Language of document : ECLI:EU:C:2024:389

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

8 maggio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Direttiva (UE) 2019/1023 – Procedure in materia di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione – Articolo 20 – Accesso all’esdebitazione – Articolo 23 – Deroghe – Articolo 23, paragrafo 4 – Esclusione dall’esdebitazione di categorie specifiche di debiti – Normativa nazionale che esclude dall’esdebitazione i debiti tributari e i debiti previdenziali – Carattere debitamente giustificato di tale esclusione»

Nella causa C‑20/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal da Relação do Porto (Corte d’appello di Porto, Portogallo), con decisione del 14 dicembre 2022, pervenuta in cancelleria il 16 gennaio 2023, nel procedimento

SF

contro

MV,

Instituto da Segurança Social IP,

Autoridade Tributária e Aduaneira,

Cofidis SA – Sucursal em Portugal,

in presenza di:

José da Costa Araújo, in qualità di amministratore giudiziario di SF,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore), N. Wahl, J. Passer e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per SF, da U. Freitas, advogado;

–        per l’Instituto da Segurança Social IP, da A. Serrano, advogada;

–        per il governo portoghese, da M. Afonso Brigas, P. Barros da Costa, M.A. de Almeida Morgado, I. Inverno e A. Rodrigues, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da A. Ballesteros Panizo, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da G. Braun, J.L. Buendía Sierra e I. Melo Sampaio, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 gennaio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) (GU 2019, L 172, pag. 18), nonché dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone SF, una persona fisica divenuta insolvente (in prosieguo: il «debitore») a MV, all’Instituto da Segurança Social IP (Istituto di previdenza sociale, Portogallo), all’Autoridade Tributária e Aduaneira (Autorità fiscale e doganale, Portogallo) e alla Cofidis SA – Sucursal em Portugal, in merito ad una domanda di esdebitazione depositata dal debitore nel corso della procedura di insolvenza a suo carico.

 Contesto giuridico

 Diritto dellUnione

3        I considerando 78 e 81 della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza hanno il seguente tenore:

«(78)      L’esdebitazione integrale o la cessazione dell’interdizione dopo un periodo di tempo non superiore a tre anni non sempre è appropriata, pertanto potrebbero dover essere previste deroghe a tale norma che siano debitamente giustificate da motivi stabiliti dal diritto nazionale. Ad esempio, tali deroghe dovrebbero essere previste quando il debitore è disonesto o ha agito in malafede. Se l’imprenditore non beneficia della presunzione di buona fede e onestà a norma del diritto nazionale, l’onere della prova relativo alla loro buona fede e onestà non dovrebbe rendere inutilmente difficile o gravoso l’accesso alla procedura.

(…)

(81)      Qualora vi sia un motivo debitamente giustificato a norma del diritto nazionale, potrebbe essere opportuno limitare, per talune categorie di debiti, la possibilità di beneficiare dell’esdebitazione. Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri escludere i debiti garantiti dall’ammissibilità all’esdebitazione solo fino a concorrenza del valore della garanzia reale stabilito dal diritto nazionale, mentre il resto del debito dovrebbe essere trattato come debito non garantito. Gli Stati membri dovrebbero poter escludere ulteriori categorie di debiti, ove debitamente giustificato».

4        L’articolo 2, paragrafo 1, punto 10, di detta direttiva è così formulato:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(…)

10)      “esdebitazione integrale”: l’impossibilità di far valere nei confronti di un imprenditore i debiti [insoluti] che possono essere [ammessi all’esdebitazione], oppure la cancellazione dei debiti insoluti che possono essere [ammessi all’esdebitazione] in quanto tali, nel quadro di una procedura che può prevedere la realizzazione [di attivi] o un piano di rimborso o entrambe le opzioni».

5        L’articolo 20 della direttiva in parola, intitolato «Accesso all’esdebitazione», enuncia quanto segue:

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché l’imprenditore insolvente abbia accesso ad almeno una procedura che porti all’esdebitazione integrale in conformità della presente direttiva.

