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Ricorso proposto il 25 febbraio 2015 – Uganda Commercial Impex / Consiglio

(Causa T-107/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Uganda Commercial Impex (Kampala, Uganda) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy, K. Mittal e Z. Burbeza, solicitors, e R. Blakeley, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione 2014/862/PESC del Consiglio1 ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 1275/2014 del Consiglio2 nella parte in cui riguardano la ricorrente (incluso l’inserimento della ricorrente al punto 9, lettera b), dell’allegato alla decisione 2014/862/PESC);

ove necessario, dichiarare l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005 (come modificato) inapplicabile alla ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha mancato di svolgere qualsiasi valutazione, o di svolgere una valutazione adeguata ed indipendente, della designazione della ricorrente, come era tenuto a fare, ed ha commesso un errore di diritto nel seguire la decisione del Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite senza svolgere alcuna valutazione a livello dell’Unione.

Secondo motivo, vertente sul manifesto errore di diritto commesso dal Consiglio e/o sulla illegittimità della designazione della ricorrente in quanto, nel caso della ricorrente, le condizioni per la designazione non sono soddisfatte. In particolare, non esiste alcun elemento che consenta di affermare che la ricorrente abbia violato l’embargo sulle armi ed il Consiglio non può e/o ha omesso di dimostrare le circostanze rilevanti esposte nella motivazione.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Consiglio, dei diritti processuali della ricorrente, in particolare dei suoi diritti della difesa e del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, avendo, fra l’altro, mancato di fornire alla ricorrente la prova in base alla quale la sua designazione è stata mantenuta prima dell’adozione della decisione di esecuzione 2014/862/PESC del Consiglio e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1275/2014 del Consiglio, ed avendo mancato di fornire una motivazione adeguata.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la designazione della ricorrente viola in ogni caso i diritti fondamentali di quest’ultima e il principio di proporzionalità.

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1 Decisione di esecuzione 2014/862/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2014, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU L 346, pag. 36)

2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1275/2014 del Consiglio, del 1° dicembre 2014, recante attuazione dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU L 346, pag. 3)