Language of document : ECLI:EU:C:2018:89

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 22 febbraio 2018 (1)

Causa C20/17

Vincent Pierre Oberle

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania)]

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Certificato successorio europeo – Competenza generale dell’organo giurisdizionale di uno Stato membro a decidere sull’intera successione – Normativa nazionale di uno Stato membro che prevede la redazione di un certificato successorio nazionale utilizzato per fini analoghi






I.      Introduzione

1.        Il regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (2) è applicabile a decorrere dal 17 agosto 2015. Il presente rinvio pregiudiziale è il terzo di una serie, in cui un giudice di uno Stato membro chiede alla Corte di interpretare le disposizioni di tale regolamento (3).

2.        Questa volta i dubbi del giudice del rinvio riguardano il rapporto tra il regolamento n. 650/2012 e le disposizioni nazionali in materia di successione. Per essere più precisi, il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania) vuole accertare se l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 determini la competenza anche relativamente ai procedimenti riguardanti il rilascio di certificati successioni nazionali. Ciò comporterebbe che gli Stati membri non possono stabilire in tale ambito norme per determinare la competenza nazionale in modo diverso da quello previsto nel suddetto regolamento.

3.        La questione è estremamente complessa e l’importanza pratica della futura sentenza che sarà pronunciata dalla Corte nel caso di specie è più ampia di quanto avvenisse nella causa Mahnkopf (4). Ricordo che la causa Mahnkopf, attualmente pendente, riguarda una norma particolare del diritto tedesco. Nel caso di specie si tratta, invece, di risolvere una questione che potrebbe essere rilevante per tutti gli Stati membri nei quali è prevista la possibilità, per le autorità giudiziarie, di rilasciare certificati successori nazionali (5).

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

4.        L’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), e l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, sono così formulati:

«g)      “decisione”, qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

2.      Ai fini del presente regolamento il termine «organo giurisdizionale» indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un’autorità giudiziaria o sotto il controllo di un’autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:

a)      possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un’autorità giudiziaria; e

b)      abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria nella stessa materia. (…)».

5.        L’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, rubricato «Competenza generale» e contenuto al capo II di tale regolamento, dal titolo «Competenza», prevede quanto segue:

«Sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte».

6.        L’articolo 62, dal titolo «Istituzione di un certificato successorio europeo», è del seguente tenore:

«1.      Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo (“certificato”) che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’articolo 69.

2.      L’uso del certificato non è obbligatorio.

3.      Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all’articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo».

B.      Il diritto tedesco

7.        Conformemente all’articolo 105 del Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (legge sui procedimenti in materia di diritto di famiglia e sui procedimenti di volontaria giurisdizione; in prosieguo: il «FamFG»), nella sua versione del 17 dicembre 2008, applicabile a decorrere dal 1o settembre 2009:

«Gli altri procedimenti condotti in base alla presente legge rientrano nella competenza degli organi giurisdizionali tedeschi se è territorialmente competente un organo giurisdizionale tedesco».

8.        La competenza territoriale in materia di successioni è disciplinata, nel contesto del diritto tedesco, in base all’articolo 343 del FamFG. Nella versione introdotta dal Gesetz zum Internationalen Erbrecht und zur Änderung von Vorschriften zum Erbschein sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften del 29 giugno 2015 (legge sul diritto successorio internazionale e sulla modifica delle disposizioni riguardanti il certificato successorio e di altre disposizioni), entrata in vigore il 17 agosto 2015, tale disposizione così dispone:

«1      Competente per territorio è l’organo giurisdizionale nel cui distretto il de cuius, al momento del decesso, aveva la propria residenza abituale.

2      Se, al momento del decesso, il de cuius non aveva la residenza abituale nel territorio nazionale, è competente l’organo giurisdizionale nel cui distretto il de cuius aveva la sua ultima residenza abituale nel territorio nazionale.

3      Ove non sussista una competenza ai sensi dei paragrafi 1 e 2, è competente l’Amtsgericht Schöneberg [Tribunale circoscrizionale di Schöneberg] in Berlino, se il de cuius era cittadino tedesco o i beni ereditari si trovano nel territorio nazionale. (…)».

III. Fatti all’origine della controversia e questioni pregiudiziali

9.        Il sig. Adrien Théodore Oberle, cittadino francese che aveva l’ultima residenza abituale in Francia, è deceduto il 28 febbraio 2015. Il sig. A.T. Oberle ha lasciato due figli. Uno di essi è il sig. Vincent Pierre Oberle, istante nella causa dinanzi al giudice del rinvio. I beni ereditari sono situati in Francia e in Germania.

10.      L’organo giurisdizionale francese ha rilasciato un certificato successorio nazionale, nel quale si attesta che il sig. V.P. Oberle e suo fratello sono eredi ciascuno per una quota pari alla metà del patrimonio.

11.      Successivamente il sig. V.P. Oberle ha adito l’Amtsgericht Schöneberg (Tribunale circoscrizionale di Schöneberg, Berlino, Germania) – in quanto giudice competente ai sensi degli articoli 105 e 343, paragrafo 3, prima frase, del FamFG per le questioni concernenti l’eredità del sig. A.T. Oberle – per il rilascio del certificato successorio nazionale limitato ai beni ereditari che si trovano in Germania. Il suddetto certificato doveva attestare che, ai sensi del diritto francese, sono eredi di tale patrimonio il sig. V.P. Oberle e suo fratello.

12.      L’Amtsgericht Schöneberg (Tribunale circoscrizionale di Schöneberg, Germania) ha tuttavia ritenuto di essere incompetente a rilasciare un certificato successorio nazionale ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 e dell’articolo 15 dello stesso regolamento. A parere di tale giudice, le norme del diritto tedesco non possono essere determinanti riguardo alla competenza internazionale relativamente al procedimento riguardante la domanda del sig. V.P. Oberle. Le disposizioni di diritto nazionale devono infatti riconoscere il primato alle disposizioni del regolamento n. 650/2012. Ciò comporta che sono competenti a decidere sull’intera successione, incluso riguardo alla domanda del sig. V.P. Oberle, non già i giudici tedeschi, bensì i giudici francesi, in quanto giudici dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

13.      Il sig. V.P. Oberle ha impugnato la pronuncia dell’Amtsgericht Schöneberg (Tribunale circoscrizionale di Schöneberg, Germania) dinanzi al giudice del rinvio.

IV.    Questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

14.      In tali circostanze il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguenti questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 4 del regolamento 650/2012 debba essere interpretato nel senso che esso disciplina anche la competenza internazionale esclusiva a rilasciare, nei rispettivi Stati membri, i certificati successori nazionali, che non sono sostituiti dal certificato successorio europeo (v. articolo 62, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012), con conseguente disapplicazione, per violazione di disposizioni di diritto europeo di rango superiore, delle divergenti disposizioni legislative nazionali in materia di competenza internazionale a rilasciare i certificati successori nazionali – quali, ad esempio, in Germania, l’articolo 105 del FamFG».

15.      La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 18 gennaio 2017.

16.      Hanno presentato osservazioni scritte i governi tedesco, polacco e portoghese, nonché la Commissione europea. I governi tedesco, francese e polacco, nonché la Commissione europea, hanno partecipato all’udienza che si è svolta il 23 novembre 2017.

V.      Analisi

A.      Considerazioni introduttive

17.      La questione pregiudiziale è formulata in un modo che potrebbe indurre a ritenere che il giudice del rinvio intendesse chiarire se l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 stabilisca una «competenza esclusiva» per quanto riguarda i procedimenti per il rilascio dei certificati successori nazionali.

18.      Si deve ricordare, tuttavia, che la nozione di «competenza esclusiva» ha un significato specifico nel contesto delle norme che disciplinano la procedura civile internazionale.