Gli Stati membri possono chiedere la previa cessazione dell’attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale a cui sono riconducibili i debiti di un imprenditore insolvente.

2.      Gli Stati membri in cui l’esdebitazione integrale è subordinata al rimborso parziale del debito da parte dell’imprenditore provvedono affinché l’obbligo di rimborso si basi sulla situazione individuale dell’imprenditore e, in particolare, sia proporzionato al reddito e agli attivi sequestrabili o disponibili dell’imprenditore durante i termini per l’esdebitazione e tenga conto dell’equo interesse dei creditori.

3.      Gli Stati membri provvedono affinché gli imprenditori che sono stati liberati dai rispettivi debiti possano beneficiare dei vigenti quadri nazionali che offrono agli imprenditori sostegno imprenditoriale, e abbiano accesso a informazioni pertinenti e aggiornate su tali quadri».

6        L’articolo 23 della medesima direttiva, dal titolo «Deroghe», prevede, al paragrafo 4, quanto segue:

«Gli Stati membri possono escludere dall’esdebitazione alcune categorie specifiche di debiti o limitare l’accesso all’esdebitazione o stabilire termini più lunghi per l’esdebitazione, qualora tali esclusioni, limitazioni o termini più lunghi siano debitamente giustificati, come nel caso di:

a)      debiti garantiti;

b)      debiti derivanti da sanzioni penali o ad esse connessi;

c)      debiti derivanti da responsabilità extracontrattuale;

d)      debiti riguardanti obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

e)      debiti contratti in seguito a una domanda d’esdebitazione o all’apertura della procedura che porta all’esdebitazione; e

f)      debiti derivanti dall’obbligo di pagare il costo della procedura che porta all’esdebitazione».

7        L’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza così dispone:

«Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 17 luglio 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, ad eccezione delle disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 28, lettere a), b) e c), che sono adottate e pubblicate al più tardi entro il 17 luglio 2024 e delle disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 28, lettera d), che sono adottate e pubblicate al più tardi entro il 17 luglio 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione [europea] il testo di tali disposizioni.

Essi applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 17 luglio 2021, ad eccezione delle disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 28, lettere a), b) e c), che si applicano a decorrere dal 17 luglio 2024, e delle disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 28, lettera d), che si applicano a decorrere dal 17 luglio 2026».

8        In applicazione dell’articolo 35 di detta direttiva, il quale prevede che quest’ultima entri in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, tale direttiva è entrata in vigore il 16 luglio 2019.

 Diritto portoghese

 CIRE

9        Nell’ambito del Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (codice delle procedure di insolvenza e di risanamento delle imprese), approvato mediante il Decreto‑Lei n. 53/2004 (decreto‑legge n. 53/2004), del 18 marzo 2004 (Diário da República I, serie I‑A, n. 66, del 18 marzo 2004), come modificato dalla Lei n. 9/2022 (legge n. 9/2022), dell’11 gennaio 2022 (Diário da República, 1a serie, n. 7, dell’11 gennaio 2022) (in prosieguo: il «CIRE»), l’articolo 235, intitolato «Principio generale», è così formulato:

«Se il debitore è una persona fisica, può essergli accordato l’esonero dai crediti gravanti sull’insolvenza che non sono stati interamente pagati nel corso della procedura di insolvenza o nei tre anni successivi alla chiusura della stessa, alle condizioni stabilite nel presente capo».

10      L’articolo 242, paragrafo 2, del CIRE stabilisce quanto segue:

«La concessione di vantaggi particolari ad un creditore dell’insolvenza da parte del debitore o di un terzo è nulla».

11      L’articolo 245, paragrafo 2, lettera d), del CIRE stabilisce che l’esdebitazione non si applica, segnatamente, «ai crediti tributari e ai crediti previdenziali».

12      Nel corso dell’anno 2022, la Repubblica portoghese ha trasposto la direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza mediante la legge n. 9/2022, dell’11 gennaio 2022, che non ha apportato alcun cambiamento all’elenco dei debiti esclusi dall’esdebitazione contenuto all’articolo 245, paragrafo 2, del CIRE, segnatamente riguardo ai debiti tributari e ai debiti previdenziali. Tale legge non ha introdotto alcuna giustificazione riguardo all’esclusione di questi ultimi debiti.

