Language of document : ECLI:EU:C:2018:532

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

5 luglio 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/675/GAI – Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una decisione di condanna precedentemente pronunciata in un altro Stato membro – Procedimento speciale di riconoscimento di una condanna penale pronunciata in un altro Stato membro – Riesame e riqualificazione giuridica della decisione anteriore – Principio del reciproco riconoscimento – Articolo 82, paragrafo 1, TFUE»

Nella causa C‑390/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Szombathelyi Törvényszék (corte di Szombathely, Ungheria), con decisione del 19 maggio 2016, pervenuta in cancelleria il 13 luglio 2016, nel procedimento a carico di

Dániel Bertold Lada,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, C. Toader, A. Prechal (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 dicembre 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo ungherese, da M. Z. Fehér e M. M. Tátrai, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A. Sipos, R. Troosters e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 febbraio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 67 e 82 TFUE, dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 54 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19), firmata il 19 giugno 1990 a Schengen (Lussemburgo), e della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU 2008, L 220, pag. 32).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dinanzi ad un organo giurisdizionale ungherese ai fini del riconoscimento di una decisione di condanna pronunciata nei confronti del sig. Dániel Bertold Lada in un altro Stato membro e passata in giudicato.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        I considerando 2, da 5 a 7 e 13 della decisione quadro 2008/675 enunciano quanto segue:

«(2)      Il 29 novembre 2000, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il Consiglio ha adottato il programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, il quale prevede “l’adozione di uno o più strumenti volti ad introdurre il principio secondo cui il giudice di uno Stato membro deve essere in grado di tener conto delle decisioni penali definitive rese negli altri Stati membri per valutare i precedenti penali del delinquente, prendere in considerazione la recidiva e determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili”.

(…)

(5)      È opportuno stabilire il principio secondo il quale a una decisione di condanna pronunciata in uno Stato membro dovrebbero attribuirsi negli altri Stati membri effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali conformemente al diritto nazionale, sia che si tratti di effetti di fatto sia che si tratti di effetti di diritto processuale o sostanziale esistenti nel diritto nazionale. Tuttavia, la presente decisione quadro non mira ad armonizzare le conseguenze attribuite dalle diverse legislazioni nazionali all’esistenza di condanne precedenti e l’obbligo di prendere in considerazione decisioni di condanna precedenti pronunciate in altri Stati membri è previsto soltanto nella misura in cui le condanne nazionali precedenti siano prese in considerazione in base al diritto nazionale.

(6)      A differenza di altri strumenti, la presente decisione quadro non mira a far eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri, quanto a far sì che, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro, si attribuiscano delle conseguenze a una condanna precedentemente comminata in uno Stato membro nella misura in cui, in base al diritto dell’altro Stato membro in questione, siffatte conseguenze vengano attribuite alle precedenti condanne nazionali.

Pertanto, la presente decisione quadro non prevede alcun obbligo di prendere in considerazione decisioni di condanna precedenti, ad esempio qualora le informazioni ottenute ai sensi degli strumenti applicabili non siano sufficienti, qualora una decisione di condanna nazionale non sia stata possibile riguardo all’atto per cui la condanna precedente è stata emessa, o qualora la pena comminata in precedenza non sia contemplata dall’ordinamento giuridico nazionale.

(7)      Gli effetti attribuiti alle decisioni di condanna degli altri Stati membri dovrebbero essere equivalenti a quelli attribuiti alle decisioni nazionali, sia nella fase precedente al processo penale, sia nel processo penale vero e proprio, sia nella fase di esecuzione della pena.

(…)

(13)      La presente decisione quadro rispetta la varietà delle soluzioni e delle procedure nazionali necessarie per tener conto di precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro. L’esclusione della possibilità di riesame di una precedente decisione di condanna non dovrebbe impedire agli Stati membri di pronunciare, se necessario, una decisione che produca effetti giuridici equivalenti a quelli della precedente decisione di condanna. Tuttavia, l’iter di emissione di tale decisione non dovrebbe rendere impossibile, dati i tempi e le procedure o formalità necessari, pronunciare una decisione che produca effetti equivalenti a quelli di una precedente decisione di condanna pronunciata in un altro Stato membro».

