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Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) - Regno Unito] - The Air Transport Association of America, American Airlines Inc., Continental Airlines Inc., United Airlines Inc. / The Secretary of State for Energy and Climate Change

(Causa C-366/10)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Direttiva 2003/87/CE - Sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra - Direttiva 2008/101/CE - Inclusione delle attività di trasporto aereo in tale sistema - Validità - Convenzione di Chicago - Protocollo di Kyoto - Accordo sui trasporti aerei UE/Stati Uniti - Principi di diritto internazionale consuetudinario - Effetti giuridici - Invocabilità - Extraterritorialità del diritto dell'Unione - Nozioni di "onere" e di "tassa")

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti del procedimento principale

Ricorrenti: The Air Transport Association of America, American Airlines Inc., Continental Airlines Inc., United Airlines Inc.

Convenuto: The Secretary of State for Energy and Climate Change

Intervenienti: International Air Transport Association (IATA), National Airlines Council of Canada (NACC), Aviation Environment Federation, WWF-UK, European Federation for Transport and Environment, Environmental Defense Fund, Earthjustice

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) - Validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, 2008/101/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU 2009, L 8, pag. 3) - Invocabilità di alcune norme e/o disposizioni di diritto internazionale

Dispositivo

Tra i principi e le disposizioni di diritto internazionale menzionati dal giudice del rinvio, i soli che possono essere invocati, in circostanze quali quelle della causa principale e ai fini dell'esame della validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, 2008/101/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, sono:

- da un lato, entro i limiti di una verifica dell'esistenza di un manifesto errore di valutazione imputabile all'Unione riguardo alla propria competenza, alla luce dei suddetti principi, ad adottare la direttiva sopra menzionata:

- il principio secondo cui ciascuno Stato gode di una sovranità piena ed esclusiva sul proprio spazio aereo;

- il principio secondo cui nessuno Stato può legittimamente pretendere di assoggettare alla propria sovranità una parte qualsivoglia dell'alto mare, nonché

- il principio che garantisce la libertà di sorvolo dell'alto mare,

- e, dall'altro,

- gli artt. 7 e 11, nn. 1 e 2, lett. c), dell'Accordo sui trasporti aerei concluso il 25 e il 30 aprile 2007 tra gli Stati Uniti d'America, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, come modificato dal protocollo, nonché

- l'art. 15, n. 3, del suddetto accordo, letto in combinato disposto con gli artt. 2 e 3, n. 4, di quest'ultimo.

L'esame della direttiva 2008/101 non ha evidenziato elementi idonei a pregiudicare la validità di quest'ultima.

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1 - GU C 260 del 25.9.2010.