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Impugnazione proposta il 9 maggio 2012 dalla Grazer Wechselseitige Versicherung AG avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2012, T-282/08, Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Commissione europea

(Causa C-215/12 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Grazer Wechselseitige Versicherung AG (rappresentante: avv. H. Wollmann)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

statuire definitivamente sulla causa e annullare la decisione della Commissione 2008/719/CE, del 30 aprile 2008, relativa all'aiuto di Stato C 56/06 (ex NN 77/06) al quale l'Austria ha dato esecuzione per la privatizzazione di Bank Burgenland (GU L 239, pag. 32), nonché condannare la Commissione europea alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2012, T-282/08, Bank Burgenland. La ricorrente impugna integralmente la decisione del Tribunale. Da un lato, la sentenza impugnata sarebbe viziata da errori procedurali lesivi per gli interessi della ricorrente. Dall'altro, con la sua decisione il Tribunale avrebbe violato sotto vari profili il diritto dell'Unione. La ricorrente deduce i seguenti motivi:

Con il primo motivo, la Grazer Wechselseitige Versicherung AG lamenta una violazione del diritto dell'Unione. Il Tribunale sostiene che, durante il processo di privatizzazione, il Land Burgenland non avrebbe dovuto prendere in considerazione il regime di garanzia (Ausfallshaftung) previsto dal Land stesso per le passività della Bank Burgenland. Tale ragionamento sarebbe errato in diritto. Il Tribunale avrebbe applicato erroneamente il criterio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che nel caso della Ausfallhaftung del Land Burgenland si tratterebbe di un obbligo assunto dal Land in qualità di titolare della banca. Conformemente alla giurisprudenza della Corte e alla prassi del Tribunale in altre cause, come ad esempio nella causa Ryanair , una garanzia sottoscritta da uno Stato membro nell'ambito di un'attività economica deve essere presa in considerazione nell'applicazione del criterio dell'investitore privato. Inoltre, la posizione del Tribunale sarebbe incompatibile con il principio dell'effetto utile del diritto comunitario degli aiuti di Stato. Il principio stabilito dal Tribunale, secondo cui gli Stati membri dell'Unione in occasione della privatizzazione di banche non dovrebbero vegliare affinché l'acquirente esoneri lo Stato membro da garanzie pubbliche esistenti, potrebbe creare ostacoli rilevanti nella gestione dell'attuale crisi finanziaria e del debito sovrano in Europa.

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sia viziata da un errore procedurale, in quanto il Tribunale non avrebbe formulato considerazioni proprie in merito a un motivo essenziale del ricorso, bensì avrebbe fatto riferimento "in bianco" alle osservazioni formulate dalla Commissione. Si sarebbe in presenza di una valutazione erronea della Commissione secondo la quale le carenze che (come la stessa afferma) inficiano le condizioni del bando di gara del Land non avrebbero influito sull'importo delle offerte presentate. Inoltre, riprendendo senza una previa ponderazione tale valutazione giuridica erronea, lo stesso Tribunale avrebbe violato il diritto dell'Unione. Il Tribunale trascurerebbe di considerare che condizioni irregolari del bando di gara potrebbero avere per conseguenza che l'offerta presentata dagli offerenti sia superiore a quella che si avrebbe nel caso di un bando di gara non condizionato. A quanto pare, in occasione della privatizzazione della Bank Burgenland il consorzio escluso avrebbe offerto un prezzo d'acquisto superiore al fine di compensare la carente qualità della propria offerta (e cioè il rischio che il Land con la cessione al consorzio dovesse soddisfare l'obbligo di garanzia a titolo della Ausfallshaftung). Se il Tribunale considera inammissibile il criterio qualitativo della "Dispensa dalla Ausfallshaftung" con riferimento alla normativa sugli aiuti di Stato, non avrebbe dovuto al contempo ritenere che l'offerta del consorzio presentasse un buon valore approssimativo per il prezzo di mercato - privo di misure di aiuto - della Bank Burgenland.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce una violazione del suo diritto al contraddittorio. Il Tribunale non avrebbe esaminato un motivo essenziale del ricorso. Per le parti nel procedimento sarebbe pacifico che, prima del completamento della privatizzazione e anche nell'ipotesi di cessione al consorzio, la Bank Burgenland avrebbe emesso titoli di prestito aggiuntivi per l'ammontare di EUR 320 milioni. Tali titoli avrebbero tratto profitto dalla Ausfallshaftung del Land. A tal riguardo, nel suo ricorso del 17 luglio 2008 la ricorrente avrebbe esplicitamente affermato che i vantaggi che il consorzio avrebbe tratto da tale misura sarebbero stati nettamente maggiori rispetto a quelli che ne avrebbe tratto la ricorrente. La Commissione non avrebbe tenuto conto di ciò nel confrontare le due offerte. Nella sentenza impugnata il Tribunale non avrebbe esaminato il motivo a ciò afferente. Così facendo, il Tribunale non avrebbe trattato esaurientemente i motivi dedotti dalla ricorrente e avrebbe privato il giudice comunitario della possibilità di esercitare il potere di controllo conferitogli.

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1 - Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2008, Ryanair/Commissione (T-196/04, Racc. pag. II-03643).