4        L’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione quadro così dispone:

«La presente decisione quadro è intesa a stabilire le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri».

5        L’articolo 3 della menzionata decisione quadro, intitolato «Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una condanna pronunciata in un altro Stato membro», prevede quanto segue:

«1.      Ciascuno Stato membro assicura che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all’assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale.

2.      Il paragrafo 1 si applica nella fase precedente al processo penale, in quella del processo penale stesso e in occasione dell’esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, comprese quelle relative (…) al tipo e al livello della pena comminata nonché alle norme che disciplinano l’esecuzione della decisione.

3.      Il fatto di prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri come previsto nel paragrafo 1 non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle.

(…)».

 Diritto ungherese

6        L’articolo 46 della nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény (legge n. XXXVIII del 1996 sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; in prosieguo: la «legge sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale») è così formulato:

«(1)      Il Ministro della Giustizia riceve le comunicazioni che consentono il riconoscimento dell’efficacia di una sentenza straniera nonché le domande provenienti dall’estero volte alla trasmissione dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà (…) e (…) le invia al giudice competente.

(…)

(2)      Il procedimento di riconoscimento delle sentenze trasmesse dall’autorità centrale, all’uopo designata, di un altro Stato membro dell’Unione deve essere avviato entro la data di cancellazione del precedente penale dal casellario giudiziario, la quale è indicata nella nota informativa allegata alla sentenza dello Stato membro.

(3)      Salvo disposizione contraria della presente legge, il procedimento giurisdizionale è disciplinato dalle norme generali del capo XXIX [della legge n. XIX del 1998 che istituisce il codice di procedura penale [a büntetőeljárásról szóló 1998 évi XIX. Törvény], relativo ai procedimenti speciali (…)».

7        Il titolo IV, capo 1, di tale legge, intitolato «Riconoscimento dell’efficacia di una sentenza straniera» contiene gli articoli 47 e 48 della medesima.

8        Ai sensi dell’articolo 47 di tale legge:

«(1)      Le sentenze definitive pronunciate da un giudice straniero hanno la stessa efficacia delle sentenze pronunciate dai giudici ungheresi, purché il processo avviato all’estero contro l’autore del reato e la pena inflitta o la misura applicata non siano contrarie all’ordinamento giuridico ungherese.

(…)

(3)      Nell’ipotesi in cui il giudice ungherese riconosca l’efficacia della sentenza straniera, occorre considerare i fatti quali accertati da una sentenza definitiva pronunciata dal tribunale ungherese.

(…)».

9        L’articolo 48 della medesima legge dispone quanto segue:

«1.      Nell’emettere la propria decisione, il giudice è vincolato dai fatti quali constatati dal giudice straniero.

2.      Nel procedimento che si svolge dinanzi ad esso, il giudice constata quali siano le conseguenze giuridiche che la legge ungherese ricollega alla condanna. Qualora la pena o la misura inflitta dalla sentenza del giudice straniero non sia pienamente compatibile con la legge ungherese, il giudice dichiara, nella propria decisione, quale sia la pena o la misura applicabile secondo la legge ungherese, facendo sì che essa corrisponda il più possibile alla pena o alla misura che il giudice straniero ha inflitto e – in caso di domanda relativa all’esecuzione – si pronuncia di conseguenza sull’esecuzione della pena o della misura.

3.      Nel dichiarare la pena o la misura applicabile, occorre fare riferimento alla legge applicabile nel momento in cui è stato commesso il reato. Qualora dalla legge ungherese applicabile nel momento della dichiarazione della pena o della misura applicabile risulti che l’atto in questione non costituisce più reato o deve essere punito meno severamente, occorre applicare tale nuova legge.

(…)

5.      Se la pena privativa della libertà inflitta dal giudice straniero non è compatibile con la normativa ungherese relativa alla modalità della sua esecuzione o alla sua durata, il tribunale ungherese stabilisce la pena o la sua durata rispetto alla fattispecie criminosa che, secondo la normativa ungherese, corrisponda ai fatti su cui si sia basata la sentenza, entro i limiti di determinazione della pena previsti dal codice penale ungherese e conformemente a quanto disposto in materia di irrogazione della pena, prendendo altresì in considerazione le norme relative all’esecuzione e alla concessione della liberazione condizionale. Se la durata della pena privativa della libertà inflitta da parte del giudice straniero è inferiore a quella prevista ai sensi della normativa ungherese – tenendo conto altresì di quanto disposto dal codice penale circa l’attenuazione della pena – la durata della pena privativa della libertà stabilita dal tribunale ungherese coincide con la durata stabilita dal giudice straniero. La pena inflitta dal giudice ungherese non può avere una durata superiore a quella della pena inflitta dal giudice straniero.