 LGT

13      La lei Geral Tributária (legge generale sui tributi), approvata mediante il Decreto‑Lei n. 398/98 (decreto‑legge n. 398/98), del 17 dicembre 1998 (Diário da República I, serie I‑A, n. 290, del 17 dicembre 1998) (in prosieguo: la «LGT»), enuncia e definisce i principi generali che disciplinano il diritto tributario portoghese, i poteri dell’amministrazione tributaria e le garanzie riconosciute ai contribuenti.

14      L’articolo 5 della LGT prevede quanto segue:

«1.      L’imposizione fiscale mira a soddisfare le necessità finanziarie dello Stato e di altri enti pubblici e promuove la giustizia sociale, le pari opportunità e le necessarie correzioni delle disuguaglianze nella distribuzione delle ricchezze e dei redditi.

2.      L’imposizione fiscale rispetta i principi di generalità, uguaglianza, legalità e giustizia sostanziale».

15      La disciplina dettata dall’articolo 30, paragrafi 2 e 3, della LGT è la seguente:

«2.      Il debito tributario è indisponibile e i presupposti per la sua riduzione o la sua estinzione possono essere fissati soltanto nel rispetto del principio di uguaglianza e di legalità fiscale.

3.      Le disposizioni del paragrafo precedente prevalgono su qualsiasi normativa speciale».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16      Con una sentenza del 18 giugno 2018, passata in giudicato, il debitore è stato dichiarato insolvente.

17      Il 23 gennaio 2019 il giudice di primo grado ha dichiarato ricevibile, in via preliminare, la domanda di esdebitazione proposta dal debitore.

18      Il 29 luglio 2022 l’amministratore giudiziario del debitore ha presentato una relazione finale, nella quale rilevava che il debitore doveva poter beneficiare di un’esdebitazione.

19      Con una decisione del 3 ottobre 2022, il debitore si è visto accordare un’esdebitazione, da cui sono stati esclusi i debiti tributari e i debiti previdenziali, in applicazione dell’articolo 245, paragrafo 2, lettera d), del CIRE.

20      Il debitore ha proposto appello contro tale decisione dinanzi al Tribunal da Relação do Porto (Corte d’appello di Porto, Portogallo), giudice del rinvio nel caso di specie. A sostegno del suo appello, egli ha fatto valere che l’articolo 245, paragrafo 2, del CIRE non è conforme all’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, a motivo del fatto che l’esclusione dei debiti tributari e dei debiti previdenziali dall’esdebitazione non è, contrariamente a quanto previsto in quest’ultima disposizione, «debitamente giustificat[a]». Inoltre, tale esclusione ostacolerebbe la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva sopra citata.

21      Detto giudice constata che la legge n. 9/2022, dell’11 gennaio 2022, mediante la quale la direttiva summenzionata è stata trasposta nel diritto portoghese, non contiene alcuna giustificazione concernente l’esclusione di cui sopra e che una tale giustificazione non era stata nemmeno inclusa nel progetto di legge. Il giudice remittente fa presente che, oltre ai dubbi concernenti la compatibilità dell’articolo 245, paragrafo 2, del CIRE con la direttiva in parola, esso nutre altresì dei dubbi in ordine alla questione se l’esclusione prevista da tale disposizione costituisca un ostacolo, segnatamente, alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dal Trattato FUE e all’effettività del diritto dell’Unione.

22      Alla luce di tali circostanze, il Tribunal da Relação do Porto (Corte d’appello di Porto) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 23, paragrafo 4, della [direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza] debba essere interpretato nel senso che l’esclusione di altri debiti (diversi da quelli elencati [in tale disposizione] è consentita solo se “debitamente giustificat[a]”.

