Language of document : ECLI:EU:C:2018:854

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

24 ottobre 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 23 – Clausola attributiva di competenza giurisdizionale contenuta in un contratto di distribuzione – Azione risarcitoria del distributore per violazione dell’articolo 102 TFUE da parte del fornitore»

Nella causa C‑595/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione dell’11 ottobre 2017, pervenuta in cancelleria il 16 ottobre 2017, nel procedimento

Apple Sales International,

Apple Inc.,

Apple retail France EURL

contro

MJA, nella sua qualità di curatore fallimentare della società eBizcuss.com,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente della Quarta Sezione, facente funzioni di presidente della Terza Sezione J. Malenovský, L. Bay Larsen, M. Safjan (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Apple Sales International, la Apple Inc. e la Apple retail Francia EURL, da F. Molinié, J.-C. Jaïs e C. Cavicchioli, avocats;

–        per la MJA, nella sua qualità di curatore fallimentare della società eBizcuss.com, da J.-M. Thouvenin e L. Vidal, avocats;

–        per il governo francese, da E. Armoët, E. de Moustier e D. Colas, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Wilderspin, G. Meeßen e M. Heller, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 luglio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta fra le società Apple Sales International, Apple Inc. e Apple retail France EURL, da un lato, e la MJA, dall’altro, in qualità di curatore fallimentare della società eBizcuss.com (in prosieguo: la «eBizcuss»), controversia vertente sulla domanda di risarcimento del danno proposta da quest’ultima società per violazione dell’articolo 102 TFUE.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        I considerando 2, 11 e 14 del regolamento n. 44/2001 così recitano:

«(2)      Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(…)

(11)      Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(…)

(14)      Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, deve essere rispettata l’autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata».

4        Il successivo articolo 23, collocato nella sezione 7 del capo II del regolamento medesimo, intitolata «Proroga di competenza», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a)      per iscritto o oralmente con conferma scritta, o

b)      in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o

c)      nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.»

 Diritto francese

5        All’epoca dei fatti nel procedimento principale, l’articolo 1382 del Code civil (Codice civile) prevedeva quanto segue:

«Qualunque fatto dell’uomo che cagiona ad altri un danno, obbliga colui per colpa del quale si è verificato il danno a risarcirlo.»

6        L’articolo L 420-1 del Code de commerce (Codice del commercio) così dispone:

«Sono proibite, anche se realizzate per il tramite diretto o indiretto di una società del gruppo stabilita fuori dalla Francia, qualora abbiano per oggetto o possano avere per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza su un mercato, le azioni concordate, le convenzioni, le intese espresse o tacite o le cooperazioni, in particolare quando sono dirette a:

1.      limitare l’accesso al mercato o il libero esercizio della concorrenza da parte di altre imprese;

2.      ostacolare la fissazione dei prezzi in base al libero gioco del mercato, favorendo artificialmente il loro aumento o la loro diminuzione;

3.      limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, gli investimenti o il progresso tecnico;

4.      ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento».

7        Ai sensi del successivo articolo L. 420-2:

«È vietato, alle condizioni di cui all’articolo L 420-1, lo sfruttamento abusivo da parte di un’impresa o di un gruppo di imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte di esso. Tali abusi possono, in particolare, consistere nel rifiuto di vendere, in vendite collegate o in condizioni di vendita discriminatorie nonché nell’interruzione di relazioni commerciali stabili, per il solo motivo che il partner rifiuti di sottostare a condizioni commerciali ingiustificate.

Qualora sia idoneo a pregiudicare il funzionamento o la struttura della concorrenza, è altresì vietato lo sfruttamento abusivo, da parte di un’impresa o di un gruppo d’imprese, dello stato di dipendenza economica nel quale si trovi di fronte ad essa un cliente o un fornitore. Tali abusi possono, in particolare, consistere nel rifiuto di vendere, in vendite collegate, in pratiche discriminatorie di cui all’articolo L 442-6, I, o in accordi di gamma».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8        Il 10 ottobre 2002, la Apple Sales International, società di diritto irlandese, concludeva con la eBizcuss un contratto con cui veniva riconosciuto a quest’ultima lo status di rivenditore autorizzato dei prodotti della marca Apple. Tale contratto, con cui la eBizcuss s’impegnava a distribuire in modo pressoché esclusivo i prodotti della controparte, prevedeva una clausola attributiva di giurisdizione ai giudici irlandesi.

