Language of document : ECLI:EU:C:2018:1025

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

19 dicembre 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Regolamento (CE) n. 510/2006 – Articolo 4, paragrafo 2, lettera e) – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine – Domanda di modifica del disciplinare – Prosciutto proveniente dalla regione della Foresta Nera, Germania (“Schwarzwälder Schinken”) – Clausola di condizionamento nella regione di produzione – Applicabilità del regolamento (CE) n. 510/2006 o del regolamento (UE) n. 1151/2012»

Nella causa C‑367/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti, Germania), con decisione del 18 maggio 2017, pervenuta in cancelleria il 13 giugno 2017, nel procedimento

S

contro

EA,

EB,

EC,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, facente funzione di presidente della Prima Sezione, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. G. Fernlund e S. Rodin (relatore), giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 maggio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per S, da J. Schwarze e U. Gruler, Rechtsanwalt;

–        per EC, da K. Sandberg e V. Schoene, Rechtsanwälte;

–        per il governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da B. Eggers, B. Hofstötter, I. Naglis e D. Bianchi, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2006, L 93, pag. 12), nonché del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, S, un’associazione, e, dall’altro, EA, EB ed EC, in merito a una decisione con la quale il Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi; in prosieguo: il «DPMA») ha respinto la domanda di S diretta a una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta (in prosieguo: l’«IGP») «Schwarzwälder Schinken» (prosciutto della Foresta Nera), nella misura in cui tale modifica riguarda le indicazioni relative all’affettamento e al confezionamento.

 Contesto normativo

3        L’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 510/2006 così recita:

«Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:

(…)

e)      la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti, nonché gli elementi relativi al condizionamento, quando l’associazione richiedente, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, stabilisce e motiva che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o garantire l’origine o assicurare il controllo».

4        L’articolo 5, paragrafo 1, primo e secondo comma, di tale regolamento stabilisce quanto segue:

«La domanda di registrazione può essere presentata esclusivamente da un’associazione. Ai fini del presente regolamento si intende per “associazione” qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o il medesimo prodotto alimentare. Altre parti interessate possono far parte dell’associazione. Una persona fisica o giuridica può essere equiparata ad una associazione conformemente alle norme particolareggiate di cui all’articolo 16, lettera c)».

5        L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento n. 510/2006 (GU 2006, L 369, pag. 1), stabilisce quanto segue:

«Se l’associazione richiedente stabilisce nel disciplinare che il condizionamento del prodotto agricolo o alimentare di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 510/2006 deve avvenire nella zona geografica delimitata, tali restrizioni alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizi devono essere motivate con argomenti specificamente riferiti al prodotto di cui trattasi».

6        Il regolamento n. 510/2006 è stato abrogato e sostituito, con effetto a partire dal 3 gennaio 2013, dal regolamento n. 1151/2012.

7        L’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1151/2012 è formulato nei seguenti termini:

«Una denominazione di origine protetta o un’[IGP] deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi:

(…)

e)      la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi».

 Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

8        Su richiesta di S, la designazione «Schwarzwälder Schinken» è registrata dal 25 gennaio 1997 come IGP.

9        Con la sua domanda del 23 marzo 2005, S chiedeva al DPMA una serie di modifiche del disciplinare dell’IGP «Schwarzwälder Schinken», conformemente all’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU 1992, L 208, pag. 1).

10      Ai fini dell’esame di tale domanda di modifica, la sezione marchi 3.2 del DPMA raccoglieva pareri presso organismi specializzati e interessati.

11      A seguito della ricezione dei pareri in questione, con atto del 13 febbraio 2007, ricevuto dal DPMA il 15 febbraio 2007, S, tenendo conto di detti pareri, presentava una nuova domanda di modifica del disciplinare.

12      Tre opposizioni venivano proposte avverso tale domanda, di cui una presentata da EC, che depositava osservazioni nel presente procedimento. EC è un grande distributore di prodotti a base di carne, che procede attualmente all’affettatura e al confezionamento del «Schwarzwälder Schinken» al di fuori della regione di produzione.

13      Con decisione del 5 dicembre 2008, il DPMA respingeva la domanda di modifica del disciplinare nella parte relativa alle indicazioni riguardanti l’affettamento e il confezionamento, per il motivo che tale domanda non rispettava le disposizioni del regolamento n. 510/2006.

14      S proponeva un ricorso diretto ad ottenere la modifica della parte della decisione del DPMA che rigettava la suddetta domanda di modifica.

15      Con decisione del 13 ottobre 2011, il Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti, Germania) annullava la decisione del DPMA e dichiarava che la domanda di modifica del disciplinare rispettava i requisiti di cui al regolamento n. 510/2006.

