CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 13 dicembre 2017 (1)
Causa C‑558/16
Doris Margret Lisette Mahnkopf
con l’intervento di:
Sven Mahnkopf
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania)]
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Certificato successorio europeo – Ambito di applicazione – Possibilità di indicare nel certificato successorio europeo la quota del coniuge superstite»
I. Introduzione
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è la seconda con la quale un giudice nazionale chiede alla Corte di interpretare le disposizioni del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (2).
2. La questione pregiudiziale sottoposta dal giudice nazionale nel caso Kubicka (3) riguardava la delimitazione tra la legge applicabile alla successione e la legge applicabile in materia di diritti reali. Nella presente causa, il giudice del rinvio chiede alla Corte di risolvere la questione relativa alla delimitazione tra la legge applicabile alla successione e la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi. Con le sue questioni pregiudiziali il giudice del rinvio vuole infatti, stabilire se nell’ambito di un certificato successorio europeo possa essere indicata la quota ereditaria spettante al coniuge superstite ai sensi dell’articolo 1371, paragrafo 1, del Bürgerliches Gesetzbuch (BGB codice civile tedesco). Inoltre, il giudice del rinvio vuole sapere quali effetti possano essere riconosciuti ad un eventuale inserimento dell’informazione relativa a tale quota nel contenuto del certificato successorio europeo.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
3. I considerando 11, 12 e 71 del regolamento n. 650/2012 chiariscono:
«(11) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a settori del diritto civile diversi dalla successione. A fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate alla materia successoria dovrebbero essere esplicitamente escluse dall’ambito d’applicazione del presente regolamento.
(12) Il presente regolamento non si dovrebbe pertanto applicare alle questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi, comprese le convenzioni matrimoniali riconosciute in alcuni sistemi giuridici nella misura in cui non trattino questioni di successione, e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che si considera abbiano effetti comparabili al matrimonio. Le autorità che, a norma del presente regolamento, sono competenti per una determinata successione dovrebbero tener conto, in funzione della situazione, dello scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi o del regime patrimoniale assimilabile del defunto ai fini della determinazione dell’eredità del defunto e delle rispettive quote dei beneficiari.
(…)
(71) Il certificato dovrebbe produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. Non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo ma avere forza probatoria e si dovrebbe presumere che dimostri con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione o di altra legge applicabile a elementi specifici, come la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte. La forza probatoria del certificato non dovrebbe estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, ad esempio la questione dell’affiliazione o la questione se un determinato bene appartenesse o meno al defunto (…)».
4. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera d), del regolamento n. 650/2012:
«1. Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. (…).
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
(…)
d) le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
(…)».
5. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012, si intende per:
«“successione” la successione a causa di morte, comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima».
6. Ai sensi dell’articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento n. 650/2012, intitolato «Ambito di applicazione della legge applicabile»:
«1. La legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 regola l’intera successione.
2. Tale legge regola in particolare:
(…)
b) l’individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite;
(…)».
7. Il capo VI del regolamento n. 650/2012, intitolato «Certificato successorio europeo», contiene una serie di disposizioni relative a tale istituto del diritto dell’Unione. Tra di esse ci sono gli articoli 62 e 63 i quali chiariscono la ratio che ha presieduto alla creazione del certificato successorio europeo.
«Articolo 62
Istituzione di un certificato successorio europeo
1. Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo (“certificato”) che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’articolo 69.
2. L’uso del certificato non è obbligatorio.
3. Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all’articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo.
Articolo 63
Scopo del certificato
1. Il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità.
2. Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi:
a) la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;
(…)».
8. L’articolo 68 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Contenuto del certificato», alle lettere f), h) e l), dispone quanto segue:
«Il certificato contiene le seguenti informazioni nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato:
f) le generalità del defunto: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d’identificazione (se del caso), indirizzo al momento della morte, data e luogo della morte;
(…)
h) i dati relativi a eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dal defunto o, se del caso, eventuali convenzioni stipulate dal defunto nel contesto di un rapporto che secondo la legge applicabile a quest’ultimo ha effetti comparabili al matrimonio e i dati relativi al regime patrimoniale tra coniugi o a un regime patrimoniale equivalente;
(…)
l) la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l’elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede;
(…)».
9. Gli effetti del certificato successorio europeo sono disciplinati dall’articolo 69 del regolamento n. 650/2012. Ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 5:
«1. Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. (…).
5. Il certificato costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l)».
B. Diritto tedesco
10. Nel diritto tedesco le norme relative alle liquidazioni patrimoniali che vengono effettuate in caso di scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi sono disciplinate dalle disposizioni del Bürgerliches Gesetzbuch. Tra queste, l’articolo 1931, paragrafi 1, prima frase, e 3, del BGB dispone:
«1. Il coniuge superstite del defunto è nominato erede legittimo insieme ai parenti di primo grado, per un quarto, e ai parenti di secondo grado o agli ascendenti, per la metà. (…)
2. (…)
3. La norma di cui all’articolo 1371 del BGB resta impregiudicata.
4. (…)».
11. Ai sensi dell’articolo 1371 del BGB:
«1. Qualora il regime patrimoniale termini a seguito del decesso di uno dei coniugi, il conguaglio dell’incremento patrimoniale si attua mediante l’aumento della quota ereditaria legale del coniuge superstite di un quarto dell’eredità a tal fine è irrilevante se i coniugi abbiano o meno conseguito un incremento nel singolo caso.
2. Il coniuge superstite che non sia né erede né legatario può chiedere il conguaglio dell’incremento patrimoniale ai sensi degli articoli da 1371 a 1373 e 1390; l’entità della quota di legittima del coniuge superstite (…) è determinata in questo caso secondo la quota ereditaria legale del coniuge, non aumentata.
3. Il coniuge superstite che rinunci all’eredità può chiedere, oltre al conguaglio dell’incremento patrimoniale, la sua quota di legittima anche qualora non ne avesse diritto ai sensi delle disposizioni del diritto successorio; sono fatti salvi i casi in cui il coniuge abbia rinunciato al suo diritto ereditario legale o al suo diritto di legittima sulla base di un contratto concluso con il coniuge.
4. Se vi sono discendenti del coniuge defunto aventi diritto all’eredità, non provenienti dal matrimonio sciolto per la morte di quel coniuge, il coniuge superstite è obbligato ad assicurare a tali discendenti, se e nella misura in cui gli stessi lo necessitino, i mezzi per un’istruzione adeguata in aggiunta al quarto assicurato ai sensi del paragrafo 1 della presente disposizione».
III. Procedimento principale
12. Il sig. Lutz G. Mahnkopf è deceduto il 29 agosto 2015, lasciando la vedova, sig.ra Doris Mahnkopf, ed il figlio, sig. Sven Mahnkopf. La sig.ra D. Mahnkopf ed il sig. S. Mahnkopf sono partecipanti al procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio.
13. Fino alla data della propria morte il defunto era coniugato con la partecipante al procedimento. Tra i coniugi vigeva il regime legale di separazione dei beni con conguaglio degli incrementi patrimoniali. Al momento del matrimonio i coniugi erano in possesso della cittadinanza tedesca e risiedevano in Germania. I coniugi non hanno stipulato alcun contratto matrimoniale. Il defunto non ha lasciato disposizioni in caso di morte.
14. Il patrimonio del testatore era situato in Germania, ad eccezione di una quota corrispondente alla metà del diritto di proprietà di un immobile situato in Svezia.
15. Su domanda della moglie del defunto il giudice competente in materia di successioni ha rilasciato, in data 30 maggio 2016, un certificato successorio nazionale, in base al quale eredi legittimi del sig. L. Mahnkopf, in parti uguali, risultano essere i partecipanti al procedimento.