9        Tale clausola, redatta in lingua inglese, nell’ultima versione del contratto di distribuzione recante la data del 20 dicembre 2005, così recitava:

«This Agreement and the corresponding relationship between the parties shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Ireland and the parties shall submit to the jurisdiction of the courts of the Republic of Ireland. Apple [Sales International] reserves the right to institute proceedings against Reseller in the courts having jurisdiction in the place where Reseller has its seat or in any jurisdiction where a harm to Apple [Sales International] is occurring».

10      Le parti del procedimento principale non concordano sulla traduzione esatta in lingua francese della locuzione «and the corresponding relationship», da tradursi o (secondo la eBizcuss) con «e il corrispondente rapporto» o (secondo la Apple Sales International) con «e i rapporti che ne derivano».

11      Al di là di tale divergenza, la clausola può essere così tradotta:

«Il presente contratto e il corrispondente rapporto (traduzione della eBizcuss) / e i rapporti che ne derivano (traduzione della Apple Sales International) inter partes saranno disciplinati ed interpretati conformemente alla legge della Repubblica d’Irlanda e le parti saranno soggette alla giurisdizione dei giudici della Repubblica d’Irlanda. La Apple [Sales International] si riserva il diritto di agire nei confronti del rivenditore dinanzi ai giudici del luogo di sede del rivenditore ovvero di tutti i paesi in cui la Apple [Sales International] sia esposta ad un danno».

12      Nell’aprile del 2012 la eBizcuss citava la Apple Sales International, la Apple Inc., società di diritto americano, e la Apple Retail France, società di diritto francese, dinanzi al Tribunal de commerce de Paris (Tribunale commerciale di Parigi, Francia) chiedendone la condanna al risarcimento del danno per concorrenza sleale e abuso di posizione dominante, ai sensi dell’articolo 1382 del Code civil, dell’articolo L 420-2 del Code de commerce nonché dell’articolo 102 TFUE.

13      Con sentenza del 26 settembre 2013, il Tribunal de commerce de Paris (Tribunale commerciale di Parigi) accoglieva l’eccezione di incompetenza giurisdizionale sollevata dalla Apple Sales International sulla base del rilievo che il contratto intercorrente tra la società medesima la eBizcuss conteneva una clausola attributiva di giurisdizione a favore dei giudici irlandesi.

14      L’appello proposto dalla eBizcuss avverso detta sentenza veniva respinto dalla Cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) con sentenza dell’8 aprile 2014.

15      Con sentenza del 7 ottobre 2015, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) annullava la sentenza d’appello in base al rilievo che il giudice d’appello avrebbe violato l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001, come interpretato dalla Corte nella sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), per aver tenuto conto della clausola attributiva di competenza giurisdizionale contenuta nel contratto intercorrente tra la eBizcuss e la Apple Sales International, sebbene la clausola non si riferisse alle controversie riguardanti la responsabilità derivante da violazione del diritto della concorrenza.

16      Con sentenza del 25 ottobre 2016, pronunciata su rinvio disposto dalla Cour de cassation (Corte di cassazione), la Cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles, Francia) accoglieva l’impugnazione proposta dalla eBizcuss rinviando la causa dinanzi al Tribunal de commerce (Tribunale commerciale).

17      La Apple Sales International, la Apple e la Apple Retail France impugnavano la sentenza dinanzi al giudice del rinvio facendo valere, in sostanza, che laddove un’azione autonoma, ai sensi del diritto della concorrenza, tragga origine dal rapporto contrattuale, occorrerebbe tener conto di una clausola di elezione del foro, anche quando tale clausola non riguardi esplicitamente tale azione e nessuna infrazione al diritto della concorrenza sia stata previamente accertata né da un’autorità nazionale, né da un’autorità europea.