19.      Nel contesto delle norme del sistema di Bruxelles, la Corte ha chiarito che le norme che stabiliscono la competenza esclusiva costituiscono un’eccezione ai principi generali in materia di competenza (6) e vincolano, in modo particolare, tanto le parti, quanto il giudice (7). In linea di principio, ad esempio, le parti non possono escludere l’applicazione di tali norme per via contrattuale o mediante la comparizione in giudizio.

20.      Ritengo, tuttavia, che, ai fini della risposta alla questione pregiudiziale, non sia rilevante se l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 stabilisca la «competenza esclusiva» nel modo sopra descritto. Anche allorché le norme riguardano una competenza non esclusiva, gli Stati membri non possono, infatti, – salvo che ciò risulti dal loro contenuto – modificare, mediante la legislazione nazionale, le norme in materia di competenza del diritto dell’Unione.

21.      Con la sua questione, il giudice del rinvio intende quindi, in sostanza, accertare se l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 determini la competenza per quanto riguarda i procedimenti per il rilascio dei certificati successori nazionali.

22.      La risposta a tale questione richiede, in primo luogo, di valutare se i certificati successori nazionali e i procedimenti che li riguardano rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012.

B.      I certificati successori nazionali rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012?

1.      I certificati successori nazionali nel diritto degli Stati membri

23.      Le conclusioni risultanti da analisi comparative mostrano che i certificati successori nazionali, che sono utilizzati in alcuni Stati membri, presentano, tra di loro, differenze di ampia portata.

24.      Prendendo le mosse dal criterio di quale sia l’organo che partecipa al rilascio di un certificato successorio nazionale, possono distinguersi tre categorie di tali certificati: certificati giudiziari, certificati emessi da notai e dichiarazioni private(8). Tale criterio, tuttavia, può essere inaffidabile per caratterizzare i certificati successori nazionali, giacché anche all’interno di tali categorie sono presenti profonde divergenze tra le soluzioni adottate nei singoli Stati membri. Le suddette divergenze riguardano la natura dei certificati successori nazionali, la loro portata e il modo in cui sono effettuati gli accertamenti che sono a fondamento dell’informazione inclusa nel contenuto del certificato, nonché gli effetti di tali certificati (9).

25.      In ogni caso, si può, in sintesi, considerare che nei certificati successori nazionali sono presenti informazioni riguardanti la successione di una determinata persona, comprese le informazioni relative alle persone cui spettano determinate prerogative in connessione con il decesso del de cuius. Tali certificati di norma consentono di dimostrare tali circostanze nei confronti delle autorità pubbliche e dei terzi (10).

2.      I certificati successori nazionali nel contesto del regolamento n. 650/2012

26.      Il regolamento n. 650/2012 non utilizza la formulazione generale «certificato successorio nazionale». Nel regolamento si trova invece la formulazione riguardante «documenti interni utilizzati per scopi analoghi [a quelli per i quali è utilizzato il certificato successorio europeo] negli Stati membri» – i quali – ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012 e del suo considerando 67, prima frase – «non sostituisc[ono]» un certificato successorio europeo.

27.      Secondo le indicazioni fornite nel considerando 67, seconda frase, del regolamento n. 650/2012, il certificato successorio europeo è utilizzato per dimostrare lo status, inter alia, degli eredi e i loro diritti e prerogative negli Stati membri diversi dallo Stato membro in cui è stato rilasciato il certificato. I documenti interni che servono a scopi analoghi, sono appunto i certificati successori nazionali (11).

28.      Il giudice del rinvio considera inoltre il certificato successorio nazionale, di cui trattasi nel procedimento principale, come un «documento interno», di cui all’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012. La questione pregiudiziale fa, infatti, riferimento ai «certificati successori nazionali, che il certificato successorio europeo non sostituisce». Nel testo della questione è peraltro fatto espressamente riferimento all’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012.

3.      I certificati successori nazionali e l’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012

29.      Prima di ulteriori considerazioni è necessario chiarire se i certificati successori nazionali rientrino in generale nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012.

a)      Posizioni delle parti

30.      A tale questione è fatto espressamente riferimento solo dal governo polacco, nelle sue osservazioni scritte, e dalla Commissione, nella posizione assunta in udienza. Il suddetto governo e la Commissione ritengono che i certificati successori nazionali e i procedimenti per il loro rilascio rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012.

31.      Si riferisce indirettamente a tale questione anche il governo tedesco. Secondo tale governo, dall’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012 risulta, infatti, che le disposizioni nazionali che disciplinano il rilascio di tali certificati sono applicate parallelamente alle disposizioni del regolamento n. 650/2012. Una tesi analoga è sostenuta dal governo portoghese.

b)      L’articolo 1 del regolamento n. 650/2012 quale norma che tratteggia l’ambito di applicazione del regolamento

32.      Nel regolamento n. 650/2012 sono contenute le norme di diritto sostanziale (norme sul conflitto di leggi) e le norme di procedura civile internazionale (norme in materia di competenza). L’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 650/2012, quale definito dal suo articolo 1, appare in sostanza identico per entrambi i tipi di norme (12).

33.      Il regolamento si applica alla successione a causa di morte (articolo 1, paragrafo 1, prima frase, del suddetto regolamento). Le questioni che sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 sono elencate all’articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Esse hanno tuttavia natura sostanziale e non riguardano, in linea di principio, gli strumenti giuridici e i procedimenti riguardanti la successione.

34.      Un’eccezione è costituita dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), che esclude dall’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012, qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, e i requisiti legali ad essi relativi e gli effetti della loro iscrizione o della loro mancata iscrizione (13). All’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 non sono contenute disposizioni che potrebbero far ritenere che altri strumenti giuridici e procedimenti, che senza dubbio riguardano la successione a causa di morte, non rientrino nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

c)      L’importanza dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012 nel determinare l’ambito di applicazione del citato regolamento

35.      Si pone la questione se l’esclusione dei certificati successori nazionali dall’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 non sia già decisa dall’articolo 62, paragrafo 3, prima frase, di detto regolamento, il quale dispone che il certificato successorio europeo «non sostituisce» i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri.

36.      In dottrina è stata espressa l’opinione che l’articolo 62, paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 650/2012 definisce il rapporto tra il certificato successorio europeo e certificati successori nazionali. Esso non mira ad escludere i certificati successori nazionali dall’ambito di applicazione delle norme sulla competenza del regolamento n. 650/2012 (14).

37.      Condivido tale opinione. Si deve considerare che dall’articolo 62, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 risulta che l’uso del certificato successorio europeo non è obbligatorio. Alla luce delle indicazioni contenute nel considerando 69, seconda frase, del regolamento n. 650/2012, le persone aventi il diritto di richiedere un certificato successorio europeo non sono obbligate ad utilizzarlo. Esse possono infatti avvalersi «degli altri strumenti messi a disposizione dal (…) regolamento (decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie)». Si tratta, pertanto, di avvalersi di tali strumenti per gli stessi fini per i quali può essere utilizzato il certificato successorio europeo. Tra i suddetti strumenti occorre includere anche i certificati successori nazionali. In teoria, essi devono essere, infatti, utilizzati per fini analoghi al certificato successorio europeo (15). Ciò significa che i certificati successori nazionali sono quindi anch’essi – per riprendere i termini del considerando 69 del regolamento n. 650/2012 – «messi» a disposizione ai sensi di tale regolamento.

38.      Un’interpretazione dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012, fondata sull’ipotesi che i certificati successori nazionali siano destinati a essere utilizzati all’interno dello Stato membro interessato non conduce a conclusioni diverse. Ciò potrebbe significare che il certificato successorio europeo «non sostituisce» i certificati successori nazionali, poiché esso è rilasciato per essere utilizzato in Stati membri diversi dallo Stato membro le cui autorità sono competenti a rilasciarlo (articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012).

