Language of document : ECLI:EU:C:2018:194

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

20 marzo 2018 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE – Appalti pubblici di servizi – Tipografia di Stato – Produzione di documenti d’identità e di altri documenti ufficiali – Aggiudicazione degli appalti ad un’impresa di diritto privato senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto – Misure specifiche di sicurezza – Tutela degli interessi essenziali degli Stati membri»

Nella causa C‑187/16,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 4 aprile 2016,

Commissione europea, rappresentata da A. Tokár e B.‑R. Killmann, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica d’Austria, rappresentata da M. Fruhmann, in qualità di agente,

convenuta,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, L. Bay Larsen (relatore), T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça, A. Rosas e J. Malenovský, presidenti di sezione, E. Juhász, A. Borg Barthet, D. Šváby, M. Berger, A. Prechal, C. Lycourgos, M. Vilaras ed E. Regan, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 giugno 2017,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 luglio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di constatare che la Repubblica d’Austria, da un lato, avendo aggiudicato appalti di servizi per la produzione di documenti quali passaporti con chip, passaporti di emergenza, permessi di soggiorno, carte d’identità, patentini pirotecnici, patenti di guida in formato carta di credito e libretti di circolazione in formato carta di credito direttamente alla Österreichische Staatsdruckerei GmbH (tipografia di Stato austriaca; in prosieguo: l’«ÖS») e, dall’altro lato, avendo mantenuto in vigore disposizioni nazionali che impongono alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare direttamente detti appalti di servizi alla citata società, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché dell’articolo 4 e dell’articolo 8 della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU 1992, L 209, pag. 1), in combinato disposto con gli articoli da 11 a 37 di tale direttiva, e dell’articolo 14 nonché dell’articolo 20 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114), in combinato disposto con gli articoli da 23 a 55 di detta direttiva.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

2        Per l’aggiudicazione di appalti pubblici aventi per oggetto i «servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto», le direttive 92/50 e 2004/18 impongono di ricorrere a procedure conformi a quanto previsto dal diritto dell’Unione.

 Direttiva 92/50

3        Il considerando 14 della direttiva 92/50 è così formulato:

«Considerando che è opportuno applicare nel campo dei servizi le stesse deroghe previste dalle direttive 71/305/CEE [del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU 1971, L 185, pag. 5)] e 77/62/CEE [del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU 1977, L 13, pag. 1)] in relazione alla sicurezza dello Stato o alla segretezza nonché alla priorità di altre regole sugli appalti, come quelle derivanti da accordi internazionali, dalla presenza di truppe di stanza o dalle norme di organizzazioni internazionali».

4        L’articolo 1, lettera a), di tale direttiva prevede in particolare che «gli “appalti pubblici di servizi”» sono «i contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un’amministrazione aggiudicatrice (…)».

5        L’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva dispone quanto segue:

«Per aggiudicare appalti di servizi pubblici (…), le amministrazioni applicano procedure adattate alle disposizioni della presente direttiva».

6        L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva in parola così recita:

«La presente direttiva non si applica ai servizi che vengano dichiarati segreti o la cui prestazione debba essere accompagnata da misure speciali di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi, né quando lo esiga la tutela d’essenziali interessi di sicurezza di tale Stato».

7        L’articolo 8 della direttiva 92/50 prevede quanto segue:

«Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell’allegato I A vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI».

8        I titoli da III a VI contengono gli articoli da 11 a 37 della direttiva in questione.

9        L’allegato I A alla direttiva riporta, in particolare, sotto la categoria 15, i «Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto».

 Direttiva 2004/18

10      Sotto il titolo «Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza», l’articolo 14 della direttiva 2004/18 così stabilisce:

«La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici che sono dichiarati segreti, quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi o quando ciò è necessario ai fini della tutela di interessi essenziali di tale Stato membro».

11      L’articolo 20 della direttiva, intitolato «Appalti di servizi elencati nell’allegato II A», così recita:

«Gli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II A sono aggiudicati secondo gli articoli da 23 a 55».

12      Tale allegato riporta, in particolare, sotto la categoria 15, i «Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto».

 Regolamento (CE) n. 2252/2004

13      L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU 2004, L 385, pag. 1) così dispone:

«Ciascuno Stato membro designa un organismo responsabile della stampa dei passaporti e dei documenti di viaggio. Esso comunica il nome dell’organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Lo stesso organismo può essere designato a tal fine da due o più Stati membri. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l’organismo da esso designato, provvedendo a informarne la Commissione e gli altri Stati membri».

 Diritto austriaco

 StDrG

14      L’articolo 1a del Bundesgesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse der Österreichischen Staatsdruckerei (legge austriaca sulla riorganizzazione della situazione giuridica dell’Österreichischen Staatsdruckerei, Bundesgesetzblatt I, 1/1997; in prosieguo: lo «StDrG»), è così formulato:

«(…) La ragione sociale della società è “Österreichische Staatsdruckerei GmbH”; alla stessa compete, per i servizi federali, la produzione di stampati per la cui produzione è necessario il segreto o l’osservanza di norme di sicurezza (stampa di sicurezza). (…)».

15      L’articolo 2, paragrafo 2, dello StDrG dispone quanto segue:

«Alla società competono in ogni caso:

1.      La produzione, per i servizi federali, di stampati per la cui produzione è necessario il segreto o l’osservanza di norme di sicurezza (stampa di sicurezza) (…)».

16      L’articolo 2, paragrafo 3, dello StDrG così recita:

«Gli organi federali incaricano a titolo esclusivo, per la produzione dei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punto 1, [l’ÖS] (…), a meno che detta società non sia in grado, per motivi di fatto o di diritto, di svolgere adeguatamente i compiti a prezzi ragionevoli, o qualora il prodotto in esame sia proposto all’organo federale da un terzo, a prestazioni e condizioni contrattuali uguali, a un prezzo meno elevato (…)».

