Language of document : ECLI:EU:C:2018:472

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 20 giugno 2018 (1)

Causa C379/17

Società Immobiliare Al Bosco Srl

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Termine di esecuzione previsto nel diritto dello Stato richiesto per sequestrare un bene – Applicabilità di tale termine a un titolo adottato in un altro Stato membro e dichiarato esecutivo nello Stato richiesto»






I.      Introduzione

1.        Nel quadro del regolamento (CE) n. 44/2001 (2), una decisione di sequestro conservativo emessa in uno Stato membro può, in linea di principio, essere eseguita in un altro Stato membro dopo essere stata dichiarata esecutiva in quest’ultimo. Tuttavia, le modalità di esecuzione delle decisioni di sequestro conservativo sono caratterizzate da profonde differenze. Pertanto, non è chiaro quali disposizioni del diritto dello Stato membro in cui è chiesta l’esecuzione siano applicabili al momento dell’esecuzione di decisioni straniere. È in questo contesto che si colloca la controversia principale.

2.        Il presente rinvio pregiudiziale consentirà alla Corte di pronunciarsi sulla questione se, sotto il regime del regolamento n. 44/2001, una disposizione del diritto nazionale dello Stato membro in cui è richiesta l’esecuzione, che fissa il termine entro il quale il creditore deve provvedere all’esecuzione di una decisione di sequestro conservativo, si applica a simili decisioni emesse in altri Stati membri.

3.        Più precisamente, il giudice del rinvio nutre dubbi circa l’applicabilità di una disposizione del diritto tedesco, vale a dire l’articolo 929, paragrafo 2, della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile; in prosieguo: la «ZPO»), nel procedimento principale, che riguarda l’esecuzione di un provvedimento di sequestro conservativo emesso dalle autorità italiane (3).

4.        Tuttavia, la pertinenza della sentenza che la Corte è chiamata a pronunciare nella specie oltrepassa l’ambito degli Stati interessati dalla presente causa. Si tratta, infatti, di una problematica potenzialmente importante per tutti gli Stati membri il cui diritto nazionale prevede un termine per presentare una domanda di esecuzione di una decisione di sequestro conservativo. Inoltre, la stessa problematica si porrebbe anche nel quadro del regolamento (UE) n. 1215/2012(4), che ha sostituito il regolamento n. 44/2001.

II.    Contesto giuridico

A.      Diritto dell’Unione

1.      Il regolamento n. 44/2001

5.        Il capo III del regolamento n. 44/2001, che comprende gli articoli da 32 a 58 di tale regolamento, disciplina essenzialmente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni emesse dai giudici degli Stati membri, compresa la procedura di exequatur.

6.        Ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001:

«Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata».

2.      Il regolamento n. 1215/2012

7.        Il capo III del regolamento n. 1215/2012 comprende gli articoli da 36 a 57 e riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni emesse dai giudici degli Stati membri. Tuttavia, al momento dell’adozione del regolamento n. 1215/2012, il legislatore dell’Unione ha deciso di introdurre il sistema di riconoscimento e di esecuzione automatici. A tal fine, l’articolo 39 del regolamento n. 1215/2012 prevede che le decisioni emesse in altri Stati membri possono essere eseguite senza che sia necessario ricorrere alla procedura di exequatur.

8.        Inoltre, l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 è formulato come segue:

«Fatte salve le disposizioni della presente sezione, il procedimento d’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro richiesto. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro richiesto sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro richiesto».

B.      Diritto tedesco

9.        L’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO dispone quanto segue:

«L’esecuzione dell’ordinanza di sequestro è inammissibile qualora sia trascorso un mese dalla data di emanazione dell’ordinanza o dalla sua notifica alla parte richiedente».

10.      Inoltre, ai sensi dell’articolo 932, paragrafi 1 e 3, della ZPO:

«(1)      L’esecuzione di un sequestro su un immobile (…) avviene mediante intavolazione di un’ipoteca di garanzia per il credito (…).

(…)

(3)      La domanda di intavolazione dell’ipoteca è considerata come esecuzione dell’ordinanza di sequestro ai sensi dell’articolo 929, paragrafi 2 e 3».

III. Fatti del procedimento principale

11.      Il 19 novembre 2013, la Società Immobiliare Al Bosco Srl, società di diritto italiano, ha ottenuto dal Tribunale di Gorizia (Italia) un provvedimento di sequestro conservativo nella misura di un milione di euro sui beni mobili e immobili del sig. Gunter Hober (in prosieguo: il «convenuto»).

12.      Con decisione del 22 agosto 2014, il giudice competente ha dichiarato la decisione esecutiva in Germania.

13.      Più di otto mesi dopo, il 23 aprile 2015, la ricorrente ha richiesto che venisse intavolata un’ipoteca di garanzia del suo credito su un immobile situato in Germania e appartenente al convenuto.

14.      Tale richiesta di intavolazione è stata respinta dal giudice di primo grado.

15.      Successivamente, il giudice d’appello ha respinto il reclamo proposto dalla ricorrente contro tale decisione. Il giudice del reclamo ha considerato che, per il fatto che la ricorrente non aveva rispettato il termine di un mese di cui all’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO, la richiesta di intavolazione di un’ipoteca non doveva essere accolta.

16.      Secondo il giudice d’appello, il carattere esecutivo conferito dall’articolo 38 del regolamento n. 44/2001 a una decisione emessa in un altro Stato membro corrisponde, in sostanza, al carattere esecutivo conferito ad una decisione nazionale equivalente. Inoltre, l’esecuzione propriamente detta delle decisioni emesse in un altro Stato membro sarebbe disciplinata dalla lex fori.

17.      D’altronde, secondo il giudice d’appello, il sequestro conservativo ai sensi del diritto italiano e il sequestro conservativo a norma del diritto tedesco sono simili. Pertanto, in virtù di tale similarità, si dovrebbero rispettare, nel procedimento principale, le disposizioni processuali applicabili a questo tipo di decisione e, quindi, l’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO.

18.      Con la sua impugnazione su un punto di diritto autorizzato dal giudice d’appello e proposta dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), la ricorrente conferma la sua richiesta di intavolazione di un’ipoteca di garanzia del suo credito.

IV.    Questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

19.      È in tale contesto che il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ammetta l’applicazione di un termine previsto nel diritto dello Stato richiesto – in base al quale, decorso un determinato lasso di tempo, un titolo non può più essere oggetto di esecuzione – anche a un titolo comparabile sotto il profilo funzionale rilasciato in un altro Stato membro e riconosciuto e dichiarato esecutivo nello Stato richiesto».

20.      La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 26 giugno 2017.

21.      Solo la Commissione ha presentato osservazioni scritte. Il governo tedesco e la Commissione europea hanno partecipato all’udienza che si è tenuta l’11 aprile 2018.