(…)

7.      Il giudice ungherese comunica all’ufficio del casellario giudiziario il riconoscimento dell’efficacia della sentenza straniera.

(…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      L’8 gennaio 2016, il sig. Lada, cittadino ungherese, è stato condannato dal Landesgericht Wiener Neustadt (Tribunale del Land, Wiener Neustadt, Austria) ad una pena detentiva di quattordici mesi per il tentato furto con effrazione di alcuni beni di valore elevato. Tale giudice ha disposto che scontasse undici mesi della pena e ha sospeso l’esecuzione degli altri tre mesi di detenzione.

11      Detto giudice ha pronunciato la sentenza in pubblica udienza, alla quale è comparso l’imputato, che si trovava in custodia cautelare. Quest’ultimo ha beneficiato di un’assistenza legale ed ha potuto esprimersi nella sua lingua madre attraverso un interprete.

12      Lo stesso giudice ha trasmesso al Ministero della Giustizia ungherese, in particolare, la sentenza pronunciata nei confronti del sig. Lada.

13      Il Ministero della Giustizia ha trasmesso i documenti, redatti in lingua tedesca, alla Szombathelyi Törvényszék (corte di Szombathely, Ungheria), giudice del rinvio, nella sua qualità di giudice competente per materia e per territorio ai fini dell’attuazione, a norma dell’articolo 46 della legge sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, del procedimento speciale di riconoscimento dell’efficacia delle sentenze straniere.

14      Tale giudice ha esaminato i documenti che gli sono stati trasmessi e ha disposto la loro traduzione in lingua ungherese. Nel corso del procedimento, detto giudice ha designato un difensore che assistesse il sig. Lada ed ha accertato che la decisione di condanna nei confronti di detto indagato da parte del giudice austriaco non compariva nel casellario giudiziario ungherese, ma risultava nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Esso ha altresì constatato che la pena detentiva era in corso di esecuzione.

15      Il giudice del rinvio rileva che, all’inizio di tale procedimento speciale di riconoscimento, occorre esaminare se nel corso del procedimento straniero siano stati rispettati i diritti fondamentali e le disposizioni fondamentali della legge ungherese in materia di procedura penale.

16      In secondo luogo, il procedimento speciale in questione prevede che, per poter riconoscere in Ungheria gli effetti di una sentenza pronunciata all’estero, nella fattispecie quella emessa dal Landesgericht Wiener Neustadt (Tribunale del Land, Wiener Neustadt), spetta al giudice nazionale accertare, ed eventualmente riqualificare, sulla base dei fatti presi in considerazione dal giudice straniero, il reato commesso dalla persona condannata alla luce delle disposizioni pertinenti del codice penale ungherese in vigore al momento dei fatti.

17      Il giudice del rinvio precisa che, in una causa come quella di cui è investito, occorre anche, ove necessario, riformulare le disposizioni della sentenza straniera secondo il codice penale ungherese, compresi il tipo e il livello della sanzione applicata, a condizione che quest’ultima non sia più severa della pena pronunciata nella sentenza straniera.

18      Secondo tale giudice, il procedimento speciale di riconoscimento dell’efficacia delle sentenze straniere in Ungheria implica pertanto, in pratica, da un lato, una nuova qualificazione dei fatti già giudicati dai giudici stranieri e contenuta nelle loro sentenze e, dall’altro, l’adeguamento delle sanzioni irrogate dai giudici stranieri in funzione del diritto ungherese applicabile. Esso considera di conseguenza che tale procedimento speciale di riconoscimento sembra prevedere un nuovo procedimento penale a carico della persona imputata per i medesimi fatti.