17      Sotto il titolo «Controllo della stampa di sicurezza», l’articolo 6, paragrafo 1, dello StDrG stabilisce che le operazioni amministrative e commerciali concernenti la produzione, la lavorazione e la custodia delle stampe di sicurezza sono soggette al controllo del ministro austriaco competente per la stampa di sicurezza di cui trattasi.

18      A norma del paragrafo 2 dell’articolo 6 citato, l’ÖS è tenuta ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie in materia di produzione, lavorazione e custodia delle stampe di sicurezza, al fine di evitare abusi.

19      Ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo 6, l’ÖS deve consentire al ministro austriaco competente per la stampa di sicurezza in questione, nella misura necessaria ai fini del controllo, l’accesso ai luoghi di lavoro e l’ispezione dei fascicoli di cui trattasi.

 Decreto relativo ai passaporti

20      La produzione di passaporti con chip, tra cui i passaporti di servizio e diplomatici, di carte d’identità e di passaporti di emergenza, è disciplinato dalla Verordnung der Bundesministerin für Inneres über die Gestaltung der Reisepässe und Passersätze (decreto del Ministro austriaco dell’Interno, relativo alla progettazione di passaporti e documenti sostitutivi del passaporto, Bundesgesetzblatt 861/1995; in prosieguo: il «decreto relativo ai passaporti»).

21      Gli allegati A, D ed E al decreto relativo ai passaporti contengono modelli di passaporti, di passaporti di servizio e di passaporti diplomatici da produrre, che presentano sulla loro ultima pagina la dicitura «PRINT by ÖSD».

22      Per quanto riguarda, più nello specifico, le carte di identità, l’articolo 5 del decreto relativo ai passaporti prevede una protezione contro la contraffazione e la falsificazione.

23      Discende, quindi, da un’applicazione combinata dell’articolo 2, paragrafo 3, dello StDrG e del decreto relativo ai passaporti che, fatte salve le eccezioni previste da tale disposizione, i passaporti con chip, le carte d’identità e i passaporti di emergenza devono essere prodotti dall’ÖS.

 Decreto relativo ai permessi di soggiorno

24      A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’articolo 10a, paragrafo 2, e dell’articolo 10c, paragrafo 2, della Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes (decreto del Ministro austriaco dell’Interno, recante applicazione della legge in materia di stabilimento e soggiorno; Bundesgesetzblatt II, 451/2005), i certificati di registrazione, i certificati di soggiorno permanente, i certificati di deposito della domanda e i certificati di regolarità del soggiorno devono essere prodotti esclusivamente dall’ÖS.

 Il decreto ministeriale sulle patenti di guida in formato carta di credito

25      La presentazione delle patenti di guida in formato carta di credito è disciplinata dalla Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr über die Durchführung des Führerscheingesetzes (decreto del Ministro austriaco delle Scienze e dei Trasporti, recante applicazione della legge sulla patente di guida; Bundesgesetzblatt II, 320/1997).

26      In conformità all’articolo 1, paragrafo 2, di detto decreto, le patenti di guida devono presentare elementi di protezione contro la contraffazione e la falsificazione.

27      Tale disposizione prevede altresì che le patenti di guida in formato carta di credito possono essere prodotte esclusivamente da un prestatore di servizi designato dal ministro austriaco competente.

28      Alla luce dell’articolo 2, paragrafo 3, dello StDrG, fatte salve le eccezioni previste da tale disposizione, tale prestatore di servizi può essere soltanto l’ÖS.

 Il decreto ministeriale sui libretti di circolazione in formato carta di credito

29      La presentazione dei libretti di circolazione dei veicoli in formato carta di credito è disciplinata dalla Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr, mit der Bestimmungen über die Einrichtung von Zulassungsstellen festgelegt werden (decreto del Ministro austriaco delle Scienze e dei Trasporti, recante disposizioni relative all’istituzione di uffici d’immatricolazione, Bundesgesetzblatt II, 464/1998).

30      L’articolo 13, paragrafo 1a, di tale decreto prevede, per tali certificati di immatricolazione, elementi di protezione contro la contraffazione e la falsificazione.

31      L’articolo 13, paragrafo 3, del decreto stabilisce che i libretti di circolazione possono essere prodotti esclusivamente da un fornitore di servizi designato dal ministro austriaco competente.

32      Alla luce dell’articolo 2, paragrafo 3, dello StDrG, fatte salve le eccezioni previste da tale disposizione, tale prestatore di servizi può essere soltanto l’ÖS.

 Il decreto ministeriale relativo ai patentini pirotecnici

33      Conformemente all’articolo 8 della Verordnung der Bundesministerin für Inneres über die Durchführung des Pyrotechnikgesetzes 2010 (decreto del Ministro austriaco dell’Interno, recante applicazione della legge del 2010 sugli articoli pirotecnici; Bundesgesetzblatt II, 499/2009), il modulo di domanda di rilascio di un patentino pirotecnico è conforme al modello che figura all’allegato II a tale decreto. Tale modello presuppone che la domanda sia trasmessa all’ÖS.

34      L’articolo 9 di detto decreto prevede la protezione dei patentini pirotecnici contro la contraffazione e la falsificazione.

 Procedimento precontenzioso

35      Con lettera di diffida del 6 aprile 2011, la Commissione ha comunicato alla Repubblica d’Austria di nutrire dubbi sulla compatibilità con le disposizioni del Trattato FUE, nonché delle direttive 92/50 e 2004/18, dell’aggiudicazione diretta all’ÖS di taluni appalti pubblici di servizi di stampa di documenti ufficiali, quali passaporti con chip, passaporti di emergenza, permessi di soggiorno, carte d’identità, patenti di guida in formato carta di credito, libretti di circolazione in formato cartaceo e carta di credito, patentini pirotecnici, patenti nautiche, modelli di documenti di sicurezza, talloncini per sostanze stupefacenti e patenti per ciclomotore.