V.      Analisi

22.      Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si chiede se l’applicazione di un termine previsto dal diritto dello Stato membro di esecuzione, in forza del quale una decisione di sequestro conservativo non può più essere eseguita una volta che sia trascorso un determinato lasso di tempo, a una decisione di sequestro conservativo emessa in un altro Stato membro sia conforme all’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001.

23.      Per rispondere alla questione pregiudiziale così come formulata dal giudice del rinvio, occorre determinare, in sostanza, se una disposizione del diritto dello Stato membro di esecuzione, in virtù della quale una decisione di sequestro conservativo non può più essere eseguita una volta trascorso un determinato lasso di tempo, si ricolleghi al carattere esecutivo della decisione, che è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui è stata emessa tale decisione (lo Stato membro di origine), o se tale disposizione debba essere considerata una norma, afferente all’esecuzione propriamente detta, del diritto dello Stato membro in cui l’esecuzione della decisione è stata richiesta (lo Stato membro richiesto).

24.      Il giudice del rinvio muove dal presupposto secondo cui il sequestro conservativo italiano dovrebbe essere considerato, alla luce della sua funzione, alla stregua di un sequestro conservativo di diritto tedesco. In tale contesto, il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla questione se, nel caso di specie, le condizioni dell’esecuzione della sentenza italiana in Germania siano disciplinate dalle disposizioni tedesche in materia di esecuzione delle decisioni di sequestro conservativo.

25.      Il giudice del rinvio rileva, da un lato, che, dal punto di vista della tecnica giuridica, il termine di cui all’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO non si ricollega – diversamente, ad esempio, da una disposizione sulla prescrizione di diritti conferiti da una decisione – al diritto sostanziale. In quest’ottica, tale termine potrebbe rientrare nell’ambito del diritto in materia di esecuzione propriamente detta, la quale non è disciplinata dal regolamento n. 44/2001.

26.      Dall’altro, il giudice del rinvio riconosce che l’applicazione del termine di cui all’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO comporta che il carattere esecutivo del titolo venga meno una volta decorso un determinato lasso di tempo. L’effetto di tale termine non è, in definitiva, diverso da quello di una revoca del titolo nell’ambito del procedimento di reclamo. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se una siffatta limitazione temporale di una decisione di sequestro conservativo a norma della legge dello Stato membro richiesto possa essere incompatibile con la giurisprudenza della Corte secondo cui l’applicazione delle norme processuali dello Stato membro di esecuzione non deve mettere in discussione i principi stabiliti dal regolamento n. 44/2001.

A.      Posizioni delle parti

27.      Il governo tedesco sottolinea, in primo luogo, che il regolamento n. 44/2001 riguarda soltanto la procedura di exequatur. Per contro, l’esecuzione propriamente detta delle decisioni non sarebbe disciplinata da detto regolamento. Pertanto, le decisioni che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 sarebbero eseguite conformemente alle disposizioni processuali del diritto nazionale dello Stato membro richiesto, come l’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO.

28.      In secondo luogo, il governo tedesco fa riferimento alle sentenze Apostolides (5) e Prism Investments (6) e ricorda che la Corte ha già dichiarato che non vi è alcuna ragione per attribuire ad una decisione, al momento della sua esecuzione, effetti che una decisione dello stesso genere, pronunciata direttamente nello Stato membro richiesto, non produrrebbe. Detto governo ritiene che, alla luce di tale giurisprudenza, occorre applicare il termine di cui all’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO alla decisione di sequestro conservativo emessa in Italia per il fatto che una decisione analoga, adottata in Germania, non potrebbe più essere eseguita dopo la scadenza del termine di un mese.

29.      Infine, in terzo luogo, il governo tedesco, riferendosi alle disposizioni del regolamento n. 1215/2012, ritiene che il testo dell’articolo 41, paragrafo 1, seconda frase, di tale regolamento corrobori la posizione sopra esposta.

30.      Per contro, la Commissione ritiene che un ragionamento sostanzialmente basato sulla sentenza Prism Investments (7) non tenga debitamente conto del carattere transfrontaliero del procedimento principale.

31.      La Commissione ricorda che la Corte ha sottolineato, nella sua giurisprudenza, che la distinzione tra la procedura di exequatur e l’esecuzione propriamente detta non può portare a vanificare principi fondamentali del regolamento n. 1215/2012, in particolare la libera circolazione delle sentenze. Pertanto, anche se la procedura di exequatur prevista dal regolamento n. 44/2001 avesse per effetto di integrare una decisione straniera nell’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, un’applicazione «cieca» del diritto di tale Stato membro non terrebbe conto dell’origine del titolo da eseguire. Nel caso di specie, potrebbe verificarsi che, a causa dell’applicazione dell’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO al momento dell’esecuzione della decisione di sequestro conservativo di diritto italiano, l’esecuzione di tale decisione non sia più possibile nello Stato membro richiesto, pur essendo esecutiva nello Stato membro di origine.

32.      Visti i dubbi espressi dal giudice del rinvio e gli argomenti dedotti dalle parti, esaminerò innanzi tutto la questione se si debba qualificare come disposizione processuale della lex fori dello Stato membro richiesto una norma che fissi un termine per presentare la richiesta di esecuzione di un provvedimento cautelare, come l’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO. Riesaminerò poi gli insegnamenti tratti da tale esercizio di qualificazione alla luce della giurisprudenza della Corte relativa agli effetti prodotti dalle decisioni straniere nel sistema del regolamento n. 44/2001 in materia di exequatur. Infine, confronterò gli sviluppi precedenti con le soluzioni adottate dal legislatore dell’Unione nell’ambito del regolamento n. 1215/2012.

B.      Sull’esercizio di qualificazione

1.      Osservazioni preliminari

33.      Si ricorda che la Corte ha ritenuto, nell’ambito della Convenzione di Bruxelles (8), che tale convenzione si limitava a disciplinare il procedimento di exequatur per i titoli esecutivi stranieri e non riguardava l’esecuzione propriamente detta, la quale restava soggetta al diritto nazionale del giudice adito (9). Successivamente, la Corte ha confermato che tale giurisprudenza era applicabile al regolamento n. 44/2001, dal momento che anch’esso prevede altresì la procedura di exequatur (10).

34.      In tale contesto giurisprudenziale, il governo tedesco, al pari del giudice del rinvio, precisa che l’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO è qualificato secondo il diritto tedesco come norma del diritto processuale. Di conseguenza, per lo meno secondo il giudice del rinvio, il termine previsto da tale disposizione potrebbe rientrare nell’ambito del diritto in materia di esecuzione propriamente detta, la quale non è disciplinata dal regolamento n. 44/2001.

35.      A tal riguardo, rilevo che la maggior parte dei concetti utilizzati dal legislatore dell’Unione negli atti relativi al settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, compreso il regolamento n. 44/2001, rivestono un carattere autonomo (11). Di conseguenza, la qualificazione di norme come l’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO nel contesto nazionale non può essere decisiva ai fini della soluzione del problema giuridico sollevato nell’ambito della questione pregiudiziale.

