Language of document : ECLI:EU:C:2017:156

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

2 marzo 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti su strada – Disposizioni sociali – Deroghe – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Articolo 3, lettera a) – Regolamento (CE) n. 1073/2009 – Articolo 2, punto 3 – Servizi regolari che assicurano il trasporto di passeggeri – Nozione – Trasporti gratuiti organizzati da un operatore economico per i propri dipendenti, verso e dal luogo di lavoro, con veicoli di sua proprietà e guidati da un suo dipendente»

Nella causa C‑245/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Judecătoria Balş – Judeţul Olt (Tribunale di primo grado di Balş – dipartimento di Olt, Romania), con decisione del 30 aprile 2015, pervenuta in cancelleria il 28 maggio 2015, nel procedimento

SC Casa Noastră SA

contro

Ministerul Transporturilor – Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR),

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da M. Berger (relatore), presidente di sezione, A. Borg Barthet e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Ministerul Transporturilor – Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), da D. Ştefan, in qualità di agente;

–        per il governo rumeno, da M. Chicu, E. Gane e R.H. Radu, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da J. Hottiaux e L. Nicolae, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1), nonché dell’articolo 2, punto 3, del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU 2009, L 300, pag. 88, e rettifica in GU 2015, L 272, pag. 15).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la SC Casa Noastră SA ed il Ministerul Transporturilor – Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) [Ministero dei Trasporti – Ispettorato nazionale per il controllo del trasporto su strada (ISCTR), Romania] in merito ad un’ammenda inflitta dall’ISCTR ad un dipendente della Casa Noastră per il mancato rispetto dei periodi di riposo e di guida.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Regolamento n. 561/2006

3        L’articolo 2, punto 1, lettera b), del regolamento n. 561/2006 dispone quanto segue:

«Il presente regolamento si applica al trasporto su strada:

(…)

b)      di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine».

4        L’articolo 3, lettera a), di tale regolamento prevede quanto segue:

«Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:

a)      veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri».

5        L’articolo 4, lettera n), del medesimo regolamento stabilisce quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(…)

n)      “servizio regolare passeggeri”: i trasporti nazionali ed internazionali conformi alla definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus [(GU 1992, L 74, pag. 1)]».

 Regolamento n. 684/92

6        L’articolo 2, punto 1, del regolamento n. 684/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU 2006, L 363, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 684/92»), dispone quanto segue:

«1.      Servizi regolari

1.1.      Per servizi regolari si intendono i servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite. I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l’obbligo di prenotare.

Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.

1.2.      Chiunque sia l’organizzatore dei trasporti, sono considerati altresì servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, a esclusione di altri viaggiatori, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al punto 1.1. Tali servizi sono denominati in appresso “servizi regolari specializzati”.

I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:

a)      il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori,

b)      il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti,

c)      i trasporti Stato d’origine-luoghi di stanza dei militari e delle loro famiglie.

Il fatto che l’organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.

(…)».

 Regolamento n. 1073/2009

7        Il regolamento n. 684/92 è stato abrogato dall’articolo 30 del regolamento n. 1073/2009. In forza di tale articolo, i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento n. 1073/2009 e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III di quest’ultimo. In seguito a tale abrogazione, all’articolo 2, punto 1.1, del regolamento n. 684/92 corrispondono l’articolo 2, punto 2, e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1073/2009, ed all’articolo 2, punto 1.2, del regolamento n. 684/92 corrispondono l’articolo 2, punto 3, e l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1073/2009.

8        L’articolo 2 del regolamento n. 1073/2009 contiene le seguenti definizioni:

«(…)

2.      “servizi regolari”: i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con una frequenza e su un itinerario determinati e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite;

3.      “servizi regolari specializzati”: i servizi, da chiunque organizzati, che assicurano il trasporto di determinate categorie di passeggeri, ad esclusione di altri passeggeri;

(…)

5.      “trasporti per conto proprio”: i trasporti effettuati senza fine di lucro o commerciale, da una persona fisica o giuridica, in cui:

–      l’attività di trasporto costituisca soltanto un’attività accessoria per tale persona fisica o giuridica, e

–      i veicoli utilizzati siano di proprietà della persona fisica o giuridica o siano stati acquistati a rate dalla medesima ovvero abbiano costituito oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa o da personale impiegato dall’impresa o messo a disposizione dell’impresa in base a un obbligo contrattuale;

(…)».