36      A tal riguardo, la Commissione precisava che l’ÖS, società di diritto privato, forniva, per la stampa di tali documenti, una prestazione di servizi la cui aggiudicazione sarebbe dovuta avvenire vuoi conformemente alla direttiva 92/50 o alla direttiva 2004/18, se rientrante nell’ambito di applicazione di tali direttive, vuoi nel rispetto della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi sancite dagli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, se non rientrante nell’ambito di applicazione di dette direttive.

37      Nella risposta del 7 giugno 2011, la Repubblica d’Austria ha sostenuto che gli appalti di servizi in questione sono funzionali alla tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza e non rientrano, pertanto, né nel Trattato FUE né nelle direttive 92/50 e 2004/18. Essa ha aggiunto che l’aggiudicazione diretta degli appalti per la stampa dei documenti in questione alla sola ÖS era giustificata dalla necessità di preservare la segretezza delle informazioni, di garantire l’autenticità e l’accuratezza di tali documenti, di assicurare la fornitura degli stessi e di garantire la protezione dei dati delicati.

38      Con lettere del 17 luglio 2012 e del 28 marzo 2013, la Repubblica d’Austria ha integrato la propria risposta alla lettera di diffida.

39      Ritenendo insoddisfacenti le risposte fornite da tale Stato membro, la Commissione, con lettera dell’11 luglio 2014, ha inviato allo stesso un parere motivato. La Commissione ha sottolineato che la Repubblica d’Austria non aveva prodotto alcuna prova del fatto che l’aggiudicazione diretta all’ÖS degli appalti per la stampa dei passaporti con chip, dei passaporti di emergenza, dei permessi di soggiorno, delle carte d’identità, delle patenti di guida in formato carta di credito, dei libretti di circolazione in formato carta di credito e dei patentini pirotecnici fosse giustificata ai fini della tutela dei propri interessi in materia di sicurezza, e che si poteva organizzare una gara d’appalto pubblico in modo tale da poter tenere in considerazione solo imprese specializzate nella stampa di documenti rispondenti a requisiti specifici di sicurezza e soggette ai controlli corrispondenti.

40      Per contro, la Commissione ha abbandonato le censure relative ai patentini per ciclomotori, ai libretti di circolazione in formato cartaceo, alle patenti nautiche, ai prestampati per documenti di sicurezza e ai talloncini per sostanze stupefacenti, o perché i documenti di cui trattasi erano stati aboliti, o perché la loro produzione era oggetto di un bando di gara.

41      La Repubblica d’Austria ha risposto al parere motivato con lettera del 10 settembre 2014. In sostanza, lo Stato membro ha richiamato nuovamente i propri interessi in materia di sicurezza nazionale, sottolineando che l’esecuzione degli appalti di servizi di stampa era strettamente collegata all’ordine pubblico e al funzionamento delle istituzioni statali. Essa ha in particolare sostenuto che il rispetto dei requisiti di sicurezza poteva essere imposto, nei confronti di imprese diverse dall’ÖS, solamente facendo ricorso alle norme del diritto civile, mentre la legge conferiva alle autorità pubbliche austriache poteri di controllo specifici nei confronti dell’ÖS.

42      Per quanto riguarda gli appalti per la stampa di patentini pirotecnici, l’importo di tali appalti sarebbe così basso che la loro esecuzione non presenterebbe alcun interesse per altre imprese, cosicché l’aggiudicazione di tali appalti non rientrerebbe nell’ambito di applicazione delle libertà previste dal Trattato FUE.

43      Non essendo rimasta soddisfatta delle risposte fornite dalla Repubblica d’Austria, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

 Sul ricorso

44      Il ricorso proposto dalla Commissione riguarda, da un lato, appalti di servizi per la stampa dei passaporti con chip, dei passaporti di emergenza, dei permessi di soggiorno, delle carte d’identità, delle patenti di guida in formato carta di credito e dei libretti di circolazione in formato carta di credito e, dall’altro, un appalto di servizi per la stampa dei patentini pirotecnici.

 Gli appalti di servizi per la stampa dei passaporti con chip, dei passaporti di emergenza, dei permessi di soggiorno, delle carte d’identità, delle patenti di guida in formato carta di credito e dei libretti di circolazione in formato carta di credito

 Argomenti delle parti

45      La Commissione osserva che, poiché gli importi stimati degli appalti in questione superano le soglie applicabili a norma delle direttive 92/50 e 2004/18, tali appalti rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae di queste direttive. Di conseguenza, per quanto riguarda i detti appalti, la Repubblica d’Austria avrebbe dovuto applicare le procedure di aggiudicazione di appalto previste dall’articolo 8 della direttiva 92/50, in combinato disposto con gli articoli da 11 a 37 di tale direttiva, e dall’articolo 20 della direttiva 2004/18, in combinato disposto con gli articoli da 23 a 55 della stessa.

46      La Commissione afferma, in sostanza, che le deroghe previste all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/50 e all’articolo 14 della direttiva 2004/18, invocate dalla Repubblica d’Austria, devono essere interpretate restrittivamente.

47      Inoltre, tali articoli non potrebbero conferire agli Stati membri il potere di derogare alle disposizioni del Trattato FUE o delle direttive 92/50 e 2004/18 semplicemente invocando i loro interessi essenziali in materia di sicurezza.

48      Pertanto, la mera affermazione della Repubblica d’Austria secondo cui gli appalti di servizi in questione richiederebbero particolari misure di sicurezza, o secondo cui per la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza di tale Stato membro sarebbe necessaria una deroga alle disposizioni dell’Unione, sarebbe insufficiente a dimostrare l’esistenza di circostanze che giustifichino l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/50 o dell’articolo 14 della direttiva 2004/18.