36.      Inoltre, ai fini dell’applicazione del regolamento n. 44/2001, la qualificazione autonoma di «norma del diritto processuale» conferita all’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO non è neppure decisiva per quanto riguarda la risposta da fornire alla questione pregiudiziale. Nel caso di specie, non si contesta che il diritto italiano preveda pure un termine per presentare una richiesta di esecuzione di una decisione di sequestro conservativo. Non risulta che una disposizione che preveda un termine del genere non possa essere qualificata come «norma del diritto processuale», allo stesso modo dell’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO. Infatti, ciò che risulta decisivo è se, secondo la qualificazione autonoma, tale disposizione della ZPO debba essere applicata al momento dell’esecuzione in Germania delle decisioni di sequestro conservativo emesse in altri Stati membri (12).

37.      Il giudice del rinvio ritiene che non vi sia motivo di esaminare la questione se il diritto italiano preveda pure un termine per presentare la richiesta di esecuzione di una decisione di sequestro conservativo.

38.      Più precisamente, tale giudice sostiene che, nel quadro del procedimento principale, l’autorità tedesca incaricata della tenuta del registro fondiario non può verificare se il diritto dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione preveda un termine di esecuzione, né le modalità di detta esecuzione, così come non sarebbe autorizzata ad applicare una norma di diritto straniero. Per quanto attiene al procedimento seguito da detta autorità, l’unico elemento pertinente sarebbe la questione se l’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO debba o meno essere applicato. Infine, se, a causa della scadenza del termine previsto nel diritto italiano, il titolo avesse perso la sua efficacia esecutiva, il debitore dovrebbe comunque far valere tale aspetto mediante un ricorso presentato avverso la dichiarazione di exequatur.

39.      Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che, al di fuori della procedura di esecuzione, il termine previsto nel diritto italiano sia applicabile anche alla decisione la cui esecuzione è stata richiesta nel procedimento principale. Ne conseguirebbe che, nel territorio tedesco, una decisione di sequestro conservativo emessa all’estero sarebbe soggetta ai due regimi stabiliti, da un lato, dallo Stato membro di origine e, dall’altro, dallo Stato membro richiesto.

40.      In tale contesto, mi chiedo se il rispetto di questo duplice requisito per il creditore non evidenzi il punto debole dell’interpretazione secondo cui l’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO dovrebbe essere applicato come norma della lex fori in materia di esecuzione propriamente detta delle decisioni straniere di sequestro conservativo. In tal caso, da un lato, la disposizione del diritto tedesco che prevede un termine per la presentazione della richiesta di esecuzione verrebbe applicata come norma che disciplina l’esecuzione propriamente detta. Dall’altro lato, una disposizione del diritto dello Stato membro di origine che stabilisce un termine analogo sarebbe applicata come norma che determina il carattere esecutivo di una decisione straniera (13).

41.      Alla luce di tale constatazione, nutro dubbi, in primo luogo, sul coordinamento tra, da un lato, l’esecutività di un provvedimento di sequestro conservativo, valutata alla luce di una disposizione del diritto dello Stato membro di origine il quale prevede un termine per presentare la richiesta di esecuzione di tale decisione e, dall’altro lato, una limitazione dell’effettiva esecuzione per mezzo di un termine analogo, prevista da una disposizione dello Stato membro richiesto.

42.      In secondo luogo, mi chiedo se, in una prospettiva sistemica, una disposizione come l’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO sia destinata ad essere applicata in maniera isolata, indipendentemente dal contesto transfrontaliero e dall’origine della decisione di cui si chiede l’esecuzione in Germania.

43.      Infine, in terzo luogo, mi chiedo se la finalità di tale disposizione del diritto tedesco possa conciliarsi con la sua applicazione, che non tiene conto del contesto transfrontaliero e dell’origine di una decisione di sequestro conservativo.

2.      Il coordinamento tra il carattere esecutivo e una limitazione dell’effettiva esecuzione

44.      Secondo le osservazioni della Commissione, sebbene nel diritto tedesco il sequestro conservativo perda la sua validità giuridica a causa della scadenza di un termine, ciò non avviene nel diritto italiano, che prevede che solo la revoca formale di tale sequestro conservativo lo priverebbe di qualsiasi validità giuridica. Peraltro, mentre ai sensi del diritto tedesco il mancato rispetto di tale termine sarebbe rilevato d’ufficio, secondo il diritto italiano sarebbe il convenuto stesso a dover eccepire la scadenza di tale termine. L’esecuzione di un sequestro conservativo di diritto italiano rimarrebbe quindi in linea di principio possibile anche dopo la scadenza del termine.

45.      Pertanto, è possibile che l’esecutività della decisione di sequestro conservativo, che, ai sensi dell’articolo 38 del regolamento n. 44/2001, costituisce un presupposto per l’esecuzione di tale decisione nello Stato membro richiesto (14), venga compromessa nella misura in cui un creditore non potrebbe procedere all’esecuzione in Germania, indipendentemente dal carattere esecutivo di detta decisione secondo il diritto dello Stato membro di origine.

46.      Tale considerazione può rappresentare un’indicazione del fatto che l’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO non riguarda l’esecuzione di un provvedimento cautelare ma piuttosto la sua esecutività, quanto meno nella stessa misura di un’analoga disposizione del diritto italiano.

3.      Relazione tra i requisiti per la concessione di un sequestro conservativo e il termine per la presentazione di una richiesta di esecuzione di un provvedimento di sequestro

47.      Un sequestro conservativo costituisce un’eccezione alla regola generale secondo cui solo le decisioni adottate al termine del procedimento di merito e che sono divenute definitive possono essere oggetto di esecuzione forzata. Pertanto, nonostante il fatto che, in ragione del suo carattere eccezionale, un sequestro conservativo non soddisfa il creditore (15), esso può essere disposto solo qualora siano soddisfatti determinati requisiti.

48.      Invero, nella maggior parte dei sistemi giuridici, un siffatto requisito fondamentale è costituito dall’impossibilità di una futura esecuzione di una decisione nel merito. Tuttavia, secondo analisi comparate, mentre l’obiettivo essenziale del sequestro conservativo determina detta condizione generale, per quanto riguarda il dettaglio dei requisiti stabiliti per l’adozione di una decisione di sequestro conservativo le normative nazionali differiscono (16).

49.      In effetti, i requisiti per la concessione di un sequestro conservativo sono determinati dalle scelte legislative effettuate dagli Stati membri nella loro ricerca di un equilibrio tra gli interessi dei creditori e quelli dei debitori. L’introduzione di un termine per la presentazione della richiesta di esecuzione di una misura cautelare da parte del creditore è pure una conseguenza di tale ricerca di equilibrio.

