Language of document : ECLI:EU:C:2017:298

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

26 aprile 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione delle merci – Viti da impianto destinate ad essere inserite nel corpo umano per il trattamento di fratture o il fissaggio di protesi – Nomenclatura combinata – Voce 9021 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014 – Validità»

Nella causa C‑51/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Noord-Holland (Tribunale della provincia dell’Olanda settentrionale, Paesi Bassi), con decisione del 25 gennaio 2016, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2016, nel procedimento

Stryker EMEA Supply Chain Services BV

contro

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, M. Safjan e D. Šváby (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 gennaio 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Stryker EMEA Supply Chain Services BV, da H. de Bie, advocaat;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da K. Bulterman e A.M. de Ree, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A. Caeiros e S. Noë, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della voce 9021 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014 (GU 2014, L 312, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»), nonché sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014 della Commissione, dell’11 novembre 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2014, L 329, pag. 3).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Stryker EMEA Supply Chain Services BV (in prosieguo: la «Stryker») e l’Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (l’ispettore del servizio tributario/doganale, ufficio di Rotterdam Rijnmond; in prosieguo: le «autorità doganali») relativamente alla classificazione tariffaria di tre modelli di viti da impianto ad uso medicale.

 Contesto normativo

 Classificazione delle merci

3        La NC è stata introdotta dal regolamento n. 2658/87. Trova il suo fondamento nella convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). La NC riprende le voci e sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni che le sono proprie.

4        Il regolamento n. 2658/87 autorizza la Commissione europea a chiarire il contenuto delle voci doganali. L’allegato I del regolamento n. 2658/87 è aggiornato dalla Commissione ogni anno. Con il regolamento di esecuzione n. 1101/2014, la Commissione ha adottato una versione completa della NC, applicabile a partire dal 1o gennaio 2015.

5        A tal proposito, la NC contiene nella sua prima parte, capo I, sezione A, un insieme di regole generali per l’interpretazione della nomenclatura di cui trattasi. Detta sezione dispone quanto segue:

«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.      I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (…).

(…)

6.      La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci (…). Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

6        La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene una sezione XV, rubricata «Metalli comuni e loro lavori». Le note 2 e 3 di tale sezione così recitano:

«2.      Nella [NC], per “parti e forniture di impiego generale” si intendono:

a)      gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;

(…)

3.      Nella [NC], per “metalli comuni” si intendono: (…) l’acciaio, (…) il titanio, (…)».

7        La sezione XV della NC comprende un capitolo 73, rubricato «Lavori di ghisa, ferro o acciaio». Tale capitolo include in particolare la voce 7318, che è così redatta:

«Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio».

8        Il SA include una nota esplicativa relativa alla voce 7318, che precisa quanto segue:

«Tutti questi articoli sono normalmente filettati allo stato finito, ad eccezione per esempio di certi bulloni che alle volte sono fissati per mezzo di copiglie. Essi permettono di unire tra di loro uno o più pezzi in modo che sia possibile smontarli ulteriormente senza danneggiamento.

(…) [L]e viti per metalli hanno forma cilindrica e la loro filettatura è molto serrata e poco inclinata; sono sia a testa non solcata, nel qual caso si avvitano o si svitano con una chiave, sia a testa solcata o a impronta. (…)

[Le] (…) viti per metalli di qualsiasi genere sono classificat[e] in questa voce, qualunque sia la loro forma e il loro uso, compres[e] quell[e] di forma speciale, come i bulloni a U (bulloni a staffa), i bulloni senza testa che consistono in gambi cilindrici filettati a una estremità o su tutta la lunghezza, le caviglie prigioniere, costituite da un gambo corto filettato alle due estremità ecc.

(…)

Le viti per legno differiscono (…) dalle viti per metallo per la loro forma tronco-conica e per il fatto che esse sono munite di un filetto tagliente che deve, girando, aprire la sua strada nella materia. Inoltre, le viti per legno sono munite, nella maggior parte dei casi, di una capocchia solcata o con impronta, e sono sempre impiegate senza dado.

(…)».

9        La sezione XV della NC include anche un capitolo 81, rubricato «Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie». Tale capitolo ricomprende la voce 8108, il cui tenore letterale è il seguente:

«Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi

(…)

8108 90 – altri

(…)

8108 90 90 – – altri».

10      La seconda parte della NC include una sezione XVIII, rubricata «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi».