49      Peraltro, la Commissione precisa che l’ÖS è una società a responsabilità limitata di diritto privato, il cui unico socio è l’Österreichische Staatsdruckerei Holding AG, le cui azioni sono quotate in borsa e detenute da privati. Del resto, a differenza delle precedenti disposizioni di legge, lo StDrG non prevederebbe alcuna procedura speciale di controllo statale. In udienza la Commissione ha precisato, a tal riguardo, che le autorità austriache sono dotate di poteri di controllo stabiliti in un contratto concluso con l’ÖS.

50      Secondo la Commissione, la Repubblica d’Austria non ha dimostrato che un bando di gara sia del tutto impossibile per il motivo che metterebbe in serio pericolo il rispetto dell’obbligo di riservatezza nonché le misure di sicurezza e di controllo. Sebbene l’esigenza di garantire l’autenticità e l’accuratezza dei documenti necessari per provare l’identità delle persone, di proteggere i dati personali, nonché di garantire la fornitura ai fini della stampa dei documenti di cui trattasi rientri nell’interesse generale, un siffatto interesse non corrisponderebbe tuttavia sistematicamente ad un interesse essenziale in materia di sicurezza.

51      Per quanto riguarda l’esigenza, sostenuta dalla Repubblica d’Austria, di garantire la fornitura di documenti ufficiali, la Commissione ritiene che una simile garanzia non costituisca un interesse in materia di sicurezza e possa essere ottenuta, se del caso, stipulando diversi contratti quadro.

52      La Commissione ammette che uno Stato membro possa adottare misure per evitare la falsificazione dei documenti ufficiali. Tuttavia, nulla indicherebbe che tali obiettivi sarebbero a rischio se la stampa dei documenti fosse affidata ad altre tipografie, anche di altri Stati membri, poiché la riservatezza dei dati necessari alla stampa dei documenti potrebbe essere garantita da un obbligo di riservatezza a carico delle imprese partecipanti ad una procedura di gara.

53      La centralizzazione dell’esecuzione degli appalti in questione potrebbe essere raggiunta sottoponendo la stampa dell’insieme dei documenti protetti ad un bando di gara, e l’appalto aggiudicato all’impresa prescelta potrebbe prevedere i poteri di controllo da parte delle autorità austriache.

54      Per quanto riguarda il tema della fiducia nei confronti dell’impresa che esegue il servizio di stampa di permessi di soggiorno, la Commissione controbatte che tale argomento, fatto valere dalla Repubblica d’Austria, non può essere accolto, in quanto le autorità austriache possono parimenti aggiudicare appalti per la stampa di documenti di sicurezza ad imprese diverse dall’ÖS, in particolare qualora quest’ultima non sia in grado di eseguire i suddetti appalti.

55      La Repubblica d’Austria nega l’asserito inadempimento. Essa sostiene che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/50 e dell’articolo 14 della direttiva 2004/18, gli appalti in questione non rientrano nel campo di applicazione di tali direttive. Essa avrebbe il diritto di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza e di far accompagnare l’esecuzione degli appalti in questione da speciali misure di sicurezza, in applicazione delle disposizioni di legge e amministrative in vigore in Austria.

56      In udienza, la Repubblica d’Austria ha precisato che le deroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/50 e all’articolo 14 della direttiva 2004/18 si applicano indipendentemente dalla deroga prevista dall’articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE.

57      Tale Stato membro ricorda in sostanza che la politica in materia di sicurezza è un elemento essenziale della sovranità statale, che spetta agli Stati membri definire i propri interessi essenziali in materia di sicurezza e determinare se siano necessarie misure di sicurezza, e che detti Stati membri dispongono, al riguardo, di un ampio potere discrezionale.

58      La Repubblica d’Austria sottolinea taluni aspetti dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza pubblica che sono importanti per la stampa dei documenti di sicurezza. A tal proposito si dovrebbe, a suo avviso, in primo luogo, garantire l’autenticità e l’accuratezza dei documenti che hanno la funzione di provare l’identità di una persona, in quanto i documenti d’identità sono strettamente collegati all’ordine pubblico ed al funzionamento istituzionale dello Stato. Inoltre, dovrebbe essere assicurata la tutela dei dati sensibili della persona. Infine, si tratterebbe di garantire la sicurezza della fornitura.

59      In primo luogo, per quanto riguarda la necessità di assicurare l’autenticità e l’accuratezza dei documenti d’identità, la Repubblica d’Austria sostiene che tale dovere fondamentale implica la definizione di un livello tecnico elevato in materia di sicurezza, in modo da evitare qualsiasi rischio di falsificazione, in particolare nell’ambito della lotta contro il terrorismo e la criminalità.

60      In secondo luogo, per quanto concerne la tutela dei dati personali sensibili, nei limiti in cui i documenti d’identità contengono tali dati, in particolare i dati biometrici, la protezione di detti documenti richiederebbe standard di sicurezza elevati. A tale riguardo, la Repubblica d’Austria contesta l’argomento della Commissione secondo cui sarebbero in questione soltanto interessi individuali mentre, secondo tale Stato membro, la lesione di simili dati dovrebbe, al contrario, essere considerata, in particolare nel contesto della lotta contro il terrorismo, una minaccia per la sicurezza pubblica e, pertanto, dovrebbe essere impedita con ogni mezzo.

61      In terzo luogo, la ricezione tempestiva dei documenti ufficiali in questione implicherebbe il fatto di garantire l’approvvigionamento dello Stato. Orbene, se la stampa dei documenti d’identità fosse affidata ad imprese diverse dall’ÖS, ciò pregiudicherebbe durevolmente la strategia della Repubblica d’Austria in materia di sicurezza dato che, in caso di impossibilità di fornire il numero di passaporti necessari, sarebbero certamente stampati passaporti provvisori, ma in condizioni di sicurezza meno rigorose.

62      La Repubblica d’Austria fa valere che, in un contesto di minacce e di attività terroristiche, solamente una tipografia che agisca sotto il controllo effettivo dello Stato deve essere autorizzata a produrre documenti di identità.

