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Ricorso proposto il 12 luglio 2011 - ZZ / Commissione

(Causa F-66/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione adottata dal Presidente della giuria del concorso "EPSO/AST/111/10 (AST 1)" di non ammettere la ricorrente alle prove di valutazione.

Conclusioni della ricorrente

In via principale:

annullare la decisione adottata il 7 aprile 2011 con cui si nega alla ricorrente il diritto di partecipare alle prove di valutazione del concorso EPSO/AST/111/10 - Assistenti di segretaria di grado AST 1;

di conseguenza, dichiarare che occorre reintegrare la ricorrente nel procedimento di assunzione posto in essere da detto concorso, ove necessario organizzando nuove prove di valutazione;

in subordine, nel caso in cui non venisse accolta la domanda principale, quod non, condannare la convenuta al pagamento di una somma fissata provvisoriamente ed ex aequo et bono a EUR 20.000, quale risarcimento del danno economico, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall'emananda sentenza;

ad ogni modo, condannare la convenuta al pagamento di una somma fissata provvisoriamente ed ex aequo et bono a EUR 20.000, quale risarcimento del danno morale, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall'emananda sentenza;

condannare la Commissione alle spese.

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