9        L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Libera prestazione dei servizi», dispone quanto segue:

«1.      Qualsiasi vettore per conto terzi di cui all’articolo 1 è autorizzato, conformemente al presente regolamento, ad effettuare servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati e i servizi occasionali con autobus, senza discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento a condizione che:

a)      sia autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti sotto forma di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, o servizi occasionali con autobus, conformemente alle condizioni di accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale;

(…)

2.      Qualsiasi vettore per conto proprio di cui all’articolo 1 è autorizzato ad effettuare i servizi di trasporto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, senza discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento a condizione che:

a)      sia autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus conformemente alle condizioni di accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale (…)

(…)».

10      L’articolo 5 di detto regolamento, intitolato «Accesso al mercato», prevede quanto segue:

«1.      I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l’obbligo di prenotare.

Tali servizi sono soggetti ad autorizzazione, a norma delle disposizioni del capo III.

I servizi regolari da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa sono soggetti ad autorizzazione in conformità dell’accordo bilaterale tra lo Stato membro e il paese terzo e, se del caso, lo Stato membro di transito fintanto che il necessario accordo tra la Comunità ed il paese terzo in questione non sia stato concluso.

Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.

L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei, che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di talune fermate o l’effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono sottoposte alle medesime norme che disciplinano questi ultimi.

2.      I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:

a)      il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori;

b)      il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti.

Il fatto che l’organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.

I servizi regolari specializzati non sono soggetti ad autorizzazione in conformità del capo III nel caso in cui siano contemplati da un contratto stipulato tra l’organizzatore ed il vettore.

(…)

5.      I trasporti effettuati per conto proprio non sono soggetti ad alcun regime di autorizzazione, bensì ad un regime di attestazione.

Le attestazioni sono rilasciate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e sono valide per l’intero percorso, compreso il transito.

(…)».

 Diritto rumeno

11      L’articolo 3 dell’Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere (decreto legislativo n. 27/2011 sui trasporti stradali), nella versione in vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale, prevede che «il trasporto stradale per conto proprio di persone è un trasporto stradale effettuato senza fine di lucro o commerciale, da una persona fisica o giuridica, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 2, punto 5, del regolamento n. 1073/2009».

12      L’articolo 4, parte I, paragrafo 2, di tale decreto, per quanto riguarda la classificazione dei trasporti stradali, dispone quanto segue:

«(2)      classificazione in funzione del carattere commerciale dell’attività:

a)      trasporto stradale a titolo oneroso;

b)      trasporto stradale per conto proprio».

13      L’articolo 52 dell’allegato dell’Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere (decreto n. 980/2011 del Ministero dei Trasporti che approva le norme metodologiche riguardanti l’applicazione delle disposizioni relative all’organizzazione ed all’esecuzione dei trasporti stradali e delle attività loro connesse previste dal decreto legislativo n. 27/2011 sui trasporti stradali), nella versione in vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale, prevede che i servizi regolari, i servizi regolari specializzati ed i servizi occasionali vengono effettuati a titolo oneroso.

14      L’articolo 54, paragrafi 1 e 2, dell’allegato di tale decreto dispone quanto segue:

«(1)      Il trasporto stradale interdipartimentale di persone, a titolo oneroso, mediante servizi regolari può essere effettuato da un operatore del trasporto stradale solamente se quest’ultimo è in possesso di una licenza valida per operare sulla tratta in questione, quale prevista dal programma di trasporto.

(2)      La licenza di operare sulla tratta è valida unicamente se accompagnata dall’orario di circolazione per la durata del trasposto e unicamente se la partenza dall’inizio dell’itinerario viene effettuata il giorno ed all’ora previsti dall’orario di circolazione».

15      L’articolo 80 di tale allegato enuncia quanto segue:

«(1)      Il trasporto stradale di persone per conto proprio è effettuato da imprese di trasporto stradale, per conto proprio, unicamente con autobus a bordo dei quali si trovano, per tutta la durata del trasporto, una copia conforme del certificato di trasporto per conto proprio, nonché il documento di trasporto.