39.      Non intendo in questa fase pronunciarmi anticipatamente sulla questione – che i miei dubbi suscitano – collegata alla possibilità di accettare una distinzione siffatta riguardo alla destinazione dei certificati successori. Nondimeno, fino ad ora i certificati successori nazionali potevano essere utilizzati anche in altri Stati membri. Mancano elementi che consentano di presumere che il legislatore dell’Unione abbia inteso modificare tale situazione. Alla luce del considerando 69, seconda frase, del regolamento n. 650/2012, gli interessati possono, infatti, avvalersi degli altri strumenti per quegli stessi fini a cui servono i certificati successori europei.

d)      Conclusione provvisoria

40.      L’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 è stato concepito in modo tale che, tanto nel contesto delle norme di conflitto di leggi quanto in quello delle norme in materia di competenza, esso riguarda tutte le questioni relative alle successioni a causa di morte, a meno che il regolamento stesso non preveda un’eccezione per determinati aspetti. Nel regolamento n. 650/2012 non si rinviene un’esclusione siffatta, che riguarderebbe i certificati successori nazionali e i procedimenti ad essi relativi.

41.      Ritengo pertanto che strumenti giuridici quali i certificati successori nazionali e i procedimenti ad essi relativi rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012. Con ciò non ci si pronuncia ancora sulla questione se un certificato successorio nazionale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, costituisca una «decisione» o «atto pubblico» ai sensi di tale regolamento.

C.      L’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 determina la competenza anche per quanto riguarda i procedimenti per il rilascio dei certificati successori nazionali?

42.      Passando alla parte essenziale dell’analisi riguardante la questione pregiudiziale, occorre valutare se l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 determini la competenza per quanto riguarda i procedimenti per il rilascio di certificati successori nazionali, come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

43.      Il giudice del rinvio rileva, al riguardo, che il regolamento n. 650/2012 non contiene disposizioni che disciplinino espressamente la competenza a rilasciare certificati successori nazionali. Se l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 dovesse riferirsi ai certificati successori nazionali, l’articolo 64, paragrafo 1, del medesimo regolamento, concernente il certificato successorio europeo, sarebbe una disposizione superflua.

44.      Anche supponendo che l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 determini la competenza in relazione ai procedimenti per il rilascio dei certificati successori nazionali, tale disposizione – secondo il giudice del rinvio – non potrebbe comunque trovare applicazione nella causa principale. Tale ipotesi ricorrerebbe ove il certificato successorio nazionale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, costituisse una «decisione» ai sensi del regolamento. Secondo il giudice del rinvio, tuttavia, tale non è il caso. Sebbene il rilascio di tale certificato sia effettuato mediante l’emissione di un’ordinanza, tale certificato contiene esclusivamente constatazioni di fatto. Esso non contiene alcun elemento che possa acquistare autorità di cosa giudicata.

1.      Posizioni delle parti

45.      I governi tedesco, francese e portoghese considerano che l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 non sia determinante riguardo alla competenza internazionale con riferimento ai procedimenti riguardanti il rilascio dei certificati successori nazionali, mentre il governo polacco e la Commissione sostengono la tesi opposta.

46.      Il governo tedesco esprime la tesi secondo cui l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 determina la competenza giurisdizionale in materia di procedimenti nei quali sono emesse «decisioni», mentre il certificato successorio nazionale, che è oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale, non ha tale natura. Il legislatore dell’Unione non tratta – secondo il governo tedesco – i certificati successori nazionali come «decisioni», giacché, all’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012 definisce tali certificati come «documenti interni». Il rilascio di un certificato successorio nazionale ad opera di un organo giurisdizionale non modifica la qualificazione di tale certificato nel contesto del regolamento n. 650/2012. Esso infatti continua a non poter essere considerato come una «decisione».

47.      In questo senso è anche la posizione mantenuta dal governo francese, che condivide l’opinione secondo cui può essere considerato una «decisione» quel certificato successorio nazionale che è rilasciato attraverso l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice. Non hanno, tuttavia, siffatta natura le attività consistenti nel rilascio dei certificati successori nazionali, se esse conducono all’accertamento di una determinata situazione giuridica senza che ne sia effettuata una valutazione e senza possibilità di compiere, in tale contesto, atti d’ufficio.

48.      Il governo portoghese osserva, a sua volta, che i certificati successori nazionali, di cui trattasi nel procedimento principale, devono – al pari del certificato successorio europeo — essere considerati come uno strumento di natura ibrida. Ciò significa che l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 non può trovare applicazione nel procedimento principale.

49.      La Commissione ritiene, dal canto suo, che gli Stati membri possano decidere autonomamente a chi affidare l’emissione dei certificati successori nazionali. Nondimeno, se il suddetto compito è affidato agli organi giurisdizionali, lo Stato membro deve accettare le conseguenze di tale scelta. Il certificato successorio nazionale rilasciato da un organo giurisdizionale costituisce – come indicato anche dal governo polacco – una «decisione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012, indipendentemente da quale tesi sia propugnata, al riguardo, dal diritto nazionale.

50.      Nelle loro osservazioni, in sostanza, le parti si richiamano alla duplice argomentazione del giudice del rinvio, che in larga misura è una sintesi delle posizioni espresse in dottrina riguardo alla materia in questione. Alcuni autori sostengono che le norme sulla competenza di cui al regolamento n. 650/2012 non si applicano ai procedimenti per il rilascio dei certificati successori nazionali (16), mentre altri considerano che il regolamento – eccezion fatta per i provvedimenti provvisori di cui al suo articolo 19 – disciplina la competenza nazionale in materia di successione in maniera universale e quindi sostituisce tutte le disposizioni nazionali relative a tali casi (17).

2.      Considerazione introduttiva

51.      Ritengo che vi siano due linee di ragionamento che possono condurre a fornire una risposta utile per il giudice del rinvio.

52.      La prima consiste nell’effettuare una valutazione del certificato successorio nazionale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale. Si tratta di stabilire se possa essere considerato una «decisione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012, oppure un «atto pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento. La qualificazione di tale certificato come «atto pubblico» potrebbe condurre alla conclusione che le autorità giudiziarie di uno Stato membro, in linea di principio, non sono vincolate dalle norme in materia di competenza, dato che il regolamento non specifica quali autorità possono produrre siffatti strumenti.

53.      La seconda possibilità consiste, a sua volta, nell’interpretazione dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 in modo da stabilire se tale disposizione determini la competenza in relazione a tutti i procedimenti in materia di successioni che sono condotti dalle autorità giudiziarie degli Stati membri.

54.      Ritengo che si riferiscano indirettamente a tale eventualità gli argomenti presentati dal governo polacco e dalla Commissione. Ciò significherebbe che la qualificazione di un certificato nazionale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, è di fatto priva di rilevanza ai fini della soluzione della questione pregiudiziale.

55.      Nelle presenti conclusioni, farò riferimento al secondo di tali ragionamenti. Punto di partenza per l’ulteriore analisi sarà stabilire se l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 determini la competenza riguardo ai procedimenti in materia di successioni che si svolgono dinanzi alle autorità giudiziarie degli Stati membri.

56.      Soltanto in caso di risposta negativa alla questione così formulata sarà necessario stabilire se un certificato successorio nazionale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, costituisca una «decisione» o un «atto pubblico» ai sensi di tale regolamento.

3.      Interpretazione letterale

57.      La determinazione dell’ambito di applicazione della norma di cui all’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 mediante un’interpretazione letterale, al fine di poter decidere se essa si riferisca anche ai procedimenti per il rilascio di certificati successori nazionali, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, richiede un’interpretazione delle espressioni «organo giurisdizionale» e «decidere sull’intera successione» nel contesto di detto regolamento.

a)      La nozione di «organo giurisdizionale» nel contesto del regolamento n. 650/2012

58.      La nozione di «organo giurisdizionale» ai fini del regolamento n. 650/2012 è definita all’articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Essa comprende «qualsiasi autorità giudiziaria» nonché tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni, purché tuttavia siano soddisfatti gli altri requisiti previsti in tale disposizione.