19      All’esito di detto procedimento speciale di riconoscimento, le decisioni di condanna pronunciate da tali giudici sono inserite nel casellario giudiziario ungherese della persona interessata, affinché tali decisioni di condanna possano essere prese in considerazione in un eventuale futuro procedimento penale promosso in Ungheria a carico della medesima persona per altri fatti. Le sentenze in tal modo riconosciute possono allora, ad esempio, giustificare che in futuro tale persona possa essere considerata recidiva.

20      Il giudice del rinvio si chiede se un procedimento speciale di riconoscimento delle sentenze pronunciate all’estero, come quello previsto dagli articoli da 46 a 48 della legge sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, sia conforme al diritto dell’Unione, tenuto conto, in particolare, del principio del reciproco riconoscimento nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e del principio del ne bis in idem, quali previsti dal diritto primario dell’Unione.

21      Data la somiglianza delle questioni sollevate dal giudice del rinvio con quella sollevata nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 9 giugno 2016, Balogh (C‑25/15, EU:C:2016:423), tale ultima sentenza è stata notificata, con lettera del 14 settembre 2016, a detto giudice. In tale sentenza, la Corte aveva interpretato la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU 2009, L 93, pag. 23), e la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315 (GU 2009, L 93, pag. 33), nel senso che esse ostano all’applicazione di una normativa nazionale che istituisce un procedimento speciale per il riconoscimento, da parte del giudice di uno Stato membro, di una decisione giudiziaria definitiva pronunciata da un giudice di un altro Stato membro che condanna una persona per aver commesso un reato.

22      Con lettera pervenuta alla Corte il 12 ottobre 2016, il giudice del rinvio ha deciso di mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, precisando che i fatti che hanno dato luogo alla sentenza del 9 giugno 2016, Balogh (C‑25/15, EU:C:2016:423), riguardavano unicamente le spese di traduzione e di interpretazione della decisione emessa da un giudice austriaco, addebitate, nell’ambito del procedimento speciale di riconoscimento in Ungheria degli effetti di tale decisione, alla persona condannata in Austria, per consentire a quest’ultima di utilizzare la propria lingua madre nel corso di tale procedimento speciale di riconoscimento.

23      Inoltre, la Szombathelyi Törvényszék (corte di Szombathely) ha rilevato che, in seguito a tale sentenza, i giudici ungheresi hanno sviluppato prassi divergenti. Così, alcuni giudici avrebbero continuato ad applicare detto procedimento speciale di riconoscimento, mentre altri giudici avrebbero disposto l’archiviazione delle cause interessate o sarebbero in attesa di una modifica della legislazione relativa al procedimento speciale di riconoscimento.

24      Infine, il giudice del rinvio rileva che, nella sentenza del 9 giugno 2016, Balogh (C‑25/15, EU:C:2016:423), la Corte non si è pronunciata sulla decisione quadro 2008/675, benché quest’ultima fosse rilevante per la causa pendente dinanzi a tale giudice, per il motivo che, in Ungheria, in occasione dell’apertura di un procedimento penale contro una persona, la considerazione delle precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri nei confronti della stessa persona per fatti diversi è subordinata al preliminare riconoscimento nel diritto interno dell’efficacia delle sentenze di condanna straniere, riconoscimento in assenza del quale queste ultime sono prive di qualsiasi effetto giuridico.

25      In tali condizioni, la Szombathelyi Törvényszék (corte di Szombathely) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se gli articoli 67 e 82 del TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano all’avvio di un procedimento penale o di un altro tipo di procedimento nazionale, disciplinati dalla normativa nazionale, che vertano sul “riconoscimento” o sulla trasposizione in uno Stato membro degli effetti di una sentenza straniera – e a seguito dei quali si debba considerare la sentenza straniera come se fosse stata pronunciata da un tribunale nazionale – nei confronti di un indagato che è già stato sottoposto ad un processo penale, conclusosi con una sentenza straniera passata in giudicato, da parte di un tribunale nazionale di un altro Stato membro dell’Unione europea.

