CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PEDRO CRUZ VILLALÓN
presentate il 21 dicembre 2011 (1)
Causa C‑336/09 P
Repubblica di Polonia
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Misure transitorie adottate in vista dell’adesione di nuovi Stati membri – Regolamento (CE) n. 60/2004 – Ricorso di annullamento – Termine – Dies a quo – Tardività – Diritto di ricorso dei nuovi Stati membri nei confronti di atti adottati tra la data di firma e la data di entrata in vigore del Trattato di adesione – Unione di diritto – Valori dell’Unione – Stato di diritto – Uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati»
1. Quattro anni dopo la sentenza pronunciata il 23 ottobre 2007 nella causa Polonia/Consiglio (2), concernente un ricorso di annullamento della Repubblica di Polonia avverso una decisione del Consiglio dell’Unione europea, respinto nel merito dalla Corte senza esaminare l’eccezione di irricevibilità per tardività, sollevata dal medesimo Consiglio (3), la Corte deve decidere in merito a un’impugnazione introdotta avverso un’ordinanza con la quale il Tribunale dell’Unione europea ha dichiarato irricevibile per tardività, e quindi senza esaminare il merito della causa, un ricorso di annullamento introdotto in un contesto assai simile dalla Repubblica di Polonia, questa volta avverso un regolamento della Commissione europea (4). Così facendo, la Repubblica di Polonia invita la Corte ad esaminare, nell’ambito di un’impugnazione, gli argomenti che essa ha presentato dinanzi al Tribunale, al fine di stabilire che il proprio ricorso non poteva essere dichiarato irricevibile per tardività, nei termini che erano stati esaustivamente esaminati dall’avvocato generale Poiares Maduro nelle sue conclusioni relative alla causa che ha dato luogo alla citata sentenza Polonia/Consiglio. L’analisi di tale causa, che condivido ampiamente, mi permetterà di concentrare la mia riflessione su ulteriori aspetti.
I – Fatti all’origine della controversia, procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
2. Con la sua ordinanza del 10 giugno 2009, Polonia/Commissione (T‑258/04) (5), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha dichiarato irricevibile, per decadenza, il ricorso della Repubblica di Polonia diretto all’annullamento degli articoli 5, 6, paragrafi 1‑3, 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (6).
3. In questo caso, il Tribunale ha constatato che il regolamento n. 60/2004 era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 15 gennaio 2004 e che il termine per proporre ricorso avverso detto regolamento scadeva di conseguenza l’8 aprile 2004. Dal momento che il ricorso della Repubblica di Polonia era stato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2004, il Tribunale ha dichiarato conseguentemente che tale ricorso era stato introdotto tardivamente (7).
4. Il Tribunale ha accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione sulla base di una rigida applicazione delle disposizioni dell’articolo 230, quinto comma, CE. Il Tribunale ha infatti constatato che il ricorso avverso il regolamento n. 60/2004 era stato introdotto successivamente al termine di due mesi fissato da tale norma, termine calcolato a decorrere dalla pubblicazione del regolamento, ed ha concluso che la Repubblica di Polonia fosse decaduta dal diritto di proporre ricorso (8), avendo cura di respingere, successivamente, i diversi argomenti addotti dalla stessa.
5. Sono stati inoltre respinti, non essendo idonei a mettere in discussione la suddetta conclusione, gli argomenti relativi alla circostanza che detto regolamento non fosse stato pubblicato nelle venti lingue ufficiali dell’Unione europea (9), che la sua entrata in vigore fosse subordinata all’entrata in vigore del Trattato di adesione (10) e che fosse indirizzato a tutti gli Stati membri, compresi i futuri Stati membri (11).
6. Il Tribunale si è successivamente adoperato per dimostrare che tale applicazione rigorosa dei termini procedurali decorrenti dalla data di pubblicazione del regolamento n. 60/2004 non violava il diritto all’effettiva tutela giurisdizionale della Repubblica di Polonia (12).
7. Nell’ambito dell’esame di ricevibilità del ricorso, il Tribunale ha anche avuto cura di ricordare che si poteva derogare all’applicazione rigorosa dei regolamenti comunitari relativi ai termini procedurali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore (13). Esso ha tuttavia ritenuto, su tale punto, che la Repubblica di Polonia non avesse chiarito in quale misura le circostanze in questione fossero, riguardo alla stessa, del tutto eccezionali, al punto da giustificare una deroga al principio di rigida applicazione dei termini procedurali, violando in tal modo il principio della certezza del diritto.