59.      Alla luce delle indicazioni contenute al considerando 20, seconda frase, del regolamento n. 650/2012, alla nozione di «organo giurisdizionale» occorrerebbe pertanto attribuire un significato ampio, che comprenda non solo «gli organi giurisdizionali veri e propri che esercitano funzioni giudiziarie», ma anche altri soggetti che esercitano funzioni giudiziarie in taluni casi.

60.      Ciò potrebbe indurre a ritenere che un’autorità che formalmente fa parte della struttura giudiziaria di un dato Stato membro, ma che non esercita funzioni giudiziarie nell’ambito di un procedimento specifico non è, in realtà, un «organo giurisdizionale» ai sensi del regolamento n. 650/2012.

61.      Tuttavia, la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 può deporre parimenti in senso contrario ad un’interpretazione restrittiva della nozione di «organo giurisdizionale», nei limiti in cui tale formulazione fa riferimento alle «autorità giudiziarie». Tale disposizione stabilisce, infatti, che la nozione di «organo giurisdizionale» comprende «qualsiasi autorità giudiziaria».

62.      Inoltre, dalle indicazioni di cui al considerando 20, seconda frase, del regolamento n. 650/2012 (la nozione di organo giurisdizionale comprende «gli organi giurisdizionali veri e propri che esercitano funzioni giudiziarie»), non si possono trarre conclusioni che vadano troppo lontano. Dall’accertamento che la nozione di «organo giurisdizionale» deve essere intesa in una determinata maniera, in modo da non suscitare dubbi quanto al fatto che non solo l’organo giurisdizionale che esercita funzioni giudiziarie risponde a tale definizione, non può essere tratta la conclusione univoca secondo la quale tale nozione non include l’«organo giurisdizionale vero e proprio» che non esercita siffatte funzione in un procedimento specifico.

63.      Non consentono di giungere a siffatta conclusione neppure gli altri considerando del regolamento n. 650/2012, vale a dire il considerando 20, frasi terza e quarta, nonché i considerando 21, 22 e 36, dai quali risulta che le «autorità non giudiziarie», che non svolgono funzioni giudiziarie, non sono vincolate dalle norme di competenza del regolamento. Tali considerando non fanno infatti riferimento alle «autorità giudiziarie».

64.      Ritengo, pertanto, che un’interpretazione letterale della nozione di «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012 non permette di giudicare anticipatamente se l’articolo 4 di detto regolamento determini la competenza esclusivamente con riferimento ai procedimenti in cui l’organo giurisdizionale esercita funzioni giudiziarie.

b)      La formulazione «decidere sull’intera successione»

65.      I governi tedesco e polacco, nonché la Commissione, fanno riferimento nelle loro osservazioni, ad una peculiarità dell’articolo 4, del regolamento n. 650/2012 nella versione in lingua tedesca, il quale menziona gli organi giurisdizionali dello Stato membro competenti in relazione alle «decisioni in materia di successioni» («für Entscheidungen in Erbsachen»). Il tenore letterale della versione tedesca del regolamento potrebbe costituire un indizio riguardo al fatto che tale disposizione determina la competenza esclusivamente in relazione a quei procedimenti in cui gli organi giurisdizionali degli Stati membri emettono una «decisione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento.

66.      Tuttavia, nelle altre versioni linguistiche dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 non è presente il termine «decisione», ma si parla di «decidere» (18) in materia di successione. La versione linguistica tedesca del regolamento non può pertanto essere determinante sulla questione.

67.      Per un’interpretazione estensiva dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2021 potrebbe deporre, peraltro, il fatto che esso determina la competenza a decidere «sull’intera successione».

68.      Può, invece, risultare relativamente difficile stabilire quale significato debba essere attribuito al termine «decidere» nel contesto delle norme in materia di competenza degli organi giurisdizionali degli Stati membri. All’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012 è contenuta esclusivamente la definizione di «decisione». Non è completamente chiaro che le disposizioni che fanno riferimento al «decidere» da parte del giudice utilizzino la forma verbale della nozione di «decisione» nell’accezione che è attribuita a tale nozione nel contesto dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento.

69.      Tali difficoltà sono ancora maggiori allorché si risale alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012. La principale difficoltà di interpretazione deriva dal fatto che, nella maggior parte delle versioni linguistiche del regolamento n. 650/2012, per definire la nozione di «decisione», di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento, è utilizzato il medesimo termine «decisione» (idem per idem) (19).

70.      Nel propendere per la necessità di interpretare l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 alla luce della definizione della nozione di «decisione» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012, in senso tale che «decidere» consiste nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, il giudice del rinvio e i governi tedesco e francese appaiono in realtà fare riferimento alla nozione di «decisione» che la Corte ha elaborato nella sua giurisprudenza nel contesto delle norme del sistema di Bruxelles.

c)      La nozione di «decisione» nel contesto del sistema di Bruxelles

71.      Nel contesto delle norme del sistema di Bruxelles, che – analogamente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012 – definisce la decisione come «qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente» (20), la Corte ha chiarito che una «decisione» deve provenire da un organo giurisdizionale che statuisce con poteri propri su questioni controverse tra le parti (21).

72.      Si pone la questione se tale definizione può essere applicata con riferimento al regolamento n. 650/2012.

73.      Non ritengo che nel contesto dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012 si possa esigere che una «decisione» ai sensi di tale disposizione riguardi questioni controverse tra le parti. Sulla base delle indicazioni contenute nel considerando 59 del regolamento si può giungere alla conclusione che in realtà è irrilevante se la «decisione» sia stata emessa nell’ambito di un procedimento contenzioso o non contenzioso.

74.      A sua volta, il requisito di «statuire con poteri propri» di norma si riferisce alle caratteristiche dell’attività effettuata da un’autorità giudiziaria che fanno sì che tale autorità svolga un ruolo decisionale, e non si limiti invece ad assicurare una funzione più passiva, consistente, ad esempio, nel confermare o accettare la volontà delle parti del procedimento (22). Perciò non costituiscono decisioni le transazioni giudiziarie che «rivestono infatti carattere essenzialmente contrattuale, nel senso che il loro contenuto dipende innanzi tutto dalla volontà delle parti» (23). Non è completamente chiaro, tuttavia, se e quale attività si dovrebbe richiedere da parte di un’autorità per poter concludere che essa emette una «decisione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012.

75.      Si deve ricordare che nel contesto del regolamento n. 650/2012, le «decisioni», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), sono emesse anche da autorità non giudiziarie che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento. È vero che tali requisiti sono intesi a garantire che le decisioni di dette autorità «abbiano forza e effetto equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria nella stessa materia» di cui al regolamento n. 650/2012 [articolo 3, paragrafo 2, lettera b)]. Ciò non significa, tuttavia, che il livello dei requisiti dettati per la «decisione» sia altrettanto alto di quello previsto nelle norme del sistema di Bruxelles, in particolare nel contesto dell’attività che si collega all’emissione di una decisione. A fortiori, ciò non significa che «decidere» ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 debba condurre all’emanazione di una «decisione» nel significato della definizione elaborata dalla Corte nel contesto del sistema di Bruxelles.

76.      L’obiettivo delle norme del sistema di Bruxelles – ai sensi dei considerando 3 e 6 del regolamento n. 1215/2012 – è infatti quello di garantire la libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, mentre il regolamento n. 650/2012 si prefigge fini che vanno oltre tale problematica. Si tratta anzitutto – alla luce del considerando 7 di tale regolamento – di eliminare le difficoltà nell’esercizio dei diritti successori nei casi con implicazioni transfrontaliere. L’interpretazione delle norme sulla competenza di tale regolamento non dovrebbe pertanto essere basata sulla premessa che obiettivo delle sue norme è unicamente quello di determinare le autorità competenti a emettere decisioni, al fine di evitare che siano emesse decisioni confliggenti tra loro. Ciò potrebbe costituire un indizio del fatto che le norme in materia di competenza dovrebbero trovare applicazione non solo nei procedimenti in cui le autorità giudiziarie emettono una «decisione» nel senso di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lett. g), del regolamento n. 650/2012.