16      EC proponeva impugnazione avverso tale decisione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di Giustizia, Germania).

17      Con ordinanza del 3 aprile 2014, il Bundesgerichtshof (Corte federale di Giustizia) annullava la decisione del giudice del rinvio del 13 ottobre 2011 e rinviava la causa dinanzi a quest’ultimo.

18      È in tale contesto che il Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la decisione sulla richiesta di modifica del disciplinare di un’[IGP] presentata il 15 febbraio 2007 presso la competente autorità nazionale (nel caso di specie: il [DPMA] – ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi) nel senso che l’affettamento e il confezionamento del prodotto (nel caso di specie: Schwarzwälder Schinken) può aver luogo solo nella zona di produzione, debba essere adottata sulla base del regolamento n. 510/2006 applicabile al tempo della presentazione della domanda oppure sulla base del regolamento n. 1151/2012 vigente al momento della decisione.

2)      Nel caso in cui la decisione debba essere adottata sulla base del regolamento n. 1151/2012, attualmente in vigore:

1.a)      Se il fatto che un trasporto inadeguato del prodotto allo scopo dell’ulteriore trasformazione (affettamento e confezionamento) in altre zone possa incidere negativamente sull’autenticità del gusto, la qualità e la conservazione del prodotto costituisca una sufficiente motivazione specifica per prodotto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1151/2012, affinché l’affettamento e il confezionamento possano aver luogo solo nella zona di produzione.

1.b)      Se i requisiti figuranti nel disciplinare per l’affettamento e il confezionamento che non vanno oltre i vigenti standard dell’igiene dei prodotti alimentari sotto il profilo della qualità del prodotto costituiscano sufficienti motivazioni specifiche per prodotto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1151/2012 affinché l’affettamento e il confezionamento possano aver luogo solo nella zona di produzione

2.a)      Se possa considerarsi, in linea di principio, una sufficiente motivazione specifica per prodotto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 1151/2012 ai fini della disposizione contenuta nel disciplinare di un’[IGP], secondo la quale l’affettamento e il confezionamento possono aver luogo solo nella zona di produzione il fatto che i relativi eventuali controlli (sui produttori) nella zona di produzione [articolo 7, paragrafo 1, lettera g), in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 3, lettera a) e con l’articolo 37 del regolamento 1151/2012] abbiano una frequenza superiore e, in generale, offrano una migliore garanzia rispetto ai controlli (sugli abusi) previsti dall’articolo 36, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 38 del regolamento 1151/2012.

2.b)      In caso di soluzione negativa della seconda questione [punto 2.a)]:

Se sia giustificata una diversa conclusione qualora si tratti di un prodotto molto richiesto anche a livello sovraregionale, affettato e confezionato in rilevante quantità al di fuori della zona di produzione, anche se non siano stati ancora constatati casi concreti di un impiego abusivo dell’indicazione geografica protetta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012.

3.      Se sufficienti motivazioni specifiche per prodotto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1151/2012 ai fini della disposizione contenuta nel disciplinare di un’indicazione geografica protetta, secondo la quale l’affettamento e il confezionamento possono aver luogo solo nella zona di produzione, possano risiedere nel fatto che altrimenti non sarebbe garantita con sicurezza la rintracciabilità del prodotto trasformato.

Se a tal riguardo sia rilevante la circostanza che

a)      debba essere garantita la rintracciabilità di prodotti alimentari, in particolare quelli di origine animale, in base all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare [(GU 2002, L 31, pag. 1),], in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale [(GU 2011, L 242, pag. 2)];

b)      debba essere garantita la rintracciabilità del prodotto con la partecipazione del trasformatore del prodotto in sistemi privati di sicurezza, giuridicamente facoltativi, ma di fatto obbligatori.

4.      In caso di risposta in senso affermativo ad uno dei punti da 1 a 3 della seconda questione:

Se nel disciplinare di una indicazione geografica protetta possa o debba essere previsto — come mezzo meno gravoso rispetto al nuovo trasferimento obbligatorio dell’affettamento e del confezionamento nella zona di produzione — che i trasformatori del prodotto aventi sede al di fuori della zona di produzione debbano sottoporsi ad un controllo da parte delle autorità e degli organismi competenti per i controlli nella zona di produzione in base al disciplinare [articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1151/2012].