2)      Se sia conforme con il principio ne bis in idem sancito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 54 della [convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen] – alla luce della [decisione quadro 2008/675] – il procedimento disciplinato da una normativa di uno Stato membro dell’Unione, nello specifico quello previsto agli articoli da 46 a 48 della [legge sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale] “per il riconoscimento dell’efficacia” in Ungheria delle decisioni di condanna straniere, il quale sia collegato a un processo penale avviato e conclusosi in un altro Stato membro con una decisione definitiva (nei confronti della stessa persona e vertente sugli stessi fatti), sebbene, in realtà, detto procedimento non abbia come fine quello di eseguire tale decisione, bensì quello di accertarne il fondamento, affinché essa sia presa in considerazione nei processi penali che dovessero essere promossi in futuro».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

26      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la decisione quadro 2008/675, letta alla luce dell’articolo 82 TFUE, debba essere interpretata nel senso che osta a che la considerazione in uno Stato membro, in occasione di un nuovo procedimento penale nei confronti di una persona, di una decisione di condanna penale definitiva precedentemente emessa dal giudice di un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi sia sottoposta ad un procedimento speciale di previo riconoscimento, come quello di cui al procedimento principale, da parte dei giudici di tale primo Stato membro.

27      Innanzitutto, occorre rilevare che l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675 prevede che quest’ultima è intesa a stabilire le condizioni secondo le quali le precedenti decisioni di condanna pronunciate in uno Stato membro nei confronti di una persona sono prese in considerazione nel corso di un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona e per fatti diversi (sentenza del 21 settembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, punto 25).

28      A tal fine, l’articolo 3, paragrafo 1, della menzionata decisione quadro, letto alla luce del considerando 5 della medesima, attribuisce agli Stati membri l’obbligo di far sì che, in un’occasione del genere, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all’assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, da un lato, siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali e, dall’altro, siano loro riconosciuti effetti equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto in parola, sia che si tratti di effetti di fatto sia che si tratti di effetti di diritto processuale o sostanziale (sentenza del 21 settembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, punto 26).

29      L’articolo 3, paragrafo 2, della summenzionata decisione quadro precisa che l’obbligo in parola si applica nella fase precedente al processo penale, in quella del processo penale stesso e in occasione dell’esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, comprese quelle relative alla qualifica del reato, al tipo e al livello della pena comminata nonché alle norme che disciplinano l’esecuzione della decisione. I considerando 2 e 7 di detta decisione quadro enunciano infatti che il giudice nazionale deve essere in grado di tener conto delle condanne pronunciate negli altri Stati membri, anche per determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili e che gli effetti attribuiti alle decisioni di condanna di cui trattasi dovrebbero essere equivalenti a quelli attribuiti alle decisioni nazionali in ciascuna di tali fasi del procedimento (sentenza del 21 settembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, punto 27).

30      Da quanto precede discende, in particolare, che tale decisione quadro riguarda, in linea di principio, situazioni in cui un nuovo procedimento penale è stato avviato nei confronti di una persona precedentemente condannata in un altro Stato membro. Tale nozione di «nuovo procedimento penale» comprende la fase precedente al processo penale, il processo penale stesso e l’esecuzione della condanna.

31      Ebbene, nella causa principale, come risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte, il sig. Lada non è sottoposto ad un nuovo procedimento penale in Ungheria, nel senso di cui al punto precedente, in occasione del quale si porrebbe, per il giudice nazionale interessato, la questione della considerazione della decisione pronunciata dal giudice austriaco.

32      Tuttavia, come rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, dalla decisione di rinvio risulta che, per le autorità ungheresi, il procedimento speciale di riconoscimento di una sentenza pronunciata all’estero, previsto agli articoli da 46 a 48 della legge sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, costituisce una fase preliminare e necessaria alla presa in considerazione, nell’ambito di un nuovo procedimento penale avviato nei confronti di una persona in Ungheria, di una precedente decisione di condanna pronunciata da un giudice di un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi. Così, dato che il procedimento speciale di riconoscimento di cui trattasi è necessario ai fini della considerazione delle condanne penali straniere riguardanti una persona nell’ipotesi in cui un nuovo procedimento penale sia stato avviato nei suoi confronti, tale procedimento speciale di riconoscimento sembra essere indissolubilmente legato all’attuazione della decisione quadro 2008/675.

33      Pertanto, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, l’interpretazione della decisione quadro 2008/675 è rilevante al fine di verificare se un procedimento speciale di riconoscimento di una sentenza straniera, come quello di cui al procedimento principale, non privi detta decisione quadro di qualsiasi effetto utile.