63      La Repubblica d’Austria rammenta che la centralizzazione di tutte le prestazioni in materia di sicurezza presso un unico fornitore costituisce altresì un elemento essenziale della strategia in materia di sicurezza. A tal proposito, detto Stato membro sostiene che discende dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 2252/2004 e, più precisamente, dall’obbligo di designazione di un solo «organismo responsabile della stampa dei passaporti e dei documenti di viaggio», che essi non possano essere fabbricati da più organismi. Peraltro, la centralizzazione della stampa dei documenti in questione costituirebbe una misura appropriata per evitare che le informazioni delicate in materia di sicurezza si disperdano.

64      Secondo la Repubblica d’Austria, la strategia perseguita, che consiste nell’aggiudicare gli appalti di cui trattasi a un unico soggetto, avente il suo o i suoi siti di produzione sul territorio nazionale, mira, in primo luogo, a evitare che la conoscenza delle misure di sicurezza sia diffusa tra altri aggiudicatari, sia che operino in Austria, sia che operino in un altro Stato membro.

65      Una siffatta aggiudicazione, in secondo luogo, avrebbe per obiettivo un controllo più efficace di tale tipografia da parte delle autorità nazionali nell’ambito delle loro prerogative amministrative di controllo. Infatti, la Repubblica d’Austria sostiene che un controllo attuato per via giudiziaria, che porterebbe a sanzioni per inosservanza dei requisiti di sicurezza contrattualmente previsti in esito ad una procedura eventualmente complicata, non sarebbe altrettanto efficace di un controllo statale.

66      Per quanto riguarda la censura della Commissione secondo cui spetterebbe alla Repubblica d’Austria dimostrare che un bando di gara è del tutto impossibile, tale Stato membro sostiene che né l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/50, né l’articolo 14 della direttiva 2004/18 contengono un simile requisito.

67      Inoltre, tale Stato membro non si sarebbe limitato a menzionare gli interessi legati alla sua sicurezza, ma avrebbe individuato gli interessi che devono essere protetti e le misure che sono state adottate ai fini della tutela di detti interessi.

68      Infine, in udienza, la Repubblica d’Austria ha sostenuto che gli appalti in questione non possono essere effettuati nell’ambito di una gara d’appalto, dato che le imprese stabilite in altri Stati membri non possono sottrarsi del tutto all’intervento delle autorità dei rispettivi Stati e che tali imprese, a volte, sono tenute a collaborare con dette autorità o con i servizi segreti dei rispettivi Stati, anche se eseguono tali appalti a partire da una sede situata in Austria, di modo che le informazioni delicate rischierebbero di essere rivelate.

 Giudizio della Corte

69      Si deve anzitutto rilevare che, come emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte, poiché i primi appalti aggiudicati all’ÖS oggetto del presente ricorso risalgono al 2004, essi possono rientrare nel campo di applicazione della direttiva 92/50, mentre gli appalti aggiudicati a tale impresa tra il 31 gennaio 2006 e il 12 settembre 2014, data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, possono rientrare nel campo di applicazione della direttiva 2004/18, che ha abrogato e sostituito le disposizioni pertinenti della direttiva 92/50 a decorrere dal 31 gennaio 2006.

70      Peraltro, da un lato, gli appalti in questione hanno ad oggetto servizi di cui all’allegato I A alla direttiva 92/50 e II A alla direttiva 2004/18, e, in particolare, servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto. Dall’altro lato, è pacifico tra le parti che il valore stimato di tali appalti supera le soglie di applicazione di dette direttive.

71      In virtù dell’articolo 8 della direttiva 92/50, in combinato disposto con gli articoli da 11 a 37 di tale direttiva, e dell’articolo 20 della direttiva 2004/18, in combinato disposto con gli articoli da 23 a 55 di detta direttiva, poiché la stampa dei documenti in questione costituisce un servizio di pubblicazione e di stampa a tariffa o su base contrattuale, tale servizio è soggetto, in linea di principio, all’obbligo di ricorrere ad una procedura di aggiudicazione di appalti in conformità alle disposizioni di tali articoli.

72      Tuttavia, da un lato, ai sensi dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE, nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, tale disposizione, per la genericità dei suoi termini, può trovare applicazione, in particolare, al settore degli appalti pubblici non militari, quali gli appalti per la stampa di cui al presente ricorso.

73      Dall’altro lato, risulta dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/50 e dell’articolo 14 della direttiva 2004/18, redatti in termini quasi identici, che tali direttive non si applicano ai servizi, in particolare quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi o quando ciò è necessario ai fini della tutela di interessi essenziali di tale Stato membro.

74      Dette deroghe sono invocate nel presente procedimento dalla Repubblica d’Austria per giustificare l’aggiudicazione diretta all’ÖS degli appalti di servizi di stampa di cui trattasi.

75      A tale riguardo, occorre rilevare, come fa valere la Repubblica d’Austria, che spetta agli Stati membri definire gli interessi essenziali della propria sicurezza e, nel caso di specie, spetta alle autorità austriache definire le misure di sicurezza necessarie alla tutela della pubblica sicurezza dello Stato membro nell’ambito della stampa dei documenti d’identità e di altri documenti ufficiali, come quelli di cui alla presente causa (v., per analogia, sentenza del 16 ottobre 2003, Commissione/Belgio, C‑252/01, EU:C:2003:547, punto 30).

76      Nondimeno, occorre anche ricordare che, come già statuito dalla Corte, i provvedimenti che gli Stati membri adottano nel contesto delle legittime esigenze di interesse nazionale non sono sottratti, nel loro insieme, all’applicazione del diritto dell’Unione per il solo fatto che essi intervengano specificamente nell’interesse della sicurezza pubblica (v., in tal senso, sentenza dell’8 aprile 2008, Commissione/Italia, C‑337/05, EU:C:2008:203, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

77      Peraltro, le deroghe di cui al presente ricorso, come accade per costante giurisprudenza quanto alle deroghe alle libertà fondamentali, devono essere interpretate restrittivamente [v., per analogia, in relazione all’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE, sentenza del 7 giugno 2012, Insinööritoimisto InsTiimi, C‑615/10, EU:C:2012:324, punto 35 e giurisprudenza ivi citata].