11      La sezione XVIII della NC contiene un capitolo 90, intitolato «Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi».

12      La nota 1 di tale capitolo 90 così dispone:

«1.      Questo capitolo non comprende:

(…)

f)      le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

(…)».

13      La nota esplicativa del SA relativa al capitolo 90 precisa quanto segue:

«Questo Capitolo comprende un insieme di strumenti e apparecchi molto diversi, ma che, in genere, sono caratterizzati essenzialmente per la rifinitura della loro fabbricazione e la loro grande precisione; ciò che li rende idonei, per la maggior parte, a essere particolarmente utilizzati (…) per usi medicali.

(…)».

14      La voce 9021 della NC è così formulata:

«9021 10 – oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture

(…)

9021 10 90 -- oggetti e apparecchi per fratture

(…)

9021 90 – altri

(…)

9021 90 90 – – altri».

15      La nota esplicativa del SA relativa alla voce 9021 così precisa:

«Gli oggetti e apparecchi per fratture ecc., servono sia a immobilizzare gli organi colpiti, (a permetterne la distensione o per proteggerli), sia a ridurre le fratture. (…)

Alcuni di questi oggetti e apparecchi possono essere fissati sul paziente stesso (è il caso in particolare, delle docce per fratture, di fili metallici, di zinco, di legno ecc., per immobilizzare le membra, delle stecche costituite da liste ingessate per il gomito, dei supporti per la cassa toracica ecc.), o essere adattati su un letto o una tavola (cerchi di protezione, apparecchi per fratture detti di “estensione” a montanti tubolari destinati a sostituire le docce per fratture o tavolette ecc.). (…)

Con riserva delle disposizioni della Nota 1 f) di questo Capitolo, rientrano anche in questa voce le placche, chiodi ecc., introdotti nel corpo dai chirurghi per tenere giustapposte le due parti di un osso rotto o per l’analogo trattamento delle fratture».

16      La nota esplicativa della NC relativa alla sottovoce 9021 39 90 così precisa:

«Rientrano, per esempio, in questa sottovoce:

1.      le piastre che restano in modo permanente nell’organismo (per esempio: per sostituire una parte di osso o un osso intero);

(…)».

 Regolamento di esecuzione n. 1212/2014

17      Il regolamento di esecuzione n. 1212/2014 procede alla classificazione di una vite da impianto ad uso medicale, conformemente ai dati contenuti nel suo allegato.

18      Tale vite è ivi descritta come segue:

«Prodotto solido, cilindrico, filettato, in lega di titanio molto dura a finitura colorata, della lunghezza di circa 12 mm.

Il prodotto presenta uno stelo dal diametro esterno costante di 3 mm e una testa. Lo stelo è completamente filettato con filettatura asimmetrica. La testa è filettata con un innesto ad intaglio (che consente di avvitarla in una piastra d’appoggio nei sistemi di fissaggio).

Il prodotto risponde alle norme ISO/TC 150 per le viti da impianto ed è destinato all’uso nel campo della chirurgia traumatologica per ridurre le fratture. Deve essere inserito nel corpo utilizzando strumenti specifici.

Per l’importazione è contenuto in un imballaggio sterilizzato. Il prodotto è contrassegnato con un numero ed è pertanto tracciabile durante la produzione e la distribuzione».

19      In base alla motivazione riportata nell’allegato di detto regolamento, la classificazione è effettuata a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC, della nota 2 a) della sezione XV, della nota 3 della sezione XV, della nota 1 f) del capitolo 90, nonché del testo delle voci e delle sottovoci 8108, 8108 90 e 8108 90 90 della NC.

20      Tale motivazione continua nei seguenti termini:

«Viste le sue caratteristiche oggettive, il prodotto corrisponde in pieno a una vite in metallo comune, anche se è destinato all’uso nella chirurgia traumatologica. Indipendentemente dal loro concreto utilizzo, le viti in metallo comune sono, in conformità alla nota 2 a) della sezione XV, parti e forniture di impiego generale. La classificazione alla voce 9021 come stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture è pertanto esclusa in virtù della nota 1 f) del capitolo 90.