34      Dalla decisione di rinvio e dal fascicolo presentato alla Corte risulta che gli articoli da 46 a 48 della legge sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale prevedono un procedimento speciale per il previo riconoscimento da parte dei competenti organi giurisdizionali ungheresi delle condanne definitive pronunciate dai giudici stranieri, volto a conferire alla decisione per mezzo della quale vengono riconosciute tali condanne l’effetto di una decisione di condanna pronunciata da un giudice ungherese.

35      Tale procedimento comporta, secondo il giudice del rinvio, un esame della decisione di condanna straniera in questione, volto in particolare a verificare, in un primo tempo, che i diritti fondamentali siano stati rispettati nel corso del procedimento straniero. Inoltre, come è stato rilevato al punto 18 della presente sentenza, spetta al giudice competente, eventualmente, riqualificare il reato sulla base del codice penale ungherese in vigore alla data dei fatti e modificare il tipo o il livello della pena o della misura comminata dal giudice dell’altro Stato membro, se questa non è interamente compatibile con quella prevista dal diritto ungherese.

36      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, la decisione quadro 2008/675 promuove la reciproca fiducia all’interno dello spazio europeo di giustizia in quanto incoraggia una cultura giudiziaria in cui le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro vengono, in linea di principio, prese in considerazione.

37      A tale riguardo, occorre rilevare che il procedimento speciale di riconoscimento previsto da uno Stato membro, come quello di cui al procedimento principale, il quale, riguardo ad una precedente decisione di condanna pronunciata da un giudice di un altro Stato membro, impone l’obbligo di verificare se tale giudice abbia rispettato i diritti fondamentali della persona interessata può, in mancanza di circostanze eccezionali, rimettere in discussione il principio della fiducia reciproca e, pertanto, uno degli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro 2008/675 [v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 191, e sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 78].

38      Più in particolare, tale decisione quadro si propone di attuare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale, sancito all’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che ha sostituito l’articolo 31 TUE sulla base del quale la stessa decisione quadro è stata adottata. Il principio in parola osta a che la considerazione, nell’ambito della menzionata decisione quadro, di una decisione di condanna resa precedentemente in un altro Stato membro sia soggetta all’attuazione di un procedimento nazionale di riconoscimento previo e che siffatta decisione costituisca, a tale titolo, oggetto di un riesame (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

39      In tal modo, dunque, l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 vieta espressamente un riesame come quello di cui trattasi nel procedimento principale, poiché le precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri devono infatti essere prese in considerazione quali sono state pronunciate (v., per analogia, sentenza del 21 settembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, punto 37).

40      Ciò posto, anche se la decisione quadro 2008/675 si oppone ad un riesame, come quello di cui al procedimento principale, che può condurre ad una riqualificazione del reato e ad una modifica della pena pronunciata in un altro Stato membro, si deve constatare che tale decisione quadro non osta a che lo Stato membro in cui si svolge il nuovo procedimento penale possa precisare le modalità di presa in considerazione delle precedenti decisioni di condanna pronunciate in tale altro Stato membro, poiché tale precisazione ha il solo scopo di stabilire se sia possibile attribuire a tali condanne effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali in applicazione del diritto interno.

41      Siffatta constatazione è suffragata dal considerando 13 della decisione quadro in parola, secondo il quale l’esclusione della possibilità di riesame di una precedente decisione di condanna non dovrebbe impedire agli Stati membri di pronunciare, se necessario, una decisione che produca effetti giuridici equivalenti a quelli della precedente decisione di condanna.

42      Infatti, come risulta dal considerando 5 di detta decisione quadro, quest’ultima «non mira ad armonizzare le conseguenze attribuite dalle diverse legislazioni nazionali all’esistenza di condanne precedenti e l’obbligo di prendere in considerazione decisioni di condanna precedenti pronunciate in altri Stati membri è previsto soltanto nella misura in cui le condanne nazionali precedenti siano prese in considerazione in base al diritto nazionale».

43      Il considerando 6 della medesima decisione quadro espone a tale riguardo che essa, pertanto, «non prevede alcun obbligo di prendere in considerazione decisioni di condanna precedenti, ad esempio qualora le informazioni ottenute ai sensi degli strumenti applicabili non siano sufficienti, qualora una decisione di condanna nazionale non sia stata possibile riguardo all’atto per cui la condanna precedente è stata emessa, o qualora la pena comminata in precedenza non sia contemplata dall’ordinamento giuridico nazionale».

