Ricorso proposto il 12 luglio 2011 - ZZ / Commissione
(Causa F-66/11)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione adottata dal Presidente della giuria del concorso "EPSO/AST/111/10 (AST 1)" di non ammettere la ricorrente alle prove di valutazione.
Conclusioni della ricorrente
In via principale:
annullare la decisione adottata il 7 aprile 2011 con cui si nega alla ricorrente il diritto di partecipare alle prove di valutazione del concorso EPSO/AST/111/10 - Assistenti di segretaria di grado AST 1;
di conseguenza, dichiarare che occorre reintegrare la ricorrente nel procedimento di assunzione posto in essere da detto concorso, ove necessario organizzando nuove prove di valutazione;
in subordine, nel caso in cui non venisse accolta la domanda principale, quod non, condannare la convenuta al pagamento di una somma fissata provvisoriamente ed ex aequo et bono a EUR 20.000, quale risarcimento del danno economico, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall'emananda sentenza;
ad ogni modo, condannare la convenuta al pagamento di una somma fissata provvisoriamente ed ex aequo et bono a EUR 20.000, quale risarcimento del danno morale, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall'emananda sentenza;
condannare la Commissione alle spese.
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