18      Il giudice del rinvio fa presente di essere venuto nel frattempo a conoscenza di una decisione del Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo) del 16 febbraio 2016, Interlog e Taboada c/ Apple. Tale decisione riguarderebbe parimenti la Apple Sales International e una clausola attributiva di giurisdizione analoga, redatta in termini generali. Il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) avrebbe affermato l’applicabilità di tale clausola alle parti nell’ambito di una controversia vertente su identica contestazione di abuso di posizione dominante rispetto al diritto dell’Unione, dichiarando il difetto di giurisdizione dei giudici portoghesi.

19      Ciò premesso, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1.      Se l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che consenta al giudice nazionale, adito con domanda di risarcimento del danno proposta da un distributore nei confronti del proprio fornitore ex articolo 102 TFUE, di applicare una clausola attributiva di competenza giurisdizionale prevista nel contratto esistente tra le parti.

2.      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che consenta al giudice nazionale, adito con domanda di risarcimento del danno, proposta da un distributore nei confronti del proprio fornitore ex articolo 102 TFUE, di applicare una clausola attributiva di competenza giurisdizionale contenuta nel contratto esistente tra le parti anche nel caso in cui detta clausola non si riferisca esplicitamente alle controversie vertenti sulla responsabilità derivante da violazione del diritto della concorrenza.

3.      Se l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che consenta al giudice nazionale, adito con domanda di risarcimento del danno proposta da un distributore nei confronti del proprio fornitore ex articolo 102 TFUE, di disapplicare una clausola attributiva di competenza giurisdizionale prevista nel contratto esistente tra le parti ove né l’autorità nazionale, né quella europea abbiano accertato una violazione del diritto della concorrenza».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni prima e seconda

20      Con le questioni pregiudiziali prima e seconda, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso dell’inapplicabilità ad un’azione di risarcimento del danno, intentata da un distributore nei confronti del proprio fornitore ex articolo 102 TFUE, di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale pattuita inter partes in un contratto, che non faccia espresso riferimento alle controversie relative alla responsabilità insorta per violazione del diritto della concorrenza.

21      A tal riguardo, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, l’interpretazione di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale, al fine di determinare le controversie che rientrano nel suo campo di applicazione, spetta al giudice nazionale dinanzi al quale essa è invocata (sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 67 e giurisprudenza citata).

22      Ciò detto, una clausola attributiva di giurisdizione può riguardare, infatti, solo controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, circostanza che limita la portata di una clausola attributivo di giurisdizione alle sole controversie che traggano origine dal rapporto giuridico in occasione del quale tale clausola sia stata conclusa. Tale requisito è volto ad evitare che una parte sia colta di sorpresa dall’attribuzione, ad un foro determinato, dell’insieme delle controversie che possano sorgere nei rapporti intrattenuti con la controparte e che trovino origine in rapporti diversi da quello in occasione del quale sia stata convenuta l’attribuzione di competenza giurisdizionale (sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 68 e giurisprudenza citata).

23      Alla luce di tale obiettivo, la Corte ha rilevato che una clausola che si riferisca astrattamente alle controversie che sorgano nei rapporti contrattuali non ricomprende una controversia relativa alla pretesa responsabilità extracontrattuale in cui una controparte sarebbe incorsa per effetto del proprio comportamento conforme a un’intesa illecita (sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 69).

24      Poiché una controversia del genere non è ragionevolmente prevedibile per l’impresa vittima nel momento di pattuizione di detta clausola, essendole ignota, a tale epoca, l’intesa illecita in cui è coinvolta la controparte, non si può ritenere che essa trovi origine nei rapporti contrattuali (sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 70).

25      Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 consente, nel caso di azioni di risarcimento proposte per violazione dell’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, (GU 1994, L 1, pag. 3) di tener conto delle clausole attributive di competenza giurisdizionale contenute in contratti di fornitura subordinatamente alla condizione che tali clausole si riferiscano alle controversie relative alla responsabilità derivante da infrazioni al diritto della concorrenza (sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 72).

26      In considerazione di tale giurisprudenza, occorre esaminare se tale interpretazione dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 e la motivazione ad essa sottesa valgano parimenti con riguardo ad una clausola attributiva di giurisdizione invocata nell’ambito di una controversia inerente alla pretesa responsabilità per fatto illecito in cui una parte sarebbe incorsa per violazione dell’articolo 102 TFUE.

