Language of document : ECLI:EU:C:2018:180

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

14 marzo 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 45 TFUE – Principio di non discriminazione fondata sull’età – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 21, paragrafo 1 – Direttiva 2000/78/CE – Articoli 2, 6 e 16 – Data di riferimento ai fini dell’avanzamento – Normativa discriminatoria di uno Stato membro che esclude il computo dei periodi di attività maturati prima del compimento dei diciotto anni di età ai fini della determinazione della remunerazione – Soppressione delle disposizioni contrarie al principio di parità di trattamento»

Nella causa C‑482/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Innsbruck (Tribunale superiore del Land, Innsbruck, Austria), con decisione del 2 settembre 2016, pervenuta in cancelleria il 7 settembre 2016, nel procedimento

Georg Stollwitzer

contro

ÖBB Personenverkehr AG,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev (relatore), S. Rodin e E. Regan, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 luglio 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per G. Stollwitzer, da M. Orgler e J. Pfurtscheller, Rechtsanwälte;

–        per l’ÖBB Personenverkehr AG, da C. Wolf, Rechtsanwalt;

–        per il governo austriaco, da J. Schmoll e G. Hesse, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da D. Martin e B.-R. Killmann, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 novembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 45 TFUE, dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché degli articoli 2, 6 e 16 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra il sig. Georg Stollwitzer e l’ÖBB-Personenverkehr AG (in prosieguo: l’«ÖBB») in merito alla legittimità del regime professionale remunerativo predisposto dal legislatore austriaco al fine di rimuovere una discriminazione in ragione dell’età.

 Contesto normativo

 Direttiva 2000/78

3        Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2000/78 «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

4        L’articolo 2 della medesima direttiva dispone quanto segue:

«1.      Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

2.      Ai fini del paragrafo 1:

a)      sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;

b)      sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:

i)      tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari (…)

(…)».

5        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della predetta direttiva, la stessa si applica, nei limiti dei poteri conferiti all’Unione europea, a tutte le persone, sia del settore pubblico sia del settore privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene, in particolare, all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni remunerative.

6        L’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva è formulato come segue:

«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

a)      la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di remunerazione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;

b)      la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione;

(…)».

7        L’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 prevede che gli Stati membri prendano le misure necessarie per assicurare che tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate.

 La normativa austriaca

8        In seguito alla sentenza del 18 giugno 2009, Hütter (C‑88/08, EU:C:2009:381), nell’anno 2011 la Bundesgesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse der Österreichischen Bundesbahnen (Bundesbahngesetz 1992) [legge federale attinente alla ristrutturazione dei rapporti giuridici delle ferrovie federali austriache (legge federale sulle ferrovie del 1992), BGBl. I, 825/1992)] è stata modificata (BGBl. I, 129/2011; in prosieguo: la «legge federale sulle ferrovie del 2011»). Tale modifica ha introdotto, all’articolo 53a di tale legge e a partire dal 1o gennaio 2004, una nuova determinazione della data di riferimento ai fini dell’avanzamento.

9        Nella sentenza del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38), la Corte ha statuito che il regime instaurato all’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2011 era contrario al diritto dell’Unione, in particolare agli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, dal momento che, allo scopo di eliminare una discriminazione fondata sull’età, la modifica legislativa computava i periodi di servizio anteriori al compimento dei diciotto anni di età, ma prevedeva al contempo, e solo per i lavoratori vittime di tale discriminazione, una disposizione che prolungava di un anno il periodo richiesto al fine dell’avanzamento in ciascuno dei primi tre scatti remunerativi, comportando pertanto definitivamente una differenza di trattamento basata sull’età. In seguito a tale sentenza, la legge federale sulle ferrovie del 2011 è stata oggetto di una nuova modifica durante il 2015 (BGBl. I, 64/2015; in prosieguo: la «legge federale sulle ferrovie del 2015»).

10      L’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015 dispone quanto segue:

«(1)      La data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera è la data alla quale il termine che consente di accedere allo scatto remunerativo superiore comincia a decorrere per la prima volta.