78      Inoltre, sebbene l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/50 e l’articolo 14 della direttiva 2004/18, dedotti in via principale dalla Repubblica d’Austria, lascino agli Stati membri un margine di discrezionalità per decidere le misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi essenziali ai fini della propria sicurezza, tali articoli non possono essere tuttavia interpretati nel senso che essi attribuirebbero agli Stati membri il potere di derogare alle disposizioni del Trattato FUE mediante la semplice invocazione di detti interessi. Infatti, lo Stato membro che invoca il beneficio delle deroghe in parola deve dimostrare la necessità di farvi ricorso per tutelare gli interessi essenziali ai fini della propria sicurezza. Ciò è necessario anche nel caso in cui detto Stato membro invochi in aggiunta l’articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE (v., per analogia, sentenza del 4 settembre 2014, Schiebel Aircraft, C‑474/12, EU:C:2014:2139, punto 34).

79      Pertanto, lo Stato membro che invoca il beneficio di dette deroghe deve provare che l’esigenza di tutelare simili interessi non avrebbe potuto essere soddisfatta nel contesto di una gara come quella prevista dalle direttive 92/50 e 2004/18 (v., per analogia, sentenza dell’8 aprile 2008, Commissione/Italia, C‑337/05, EU:C:2008:203, punto 53).

80      Nel caso di specie, anche se la Repubblica d’Austria ha individuato certamente gli interessi essenziali ai fini della propria sicurezza che ritiene debbano essere protetti, nonché le garanzie inerenti alla tutela di tali interessi, occorre tuttavia verificare, alla luce di quanto è stato rammentato ai punti 75 e 76 della presente sentenza, se tale Stato membro abbia dimostrato che gli obiettivi perseguiti non avrebbero potuto essere raggiunti nell’ambito di una procedura di gara, quale prevista dalle due direttive citate.

81      A tale riguardo, la Repubblica d’Austria sostiene, in primo luogo, che la tutela degli interessi essenziali ai fini della sicurezza nazionale richiede l’esecuzione centralizzata degli appalti per la stampa di documenti ufficiali aggiudicandoli ad una sola impresa.

82      Orbene, anche ammettendo che la centralizzazione dell’esecuzione degli appalti di cui trattasi possa essere considerata, per le ragioni invocate dalla Repubblica d’Austria, come un mezzo per tutelare interessi essenziali ai fini della propria sicurezza nazionale, si deve rilevare che il rispetto delle procedure di aggiudicazione degli appalti di cui all’articolo 8 della direttiva 92/50, in combinato disposto con gli articoli da 11 a 37 di tale direttiva, e all’articolo 20 della direttiva 2004/18, in combinato disposto con gli articoli da 23 a 55 di detta direttiva, non osta a che l’esecuzione degli appalti in questione sia affidata ad un operatore unico.

83      Se è vero, come rileva la Repubblica d’Austria, che gli Stati membri hanno l’obbligo di rispettare le prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 2252/2004, il quale impone agli stessi la designazione di un unico organismo responsabile della stampa dei passaporti e dei documenti di viaggio, occorre tuttavia constatare che tale disposizione si limita a prevedere l’obbligo di designare un siffatto organismo unico, senza in alcun modo escludere il previo ricorso ad una procedura di aggiudicazione di appalto ai fini della designazione.

84      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento della Repubblica d’Austria vertente sulla necessità che le autorità austriache possano garantire, nell’ambito delle prerogative loro riconosciute dall’articolo 6, paragrafo 3, dello StDrG, controlli amministrativi efficaci nei confronti di un aggiudicatario unico avente le proprie sedi di produzione e di custodia nel territorio di tale Stato membro, nel caso di specie l’ÖS, occorre rilevare che, se è vero che l’operatore a cui è stata affidata l’esecuzione dell’appalto per la stampa in questione deve rispondere ai requisiti in materia di sicurezza, al fine di assicurare la riservatezza delle informazioni da proteggere, la Repubblica d’Austria non dimostra che solo i controlli amministrativi che possono svolgere le autorità austriache, in forza di tale disposizione, presso l’ÖS siano tali da garantire detta riservatezza e che sia necessario, a tal fine, escludere l’applicazione delle disposizioni in materia di aggiudicazione di appalti previste dalle direttive 92/50 e 2004/18.

85      A tale riguardo, non risulta che simili controlli amministrativi non possano essere esercitati presso imprese stabilite in Austria diverse dall’ÖS. Inoltre, tale Stato membro non dimostra che il controllo del rispetto della riservatezza delle informazioni che sarebbero comunicate ai fini della stampa dei documenti ufficiali in questione sarebbe garantito in grado minore se detta stampa fosse affidata, nell’ambito di una procedura di gara di appalto, ad altre imprese alle quali fossero imposte, a mezzo di clausole contrattuali soggette alle norme del diritto civile, misure di riservatezza e di sicurezza, a prescindere dal fatto che esse siano stabilite in Austria o in un altro Stato membro.

86      In particolare, si potrebbe prevedere, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di appalto, l’obbligo per il contraente scelto di accettare controlli di sicurezza, visite e ispezioni nei locali dell’impresa, a prescindere dal fatto che essa sia stabilita in Austria o in un altro Stato membro, o ancora di soddisfare requisiti tecnici in materia di riservatezza, anche particolarmente elevati, nell’ambito dell’esecuzione degli appalti in questione.

