Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2012 – Honnefelder / Commissione
(Causa F-42/11) 1
(Funzione pubblica – Concorso generale – Annullamento di una decisione della commissione giudicatrice – Esecuzione della cosa giudicata – Principio di legalità – Eccezione di illegittimità diretta contro una decisione di riaprire una procedura di concorso generale)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Stephanie Honnefelder (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: C. Bode, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Eggers e P. Pecho, agenti, successivamente B. Eggers, avvocato)
Oggetto
Funzione pubblica – La domanda di annullare la decisione di non inserire la ricorrente nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/26/05
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Sig.ra Honnefelder sopporterà due terzi delle proprie spese.
La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare un terzo delle spese della sig.ra Honnefelder.
________________________1 GU C 183 del 25.6.2011, pag. 34.