ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
27 maggio 2011
Cause riunite F‑5/11 R e F‑15/11 R
Peter Mariën
contro
Commissione europea (F‑5/11 R)
e
Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) (F‑15/11 R)
«Funzione pubblica – Procedimento sommario – Domanda di provvedimenti provvisori – Non luogo a provvedere sulla domanda di sospensione di una decisione»
Oggetto: Domande proposte ai sensi degli artt. 278 TFUE e 157 EA nonché dell’art. 279 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con le quali il sig. Mariën chiede, in particolare, la sospensione della decisione dell’11 gennaio 2011, con cui il capo delegazione dell’Unione europea a Kabul (Afganistan) gli ha chiesto di lasciare l’albergo in cui alloggiava in via provvisoria per sistemarsi nel complesso residenziale protetto, recentemente costruito per il personale della delegazione.
Decisione: Non vi è luogo a provvedere sulle conclusioni dirette alla sospensione della decisione dell’11 gennaio 2011, con la quale il capo delegazione dell’Unione europea a Kabul (Afganistan) ha chiesto al sig. Mariën di lasciare l’albergo nel quale alloggiava in via provvisoria per sistemarsi nel complesso residenziale protetto recentemente costruito per il personale della delegazione. Per il resto, le conclusioni delle domande di provvedimenti provvisori nelle cause riunite F‑5/11 R e F‑15/11 R sono respinte. Le spese sono riservate.
Massime
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Decisione controversa che ha esaurito i suoi effetti in corso di causa – Domanda divenuta priva di oggetto – Non luogo a provvedere
(Art. 278 TFUE)
2. Funzionari – Diritti ed obblighi – Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari assegnati in un paese terzo – Messa a disposizione di un alloggio di servizio – Obbligo di risiedervi
(Statuto dei funzionari, allegato X, art. 5, n. 1)
1. Qualora una decisione controversa abbia esaurito i suoi effetti in corso di causa, per il giudice del procedimento sommario non vi è più luogo a provvedere sulle conclusioni dirette alla sospensione di tale decisione, senza che venga così pregiudicata la futura decisione del giudice dell’Unione sul ricorso di merito quanto all’interesse del ricorrente a perseguire l’annullamento, con efficacia retroattiva, della decisione controversa per il periodo nel corso del quale essa ha spiegato i suoi effetti.
(v. punti 39 e 42)
2. Risulta dall’art. 5, n. 1, allegato X, dello Statuto che l’obbligo, gravante su un dipendente, di risiedere nell’alloggio messo a sua disposizione non è subordinato al consenso dell’interessato. In particolare, qualora l’obbligo sia formulato dall’autorità competente in termini di scelta tra due o più alloggi specificati, il dipendente non è libero di applicare unilateralmente, a suo piacimento, condizioni o modifiche alle opzioni disponibili.
(v. punto 40)