87      Per quanto riguarda, in terzo luogo, il dovere imperativo di assicurare la garanzia di fornitura fatto valere dalla Repubblica d’Austria, si deve rilevare che, sebbene i documenti ufficiali in questione siano strettamente collegati all’ordine pubblico e al funzionamento istituzionale dello Stato, il che esige una garanzia di fornitura, tale Stato membro non ha tuttavia dimostrato che il presunto obiettivo non possa essere garantito nell’ambito di una gara d’appalto e che siffatta garanzia sarebbe compromessa se la stampa di tali documenti fosse affidata ad altre imprese tra cui, se del caso, imprese stabilite in altri Stati membri.

88      Per quanto riguarda, in quarto luogo, la necessità di garantire l’affidabilità dell’aggiudicatario, se è vero che gli Stati membri devono poter accertare che, per l’aggiudicazione di appalti pubblici come quelli di cui alla presente causa, soltanto imprese affidabili siano aggiudicatarie di tali appalti nell’ambito di un sistema che garantisca il rispetto delle norme in materia di riservatezza e di sicurezza specifiche relative alla stampa dei documenti in questione, la Repubblica d’Austria non ha tuttavia provato che il carattere riservato dei dati trasmessi non possa essere sufficientemente garantito se la stampa di detti documenti fosse affidata ad un’impresa diversa dall’ÖS, designata in esito ad una procedura di gara d’appalto.

89      A tal proposito, occorre ricordare che la Corte ha statuito che la necessità di prevedere un obbligo di riservatezza non impedisce di per sè il ricorso a una procedura di gara per l’aggiudicazione di un appalto (v., in tal senso, sentenza dell’8 aprile 2008, Commissione/Italia, C‑337/05, EU:C:2008:203, punto 52).

90      Inoltre, la Corte ha altresì statuito che la riservatezza dei dati può essere garantita dall’obbligo del segreto, senza che sia necessario violare le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici (v., per analogia, sentenza del 5 dicembre 1989, Commissione/Italia, C‑3/88, EU:C:1989:606, punto 15).

91      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, nulla impedisce all’autorità aggiudicatrice di imporre requisiti particolarmente stringenti per quanto riguarda l’idoneità e l’affidabilità degli aggiudicatari, di modificare in tal senso le condizioni che disciplinano le gare d’appalto nonché i contratti di prestazione di servizi, e di chiedere ai candidati eventuali le prove necessarie.

92      A questo proposito, la Repubblica d’Austria ha sostenuto in udienza che sussiste il rischio che siano divulgate informazioni delicate, dato che le imprese stabilite al di fuori di tale Stato membro non possono totalmente sottrarsi all’intervento delle autorità del rispettivo Stato membro in quanto, in taluni casi, le imprese stesse sono tenute, in base alle norme applicabili in tali Stati, a collaborare con dette autorità o con i servizi segreti degli Stati membri di cui trattasi, e ciò anche quando eseguono appalti pubblici a partire da una sede situata in Austria.

93      Occorre tuttavia sottolineare che è consentito alle autorità austriache inserire, tra le condizioni che disciplinano le gare d’appalto per l’aggiudicazione degli appalti in questione, delle clausole che vincolino l’aggiudicatario ad un obbligo generale di riservatezza, nonché prevedere l’esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell’impresa candidata che non sia in grado, in particolare a causa della normativa del suo Stato membro, di offrire garanzie sufficienti quanto al rispetto di tale obbligo nei confronti delle autorità di detto Stato. Le autorità austriache possono altresì prevedere l’applicazione a carico dell’aggiudicatario di sanzioni, in particolare contrattuali, in caso di inosservanza di tale obbligo nel corso dell’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.

94      A tale riguardo, la Repubblica d’Austria non ha provato che l’obiettivo di impedire la divulgazione di informazioni delicate relative alla produzione dei documenti ufficiali di cui trattasi non avrebbe potuto essere raggiunto nell’ambito di una procedura di gara, quale prevista all’articolo 8 della direttiva 92/50, in combinato disposto con gli articoli da 11 a 37 di tale direttiva, e all’articolo 20 della direttiva 2004/18, in combinato disposto con gli articoli da 23 a 55 di detta direttiva.

95      Ne consegue che l’inosservanza delle procedure di aggiudicazione previste dalle citate direttive risulta sproporzionata rispetto ad un simile obiettivo.

96      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l’articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/50, e l’articolo 14 della direttiva 2004/18 non possono essere utilmente fatti valere dalla Repubblica d’Austria per giustificare l’inosservanza delle procedure di aggiudicazione di appalto previste dalle due direttive in parola.

 Gli appalti di servizi di stampa dei patentini pirotecnici

 Argomenti delle parti

97      La Commissione sostiene che, nei limiti in cui l’importo dell’appalto di produzione di patentini pirotecnici non supera le soglie previste da tali direttive, tale appalto deve nondimeno essere aggiudicato nel rispetto dei principi stabiliti dal Trattato FUE, in particolare quelli della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi.

98      Secondo la Commissione, i principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla cittadinanza, da cui deriva l’obbligo di trasparenza, esigono che l’appalto in questione sia oggetto di un bando con un grado di pubblicità sufficiente.

99      Tale istituzione precisa che, anche se l’importo di un appalto per la produzione di patentini pirotecnici risulta relativamente modesto, tale appalto, sulla base delle sue caratteristiche tecniche, potrebbe stimolare l’interesse delle imprese di altri Stati membri. Vi sarebbe pertanto un interesse transfrontaliero certo dal momento che il mercato delle imprese produttrici di documenti d’identità di sicurezza sarebbe specializzato, ridotto e internazionalizzato, e che la vicinanza geografica non sarebbe indispensabile per l’esecuzione di appalti di produzione di documenti di sicurezza.

100    Inoltre, la Commissione mette in evidenza la circostanza che l’ÖS stessa è stata incaricata da più Stati membri della stampa di visti e passaporti, il che costituirebbe a tale riguardo un indizio molto importante dell’esistenza di un interesse transfrontaliero certo.