Il prodotto va perciò classificato nel codice NC 8108 90 90 come altri articoli in titanio».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

21      Il procedimento principale verte sulla revoca di tre informazioni tariffarie vincolanti rilasciate alla Stryker dalle autorità doganali per tre modelli di viti da impianto destinate ad essere introdotte nel corpo umano per il trattamento di fratture e il fissaggio di protesi. Risulta dalla decisione del giudice del rinvio che tali viti presentano le seguenti caratteristiche comuni:

–        diametro di, rispettivamente, 6,5 mm, 6,5 mm e 4 mm;

–        lunghezza di, rispettivamente, 25 mm, 50 mm e 16 mm;

–        filettatura specificamente progettata;

–        testa con incavo esagonale;

–        imballaggio, individuale, consistente in una piccola scatola, con le istruzioni per l’uso;

–        stato sterile o non sterile.

22      Risulta parimenti dalla decisione del giudice del rinvio che tali viti presentano caratteristiche specifiche. Mentre una è in lega di titanio, le altre due sono in acciaio inossidabile. Le viti in acciaio inossidabile, inoltre, sono monouso. La vite in lega di titanio, infine, è utilizzata per il fissaggio di articolazioni artificiali, mentre le viti in acciaio inossidabile sono utilizzate per il fissaggio o la stabilizzazione temporanea delle ossa.

23      In considerazione delle summenzionate caratteristiche, sulla base delle informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali, queste ultime avevano classificato detti tre tipi di viti da impianto ad uso medicale sotto la voce 9021 90 90 della NC.

24      In seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione n. 1212/2014, le autorità in parola hanno disposto la revoca di tali informazioni tariffarie con decisione del 6 gennaio 2015. Detta revoca è stata giustificata con la motivazione che, ai sensi del citato regolamento, una «vite destinata all’uso nella chirurgia deve essere classificata, alla luce delle sue caratteristiche e proprietà oggettive, come parte e fornitura di impiego generale».

25      Dopo un reclamo infruttuoso depositato dinanzi alle autorità doganali, la Stryker ha introdotto un ricorso contro detta decisione di revoca dinanzi al giudice del rinvio.

26      A sostegno di tale ricorso, la Stryker afferma, in sostanza, che, tenuto conto delle caratteristiche e delle proprietà oggettive delle viti da impianto, nonché della loro destinazione d’uso intrinseca, non si tratta di viti «comuni» come quelle oggetto della voce 7318 della NC. La Stryker, inoltre, sostiene che il regolamento di esecuzione n. 1212/2014 non sia valido, poiché la classificazione da esso operata si basa unicamente sull’aspetto esteriore delle viti da impianto ad uso medicale in parola, senza tenere conto della loro destinazione intrinseca, il che risulta in contrasto con la giurisprudenza della Corte.

27      Le autorità doganali sostengono che le viti in discussione nel procedimento principale mostrano grandi somiglianze con la vite descritta in detto regolamento e che quindi, devono essere qualificate come «parti e forniture di impiego generale».

28      Il giudice del rinvio ritiene che, in primo luogo, tenuto conto delle proprietà e delle caratteristiche oggettive, ivi inclusa la loro destinazione intrinseca, le viti da impianto in discussione nel procedimento principale possano essere classificate sotto la voce 9021 della NC.

29      Una simile classificazione risulterebbe, da un lato, dalle caratteristiche e dalle proprietà oggettive delle viti da impianto ad uso medicale oggetto del procedimento principale. Il giudice del rinvio rileva, a tal proposito, che le viti in parola sono progettate, prodotte e vendute come articolo ortopedico per il trattamento di fratture o per il fissaggio di protesi, che esse sono fornite unitamente alle istruzioni per l’uso chirurgico e possono essere introdotte nel corpo soltanto con l’ausilio di specifici strumenti medicali, che il materiale utilizzato (acciaio o lega di titanio) è specificamente concepito per ridurre al minimo i rischi di rigetto, che la filettatura di tali viti è più profonda rispetto a quella delle viti «comuni», che la testa delle viti è progettata per evitare il più possibile l’insorgere di infiammazioni, che esse soddisfano standard normativi dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione che garantisce la qualità dei prodotti medicali e, infine, che sono tracciabili in caso di richiamo.

30      Risulta altresì dalla decisione di rinvio che le viti oggetto del procedimento principale si presentano imballate singolarmente in una piccola scatola e che possono essere offerte in versione sterile.

31      D’altro lato, il giudice del rinvio fa presente che le viti da impianto oggetto del procedimento principale sono destinate esclusivamente ad essere introdotte nel corpo umano per il trattamento di fratture delle ossa o il fissaggio di protesi.