16. Successivamente la moglie del defunto ha chiesto che le venisse rilasciato un certificato successorio europeo. Il certificato doveva servire a pubblicizzare il trasferimento del diritto di proprietà dell’immobile sito in Svezia agli eredi del sig. L. Mahnkopf. Tuttavia, la suddetta domanda è stata respinta dal giudice nazionale, il quale ha ritenuto che l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB si riferisca alle questioni riguardanti il regime patrimoniale tra coniugi che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012.
17. La suddetta decisione è stata impugnata dalla moglie del defunto con ricorso presentato dinanzi al giudice del rinvio, il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania). In quella fase la moglie del defunto aveva presentato anche una domanda eventuale, chiedendo che nel certificato successorio europeo venisse indicato, solo a titolo informativo, che un quarto dell’eredità, determinato ai sensi dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, spettava ad essa in forza del regime patrimoniale tra coniugi.
18. Il giudice del rinvio ha nutrito dubbi sulla possibilità di rilasciare un certificato successorio europeo corrispondente alle richieste della moglie del defunto.
19. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice nazionale ha rilevato che il sig. L. Mahnkopf non aveva effettuato la scelta della legge applicabile alla sua successione. Pertanto, conformemente all’articolo 21 del regolamento n. 650/2012, a tal riguardo trova applicazione la legge tedesca.
20. Orbene, per quanto riguarda le questioni relative ai rapporti patrimoniali tra coniugi, il giudice del rinvio ha ricordato che allo stato attuale non si è ancora concretizzata l’armonizzazione delle norme di conflitto di leggi in materia della legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi.
21. Di conseguenza, la legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi è individuata dalle norme di conflitto nazionali applicabili nello Stato del foro. Nel diritto tedesco si tratta degli articoli 14 e 15 del Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB, legge di attuazione del codice civile). Il giudice del rinvio ha indicato che in base alle citate disposizioni, la legge applicabile al regime patrimoniale tra il defunto e sua moglie è quella tedesca.
22. Benché la legge tedesca sia la legge applicabile in materia di successione, come anche la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi, il giudice del rinvio ha ritenuto che, nel contesto di un procedimento riguardante la domanda di un certificato successorio europeo, in circostanze come quelle della presente causa, la delimitazione degli ambiti di applicazione di tali due leggi applicabili possa risultare rilevante per il contenuto e per gli effetti di un siffatto certificato.
IV. Questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
23. In tali circostanze il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che il suo ambito di applicazione (“successioni a causa di morte”) si riferisce anche a disposizioni di diritto nazionale che, come l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, disciplinano questioni inerenti ai regimi patrimoniali per il periodo successivo alla morte di un coniuge prevedendo l’aumento della quota ereditaria legittima dell’altro coniuge.
2) Se, in caso di risposta in senso negativo alla prima questione, gli articoli 68, lettera l), e 67, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 debbano comunque essere interpretati nel senso che la quota ereditaria del coniuge superstite, ancorché una frazione della stessa risulti da un aumento dovuto a una norma in materia di regimi patrimoniali quale l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, può essere inserita in toto nel certificato successorio europeo.
Qualora in linea di principio si debba rispondere in senso negativo, se sia possibile fornire in via eccezionale una risposta positiva nei casi in cui:
a) il certificato successorio si limiti allo scopo di far valere in un determinato altro Stato membro i diritti degli eredi sul patrimonio del defunto situato in tale Stato membro, e
b) la decisione sulla successione (articoli 4 e 21 del regolamento n. 650/2012) e – indipendentemente dalle norme di conflitto applicate – le questioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi sono disciplinate dallo stesso ordinamento giuridico nazionale.
3) Se, in caso di risposta complessivamente negativa alla prima e seconda questione, l’articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che la quota ereditaria del coniuge superstite, aumentata in forza della normativa in materia di regimi patrimoniali, può essere inserita per intero – tuttavia solo a titolo informativo a motivo dell’aumento – nel certificato successorio europeo».
24. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 3 novembre 2016.
25. Osservazioni scritte sono state presentate dalle parti del procedimento principale, dai governi tedesco, belga, ellenico, italiano, spagnolo e polacco nonché dalla Commissione europea. I governi tedesco, belga e spagnolo nonché la Commissione europea hanno altresì partecipato all’udienza tenutasi il 4 ottobre 2017.
V. Analisi
A. Sul ruolo del regolamento n. 650/2012 nel sistema degli atti dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile
26. Il regolamento n. 650/2012 si applica alle persone decedute alla data del 17 agosto 2015 o dopo la stessa. In relazione a tali fattispecie le norme di conflitto uniformi del regolamento sostituiscono le normative nazionali, le quali hanno sempre mostrato notevoli differenze fra esse.
27. In questo modo il regolamento n. 650/2012 contribuisce alla rimozione degli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione delle persone nel mercato interno. Ciò corrisponde al considerando 7, seconda e terza frase, del regolamento n. 650/2012, il quale precisa che nello spazio europeo di giustizia i diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.
28. Il regolamento n. 650/2012 determina inoltre l’ammissibilità e la portata della libertà di scelta della legge applicabile alla successione. In questo modo esso permette di riflettere il più precisamente possibile la volontà del testatore circa il destino del proprio patrimonio.
B. Sulla prima questione
29. Con la sua prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se una disposizione di diritto nazionale, come l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012. La citata disposizione prevede che la quota ereditaria, corrispondente ad un quarto dell’eredità del defunto, spettante al coniuge superstite ai sensi dell’articolo 1931 del BGB, venga maggiorata di un ulteriore quarto dell’eredità nel caso in cui il regime patrimoniale in vigore tra coniugi sia stato quello di separazione dei beni con conguaglio dell’incremento patrimoniale.
30. Il giudice del rinvio ha nutrito dubbi sull’aspetto relativo a se, sullo sfondo del regolamento n. 650/2012, tale disposizione debba essere considerata come una norma in materia di «successioni a causa di morte» ai sensi degli articoli 1, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, o se debba essere trattata come una «questione riguardante i regimi patrimoniali tra coniugi», esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 [articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del medesimo regolamento].
31. Vorrei rilevare che la qualificazione dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB come disposizione rientrante nell’ambito della legge applicabile alla successione o nell’ambito della legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi ha costituito, per decenni, oggetto di una vivace discussione dottrinale (4). Tale problematica non è nemmeno sfuggita ai dibattiti giurisprudenziali (5).
32. L’armonizzazione delle norme di conflitto nell’ambito del regolamento n. 650/2012, il quale, conformemente al principio del primato del diritto dell’Unione, prevale sulle norme di conflitto nazionali, impone, tuttavia, di inquadrare tale problematica in un contesto nuovo, finora sconosciuto. Le nozioni che il legislatore dell’Unione ha utilizzato per determinare l’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 hanno infatti un carattere autonomo. Ciò significa che la qualificazione operata in base alle norme di conflitto nazionali nei confronti di una norma come quella dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB non può essere decisiva ai fini della soluzione della prima questione pregiudiziale (6).
1. Introduzione
a) Posizioni delle parti
1) Argomenti a favore della qualificazione dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB come una disposizione rientrante nell’ambito della legge applicabile alla successione
33. La posizione del governo ellenico coincide con l’affermazione che la quota spettante al coniuge superstite in ragione dello scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi deve essere indicata nel certificato successorio europeo, dal momento che esso dovrebbe riflettere la quota di eredità effettivamente devoluta all’erede. Orbene, dato che detta quota deve essere indicata nel certificato successorio europeo, il governo ellenico sostiene che l’articolo 1371 del BGB deve essere considerato come una norma rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012.