50.      Risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che la finalità perseguita dall’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO consiste nel tutelare il debitore. Più precisamente, secondo il giudice del rinvio, tale disposizione mira ad impedire che decisioni adottate a seguito di un procedimento sommario di richiesta di provvedimenti urgenti, rimangano eseguibili e, quindi, passibili di esecuzione forzata per un periodo relativamente lungo e nonostante eventuali modifiche della situazione. Nella stessa ottica, il governo tedesco ha indicato in udienza che il termine di cui all’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO mira ad impedire che una decisione di sequestro conservativo possa essere eseguita dopo che sia trascorso un mese anche se le circostanze sono notevolmente cambiate.

51.      D’altronde, anche la parte della dottrina che ritiene che siano soprattutto gli effetti dei provvedimenti cautelari ad essere caratterizzati da profonde differenze, mentre i requisiti per la concessione dei medesimi sarebbero invece molto più simili (17), considera che detti requisiti mettono in evidenza il fatto che i provvedimenti cautelari sono intrinsecamente connessi alle procedure nell’ambito delle quali essi vengono concessi (18). Si potrebbe pertanto sostenere la tesi per cui, nel contesto transfrontaliero, un siffatto vincolo sussiste tra una decisione di sequestro conservativo e talune norme dello Stato membro d’origine.

52.      Del resto, in tale ottica, l’introduzione, da parte di un legislatore, di un termine come quello previsto dall’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO sarebbe, in qualche modo, comparabile alla situazione in cui il giudice, nella sua decisione, stabilisca il termine entro il quale determinate azioni devono essere effettuate dal creditore. Se una decisione contenesse una siffatta precisazione, quest’ultima costituirebbe indubbiamente un elemento intrinseco di tale decisione.

53.      Di conseguenza, ritengo che un termine come quello previsto all’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO non possa essere dissociato dalle condizioni alle quali un sequestro conservativo può essere pronunciato e, in generale, dal diritto dello Stato membro d’origine. Pertanto, un siffatto termine non può essere applicato a titolo di regola di esecuzione propriamente detta della lex fori nel quadro dell’esecuzione delle decisioni straniere in Germania (19).

4.      Finalità di una disposizione che prevede un termine per l’introduzione della richiesta di esecuzione di un provvedimento di sequestro

54.      Va ricordato che si evince dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che l’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO mira innanzi tutto a garantire che una misura cautelare non venga messa in esecuzione dopo un periodo relativamente lungo e nonostante eventuali modifiche della situazione. Inoltre, per quanto riguarda le decisioni straniere, come risulta dall’ordinanza di rinvio, nonché dalle spiegazioni del governo tedesco, tale termine viene calcolato a partire dalla data della notifica di una dichiarazione di exequatur a un creditore.

55.      Tuttavia, il creditore non è tenuto a presentare una richiesta di exequatur di una decisione di sequestro conservativo subito dopo l’ottenimento di tale decisione nello Stato membro di origine. Egli potrebbe quindi rinviare la presentazione di tale richiesta, nonostante eventuali cambiamenti di circostanze intervenuti dopo l’ottenimento della decisione di sequestro conservativo.

56.      In tal modo, la soluzione secondo cui l’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO si applica come regola della lex fori dello Stato membro richiesto e secondo cui il termine previsto da tale disposizione viene calcolato a partire dalla data della notifica di una dichiarazione di exequatur consentirebbe ad un creditore di ignorare sistematicamente una siffatta eventuale modifica delle circostanze e di procedere all’esecuzione di un provvedimento cautelare.

57.      Pertanto, ritengo che l’applicazione dell’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO nel quadro dell’esecuzione delle decisioni straniere non possa conciliarsi con la finalità di tale disposizione, quale illustrata dal giudice del rinvio e dal governo tedesco.

58.      Da tale analisi risulta, in primo luogo, che una disposizione nazionale come l’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO riguarda piuttosto l’esecutività di una decisione di sequestro conservativo che l’esecuzione propriamente detta. In secondo luogo, un siffatto termine non può essere applicato in maniera isolata, indipendentemente dall’origine di una decisione di cui è richiesta l’esecuzione. In terzo luogo, se si condividesse il punto di vista del giudice del rinvio e del governo tedesco per quanto riguarda la finalità dell’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO, tale disposizione non può rispondere alla sua finalità se fosse applicata alle decisioni straniere la cui esecuzione è stata richiesta in Germania.

59.      Alla luce di quanto precede, ritengo che una disposizione nazionale che prevede un termine per la presentazione della domanda di esecuzione da parte del creditore, come l’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO, non debba essere qualificata come una norma di procedura che sarebbe applicabile nell’ambito dell’esecuzione in Germania di una decisione di sequestro conservativo emessa in un altro Stato membro.

C.      Sull’equivalenza degli effetti delle decisioni nazionali e straniere

60.      Da un lato, secondo una costante giurisprudenza, non vi è alcun motivo per attribuire ad una decisione emessa in uno Stato membro, al momento della sua esecuzione in un altro Stato membro, diritti che non le spettano nello Stato membro d’origine (20). Si tratta di quella che, generalmente, viene definita come dottrina dell’«estensione dell’efficacia» (21). Risulta dalla sentenza Health Service Executive (22), pronunciata nell’ambito del regolamento (CE) n. 2201/2003 (23) ma, a mio avviso, trasponibile al regolamento n. 44/2001, che è, in particolare, opportuno intendere tale limitazione nel senso che una decisione straniera può servire come fondamento per l’esecuzione nello Stato membro richiesto solo nei limiti risultanti dalla decisione stessa.

61.      Dall’altro, non vi è alcun motivo per accordare ad una tale decisione effetti che una decisione dello stesso tipo pronunciata direttamente nello Stato membro richiesto non produrrebbe (24). Tale limitazione quanto agli effetti delle decisioni eseguite nello Stato membro richiesto è denominata «principio dell’equivalenza degli effetti»(25).

62.      Ispirandosi a tale giurisprudenza, il governo tedesco ritiene che, al fine di garantire l’equivalenza di trattamento tra decisioni straniere e nazionali, l’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO dovrebbe essere applicato al momento dell’esecuzione in Germania delle decisioni di sequestro conservativo di diritto italiano.

63.      Non condivido tale punto di vista. Ritengo, al pari della Commissione, che la posizione del governo tedesco non tenga conto di certi aspetti del carattere transfrontaliero del procedimento principale né delle conseguenze dell’applicazione dell’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO nell’ambito di una siffatta causa. Inoltre, ritengo che tale posizione sia fondata su una lettura incompleta della giurisprudenza della Corte.

1.      Sull’eventuale mancanza di coerenza tra le norme di diritto processuale dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro richiesto

a)      Precisazione della problematica

64.      Risulta dall’ordinanza di rinvio, nonché dalla posizione del governo tedesco esposta in udienza, che nelle situazioni interne, in cui sono le autorità tedesche che pronunciano una decisione di sequestro conservativo ed eseguono poi tale decisione, un creditore che non abbia rispettato il termine di cui all’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO può ottenere nuovamente, senza indugio, un sequestro conservativo.