(2)      Nella determinazione della data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera devono essere presi in considerazione esclusivamente i periodi maturati nell’ambito di un rapporto di lavoro o di formazione in quanto apprendista presso:

a)      [l’ÖBB], uno dei suoi danti causa o, a partire dall’attuazione di procedimenti regolari di scissione e di riorganizzazione relativi all’ÖBB-Holding AG, presso società di cui alla parte 3 della presente legge federale – nella versione della legge federale pubblicata nel BGBL, I 138/2003 –, presso i loro aventi causa e imprese scaturite da una di tali società a seguito delle misure di ristrutturazione adottate nel quadro del diritto delle società in vigore, nonché imprese alle quali i rapporti di lavoro degli agenti impiegati al 31 dicembre 2003 dal[l’ÖBB] sono stati trasferiti contrattualmente o in seguito ad un (o a molteplici) trasferimento(i) d’impresa, e

b)      imprese di infrastrutture ferroviarie e/o di trasporto ferroviario di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), della Repubblica di Turchia o della Confederazione svizzera, nei limiti in cui un simile obbligo deriva dai rispettivi accordi di associazione o di libera circolazione.

(3)      L’avanzamento avviene il 1o gennaio successivo alla scadenza del termine per l’avanzamento.

(…)

(5)      Dopo aver debitamente comunicato e provato i periodi di servizio precedenti, al più tardi alla scadenza del termine indicato al paragrafo 4, l’inquadramento è effettuato secondo gli scatti remunerativi delle griglie salariali presenti agli allegati 2 e 2a delle [Allgemeine Vertragsbedingungen für Dienstverträge bei den Österreichischen Bundesbahnen (AVB) (Condizioni generali applicabili ai contratti di lavoro con il servizio delle ferrovie austriache)], sulla base della data di riferimento ai fini dell’avanzamento determinata conformemente al paragrafo 2.

(6)      L’inquadramento previsto al paragrafo 5 non comporta nessuna riduzione dei salari percepiti prima della pubblicazione della [legge federale sulle ferrovie del 2015]. Se l’inquadramento in applicazione del paragrafo 5 comporta una riduzione del salario percepito rispetto all’ultimo mese precedente la pubblicazione della [legge federale sulle ferrovie del 2015], il predetto ultimo salario percepito è mantenuto fino a quando il salario che risulta dall’inquadramento in applicazione del paragrafo 5 raggiunge il livello di salario mantenuto, conformemente agli allegati 2 e 2a delle [condizioni generali applicabili ai contratti di lavoro con il servizio delle ferrovie austriache].

(…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11      Il sig. Stollwitzer ha cominciato a lavorare il 17 gennaio 1983 presso uno degli aventi causa dell’ÖBB. Tenuto conto dei periodi di servizio maturati dal sig. Stollwitzer prima della sua entrata in servizio, la data di riferimento ai fini dell’avanzamento del medesimo è stata stabilita al 2 luglio 1980.

12      La predetta data determina tra l’altro il gruppo remunerativo nella griglia salariale, nel contesto della quale un lavoratore ottiene ad intervalli regolari un avanzamento di scatto. La stessa, a quell’epoca, era determinata calcolando i periodi maturati prima dell’entrata in servizio, ad esclusione tuttavia dei periodi anteriori al compimento dei diciotto anni di età. Il periodo richiesto per l’avanzamento era fissato a due anni per tutti gli scatti.

13      Mediante l’adozione dell’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015, il legislatore austriaco, per quanto riguarda l’ÖBB, ha optato per una riforma completa e retroattiva del computo dei periodi di attività pregressi svolti e ciò al fine di sopprimere la discriminazione basata sull’età, come quella che era stata constatata dalla Corte nella sua sentenza del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38).

14      Basandosi sulle sentenze del 18 giugno 2009, Hütter (C‑88/08, EU:C:2009:381), e del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38), il sig. Stollwitzer ha presentato un ricorso dinanzi al Landesgericht Innsbruck (Tribunale del Land, Innsbruck, Austria) contro l’ÖBB, affinché quest’ultimo fosse condannato a corrispondergli una somma pari alla differenza tra il salario che ha percepito durante gli anni dal 2008 al 2015 e quello che gli sarebbe stato dovuto, a suo giudizio, se i periodi richiesti per l’avanzamento fossero stati calcolati secondo la situazione giuridica esistente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015, ma includendo i periodi di servizio anteriori al compimento del suo diciottesimo compleanno.

