Language of document : ECLI:EU:C:2018:538

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

5 luglio 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articoli 17, 18, 23 e 24 – Precedente procedura di protezione internazionale pendente in uno Stato membro – Nuova domanda in un altro Stato membro – Assenza di domanda di ripresa in carico entro i termini previsti – Consegna dell’interessato ai fini dell’esercizio di un’azione penale»

Nella causa C‑213/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Amsterdam (Tribunale de L’Aia, sede di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisione del 20 aprile 2017, pervenuta in cancelleria il 25 aprile 2017, nel procedimento

X

contro

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1o febbraio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per X, da I.J.M. Oomen e F.L.M. van Haren, advocaten;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, A.M. de Ree e M.L. Noort, nonché da J. Langer, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e R. Kanitz, in qualità di agenti;

–        per il governo ungherese, da M.Z. Fehér, G. Koós e G. Tornyai, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Condou-Durande e G. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 giugno 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, dell’articolo 18, paragrafo 2, dell’articolo 23, paragrafo 3, e dell’articolo 24 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra X, cittadino pakistano, e lo Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Segretario di Stato alla Sicurezza e alla Giustizia, Paesi Bassi) (in prosieguo: il «segretario di Stato»), in merito a decisioni di quest’ultimo che dispongono il trasferimento di X verso l’Italia, ingiungendogli di lasciare immediatamente i Paesi Bassi, e recanti rigetto della richiesta di permesso di soggiorno temporaneo che l’interessato aveva introdotto in forza del diritto di asilo.

 Contesto normativo

 Il regolamento n. 1560/2003

3        L’allegato II del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 222, pag. 3), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014 (GU 2014, L 39, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1560/2003»), è costituito da elenchi di elementi di prove e di circostanze indiziarie pertinenti ai fini dell’applicazione del regolamento Dublino III.

4        L’allegato III di tale regolamento contiene un «[m]odulo standard per le richieste di ripresa in carico».

 Il regolamento Dublino III

5        I considerando 4 e 5 del regolamento Dublino III sono redatti come segue:

«(4)      Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il [sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

(5)      Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale».

6        L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento in parola così recita:

«In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

Lo Stato membro che decide di esaminare una domanda di protezione internazionale ai sensi del presente paragrafo diventa lo Stato membro competente e assume gli obblighi connessi a tale competenza. (…)

(…)».

7        L’articolo 18 di detto regolamento è formulato nei seguenti termini:

«1.      Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:

(…)

b)      riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;

c)      riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d’esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;

d)      riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.

2.      Per quanto riguarda i casi che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), lo Stato membro competente esamina o porta a termine l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente.

(…)

Nei casi che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera d), qualora la domanda sia stata respinta solo in primo grado, lo Stato membro competente assicura che l’interessato abbia o abbia avuto la possibilità di ricorrere a un mezzo di impugnazione efficace ai sensi dell’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60)]».

8        L’articolo 23, paragrafi da 1 a 3, del medesimo regolamento, prevede quanto segue:

«1. Uno Stato membro presso il quale una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere all’altro Stato membro di riprendere in carico tale persona.

2.      Una richiesta di ripresa in carico è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac (…)

Se la richiesta di ripresa in carico è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa è inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2.

3.      Se la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro i termini prescritti al paragrafo 2, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro in cui la nuova domanda è stata presentata».

9        L’articolo 24 del regolamento Dublino III ha il seguente tenore:

«1.      Uno Stato membro sul cui territorio una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), soggiorna senza un titolo di soggiorno e presso cui non è stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere all’altro Stato membro di riprendere in carico tale persona.

(…)

5.      La richiesta di ripresa in carico della persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), è effettuata utilizzando un modulo standard e comprende elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nei due elenchi di cui all’articolo 22, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell’interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce e riesamina periodicamente i due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le circostanze indiziarie pertinenti conformemente ai criteri di cui all’articolo 22, paragrafo 3, lettere a) e b), e adotta condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione delle richieste di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2».

10      L’articolo 25, paragrafo 1, di tale regolamento dispone quanto segue:

«Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e decide in merito alla richiesta di ripresa in carico dell’interessato quanto prima e in ogni caso entro il termine di un mese dalla data in cui perviene la richiesta. Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due settimane».