2)      Se la possibilità per gli Stati membri di escludere talune categorie di debiti dall’esdebitazione (a condizione che tale esclusione sia debitamente giustificata, come previsto dall’articolo 23, paragrafo 4, della [direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza]) debba essere interpretata nel senso che consente agli Stati membri di escludere i debiti tributari (non menzionati in tale articolo) creando per essi una situazione privilegiata.

3)      In caso di risposta affermativa a tali questioni, occorre stabilire quali criteri debba soddisfare tale requisito di giustificazione, ai sensi del diritto dell’Unione, in modo che tali giustificazioni rispettino i principi generali del diritto dell’Unione e i diritti fondamentali, ai quali il legislatore europeo e [il legislatore] nazionale sono soggetti [“non discriminazione in base alla nazionalità” (articolo 18 TFUE) e “libertà d’impresa” (articolo 16 della [Carta]), nonché le libertà economiche fondamentali del mercato interno].

4)      In caso di risposta negativa a tale questione, occorre stabilire se le definizioni (ai sensi del diritto dell’Unione e ai fini dell’interpretazione della [direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza]) di “debiti derivanti da sanzioni penali o ad esse connessi”, nonché di “debiti derivanti da responsabilità extracontrattuale” comprenda anche i debiti tributari, come previsto dall’atto legislativo interno che recepisce [la direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza] (legge n. 9/2022, dell’11 gennaio 2022)».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

23      Il governo spagnolo sostiene, in sostanza, che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile a motivo del fatto che la direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza non era applicabile al procedimento all’origine della causa principale, dato che la domanda di esonero in questione era antecedente alla data di entrata in vigore di detta direttiva.

24      A questo proposito, occorre ricordare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, che è investito della controversia e che deve assumere la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, qualora le questioni sollevate vertano sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire (sentenza del 22 febbraio 2024, Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid e a., C‑59/22, C‑110/22 e C‑159/22, EU:C:2024:149, punto 43 nonché la giurisprudenza ivi citata).

25      Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione beneficiano di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in maniera manifesta che la richiesta interpretazione di una norma dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono poste (sentenza del 22 febbraio 2024, Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid e a., C‑59/22, C‑110/22 e C‑159/22, EU:C:2024:149, punto 44 nonché la giurisprudenza ivi citata).

26      Peraltro, risulta dall’articolo 35 della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza che quest’ultima è entrata in vigore il 16 luglio 2019. Oltre a ciò, l’articolo 34, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che gli Stati membri adottino, pubblichino e applichino al più tardi il 17 luglio 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi, segnatamente, all’articolo 23 della direttiva stessa. Ne consegue che, a partire da quest’ultima data, gli Stati membri erano tenuti, a norma dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, ad assicurare la piena efficacia del citato articolo 23 [v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Germania (Trasposizione delle direttive 2009/72 e 2009/73), C‑718/18, EU:C:2021:662, punto 118 e la giurisprudenza ivi citata].

27      Nel caso di specie, la decisione di esdebitazione costituente l’oggetto del procedimento principale è stata adottata il 3 ottobre 2022. Di conseguenza, a questa data, il giudice che ha adottato tale decisione era tenuto a farlo nel pieno rispetto degli obiettivi e degli obblighi stabiliti dalla direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza al fine di conformarsi all’articolo 288, terzo comma, TFUE.

28      Tale valutazione non è rimessa in discussione dal fatto che la domanda di esdebitazione che ha dato luogo alla decisione di cui sopra è stata presentata prima dell’entrata in vigore della direttiva suddetta. Infatti, l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza subordina la possibilità, per gli Stati membri, di escludere dall’esdebitazione alcune categorie specifiche di debiti, di limitare l’accesso all’esdebitazione o di stabilire termini più lunghi per quest’ultima alla condizione che tali deroghe all’esdebitazione siano debitamente giustificate. Nella misura in cui tale requisito di giustificazione circoscrive il margine di discrezionalità degli Stati membri quanto all’adozione delle deroghe di cui sopra, esso è destinato ad applicarsi anche quando le domande di esdebitazione siano state presentate prima dell’entrata in vigore della direttiva summenzionata, ma la decisione sulle domande stesse venga adottata dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva stessa.