15      Il Landesgericht Innsbruck (Tribunale del Land, Innsbruck) ha respinto il ricorso, ritenendo che l’applicazione retroattiva dell’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015 avesse posto fine ad ogni discriminazione fondata sull’età. Dal momento che il sig. Stollwitzer non era stato in grado di fornire la prova in merito ai periodi di servizio richiesti in forza dell’articolo 53a, paragrafo 2, di tale legge, il calcolo della data di riferimento ai fini della remunerazione non risultava assolutamente modificato nel suo caso.

16      Il sig. Stollwitzer ha adito il giudice del rinvio, l’Oberlandesgericht Innsbruck (Tribunale superiore del Land, Innsbruck, Austria), con un ricorso avverso tale decisione. Parallelamente, ha introdotto un procedimento dinanzi al Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, Austria), al termine del quale quest’ultimo ha dichiarato l’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015 compatibile con il sistema costituzionale austriaco. Il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale) ha indicato a tale riguardo che, in seguito alla sentenza del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38), le date di riferimento ai fini dell’avanzamento dell’insieme dei lavoratori dell’impresa erano state ricalcolate in modo scrupoloso. Nel caso in cui una modifica delle date di riferimento ai fini dell’avanzamento avesse per effetto di sfavorire alcuni dei lavoratori, i salari esistenti sarebbero mantenuti, conformemente all’articolo 53a, paragrafo 6, di tale legge (in prosieguo: la «clausola di salvaguardia») per rispettare il principio del legittimo affidamento.

17      Secondo il giudice del rinvio, occorre esaminare se l’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015 abbia effettivamente eliminato ogni discriminazione fondata sull’età. A tale riguardo, si dovrebbe verificare se tale disposizione non instauri un’altra forma di discriminazione rispetto alle norme precedentemente applicabili.

18      Pertanto, l’Oberlandesgericht Innsbruck (Tribunale superiore del Land, Innsbruck) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il diritto dell’Unione, al suo stato attuale – in particolare il principio generale di diritto dell’Unione della parità di trattamento, il principio generale del divieto di discriminazione fondata sull’età ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il divieto di discriminazione insito nella libera circolazione dei lavoratori di cui all’articolo 45 TFUE e la direttiva 2000/78 – debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella in discussione nel procedimento principale, che al fine di eliminare una discriminazione fondata sull’età accertata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella [sentenza del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38)], (vale a dire la mancata considerazione dei periodi di servizio pregressi prestati dai dipendenti dell’[ÖBB] prima del compimento del diciottesimo anno di età), tiene sì conto per una piccola parte dei dipendenti dell’ÖBB discriminati in base alla vecchia normativa dei periodi di servizio pregressi prestati prima dei 18 anni (tuttavia solo quelli effettivamente maturati presso l’ÖBB e imprese pubbliche equiparabili nel settore delle infrastrutture e/o dei trasporti ferroviari all’interno dell’UE, nel SEE e in paesi che hanno stipulato accordi di associazione e/o di libera circolazione con l’UE), ma per la maggior parte dei dipendenti dell’ÖBB originariamente discriminati non considera tuttavia tutti gli altri periodi di servizio maturati prima dei 18 anni, neppure, in particolare, quei periodi grazie ai quali i dipendenti interessati dell’ÖBB acquisiscono la capacità di espletare meglio le loro mansioni, come per esempio i periodi di servizio pregressi presso imprese di trasporti private e presso altre imprese pubbliche del settore dei trasporti e/o delle infrastrutture che producono, commercializzano o eseguono la manutenzione delle infrastrutture utilizzate dal datore di lavoro [ÖBB] (materiale rotabile, rotaie, conduzioni, impianti elettrici ed elettronici, apparecchiature di regolazione, costruzione stazioni e simili), o presso imprese [equiparabili], e quindi di fatto sancisce definitivamente una disparità di trattamento in ragione dell’età per la stragrande maggioranza dei dipendenti dell’ÖBB interessati dalla vecchia normativa discriminatoria.