 La direttiva 2013/32

11      L’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 è così redatto:

1.      Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

a)      la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale (…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12      X ha presentato una prima domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi il 23 marzo 2011. Il segretario di Stato ha respinto tale domanda con decisione del 5 settembre 2011. I ricorsi proposti contro la decisione in parola sono stati respinti in via definitiva dalle autorità giudiziarie competenti.

13      Il 4 giugno 2014, X ha presentato una seconda domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi. Il segretario di Stato ha respinto tale domanda con decisione dell’11 giugno 2014. Un ricorso proposto contro detta decisione è stato respinto il 7 luglio 2014 dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Tribunale dell’Aia, sede di Amsterdam, Paesi Bassi). X ha proposto ricorso contro tale sentenza dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi).

14      Il 28 settembre 2014, X ha lasciato i Paesi Bassi, dove era perseguito per un reato di carattere sessuale.

15      Il 23 ottobre 2014, egli ha presentato domanda di protezione internazionale in Italia.

16      Il 30 gennaio 2015, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, le autorità italiane hanno consegnato X alle autorità olandesi ai fini dell’esercizio dell’azione penale.

17      Dato che da una ricerca nel sistema «Eurodac» è emerso che l’interessato aveva presentato una domanda di protezione internazionale in Italia, il 5 marzo 2015 il segretario di Stato ha chiesto alle autorità italiane di riprendere in carico X ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Dublino III.

18      In assenza di risposta delle autorità italiane a tale richiesta di ripresa in carico, con decisione del 24 marzo 2015 il segretario di Stato ha ordinato il trasferimento di X verso l’Italia e gli ha ingiunto di lasciare immediatamente i Paesi Bassi.

19      Il 30 marzo 2015, le autorità italiane hanno accolto la richiesta di ripresa in carico di X.

20      Il 1o aprile 2015, X ha proposto ricorso contro la decisione del 24 marzo 2015, che ordinava il suo trasferimento, chiedendo al giudice dei procedimenti sommari del Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Tribunale dell’Aia, sede di Amsterdam) di adottare un provvedimento provvisorio. Con una decisione del 21 aprile 2015, la richiesta di provvedimento provvisorio è stata accolta, facendo divieto al segretario di Stato di trasferire X verso l’Italia fino a che sia trascorso un periodo di quattro settimane dalla decisione da pronunciarsi sul ricorso proposto da quest’ultimo.

21      Il 19 maggio 2015, X ha presentato una nuova domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi. Con decisione del 21 maggio 2015, il segretario di Stato ha respinto tale domanda, sostenendo che era già stata accertata la competenza della Repubblica italiana ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale presentata da X. Quest’ultimo ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.

22      Il 7 agosto 2015, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha respinto il ricorso presentato da X avverso la sentenza del Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Tribunale dell’Aia, sede di Amsterdam), del 7 luglio 2014, di rigetto della seconda domanda di protezione internazionale presentata da X.

23      Il 30 novembre 2015, X è stato informato del fatto che il procedimento penale che lo riguardava era stato archiviato senza seguito.

24      In tale contesto, il Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Tribunale dell’Aia, sede di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento Dublino [III] debba essere interpretato nel senso che l’Italia è divenuta competente per l’esame della domanda di protezione internazionale ivi presentata dall’attore il 23 ottobre 2014, nonostante il fatto che i Paesi Bassi fossero lo Stato membro in primo luogo competente sulla base di domande di protezione internazionale ivi in precedenza presentate, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento Dublino [III], domande di cui l’ultima in quel momento era ancora pendente nei Paesi Bassi, poiché [il Raad van State (Consiglio di Stato)] non si era ancora pronunciato sull’impugnazione proposta dall’attore avverso la sentenza del Rechtbank del 7 luglio 2014 (…).

2)      Se dall’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento Dublino [III] discenda che la domanda di protezione internazionale, ancora pendente nei Paesi Bassi al momento della presentazione della richiesta di presa in carico il 5 marzo 2015, dovesse essere sospesa dalle autorità olandesi immediatamente dopo la presentazione della richiesta in parola e terminata dopo il decorso del termine di cui all’articolo 24 [di tale regolamento] mediante una revoca o una modifica della decisione precedente dell’11 giugno 2014, recante rigetto della domanda di asilo del 4 giugno 2014.