65.      Ipotizzando, invece, che, in un contesto transfrontaliero, l’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO si applichi in quanto norma della lex fori dello Stato membro richiesto, non è chiaro come il creditore debba procedere qualora non abbia rispettato il termine previsto da tale disposizione.

66.      Mi sembra sintomatico che né il giudice del rinvio né il governo tedesco abbiano sostenuto la tesi secondo la quale il creditore potrebbe proporre una nuova domanda di dichiarazione di exequatur in Germania al fine di riaprire il termine di cui all’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO. Mi chiedo se una siffatta soluzione sia in linea con il senso dell’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO. In ogni caso, il rinnovo della domanda permetterebbe di rinviare indefinitamente la data di intavolazione dell’ipoteca di garanzia del credito sulla base della stessa decisione. Mi sembra che una tale possibilità sia contraria alla logica di detta disposizione.

67.      Osservo che, in risposta ad un quesito posto in udienza, il governo tedesco ha affermato che un creditore potrebbe chiedere nuovamente un sequestro conservativo nello Stato membro di origine, dal momento che i termini stabiliti in tale Stato membro sono anch’essi scaduti. Per contro, la Commissione ha indicato che, nel caso di specie, il creditore non poteva chiedere una seconda decisione in Italia, dato che la decisione di sequestro conservativo iniziale adottata dalle autorità di tale Stato membro era ancora esecutiva per le ragioni esposte al paragrafo 44 delle presenti conclusioni.

68.      Da tali osservazioni si deduce che un creditore che non ha rispettato il termine di cui all’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO dovrebbe probabilmente rivolgersi ai giudici dello Stato membro d’origine, nella fattispecie i giudici italiani, per ottenere una seconda decisione di sequestro conservativo.

b)      Coordinamento tra le norme processuali dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro richiesto

69.      Nonostante tali considerazioni, ritengo che l’analisi relativa alla questione pregiudiziale deferita alla Corte non debba limitarsi al contesto della presente causa. Nel caso di specie, la decisione la cui esecuzione è stata chiesta in Germania è stata emessa in applicazione del diritto italiano che prevede un termine piuttosto simile a quello indicato nell’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO. Tuttavia, suppongo che i medesimi dubbi riguardo all’applicazione di tale disposizione nell’ambito dell’esecuzione di un provvedimento cautelare, dichiarato esecutivo in Germania, sussisterebbero in relazione a qualsiasi decisione di sequestro conservativo emessa in altri Stati membri.

70.      Quindi, senza volermi pronunciare sulla situazione attuale della ricorrente ai sensi del diritto italiano, ritengo che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il creditore sia tenuto in linea di principio a dimostrare nuovamente, a sostegno della sua seconda domanda presentata dinanzi alle autorità dello Stato membro d’origine, quanto meno, la plausibilità delle circostanze in cui una decisione di sequestro conservativo può essere pronunciata. Pertanto, non si tratterebbe di una seconda pronuncia della medesima decisione, ma dell’adozione di una nuova decisione preceduta da una nuova valutazione di tutte le condizioni che devono essere soddisfatte per disporre un sequestro conservativo.

71.      Inoltre, non si può escludere a priori la possibilità che il diritto dello Stato membro di origine non preveda, per varie ragioni, la facoltà di introdurre effettivamente una nuova domanda di decisione. Ad esempio, dal punto di vista delle autorità dello Stato membro di origine, una nuova domanda potrebbe risultare irricevibile, fin tanto che la decisione precedente non sia stata annullata o non abbia perso la sua efficacia giuridica per altre ragioni (26).

72.      In alcuni casi, potrebbe quindi verificarsi che l’applicazione delle modalità stabilite nello Stato membro richiesto, vale a dire, nella fattispecie, il termine di cui all’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO, al momento dell’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro determini una situazione di stallo. In particolare, il creditore che non avesse osservato il termine previsto da tale disposizione non potrebbe più procedere all’esecuzione di detta decisione in Germania e, allo stesso tempo, non potrebbe chiedere una nuova decisione dinanzi alle autorità dello Stato membro di origine.

2.      Sulla salvaguardia dell’effetto utile del regolamento n. 44/2001

a)      Richiamo della giurisprudenza sulla salvaguardia dell’effetto utile del regolamento n. 44/2001

73.      Ricordo che, per quanto riguarda le disposizioni della Convenzione di Bruxelles, la Corte ha dichiarato che l’applicazione delle norme di procedura dello Stato membro richiesto non deve pregiudicare l’effetto utile del sistema previsto da tale convenzione (27). Nelle sentenze che si inseriscono in questo filone giurisprudenziale, la Corte ha inoltre indicato, per quanto riguarda più precisamente norme nazionali che disciplinano l’esecuzione propriamente detta, che l’applicazione delle norme di procedura dello Stato membro richiesto nell’ambito dell’esecuzione non può pregiudicare l’effetto utile del sistema della Convenzione di Bruxelles in materia di exequatur, facendo venir meno i principi in materia delineati, in modo espresso o tacito, dal regolamento n. 44/2001 stesso (28). Successivamente, la Corte ha confermato l’applicabilità di detta giurisprudenza al regolamento n. 44/2001 (29).

74.      Rilevo, peraltro, che la giurisprudenza relativa alle inibitorie, che ingiungono ad una parte di non avviare o proseguire un’azione giudiziaria dinanzi ad un organo giurisdizionale statale, si ispira egualmente a tale logica. Infatti, la Corte ha dichiarato che siffatte ingiunzioni possono limitare l’applicazione delle norme di competenza e privare del loro effetto utile i meccanismi specifici previsti in caso di litispendenza e di connessione (30). Successivamente, la Corte ha statuito che siffatte ingiunzioni, pronunciate nell’ambito di un arbitrato, ostacolando un giudice di un altro Stato membro nell’esercizio dei poteri che il regolamento n. 44/2001 gli attribuisce, impediscono ad un ricorrente l’accesso al giudice nazionale da lui adito ai sensi delle norme sulla competenza previste da tale regolamento e privano quindi detto ricorrente di una forma di tutela giurisdizionale alla quale egli ha diritto (31).

b)      Applicazione pratica della giurisprudenza relativa alla salvaguardia dell’effetto utile del regolamento n. 44/2001

75.      Per quanto riguarda i provvedimenti cautelari, ritengo che il fatto che l’applicazione di una norma quale l’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO alle decisioni straniere di sequestro conservativo possa portare a una situazione di stallo, come esposto ai paragrafi 71 e 72 delle presenti conclusioni, possa pregiudicare l’effetto utile del sistema del regolamento n. 44/2001.

76.      È vero che, al pari della Commissione, ritengo che non si possa escludere che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il creditore possa chiedere, in forza dell’articolo 31 (32) del regolamento n. 44/2001, un provvedimento cautelare dinanzi alle autorità dello Stato membro richiesto. Tuttavia, il creditore si troverebbe in una situazione sfavorevole in quanto sarebbe obbligato a rivolgersi ai giudici di un altro Stato membro, con tutte le conseguenze che ne derivano (33). Ciò conferma, a mio avviso, la possibilità che si crei una situazione di stallo in conseguenza dell’applicazione dell’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO nell’ambito dell’esecuzione della decisione straniera.