29      Pertanto, la direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza si applica alla controversia di cui al procedimento principale e la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

30      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza debba essere interpretato nel senso che un’esclusione dall’esdebitazione di una categoria specifica di debiti diversa da quelle elencate nella disposizione suddetta è possibile soltanto qualora tale esclusione sia «debitamente giustificata».

31      A questo proposito occorre, anzitutto, constatare che l’elenco delle categorie specifiche di debiti contenuto in tale disposizione è preceduto dai termini «come nel caso di» e che dei termini aventi il medesimo significato vengono impiegati nelle altre versioni linguistiche della disposizione summenzionata, compresa la versione in lingua portoghese di quest’ultima. Ne consegue che risulta dal tenore letterale della medesima disposizione che le categorie specifiche di debiti indicate in quest’ultima non sono ivi elencate in maniera esaustiva [v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2024, Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione), C‑687/22, EU:C:2024:287, punto 37].

32      L’interpretazione letterale dell’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, secondo cui l’elenco contenuto in tale disposizione non ha carattere esaustivo, bensì esemplificativo, è corroborata dal considerando 81 di detta direttiva, da cui risulta che il legislatore dell’Unione ha considerato che gli Stati membri «dovrebbero poter escludere ulteriori categorie di debiti, ove debitamente giustificato» [sentenza dell’11 aprile 2024, Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione), C‑687/22, EU:C:2024:287, punto 38].

33      Ne consegue che detto articolo 23, paragrafo 4, deve essere interpretato nel senso che l’elenco delle categorie specifiche di debiti in esso contenuto non ha carattere esaustivo e che gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dall’esdebitazione categorie specifiche di debiti diverse da quelle elencate in tale disposizione, in casi debitamente giustificati [sentenza dell’11 aprile 2024, Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione), C‑687/22, EU:C:2024:287, punto 39].

34      Inoltre, tenuto conto del fatto che il legislatore dell’Unione ha espressamente subordinato l’esercizio della facoltà così concessa agli Stati membri in detto articolo 23, paragrafo 4, alla condizione che simili esclusioni siano «debitamente giustificat[e]», la Corte ha statuito che, quando il legislatore nazionale adotta simili deroghe, le motivazioni di tali deroghe devono risultare dal diritto nazionale o dal procedimento che ha condotto a queste ultime e che tali motivazioni devono perseguire un interesse pubblico legittimo [sentenza dell’11 aprile 2024, Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione), C‑687/22, EU:C:2024:287, punto 42].

35      Oltre a ciò, sia il considerando 78 della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, che fa riferimento alle deroghe «debitamente giustificate da motivi stabiliti dal diritto nazionale», sia il considerando 81 di tale direttiva, che menziona un motivo «debitamente giustificato a norma del diritto nazionale», permettono di considerare che il legislatore dell’Unione ha ritenuto sufficiente che fossero rispettate le modalità previste a tal fine nelle diverse legislazioni nazionali [sentenza dell’11 aprile 2024, Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione), C‑687/22, EU:C:2024:287, punto 43].

36      Infine, occorre precisare che, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, la direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza non esige che la giustificazione dell’esclusione dall’esdebitazione di una categoria specifica di debiti venga fornita nell’atto stesso destinato a trasporre tale direttiva.

37      Infatti, come si è rilevato al punto 34 della presente sentenza, risulta dalla direttiva summenzionata che la giustificazione che deve essere fornita da uno Stato membro a sostegno di un’esclusione quale quella controversa nel procedimento principale deve risultare o dal procedimento che ha portato a tale esclusione, o dal diritto nazionale. Più in particolare, riguardo alla prima ipotesi, qualora, in virtù del diritto nazionale, i lavori preparatori, i preamboli e le esposizioni delle motivazioni degli atti legislativi o regolamentari costituiscano parte integrante di questi ultimi o siano pertinenti al fine di interpretarli e contengano una giustificazione dell’esclusione dall’esdebitazione di una categoria specifica di debiti, occorre considerare che tale giustificazione è conforme ai requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 4, della medesima direttiva [v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2024, Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione), C‑687/22, EU:C:2024:287, punto 54]. Inoltre, per quanto riguarda la seconda ipotesi, la giustificazione di cui sopra può risultare anche da altre disposizioni del diritto nazionale diverse da quella contenente tale esclusione, come una disposizione costituzionale, legislativa o regolamentare nazionale.