34. Il governo italiano ritiene che, dal momento che l’applicazione dell’articolo 1371 BGB è subordinata al decesso di un coniuge, si tratti di una disposizione rientrante nell’ambito di applicazione della legge applicabile alla successione. A sostegno di tale punto di vista detto governo richiama anche il considerando 9 del regolamento n. 650/2012 («l’ambito d’applicazione del presente regolamento dovrebbe estendersi a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte») nonché il suo articolo 23, paragrafo 2, lettera b), il quale dispone che nell’ambito della legge applicabile alla successione rientrano «l’individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite».
35. È in quest’ottica che si iscrive la posizione del governo polacco, il quale indica che nel caso del conguaglio degli incrementi patrimoniali si ha che fare con una determinata modalità di trasferimento di beni e diritti, mediante l’aumento della quota di legittima. Siffatto trasferimento si verifica esclusivamente a seguito del decesso di uno dei coniugi. Il governo polacco conduce inoltre un’analisi approfondita dell’istituto disciplinato dall’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB e della sua funzione nel diritto tedesco. Il governo polacco rileva, tra l’altro, che l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB deve essere applicato congiuntamente all’articolo 1931, paragrafi 1 e 3, del BGB, disposizione quest’ultima la cui appartenenza all’ambito della legge applicabile alla successione non è messa in discussione e che rimanda direttamente all’articolo 1371 del BGB. Inoltre, l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB è applicabile solo in una situazione in cui il regime patrimoniale termini a causa della morte di un coniuge, e mai in caso dello scioglimento del regime per altri motivi. Infine, secondo il governo polacco alla luce dell’articolo 1938 del BGB vi è la possibilità di escludere nel testamento l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB.
2) Argomenti contro la qualificazione dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB come una disposizione rientrante nell’ambito della legge applicabile alla successione
36. Il governo tedesco, il cui punto di vista in merito a tale argomento è simile a quello del governo polacco, pur giungendo a conclusioni diverse, è del parere che per rispondere alla prima questione pregiudiziale sia necessario valutare se la finalità dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB si riferisca alle «successioni» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, o ai «regimi patrimoniali» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del medesimo regolamento. In tale contesto il governo tedesco indica che lo scopo dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB è quello di effettuare le liquidazioni risultanti dal regime patrimoniale tra coniugi, e quindi si tratterebbe di una disposizione rientrante nell’ambito della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi. Il fatto che ciò avvenga mediante l’attribuzione al coniuge superstite di una quota di eredità serve soltanto per semplificare le liquidazioni tra gli eredi.
37. La Commissione, al pari del governo tedesco, nella situazione in esame propone di optare per un approccio funzionale, consistente nella valutazione della finalità di una determinata disposizione nel diritto nazionale. La Commissione indica che, in caso di separazione dei beni con conguaglio dell’incremento patrimoniale, tale conguaglio si concretizza soltanto al momento dello scioglimento di un siffatto regime patrimoniale. Lo scopo della citata disposizione non è quindi quello di ripartire il patrimonio del de cuius tra le persone a lui vicine, ma piuttosto quello di effettuare le liquidazioni che si rendono necessarie dopo la morte del testatore, costituente uno degli eventi che portano allo scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi.
38. Anche il governo belga propone di risolvere in senso negativo la prima questione pregiudiziale. A sostegno di tale posizione, il governo belga indica che il regime patrimoniale tra coniugi produce effetti non soltanto durante il matrimonio, ma anche dopo il suo scioglimento, compresa la situazione in cui ciò si verifichi a seguito della morte di uno dei coniugi.
39. Il governo spagnolo, a sua volta, indica che i considerando 11 e 12 del regolamento n. 650/2012 non lasciano alcun dubbio circa l’ambito di applicazione di tale regolamento, escludendo dallo stesso le questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi.
b) Regime di comunione limitata all’incremento patrimoniale nel diritto tedesco
40. Prima di proseguire con l’ulteriore analisi, vorrei descrivere brevemente la normativa tedesca alla quale fa riferimento la domanda di pronuncia pregiudiziale. Sono convinto che ciò consentirà alla Corte di valutare in modo complessivo la questione che costituisce oggetto della presente controversia. Inoltre, a tali considerazioni mi richiamerò nei paragrafi successivi delle presenti conclusioni.
41. Il regime legale patrimoniale tra coniugi nel diritto tedesco è quello di separazione dei beni con conguaglio degli incrementi patrimoniali, definito dal legislatore tedesco letteralmente come «regime di comunione limitata agli incrementi patrimoniali» (Zugewinngemeinschaft). Tuttavia, non ci dovrebbe essere alcun dubbio sul fatto che in quel caso abbiamo a che fare con un regime basato sulla separazione dei beni. Ciascun coniuge conserva il proprio patrimonio personale e, di conseguenza, nell’ambito di un siffatto regime non sussiste un patrimonio distinto che assuma la forma di patrimonio comune.
42. In caso di scioglimento del suddetto regime mentre entrambi i coniugi siano in vita, principalmente a seguito di divorzio, vi è la possibilità di effettuare le liquidazioni intese a compensare la differenza dell’arricchimento conseguito da entrambi i coniugi nel periodo in cui era in vigore il regime patrimoniale. Si può assumere, introducendo a tal proposito le necessarie semplificazioni, che in tali casi le liquidazioni tra i coniugi vengono effettuate secondo le modalità qui di seguito descritte (7).
43. In primo luogo occorre calcolare la differenza tra il valore del patrimonio di ciascun coniuge al momento dello scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi ed il valore di tale patrimonio al momento dell’istituzione di siffatto regime. Come risultato di tali calcoli matematici si ottengono due valori che corrispondono all’arricchimento conseguito da ciascun coniuge durante la vigenza del regime patrimoniale tra coniugi. Il passo successivo è quello di operare un confronto tra gli importi ottenuti in questo modo. Qualora uno di essi risulti essere superiore rispetto ad altro, il coniuge il cui patrimonio è aumentato in misura minore durante la vigenza del regime patrimoniale tra coniugi ha diritto di chiedere il pagamento della metà della differenza tra i valori dell’arricchimento di entrambi i coniugi (articolo 1378, paragrafo 1, del BGB).
44. Occorre rilevare che per effettuare le liquidazioni è necessario disporre delle informazioni che permettano di determinare la differenza dell’arricchimento dei coniugi. A tal fine, il diritto tedesco prevede la possibilità di redigere un inventario che documenti la situazione patrimoniale al momento dell’istituzione del regime di separazione dei beni con conguaglio dell’incremento patrimoniale (articolo 1377 del BGB). Inoltre, dopo lo scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi, così come nel caso della domanda di divorzio, di annullamento del matrimonio o di un conguaglio degli incrementi anticipato, ciascun coniuge può chiedere la divulgazione delle informazioni relative alla situazione patrimoniale dell’altro coniuge, che risultano essenziali ai fini del conguaglio degli incrementi patrimoniali (articolo 1379 del BGB).
45. Tuttavia, le modalità sopra illustrate riguardanti le liquidazioni non si applicano, in linea di principio, nei casi in cui lo scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi avvenga a seguito della morte di uno dei coniugi.
46. Secondo le regole generali della successione legittima definite dall’articolo 1931, paragrafo 1, prima frase, del BGB, il coniuge superstite è chiamato alla successione, insieme ai parenti di primo grado, per un quarto dell’eredità. Inoltre, l’articolo 1931, paragrafo 3, del BGB prevede che la chiamata alla successione legittima non pregiudica l’articolo 1371 del BGB. Di conseguenza, il coniuge superstite che concorre all’eredità con i parenti di primo grado, ha diritto ad ¼ di eredità ai sensi dell’articolo 1931, paragrafo 1, prima frase, del BGB, ed in più ad un ulteriore ¼ di eredità ai sensi dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB.
47. Tale soluzione consente di semplificare le liquidazioni tra il coniuge superstite e gli altri eredi del de cuius. Essa libera gli interessati dal gravoso obbligo di dimostrare l’ammontare dell’incremento patrimoniale di ciascuno dei coniugi, compito che potrebbe risultare difficile dopo la morte del testatore. Inoltre ciò potrebbe diventare fonte dei conflitti indesiderati tra le persone vicine al defunto.