8. Con il suo ricorso, la Repubblica di Polonia chiede alla Corte di annullare l’ordinanza impugnata, di statuire definitivamente sul ricorso e, conseguentemente, di dichiarare ricevibile il suo ricorso avverso il regolamento n. 60/2004 e di accogliere le sue conclusioni nel merito presentate in primo grado.
II – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
9. La Repubblica di Polonia ha depositato il presente ricorso presso la cancelleria della Corte il 24 agosto 2009. Essa ha chiesto, nei propri atti, che il medesimo ricorso sia esaminato dalla Grande Sezione.
10. Dal momento che non è stata formulata dalle parti alcuna richiesta in tal senso, la Corte ha deciso di non tenere udienza.
11. La Repubblica di Polonia conclude che la Corte voglia:
– annullare l’ordinanza impugnata;
– annullare gli articoli 5, 6, paragrafi 1‑3, 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 60/2004, e
– condannare la Commissione alle spese.
12. La Commissione chiede che la Corte voglia:
– respingere il ricorso in quanto infondato, e
– condannare la Repubblica di Polonia alle spese.
III – Sul ricorso
A – Argomenti della Repubblica di Polonia
13. A sostegno della sua impugnazione, la Repubblica di Polonia solleva cinque motivi diretti a contestare l’esame condotto dal Tribunale sulla ricevibilità del ricorso presentato dalla stessa avverso il regolamento n. 60/2004 (14).
14. Con il primo motivo, la Repubblica di Polonia contesta al Tribunale di aver statuito, in violazione del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (15), che il termine di ricorso avverso il regolamento n. 60/2004 aveva iniziato a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nelle lingue ufficiali della Comunità europea a quindici e dunque prima della sua pubblicazione in tutte le lingue ufficiali della Comunità allargata.
15. Con il secondo motivo, la Repubblica di Polonia fa valere che il Tribunale ha dichiarato a torto che essa poteva, anche prima della propria adesione all’Unione europea, introdurre efficacemente un ricorso di annullamento avverso il regolamento n. 60/2004 non sul fondamento delle disposizioni dell’articolo 230, secondo comma, CE che stabiliscono il diritto di ricorso incondizionato per gli Stati membri in particolare, ma sul fondamento dell’articolo 230, quarto comma, CE, ossia sulla stessa base e alle stesse condizioni previste per le persone fisiche o giuridiche. Essa sostiene, in particolare e da un lato, che il regolamento n. 60/2004, alla data della sua pubblicazione il 15 gennaio 2004, imponeva obblighi solo agli Stati membri, tra i quali non rientrava ancora in linea di principio la Repubblica di Polonia, obblighi per di più futuri e applicabili solo a decorrere dalla data di entrata in vigore effettiva del Trattato di adesione. Dall’altro lato, e in via subordinata, la Repubblica di Polonia ritiene che, al momento della suddetta pubblicazione, essa non rispondesse ai requisiti specifici di ricevibilità dei ricorsi previsti dall’articolo 230, quarto comma, CE.
16. Con il terzo motivo, la Repubblica di Polonia ritiene che, privandola del diritto di sottoporre il regolamento n. 60/2004 a un controllo di legittimità, sebbene detto regolamento fosse stato indirizzato alla stessa quale Stato membro, il Tribunale ha violato il principio di una Comunità di diritto e il diritto della ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva. Essa aggiunge che l’applicazione rigorosa delle disposizioni relative ai termini di ricorso non può condurre ad una disparità tra i diversi Stati membri e, in particolare, per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei vecchi e dei nuovi Stati membri.
17. Con il quarto motivo, la Repubblica di Polonia ritiene che, privandola del diritto di proporre ricorso avverso il regolamento n. 60/2004, che avrebbe illegittimamente modificato le condizioni della sua adesione all’Unione europea e violato l’equilibrio dei diritti e degli obblighi risultanti dalla sua appartenenza all’Unione, il Tribunale ha infranto i principi di solidarietà e di buona fede.