3)      In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale dell’attore non sia passata all’Italia, ma resti attribuita alle autorità dei Paesi Bassi, in quanto il convenuto non ha revocato o modificato la decisione dell’11 giugno 2014.

4)      Se, non avendo menzionato l’impugnazione nel secondo procedimento d’asilo ancora pendente dinanzi [al Raad van State (Consiglio di Stato)], le autorità dei Paesi Bassi abbiano violato l’obbligo ad esse imposto dall’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento Dublino [III] di fornire alle autorità italiane le informazioni che consentissero alle medesime di verificare se fossero competenti sulla base di questo regolamento.

5)      In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se siffatta violazione consenta di concludere che, pertanto, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale dell’attore non si sia trasferita all’Italia, ma resti attribuita alle autorità dei Paesi Bassi.

6)      Qualora la competenza non sia rimasta alle autorità dei Paesi Bassi, se, a causa del trasferimento dell’attore ai Paesi Bassi da parte dell’Italia nell’ambito del procedimento penale a suo carico, tali autorità, in forza dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino [III] e in deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento, fossero tenute a esaminare la domanda di protezione internazionale presentata dall’attore in Italia e di conseguenza non potessero ragionevolmente avvalersi della facoltà, prevista all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Dublino [III], di chiedere la ripresa in carico dell’attore alle autorità italiane».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

25      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro nel quale è stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale è competente per l’esame di quest’ultima, qualora una richiesta di ripresa in carico non sia stata presentata da tale Stato membro entro i termini di cui all’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento, mentre, da un lato, un altro Stato membro era competente per l’esame delle domande di protezione internazionale presentate in precedenza e, dall’altro, alla scadenza dei suddetti termini, il ricorso contro il rigetto di una di tali domande era pendente, dinanzi a un giudice di quest’ultimo Stato membro.

26      Per rispondere a tale questione, occorre tener conto non soltanto del testo della disposizione in esame, ma anche del suo contesto e dell’economia generale della normativa di cui essa fa parte, nonché degli obiettivi che la stessa persegue.

27      Il campo di applicazione della procedura di ripresa in carico è definito dagli articoli 23 e 24 del regolamento Dublino III. Dall’articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento risulta che tale procedura si applica, tra l’altro, alle persone di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento (v., in tale senso, ordinanza del 5 aprile 2017, Ahmed, C‑36/17, EU:C:2017:273, punti 26 e 27, nonché sentenza del 25 gennaio 2018, Hasan, C‑360/16, EU:C:2018:35, punti 42 e 43).

28      Quest’ultima disposizione riguarda, in particolare, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale sia stata respinta la domanda e che abbia presentato una nuova domanda in un altro Stato membro.

29      Dall’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento Dublino III risulta che l’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento comprende, in particolare, i casi in cui «la domanda sia stata respinta solo in primo grado».

30      Il legislatore dell’Unione europea ha specificamente previsto che, in questi casi, lo Stato membro competente debba assicurare che l’interessato abbia o abbia avuto la possibilità di ricorrere a un mezzo di impugnazione efficace avverso tale decisione ai sensi dell’articolo 46 della direttiva 2013/32.

31      Dal momento che il citato articolo 46 prevede il diritto di esperire un ricorso contro una decisione dell’autorità competente, si deve ritenere che l’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Dublino III riguardi in particolare i casi in cui una domanda di protezione internazionale sia stata respinta con una decisione di tale autorità, che non sia ancora divenuta definitiva.

32      La procedura di ripresa in carico di cui all’articolo 23 del regolamento Dublino III è pertanto applicabile a un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale in uno Stato membro, mentre una domanda di protezione internazionale presentata in precedenza in un altro Stato membro era stata respinta con una decisione dell’autorità competente, anche se tale decisione non sia ancora divenuta definitiva a causa di un ricorso pendente dinanzi ad un giudice di quest’ultimo Stato membro.

33      Pertanto, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, le autorità dello Stato membro in cui la nuova domanda era stata presentata avevano la facoltà, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento, di formulare una richiesta di ripresa in carico dell’interessato.