77.      Alla luce delle considerazioni che ho esposto, ritengo che le conclusioni risultanti da un’interpretazione letterale dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 non siano inequivocabili e dovrebbero, pertanto, essere messe a confronto con la sistematica dello stesso regolamento. Ciò è tanto più vero, se si prende in considerazione il fatto che, secondo il giudice del rinvio e i governi tedesco e francese, dalla presenza nel suddetto regolamento dell’articolo 64 si può concludere che l’articolo 4 del regolamento non determina la competenza per quanto riguarda i procedimenti per il rilascio dei certificati successori nazionali.

4.      Interpretazione sistematica

a)      L’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 nel contesto delle altre disposizioni del capo II dello stesso regolamento

78.      Tenuto conto del fatto che la conclusione risultante da un’interpretazione letterale non è inequivocabile, procederò ad un’interpretazione dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 nel contesto delle altre disposizioni di detto regolamento. In particolare, prenderò in considerazione le disposizioni contenute nel capo II di quest’ultimo, giacché – al pari dell’articolo 4 di detto regolamento, contenuto in tale capo, – esse determinano la competenza in relazione ai procedimenti in materia di successioni. Verificherò, pertanto, se le altre norme in materia di competenza contenute in tale capo determinino la competenza in relazione a quei procedimenti nei quali non viene emanata una «decisione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012.

79.      Occorre rivolgere l’attenzione all’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, che disciplina la competenza a ricevere le dichiarazioni successorie (le dichiarazioni di accettazione o di rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima, ovvero la dichiarazione diretta a limitare la responsabilità per le passività ereditarie). Tale disposizione prevede che, «[o]ltre all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del (…) regolamento», sono competenti a ricevere tali dichiarazioni gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale della persona abilitata ad effettuare tale dichiarazione.

80.      La formulazione «oltre all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento» può significare che le norme in materia di competenza di cui al capo II del regolamento n. 650/2012, compreso l’articolo 4, determinano la competenza anche a ricevere dichiarazioni successorie, anche se ciò non avvenga nell’ambito di procedimenti in cui si giunge all’emanazione di una «decisione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g). Ciò potrebbe significare che l’espressione «decidere» dovrebbe essere intesa, nel contesto del regolamento n. 650/2012, non soltanto come l’emanazione di «decisioni» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g).

81.      Depone a favore di tale interpretazione l’indicazione di cui al considerando 32 del regolamento n. 650/2012, in base alla quale si può concludere che l’articolo 13 è stato inserito al fine di «semplificare la vita a eredi e legatari», e non già allo scopo di determinare la competenza in relazione a una questione di cui non si occupano le altre norme in materia di competenza del regolamento.

82.      Induce a conclusioni analoghe l’analisi dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, in cui è utilizzata la preposizione «oltre» nell’ambito del suo contesto normativo. Il capo II inizia con norma che determina una competenza generale con riferimento a «decidere sull’intera successione» (articolo 4). Le successive disposizioni di tale capo affidano – sempre nello stesso ambito, vale a dire con riferimento a «decidere sull’intera successione» – la competenza ai giudici di altri Stati membri, purché ricorrano le condizioni stabilite in tali disposizioni (articoli 5, 6, 7, 9, 10 e 11).

83.      L’articolo 13 del regolamento, collocato pertanto al termine di una enumerazione a cascata riguardante gli organi giurisdizionali che sono competenti a decidere relativamente a tutte quelle questioni che sono connesse con la successione di una determinata persona. Nella misura in cui «decidere sull’intera successione» consiste nel ricevere le dichiarazioni successorie, sono competenti «oltre» a tali organi giurisdizionali anche i giudici dello Stato membro in cui ha la propria residenza abituale la persona abilitata a rendere siffatta dichiarazione.

84.      Non si può escludere una situazione nella quale uno Stato membro istituisca un procedimento specifico di conciliazione dinanzi ad organi giurisdizionali «veri e propri» (24) che possa concludersi unicamente mediante la conclusione di una transazione giudiziale e, in mancanza di quest’ultima, le questioni successorie restino non regolate. Non sono convinto che in relazione ad un procedimento di tal genere non debbano trovare applicazione le norme in materia di competenza di cui al regolamento n. 650/2012. È vero che il considerando 36 del regolamento n. 650/2012 menziona la possibilità di regolare le questioni successorie, ad opera degli interessati, mediante transazioni amichevoli, condotte dinanzi ad autorità che non sono soggette alle norme di competenza. Ciò si riferisce, tuttavia, a procedimenti che si svolgono dinanzi ad «autorità non giudiziarie, quali i notai» e non già dinanzi alle autorità giudiziarie. Una transazione conclusa dinanzi a siffatta autorità non giudiziaria dovrebbe comunque essere omologata da un organo giurisdizionale, mentre, nel procedimento di cui si parla, la conclusione della transazione dovrebbe avvenire dinanzi all’organo giurisdizionale.

85.      Tenuto conto delle suesposte considerazioni, ritengo che – alla luce dell’interpretazione sistematica delle norme del regolamento n. 650/2012 – l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 determini la competenza riguardo ai procedimenti condotti dalle autorità giudiziarie degli Stati membri, se tali procedimenti riguardano materie che possono essere considerate come rientranti nell’«intera successione».

b)      I rapporti tra l’articolo 64 del regolamento n. 650/2012 e l’articolo 4 dello stesso regolamento

86.      I governi tedesco e portoghese sostengono che la presenza dell’articolo 64 del regolamento n. 650/2012 dovrebbe far emergere la conclusione che l’articolo 4 di tale regolamento non determina la competenza riguardo ai procedimenti per il rilascio di certificati successori nazionali. Secondo tali governi, se tale fosse il caso, l’articolo 64 del regolamento sarebbe superfluo e la competenza riguardo ai procedimenti per il rilascio del certificato successorio europeo dovrebbe essere stabilita sulla base dell’articolo 4 del regolamento. Tale tesi deve pertanto fondarsi sulla premessa che i certificati successori europeo e nazionale sono strumenti aventi natura uguale o quanto meno simile.

87.      Su tale aspetto la Commissione sostiene la tesi opposta, considerando che l’articolo 64 del regolamento n. 650/2012 costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 4 di tale regolamento. Non è pertanto possibile trarre dall’articolo 64 del regolamento n. 650/2012 la conclusione che l’articolo 4 di tale regolamento non si riferisce ai procedimenti per il rilascio di certificati successori nazionali. In tal senso si pone anche la posizione del governo polacco.

88.      Senza pronunciarsi in questa fase sulla questione relativa alla natura simile dei certificati successori europeo e nazionale, occorre rilevare che l’argomento dei governi tedesco e portoghese appare non apprezzare pienamente il ruolo che l’articolo 64 svolge nel sistema delle norme istituite dal regolamento n. 650/2012.

89.      In primo luogo, i certificati successori nazionali sono strumenti che funzionano in base a disposizioni interne, inquadrate nel sistema normativo di un determinato Stato membro, mentre il certificato successorio europeo è un nuovo strumento di diritto dell’Unione.

90.      Era pertanto necessario istituire un sistema giuridico autonomo per il certificato successorio europeo nel regolamento stesso. Si trattava di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e di rimuovere i dubbi interpretativi, che potrebbe suscitare la qualificazione del certificato successorio europeo nel contesto del regolamento n. 650/2012. Allo stesso tempo, il legislatore dell’Unione non si è pronunciato su quale natura giuridica abbia il certificato successorio europeo. Non è, pertanto, completamente chiaro se il certificato costituisca una «decisione» [articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012], un «atto pubblico» (articolo 3, paragrafo 1, lettera i), dello stesso regolamento] oppure non rientri in nessuna di tali categorie. Peraltro, non era necessario dirimere espressamente tale questione, poiché il certificato successorio europeo non è oggetto di riconoscimento in base a tali disposizioni, che riguardano le decisioni e gli atti pubblici, e la questione della competenza è disciplinata dall’articolo 64 del medesimo regolamento.

