Causa C-203/02
The British Horseracing Board Ltd e altri
contro
William Hill Organization Ltd
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]
«Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche di dati — Diritto sui generis — Conseguimento, verifica o presentazione del contenuto di una banca di dati — Parte (non) sostanziale del contenuto di una banca di dati — Estrazione e reimpiego — Sfruttamento normale — Pregiudizio ingiustificato dei legittimi interessi del costitutore — Banche di dati ippici — Elenchi di corse — Scommesse»
Massime della sentenza
1. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela giuridica delle banche di dati — Direttiva 96/9 — Nozione di investimento collegato al conseguimento e alla verifica del contenuto di una banca di dati — Mezzi destinati all’elaborazione e alla verifica degli elenchi di cavalli ammessi a partecipare alle corse ippiche — Esclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7, n. 1)
2. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela giuridica delle banche di dati — Direttiva 96/9 — Nozioni di estrazione e di reimpiego del contenuto di una banca di dati — Diritto dell’autore della banca di dati di vietare tali atti — Banca di dati resa accessibile al pubblico — Ininfluenza su tale diritto
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7)
3. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela giuridica delle banche di dati — Direttiva 96/9 — Nozione di parte sostanziale del contenuto di una banca di dati — Valutazione quantitativa e qualitativa
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7)
4. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela giuridica delle banche di dati — Direttiva 96/9 — Divieto di estrazione e di reimpiego di parti non sostanziali del contenuto di una banca di dati — Portata
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7, n. 5)
1. La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva 96/9, concernente la tutela giuridica della banche di dati, deve essere intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella detta banca di dati. Essa non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di una banca di dati.
La nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto della banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva 96/9 deve essere intesa nel senso che riguarda i mezzi destinati, al fine di assicurare l’affidabilità dell’informazione contenuta nella detta banca di dati, al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca di dati nonché durante il periodo di funzionamento della stessa. I mezzi destinati ad operazioni di verifica nel corso della fase di creazione di elementi successivamente raccolti in una banca di dati non rientrano in questa nozione.
Nel contesto dell’elaborazione di elenchi di corse ippiche, i mezzi destinati alla determinazione dei cavalli ammessi a partecipare alla corsa costituiscono un investimento collegato non al conseguimento del contenuto della banca di dati, ma alla creazione dei dati costitutivi degli elenchi relativi a queste corse. I mezzi destinati a verifiche preliminari all’iscrizione di un cavallo su un elenco di corsa rientrano nella fase di creazione dei dati costitutivi di questo elenco e non costituiscono quindi un investimento collegato alla verifica del contenuto della banca di dati
(v. punti 30-31, 34, 38, 40-42, dispositivo 1)
2. Le nozioni di estrazione e di reimpiego ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9, concernente la tutela giuridica delle banche di dati, devono essere interpretate nel senso che si riferiscono a qualsiasi operazione non autorizzata di appropriazione e di diffusione al pubblico di tutto il contenuto di una banca di dati o di una parte di essa. Queste nozioni non presuppongono un accesso diretto alla banca di dati di cui trattasi.
Il fatto che il contenuto della banca di dati sia stato reso accessibile al pubblico dal costitutore o con il suo consenso non pregiudica il diritto di quest’ultimo di vietare le operazioni di estrazione e/o di reimpiego relative alla totalità o ad una parte sostanziale di tale contenuto.
(v. punto 67, dispositivo 2)
3. La nozione di parte sostanziale, valutata sotto il profilo quantitativo, del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9, concernente la tutela giuridica delle banche di dati, si riferisce al volume dei dati estratti e/o reimpiegati e deve essere valutata in relazione al volume del contenuto totale della banca di dati. La nozione di parte sostanziale, valutata sotto il profilo qualitativo, del contenuto di una banca di dati si riferisce alla rilevanza dell’investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto dell’oggetto dell’operazione di estrazione o di reimpiego, indipendentemente dalla questione se tale oggetto rappresenti una parte quantitativamente sostanziale del contenuto generale della banca di dati tutelata.
Rientra nella nozione di parte non sostanziale del contenuto di una banca di dati qualsiasi parte che non risponda alla nozione di parte sostanziale sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo.
(v. punti 70-71, 73, dispositivo 3)
4. L’art. 7, n. 5, della direttiva 96/9, concernente la tutela giuridica delle banche di dati, che vieta in taluni casi l’estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, riguarda in particolare le operazioni non autorizzate di estrazione e/o di reimpiego che, mediante il loro effetto cumulativo, mirano a ricostituire e/o a mettere a disposizione del pubblico, senza l’autorizzazione del costitutore della banca di dati, la totalità o una parte sostanziale del contenuto della detta banca di dati, e che pregiudicano pertanto gravemente l’investimento di tale soggetto.
(v. punto 95, dispositivo 4)