48. A volte è stato altresì rilevato che la rinuncia all’obbligo di dimostrare se l’incremento patrimoniale sia stato effettivamente conseguito e l’attribuzione al coniuge superstite di un’ulteriore quarta parte dell’eredità costituisce una sorta di «premio» per i matrimoni che non sono falliti mentre i coniugi erano in vita (8). Bisogna infatti ricordare che un quarto dell’eredità è devoluto al coniuge superstite anche nel caso in cui il suddetto incremento patrimoniale non sia stato affatto conseguito. Tale quota è infatti calcolata come una frazione dell’eredità, e non come una frazione dell’arricchimento di uno dei coniugi. Il coniuge superstite può quindi ottenere un importo maggiore, ai sensi dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, rispetto a quanto gli spetterebbe a seguito di un conguaglio matematico degli incrementi patrimoniali. Tuttavia, non si può nemmeno escludere una situazione opposta, in cui il conguaglio matematico degli incrementi patrimoniali risulti più vantaggioso per il coniuge superstite.
49. Le suesposte modalità non rappresentano tuttavia l’unico modo di liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi dopo la morte di uno di loro. Il diritto tedesco consente in alcuni casi di operare un conguaglio matematico degli incrementi patrimoniali.
50. Prima di tutto, nell’ipotesi in cui il coniuge superstite non sia né erede né legatario del coniuge defunto si applica l’articolo 1371, paragrafo 2, del BGB. In quel caso il coniuge può chiedere il conguaglio matematico dell’incremento patrimoniale. Oltre alla domanda di conguaglio matematico degli incrementi, il coniuge superstite ha diritto di chiedere, ai sensi dell’articolo 2303, paragrafo 2, prima frase, del BGB, una quota di legittima, calcolata sulla base della quota che spetterebbe a detto coniuge qualora fosse stato chiamato alla successione legittima ai sensi dell’articolo 1931 del BGB.
51. In secondo luogo, una situazione simile per il coniuge superstite si verifica nel caso in cui esso rinunci all’eredità del de cuius. In tale ipotesi egli può chiedere sia il conguaglio matematico degli incrementi patrimoniali, sia la quota di legittima (articolo 1371, paragrafo 3, del BGB), e ciò nonostante il fatto che alla luce del diritto tedesco un erede che rinunci all’eredità non ha diritto, in linea di principio, alla quota di legittima.
52. Nella dottrina a volte viene indicata una terza ipotesi, non disciplinata dalla normativa, in cui l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB non si applica benché la cessazione del regime patrimoniale tra coniugi sia avvenuta a seguito della morte di uno di essi. Ciò riguarda le situazioni in cui il futuro testatore effettui le disposizioni testamentarie a favore dell’altro coniuge (9).
53. Sia il testatore sia il coniuge superstite possono, quindi, evitare, unilateralmente, l’applicazione dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB. Lo fanno, in linea di principio, utilizzando gli strumenti classici del diritto successorio. Il coniuge superstite può rinunciare all’eredità, e il testatore escludere tale coniuge dalla successione mediante le disposizioni a causa di morte.
c) Delimitazione della portata della legge applicabile alla successione e della legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi - osservazioni generali
1) Sulla mancanza di coordinamento tra la legge applicabile alla successione e la legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi
54. Nel diritto dei singoli Stati vengono adottate diverse soluzioni per salvaguardare gli interessi del coniuge superstite dopo la morte dell’altro coniuge. Alcuni legislatori utilizzano a tal fine gli strumenti tipici del diritto successorio, privilegiando il coniuge superstite rispetto ad altri eredi. Altri si basano sulle soluzioni adottate in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, trascurando al contempo il coniuge come erede o limitando i suoi diritti successori (10).
55. Tuttavia è difficile trovare esempi dell’uno o dell’altro modello nella loro forma pura. Più frequentemente incontriamo infatti un modello misto, in cui l’esigenza di tutelare gli interessi patrimoniali del coniuge superstite si traduce in una serie di misure correlate fra loro, derivanti sia dal diritto successorio sia dal diritto in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. Tali elementi, in principio, sono concepiti per costituire un sistema coerente, atto a preservare un auspicato equilibrio tra gli interessi del coniuge superstite, di altri eredi e legatari nonché dei creditori.
56. Nelle situazioni che mostrano collegamenti con l’ordinamento di più di uno Stato la legge applicabile alla successione e la legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi sono individuate da norme di conflitto differenti. Trovare la legge applicabile in base alle norme di conflitto può quindi rendere pertinenti le disposizioni che derivano da due diversi sistemi giuridici. Tali soluzioni possono non essere coordinate tra loro e ciò potrebbe costituire fonte di numerose complicazioni.
57. Ad esempio, la legge applicabile alla successione può tutelare interessi patrimoniali del coniuge, utilizzando le disposizioni in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, mentre la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi può utilizzare all’uopo gli strumenti del diritto successorio.
58. Ci si può aspettare anche una situazione opposta, in cui l’accumulo delle singole soluzioni potrebbe avvantaggiare in modo sproporzionato il coniuge superstite. Tale ipotesi si verifica qualora come legge applicabile alla successione venga individuata una legge che protegge in modo particolare il coniuge superstite, laddove come legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi sia individuata una legge che garantisce al suddetto coniuge i privilegi speciali in sede di liquidazioni inerenti allo scioglimento di tale regime.
2) Qualificazione
59. Gli inconvenienti derivanti dall’applicazione simultanea delle norme provenienti da diversi sistemi giuridici possono essere limitati mediante l’operazione di qualificazione («qualification», «Qualifikation», «characterisation»). Si tratta di interpretare le nozioni utilizzate in sede di redazione delle singole norme di conflitto di leggi al fine di determinare i presupposti per la loro applicazione.
60. Dal momento che le norme di conflitto di leggi costituiscono una forma di sistema, la qualificazione dovrebbe essere effettuata in modo da non far sovrapporre gli ambiti delle singole norme di conflitto.
61. Tuttavia, non sempre è possibile ottenere risultati soddisfacenti utilizzando la qualificazione. In particolare, in questo modo è difficile risolvere i problemi concernenti la delimitazione tra le norme relative alla legge applicabile alla successione e al regime patrimoniale tra coniugi (11).
3) Adattamento nel diritto privato internazionale
62. Tuttavia, le carenze dell’operazione di qualificazione possono essere compensate mediante l’uso di un altro istituto generale del diritto internazionale di diritto privato, vale a dire, del cd. adattamento (adaptation, Anpassung). L’adattamento si prefigge l’obiettivo di eliminare la mancanza di coordinamento tra le disposizioni sostanziali derivanti da diversi ordinamenti giuridici, le quali trovano applicazione come legge applicabile alla valutazione delle questioni fra loro connesse.
63. Anche se l’obiettivo dell’adattamento sembra essere chiaramente definito, è difficile formulare raccomandazioni guida sulle modalità con le quali il suddetto adattamento debba essere effettuato. In ogni caso, le operazioni di adattamento possono essere effettuate a livello delle norme di conflitto, mediante la rideterminazione del loro ambito di applicazione, in modo da evitare le incompatibilità e decidere la controversia sulla base di un’unica legge applicabile (12), oppure a livello delle norme di diritto sostanziale, modificando le disposizioni che si trovano in contrasto fra loro. Nella versione estrema ciò porta alla creazione di una specifica sintesi di due sistemi giuridici (13).
64. Le considerazioni relative alle operazioni di adattamento non sono, invero, decisive ai fini della soluzione delle questioni pregiudiziali. Nel caso di specie non si può parlare della mancanza di coordinamento tra la legge applicabile alla successione e la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi. In entrambi i casi trova applicazione la legge tedesca.