2)      Se il comportamento di uno Stato membro, che detiene il 100% delle quote di un’impresa di trasporto ferroviario e di fatto è il datore di lavoro dei dipendenti occupati presso tale impresa, allorché tenta, per motivi di natura meramente fiscale, attraverso emendamenti di legge retroattivi adottati negli anni 2011 e 2015, di vanificare i diritti di detti lavoratori al pagamento di arretrati, sanciti dall’ordinamento dell’Unione in base a una discriminazione accertata dalla Corte in diverse sentenze (…), tra l’altro a motivo dell’età, riconosciuta anche in diverse sentenze di giudici nazionali, tra cui l’Oberster Gerichtshof (Corte Suprema austriaca), integri le condizioni poste dalla Corte nella sua giurisprudenza per stabilire una responsabilità di tale Stato membro ai sensi del diritto dell’Unione, in particolare una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, per esempio dell’articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 1 della direttiva 2000/78/CE, interpretato in diverse sentenze della Corte [sentenze del 18 giugno 2009, Hütter (C‑88/08, EU:C:2009:381), del 16 gennaio 2014, Pohl (C 429/12, EU:C:2014:12), e del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38)] (…)».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

19      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 45 TFUE nonché gli articoli 2, 6 e 16 della direttiva 2000/78 debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che, al fine di eliminare una discriminazione fondata sull’età, scaturente dall’applicazione di una normativa nazionale che prende in considerazione, ai fini dell’inquadramento dei lavoratori nella tabellasalariale, esclusivamente i periodi di attività maturati dopo i diciotto anni di età, sopprime, retroattivamente e nei confronti dell’insieme di tali lavoratori, un limite di età siffatto ma autorizza esclusivamente il computo dell’esperienza acquisita presso imprese che operano nel medesimo settore economico.

20      Occorre, anzitutto, ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, tanto dal titolo e dal preambolo, quanto dal contenuto e dalla ratio della direttiva 2000/78 emerge che essa intende stabilire un quadro generale per garantire a tutti la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, offrendo una tutela effettiva nei confronti delle discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui al suo articolo 1, tra i quali figura l’età (v., segnatamente, sentenza del 10 novembre 2016, de Lange, C‑548/15, EU:C:2016:850, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

21      Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, ai fini di quest’ultima, il «principio della parità di trattamento» dev’essere inteso come l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva.

22      Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, sussiste una discriminazione diretta quando una persona, a motivo della sua età, è trattata meno favorevolmente di quanto un’altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, sussiste una discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone di una particolare età rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

23      Come emerge dal fascicolo di cui dispone la Corte, l’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015 prevede tre fasi. La prima fase consiste nel ricalcolare retroattivamente la data di riferimento ai fini dell’avanzamento del lavoratore interessato nella griglia salariale attinente alla sua occupazione. Pertanto, per il calcolo di tale nuova data, la normativa stessa tiene in considerazione esclusivamente, in modo integrale ed indipendentemente dall’età alla quale il lavoratore li ha svolti, i periodi di attività svolti anteriormente presso le imprese ferroviarie nazionali, di altri Stati membri e della Repubblica di Turchia nonché della Confederazione svizzera. Tale nuova normativa non prevede al contrario nessun computo degli altri periodi di attività svolti anteriormente dal suddetto lavoratore.

24      La seconda fase consiste nel reinquadrare il lavoratore interessato in funzione della nuova data di riferimento ai fini del suo avanzamento, vale a dire applicargli il regime istituito dall’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015. La nuova data di riferimento considerata ai fini dell’avanzamento può pertanto condurre ad un aumento del salario percepito e quindi comportare il versamento degli arretrati salariali. Conformemente alla clausola di salvaguardia, se la nuova data di riferimento ai fini dell’avanzamento conduce ad un inquadramento del lavoratore interessato in uno scatto inferiore, il salario effettivamente percepito al momento della determinazione di tale nuova data è mantenuto per ragioni volte alla tutela dei diritti acquisiti. Tale salario gli è garantito fino a quando il lavoratore abbia svolto il periodo di servizio necessario per raggiungere uno scatto superiore sulla base della nuova data di riferimento ai fini dell’avanzamento.

