, quindi, incertezza giuridica per i terzi.

35      Di conseguenza, l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2001/29 risulterebbe inevitabilmente compromesso se la nozione di comunicazione al pubblico potesse essere intesa dai diversi Stati membri come comprendente più forme di messa a disposizione di quelle stabilite all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

36      È pur vero che il considerando 7 della summenzionata direttiva non è finalizzato a sopprimere o a prevenire le disparità che non incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno. Tuttavia, si deve rilevare che, se agli Stati membri dovesse essere riconosciuta la facoltà di stabilire che la nozione di comunicazione al pubblico comprende più forme di messa a disposizione rispetto a quelle previste all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva stessa, il funzionamento del mercato interno ne risulterebbe necessariamente compromesso.

37      Ne consegue che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non può essere inteso nel senso che consenta agli Stati membri di stabilire una tutela maggiore per i titolari del diritto d’autore, prevedendo che la nozione di comunicazione al pubblico comprenda più forme di messa a disposizione di quelle disposte da tale articolo.

38      Tale conclusione non è inficiata dalla circostanza, dedotta dai ricorrenti nel procedimento principale nelle loro osservazioni scritte, che l’articolo 20 della Convenzione di Berna prevede che i Paesi firmatari possano concludere «accordi particolari» per conferire ai titolari di diritti d’autore diritti più ampi di quelli riconosciuti da tale Convenzione.

39      A tale proposito, è sufficiente rammentare che, allorché una convenzione consenta a uno Stato membro di adottare un provvedimento che risulti contrario al diritto dell’Unione, senza tuttavia obbligarlo in tal senso, lo Stato membro deve astenersi dall’adottarlo (sentenza del 9 febbraio 2012, Luksan, C‑277/10, punto 62).

40      Poiché l’obiettivo della direttiva 2001/29 risulterebbe inevitabilmente compromesso se la nozione di comunicazione al pubblico fosse intesa come comprendente più forme di messa di disposizione di quante stabilite all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, uno Stato membro deve evitare di utilizzare la facoltà attribuitagli dall’articolo 20 della Convenzione di Berna.

41      Di conseguenza, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro possa stabilire una maggiore tutela dei titolari del diritto d’autore, includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quelle disposte da tale articolo.

 Sulle spese

42      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, la messa a disposizione su un sito Internet di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet.

2)      L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro possa stabilire una maggiore tutela dei titolari del diritto d’autore, includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quelle disposte da tale articolo.

Firme


* Lingua processuale: lo svedese.