34      Tuttavia, esse erano tenute, a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del medesimo regolamento, a formulare tale richiesta quanto prima e, in ogni caso, entro i termini previsti da tale disposizione, dato che una siffatta richiesta non può essere validamente presentata dopo la scadenza di tali termini (v., per analogia, sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punto 67).

35      Sia dal tenore letterale dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento Dublino III sia dalla sua economia generale e dai suoi obiettivi risulta che, in caso di scadenza di tali termini, la competenza viene trasferita di diritto allo Stato membro presso il quale è stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale (v., per analogia, sentenze del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punto 61, e del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 30).

36      Tale trasferimento di competenza non può essere impedito a causa del fatto che un altro Stato membro fosse competente per l’esame di domande di protezione internazionale presentate in precedenza e che, alla scadenza degli stessi termini, il ricorso proposto contro il rigetto di una di dette domande fosse pendente dinanzi a un giudice di tale Stato membro.

37      A tale riguardo, occorre sottolineare che, definendo con precisione gli effetti conseguenti alla scadenza dei termini di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, il legislatore dell’Unione ha previsto in modo inequivocabile che i ritardi imputabili allo Stato membro presso il quale sia stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale debbano comportare un trasferimento di competenza, pur non limitando l’applicazione di tale regola a talune specifiche procedure di ripresa in carico e, in particolare, senza subordinare il suddetto trasferimento di competenza alle modalità di svolgimento delle procedure relative a domande di protezione internazionale presentate precedentemente in un altro Stato membro.

38      È vero che una simile soluzione può indurre lo Stato membro presso il quale sia stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale a esaminare quest’ultima, anche se l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata dalla stessa persona è pendente o è già stata portata a termine in un altro Stato membro.

39      Si tratta, tuttavia, di una conseguenza delle scelte operate dal legislatore dell’Unione, poiché quest’ultimo ha previsto, in generale, un tale trasferimento di competenza nelle situazioni disciplinate dalle procedure di ripresa in carico, mentre l’ambito di applicazione di dette procedure, come risulta dall’articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento, riguarda in particolare situazioni in cui procedure amministrative o giudiziarie siano pendenti o siano state portate a termine in un altro Stato membro.

40      Pertanto, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro nel quale sia stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale è competente per l’esame di quest’ultima, qualora una richiesta di ripresa in carico non sia stata formulata da detto Stato membro entro i termini di cui all’articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento, pur se, da un lato, un altro Stato membro era competente per l’esame di domande di protezione internazionale presentate in precedenza e, dall’altro, alla scadenza dei suddetti termini era pendente dinanzi a un giudice di quest’ultimo Stato membro il ricorso proposto contro il rigetto di una di dette domande.

 Sulla seconda questione

41      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che la formulazione, da parte di uno Stato membro, di una richiesta di ripresa in carico di un cittadino di un paese terzo che si trovi senza permesso di soggiorno sul suo territorio imponga a tale Stato membro di sospendere l’esame di un ricorso proposto contro il rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata in precedenza e, poi, di porre fine a tale esame nel caso in cui lo Stato membro richiesto accetti detta richiesta.

42      Sebbene l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento Dublino III preveda diversi obblighi per quanto concerne il seguito da dare a una domanda di protezione internazionale, in funzione dello stato di avanzamento della procedura di protezione internazionale di cui trattasi, tali obblighi sono tutti preordinati a garantire il proseguimento della procedura di protezione internazionale e non impongono la sospensione o l’interruzione di quest’ultima in un qualsiasi Stato membro.

43      Inoltre, nessun elemento di tale disposizione indica che gli obblighi che essa istituisce siano rivolti allo Stato membro richiedente. L’economia generale dell’articolo 18 implica, al contrario, che tali obblighi siano intesi a precisare il trattamento che deve essere garantito all’interessato, in seguito al suo trasferimento in un altro Stato membro.

44      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che la formulazione, da parte di uno Stato membro, di una richiesta di ripresa in carico di un cittadino di un paese terzo che si trovi senza permesso di soggiorno sul suo territorio non impone a tale Stato membro di sospendere l’esame di un ricorso proposto contro il rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata in precedenza e, poi, di porre fine a tale esame nel caso in cui lo Stato membro richiesto accetti detta richiesta.