25      La terza fase prevista dal legislatore austriaco consiste nell’introduzione, per tutti i lavoratori dell’ÖBB, di uno scatto salariale supplementare prima dell’ultimo scatto, destinato a compensare gli effetti pecuniari negativi che, in sua mancanza, la modifica della data di riferimento per il loro avanzamento comporterebbe.

26      Occorre esaminare se tale normativa non perpetui le discriminazioni fondate sull’età dei regimi anteriori e non instauri una nuova discriminazione a causa dell’età tra i lavoratori dell’ÖBB.

27      Secondo il giudice del rinvio, l’aumento del salario che risulterebbe dal computo, conformemente alle sentenze del 18 giugno 2009, Hütter (C‑88/08, EU:C:2009:381), e del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, ECLI:EU:C:2015:38), dei periodi di servizio assolti prima dei diciotto anni di età, sarebbe annullato dal regime istituito dall’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015 a causa, in primo luogo, dell’assenza quasi totale del computo dei periodi di servizio maturati tra i diciotto anni di età e l’entrata in servizio, periodi che, peraltro, permetterebbero al lavoratore interessato di espletare meglio le proprie mansioni, in secondo luogo, dell’introduzione di un nuovo penultimo scatto remunerativo e, in terzo luogo, della clausola di salvaguardia. Tali misure condurrebbero in ogni caso ad una riduzione del reddito percepito durante l’intera vita professionale dei lavoratori che fino ad allora non erano discriminati.

28      In primo luogo, occorre rilevare che il giudice del rinvio si basa su un’interpretazione erronea di tali sentenze. Infatti, una conformità della normativa nazionale con la sentenza del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38), non conferisce necessariamente il diritto, per i lavoratori che sono stati oggetto della discriminazione constatata dalla Corte, ad un simile aumento salariale. Come ha indicato la Corte ai punti da 43 a 45 di tale sentenza, se è vero che gli Stati membri, conformemente all’articolo 16 della direttiva 2000/78, sono tenuti ad abrogare tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento, tale articolo non impone loro tuttavia di adottare determinati provvedimenti in caso di violazione del divieto di discriminazione ma lascia ai medesimi la libertà di scegliere, fra le varie soluzioni atte a conseguire lo scopo che esso contempla, quella che appare la più adatta a tale effetto, in funzione delle situazioni che possono presentarsi.

29      Un adeguamento siffatto, al fine di sopprimere una discriminazione fondata sull’età, ai sensi all’articolo 16 di tale direttiva, non avrà pertanto necessariamente quale conseguenza di consentire ad un lavoratore, i cui periodi di attività maturati prima del compimento dei diciotto anni di età non sono stati considerati nel calcolo del suo avanzamento a causa dell’applicazione della normativa nazionale discriminatoria, di ottenere una compensazione finanziaria che corrisponde alla differenza tra il salario che avrebbe percepito in assenza di discriminazione e quello che ha effettivamente percepito.

30      In altri termini, la soppressione di una discriminazione non comporta che la persona discriminata nella vigenza del regime legale anteriore benefici in modo automatico del diritto di percepire retroattivamente una simile differenza di salario o un aumento dei salari futuri. Ciò avviene soltanto se, e fintantoché, il legislatore nazionale non abbia adottato misure che ristabiliscono la parità di trattamento. Infatti, in tale caso, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata, regime che, in assenza della corretta applicazione del diritto dell’Unione, resta il solo sistema di riferimento valido (sentenza del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr, C‑417/13, EU:C:2015:38, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

31      Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, al fine di eliminare la discriminazione fondata sull’età constatata dalla Corte nella sentenza del 18 giugno 2009, Hütter (C‑88/08, EU:C:2009:381), il legislatore austriaco era dunque libero di decidere, come ha fatto, di modificare retroattivamente l’intero sistema di computo dei periodi di attività pregressi. La rimozione pura e semplice del divieto di contabilizzazione dell’esperienza professionale acquisita prima del compimento dei diciotto anni di età era solo una delle possibilità che si offrivano a tale legislatore per conformarsi alle disposizioni della direttiva 2000/78.