18. Infine, con il quinto motivo, la Repubblica di Polonia fa valere che il Tribunale ha commesso un’irregolarità procedurale non esaminando gli argomenti relativi alla violazione dei principi di solidarietà e di buona fede e non motivando a sufficienza l’ordinanza impugnata.
B – Analisi
19. I cinque motivi sollevati dalla Repubblica di Polonia pongono quasi tutti questioni di innegabile portata, nel contesto particolare e sempre delicato dell’allargamento progressivo dell’Unione ad altri Stati facenti parte dell’Europa. La Repubblica di Polonia ha presentato i propri motivi nell’ordine sopra descritto e in via di principio è in tale ordine che devono essere normalmente affrontati dalla Corte.
20. Esiste tuttavia una gerarchia ben definita tra i diversi motivi. Il terzo motivo, in particolare, deve essere a mio parere privilegiato, dal momento che solleva questioni riguardanti i fondamenti dell’Unione, i valori, in particolare quello dello Stato di diritto, sui quali essa è essenzialmente fondata (16), il principio di un’Unione di diritto (17) nella quale gli atti delle istituzioni sono soggetti alla «legge» (18), nonché il principio strutturale dell’Unione costituito dall’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati (19), ormai inserito nell’articolo 4, paragrafo 2, TUE (20). Si deve tuttavia precisare che, inevitabilmente, gli argomenti addotti dalla Repubblica di Polonia nel secondo motivo, che solleva la questione dell’applicabilità nella fattispecie delle disposizioni specifiche dell’articolo 230, quarto comma, CE a uno Stato membro «imminente», saranno affrontati indirettamente nell’ambito del presente esame.
21. Tuttavia, prima di procedere a tale duplice esame, occorre ricordare, come ha fatto d’altro canto il Tribunale nell’ordinanza impugnata, la giurisprudenza della Corte in virtù della quale, da un lato, l’applicazione rigorosa dei regolamenti comunitari relativi ai termini procedurali risponde all’esigenza della certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualunque discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (21) e, dall’altro, è possibile derogarvi solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, conformemente all’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, o ancora di errore scusabile (22). Se tale causa dovesse essere risolta mediante la rigida applicazione dell’articolo 230, quinto comma, CE, è evidente, senza che occorra entrare nei dettagli, che allora il ricorso dovrebbe indubbiamente essere dichiarato irricevibile. Pertanto, il terzo motivo sollevato dalla Repubblica di Polonia ci pone di fronte alla questione se, nelle tre specifiche circostanze del caso di specie, la Corte non debba propendere per l’interpretazione secundum legem, se non addirittura praeter legem, del diritto dell’Unione, che potrebbe condurre a una diversa soluzione.
22. Con il terzo motivo, la Repubblica di Polonia fa valere più precisamente che l’applicazione rigorosa delle disposizioni dell’Unione relative ai termini di ricorso non può condurre ad accettare una disuguaglianza nella tutela giurisdizionale dei «vecchi» e dei «nuovi» Stati membri. Gli Stati membri non possono essere privati del loro diritto di introdurre un ricorso sul fondamento dell’articolo 230, secondo comma, CE, il quale definisce la legittimazione ad agire degli Stati membri e costituisce espressione del loro diritto naturale alla tutela dei loro interessi economici e sociali da parte dei giudici dell’Unione, contro un atto giuridico ad essi indirizzato. Le istituzioni dell’Unione non potrebbero, di conseguenza, mediante la scelta della data di pubblicazione di un atto indirizzato a tutti gli Stati membri, privare i nuovi Stati membri del loro diritto ad una tutela giurisdizionale. Facendo riferimento, a tal proposito, al paragrafo 50 delle conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Polonia/Consiglio, essa ritiene che, dichiarando il suo ricorso irricevibile, il Tribunale ha manifestamente violato il principio dello Stato di diritto e il principio del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. La Repubblica di Polonia aggiunge che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale nel punto 55 dell’ordinanza impugnata, la situazione di cui trattasi nella fattispecie rientra per eccellenza tra le circostanze eccezionali.
23. La presente causa mette così in discussione gli atti di diritto derivato emanati dall’Unione tra la data di firma e la data di entrata in vigore di un trattato di adesione, adottati per rispondere alle esigenze di tale adesione e dunque applicabili al nuovo Stato membro o ai nuovi Stati membri firmatari del suddetto trattato.