77.      In tal caso, da un lato, potrebbe verificarsi che i giudici di uno Stato membro, competenti a conoscere nel merito, non possano garantire al creditore la tutela giurisdizionale alla quale egli ha diritto nella fase del procedimento che conduce all’adozione della decisione finale. Dall’altro, si pregiudicherebbe la competenza di tali giudici, basata sulle disposizioni del regolamento n. 44/2001, se un creditore fosse tenuto a rivolgersi ai giudici di un altro Stato membro per presentare una domanda di sequestro conservativo mentre intendeva, giustamente, presentare tale domanda dinanzi al giudice competente a conoscere nel merito.

78.      Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza relativa alla salvaguardia dell’effetto utile del regolamento n. 44/2001, ritengo che una norma dello Stato membro richiesto, come l’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO, non sia destinata ad essere applicata nell’esecuzione di decisioni di sequestro conservativo provenienti da altri Stati membri.

c)      Conclusione intermedia

79.      Ricordo che risulta da quanto precede che una disposizione come l’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO non può essere qualificata come norma in materia di esecuzione propriamente detta delle decisioni straniere in vigenza del regolamento n. 44/2001 (34).

80.      Quand’anche si considerasse che tale disposizione doveva essere qualificata come disposizione in materia di esecuzione propriamente detta della lex fori dello Stato membro richiesto, essa non può essere applicata nell’ambito dell’esecuzione di decisioni straniere in Germania in quanto essa pregiudicherebbe l’effetto utile del regolamento in esame.

81.      Del resto, a mio avviso, la logica e gli effetti dell’applicazione della giurisprudenza relativa alla salvaguardia dell’effetto utile del regolamento n. 44/2001 richiamano la soluzione recentemente adottata dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa al regolamento (UE) n. 650/2012 (35). Risulta da tale giurisprudenza che la qualificazione data alle disposizioni nazionali ai fini della loro applicazione nelle situazioni rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 non può ostacolare la realizzazione degli obiettivi di detto regolamento nonché l’effetto utile delle sue disposizioni (36). Di conseguenza, l’effetto utile di un atto del diritto dell’Unione riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile potrebbe avere un’incidenza sulla qualificazione autonoma, effettuata ai fini dell’applicazione di tale atto, delle disposizioni nazionali che rientrano nel suo ambito di applicazione. Nella stessa ottica, nemmeno l’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO dovrebbe essere qualificato come norma in materia di esecuzione propriamente detta nella misura in cui potrebbe pregiudicare l’effetto utile del regolamento n. 44/2001.

D.      Sull’impatto dell’abolizione della procedura di exequatur in vigenza del regolamento n. 1215/2012 sulle considerazioni precedenti

82.      La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è incentrata esclusivamente sul regolamento n. 44/2001. Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che la presente questione pregiudiziale si ponga allo stesso modo anche nell’ambito del regolamento n. 1215/2012. Peraltro, le parti hanno altresì invocato tale regolamento nelle loro osservazioni presentate in udienza.

83.      A tale riguardo, ritengo che gli insegnamenti tratti dal regolamento n. 1215/2012 non siano idonei a rimettere in discussione le considerazioni esposte sopra.

84.      In primo luogo, sebbene il regolamento n. 44/2001 non disciplini espressamente la questione del ruolo della lex fori dello Stato membro richiesto nell’ambito dell’esecuzione delle sentenze straniere, il regolamento n. 1215/2012 stabilisce, da parte sua, all’articolo 41, paragrafo 1, in particolare, che le decisioni straniere sono eseguite nello Stato membro richiesto alle stesse condizioni delle decisioni emesse in quest’ultimo Stato membro (37).

85.      Tuttavia, nonostante l’abolizione della procedura di exequatur in vigenza del regolamento n. 1215/2012, la distinzione tra l’esecutività e l’esecuzione propriamente detta, disciplinata dalla lex fori dello Stato membro richiesto, è stata mantenuta dal legislatore dell’Unione nell’ambito di tale regolamento (38).

86.      Tale è anche l’interpretazione avanzata dal governo tedesco che, pur giungendo a conclusioni diverse, rileva che l’articolo 41, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1215/2012 enuncia i principi già applicati nell’ambito del regolamento n. 44/2001. Del resto, alcuni autori ritengono che detta disposizione del regolamento n. 1215/2012 codifichi i principi enunciati dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa al regolamento n. 44/2001(39).

87.      Di conseguenza, nulla indica che l’entrata in vigore del regolamento n. 1215/2012 possa incidere sulla qualificazione di una disposizione come l’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO.

88.      In secondo luogo, ritengo che, in vigenza del regolamento n. 1215/2012, il problema di una situazione di stallo creata dall’applicazione di una norma nazionale come l’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO, in quanto regola dello Stato membro richiesto, si ponga nello stesso modo. Pertanto la giurisprudenza relativa alla salvaguardia dell’effetto utile del sistema del regolamento n. 1215/2012 potrebbe applicarsi (40).

89.      Per questi motivi, ritengo che né gli insegnamenti tratti dall’abolizione dell’exequatur, né quelli relativi all’introduzione di una disposizione come l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 siano in grado di avallare la tesi secondo cui, in vigenza del regolamento n. 44/2001, una disposizione come l’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO possa essere applicata nell’ambito dell’esecuzione di decisioni straniere in Germania.

90.      Per concludere, una disposizione che, in primo luogo, non rientra nell’ambito dell’esecuzione di una decisione straniera, ma piuttosto in quello della procedura di exequatur (41) e, in secondo luogo, la cui applicazione al momento dell’esecuzione comprometta l’effetto utile del sistema del regolamento n. 44/2001 non costituisce una norma della lex fori dello Stato membro richiesto in materia di esecuzione (42). Tali considerazioni non possono essere rimesse in discussione dagli insegnamenti tratti dall’analisi del regolamento n. 1215/2012. Tale regolamento non ha modificato né la logica né i principi che disciplinano i limiti all’applicazione della lex fori dello Stato membro richiesto.

VI.    Conclusione

91.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania):

Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e in particolare il suo articolo 38, paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di una disposizione del diritto dello Stato membro richiesto, come quella di cui al procedimento principale, che prevede un termine per l’introduzione della richiesta di esecuzione di una decisione di sequestro conservativo, nell’ambito dell’esecuzione propriamente detta di una decisione di sequestro conservativo proveniente da un altro Stato membro.


1      Lingua originale: il francese.


2      Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


3      A quanto mi consta, la presente causa permette per la seconda volta alla Corte di interpretare le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere nell’ambito di una causa in cui le disposizioni della ZPO in materia di sequestro conservativo potrebbero essere applicate. V. sentenza del 10 febbraio 1994, Mund & Fester (C‑398/92, EU:C:1994:52).


4      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).