101    La Repubblica d’Austria controbatte che, trattandosi di un appalto il cui importo è inferiore alla soglia prevista dal diritto dell’Unione, i principi invocati dalla Commissione non si applicano. In considerazione dello scarso importo di tale appalto, l’interesse transfrontaliero certo non sarebbe provato dalla Commissione.

102    Inoltre, il fatto che l’ÖS produca documenti di sicurezza per altri Stati membri non dimostrerebbe l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo per l’appalto di servizi di stampa dei patentini pirotecnici.

 Giudizio della Corte

103    Occorre ricordare che è pacifico tra le parti che il valore stimato dell’appalto di produzione di patentini pirotecnici è di EUR 56 000, vale a dire un importo nettamente inferiore alle soglie previste dalle direttive 92/50 e 2004/18 per gli appalti pubblici di servizi. Pertanto, non vi era alcun obbligo, derivante da tali direttive, di ricorrere a una procedura di aggiudicazione di appalto.

104    Tuttavia, per giurisprudenza consolidata, l’aggiudicazione degli appalti che, in considerazione del loro valore, non rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici è soggetto alle norme fondamentali e ai principi generali del Trattato FUE, in particolare ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla cittadinanza, nonché all’obbligo di trasparenza che ne deriva, purché tali appalti presentino un interesse transfrontaliero certo (sentenza del 6 ottobre 2016, Tecnoedi Costruzioni, C‑318/15, EU:C:2016:747, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

105    A questo proposito, occorre ricordare che spetta alla Commissione dimostrare che l’appalto di cui trattasi presenta, per un’impresa situata in uno Stato membro diverso da quello cui appartiene l’amministrazione aggiudicatrice interessata, un interesse certo, senza potersi basare su alcuna presunzione in tal senso (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2007, Commissione/Irlanda, C‑507/03, EU:C:2007:676, punti 32 e 33 nonché giurisprudenza ivi citata).

106    Per quanto riguarda i criteri oggettivi atti a indicare l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, la Corte ha già dichiarato che criteri del genere potrebbero sostanziarsi, in particolare, nell’importo di una certa consistenza dell’appalto in questione, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori o, ancora, nelle caratteristiche tecniche dell’appalto e nelle caratteristiche specifiche dei prodotti di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2016, Tecnoedi Costruzioni, C‑318/15, EU:C:2016:747, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

107    Sebbene, come sostenuto dalla Commissione, l’esistenza di un simile interesse transfrontaliero non possa essere determinato unicamente a partire dal valore di mercato, essendo necessaria una valutazione complessiva di altri criteri e di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie, si deve però evidenziare che l’appalto per la produzione dei patentini pirotecnici non si distingue soltanto per la sua entità relativamente modesta, ma anche per il suo carattere estremamente tecnico, che presuppone altresì il rispetto di specifiche misure di sicurezza con i costi che l’esecuzione di tali misure implica.

108    Per quanto riguarda la circostanza, addotta dalla Commissione, secondo cui il fatto che l’ÖS sia stata incaricata da diversi Stati esteri della stampa di visti e passaporti costituirebbe un importante indizio dell’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, tale circostanza è inconferente per quanto riguarda la stampa dei patentini pirotecnici.

109    Alla luce di tali considerazioni, gli elementi forniti dalla Commissione non sono sufficienti a dimostrare che detto appalto presentasse un interesse transfrontaliero certo.

110    Poiché la Commissione non ha fornito la prova delle proprie affermazioni, il ricorso deve essere respinto nella parte in cui verte sull’appalto del servizio di stampa relativo ai patentini pirotecnici in questione.

111    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che la Repubblica d’Austria, da un lato, avendo aggiudicato direttamente all’ÖS, senza bando di gara a livello dell’Unione europea, appalti di servizi per la produzione di passaporti con chip, passaporti di emergenza, permessi di soggiorno, carte d’identità, patenti di guida in formato carta di credito e libretti di circolazione in formato carta di credito e, dall’altro, avendo mantenuto in vigore disposizioni nazionali che impongono alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare direttamente detti appalti di servizi a tale società, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 8 della direttiva 92/50, in combinato disposto con gli articoli da 11 a 37 di tale direttiva, nonché dell’articolo 14 e dell’articolo 20 della direttiva 2004/18, in combinato disposto con gli articoli da 23 a 55 di detta direttiva.

112    Per il resto, si deve respingere il ricorso.

 Sulle spese

113    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

114    Nel caso di specie, la Commissione e la Repubblica d’Austria hanno chiesto rispettivamente la condanna della controparte processuale alle spese.

115    L’articolo 138, paragrafo 3, di detto regolamento, prevede che, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte. Nel caso di specie, poiché il ricorso della Commissione è stato accolto, salvo per quel che riguarda l’appalto di servizi di stampa dei patentini pirotecnici, occorre statuire, in applicazione di tale disposizione, che, oltre alle proprie spese, la Repubblica d’Austria sia condannata a sopportare i quattro quinti delle spese della Commissione.

116    La Commissione è condannata a sopportare un quinto delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La Repubblica d’Austria, avendo aggiudicato direttamente all’Österreichische Staatsdruckerei GmbH, senza bando di gara a livello dell’Unione europea, appalti di servizi per la produzione di passaporti con chip, passaporti di emergenza, permessi di soggiorno, carte d’identità, patenti di guida in formato carta di credito e libretti di circolazione in formato carta di credito, e avendo mantenuto in vigore disposizioni nazionali che impongono alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare direttamente detti appalti di servizi a tale società, senza bando di gara a livello dell’Unione europea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 8 della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in combinato disposto con gli articoli da 11 a 37 di tale direttiva, nonché dell’articolo 14 e dell’articolo 20 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in combinato disposto con gli articoli da 23 a 55 di detta direttiva.

2)      Per il resto, il ricorso è respinto.

3)      La Repubblica d’Austria sopporta le proprie spese, nonché quattro quindi delle spese sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporta un quinto delle proprie spese.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.