3)      Nell’ipotesi in cui la decisione debba essere adottata sulla base del regolamento n. 510/2006 (v. prima questione), il giudice del rinvio chiede di rispondere alle questioni esposte sub 2 sulla base del regolamento n. 510/2006, in particolare dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), di detto regolamento in combinato disposto con l’articolo 8 e il considerando 8 del regolamento n. [1898/2006]».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

19      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la decisione relativa a una domanda di modifica del disciplinare di un’IGP, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, debba essere disciplinata dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 510/2006, in combinato disposto con l’articolo 8 del regolamento n. 1898/2006, in vigore alla data di presentazione della domanda, o dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1151/2012, in vigore alla data di adozione di tale decisione. Poiché tali disposizioni sono sostanzialmente identiche, non occorre rispondere alla prima questione.

 Sulla seconda e sulla terza questione

20      Con la sua seconda e la sua terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 510/2006, in combinato disposto con l’articolo 8 del regolamento n. 1898/2006, e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1151/2012 debbano essere interpretati nel senso che il requisito del condizionamento di un prodotto certificato da un’IGP, quale lo «Schwarzwälder Schinken», nella sua zona geografica di produzione è giustificato, conformemente a detto articolo 4, paragrafo 2, lettera e), se esso ha lo scopo di prevenire il rischio che il trasporto, l’affettatura o il confezionamento al di fuori di tale zona comportano per la qualità del prodotto, di garantire una maggiore efficacia dei controlli nella zona di cui trattasi e di assicurare una migliore rintracciabilità del prodotto, richiesta dalla normativa europea.

21      L’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 510/2006 stabilisce che il disciplinare comprende «gli elementi relativi al condizionamento, quando l’associazione richiedente (…) stabilisce e motiva che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o garantire l’origine o assicurare il controllo» e l’articolo 8 del regolamento n. 1898/2006 enuncia che «[s]e l’associazione richiedente stabilisce nel disciplinare che il condizionamento del prodotto agricolo o alimentare di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 510/2006 deve avvenire nella zona geografica delimitata, tali restrizioni alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizi devono essere motivate con argomenti specificamente riferiti al prodotto di cui trattasi».

22      Inoltre, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1151/2012, il disciplinare dell’IGP deve comprendere «informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi».

23      Conformemente a dette disposizioni, il requisito del condizionamento in una zona geografica delimitata di un prodotto designato da un’IGP deve avere lo scopo di salvaguardare la qualità, garantire l’origine od assicurare il controllo di tale prodotto.

24      Inoltre, va ricordato che la normativa dell’Unione manifesta una tendenza generale alla valorizzazione della qualità dei prodotti nell’ambito della politica agricola comune, al fine di promuoverne la reputazione grazie, in particolare, all’uso di denominazioni di origine oggetto di una tutela particolare. Essa mira anche a soddisfare l’attesa dei consumatori in materia di prodotti di qualità e di un’origine geografica certa nonché a facilitare il conseguimento da parte dei produttori, in condizioni di concorrenza uguali, di migliori redditi in contropartita di uno sforzo qualitativo reale (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2011, Kakavetsos-Fragkopoulos, C‑161/09, EU:C:2011:110, punto 34).

25      Inoltre, un disciplinare che subordini l’attribuzione dell’IGP, in particolare, alla realizzazione dell’affettatura e del confezionamento di un prosciutto nella regione di produzione mira a consentire ai beneficiari di tale IGP di conservare il controllo di una delle forme in cui questo prodotto è presentato sul mercato. Detta condizione che esso pone è intesa ad una migliore salvaguardia della qualità e dell’autenticità di tale prodotto nonché, di conseguenza, della reputazione dell’IGP, di cui i beneficiari si assumono, pienamente e collettivamente, la responsabilità (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2003, Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita, C‑108/01, EU:C:2003:296, punto 65).

26      In tale contesto, una condizione quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, malgrado i suoi effetti restrittivi sugli scambi, dev’essere considerata conforme al diritto dell’Unione se è dimostrato che costituisce un mezzo necessario e proporzionato idoneo a salvaguardare la qualità del prodotto in questione, a garantire la sua origine o ad assicurare il controllo del disciplinare di tale IGP (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2003, Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita, C‑108/01, EU:C:2003:296, punto 66).

27      Nel caso di specie, il giudice del rinvio, per quanto concerne il rischio di compromissione della qualità del prodotto a causa di un trasporto inadeguato, sottolinea che tale rischio riguarda qualsiasi prodotto commercializzato o meno con un’IGP e che S non ha fornito alcuna precisazione relativa al trasporto che possa prevenire eventuali danni a tale prodotto.

28      In proposito, poiché la finalità del requisito del condizionamento in una zona geografica delimitata di un prodotto recante un’IGP è, in particolare, la salvaguardia della qualità di tale prodotto, occorre rilevare che tale requisito è rilevante solo se il condizionamento al di fuori della zona geografica di produzione di detto prodotto comporta rischi maggiori per la qualità del medesimo prodotto, e non se altri prodotti simili sono esposti agli stessi rischi.