5      Sentenza del 28 aprile 2009,Apostolides(C‑420/07, EU:C:2009:271).


6      Sentenza del 13 ottobre 2011, Prism Investments(C‑139/10, EU:C:2011:653).


7      Sentenza del 13 ottobre 2011, Prism Investments(C‑139/10, EU:C:2011:653).


8      Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32).


9      V. sentenze 2 luglio 1985,Deutsche Genossenschaftsbank (148/84, EU:C:1985:280, punto 19); del 3 ottobre 1985, Capelloni e Aquilini (119/84, EU:C:1985:388, punto 16); del 4 febbraio 1988,Hoffmann (145/86, EU:C:1988:61, punto 27), nonché del 29 aprile 1999, Coursier (C‑267/97, EU:C:1999:213, punto 28).


10      V. sentenze del 28 aprile 2009, Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 69), e del 13 ottobre 2011, Prism Investments(C‑139/10, EU:C:2011:653, punto 40).


11      V. le mie conclusioni nella causa Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2017:965, paragrafo 32). V., anche, le mie conclusioni presentate nella causa Hőszig (C‑222/15, EU:C:2016:224, paragrafi 31 e 47).


12      A tale riguardo, osservo che la dottrina non è unanime riguardo all’applicazione di disposizioni nazionali che prevedono un termine per la presentazione della richiesta di esecuzione di una misura cautelare nell’ambito dell’esecuzione di decisioni straniere. Alcuni autori tendono a ritenere che siffatte disposizioni non siano destinate ad essere applicate in tale caso. V., in particolare, Kropholler, J., von Hein, J., Europäisches Zivilprozessrecht: Kommentar zu EuGVO, Lugano-Übereinkommen, 9a edizione, Verlag Recht und Wirtschaft, C.H. Beck, Francoforte sul Meno, 2011, pagg. 615 e 616, punto 10. V., in senso contrario, Schack, H., Internationales Zivilverfahrensrecht: mit internationalem Insolvenz- und Schiedsverfahrensrecht, C.H. Beck, Monaco di Baviera, 2014, punto 1066.


13      V., in tal senso, per quanto riguarda l’esecutività di una decisione di cui è richiesta l’esecuzione in vigenza del regolamento n. 44/2001, sentenza del 13 ottobre 2011,Prism Investments (C‑139/10, EU:C:2011:653, punti 37 e 39).


14      Per quanto riguarda l’esecutività di una decisione straniera, v. sentenze del 29 aprile 1999, Coursier (C‑267/97, EU:C:1999:213, punto 23), e del 28 aprile 2009, Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, punti 65 e 66). Rilevo che, nella dottrina, è anche stato sostenuto che l’applicazione di una disposizione del diritto spagnolo, che prevede un termine simile a quello previsto dall’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO, in occasione dell’esecuzione di una decisione straniera non è conforme all’articolo 38 del regolamento n. 44/2001, nella misura in cui una decisione non può essere eseguita nello Stato membro richiesto, indipendentemente dal carattere esecutivo di tale decisione secondo il diritto dello Stato membro di origine. V. Steinmetz, A., «Anwendbarkeit der Ausschlussfrist in der spanischen ZPO auch auf ausländische Vollstreckungstitel?», Recht der internationalen Wirtschaft, n. 5, 2009, pag. 304.


15      Infatti, ritengo che una decisione di sequestro conservativo, come quella di cui è stata chiesta l’esecuzione nel procedimento principale, costituisca una «misura provvisoria» ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 44/2001. Si tratta quindi di un provvedimento destinato a conservare una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti il cui accertamento è, peraltro, richiesto al giudice del merito. V. sentenza del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler (C‑261/90, EU:C:1992:149, punto 34).


16      V., in tal senso, Goldstein S., «Recent Developments and Problems in the Granting of Preliminary Relief: a Comparative Analysis», Revue hellénique de droit international, 1987-1988, anni 40° e 41°, pag. 13. Mi sembra che i requisiti per l’adozione di una decisione di sequestro conservativo presentino differenze dal punto di vista, in particolare, della natura e della gravità della minaccia costituita dalla mancanza di sequestro. V., ad esempio, nel diritto tedesco, l’articolo 917 della ZPO, che stabilisce che una decisione di sequestro conservativo può essere emessa quando l’esecuzione della decisione finale sia impossibile oppure notevolmente più difficile, requisito quest’ultimo descritto dalla dottrina come un requisito «molto più specifico». V. Cuniberti, G., Les mesures conservatoires portant sur des biens situés à l’étranger, LGDJ, Parigi, 2000, pag. 267. Un requisito simile è previsto, ad esempio, nel diritto polacco, all’articolo 7301, paragrafo 2, del Kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. del 2014, posizione 101). Per quanto riguarda il diritto italiano, l’articolo 671 del codice di procedura civile stabilisce che un sequestro conservativo può essere autorizzato se esiste un fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito (periculum in mora). Così, l’articolo 671 di detto codice non contempla esplicitamente i casi in cui la mancanza di sequestro potrebbe provocare difficoltà nell’esecuzione della decisione finale. Sul sequestro conservativo nel diritto italiano, v., anche, de Cristofaro, M., «National Report – Italy», in Harsági, V., Kengyel, M. (a cura di), Grenzüberschreitende Vollstreckung in der Europäischen Union, Sellier, Monaco di Baviera, 2011, pag. 119. Tuttavia, sono consapevole che è necessario tener conto del fatto che i requisiti di legge per la concessione di un sequestro sono oggetto di sviluppi giurisprudenziali che possono ampliare o limitare le differenze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.


17      Cuniberti, G., Les mesures conservatoires portant sur des biens situés à l’étranger, LGDJ, Paris, 2000, pag. 267


18      Cuniberti, G., op. cit. pag. 255. Per quanto riguarda i provvedimenti cautelari in generale, senza riferimento alla questione della diversità dei requisiti per ottenerli, v. in tal senso, Hess, B., «The Brussels I Regulation: Recent Case Law of the Court of Justice and the Commission’s Proposed Recast», Common Market Law Review 2012, pag. 1098.


19      V. in tal senso, Wittmann, J., «BGH, 11.05.2017 - V ZB 175/15: Anwendbarkeit der Vollziehungsfrist aus § 929 Abs. 2 ZPO bei Vollstreckung ausländischer Titel Maßgabe nach der EuGVVO», Zeitschrift für Internationales Wirtschaftsrecht, 2018, n. 1, pag. 42, il quale sottolinea tuttavia che la limitazione temporale imposta dall’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO, è fondata non sul procedimento di esecuzione, bensì sulla procedura d’urgenza che porta a detta esecuzione.


20      V., in tal senso, in vigenza della Convenzione di Bruxelles, sentenza del 4 febbraio 1988, Hoffmann (145/86, EU:C:1988:61, punto 11).Per quanto riguarda il regolamento n. 44/2001, v. sentenze del 28 aprile 2009, Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 66); del 13 ottobre 2011, Prism Investments (C‑139/10, EU:C:2011:653, punto 40), nonché del 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e a. (C‑456/11, EU:C:2012:719, punto 34).