65. Le osservazioni da me esposte risultano, tuttavia, tanto più rilevanti, in quanto nei contesti fattuali diversi da quello di cui trattasi nel procedimento dinanzi al giudice nazionale, possono rivestire grande importanza. Ritengo che, rispondendo alle questioni pregiudiziali, la Corte deve essere consapevole delle conseguenze che deriveranno dall’adozione di una determinata soluzione nella presente causa. La sentenza della Corte avrà infatti, senza dubbio, importanti implicazioni sulla prassi di applicazione del regolamento n. 650/2012 da parte dei giudici nazionali in altre situazioni.
66. Vorrei al contempo rilevare che indipendentemente dalla qualificazione che la Corte adotterà in relazione all’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, ciò non eliminerà del tutto la necessità di procedere alle operazioni di adattamento. Indipendentemente dal fatto se l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB verrà considerato come appartenente alla legge applicabile alla successione o come rientrante nella legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi, in alcuni casi ciò potrebbe finire per favorire o sfavorire in modo sproporzionato il coniuge superstite. In tali contesti potrebbe risultare necessario operare un adattamento, le cui modalità dipenderanno ovviamente dal concreto contesto fattuale.
67. Dopo aver esposto le osservazioni introduttive relative all’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB e alle questioni generali di diritto internazionale privato in tema di qualificazioni, posso procedere all’analisi riguardante la prima questione pregiudiziale.
2. Delimitazione dell’ambito della legge applicabile alla successione e della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi nel contesto dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB
a) Delimitazione degli ambiti di applicazione del regolamento n. 650/2012 e del regolamento n. 2016/1103
68. L’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 è definito in senso positivo dal suo articolo 1, paragrafo 1. Conformemente a tale disposizione, il regolamento si riferisce «alle successioni a causa di morte». A sua volta, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 stabilisce che per «successione» si intende la successione a causa di morte, comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte.
69. Dal canto suo, l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 definisce in senso negativo l’ambito di applicazione dello stesso regolamento. L’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 650/2012 prevede che sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento in parola «le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio».
70. Nel regolamento n. 650/2012 mancano, tuttavia, le indicazioni precise sull’interpretazione della nozione di «questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi».
71. Sulla base dell’articolo 81 TFUE, il legislatore dell’Unione ha adottato tuttavia non soltanto il regolamento n. 650/2012. Avendo rilevato la mancanza delle norme di conflitto uniformi in materia di legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi, il legislatore dell’Unione ha adottato altresì, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, TFUE, il regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (14). Il regolamento n. 2016/1103 si applicherà, in linea di principio, a decorrere dal 29 gennaio 2019 (articolo 70, paragrafo 2, seconda frase, di detto regolamento).
72. I regolamenti n. 650/2012 e n. 2016/1103 dovrebbero essere complementari ed i loro ambiti di applicazione non dovrebbero sovrapporsi. Le questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2016/1103 sono, pertanto, escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 nella misura in cui riguardano i regimi patrimoniali tra coniugi. Le questioni relative alle successioni sono, a loro volta, escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 2016/1103 (15).
73. L’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 non può, inoltre, variare a seconda se esso sia, o meno, applicato dalle autorità giudiziarie degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata di cui al regolamento n. 2016/1103. Altrettanto irrilevante resta il fatto che il regolamento n. 2016/1103 non sia ancora applicabile. Quando lo diventerà, non verrà assolutamente modificato l’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012.
74. L’ambito di applicazione del regolamento n. 2016/1103 è stato definito dal suo articolo 1, paragrafo 1, ai sensi del quale il regolamento in parola si applicherà ai «regimi patrimoniali tra coniugi». Il considerando 18 del regolamento n. 2016/1103 chiarisce che è opportuno che l’ambito di applicazione di tale regolamento comprenda tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti, tra l’altro, (…) «la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a (…) morte di un coniuge».
75. Tuttavia, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, lettera d), dall’ambito di applicazione del regolamento n. 2016/1103 sarà esclusa «la successione a causa di morte del coniuge». Ciò è confermato dal considerando 22 del regolamento n. 2016/1103, ai sensi del quale le questioni relative alla successione a causa di morte di un coniuge, dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del regolamento in parola, poiché sono disciplinate dal regolamento n. 650/2012.
76. Ulteriori indicazioni circa la portata di entrambi i regolamenti sono fornite dalle disposizioni relative all’ambito di applicazione della legge applicabile individuata sulla base delle norme di conflitto contenute nei suddetti regolamenti. L’articolo 27, lettera e), del regolamento n. 2016/1103 stabilisce che la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi determina tra l’altro «lo scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi e la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni». A sua volta, l’articolo 23, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 650/2012 prevede che «l’individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite» sono regolate dalla legge designata come applicabile dalle norme di conflitto del regolamento stesso.
77. Ritengo, pertanto, che il regolamento n. 2016/1103 sarà applicabile in riferimento alle questioni riguardanti, tra l’altro, l’individuazione dei diritti patrimoniali che cadono in successione, ma non più per valutare i diritti del coniuge superstite rispetto ai beni che sono già inclusi nel patrimonio ereditario. Ad esempio, qualora il regime in vigore tra i coniugi sia stato quello della comunione dei beni, sarà necessario stabilire, sulla base della legge individuata mediante le norme del regolamento n. 2016/1103, se un bene mobile acquisito durante il matrimonio rappresenti un bene del patrimonio comune e a quale dei coniugi esso verrà attribuito dopo lo scioglimento del suddetto regime.
78. La disposizione dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB non riguarda la ripartizione dei beni patrimoniali tra i coniugi, ma la questione dei diritti del coniuge superstite in relazione ai beni che sono già inclusi nel patrimonio ereditario. Si tratterebbe quindi di un argomento a favore dell’assunto che una disposizione come l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, che disciplina questioni relative alla «successione a causa di morte del coniuge» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 2016/1103 e del considerando 22 di tale regolamento, non rappresenta una disposizione rientrante nell’ambito della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi.
79. Le considerazioni suesposte possono costituire un’indicazione nel senso che la quota spettante ai sensi dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB al coniuge superstite non deve essere trattata come una questione rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2016/1103, ma nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012.
b) Qualificazione della quota spettante ai sensi dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB al coniuge superstite alla luce della finalità di tale disposizione
1) Osservazioni preliminari
80. I governi tedesco e belga nonché la Commissione nelle loro osservazioni scritte indicano che nel rispondere alla prima questione pregiudiziale è necessario analizzare l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB e determinare quale sia la finalità della citata disposizione. Su tale base si deve poi decidere se si tratti di una norma rientrante nell’ambito della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi o della legge applicabile alla successione. Anche il governo polacco si dichiara a favore dell’accoglimento di un tale approccio, ma ciononostante esso formula al riguardo una conclusione diversa.
81. Condivido il punto di vista secondo cui l’interpretazione di una determinata disposizione non può essere effettuata in modo avulso dalla funzione che tale disposizione svolge. Nella dottrina viene sostenuto che una norma il cui scopo è quello di ripartire i beni del defunto rientra nell’ambito della legge applicabile alla successione. Quando invece si tratta delle norme riguardanti i diritti del coniuge superstite che derivano dalla sua partecipazione all’incremento del patrimonio, trova applicazione la legge che regola il regime patrimoniale tra coniugi (16).
82. Sembra che la questione del conflitto di leggi analizzata nella presente causa richieda un esame approfondito della giurisprudenza della Corte pronunciata finora in tema della normativa concernente la cooperazione giudiziaria in materia civile. Nella suddetta giurisprudenza la Corte ha fatto riferimento anche alle funzioni dei singoli istituti giuridici al fine, tra l’altro, di determinare l’ambito di applicazione delle singole norme sulla competenza giurisdizionale.