27      Tale ipotesi ricorre quando il preteso comportamento anticoncorrenziale si presenti estraneo al rapporto contrattuale nell’ambito del quale sia stata pattuita la clausola attributiva di giurisdizione.

28      Orbene, mentre il comportamento anticoncorrenziale contemplato dall’articolo 101 TFUE, vale a dire un’intesa illecita, non è, in linea di principio, direttamente connesso al rapporto contrattuale tra un membro dell’intesa medesima ed un terzo, sul quale l’intesa produca i suoi effetti, il comportamento anticoncorrenziale di cui all’articolo 102 TFUE, ossia l’abuso di posizione dominante, può materializzarsi nei rapporti contrattuali tessuti da un’impresa in posizione dominante per effetto delle condizioni contrattuali.

29      Si deve quindi rilevare che, nell’ambito di un’azione proposta ex articolo 102 TFUE, deve escludersi che considerare rilevante una clausola attributiva di giurisdizione riferentesi ad un contratto ed al corrispondente rapporto ovvero ai rapporti che ne derivino possa sorprendere una delle parti ai sensi della giurisprudenza richiamata supra al punto 22.

30      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che l’applicazione ad un’azione di risarcimento del danno, proposta da un distributore nei confronti del proprio fornitore ex articolo 102 TFUE, di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale contenuta nel contratto concluso inter partes non è esclusa per il solo motivo che la clausola stessa non faccia espresso riferimento alle controversie vertenti sulla responsabilità per violazione del diritto della concorrenza.

 Sulla terza questione

31      Con la terza questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che l’applicabilità di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale ad un’azione di risarcimento del danno, proposta da un distributore nei confronti del proprio fornitore ex articolo 102 TFUE, sia subordinata al previo accertamento, da parte di un’autorità nazionale o europea, di una violazione del diritto della concorrenza.

32      A tale questione dev’essere data risposta negativa.

33      Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 83 delle proprie conclusioni, l’esistenza o meno di un previo accertamento, da parte di un’autorità della concorrenza, di un’infrazione alle norme sulla concorrenza costituisce una considerazione estranea a quelle determinanti per concludere nel senso dell’applicabilità di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale ad un’azione di risarcimento del danno per pretesa violazione delle norme sulle concorrenza.

34      Nell’ambito dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001, una distinzione in funzione dell’esistenza o meno di un previo accertamento, da parte di un’autorità della concorrenza, di un’infrazione alle norme sulla concorrenza urterebbe parimenti con l’obiettivo di prevedibilità cui tale disposizione si ispira.

35      Peraltro, secondo costante giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a., cause da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 60 nonché giurisprudenza citata), e come affermato nei considerando 3, 12 e 13 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1), gli articoli 101 et 102 TFUE producono effetti diretti nei rapporti tra i singoli facendo sorgere, per gli interessati, diritti ed obblighi di cui i giudici nazionali devono garantire il rispetto. Ne consegue che il diritto di chiunque si ritenga leso da una violazione di norme del diritto della concorrenza di chiedere il risarcimento del danno subìto prescinde dal previo accertamento della violazione stessa da parte dell’autorità della concorrenza.

36      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che l’applicazione di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale ad un’azione di risarcimento del danno, proposta da un distributore nei confronti del proprio fornitore ex articolo 102 TFUE, non è subordinata al previo accertamento, da parte di un’autorità nazionale o europea, di una violazione del diritto della concorrenza.

 Sulle spese

37      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che l’applicazione ad un’azione di risarcimento del danno, proposta da un distributore nei confronti del proprio fornitore ex articolo 102 TFUE, di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale contenuta nel contratto concluso inter partes non è esclusa per il solo motivo che la clausola stessa non faccia espresso riferimento alle controversie vertenti sulla responsabilità per violazione del diritto della concorrenza.

2)      L’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che l’applicazione di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale ad un’azione di risarcimento del danno, proposta da un distributore nei confronti del proprio fornitore ex articolo 102 TFUE, non è subordinata al previo accertamento, da parte di un’autorità nazionale o europea, di una violazione del diritto della concorrenza.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.