(2)      Ai sensi del paragrafo 1, si intende per documento di trasporto la tabella contenente i nominativi delle persone trasportate, firmata e timbrata dal legale rappresentante dell’impresa».

16      L’articolo 81, lettera a), di detto allegato prevede quanto segue:

«Oltre al documento di trasporto, nel caso di trasporto stradale di persone per conto proprio, devono trovarsi a bordo dell’autobus i seguenti documenti:

a)      una valida tessera di servizio del conducente, dalla quale risulti che egli è dipendente dell’impresa di trasporto stradale per conto proprio».

17      L’articolo 8, paragrafo 1, dell’Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora (decreto legislativo n. 37/2007 che stabilisce l’ambito di applicazione delle norme riguardanti i periodi di guida, le pause ed i periodi di riposo dei conducenti di auto e l’utilizzo degli apparecchi di controllo delle loro attività), nella versione in vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 37/2007»), così dispone:

«1)      I seguenti fatti costituiscono violazioni molto gravi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CEE) n. 3821/85 nonché, se del caso, dell’accordo [europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETR)], e costituiscono contravvenzioni se non sono considerati reati ai sensi della normativa penale:

1.      il superamento, nella misura di almeno due ore, del periodo di guida giornaliero, ossia del periodo massimo di guida giornaliero;

(…)

6.      il mancato rispetto, nella misura di almeno due ore, del periodo minimo di riposo giornaliero».

18      L’articolo 9 del decreto legislativo n. 37/2007 così dispone:

«1.      Le contravvenzioni di cui all’articolo 8 danno luogo alle seguenti sanzioni:

(…)

c)      un’ammenda compresa tra 4 000 e 8 000 [lei rumeni (RON)], applicabile al conducente del mezzo per i fatti previsti al paragrafo 1, punti 15, 16, da 18 a 20, da 22 a 26, da 28 a 30, 36 e 38, nonché applicabile agli imprenditori/operatori del trasporto su strada per i fatti previsti al paragrafo 1, punti da 1 a 11, 31 e 32».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

19      La Casa Noastră è un’impresa che produce e commercializza serramenti in PVC, con stabilimenti di produzione situati a Pielești (Romania), ossia a circa 13 chilometri da Craiova (Romania).

20      Tale impresa provvede al trasporto dei propri dipendenti, da e verso il luogo di lavoro, mediante tre autobus da 44 posti e due minibus da 20 posti, dei quali è proprietaria. A tal fine, essa impiega, in modo permanente, cinque autisti.

21      I dipendenti della Casa Noastră sono suddivisi in tre squadre che lavorano a turno, cosicché il loro trasporto viene effettuato ogni giorno lavorativo con tre tragitti di andata e ritorno. Uno dei tragitti percorsi nell’ambito di tali trasporti è quello da Pielești a Braneț (Romania) e ritorno. La distanza tra tali due località è di 21 chilometri.

22      Il 26 novembre 2014 uno dei veicoli della Casa Noastră, guidato da uno dei conducenti di tale impresa in detto tragitto, è stato sottoposto a controllo da parte di un ispettore dell’ISCTR. Durante tale controllo, il conducente ha dovuto esibire il registro del proprio tachigrafo, dal quale è risultato il mancato rispetto dei periodi di riposo e di guida. Alla Casa Noastră è stata quindi inflitta una contravvenzione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, punti 1 e 6, del decreto legislativo n. 37/2007, per il superamento del periodo di guida giornaliero, e più precisamente del periodo massimo di guida giornaliero, nonché per il mancato rispetto del periodo minimo di riposo giornaliero.

23      La Casa Noastră ha contestato tale sanzione sostenendo, in particolare, che, al momento del controllo, essa effettuava un trasporto stradale di persone che rientrava nella categoria dei «servizi regolari specializzati» di trasporto domicilio-lavoro di lavoratori, su un percorso di meno di 50 chilometri, e che, di conseguenza, trovava applicazione la deroga di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006.

24      L’ISCTR ha sostenuto che la Casa Noastră effettuava un trasporto stradale di persone per conto proprio, dato che tale trasporto veniva realizzato senza fine di lucro o commerciale, mentre il trasporto stradale di persone nell’ambito dei servizi regolari specializzati è a pagamento e implica il rispetto di altri requisiti previsti dalla legislazione nazionale. Di conseguenza, detto trasporto non rientrava, a suo parere, nella deroga di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006.