2) Interpretazione della nozione di «regimi patrimoniali tra coniugi», alla luce delle norme sulla competenza giurisdizionale, nella giurisprudenza della Corte
83. Nella sua giurisprudenza la Corte ha dedicato molta attenzione all’interpretazione dell’articolo 1, secondo comma, punto 1, della Convenzione di Bruxelles (17), il quale escludeva dall’ambito di applicazione della Convenzione le questioni relative al «regime patrimoniale fra coniugi» (les régimes matrimoniaux).
84. Nella sentenza de Cavel (18) la Corte ha chiarito che l’esclusione riguardante i «regimi patrimoniali tra coniugi» di cui all’articolo 1, secondo comma, punto 1, della Convenzione di Bruxelles comprende non solo i regimi patrimoniali tra coniugi contemplati da legislazioni nazionali, ma altresì «tutti i rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo». Tuttavia, la Corte non ha esaminato l’ipotesi in cui il motivo dello scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi fosse rappresentato dalla morte di uno dei coniugi. Nella citata causa la domanda di pronuncia pregiudiziale riguardava il procedimento di divorzio.
85. Alla posizione adottata nella citata pronuncia la Corte ha fatto di nuovo riferimento nella sentenza W. (19). Il procedimento nella causa principale riguardava la domanda di uno dei coniugi avente ad oggetto la restituzione del codicillo di cui l’altro coniuge si era appropriato al fine di dimostrare, invocando tale documento, una gestione scorretta del proprio patrimonio da parte del coniuge. Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte, tra l’altro, di interpretare l’articolo 1, secondo comma, punto 1, della Convenzione di Bruxelles nella misura in cui tale disposizione riguarda l’esclusione dall’ambito di applicazione della Convenzione dei «testamenti e successioni» (prima questione) e dei «regimi patrimoniali tra coniugi» (seconda questione). La Corte ha esaminato in primo luogo la seconda questione pregiudiziale ed ha stabilito che la problematica della gestione del patrimonio, in quanto strettamente connessa ai «rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale» (20), ai sensi della sentenza de Cavel (21), è esclusa dall’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles (22).
86. A sua volta, nella sentenza van den Boogaard (23), la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione se una sentenza di divorzio, divenuta esecutiva, in forza della quale uno dei coniugi era stato condannato al pagamento nei confronti dell’altro coniuge di una prestazione in denaro capitalizzata e con la quale era stato disposto il trasferimento della proprietà di un bene a detto coniuge, rientrasse nell’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles non vi rientrasse in considerazione dell’esclusione riguardante i «rapporti patrimoniali tra coniugi» (articolo 1, secondo comma, punto 1, della Convenzione di Bruxelles) (24). La Corte ha dichiarato che, nel caso di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro capitalizzata a favore di uno dei coniugi, qualora una prestazione sia diretta a garantire il sostentamento di un coniuge bisognoso o qualora le esigenze di ciascun coniuge siano prese in considerazione per stabilirne l’ammontare, si è in presenza di un’obbligazione alimentare. Invece, quando la prestazione attiene unicamente alla ripartizione dei beni tra i coniugi (la répartition des biens entre les époux), la decisione concerne il regime patrimoniale (25).
3) In merito alla possibilità di richiamarsi alla giurisprudenza relativa alla Convenzione di Bruxelles ai fini dell’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 650/2012
87. Non credo che sussistano ragioni che depongano a favore dell’accoglimento di una differente interpretazione delle nozioni di «rapporti patrimoniali tra coniugi derivanti dal matrimonio» e di «questioni relative ai regimi patrimoniali tra coniugi» sullo sfondo delle norme di conflitto dell’Unione, compreso il regolamento n. 650/2012, e delle norme dell’Unione sulla competenza giurisdizionale.
88. Il regolamento n. 1215/2012 è il successore della Convenzione di Bruxelles. L’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento stabilisce che dal suo ambito di applicazione è escluso il «regime patrimoniale fra coniugi». Nell’ordinanza Iliev (26), la Corte ha dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 coincide con l’articolo 1, secondo comma, punto 1, della Convenzione di Bruxelles. Nella citata ordinanza la Corte ha inoltre confermato la validità della giurisprudenza relativa all’interpretazione della nozione di «regimi patrimoniali tra coniugi» sullo sfondo del regolamento n. 1215/2012 (27). Anche la dottrina propone di interpretare le nozioni presenti nel regolamento n. 1215/2012 alla luce delle sentenze della Corte relative alla Convenzione di Bruxelles (28).
89. Gli ambiti di applicazione dei regolamenti n. 650/2012, n. 2016/1103 e n. 1215/2012 dovrebbero essere complementari. Ritengo pertanto che l’esclusione delle «questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretata nel senso conforme alla giurisprudenza della Corte relativa all’esclusione dei «regimi patrimoniali tra coniugi» dall’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles (articolo 1, secondo comma, punto 1, di tale Convenzione).
90. Al contempo sono consapevole del fatto che la finalità delle norme sulla competenza giurisdizionale e delle norme sul conflitto di leggi, che costituiscono oggetto del presente rinvio pregiudiziale, non è identica. Tuttavia, il regolamento n. 650/2012 non contiene soltanto le norme di conflitto, ma anche le norme sulla competenza giurisdizionale. L’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 650/2012, determinato dal suo articolo 1, si riferisce ad entrambi i tipi di norme. Non vi è alcuna ragione, salvo che fondati motivi non lo esigano, per interpretare in modo diverso le nozioni generali utilizzate dai regolamenti per definire i loro ambiti di applicazione ratione materiae, a seconda se si tratti di norme sul conflitto di leggi o sulla competenza giurisdizionale.
4) Conclusioni risultanti della giurisprudenza della Corte relativa alle norme sulla competenza giurisdizionale
91. L’analisi della giurisprudenza relativa alle norme sulla competenza giurisdizionale che è stata esaminata ai paragrafi da 84 a 86 delle presenti conclusioni, alla luce delle considerazioni esposte al paragrafo 90 delle presenti conclusioni, porta alla conclusione che l’esclusione dei «regimi patrimoniali tra coniugi» dall’ambito di applicazione degli atti dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile si riferisce principalmente a tutti i rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento del medesimo, compresa la questione dell’imputazione dei singoli beni patrimoniali al patrimonio ereditario o al patrimonio che deve essere ripartito tra i coniugi.
92. Per rispondere alla prima questione pregiudiziale è necessario qualificare l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB come disposizione applicabile nell’ambito della legge che regola la successione, o nell’ambito della legge che regola il regime patrimoniale tra coniugi, nel contesto delle norme dell’Unione. Si deve pertanto interpretare tale disposizione alla luce delle conclusioni risultanti dalla giurisprudenza della Corte, in modo da stabilire quale sia la finalità della suddetta disposizione e su tale base risolvere i dubbi del giudice del rinvio.
93. Una disposizione come l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB si applica unicamente in caso di morte di uno dei coniugi. È vero che dopo il decesso di uno dei coniugi è ancora possibile parlare della ripartizione dei beni tra il patrimonio ereditario e il patrimonio del coniuge superstite. Tuttavia, alla luce delle considerazioni esposte al paragrafo 48 delle presenti conclusioni, lo scopo principale dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB non sembra essere né la ripartizione dei beni patrimoniali, né la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi. Tale disposizione è piuttosto intesa a definire la posizione del coniuge superstite nei confronti di altri eredi. Essa determina infatti l’entità della quota spettante al coniuge superstite.
94. L’assenza di un collegamento tra la quota spettante ai sensi dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB al coniuge superstite ed i rapporti derivanti direttamente dal vincolo coniugale diventa ancora più evidente qualora si consideri che la citata disposizione si applica indipendentemente dal fatto se ricorrano i presupposti per effettuare una qualsiasi ripartizione dei beni alla luce dei principi sui quali è basato il regime di separazione dei beni con compensazione degli incrementi (29).