32      Occorre parimenti constatare che, a causa della sua entrata in vigore retroattiva, il criterio dell’età è formalmente soppresso, e ciò consente pertanto un computo dell’esperienza maturata, qualunque sia l’età alla quale è stata acquisita.

33      Inoltre, l’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015 è indifferentemente applicabile a tutti i lavoratori dell’ÖBB, quindi sia a quelli che erano discriminati dal precedente sistema sia a quelli che quest’ultimo favoriva, e trasferisce tutti i summenzionati lavoratori nel nuovo sistema remunerativo che instaura.

34      L’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015 si distingue a tale riguardo dalla normativa nazionale oggetto dei procedimenti che hanno dato luogo alle sentenze dell’11 novembre 2014, Schmitzer (C‑530/13, EU:C:2014:2359), e del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38), nelle quali la nuova normativa dispiegava i suoi effetti solo nei confronti dei lavoratori discriminati dall’antico sistema e manteneva pertanto la differenza di trattamento tra i due gruppi di lavoratori quanto al loro inquadramento nel livello remunerativo.

35      In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che ai lavoratori che hanno maturato prima dei diciotto anni di età periodi di attività o di formazione che non rientrano tra quelli presi in considerazione sulla base del regime dell’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015 (in prosieguo: l’«esperienza non pertinente»), analogamente a quanto accadeva prima dell’entrata in vigore di tale legge, è rifiutato il computo di tali periodi, e ciò tanto ai fini della determinazione della remunerazione percepita prima della pubblicazione della suddetta legge, il cui mantenimento è garantito in forza della clausola di salvaguardia, quanto ai fini del versamento degli arretrati salariali non ancora prescritti.

36      Tuttavia, tale categoria è composta esclusivamente di lavoratori che dispongono solo di un’esperienza non pertinente.

37      Pertanto, la considerazione formulata dal giudice del rinvio, secondo la quale una discriminazione sulla base dell’età potrebbe risultare dal mancato computo dei periodi maturati prima dei diciotto anni presso altre imprese, rimette in discussione le nuove modalità di computo dell’esperienza decise dal legislatore nazionale.

38      Il governo austriaco fa valere a tale riguardo che il computo, da parte della precedente normativa, senza restrizione e per metà, dell’esperienza non pertinente andava al di là della ricompensa dell’esperienza acquisita nel settore interessato e, in sostanza, presentava i medesimi svantaggi del criterio dell’età, poiché non si basava sull’esperienza che consentiva al lavoratore interessato di meglio espletare le proprie mansioni al servizio dell’ÖBB.

39      A tale riguardo, occorre ricordare, da un lato, che secondo una giurisprudenza costante della Corte, la ricompensa dell’esperienza acquisita nel settore interessato, che ponga il lavoratore in grado di espletare meglio le proprie mansioni, costituisce un obiettivo legittimo di politica salariale (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2006, Cadman, C‑17/05, EU:C:2006:633, punti 34 e seguenti, e del 18 giugno 2009, Hütter, C‑88/08, EU:C:2009:381, punto 47 nonché giurisprudenza ivi citata). Il datore di lavoro è quindi, in via di principio, libero di tener conto, nella remunerazione, solo di tali periodi di attività maturati anteriormente.

40      Dall’altro lato, la Corte ha ritenuto che, se è vero che una disposizione di diritto nazionale che computa solo alcuni periodi di attività anteriori e non ne considera altri è certamente idonea a comportare una differenza di trattamento tra i lavoratori in funzione della data della loro assunzione da parte dell’impresa interessata, tale differenza non è, direttamente o indirettamente, basata sull’età né su un evento connesso all’età. Infatti, è l’esperienza acquisita presso altre imprese a non essere computata, indipendentemente dall’età alla quale è stata acquisita o dall’età alla quale il lavoratore interessato è stato assunto (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2012, Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft, C‑132/11, EU:C:2012:329, punto 29).