29      Inoltre, il fatto che le precisazioni fornite da S riguardo all’affettamento e al confezionamento siano comuni nel commercio dei prosciutti o non vadano al di là dei criteri vigenti in materia di igiene alimentare non conferma né esclude, in quanto tale, l’insorgenza di rischi maggiori in caso di condizionamento al di fuori della zona di produzione di un prodotto certificato da un’IGP.

30      Per contro, riguardo alla circostanza che la Commissione europea ha già accolto nelle sue decisioni di registrazione argomenti analoghi nei confronti di altri prodotti simili, va rilevato che il giudice del rinvio non è tenuto a valutare se gli argomenti presentati giustifichino il condizionamento in una zona geografica delimitata del prodotto di cui trattasi nel procedimento principale in relazione a una presunta prassi decisionale anteriore della Commissione.

31      Per quanto concerne l’obiettivo di garantire la rintracciabilità del prodotto, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che tale argomento è stato addotto da S in modo generico, senza alcuna giustificazione più dettagliata, e che, di conseguenza, non è dimostrato che il condizionamento nella zona geografica di produzione sia necessario per garantire l’origine del prodotto.

32      Infine, riguardo all’obiettivo di garantire un controllo efficace del rispetto del disciplinare, S fa valere che l’efficacia dei controlli è generalmente maggiore nella zona geografica di produzione, mentre un prodotto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, è ampiamente commercializzato al di fuori di tale zona geografica.

33      Va ricordato, in proposito, che, nella sentenza del 20 maggio 2003, Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita (C‑108/01, EU:C:2003:296, punti 69, 74 e 75), la Corte ha rilevato che nelle circostanze in cui il disciplinare della denominazione di origine protetta (DOP) del prodotto in questione nel presente procedimento istituisce le differenti fasi dell’affettatura e del confezionamento che danno luogo a interventi tecnici e di controllo molto precisi, che vertono sull’autenticità, la qualità, l’igiene e l’etichettatura, alcune delle quali richiedono valutazioni specializzate, i controlli effettuati al di fuori della regione di produzione fornirebbero meno garanzie in merito alla qualità e all’autenticità di tale prodotto rispetto a quelli effettuati nella regione di produzione nell’osservanza della procedura prevista dal disciplinare.

34      Ciò si verifica, in particolare, quando il disciplinare affida la realizzazione di controlli approfonditi e sistematici a professionisti che hanno una conoscenza specializzata delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi ed è quindi difficilmente concepibile instaurare efficacemente tali controlli negli altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2003, Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita, C‑108/01, EU:C:2003:296, punto 75).

35      Nel caso di specie, sebbene il disciplinare del prodotto designato dall’IGP «Schwarzwälder Schinken» contenga le specifiche da seguire durante l’affettatura e il confezionamento di tale prodotto e quest’ultimo sia ampiamente commercializzato al di fuori della zona geografica di produzione, il giudice del rinvio considera che dette specifiche sono comuni nel commercio dei prosciutti o non vanno al di là dei criteri vigenti in materia di igiene alimentare.

36      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 510/2006, in combinato disposto con l’articolo 8 del regolamento n. 1898/2006, e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1151/2012 devono essere interpretati nel senso che il requisito del condizionamento di un prodotto designato da un’IGP nella sua zona geografica di produzione è giustificato, conformemente a detto articolo 4, paragrafo 2, lettera e), se esso costituisce un mezzo necessario e proporzionato per salvaguardare la qualità del prodotto, per garantire l’origine del medesimo o per assicurare il controllo del disciplinare dell’IGP. Spetta al giudice nazionale valutare se tale requisito sia debitamente giustificato da uno degli obiettivi suesposti per quanto riguarda l’IGP «Schwarzwälder Schinken».

 Sulle spese

37      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, in combinato disposto con l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento n. 510/2006, e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, devono essere interpretati nel senso che il requisito del condizionamento di un prodotto designato da un’indicazione geografica protetta nella sua zona geografica di produzione è giustificato, conformemente a detto articolo 4, paragrafo 2, lettera e), se esso costituisce un mezzo necessario e proporzionato per salvaguardare la qualità del prodotto, per garantire l’origine del medesimo o per assicurare il controllo del disciplinare dell’indicazione geografica protetta. Spetta al giudice nazionale valutare se tale requisito sia debitamente giustificato da uno degli obiettivi suesposti per quanto riguarda l’indicazione geografica protetta «Schwarzwälder Schinken».

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.