24. La risposta all’argomentazione di principio in tal modo sollevata dalla Repubblica di Polonia mi impone di considerare la situazione con un certo distacco, cosa che le seguenti riflessioni, di portata assai generale, tentano di fare.
25. Si deve sottolineare, da un lato, che l’Unione, e questa è una sua peculiarità rispetto agli altri soggetti di diritto internazionale, è un’Unione di Stati – e di popoli – impegnata in un’attività normativa continua, che non si interrompe, per così dire, mai e che raggiunge fino ad oggi un’intensità sconosciuta in un’organizzazione internazionale nel senso più generico del termine. Non è un caso se l’ordinamento giuridico costituito dall’Unione si è visto rapidamente attribuire i caratteri di autonomia, di supremazia e di efficacia che è noto esserle propri (23).
26. Si deve sottolineare, dall’altro lato, che l’allargamento progressivo dell’Unione, costituita inizialmente da sei Stati membri, non è un fenomeno eccezionale essendo invece connaturato alla finalità della stessa. L’incorporazione di un nuovo Stato europeo nell’Unione costituisce, in tale prospettiva, un processo ogni volta più complesso, in rapporto diretto con l’intensità dell’integrazione e la ricchezza crescente del suo acquis (24).
27. Ne consegue che l’ordinamento giuridico dell’Unione non cessa mai, per così dire, di funzionare e che la sua attività normativa non può in particolare interrompersi durante i processi di allargamento (25). È questa peculiarità a dare origine al problema posto dagli atti adottati dall’Unione tra la data di firma dei trattati e degli atti di adesione e la data della loro entrata in vigore, la cui adozione può essere condizionata dall’allargamento e che sono, di conseguenza, pubblicati prima che l’adesione sia effettiva, senza essere d’altro canto necessariamente in vigore prima di tale data. Sebbene i trattati e gli atti di adesione possano essi stessi prevedere (26), ex ante, il contenuto e gli effetti di una tale attività normativa, risulta tuttavia abbastanza chiaro che tali possibilità rimangono, con tutta evidenza, alquanto limitate.
28. Tale fenomeno mi pone in tal modo di fronte a un diritto derivato dell’Unione che trova applicazione tanto nei confronti dei vecchi che dei nuovi Stati membri senza tuttavia che questi ultimi abbiano «partecipato» alla sua elaborazione (27).
29. L’autorizzazione conferita alle istituzioni dell’Unione da disposizioni quali l’articolo 2, paragrafo 3, del Trattato di adesione, ad adottare atti di diritto derivato tra la data della firma di tale trattato e quella della sua entrata in vigore crea una disparità di trattamento tra due gruppi di Stati membri, il primo costituito dagli Stati già membri alla data di adozione dei suddetti atti e che hanno quindi partecipato alla loro elaborazione, e il secondo costituito dagli Stati non ancora membri che non hanno quindi potuto partecipare alla relativa elaborazione (28).
30. Occorre a tal proposito sottolineare che l’idea di un’Unione di diritto, ormai il valore dello Stato di diritto, impone non solo il rispetto dei diritti fondamentali e la soggezione delle istituzioni al controllo di conformità dei loro atti alla carta costituzionale costituita dai trattati (29) nonché ai principi generali del diritto (30), ma anche la creazione democratica del diritto derivato dell’Unione, implicante una partecipazione egualitaria di tutti gli Stati membri (31), o direttamente, attraverso i membri del Parlamento europeo o attraverso i rappresentanti degli Stati membri all’interno del Consiglio europeo o del Consiglio (32), o in modo indiretto, nell’ambito di una delega di competenze del Consiglio (33) o, ormai, del Parlamento e del Consiglio (34).
31. Si deve tuttavia rilevare che la mancata partecipazione dei futuri Stati membri all’elaborazione degli atti adottati in tali circostanze particolari può essere, indubbiamente, come nella fattispecie, legittimata dal diritto primario, nel caso di specie il Trattato e/o gli Atti di adesione (35). Il Trattato e gli Atti di adesione possono, di certo, perfettamente prevedere la creazione di un diritto destinato ad applicarsi a tutti gli Stati membri, i nuovi come i vecchi, quand’anche i nuovi non avessero potuto «partecipare» alla sua creazione, dato che questi ultimi vi acconsentono firmando e poi ratificando detti atti e trattati.