95. Inoltre, conformemente alle osservazioni formulate al paragrafo 53 delle presenti conclusioni, il futuro testatore può escludere unilateralmente l’applicazione di tale disposizione, utilizzando gli strumenti del diritto successorio. Questa, sostanzialmente, è la natura dei diritti successori. Per il diritto successorio è infatti caratteristico che al testatore venga concessa una relativamente ampia libertà di disporre dell’eredità, mentre le decisioni riguardanti i rapporti derivanti direttamente dai regimi patrimoniali tra coniugi in linea di principio dovrebbero essere prese da entrambi i coniugi.
96. Ritengo pertanto che la finalità principale di una norma come l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB induca a considerarla una disposizione rientrante nell’ambito di applicazione della legge regolatrice della successione e non della legge che regola il regime patrimoniale tra coniugi.
c) Efficacia delle disposizioni che istituiscono il certificato successorio europeo
97. Le nozioni che il legislatore dell’Unione ha utilizzato per determinare l’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 hanno, come ho già osservato al paragrafo 32 delle presenti conclusioni, un carattere autonomo. L’interpretazione delle suddette nozioni deve, inoltre, tener conto degli obiettivi del regolamento n. 650/2012, i quali, conformemente alle considerazioni formulate al paragrafo 27 delle presenti conclusioni, sono quelli di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle persone nel mercato interno e di garantire in maniera efficace i diritti di eredi negli Stati membri (30). A tal fine il regolamento n. 650/2012 istituisce, conformemente al suo considerando 8, un certificato uniforme, il certificato successorio europeo. Esso dovrebbe permettere che, come confermato dal considerando 67 di tale regolamento, una successione con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace.
98. Gli effetti del certificato successorio europeo sono disciplinati dall’articolo 69 del regolamento n. 650/2012. Esso svolge la funzione di un titolo di legittimazione e produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento (articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012). Gli elementi «accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici», dichiarati nel certificato successorio europeo, beneficiano della presunzione di esattezza (articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012).
99. Il considerando 71, seconda frase, del regolamento n. 650/2012 chiarisce che il certificato ha innanzitutto forza probatoria e gode di una presunzione di esattezza in relazione agli elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione o di altra legge applicabile a elementi specifici, come la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte. Tuttavia, conformemente al considerando 71, terza frase, del regolamento n. 650/2012, la forza probatoria del certificato non dovrebbe estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, come ad esempio la questione dell’affiliazione o la questione se un determinato bene appartenesse o meno al defunto.
100. La forza probatoria del certificato successorio europeo si riferisce quindi soltanto agli elementi che sono stati accertati in base alla legge applicabile, individuata mediante le norme di conflitto uniformi contenute nel regolamento n. 650/2012 (31). Si tratta quindi di elementi che rientrano nella portata della legge applicabile determinata ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 650/2012 (legge applicabile alla successione) e degli articoli da 24 a 28 del regolamento n. 650/2012, che riguardano: l’ammissibilità e la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori (articolo 24), l’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti tra le parti di un patto successorio avente a oggetto la successione di una sola persona (articolo 25), la validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte per iscritto [articolo 27] nonché la validità formale della dichiarazione riguardante l’accettazione o la rinuncia (articolo 28).
101. Ciò mi conduce alla conclusione che soltanto gli elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione (articolo 23) nonché quelli accertati in base alla legge applicabile ad altri elementi, che sono stati determinati sulla base delle norme di conflitto uniformi del regolamento n. 650/2012 (articoli da 24 a 28), godono degli effetti derivanti dall’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012. Per contro, tali effetti non sono riferibili ad elementi accertati in conformità né delle norme di conflitto nazionali né delle norme di conflitto dell’Unione diverse da quelle contenute nel regolamento n. 650/2012.
102. L’accoglimento della tesi che qualifica la quota spettante ai sensi dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB al coniuge superstite come un elemento successorio consente pertanto di includere l’informazione relativa a detta quota nel certificato successorio europeo, con tutti gli effetti descritti all’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012. Per contro, qualificare la citata disposizione come rientrante nella legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi non consentirebbe di far beneficiare della presunzione di esattezza l’informazione relativa alla quota spettante al coniuge superstite.
103. Ciò rappresenterebbe quindi un altro argomento a favore della qualificazione successoria dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB. In tal modo verrebbe garantita l’efficacia delle disposizioni del regolamento n. 650/2012 che istituiscono il certificato successorio europeo.
d) Conclusioni relative alla prima questione pregiudiziale
104. Sulla base delle indicazioni sopra esposte, ritengo che l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB non debba essere considerato come una disposizione relativa alle questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e quindi esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 in base all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del suddetto regolamento.
105. In primo luogo, tale disposizione non stabilisce quali beni rientrano nel patrimonio del coniuge defunto. Essa riguarda i diritti del coniuge superstite in relazione a ciò che innegabilmente costituisce un bene ereditario. Una disposizione come l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB si riferisce, pertanto, alla questione relativa alla «successione a causa di morte del coniuge» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 2016/1103, la quale sarà esclusa dall’ambito di applicazione di detto regolamento ed è sottoposta alle norme di conflitto del regolamento n. 650/2012.
106. In secondo luogo, la disposizione in parola si applica unicamente in caso di morte di uno dei coniugi, indipendentemente dal fatto se ricorrano i presupposti per effettuare una qualsiasi ripartizione dei beni alla luce dei principi sui quali si basa il regime di separazione dei beni con conguaglio degli incrementi.
107. In terzo luogo, l’obiettivo di garantire l’efficacia delle disposizioni che istituiscono il certificato successorio europeo conforta la qualificazione successoria della disposizione dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB. La qualificazione successoria della citata disposizione consente infatti di inserire nel certificato successorio europeo l’informazione relativa alla quota spettante al coniuge superstite, con effetti risultanti dall’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 in tutti gli Stati membri.
108. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale nel modo seguente: l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, in combinato disposto con il suo articolo 1, paragrafo 2, lettera d), deve essere interpretato nel senso che l’ambito della legge applicabile alla successione comprende una norma che, come l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, determina la quota ereditaria del coniuge superstite, anche qualora la sua applicazione sia subordinata alla sussistenza di uno specifico regime patrimoniale e la quota ereditaria del coniuge sostituisca la liquidazione del suddetto regime, ma, al contempo, l’entità di detta quota sia determinata in base ai principi completamente diversi rispetto a quelli che definiscono le modalità di liquidazione del regime patrimoniale in questione nel periodo in cui i coniugi siano ancora in vita.
C. Sulle questioni pregiudiziali seconda e terza
109. Con le questioni pregiudiziali seconda e terza, formulate per il caso in cui la Corte dovesse rispondere in senso negativo alla prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio intende stabilire se la quota ereditaria spettante al coniuge superstite ai sensi dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, possa essere indicata nel certificato successorio europeo, benché siffatta disposizione non riguardi le questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012. In considerazione della risposta da me suggerita alla prima questione pregiudiziale, non occorre rispondere alle questioni seconda e terza.
110. Tuttavia, nel caso in cui la Corte non dovesse condividere il mio punto di vista in relazione alla prima questione pregiudiziale, si renderebbe necessario esaminare le questioni seconda e terza. Pertanto, suggerirò una risposta anche a dette questioni.
111. Nell’ambito delle questioni seconda e terza, il giudice del rinvio, nell’esaminare se la quota spettante al coniuge superstite ai sensi dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB possa essere indicata nel certificato successorio europeo, nonostante il fatto che si tratti di una questione che non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012, distingue diverse ipotesi. Tutte queste ipotesi si incentrano su dubbi riguardanti la relazione tra il contenuto di un certificato successorio europeo e l’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento. Ritengo pertanto che le questioni seconda e terza debbano essere esaminate congiuntamente.