 Sulla terza questione

45      In considerazione della risposta data alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione.

 Sulla quarta questione

46      Con la sua quarta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, uno Stato membro che formuli una richiesta di ripresa in carico sul fondamento dell’articolo 24 di tale regolamento, a seguito della scadenza, nello Stato membro richiesto, dei termini previsti dall’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento, sia tenuto ad informare le autorità di quest’ultimo Stato membro che un ricorso avverso il rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata in precedenza è pendente dinanzi ad un giudice dello Stato membro richiedente.

47      L’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento Dublino III dispone che la richiesta di ripresa in carico sia effettuata utilizzando un modulo standard e comprenda elementi di prova o circostanze indiziarie contenuti nei due elenchi di cui all’articolo 22, paragrafo 3, di tale regolamento e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell’interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se sia competente in base ai criteri stabiliti dallo stesso regolamento.

48      Dal testo stesso dell’articolo 24, paragrafo 5, del medesimo regolamento risulta pertanto che l’obbligo, a carico dello Stato membro richiedente, di trasmettere informazioni si limita agli elementi che consentono allo Stato membro richiesto di valutare la propria competenza.

49      Tale interpretazione è avvalorata dall’economia generale del regolamento Dublino III, dal momento che la formulazione di una richiesta di ripresa in carico contribuisce a determinare lo Stato membro competente e deve consentire allo Stato membro richiesto di procedere, a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, di tale regolamento, alle verifiche necessarie per valutare la propria competenza.

50      Orbene, dalle risposte fornite alla prima e alla seconda questione risulta che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui la competenza dello Stato membro richiesto si fonda sulla scadenza dei termini di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la circostanza che un ricorso avverso il rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata in precedenza sia pendente dinanzi ad un giudice dello Stato membro richiedente è irrilevante al fine di determinare lo Stato membro competente.

51      Di conseguenza, le informazioni relative a tale ricorso non possono essere considerate utili a consentire allo Stato richiesto di valutare la propria competenza e, quindi, non devono essere obbligatoriamente trasmesse in applicazione dell’articolo 24, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

52      Tale conclusione è confermata dagli elenchi menzionati in detta disposizione e che figurano nell’allegato II del regolamento n. 1560/2003 nonché dal modulo standard per le richieste di ripresa in carico, che costituisce l’allegato III di tale regolamento. Infatti, tali elenchi e tale modulo non si riferiscono in alcun modo alle procedure di ricorso contro i rigetti delle domande di protezione internazionale presentate in precedenza.

53      Di conseguenza, l’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, uno Stato membro che formuli una richiesta di ripresa in carico sulla base dell’articolo 24 di tale regolamento, a seguito della scadenza, nello Stato membro richiesto, dei termini previsti dall’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento, non è tenuto ad informare le autorità di quest’ultimo Stato membro del fatto che è pendente dinanzi ad un giudice dello Stato membro richiedente un ricorso avverso il rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata in precedenza.

 Sulla quinta questione

54      Alla luce della risposta fornita alla quarta questione, non occorre rispondere alla quinta questione.

 Sulla sesta questione

55      Con la sua sesta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 24 del regolamento Dublino III debbano essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale alla data della decisione di trasferimento, in cui un richiedente la protezione internazionale sia stato consegnato da un primo Stato membro ad un secondo Stato membro in esecuzione di un mandato d’arresto europeo e si trovi sul territorio di quest’ultimo senza aver presentato presso il medesimo una nuova domanda di protezione internazionale, tale secondo Stato membro non possa validamente chiedere a detto primo Stato membro la ripresa in carico del richiedente di cui trattasi e debba, al contrario, decidere di esaminare la domanda presentata da quest’ultimo.

56      L’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Dublino III dispone che uno Stato membro possa chiedere ad un altro Stato membro di riprendere in carico una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, che si trovi sul suo territorio senza titolo di soggiorno e senza avervi presentato una nuova domanda di protezione internazionale, quando ritiene che questo secondo Stato membro sia competente ai sensi di quest’ultima disposizione.

57      Atteso che la disposizione summenzionata non contempla alcun requisito in ordine alle modalità di ingresso dell’interessato sul territorio dello Stato membro richiedente, si deve constatare che il legislatore dell’Unione non ha subordinato la facoltà di formulare una richiesta di ripresa in carico a una qualsivoglia condizione a tal riguardo.