91.      In secondo luogo, l’articolo 64 del regolamento n. 650/2012 non ripete il testo dell’articolo 4 di tale regolamento, ma determina la competenza relativamente ai procedimenti per il rilascio del certificato successorio europeo con riferimento a talune disposizioni selezionate del capo II. Tali disposizioni sono costituite dagli articoli 4, 7, 10 e 11 di tale regolamento.

92.      In terzo luogo, l’articolo 64 del regolamento n. 650/2012 estende l’ambito di applicazione delle norme in materia di competenza non solo all’«organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento [articolo 64, lettera a)], ma anche alle altre autorità che, in forza del diritto nazionale, sono competenti in materia di successione [articolo 64, lettera b)]. Il rilascio di un certificato successorio europeo può pertanto essere affidato a: un’«autorità giudiziaria», un’«altr[a] autorità e [a un] professionist[a] legal[e]», purché tale autorità o professionista legale risponda a determinati requisiti [articolo 3, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 64, lettera a), del regolamento n. 650/2012)], nonché ad «un’altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione» [articolo 64, lettera b), del suddetto regolamento], pur se essa non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento.

93.      Alla luce di tali considerazioni, ritengo che dal fatto che nel regolamento n. 650/2012 è contenuto l’articolo 64 non si può dedurre che l’articolo 4 di tale regolamento non trovi applicazione relativamente ai procedimenti per il rilascio di certificati successori nazionali.

5.      Interpretazione teleologica

94.      Nella prossima parte delle conclusioni, affronterò le conclusioni risultanti dall’interpretazione sistematica con argomenti riferentisi agli obiettivi del regolamento n. 650/2012. Essi sono chiaramente presenti, infatti, nelle tesi dei governi tedesco e polacco, anche se questi ultimi ne traggono conclusioni diverse.

95.      Il governo tedesco osserva che la determinazione della competenza riguardo ai procedimenti per il rilascio dei certificati successori nazionali in base all’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 condurrebbe ad una situazione in cui le autorità di un solo Stato membro potrebbero rilasciare certificati successori nazionali. Si tratterebbe delle autorità dello Stato membro in cui può essere rilasciato il certificato successorio europeo. La conseguenza di tale soluzione sarebbe, in pratica, quella di imporre agli interessati l’obbligo di servirsi del certificato successorio europeo, a dispetto dell’articolo 62, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012.

96.      A parere del governo tedesco, il fatto di avvalersi dei certificati successori nazionali rilasciati da altri Stati membri potrebbe, invece, in taluni casi rivelarsi più vantaggioso rispetto all’utilizzo del certificato successorio europeo. Privare gli interessati della possibilità di utilizzare i certificati successori nazionali rilasciati dagli organi giurisdizionali degli altri Stati membri sarebbe quindi in contrasto con la finalità espressa del regolamento n. 650/2012. Alla luce del considerando 67 di tale regolamento, infatti l’intento è quello che, nell’interesse degli eredi, le successioni con implicazioni transfrontaliere siano regolate in modo rapido, agevole ed efficace.

97.      Dal canto suo, il governo polacco ritiene che debba essere considerata giustificata e auspicabile la soluzione che contribuisca ad accrescere il ruolo del certificato successorio europeo.

a)      La questione dell’obbligatorietà del certificato successorio europeo

98.      Non condivido l’opinione del governo tedesco, secondo cui un’interpretazione dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 che conduca alla sua applicazione relativamente ai procedimenti per il rilascio dei certificati successori nazionali comporterebbe che essi avrebbero, in pratica, natura in qualche modo obbligatoria.

99.      In primo luogo, un’interpretazione siffatta dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 non priva gli interessati della possibilità di ottenere certificati successori nazionali nello Stato membro le cui autorità sono competenti per l’emissione di un certificato europeo.

100. In secondo luogo, il governo tedesco sembra intendere l’articolo 62, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, che fa riferimento alla mancanza di obbligatorietà dell’uso del certificato successorio europeo, esclusivamente nel senso che tale disposizione definisce il rapporto tra il certificato successorio europeo rispetto ai certificati successori nazionali. Siffatto aspetto riguarda invece esclusivamente l’articolo 62, paragrafo 3, dello stesso regolamento. Nondimeno, l’articolo 62, paragrafo 2 del regolamento fa riferimento non solo ai certificati successori nazionali, ma anche – come risulta dalle indicazioni contenute nel considerando 69, seconda frase dello stesso regolamento – a tutti gli «strumenti messi a disposizione dal (…) regolamento», che gli eredi possono liberamente utilizzare. Con ciò risulta espressamente prevista all’articolo 62, paragrafo 2 del regolamento la non obbligatorietà dell’uso del certificato successorio europeo.

101. Non ritengo, pertanto, che la determinazione della competenza riguardo ai procedimenti per il rilascio dei certificati nazionali ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 comporti che l’uso del certificato successorio europeo sia in pratica obbligatorio.

b)      La questione riguardante gli obiettivi del regolamento n. 650/2012

102. Non ho dubbi riguardo al fatto che la possibilità di regolare in modo rapido, agevole ed efficace le questioni successorie possa essere considerato uno degli obiettivi del regolamento n. 650/2012. Non posso escludere a priori che il fatto di consentire agli eredi di ottenere strumenti che permettono di regolare questioni successorie in altri Stati membri rispetto allo Stato membro le cui autorità sono competenti, in base alle norme del regolamento n. 650/2012, possa, in determinate circostanze, essere nel loro interesse.

103. Tuttavia, in primo luogo, lo scopo principale per cui è stato adottato il regolamento n. 650/2012 – alla luce dei considerando 7 e 8 dello stesso regolamento – era l’intento armonizzare del norme in materia di conflitto di leggi e in materia di competenza che si applicano nel regolare questioni successorie (25).

104. In tale contesto è opportuno osservare che, ai sensi del considerando 27 del regolamento n. 650/2012, le disposizioni del suddetto regolamento sono concepite in modo da far sì che l’autorità che si occupa della successione applichi, nella maggior parte delle situazioni, la propria legge. In linea di principio, la legge applicabile all’intera successione è, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento, quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte. Tale designazione della legge applicabile corrisponde al criterio di collegamento in materia di competenza di cui all’articolo 4 di tale regolamento, che conferisce la competenza a decidere sull’intera successione agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento del decesso.

105. L’applicazione delle norme nazionali in materia di competenza ai procedimenti per il rilascio dei certificati successori nazionali è in contrasto con l’intento di armonizzare le norme in materia di competenza e di conflitto di leggi nell’ambito dell’Unione. Ciò è illustrato dalle circostanze del procedimento principale, nel quale è stato chiesto al giudice tedesco – in base alle norme nazionali in materia di competenza – di rilasciare un certificato successorio nazionale concernente una successione disciplinata in virtù del diritto francese.

106. In secondo luogo, alla luce delle spiegazioni fornite nel considerando 34 del regolamento n. 650/2012, ciò dovrebbe contribuire a garantire il funzionamento armonioso della giustizia nell’ambito dell’Unione. In tal modo si mira a realizzare uno degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 650/2012, che – ai sensi del suo considerando 59 – è il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di successioni.

107. È vero che il governo tedesco ritiene che un certificato successorio nazionale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non costituisca una «decisione» ai sensi del regolamento n. 650/2012. Dalle indicazioni contenute nel considerando 35 del regolamento risulta, tuttavia, che l’intento di evitare decisioni tra loro incompatibili riguarda tutti gli strumenti pertinenti per regolare la successione, compresi quelli rilasciati da autorità non giudiziarie che non sono soggette alle norme in materia di competenza in base al regolamento. Si tratta altresì di evitare situazioni in cui potrebbero sussistere, in contrasto tra loro, il certificato successorio nazionale e altri strumenti coperti dal regolamento, compreso il certificato successorio europeo. Ciò è confermato dalla constatazione fatta in precedenza che le norme del regolamento dovrebbero definire la competenza non soltanto per quanto riguarda quei procedimenti, che si svolgono dinanzi alle autorità giudiziarie, nei quali si tratta di emanare una «decisione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (26).