25      Il giudice del rinvio ritiene che si debba esaminare la possibilità legale per gli operatori economici di organizzare servizi di trasporto per i propri lavoratori verso e dal luogo di lavoro, nonché i limiti entro i quali un lavoratore, durante il trasporto, è un passeggero che beneficia di un servizio regolare specializzato, tenuto conto del fatto che la Casa Noastră non percepisce alcun corrispettivo per il servizio di trasporto di cui trattasi.

26      In tali condizioni, la Judecătoria Balş – Judeţul Olt (Tribunale di primo grado di Balş – dipartimento di Olt, Romania), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      In che limiti l’espressione “da chiunque organizzati”, di cui all’articolo 2, punto 3, del regolamento (CE) n. 1073/2009, possa essere interpretata nel senso che il servizio regolare di trasporto può essere organizzato da un operatore economico per il trasporto dei propri lavoratori verso e dal luogo di lavoro;

2)      In che limiti l’espressione “trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri”, di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006 possa essere interpretata nel senso che si applica ai lavoratori, negli spostamenti verso o dal luogo di lavoro».

 Sulle questioni pregiudiziali

27      Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il servizio di trasporto domicilio-lavoro di lavoratori, organizzato dal datore di lavoro di questi ultimi e il cui percorso non supera i 50 chilometri, rientri nell’ambito di applicazione della deroga prevista all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006, secondo la quale tale regolamento non si applica a siffatto servizio di trasporto.

28      A tale riguardo, occorre ricordare che, a norma del considerando 17 e dell’articolo 1 del regolamento n. 561/2006, quest’ultimo mira ad armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, ed a migliorare le condizioni di lavoro del personale di tale settore nonché la sicurezza stradale, obiettivi, questi, che si traducono in particolare nell’obbligo, in linea di principio, di dotare i veicoli adibiti al trasporto su strada di un tachigrafo omologato che consenta di controllare il rispetto dei periodi di guida e di riposo dei conducenti (v., in particolare, sentenze del 3 ottobre 2013, Lundberg, C‑317/12, EU:C:2013:631, punto 31 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 19 ottobre 2016, EL-EM-2001, C‑501/14, EU:C:2016:777, punto 21).

29      Secondo l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006, quest’ultimo non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri.

30      Ai sensi dell’articolo 4, lettera n), del medesimo regolamento, per «servizio regolare passeggeri» si intendono i trasporti nazionali ed internazionali conformi alla definizione di cui all’articolo 2, punto 1, del regolamento n. 684/92.

31      La Corte ha precisato, a tale riguardo, che detto articolo 2, punto 1, prevede due categorie di tali servizi, stabilendo una distinzione tra i servizi regolari ed i servizi regolari specializzati. I primi, accessibili a tutti, effettuano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati, in quanto i viaggiatori possono essere presi a bordo e deposti alle fermate preventivamente stabilite. I secondi sono effettuati alle medesime condizioni, ma unicamente per determinate categorie di viaggiatori (sentenza del 30 aprile 1998, Clarke & Sons e Ferne, C‑47/97, EU:C:1998:185, punto 16), ossia per il trasporto «domicilio-lavoro dei lavoratori», il trasporto «domicilio-istituto scolastico» degli scolari e degli studenti ed i trasporti «Stato d’origine-luoghi di stanza» dei militari e delle loro famiglie.

32      Ne consegue che i servizi regolari specializzati costituiscono una categoria specifica di servizi regolari, in quanto l’unica differenza tra tali due categorie risiede nel fatto che i servizi regolari specializzati riguardano il trasporto di gruppi di persone determinate, ad esclusione di altri passeggeri, mentre i servizi regolari sono accessibili, senza alcuna restrizione, a tutti i passeggeri. Ebbene, alla luce degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 561/2006, indicati al punto 28 della presente sentenza, la qualità delle persone trasportate non può costituire un criterio determinante per applicare o meno tale regolamento.

33      Tenuto conto della struttura del regolamento n. 684/92, nonché di come è definita la nozione di «servizi regolari specializzati», l’intenzione del legislatore dell’Unione sembra essere stata di escludere dall’ambito di applicazione del regolamento n. 561/2006 sia i servizi regolari sia i servizi regolari specializzati, purché il percorso interessato non superi i 50 chilometri.

