Language of document : ECLI:EU:C:2013:298

ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

8 maggio 2013 (*)

«Articolo 99 del regolamento di procedura – Direttiva 2002/53/CE – Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Organismi geneticamente modificati (OGM) iscritti nel catalogo comune – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Articolo 20 – Prodotti esistenti – Direttiva 2001/18/CE – Articolo 26 bis – Misure volte a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati»

Nella causa C‑542/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Pordenone, con decisione del 12 novembre 2012, pervenuta in cancelleria il 28 novembre 2012, nel procedimento penale a carico di

Giorgio Fidenato

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da J. Malenovský, presidente di sezione, da U. Lõhmus e A. Prechal (relatore), giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008 (GU L 81, pag. 45; in prosieguo: la «direttiva 2001/18»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico del sig. Fidenato, nel quale quest’ultimo è accusato di avere messo a coltura talune varietà di mais geneticamente modificate senza avere ottenuto la previa autorizzazione prescritta dalla legislazione nazionale.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 La direttiva 2001/18

3        La direttiva 2001/18 regola l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (in prosieguo: gli «OGM») nonché l’immissione in commercio degli OGM come tali o contenuti in prodotti.

4        L’articolo 26 bis della direttiva 2001/18, rubricato «Misure volte ad evitare la presenza involontaria di OGM», è formulato nei seguenti termini:

«1.      Gli Stati membri possono adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti.

2.      La Commissione raccoglie e coordina le informazioni basate su studi condotti a livello comunitario e nazionale, osserva gli sviluppi quanto alla coesistenza negli Stati membri e, sulla base delle informazioni e delle osservazioni, sviluppa orientamenti sulla coesistenza di colture geneticamente modificate, convenzionali e organiche».

 La direttiva 2002/53/CE

5        L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003 (GU L 268, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 2002/53»), così dispone:

«Gli Stati membri vigilano affinché, con effetto a partire dalla data di pubblicazione di cui all’articolo 17, le sementi delle varietà ammesse in applicazione delle disposizioni della presente direttiva o in base a principi corrispondenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva non siano soggette ad alcuna restrizione di mercato per quanto concerne la varietà».

6        L’articolo 17 di tale direttiva così prevede:

«Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e via via che esse le pervengono, la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, sotto la designazione “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole” [in prosieguo: il “catalogo comune”], tutte le varietà le cui sementi e materiali di moltiplicazione, ai sensi dell’articolo 16, non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà (…)».

 Il regolamento n. 1829/2003

7        Conformemente ai suoi considerando 7 e 11, il regolamento n. 1829/2003 prevede una procedura comunitaria di autorizzazione unica, utilizzata, in particolare, per i mangimi che contengono OGM o sono costituiti o prodotti a partire da OGM nonché per gli OGM da impiegare come materiale di base per la produzione di tali alimenti.

8        L’articolo 20 di tale regolamento, rubricato «Status dei prodotti esistenti», così prevede:

«1.      In deroga all’articolo 16, paragrafo 2, i prodotti che rientrano nel campo d’applicazione della presente sezione e che sono stati legalmente immessi sul mercato comunitario prima della data di applicazione del presente regolamento, possono rimanere sul mercato e continuare ad essere utilizzati e lavorati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      per quanto concerne i prodotti autorizzati in virtù dell[a] direttiv[a] 90/220/CEE [del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15)] o [della direttiva 2001/18] (...), gli operatori responsabili della loro immissione in commercio notificano alla Commissione la data in cui essi sono stati per la prima volta immessi sul mercato comunitario, entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento;

(...)

4.      Entro nove anni dalla data in cui i prodotti indicati al paragrafo 1, lettera a), sono stati immessi per la prima volta sul mercato, e comunque non prima di tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, gli operatori responsabili della loro immissione in commercio presentano una domanda conformemente all’articolo 23, che si applica per analogia.

(...)».

 Diritto italiano

9        L’articolo 1 del decreto legislativo n. 212, del 24 aprile 2001 (GURI n. 131 dell’8 giugno 2001, pag. 5; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 212/2001»), così dispone:

«(...)

2.      (...) La messa in coltura dei prodotti sementieri (…) è soggetta ad autorizzazione con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e del Ministro della sanità, emanato previo parere della [commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate], nel quale sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all’ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro‑ecologiche, ambientali e pedoclimatiche.

(...)

5.      Chi mette in coltura prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate senza l’autorizzazione di cui al comma 2, è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a tre anni o dell’ammenda fino a 100 milioni di lire. La stessa sanzione si applica in caso di revoca o sospensione dell’autorizzazione.