1. Sulla relazione tra il contenuto del certificato successorio europeo e l’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012
112. Come ho già accennato, le presenti considerazioni hanno carattere ipotetico. Le stesse si basano sul presupposto che la Corte non condivida la soluzione da me proposta per la prima questione pregiudiziale e dichiari che l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB non rappresenta una disposizione rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012. Anche in quel caso, ritengo che la quota ereditaria spettante al coniuge superstite in base alla suddetta disposizione possa essere indicata nel certificato successorio europeo.
113. In primo luogo, il legislatore dell’Unione europea non sembra ritenere che in un certificato successorio europeo possano essere indicate soltanto le informazioni relative agli elementi rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012. Ciò è confermato dalla formulazione dell’articolo 68, lettera h), del regolamento n. 650/2012. Tra le informazioni che sono comprese nel certificato successorio europeo, «nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato», la citata disposizione menziona i «dati relativi a eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dal defunto». È pacifico che quest’ultimo aspetto non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012.
114. In secondo luogo, a volte omettere un’informazione riguardante una questione importante per la successione, sebbene in realtà non abbia tale rilevanza, renderebbe lo strumento del certificato successorio europeo scarsamente praticabile. Esso non rifletterebbe infatti l’effettiva quota ereditaria del coniuge superstite. Ciò metterebbe in discussione l’efficacia (effet utile) delle disposizioni che istituiscono il certificato successorio europeo.
115. In terzo luogo, il certificato successorio europeo non sarebbe quindi competitivo rispetto ai documenti interni (nazionali) utilizzati per finalità simili negli Stati membri, i quali rispecchierebbero pienamente la quota ereditaria del coniuge superstite. Il regolamento n. 650/2012 non impone infatti l’uso di certificato successorio europeo. I certificati nazionali rilasciati in base alle disposizioni nazionali continuano ad essere utilizzati.
116. Alla luce dell’argomentazione sopra esposta, ritengo che la quota ereditaria spettante ai sensi dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB al coniuge superstite possa essere indicata nel certificato successorio europeo.
2. Sugli effetti dell’indicazione nel certificato successorio europeo delle informazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012
117. La mera possibilità di indicare una determinata informazione nel certificato successorio europeo non implica che essa beneficerà di tutte quelle caratteristiche di cui godono le informazioni indicate ai sensi della legge applicabile individuata in base alle norme di conflitto del regolamento n. 650/2012.
118. Al paragrafo 101 delle presenti conclusioni ho infatti già indicato che la forza probatoria del certificato si riferisce soltanto agli elementi che sono stati accertati in base alla legge applicabile determinata dalle norme di conflitto uniformi contenute nel regolamento n. 650/2012.
119. Tuttavia, lo stesso regolamento n. 650/2012 non osta all’indicazione nel certificato degli elementi che non godono degli effetti indicati al suo articolo 69. Ciò è confermato, a mio avviso, dal succitato considerando 71 del regolamento n. 650/2012, secondo cui «la forza probatoria del certificato non dovrebbe estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento».
120. Ritengo pertanto che il certificato successorio europeo possa comprendere i seguenti elementi: le informazioni accertate in base alla legge applicabile alla successione (articolo 23), le informazioni accertate in base alla legge applicabile ad altri elementi che sono stati determinati sulla base delle norme di conflitto uniformi del regolamento n. 650/2012 (articoli da 24 a 28) nonché le informazioni accertate in base alla legge applicabile, individuata sulla base delle norme di conflitto nazionali (o delle norme di conflitto contenute in altri strumenti del diritto dell’Unione). In quest’ultima categoria dovrebbe essere classificata l’informazione relativa alla quota spettante ai sensi dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB al coniuge superstite, ammesso che la stessa non appartenga alla legge applicabile alla successione. Tali elementi non dovrebbero, tuttavia, godere degli effetti risultanti dall’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012.
3. Natura dell’informazione riguardante la quota spettante ai sensi dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB al coniuge superstite nel certificato successorio europeo
121. Si pone ancora la questione relativa a quali effetti debbano essere riconosciuti all’indicazione nel certificato successorio europeo dell’informazione relativa alla quota spettante ai sensi dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB al coniuge superstite. Nelle sue osservazioni scritte e nelle spiegazioni esposte nel corso dell’udienza, la Commissione ha infatti rilevato che, sebbene non sussista un chiaro fondamento per riconoscere all’informazione relativa alla quota gli effetti previsti dall’articolo 69 del regolamento n. 650/2012, cionondimeno è necessario che una siffatta soluzione venga accolta e che gli effetti derivanti dalla citata disposizione vengano estesi all’informazione riguardante la quota spettante ai sensi dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB al coniuge superstite.
122. La dottrina sostiene che la quota spettante al coniuge superstite ai sensi dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, sempre che la si consideri una questione rientrante nella legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi, può essere indicata nel contenuto del certificato successorio europeo a fini informativi, nel quadro delle «informazioni sul regime patrimoniale tra coniugi», di cui all’articolo 68, lettera h), del regolamento n. 650/2012, unitamente all’annotazione da cui risulti su quale fondamento sia stato accertato tale elemento (32). Un altro punto di vista, suggerito anche dal giudice del rinvio nell’ambito della seconda e della terza questione pregiudiziale, si basa sulla convinzione che l’incremento patrimoniale risultante dall’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB debba essere indicato come «l’informazione sulla quota ereditaria di ciascuno erede» di cui all’articolo 68, lettera l) (33).
123. Ritengo che, indipendentemente da quale delle summenzionate disposizioni troverà applicazione in relazione all’indicazione nel certificato successorio europeo dell’informazione relativa all’incremento patrimoniale, ciò debba avvenire con l’espressa previsione che la suddetta informazione sia stata accertata in base alla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi. Non deve, infatti, trattarsi della legge che sarebbe stata individuata come applicabile al regime patrimoniale tra coniugi in forza delle norme di conflitto in vigore nello Stato membro dell’autorità dinanzi alla quale l’interessato utilizza il certificato successorio europeo rilasciato in un altro Stato membro. Ciò è dovuto alla mancanza di norme di conflitto uniformi e comuni a tutti gli Stati membri, che individuino la legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi.
124. L’inserimento nel certificato successorio europeo di una previsione che chiarisca che la quota spettante al coniuge superstite ai sensi dell’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB rientra nell’ambito della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi, limiterà anche la possibilità di invocare la presunzione dell’articolo 69, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 650/2012.
125. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, suggerisco alla Corte, in caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, di rispondere nel modo seguente alle questioni seconda e terza: gli articoli 68, lettera l), e 67, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 devono essere interpretati nel senso che la quota ereditaria del coniuge superstite, anche qualora una frazione della stessa risulti da un aumento dovuto a una norma in materia di regimi patrimoniali quale l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, può essere inserita integralmente nel certificato successorio europeo solo a titolo informativo.
VI. Conclusione
126. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dal Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania) nei termini seguenti:
«L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, in combinato disposto con il suo articolo 1, paragrafo 2, lettera d), deve essere interpretato nel senso che l’ambito della legge applicabile alla successione comprende una norma che, come l’articolo 1371, paragrafo 1, del Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), determina la quota ereditaria del coniuge superstite, anche qualora la sua applicazione sia subordinata alla sussistenza di uno specifico regime patrimoniale e la quota ereditaria del coniuge sostituisca la liquidazione di siffatto regime, ma allo stesso tempo, l’entità di tale quota sia determinata in base ai principi completamente diversi rispetto a quelli che definiscono le modalità di liquidazione di tale regime patrimoniale, nel periodo in cui i coniugi siano ancora in vita».