34      Tale constatazione non è messa in discussione dal fatto che il regolamento n. 684/92 sia stato sostituito dal regolamento n. 1073/2009, che opera una distinzione tra i «servizi regolari» ed i «servizi regolari specializzati». Le definizioni di tali nozioni, infatti, restano sostanzialmente immutate, cosicché i servizi regolari specializzati continuano ad essere definiti come una categoria specifica di servizi regolari.

35      Inoltre, il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori è espressamente contemplato dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1073/2009 in quanto costituisce una forma dei servizi regolari specializzati. Il ragionamento alla base dell’interpretazione del regolamento n. 684/92 si applica, di conseguenza, mutatis mutandis, al regolamento n. 1073/2009.

36      Ne consegue che l’ambito di applicazione della deroga di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006 non è stato modificato dal regolamento n. 1073/2009, e tale deroga si applica sia ai servizi regolari sia ai servizi regolari specializzati, purché il percorso interessato non superi i 50 chilometri.

37      In secondo luogo, occorre rilevare che il regolamento n. 1073/2009 contiene, all’articolo 2, punto 5, al pari dell’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 684/92, una definizione dei «trasporti per conto proprio», secondo la quale essi costituiscono trasporti effettuati senza fine di lucro o commerciale a condizione, da un lato, che l’attività di trasporto costituisca soltanto un’attività accessoria per la persona fisica o giuridica che la effettua. Dall’altro, detta definizione prevede che i veicoli devono essere di proprietà di tale persona fisica o giuridica, essere stati acquistati a rate o avere costituito l’oggetto di un contratto di leasing a lungo termine, e devono essere guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa o da personale impiegato dall’impresa o messo a disposizione dell’impresa in base ad un obbligo contrattuale.

38      Nel caso di specie, si deve constatare che, da un lato, il trasporto di cui al procedimento principale sembra soddisfare i requisiti per essere qualificato come «servizio regolare specializzato».

39      Detto trasporto viene effettuato ogni giorno lavorativo con tre andate e ritorni, che corrispondono ai tre turni di lavoro giornalieri della Casa Noastră. Dato che, alla luce degli elementi di cui dispone la Corte, il trasporto domicilio-lavoro dei dipendenti di tale impresa viene effettuato tra le località di Pielești e di Braneț, l’itinerario in questione è «determinato» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, del regolamento n. 1073/2009, poiché l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri hanno luogo a fermate preventivamente stabilite. Inoltre, il servizio di cui al procedimento principale è rivolto unicamente ad una categoria precisa di passeggeri, nella fattispecie i dipendenti di detta impresa, ad esclusione di altri passeggeri.

40      Dall’altro lato, il trasporto di cui al procedimento principale soddisfa anche i requisiti stabiliti all’articolo 2, punto 5, del regolamento n. 1073/2009, relativi ai «trasporti per conto proprio».

41      Secondo i medesimi elementi, infatti, i servizi di trasporto in questione non sono forniti ai dipendenti della Casa Noastră né a fine di lucro né a fine commerciale. Il giudice del rinvio precisa peraltro che per il servizio fornito non viene percepito alcun corrispettivo. Inoltre, l’attività principale di tale società non è tanto il trasporto di persone, quanto la produzione e la commercializzazione di serramenti in PVC, ed il trasporto di lavoratori rappresenta per la medesima soltanto un’attività accessoria. Infine, la Casa Noastră è proprietaria dei veicoli utilizzati, i quali, per giunta, sono guidati dai dipendenti di tale impresa.

42      Come è stato constatato al punto 36 della presente sentenza, la deroga di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006 si applica ai servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati. Di conseguenza, tale deroga non riguarda, a priori, i trasporti per conto proprio.

43      Ebbene, si deve rilevare che la categoria dei servizi regolari, che comprende i servizi regolari specializzati, e la categoria dei trasporti per conto proprio non si escludono a vicenda. I trasporti per conto proprio possono prendere la forma di servizi regolari specializzati o di servizi occasionali, questi ultimi definiti all’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 1073/2009 come i servizi che non rientrano né nella definizione di servizi regolari né nella definizione di servizi regolari specializzati e la cui principale caratteristica è di consistere nel trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso.