32      In secondo luogo, il giudice del rinvio osserva che le viti in discussione nel procedimento principale corrispondono alla vite descritta nell’allegato del regolamento di esecuzione n. 1212/2014, il quale esclude la classificazione sotto la voce 9021 della NC. Il giudice del rinvio deduce da tale regolamento che, nel caso di un prodotto incluso nella categoria «parti e forniture di impiego generale» ai sensi della nota 2 della sezione XV della NC, la sua destinazione non possa essere presa in considerazione ai fini della classificazione tariffaria del medesimo.

33      In terzo luogo, il giudice del rinvio sottolinea l’importanza attribuita dalla Commissione, che ha adottato il regolamento d’esecuzione n. 1212/2014, all’aspetto esteriore della vite da impianto ai fini della classificazione della medesima. Tale giudice riconosce che, prima facie, una siffatta vite da impianto assomiglia ad una vite «comune». Questi osserva, tuttavia, che un esame più approfondito rivelerebbe una caratteristica propria distintiva di tali viti da impianto rispetto a quelle comuni. Esso rileva, a tal proposito, che la filettatura delle viti da impianto è più profonda rispetto a quella di una vite comune e che l’intaglio della testa della vite non è idoneo all’uso di utensili universali, bensì all’impiego di specifici strumenti medicali.

34      Il giudice del rinvio s’interroga, pertanto, sulla questione se la Commissione abbia oltrepassato i limiti delle proprie competenze, circoscrivendo l’ambito di applicazione della voce 9021 della NC nella motivazione riportata nell’allegato al regolamento n.1212/2014.

35      In tale contesto, il Rechtbank Noord-Holland (Tribunale della provincia dell’Olanda settentrionale, Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      se la voce 9021 della NC debba essere interpretata nel senso che le viti da impianto [come quelle in discussione nel procedimento principale], destinate esclusivamente a essere inserite nel corpo umano per il trattamento di fratture o l’impianto di protesi, possano essere classificate sotto tale voce;

2)      se il regolamento [di esecuzione] n. 1212/2014 sia valido».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

36      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che rientrano nella voce 9021 della NC viti da impianto ad uso medicale, come quelle in discussione nel procedimento principale, che sono destinate esclusivamente a essere inserite nel corpo umano per il trattamento di fratture o l’impianto di protesi.

37      La Stryker sostiene che, in ogni caso, i tre modelli di viti di cui al procedimento principale, indipendentemente dalla loro composizione materiale – in acciaio o in titanio –, rientrano nella voce 9021 della NC. Tale classificazione sarebbe giustificata, sostanzialmente, da un lato, dalla loro destinazione intrinseca e, dall’altro, dalle caratteristiche oggettive specifiche delle viti in parola, caratteristiche che la Commissione avrebbe erroneamente omesso di considerare rilevanti.

38      Secondo la Commissione, invece, il criterio determinante consiste nell’analisi delle caratteristiche oggettive esteriori delle viti in discussione. La Commissione, a tal fine, attribuisce importanza decisiva alla circostanza che, a suo parere, le viti oggetto del procedimento principale «corrispond[ono] in pieno» a viti comuni. La Commissione nega, quindi, qualsiasi rilevanza alla destinazione di tali viti, vale a dire, l’uso nella chirurgia traumatologica. Le viti di cui al procedimento principale dovrebbero perciò essere considerate come «parti e forniture di impiego generale in metallo comune» e non potrebbero essere classificate, ai sensi della nota 1 f) del capitolo 90 della NC, alla voce 9021 della stessa. La Commissione, pertanto, propone di classificare le viti oggetto del procedimento principale, in funzione della loro composizione materiale, alla voce 7318 della NC per le viti in acciaio e alla voce 8108 della NC per le viti in lega di titanio.

39      A tal proposito, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e nelle loro proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., in particolare, sentenza del 18 maggio 2011, Delphi Deutschland, C‑423/10, EU:C:2011:315, punto 23).

40      Secondo una giurisprudenza altrettanto costante, inoltre, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, e detta inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v., in particolare, sentenza del 22 dicembre 2010, Premis Medical, C‑273/09, EU:C:2010:809, punto 43).

41      Nel caso di specie, risulta dalle constatazioni fattuali operate dal giudice del rinvio, richiamate al precedente punto 29, che le viti in discussione nel procedimento principale sono dotate di una testa con una forma speciale adatta specificamente agli strumenti medicali per il fissaggio, di una filettatura specificamente progettata per inserirsi nelle ossa e per ridurre il rischio di infiammazioni nonché di un trattamento speciale volto a ridurre i rischi di rigetto.