32. Quest’ultima particolarità può essere facilmente ammessa in quanto derivante dalla «natura delle cose» (36). Al contrario, il compito consistente nello spiegare l’assenza di rimedi giurisdizionali che permettano ai nuovi Stati membri di sottoporre al controllo giurisdizionale gli atti adottati in tali circostanze si rivela nettamente più arduo.
33. È evidente che gli Stati membri «imminenti» non possono contribuire in alcun modo alla creazione del diritto dell’Unione, in particolare attraverso la presenza dei loro rappresentanti all’interno del Consiglio, fintanto che gli stessi non siano effettivamente membri dell’Unione.
34. La disuguaglianza davanti ai trattati di cui si discute nella presente causa non è tuttavia del tipo appena indicato, ma è quella derivante dalla circostanza che i nuovi Stati membri non possano esperire, alle stesse condizioni dei vecchi Stati membri, i mezzi di impugnazione contro gli atti così adottati ogni qualvolta i termini di ricorso contro i medesimi siano scaduti alla data in cui essi divengono effettivamente Stati membri, semplicemente a causa della loro data di pubblicazione (37).
35. Si deve partire, a tal proposito, dal principio ormai enunciato all’articolo 4, paragrafo 2, TUE, secondo il quale «[l’]Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati», regola che esclude in ogni caso le disuguaglianze ingiustificate tra gli Stati membri (38). Ora, non è facile trovare una giustificazione alla disuguaglianza derivante dalla circostanza che uno Stato, tenuto come ogni altro Stato membro al rispetto di un atto, si trovi, rispetto a tale atto, solo in un rapporto di semplice accettazione, ad esclusione di tutti gli altri.
36. In una situazione come quella di cui trattasi nella fattispecie, infatti, i vecchi Stati membri hanno «partecipato», in un modo o nell’altro, all’elaborazione degli atti così adottati, e possono, in quanto tali, proporre direttamente ricorso avverso tali atti sul fondamento dell’articolo 230, secondo comma, CE, nel rispetto dei termini previsti all’articolo 230, quinto comma, CE, quali ricorrenti privilegiati. I nuovi Stati membri, al contrario, che sono stati necessariamente privati di qualunque forma di «partecipazione» all’elaborazione di tali atti, sono, in quanto tali, allo stesso modo privati di qualsiasi possibilità di ricorso avverso gli atti medesimi. In passato, è stato usato il termine «ukase» per descrivere gli atti così adottati e applicabili. Orbene, un atto che si presta in tal modo alla sola osservanza deve considerarsi strutturalmente estraneo all’idea di un’Unione di diritto. Sebbene, in termini assai generali, la partecipazione all’elaborazione di un atto non possa essere garantita a tutti gli Stati membri destinatari, l’idea originaria di un’Unione di diritto osta all’esclusione di qualunque rimedio giurisdizionale avverso tale atto.
37. Non è certo particolarmente difficile, in via di principio, accettare che i trattati e gli atti di adesione prevedano espressamente disposizioni specifiche relative ai mezzi di impugnazione, ed anzi, entro taluni limiti, restrizioni a tali mezzi.
38. L’idea di un’Unione di diritto implica, invece, che non è possibile, almeno in assenza di una disposizione espressa di diritto primario, privare di qualunque diritto di ricorso i nuovi Stati membri destinatari degli atti adottati tra la data di firma e la data di entrata in vigore dei trattati e degli atti che sanciscono la loro adesione. Essa implica che detti Stati membri abbiano, in tale veste e a decorrere dal momento in cui assumono la stessa, la possibilità di impugnare, entro termini ragionevoli, il diritto derivato destinato ad applicarsi all’Unione allargata che essi non hanno potuto contribuire a creare.
39. Essi devono, inoltre, disporre di tale possibilità in quanto Stati membri, e non quali semplici persone giuridiche (39) o quali Stati terzi.
40. In realtà, e in primo luogo, è nella loro qualità di Stati membri «imminenti», e non di persone giuridiche o di Stati terzi, che detti Stati sono interessati da tali atti, ed è nella loro qualità di Stati membri e a condizione che siano effettivamente divenuti tali che gli atti di cui trattasi sono ad essi applicati (40). Le disposizioni di tali atti li riguardano pertanto sostanzialmente in quanto Stati membri ed è in tale veste che essi devono poter esperire i mezzi di impugnazione.