38      Nel caso di specie, risulta dal fascicolo a disposizione della Corte, da un lato, che l’articolo 103, paragrafo 1, della Constituição da República Portuguesa (Costituzione della Repubblica portoghese) stabilisce che il sistema tributario mira a soddisfare le esigenze finanziarie dello Stato e degli altri enti pubblici nonché a ripartire equamente i redditi e le ricchezze e, dall’altro lato, che gli articoli 5 e 30 della LGT enunciano obiettivi e principi che giustificano l’esclusione dei debiti tributari e dei debiti previdenziali dall’esdebitazione, come il soddisfacimento delle necessità finanziarie dello Stato, la promozione della giustizia sociale e della parità di opportunità, nonché le correzioni necessarie delle disuguaglianze nella ripartizione delle ricchezze e dei redditi nel rispetto dei principi di generalità, uguaglianza, legalità, giustizia sostanziale e indisponibilità del debito tributario. Risulta dunque, a priori, che esiste, nel diritto portoghese, una giustificazione dell’esclusione in questione. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio, competente in via esclusiva ad interpretare e ad applicare il diritto nazionale, valutare se l’esclusione di cui sopra sia debitamente giustificata in virtù del diritto nazionale.

39      Alla luce di quanto sopra esposto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza deve essere interpretato nel senso che un’esclusione dall’esdebitazione di una categoria specifica di debiti diversa da quelle elencate in tale disposizione è possibile soltanto qualora tale esclusione sia debitamente giustificata in virtù del diritto nazionale.

 Sulla seconda questione

40      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dall’esdebitazione talune categorie specifiche di debiti, quali i debiti tributari e i debiti previdenziali, e di attribuire loro in tal modo uno status privilegiato.

41      Al fine di rispondere a tale questione, occorre, da un lato, ricordare che, come risulta dal punto 33 della presente sentenza, la disposizione sopra citata deve essere interpretata nel senso che l’elenco delle categorie specifiche di debiti in essa contenuto non ha carattere esaustivo e che gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dall’esdebitazione categorie specifiche di debiti diverse da quelle elencate nella disposizione suddetta, in casi debitamente giustificati.

42      Dall’altro lato, per quanto riguarda il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri nell’esercizio della facoltà suddetta, la Corte ha constatato che né la direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza né i lavori preparatori all’adozione di quest’ultima contengono elementi idonei a corroborare la tesi secondo cui, alla luce della coerenza interna delle categorie di debiti espressamente contemplate all’articolo 23, paragrafo 4, di detta direttiva, il legislatore dell’Unione intendeva limitare il margine di discrezionalità degli Stati membri in ordine all’esclusione dall’esdebitazione di categorie di debiti diverse da quelle elencate in detta disposizione, come i debiti tributari e i debiti previdenziali. Al contrario, risulta più in particolare dai citati lavori preparatori che detto legislatore era fermamente intenzionato a lasciare agli Stati membri un certo margine di discrezionalità affinché essi potessero, all’atto della trasposizione della direttiva in parola nel loro diritto nazionale, tener conto della situazione economica e delle strutture giuridiche nazionali [v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2024, Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione), C‑687/22, EU:C:2024:287, punto 40].