44      Pertanto, anche se tale decisione quadro non impedisce a uno Stato membro di pronunciare, se necessario, una decisione che produca effetti giuridici equivalenti a quelli di una precedente decisione di condanna pronunciata in un altro Stato membro, l’adozione di una siffatta decisione non può tuttavia, e in ogni caso, comportare l’attuazione di un procedimento nazionale speciale di previo riconoscimento come quello in discussione nel procedimento principale (v., per analogia, sentenza del 21 settembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, punto 38).

45      Inoltre, come ha rilevato, in sostanza, l’avvocato generale al paragrafo 86 delle sue conclusioni, l’adozione di una decisione che produce effetti giuridici equivalenti a quelli di una precedente decisione di condanna pronunciata in un altro Stato membro, come quella di cui al considerando 13 della decisione quadro 2008/675, necessita di un esame caso per caso, alla luce della situazione concreta. Tale facoltà non può giustificare l’attuazione di un procedimento speciale di riconoscimento nei confronti delle decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro che sia, da un lato, necessario per la considerazione di dette condanne in un nuovo procedimento penale e che, dall’altro, possa portare ad una riqualificazione del reato commesso e della pena inflitta.

46      Peraltro, nella sentenza del 9 giugno 2016, Balogh (C‑25/15, EU:C:2016:423, punti 53 e 55), la Corte ha già dichiarato che la decisione quadro 2009/315 e la decisione 2009/316 devono essere interpretate nel senso che ostano all’attuazione di una normativa nazionale che istituisce un procedimento speciale di riconoscimento delle sentenze straniere, come quello previsto dagli articoli da 46 a 48 della legge ungherese sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, per il motivo, in particolare, che siffatto procedimento, che è preliminare all’iscrizione di dette condanne nel casellario giudiziario, e che presuppone inoltre la trasmissione e la traduzione di tali sentenze, è tale da rallentare considerevolmente siffatta iscrizione, da rendere maggiormente complessi gli scambi di informazioni fra gli Stati membri, da privare di utilità il meccanismo di traduzione automatizzato previsto dalla decisione 2009/316 e, pertanto, da mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro 2009/315 e dalla decisione precedentemente citata.

47      A tale proposito, occorre rilevare che la decisione quadro 2009/315 e la decisione quadro 2008/675 sono indissolubilmente legate. Infatti, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri cooperino con diligenza e in modo uniforme a scambi di informazioni sulle condanne penali, al fine di evitare che le autorità giudiziarie nazionali investite di un nuovo procedimento penale nei confronti di una persona che è già stata oggetto di decisioni di condanna pronunciate da giudici di altri Stati membri per altri fatti si pronuncino senza essere in grado di tener conto di tali precedenti decisioni di condanna. Pertanto, i procedimenti nazionali che possono pregiudicare tale scambio diligente di informazioni sono in contrasto sia con la decisione quadro 2009/315, in combinato disposto con la decisione 2009/316, sia con la decisione quadro 2008/675.

48      Ne consegue che la decisione quadro 2008/675, letta alla luce dell’articolo 82 TFUE, deve essere interpretata nel senso che osta a che la considerazione in uno Stato membro, in occasione di un nuovo procedimento penale nei confronti di una persona, di una decisione di condanna penale definitiva precedentemente emessa dal giudice di un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, sia sottoposta ad un procedimento speciale di previo riconoscimento, come quello di cui al procedimento principale, da parte dei giudici di tale primo Stato membro.

 Sulla seconda questione

49      Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda questione.

 Sulle spese

50      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

La decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, letta alla luce dell’articolo 82 TFUE, deve essere interpretata nel senso che osta a che la considerazione in uno Stato membro, in occasione di un nuovo procedimento penale nei confronti di una persona, di una decisione di condanna penale definitiva precedentemente emessa dal giudice di un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, sia sottoposta ad un procedimento speciale di previo riconoscimento, come quello di cui al procedimento principale, da parte dei giudici di tale primo Stato membro.

Firme


*      Lingua processuale: l’ungherese.