21      V., in tal senso, De Miguel Asensio, P.A., «Recognition and Enforcement of Judgments in Intellectual Property Litigation: the Clip Principles», in Basedow, J., Kono, T., e Metzger, A. (a cura di), Intellectual Property in the Global Arena – Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US, Mohr Siebeck, Tubinga, 2010, pag. 251; Requejo Isidro, M., «The Enforcement of Monetary Final Judgments Under the Brussels Ibis Regulation (A Critical Assessment», in V. Lazić, Stuij S. (a cura di), Brussels Ibis Regulation: Changes and Challenges of the Renewed Procedural, Springer, L’Aia, 2017, pag. 88.


22      Sentenza del 26 aprile 2012, Health Service Executive (C‑92/12 PPU, EU:C:2012:255, punti 141 e 143).


23      Regolamento del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).


24      V. sentenze del 28 aprile 2009, Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 66), e del 13 ottobre 2011, Prism Investments (C‑139/10, EU:C:2011:653, punto 40). Si deve rilevare che tale limitazione quanto agli effetti conferiti ad una decisione straniera è stata introdotta dalla Corte nella sua giurisprudenza ben più tardi rispetto alla prima limitazione, relativa alla dottrina dell’estensione degli effetti, già sancita dalla sentenza del 4 febbraio 1988, Hoffmann (145/86, EU:C:1988:61, punto 11). Osservo che, nelle conclusioni presentate nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, anche l’avvocato generale Darmon aveva preso in considerazione questa seconda limitazione. Egli riteneva che tale limitazione si giustificasse con la necessità di uniformare le interpretazioni e con la preoccupazione di evitare l’eccessivo ricorso alla clausola di ordine pubblico. V. conclusioni dell’avvocato generale Darmon nella causa Hoffmann (145/86, non pubblicata, EU:C:1987:358, paragrafo 20). Tali considerazioni non emergono tuttavia nella sentenza della Corte.


25      V. pubblicazioni citate alla nota a piè di pagina 21.


26      Del resto, potrebbe verificarsi che l’adozione di una seconda decisione di sequestro conservativo nello Stato membro di origine comporti l’annullamento della decisione precedente. Così, nella situazione in cui un creditore avesse già sequestrato beni del debitore situati nello Stato membro di origine sulla base di tale decisione, l’adozione di una seconda decisione potrebbe vanificare gli effetti di tale sequestro.


27      Per quanto riguarda le disposizioni procedurali che disciplinano la portata del controllo effettuato dal giudice di cassazione, v. sentenza del 15 novembre 1983, Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, punti 13 e 14). Per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alla ricevibilità delle domande, v. sentenza del 15 maggio 1990, Hagen (C‑365/88, EU:C:1990:203, punti 21 e 22).


28      V. sentenze del 3 ottobre 1985, Capelloni e Aquilini (119/84, EU:C:1985:388, punto 21), e del 4 febbraio 1988, Hoffmann (145/86, EU:C:1988:61, punto 29).


29      V. sentenza del 28 aprile 2009, Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 69).


30      V. sentenza del 27 aprile 2004, Turner (C‑159/02, EU:C:2004:228, punti 29 e 30).


31      V. sentenza del 10 febbraio 2009, Allianz e Generali Assicurazioni Generali (C‑185/07, EU:C:2009:69, punto 31).


32      Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 44/2001, i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giudiziarie di tale Stato, anche se, in forza del suddetto regolamento, un giudice di un altro Stato membro è competente a conoscere nel merito.


33      In ogni caso, si tratterebbe di una nuova domanda, basata sulla situazione attuale e nuovamente esaminata dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro. Inoltre, solo le misure previste dalla legge di tale Stato membro potrebbero essere richieste. Per di più, il creditore sarebbe obbligato ad agire secondo la procedura stabilita dal diritto di tale Stato membro. A tale riguardo va notato che, secondo gli Stati contraenti della Convenzione di Bruxelles, le norme che disciplinano i procedimenti sommari nazionali possono variare in maggior misura di quelle che disciplinano i procedimenti di merito. V., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2002, Italian Leather (C‑80/00, EU:C:2002:342, punto 42).


34      V. paragrafi da 33 a 59 delle presenti conclusioni.


35      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107).


36      V. sentenza del 1o marzo 2018, Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2018:138). V., parimenti, le mie conclusioni presentate nella causa Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2017:965, paragrafi 101 e 102). V. anche, in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755, punto 56).


37      Del resto, è stato sostenuto in dottrina che il riferimento alle «stesse condizioni», all’articolo 41, paragrafo 1, di detto regolamento, non riguarda solo il ruolo della lex fori, ma stabilisce anche il principio di non discriminazione delle decisioni straniere. V., in tal senso, Grzegorczyk, P., «Wykonywanie w Polsce orzeczeń pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej objętych reżimem automatycznej wykonalności», in, Marciniak A. (a cura di), Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, Currenda, Sopot, 2015, pag. 142. Inoltre, il riferimento alle «stesse condizioni» figura anche all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003. Nella sentenza del 1o luglio 2010, Povse (C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400), la Corte ha ritenuto che tale riferimento dovesse essere interpretato restrittivamente. Secondo la Corte, tale riferimento riguarda soltanto le modalità procedurali secondo le quali deve essere svolta l’esecuzione. Inoltre, tale riferimento non può in alcun caso fornire una ragione sostanziale per opporsi alla decisione in questione sulla base del rilievo che le circostanze erano mutate dopo l’adozione di tale decisione. La ragione indicata era fondata sulla stessa logica dell’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO, vale a dire, secondo il giudice del rinvio e il governo tedesco, impedire l’esecuzione a causa di una potenziale modifica delle circostanze.


38      V., in tal senso, Cuniberti, G., Rueda, I., «European Commentaries on Private International Law», vol. I, Brussels I bis Regulation-Commentary, Magnus, U., e Mankowski, P. (a cura di), Otto Schmidt, Colonia, 2016, pag. 846; Hartley, T., Civil Jurisdiction and Judgments in Europe. The Brussels I Regulation, the Lugano Convention, and the Hague Choice of Court Convention, Oxford University Press, Oxford, 2017, pag. 302; Kramer, X., «Cross-Border Enforcement and the Brussels I-bis Regulation: Towards a New Balance between Mutual Trust and National Control over Fundamental Rights», Netherlands International Law Review, 2013, n. 60 (3), pag. 360; Nuyts, A., «La refonte du règlement Bruxelles I», Revue critique de droit international privé, 2013, n. 1, pag. 1 e segg., punto 15.


39      Kramer, X., op. cit., pag. 360.


40      V. paragrafi da 73 a 77 delle presenti conclusioni.


41      V. paragrafi da 33 a 59 delle presenti conclusioni.


42      V. paragrafi da 75 a 77 delle presenti conclusioni.