41. Inoltre, e in secondo luogo, tali nuovi Stati membri devono poter disporre di un diritto di ricorso ai sensi dell’articolo 230 CE alle stesse condizioni degli altri Stati membri, condizioni di cui questi ultimi beneficiano avendo «partecipato» alla creazione di tale diritto, su un piano di parità con i vecchi Stati membri. Occorre considerare, a tal proposito, che non è un caso che gli Stati membri (41), al pari del Parlamento (42), del Consiglio e della Commissione (43), godano, secondo la formula riconosciuta dalla dottrina, dello status di ricorrenti «privilegiati».
42. Di conseguenza, un’interpretazione dell’articolo 230 CE che porti a dichiarare irricevibile il ricorso introdotto dalla Repubblica di Polonia avverso il regolamento n. 60/2004, solo in ragione del fatto che esso è stato introdotto dopo un termine di due mesi successivi alla data della sua pubblicazione, deve essere considerata contraria al valore dello Stato di diritto e al principio di uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati (44).
43. Occorre quindi accogliere l’argomento formulato dalla Repubblica di Polonia nell’ambito del secondo e terzo motivo e, senza che sia necessario procedere all’esame degli altri motivi, annullare l’ordinanza impugnata.
44. Rimane da esaminare la questione, non trascurabile, delle soluzioni che si prospettano quindi alla Corte per rimediare al pregiudizio che un’interpretazione dei trattati, che esclude il diritto di ricorso di un nuovo Stato membro avverso atti adottati e pubblicati tra le date di firma e quella di entrata in vigore del trattato e dell’atto che sancisce la sua adesione, possa in tal modo arrecare al valore dello Stato di diritto ed al principio di uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati ed al diritto privilegiato di ricorso di uno Stato membro in una situazione come quella di cui trattasi nella fattispecie.
45. Nelle conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro presentate nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Polonia/Consiglio (45), appare possibile l’adozione di due soluzioni, la prima praeter legem e la seconda secundum legem.
46. Pur riconoscendo che la prima posizione può essere esaminata dalla Corte, in linea con la proposta formulata nelle conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Polonia/Consiglio (46), propendo tuttavia per la seconda posizione, ossia per un’interpretazione che faccia appello allo spirito e al sistema dei trattati, in linea con le sentenze con le quali la Corte ha riconosciuto la legittimazione passiva (47) e poi la legittimazione attiva (48) del Parlamento europeo.
47. A titolo informativo, nella sentenza Les Verts/Parlamento, la Corte doveva stabilire se gli atti adottati dal Parlamento fossero tali da costituire oggetto di un ricorso di annullamento sul fondamento dell’articolo 173 del Trattato CEE (49), nonostante il fatto che tale disposizione prevedesse, all’epoca, soltanto gli atti del Consiglio e della Commissione.
48. Fondandosi sull’idea di Comunità di diritto e riconoscendo i trattati come «carta costituzionale», la Corte ha stabilito che un’interpretazione dell’articolo 173 del Trattato CEE che escludesse gli atti del Parlamento adottati nell’ambito del trattato da quelli impugnabili condurrebbe a un risultato contrario tanto allo spirito del trattato, quale è espresso all’articolo 164 del Trattato CEE (50), quanto al suo sistema, nella misura in cui, in particolare, tali atti potessero invadere le competenze degli Stati membri o delle altre istituzioni ovvero oltrepassare i limiti delle competenze del relativo autore senza possibilità di deferire gli stessi al suo controllo. Essa ha concluso, attenendosi sul punto alle conclusioni dell’avvocato generale Mancini (51), che i ricorsi di annullamento avverso gli atti del Parlamento europeo erano ricevibili, purché questi ultimi fossero destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi.