44      A tale riguardo occorre rilevare che, nel testo dei regolamenti nn. 561/2006 e 1073/2009, nulla osta a tale interpretazione. In linea di principio, come ha sostenuto la Commissione europea nelle proprie osservazioni scritte, i servizi di trasporto possono essere classificati in due categorie, ossia, da un lato, i servizi forniti a terzi e, dall’altro, i servizi per conto proprio.

45      La prima di tali categorie può assumere forme diverse, ossia quella di sevizi regolari, di servizi regolari specializzati e di servizi occasionali.

46      I servizi per conto proprio, se soddisfano i requisiti previsti dal regolamento n. 1073/2009, possono anche prendere la forma di servizi regolari specializzati o di servizi occasionali. Ne sono invece esclusi i servizi regolari, che sono, per definizione, accessibili a tutti i passeggeri.

47      Tale interpretazione è avvalorata dal fatto che, effettivamente, sia il regolamento n. 684/92 che il regolamento n. 1073/2009 includono nell’ambito di applicazione dei servizi regolari specializzati, come è già stato rilevato al punto 35 della presente sentenza, il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori. Inoltre, la definizione contenuta all’articolo 2, punto 1.2, del regolamento n. 684/92 precisa che tali servizi assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori «chiunque sia l’organizzatore».

48      Peraltro, tale interpretazione è confermata anche dal fatto che i trasporti per conto proprio, nel regolamento n. 1073/2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus, sono sottoposti a regole generalmente meno stringenti di quelle applicabili ai servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati. Questi ultimi, infatti, possono essere effettuati soltanto previa autorizzazione, mentre i trasporti per conto proprio sono sottoposti unicamente ad un regime di attestazione e non sono soggetti ad autorizzazione. Di conseguenza, non è necessario il rilascio di un’attestazione in funzione delle modalità di esercizio del servizio di trasporto, in quanto l’attestazione relativa al trasporto per conto proprio copre tutte le modalità di esercizio del servizio, senza che sia necessario procedere ad un’identificazione specifica a seconda della categoria dei servizi di trasporto interessati.

49      L’unica differenza tra un servizio regolare specializzato destinato a terzi ed il medesimo servizio effettuato nell’ambito di un trasporto per conto proprio riguarda, di conseguenza, la qualità dell’organizzatore del servizio. Ebbene, tale differenza non può giustificare il fatto che servizi regolari specializzati effettuati nell’ambito di un trasporto per conto proprio vengano esclusi dall’ambito di applicazione della deroga di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006.

50      Tale interpretazione non pregiudica neppure gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 561/2006. Quest’ultimo mira, come è stato rilevato al punto 28 della presente sentenza, ad armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, ed a migliorare le condizioni di lavoro del personale di tale settore nonché la sicurezza stradale. Ebbene, i servizi regolari specializzati effettuati per conto proprio non rappresentano una concorrenza sleale a danno di altri tipi di trasporto proposti a terzi, in quanto solo i dipendenti dell’impresa che offre tali servizi possono usufruirne. Del resto, per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza stradale, non vi sarebbe alcuna giustificazione per operare una distinzione tra un conducente che assicura servizi regolari specializzati per terzi su distanze inferiori a 50 chilometri ed un conducente che assicura servizi regolari specializzati nell’ambito di un trasporto per conto proprio sulle medesime distanze.

51      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006, nonché l’articolo 2, punto 3, del regolamento n. 1073/2009, devono essere interpretati nel senso che il servizio di trasporto domicilio-lavoro di lavoratori, organizzato dal datore di lavoro di questi ultimi e il cui percorso non supera i 50 chilometri, rientra nell’ambito di applicazione della deroga prevista all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006, secondo la quale tale regolamento non si applica a siffatto servizio di trasporto.

 Sulle spese

52      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

L’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, nonché l’articolo 2, punto 3, del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006, devono essere interpretati nel senso che il servizio di trasporto domicilio-lavoro di lavoratori, organizzato dal datore di lavoro di questi ultimi e il cui percorso non supera i 50 chilometri, rientra nell’ambito di applicazione della deroga prevista all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006, secondo la quale tale regolamento non si applica a siffatto servizio di trasporto.

Firme


*      Lingua processuale: il rumeno.