Impugnazione proposta il 18 maggio 2012 da Abdulbasit Abdulrahim avverso l'ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2012, causa T-127/09, Abdulbasit Abdulrahim / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea
(Causa C-239/12 P)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Abdulbasit Abdulrahim (rappresentanti: H. A. S. Miller, solicitor, E. Grieves, barrister)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia, in caso di accoglimento di entrambi i motivi:
annullare l'ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2012;
dichiarare che l'azione di annullamento non è priva d'oggetto;
rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento;
condannare la Commissione a sopportare le spese della presente impugnazione nonché le spese sostenute dinanzi al Tribunale, incluse quelle per presentare osservazioni su richiesta della Corte.
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente deduce i seguenti due motivi, a sostegno della sua impugnazione:
1) Il Tribunale ha errato, allorché ha omesso di:
a) sentire le conclusioni dell'avvocato generale; e/o
b) invitare il legale del ricorrente a presentare le sue osservazioni in relazione alla questione se il ricorso di annullamento fosse privo d'oggetto; e/o
c) aprire la fase orale del procedimento in relazione alla questione se il ricorso di annullamento fosse privo d'oggetto.
2) Il Tribunale ha errato nel ritenere che l'azione di annullamento non potesse conferire al ricorrente alcun beneficio sostanziale.
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