42      È pacifico, peraltro, che dette viti siano state progettate specificamente per essere impiantate nel corpo umano al fine di fissare, rispettivamente, o un’articolazione artificiale, o delle ossa o parti di osso.

43      È giocoforza costatare, inoltre, che dei prodotti come quelli in discussione nel procedimento principale non si riscontra menzione esplicita né nella formulazione letterale delle voci della NC né nelle note delle sezioni o dei capitoli di quest’ultima.

44      Occorre rilevare, ciononostante, che la formulazione della voce 9021 della NC menziona, in particolare, oggetti ed apparecchi per fratture.

45      A tal proposito, da un lato, le note esplicative del SA e, dall’altro, quelle della NC forniscono indicazioni utili per la classificazione tariffaria di prodotti come quelli di cui al procedimento principale, anche se dette note esplicative hanno natura interpretativa senza però essere giuridicamente vincolanti (v. sentenza del 27 aprile 2006, Kawasaki Motors Europe, C‑15/05, EU:C:2006:259, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

46      In primo luogo e innanzitutto, la nota esplicativa del SA relativa al capitolo 90, riportata al precedente punto 13, precisa che i prodotti ricompresi in tale capitolo sono caratterizzati essenzialmente per la rifinitura della loro fabbricazione e la loro grande precisione; ciò che li rende idonei, per la maggior parte, a essere utilizzati segnatamente per usi medicali.

47      Devono essere classificati alla posizione 9021 della NC, difatti, prodotti che si caratterizzano essenzialmente per la rifinitura della loro fabbricazione e la loro grande precisione, il che li distingue dai prodotti di uso comune (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2002, Lohmann e Medi Bayreuth, da C‑260/00 a C‑263/00, EU:C:2002:637, punto 37).

48      Inoltre, ai sensi del punto 2 delle note esplicative del SA relative alla voce 9021, gli oggetti e apparecchi per fratture «servono sia a immobilizzare gli organi colpiti (…) sia a ridurre le fratture». Rientrano in questa voce anche «le placche, chiodi ecc., introdotti nel corpo dai chirurghi per tenere giustapposte le due parti di un osso rotto o per l’analogo trattamento delle fratture».

49      Infine, la nota esplicativa della sottovoce 9021 39 90 della NC precisa che rientrano in tale voce «le piastre che restano in modo permanente nell’organismo (per esempio: per sostituire una parte di osso o un osso intero)».

50      Risulta da quanto precede che devono essere classificati sotto la voce 9021 della NC i prodotti che si caratterizzano per la rifinitura della loro fabbricazione e la loro grande precisione e che possono essere inseriti nel corpo umano al fine di immobilizzare le parti del corpo colpite o di ridurre le fratture, il che, di conseguenza, li distingue dai prodotti di uso comune.

51      In secondo luogo, i criteri che possono differenziare prodotti semplici o ordinari da quelli che rispondono ad una funzione medica comprendono, in particolare, il metodo di fabbricazione del prodotto interessato nonché la specificità della sua funzione (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2002, Lohmann e Medi Bayreuth, da C‑260/00 a C‑263/00, EU:C:2002:637, punto 39).

52      Per quanto concerne il metodo di fabbricazione del prodotto, emerge dalle constatazioni fattuali operate dal giudice del rinvio che le viti da impianto ad uso medicale in discussione nel procedimento principale sono progettate in modo tale che, per la forma speciale della loro testa, possono essere inserite nel corpo umano soltanto attraverso specifici strumenti medicali e non attraverso strumenti di uso comune. Inoltre, il materiale utilizzato per dette viti in acciaio inossidabile o in titanio è specificamente concepito per ridurre al minimo i rischi di rigetto.

53      Quanto alla specificità della funzione del prodotto, emerge parimenti dalla decisione di rinvio che le viti da impianto ad uso medicale di cui al procedimento principale hanno esclusivamente la funzione di unire tra loro due parti di un osso fratturato o di fissare un’articolazione artificiale.

54      È giocoforza, quindi, constatare che prodotti come quelli in discussione nel procedimento principale si distinguono dai prodotti di uso comune per la rifinitura della loro fabbricazione e la loro grande precisione, tenuto conto del loro metodo di fabbricazione nonché della specificità della loro funzione. Non va, dunque, attribuita importanza determinante, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, all’aspetto esteriore delle viti da impianto ad uso medicale oggetto del procedimento principale.