58      In tale contesto, e tenuto conto dell’autonomia dei procedimenti previsti rispettivamente dal regolamento Dublino III e dalla decisione quadro 2002/584/JAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), le quali perseguono obiettivi distinti e non possono sostituirsi l’una con l’altra, la circostanza che l’ingresso nel territorio dello Stato membro richiedente sia dovuta a una consegna in esecuzione di un mandato d’arresto europeo non può, in quanto tale, escludere la possibilità di formulare una richiesta di ripresa in carico.

59      La soluzione opposta potrebbe del resto dissuadere gli Stati membri dal chiedere la consegna di un richiedente la protezione internazionale ai fini dell’esercizio di un’azione penale, per evitare di vedersi trasferire la competenza ad esaminare la sua domanda al termine del procedimento penale, e ciò potrebbe favorire l’impunità e compromettere l’efficacia della repressione penale nello Stato membro interessato.

60      Dal testo stesso dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III risulta inoltre che tale disposizione consente ad ogni Stato membro di decidere di esaminare «una domanda di protezione internazionale presentata», il che significa che detto disposizione non ha per oggetto o per effetto di consentire a uno Stato membro di decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale che non gli sia stata presentata.

61      Siffatta interpretazione è d’altronde coerente con l’obiettivo della citata disposizione, vale a dire salvaguardare le prerogative degli Stati membri nell’esercizio del diritto di concedere una protezione internazionale (v., in tale senso, sentenze del 10 dicembre 2013, Abdullahi, C‑394/12, EU:C:2013:813, punto 57, e del 16 febbraio 2017, C.K. e a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 53).

62      Pertanto, detta disposizione non è comunque atta ad ostacolare la formulazione di una richiesta di ripresa in carico in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui l’interessato non aveva presentato una nuova domanda di protezione internazionale nello Stato membro richiedente.

63      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla sesta questione dichiarando che l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 24 del regolamento Dublino III devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale alla data della decisione di trasferimento, in cui un richiedente la protezione internazionale sia stato consegnato da un primo Stato membro ad un secondo Stato membro in esecuzione di un mandato d’arresto europeo e si trovi sul territorio di quest’ultimo senza avervi presentato una nuova domanda di protezione internazionale, tale secondo Stato membro può chiedere al primo Stato membro di riprendere in carico il suddetto richiedente e non è tenuto a decidere di esaminare la domanda presentata da quest’ultimo.

 Sulle spese

64      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro nel quale sia stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale è competente per l’esame di quest’ultima, qualora una richiesta di ripresa in carico non sia stata formulata da detto Stato membro entro i termini di cui all’articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento, pur se, da un lato, un altro Stato membro era competente per l’esame di domande di protezione internazionale presentate in precedenza e, dall’altro, alla scadenza dei suddetti termini era pendente dinanzi a un giudice di quest’ultimo Stato membro il ricorso proposto contro il rigetto di una di dette domande.

2)      L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che la formulazione, da parte di uno Stato membro, di una richiesta di ripresa in carico di un cittadino di un paese terzo che si trovi senza permesso di soggiorno sul suo territorio non impone a tale Stato membro di sospendere l’esame di un ricorso proposto contro il rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata in precedenza e, poi, di porre fine a tale esame nel caso in cui lo Stato membro richiesto accetti detta richiesta.

3)      L’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, uno Stato membro che formuli una richiesta di ripresa in carico sul fondamento dell’articolo 24 di tale regolamento, a seguito della scadenza, nello Stato membro richiesto, dei termini previsti dall’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento, non è tenuto ad informare le autorità di quest’ultimo Stato membro del fatto che è pendente dinanzi ad un giudice dello Stato membro richiedente un ricorso proposto avverso il rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata in precedenza.

4)      L’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 24 del regolamento n. 604/2013 devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale alla data della decisione di trasferimento, in cui un richiedente la protezione internazionale sia stato consegnato da un primo Stato membro ad un secondo Stato membro in esecuzione di un mandato d’arresto europeo e si trovi sul territorio di quest’ultimo senza avervi presentato una nuova domanda di protezione internazionale, tale secondo Stato membro può chiedere al primo Stato membro di riprendere in carico il suddetto richiedente e non è tenuto a decidere di esaminare la domanda presentata da quest’ultimo.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.