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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 aprile 2012 - Eridania Sadam SpA / AGEA e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

(Causa C-189/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Eridania Sadam SpA

Convenuti: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 2 e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006  vadano interpretati nel senso che la locuzione "impianti di produzione" non comprende gli impianti utilizzati dalle imprese saccarifere per l'attività di packaging dello zucchero ai fini della sua commercializzazione e che, pertanto, nel caso di impianti quali silos sia necessario espletare un'analisi caso per caso per verificare se gli impianti medesimi siano connessi alla "linea di produzione" ovvero siano connessi ad altre attività, diverse dalla produzione, quali il packaging;

in subordine, se, rispetto agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 ed alle superiori norme e principi del diritto primario europeo, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006 sia invalido ove interpretato nel senso di includere, tra gli impianti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, anche quelli utilizzati dalle imprese saccarifere per l'attività di packaging dello zucchero ai fini della sua commercializzazione, essendo evidente che la finalità perseguita dal regolamento n. 320/2006 è quella di dismettere la capacità produttiva dell'impresa saccarifera e non quella di precludere la possibilità di operare nel settore della mera commercializzazione del prodotto, utilizzando zucchero ottenuto a valere sulle quote di produzione di pertinenza di altri impianti o imprese;

in ulteriore subordine, se, comunque, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 e l'articolo 4 del regolamento (CE) della Commissione del 27 giugno 2006 siano validi alla stregua delle superiori norme e principi del diritto primario europeo, ove interpretati nel senso di includere nella nozione di "impianti di produzione" o "direttamente connessi alla produzione" quelli utilizzati dalle imprese saccarifere per l'attività di packaging dello zucchero ai fini della sua commercializzazione.

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1 - GU L 58, pag. 42.

2 - GU L 176, pag. 32.