55      Risulta, pertanto, dalle caratteristiche e dalle proprietà oggettive delle viti da impianto ad uso medicale come quelle in discussione nel procedimento principale, che detti prodotti possono rientrare nella voce 9021 della NC.

56      In terzo luogo, poiché, come emerge dai precedenti punti da 39 a 55, le viti oggetto del procedimento principale devono, tenuto conto delle loro caratteristiche e delle loro proprietà oggettive, essere classificate sotto la voce 9021 della NC in quanto oggetti per fratture, le stesse non possono essere classificate alle voci 7318 e 8108 della NC e non possono essere ricomprese tra le «parti e forniture di impiego generale» ai sensi della nota 1 f) del capitolo 90 e della nota 2 a) della sezione XV della NC.

57      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione proposta dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che sono ricomprese sotto la voce 9021 viti da impianto ad uso medicale come quelle in discussione nel procedimento principale, poiché tali prodotti presentano caratteristiche che li distinguono dai prodotti di uso comune per la rifinitura della loro fabbricazione e la loro grande precisione, nonché per il loro metodo di fabbricazione e la specificità della loro funzione. In particolare, la circostanza che viti da impianto ad uso medicale come quelle di cui al procedimento principale possano essere inserite nel corpo soltanto utilizzando specifici strumenti medicali e non strumenti di uso comune, costituisce una caratteristica di cui si deve tener conto per distinguere siffatte viti da impianto ad uso medicale da prodotti di uso comune.

 Sulla seconda questione

58      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento di esecuzione n. 1212/2014 sia valido.

59      Dalla giurisprudenza risulta, da un lato, che un regolamento di classificazione è adottato dalla Commissione quando la classificazione di un particolare prodotto nella nomenclatura combinata può porre difficoltà o essere oggetto di controversia e, dall’altro, che un regolamento siffatto ha una portata generale in quanto si applica non ad un operatore determinato, bensì alla generalità dei prodotti identici a quello oggetto di tale classificazione (v. sentenza del 19 febbraio 2009, Kamino International Logistics, C‑376/07, EU:C:2009:105, punto 63).

60      Orbene, occorre constatare, alla stregua della Commissione in sede d’udienza, che il prodotto che era stato classificato con il regolamento d’esecuzione n. 1212/2014 non è identico alle viti da impianto ad uso medicale in discussione nel procedimento principale dal punto di vista delle caratteristiche oggettive esteriori. La vite descritta nell’allegato di tale regolamento, difatti, presenta, inter alia, una lunghezza di circa 12 mm, uno stelo dal diametro esterno costante di 3 mm, una testa filettata e una filettatura asimmetrica, mentre le viti di cui al procedimento principale, come descritte nella decisione di rinvio, sono dotate di maggiore lunghezza, stelo dal diametro maggiore, testa non filettata e filettature non asimmetriche.

61      È certo vero che, secondo la giurisprudenza, l’applicazione per analogia di un regolamento di classificazione a prodotti equivalenti a quelli indicati da tale regolamento favorisce un’interpretazione coerente della NC nonché la parità di trattamento degli operatori (sentenza del 4 marzo 2004, Krings, C‑130/02, EU:C:2004:122, punto 35).

62      Siffatta applicazione per analogia, tuttavia, non è necessaria né possibile allorché la Corte, rispondendo ad una questione pregiudiziale, ha fornito al giudice del rinvio tutti gli elementi necessari per classificare un prodotto sotto la voce idonea della NC.

63      Ciò considerato, non occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale.

 Sulle spese

64      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

La voce 9021 della nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, deve essere interpretata nel senso che sono ricomprese sotto tale voce viti da impianto ad uso medicale come quelle in discussione nel procedimento principale, poiché tali prodotti presentano caratteristiche che li distinguono dai prodotti di uso comune per la rifinitura della loro fabbricazione e la loro grande precisione, nonché per il loro metodo di fabbricazione e la specificità della loro funzione. In particolare, la circostanza che viti da impianto ad uso medicale come quelle di cui al procedimento principale possano essere inserite nel corpo soltanto utilizzando specifici strumenti medicali e non strumenti di uso comune, costituisce una caratteristica di cui si deve tener conto per distinguere siffatte viti da impianto ad uso medicale da prodotti di uso comune.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.