108. In tale contesto occorre ricordare che se è vero che il regolamento n. 650/2012 ha stabilito norme uniformi in materia di conflitto di leggi, in base alle quali è indicata la legge applicabile all’intera successione (articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012), nondimeno, alcune questioni che possono essere pertinenti per regolare le materie successorie sono valutate sulla base della legge designata attraverso le norme nazionali di conflitto di leggi. Di ciò è fatta menzione ai considerando da 11 a 13 e 71, terza frase del regolamento. Ciò potrebbe condurre a situazioni in cui le autorità dei singoli Stati membri abbiano rilasciato strumenti destinati a regolare la successione confliggenti tra loro (27).

109. Nella sentenza Kubicka (28)la Corte ha ritenuto che siffatta interpretazione delle norme del regolamento n. 650/2012, che condurrebbe alla «frammentazione della successione», intesa nel senso dell’effettuazione di una valutazione di certe questioni aventi rilevanza per la successione sulla base delle norme nazionali sul conflitto di leggi, non sarebbe conforme ai fini perseguiti da tale regolamento. Ciò potrebbe portare all’emanazione di strumenti che consentono di regolare la successione confliggenti tra loro. Sebbene la posizione espressa nella sentenza Kubicka (29) si riferisse a questioni connesse all’ambito di applicazione della legge applicabile alla successione, ritengo che essa possa essere considerata una regola orientativa d’ausilio per l’interpretazione delle norme del regolamento n. 650/2012 che riguardano altre questioni.

110. Un’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 650/2012 che imponga di determinare, sulla base delle norme di tale regolamento, la competenza anche in relazione ai procedimenti per il rilascio di un certificato successorio nazionale, contribuisce alla realizzazione di tale obiettivo. Essa limita, infatti, la possibilità di rilascio di certificati successori nazionali e altri strumenti confliggenti tra loro, compresi certificati europei di successione, decisioni e atti pubblici in Stati membri diversi.

111. In terzo luogo, sebbene gli interessi degli eredi possano costituire un argomento a favore di un determinato indirizzo interpretativo delle norme sulla competenza, non si può trascurare, in detto contesto, l’importanza dell’interesse alla buona amministrazione della giustizia.

112. Nell’ambito del regolamento n. 650/2012, l’intento di evitare una situazione in cui nello spazio giuridico sussistano strumenti che consentono di regolare la successione confliggenti tra loro, non solo è nell’interesse degli eredi, ma è altresì espressione dell’interesse alla buona amministrazione della giustizia (30). In modo analogo dovrebbe essere valutato anche il già menzionato intento di garantire la conformità di ius e forum, di cui si tratta al paragrafo 104 delle presenti conclusioni.

113. Inoltre, il legislatore dell’Unione ha previsto una disposizione espressa, allorché, in considerazione degli interessi degli eredi, ha ravvisato la necessità di disciplinare le questioni successorie in uno Stato membro diverso da quello le cui autorità sono, in linea di principio, competenti ai sensi delle norme sulla competenza del regolamento n. 650/2012. Ad esempio, l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 attribuisce la competenza a ricevere le dichiarazioni successorie agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui la persona che può rendere tale dichiarazione ha la propria residenza abituale.

114. Non ritengo, pertanto, che gli obiettivi del regolamento n. 650/2012 depongano a favore di un’interpretazione delle sue disposizioni in modo incompatibile con le conclusioni risultanti dall’interpretazione sistematica di quest’ultimo, nel senso di consentire agli eredi di ottenere certificati successori nazionali, che sono emessi dalle autorità giudiziarie in uno Stato membro diverso dallo Stato le cui autorità sono competenti ai sensi del presente regolamento.

6.      Interpretazione storica

115. Le conclusioni finora effettuate, risultanti dall’interpretazione sistematica e teleologica, appaiono trovare conferma anche alla luce dell’interpretazione storica del regolamento n. 650/2012.

116. La prima proposta della Commissione prevedeva che il certificato successorio europeo «non si sostituisce alle procedure nazionali» (articolo 36, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 650/2012) (31). Al punto 4.6 dei commenti al progetto di regolamento è, tuttavia, precisato che il certificato «non sostituisce i certificati esistenti in alcuni Stati membri». Tale formulazione è utilizzata anche nell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 650/2012, che svolge attualmente il ruolo del suddetto articolo 36, paragrafo 2, della proposta di regolamento (32). Al punto 4.6 dei commenti alla proposta di regolamento si spiega che «[n]ello Stato membro dell’autorità competente, la prova della qualità di erede e dei poteri dell’amministratore o esecutore testamentario si effettua quindi secondo le procedure di diritto interno» (33).

117. Nella proposta di regolamento il ruolo delle norme processuali nazionali era stato pertanto limitato alle questioni collegate con lo svolgimento del procedimento, che deve avere luogo «nello Stato membro dell’autorità competente». Tuttavia, a mio avviso, non era stato considerato che tale competenza è determinata in base al diritto nazionale.

118. Si può pertanto sostenere l’opinione che già in una fase precoce della procedura legislativa si sia ritenuto che la competenza internazionale delle autorità degli Stati membri riguardo al rilascio dei certificati successori nazionali sarebbe stata decisa non dalla normativa nazionale, ma da norme uniformi in materia di competenza contenute nel regolamento. Non vi è alcuna indicazione del fatto che nel testo del regolamento che è stato adottato sia stata introdotta una modifica a tale riguardo, giacché l’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012, risponde alla finalità cui doveva servire l’articolo 36, paragrafo 2, della proposta.

7.      Conclusioni riguardanti la questione pregiudiziale

119. Alla luce dell’argomentazione presentata supra, considerati i risultati non soddisfacenti ottenuti mediante un’interpretazione letterale e tenendo conto delle conclusioni risultanti da un’interpretazione sistematica e teleologica, suffragate da un’interpretazione storica, ritengo che l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 determini la competenza in relazione ai procedimenti condotti dalle autorità giudiziarie degli Stati membri, se tali procedimenti riguardano materie che possono essere considerate come rientranti nell’«intera successione».

120. Alla luce dell’argomentazione presentata supra, propongo alla Corte di fornire la risposta seguente: l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che esso determina la competenza anche con riferimento a procedimenti condotti dinanzi alle autorità giudiziarie di uno Stato membro per il rilascio di certificati successori nazionali.

VI.    Conclusione

121. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sottoposta dal Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania) nei termini seguenti:

L’articolo 4 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 650/2012 del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che esso determina la competenza anche con riferimento a procedimenti condotti dinanzi alle autorità giudiziarie di uno Stato membro per il rilascio di certificati nazionali di successione.


1      Lingua originale: il polacco.


2      GU 2012, L 201, pag. 107.


3      La Corte si è già pronunciata sul primo rinvio pregiudiziale con sentenza del 12 ottobre 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755, punti 53 e 54). Il secondo rinvio pregiudiziale attende una pronuncia della Corte. Il 13 dicembre 2017 ho presentato le conclusioni in tale causa. V. le mie conclusioni nella causa Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2017:965, paragrafo 90).


4      V. nota 3.


5      Vale la pena, altresì, di sottolineare che il 24 novembre 2017 la Corte ha ricevuto una domanda di pronuncia pregiudiziale nella quale un giudice polacco chiede chiarimenti per quanto riguarda il rilascio di certificati successori nazionali da parte di un’autorità non giudiziaria, specificamente da parte dei notai. Mi riferisco al rinvio pregiudiziale nella causa WB, C‑658/17.