43      Inoltre, un’esclusione dall’esdebitazione di debiti come i debiti tributari e i debiti previdenziali può essere debitamente giustificata. Infatti, i debiti non hanno tutti la medesima natura, i creditori non hanno la medesima qualità e la riscossione dei crediti in questione può rispondere a obiettivi particolari. Più specificamente, tenuto conto della natura dei debiti tributari e dei debiti previdenziali, nonché dell’obiettivo della riscossione dell’imposta e degli oneri sociali, gli Stati membri possono legittimamente considerare che i creditori istituzionali pubblici non si trovano, dal punto di vista della riscossione dei crediti in questione, in una situazione paragonabile a quella dei creditori del settore commerciale o privato. Date tali circostanze, la possibilità di escludere dall’esdebitazione i debiti tributari e i debiti previdenziali non finisce per privilegiare indebitamente i creditori istituzionali pubblici rispetto agli altri creditori che non beneficiano di un’esclusione siffatta.

44      Pertanto, l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza non restringe il margine di discrezionalità di cui gli Stati membri dispongono in merito alla scelta delle categorie di debiti diverse da quelle elencate in detta disposizione che essi intendono escludere dall’esdebitazione [v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2024, Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione), C‑687/22, EU:C:2024:287, punto 41].

45      Alla luce di quanto sopra esposto, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dall’esdebitazione talune categorie specifiche di debiti, quali i debiti tributari e i debiti previdenziali, e di attribuire loro in tal modo uno status privilegiato, purché tale esclusione sia debitamente giustificata in virtù del diritto nazionale.

 Sulla terza questione

46      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’esame del carattere debitamente giustificato di un’esclusione dall’esdebitazione di una categoria specifica di debiti introdotta da uno Stato membro nel proprio ordinamento giuridico nazionale debba essere effettuato alla luce, segnatamente, del principio di non discriminazione in base alla nazionalità previsto dall’articolo 18 TFUE, della libertà di impresa sancita dall’articolo 16 della Carta, nonché delle libertà economiche fondamentali del mercato interno.

47      A questo proposito, occorre ricordare che dallo spirito di cooperazione cui deve essere improntato il funzionamento del rinvio pregiudiziale discende che è indispensabile che il giudice nazionale esponga, nella propria decisione di rinvio, le ragioni precise per le quali ritiene che una risposta alle sue questioni riguardanti l’interpretazione di talune disposizioni del diritto dell’Unione sia necessaria alla soluzione della controversia sottoposta alla sua cognizione (sentenza del 28 novembre 2023, Commune d’Ans, C‑148/22, EU:C:2023:924, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata).

48      Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, la necessità di pervenire a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo rispetti scrupolosamente i requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale e indicati in maniera esplicita all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte (sentenza del 28 novembre 2023, Commune d’Ans, C‑148/22, EU:C:2023:924, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).

49      Più in particolare, ai sensi dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, è indispensabile che la decisione di rinvio contenga l’esposizione delle ragioni che hanno portato il giudice del rinvio a interrogarsi in merito all’interpretazione di talune disposizioni del diritto dell’Unione, ed indichi il collegamento che esso istituisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (sentenza del 28 novembre 2023, Commune d’Ans, C‑148/22, EU:C:2023:924, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata).

50      Nel caso di specie, è giocoforza constatare che la decisione di rinvio non contiene alcuna indicazione che permetta di comprendere il collegamento che il giudice del rinvio istituisce tra le disposizioni del diritto dell’Unione di cui esso chiede l’interpretazione e la normativa nazionale applicabile alla causa principale.

51      Alla luce di tali circostanze, la terza questione è irricevibile.

 Sulla quarta questione

52      Tenuto conto delle risposte fornite alla prima e alla seconda questione, non occorre rispondere alla quarta questione.

 Sulle spese

53      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza),

deve essere interpretato nel senso che:

un’esclusione dall’esdebitazione di una categoria specifica di debiti diversa da quelle elencate nella disposizione sopra citata è possibile soltanto qualora tale esclusione sia debitamente giustificata in virtù del diritto nazionale.

2)      L’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2019/1023

deve essere interpretato nel senso che:

gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dall’esdebitazione talune categorie specifiche di debiti, quali i debiti tributari e i debiti previdenziali, e di attribuire loro in tal modo uno status privilegiato, purché tale esclusione sia debitamente giustificata in virtù del diritto nazionale.

Firme


*      Lingua processuale: il portoghese.