41      In terzo luogo, quanto alla clausola di salvaguardia, in forza della quale se la nuova data di riferimento ai fini dell’avanzamento comporta un inquadramento del lavoratore interessato in uno scatto inferiore, il salario effettivamente percepito al momento della determinazione di tale nuova data è mantenuto, emerge dal fascicolo di cui dispone la Corte che tale clausola offre al lavoratore la garanzia di un trasferimento nel nuovo sistema senza perdita finanziaria, nel rispetto dei diritti acquisiti e della tutela del legittimo affidamento, che costituisce un obiettivo legittimo di politica dell’occupazione e del mercato del lavoro.

42      In ogni caso, si deve rilevare che una simile clausola interessa solo i lavoratori che non possono più far valere la loro esperienza non pertinente. Pertanto, un’asserita discriminazione connessa alle conseguenze dell’applicazione della clausola di salvaguardia non sarebbe in ogni caso basata sul criterio dell’età, ma sulle modalità di computo dell’esperienza anteriore. Orbene, emerge dai punti 39 e 40 della presente sentenza che un simile fondamento non potrebbe, nel caso di specie, essere rimesso in causa.

43      Lo stesso vale quanto all’introduzione di un penultimo scatto remunerativo, diretto, come emerge, in particolare, dalle risposte ad un quesito posto dalla Corte, a compensare gli effetti connessi ad un inquadramento in uno scatto inferiore.

44      Pertanto, alla luce degli obblighi che incombono agli Stati membri in forza del diritto dell’Unione per quanto riguarda la soppressione di una discriminazione basata sull’età al momento del computo dei periodi di attività anteriori e alla luce della libertà di cui dispone il legislatore nazionale per gestire il regime salariale dei lavoratori dell’ÖBB, si deve constatare che la modifica necessaria del diritto vigente non perde il suo carattere non discriminatorio per il fatto che non implica, nel quadro di un trasferimento globale dei lavoratori in un nuovo sistema di computo dell’esperienza anteriore non comportante una differenza di trattamento fondata sull’età, che siano avvantaggiati tutti i lavoratori. È evidente quindi, in tale contesto, che il legislatore austriaco non supera i limiti del potere di cui gode in materia.

45      Pertanto, si deve considerare, tenuto conto dell’ampio margine di valutazione discrezionale riconosciuto agli Stati membri non soltanto nella scelta di perseguire uno scopo determinato in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzare detto scopo, che il legislatore austriaco, nell’ambito del procedimento di adozione dell’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015, rispetta un equilibrio tra, da un lato, la soppressione della discriminazione sulla base dell’età e, dall’altro, il mantenimento dei diritti acquisiti in vigenza del precedente regime legale.

46      Quanto, infine, all’articolo 45 del TFUE, nei limiti in cui l’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015 prevede esplicitamente il computo dei periodi di attività anteriori nel settore ferroviario svolti in altri Stati membri, si deve constatare che la Corte non dispone di nessun elemento che consenta di verificare un’eventuale violazione della libera circolazione dei lavoratori prevista dal predetto articolo.

47      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione che l’articolo 45 TFUE e gli articoli 2, 6 e 16 della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che, per porre fine ad una discriminazione basata sull’età – scaturente dall’applicazione di una normativa nazionale che computa, ai fini dell’inquadramento dei lavoratori di un’impresa nella tabella salariale, solo i periodi di attività maturati dopo i diciotto anni di età – sopprime, retroattivamente e nei confronti dell’insieme di tali lavoratori, un simile limite di età ma autorizza esclusivamente il computo dell’esperienza acquisita presso imprese che operano nel medesimo settore economico.

 Sulla seconda questione

48      Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda questione.

 Sulle spese

49      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 45 TFUE e gli articoli 2, 6 e 16 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che, per porre fine ad una discriminazione basata sull’età – scaturente dall’applicazione di una normativa nazionale che computa, ai fini dell’inquadramento dei lavoratori di un’impresa nella tabella salariale, solo i periodi di attività maturati dopo i diciotto anni di età – sopprime, retroattivamente e nei confronti dell’insieme di tali lavoratori, un simile limite di età ma autorizza esclusivamente il computo dell’esperienza acquisita presso imprese che operano nel medesimo settore economico.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.