6      V. sentenza del 12 maggio 2011, BVG (C‑144/10, EU:C:2011:300, punto 30).


7      V. sentenza del 13 luglio 2006, GAT (C‑4/03, EU:C:2006:457, punto 24).


8      J. Basedow, A. Dutta, C. Bauer e a., Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Comments on the European Commission’s Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, vol. 74, 2010, nb. 266.


9      B. Laukemann, The European Certificate of Succession: Portrait of a New Instrument in European Private International Law, in: B. Hess, M. Bergström, E. Storskrubb (editors), EU Civil Justice: Current Issues and Future Outlook, Oxford, Hart Publishing, 2016, pag. 164.


10      V. Deutsches Notarinstitut (in collaborazione con H. Dörner e P. Lagarde), Étude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de conflits de lois relatives aux testaments et successions dans les Etats membres de l’Union Européenne. Rapport Final: Synthèse et Conclusions, http://ec.europa.eu/justice/civil/document/index_en.htm, pagg. da 76 a 86; P. Wautelet, in: A. Bonomi, P. Wautelet, Le droit européen des successions, Commentaire du règlement (UE) no 650/2012, du 4 juillet 2012, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 2016, pagg. da 772 a 775.


11      V. paragrafo 25 delle presenti conclusioni.


12      V. le mie conclusioni nella causa Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2017:965, paragrafo 90).


13      V., sulla questione, sentenza del 12 ottobre 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755, punti 53 e 54).


14      In tal senso M. Margoński, Wyłączny charakter jurysdykcji wynikającej z art. 4 unijnego rozporządzenia spadkowego (analiza na kanwie pytania prejudycjalnego w sprawie C‑20/17, Oberle), Polski Proces Cywilny, 2017, n. 3, pag. 447. Mediante l’interpretazione di tale disposizione, sono state discusse in dottrina diverse possibili modalità di configurazione dei rapporti reciproci tra il certificato successorio europeo e i certificati successori nazionali. V.A. Fötschl, The Relationship of the European Certificate of Succession to National Certificates, in: A. Bonomi, Ch. Schmid (editors), Successions internationales. Réflexions autour du futur règlement européen et de son impact pour la Suisse. Actes de la 22e Journée de droit international privé du 19 mars 2010 à Lausanne, Genève, 2010, pag. 101; D. Stamatiadis, in: H. Pamboukis (editor), EU Succession Regulation No 650/2012: A Commentary, Oxford, C.H. Beck, Hart Publishing, 2017, pag. 591.


15      V. paragrafo 27 delle presenti conclusioni.


16      Ch. Dorsel, Remarques sur le certificat successoral européen, in: Europe for Notaries. Notaries For Europe, Training 2015–2017, pagg. 90 e 91, http://www.notaries-of-europe.eu/index.php?pageID= 15081.


17      K. Weitz, Jurysdykcja krajowa w sprawach spadkowych w świetle rozporządzenia spadkowego, in: M. Pazdan (red.), Nowe europejskie prawo spadkowe, Warszawa, Wolters Kluwer, 2015, pag. 42. Alcuni autori sembrano attribuire, in tale contesto, maggiore importanza alla qualificazione del certificato successorio nazionale e considerano che esso costituisce una decisione ai sensi del regolamento n. 650/2012 – v. P. Wautelet, in: A. Bonomi, P. Wautelet, op. cit. (v. nota 10). Nella sentenza dello Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land di Amburgo, Germania) del 16 novembre 2016 (2 W 85/16, Praxis der freiwilligen Gerichtsbarkeit 2017, Heft. 3, pag. 129) è stata espressa l’opinione che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012, si intende per «decisione» qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, «e dunque anche il certificato successorio» (punto 23). Su tale base, è stato dichiarato che il giudice tedesco non è competente nell’ambito di un procedimento relativo al rilascio di un certificato successorio nazionale concernente un de cuius che aveva l’ultima residenza abituale in Spagna. Ai sensi dell’articolo 4, del regolamento n. 650/2012, sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.


18      Ad esempio, nella versione in lingua inglese («rule») e francese («statuer») del regolamento n. 650/2012.


19      Ne sono un esempio, la versione tedesca („«Entscheidung»“ jede von einem Gericht eines Mitgliedstaats in einer Erbsache erlassene Entscheidung…”), inglese („«decision» means any decision in a matter of succession…”) o francese („«décision», toute décision en matière de successions…”). Ciò nonostante, in altre versioni linguistiche il termine che è utilizzato nella nozione definita e quello che è utilizzato nella definizione non sono identici. A esempio nella versione polacca, il termine definito all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento n. 650/2012 è „orzeczenie”, mentre il termine utilizzato per definire è „decyzja” („«orzeczenie» oznacza każdą decyzję w sprawach dotyczących dziedziczenia”). Termini diversi per la nozione definita e per la definizione sono presenti all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento n. 650/2012 nelle versioni spagnola e svedese.


20      V. articolo 25 della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), l’articolo 32 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) nonché l’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).


21      V. sentenze del 2 giugno 1994 Solo Kleinmotoren (C‑414/92, EU:C:1994:221, punto 17); e del 14 ottobre 2004, Mærsk Olie & Gas (C‑39/02, EU:C:2004:615, punto 45).


22      V. conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot nella causa Gothaer Allgemeine Versicherung e a. (C‑456/11, EU:C:2012:554, punto 38). In tale senso si pongono le risposte presentate in dottrina in merito a tale questione. V.X. Kramer, in: U. Magnus, P. Mankowski (Herausgebers), Brussels I bis Regulation, Köln, Verlag Otto Schmidt 2016, pag. 987. Tale tesi è stata presentata anche nel contesto del regolamento n. 650/2012. V.P. Wautelet, in: A. Bonomi, P. Wautelet, op. cit., v. nota 10, pag. 68.


23      Sentenza del 2 giugno 1994 Solo Kleinmotoren (C‑414/92, EU:C:1994:221, punto 18).


24      V. considerando 20, seconda frase, del regolamento n. 650/2012. V. anche le considerazioni di cui ai paragrafi da 59 a 63 delle presenti conclusioni.


25      V. le mie conclusioni nella causa Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2017:965, paragrafo 26).


26      V. paragrafo 76 delle presenti conclusioni.


27      È opportuno, inoltre, ricordare che il regolamento n. 650/2012 – ai sensi del suo articolo 75, paragrafo 1 – non ha soppiantato le convenzioni bilaterali che erano state concluse con paesi terzi prima della data di adozione del suddetto regolamento. Tali convenzioni di frequente designano il proprio ambito di applicazione con l’ausilio di circostanze riferentisi alla cittadinanza del de cuius. Ciò significa che, con riguardo a situazioni fattuali rientranti nell’ambito di applicazione di tali convenzioni, le autorità di uno Stato membro, che non sono vincolate dalla convenzione, applicheranno le norme in materia di competenza e di conflitto di leggi contenute in tali convenzioni. L’applicazione di tali norme può portare a soluzioni incompatibili con quelle derivanti dall’applicazione del regolamento n. 650/2012.


28      Sentenza del 12 ottobre 2017 (C‑218/16, EU:C:2017:755, punto 57).


29      Sentenza del 12 ottobre 2017 (C‑218/16, EU:C:2017:755).


30      In tal senso v. sentenze del 3 aprile 2014, Weber (C‑438/12, EU:C:2014:212, punto 58), del 20 aprile 2016, Profit Investment SIM (C‑366/13, EU:C:2016:282); del 4 maggio 2017, HanseYachts (C‑29/16, EU:C:2017:343, punto 25).


31      Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo/* COM/2009/0154 definitivo – COD 2009/0157 */.


32      L’introduzione di una modifica in tal senso nella formulazione di cui alla proposta di regolamento è stata proposta anche in dottrina. V. pubblicazione menzionata alla nota 8, nb. 280.


33      Il corsivo è mio.