49. Parimenti, come ha ricordato l’avvocato generale Poiares Maduro al paragrafo 27 delle sue conclusioni presentate nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Polonia/Consiglio (52), nonostante il Parlamento non disponesse del diritto di esperire un’azione di annullamento sul fondamento dell’articolo 173 del Trattato CEE o dell’articolo 146 del Trattato CEEA, la Corte, ritenendo che il compito ad essa assegnato dall’articolo 164 del Trattato CEE le imponesse di garantire il mantenimento dell’equilibrio istituzionale creato dal trattato e, conseguentemente, di garantire il controllo giurisdizionale del rispetto delle prerogative del Parlamento, ha ammesso, a determinate condizioni (53), la ricevibilità dei ricorsi di annullamento di tale istituzione avverso un atto del Consiglio o della Commissione, superando in tal modo la sua giurisprudenza iniziale (54). La Corte ha così stabilito che la «lacuna procedurale» costituita dall’assenza di disposizioni che prevedessero il diritto di ricorso del Parlamento non poteva «prevalere sull’interesse fondamentale alla conservazione ed al rispetto dell’equilibrio istituzionale» (55).
50. La Corte, in entrambi i casi, ha così privilegiato un’interpretazione praeter legem dei trattati non essendo possibile garantire in altro modo il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, componente essenziale di un’Unione di diritto, la tutela giurisdizionale di qualsiasi persona riguardo agli atti del Parlamento destinati a produrre effetti giuridici nei confronti della stessa nel primo caso e il diritto di ricorso del Parlamento riguardo ad atti di altre istituzioni che violino le sue prerogative e quindi l’equilibrio istituzionale nel secondo caso.
51. Si potrebbe anche aggiungere che l’interpretazione praeter legem si impone in particolare ogniqualvolta essa costituisca l’unica risposta valida ad una questione, non prevista dai trattati, che metta radicalmente in discussione uno dei valori dell’Unione quali elencati all’articolo 2 TUE (56).
52. Il principio di uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati, insieme al valore dello Stato di diritto, impone di riconoscere ai nuovi Stati membri un diritto di ricorso avverso gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione in circostanze come quelle di cui trattasi nella fattispecie. Tenuto conto delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, tale diritto di ricorso, in assenza di altra disposizione specifica e per analogia con le disposizioni dell’articolo 230, quinto comma, CE, deve essere circoscritto entro il termine previsto in quest’ultima disposizione a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del suddetto trattato di adesione.
IV – Sul ricorso avverso il regolamento n. 60/2004
53. Risulta dall’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte che, quando l’impugnazione è fondata, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
54. Se è vero che la Corte dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale (57), ciò non è altrettanto vero per quanto concerne l’esame nel merito del ricorso proposto dalla Repubblica di Polonia.
55. Dalle considerazioni che precedono emerge che il ricorso della Repubblica di Polonia, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2004, non era tardivo, che, pertanto, l’eccezione di irricevibilità della Commissione, nell’ambito della quale quest’ultima invocava soltanto la decadenza, deve essere respinta e che il ricorso della Repubblica di Polonia si deve quindi dichiarare ricevibile.
56. La Repubblica di Polonia chiede inoltre alla Corte di statuire definitivamente nel merito del ricorso avverso il regolamento n. 60/2004, conformemente all’articolo 61 dello Statuto della Corte, e chiede formalmente l’annullamento degli articoli 5, 6, paragrafi 1‑3, 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. Essa ritiene, infatti, che lo stato degli atti consenta alla Corte di statuire definitivamente sulla controversia, invocando, a riguardo, la coincidenza tra i motivi sollevati nella presente causa e quelli sollevati nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Polonia/Commissione. Essa precisa inoltre di voler mantenere integralmente tutti i motivi presentati a riguardo, nella domanda come nella replica, in primo grado.
57. Dal momento che il Tribunale ha integralmente respinto come irricevibile il ricorso proposto avverso il regolamento n. 60/2004, senza esaminare i motivi sollevati dalla Repubblica di Polonia (58), la presente causa deve, pertanto, essere rinviata al Tribunale affinché questo statuisca sulle conclusioni della Repubblica di Polonia dirette all’annullamento del regolamento n. 60/2004 (59).
V – Conclusione
58. Propongo, pertanto, alla Corte di dichiarare che:
«1) L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 10 giugno 2009, Polonia/Commissione (T‑258/04), è annullata.
2) L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione europea dinanzi al Tribunale dell’Unione europea è respinta.
3) La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché quest’ultimo statuisca sulle conclusioni della Repubblica di Polonia dirette all’annullamento degli articoli 5, 6, paragrafi 1‑3, 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) della Commissione 14 gennaio 2004, n. 60, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.
4) Le spese sono riservate».