(...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      Dalla decisione di rinvio risulta che il sig. Fidenato è imputato dinanzi al Tribunale di Pordenone per avere messo a coltura durante la primavera del 2010 una varietà di mais geneticamente modificata, ossia la varietà MON 810, senza avere ottenuto l’autorizzazione prevista dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 212/2001.

11      Con provvedimento del 1° aprile 2011, il Tribunale monocratico di Pordenone ha disposto, a titolo provvisorio, il sequestro preventivo di tutti i beni costituenti l’azienda del sig. Fidenato, ritenendo configurabile il fumus della contravvenzione contestatagli.

12      Poiché l’istanza di riesame di tale provvedimento provvisorio presentata dal sig. Fidenato era stata respinta dal Tribunale di Pordenone con ordinanza del 21 aprile 2011, egli ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza.

13      Con sentenza del 15 novembre 2011, la Corte suprema di cassazione ha respinto tale ricorso, affermando che la messa a coltura delle sementi di mais geneticamente modificato di cui trattasi senza l’autorizzazione prescritta dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 212/2001 integrava il reato previsto dall’articolo 1, comma 5, del richiamato decreto legislativo, essendo tale autorizzazione volta a garantire che le colture transgeniche vengano fatte circolare senza pregiudizio per la salute di uomini e animali o per le attività agricole preesistenti.

14      Il giudice del rinvio aggiunge che dalla medesima sentenza risulta che, nell’ordinamento italiano, per una attuazione adeguata del principio di coesistenza sancito dall’articolo 26 bis della direttiva 2001/18, la specifica autorizzazione prescritta dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 212/2001 si pone come provvedimento ulteriore e diverso rispetto all’autorizzazione conseguita attraverso l’iscrizione di un tipo di sementi geneticamente modificate nel catalogo comune, che è riferita alla circolazione e alla commercializzazione delle varietà di mais geneticamente modificate di cui trattasi.

15      Il giudice del rinvio rileva tuttavia l’esistenza di un apparente contrasto tra la sentenza della Corte suprema di cassazione del 15 novembre 2011, confermata da una sentenza dello stesso organo giurisdizionale del 22 marzo 2012, e la sentenza della Corte del 6 settembre 2012, Pioneer Hi Bred Italia (C‑36/11, non ancora pubblicata nella Raccolta).

16      In tale contesto, pronunciandosi in via principale nel procedimento penale a carico del sig. Fidenato, il Tribunale di Pordenone ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’autorizzazione prevista dall’art. 1, comma 2, d. lgs. 24 aprile 2001, n. 212, nel significato attribuitole dalla giurisprudenza nazionale, sia compatibile o contrasti con la complessiva disciplina di cui alla Direttiva CE n. 18 del 2001;

2)      in particolare, qualora lo Stato membro subordini le coltivazioni di OGM ad autorizzazione specificamente volta a tutelare il cd. principio di coesistenza, se tale precipua autorizzazione sia necessaria anche per gli [OGM] già iscritti nel catalogo comune».

 Sulle questioni pregiudiziali

17      In forza dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

18      Detta norma procedurale deve essere applicata nella presente causa.

19      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che la messa in coltura di OGM quali le varietà del mais MON 810 può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l’impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1829/2003 e dette varietà sono state iscritte nel catalogo comune previsto dalla direttiva 2002/53. Esso chiede inoltre se l’articolo 26 bis della direttiva 2001/18 debba essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro di opporsi alla messa in coltura sul suo territorio di tali OGM per il fatto che l’ottenimento di una siffatta autorizzazione nazionale costituirebbe una misura di coesistenza diretta a evitare la presenza involontaria di OGM in altre colture.

20      A tale proposito è pacifico che l’impiego e la commercializzazione di sementi delle varietà del mais MON 810 sono autorizzati su un duplice fondamento (sentenza Pioneer Hi Bred Italia, cit., punto 57).

21      Essi sono autorizzati in quanto le varietà di cui trattasi costituiscono «prodotti esistenti» ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1829/2003. L’impiego e la commercializzazione di sementi delle varietà del mais MON 810 sono autorizzati altresì perché tali varietà sono state iscritte nel catalogo comune disciplinato dalla direttiva 2002/53 (sentenza Pioneer Hi Bred Italia, cit., punti 58 e 59).

22      Nella citata sentenza Pioneer Hi Bred Italia, la Corte ha dichiarato che la messa in coltura di OGM quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l’impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1829/2003 e le medesime varietà sono state iscritte nel catalogo comune previsto dalla direttiva 2002/53.

23      Al contrario, un divieto o una limitazione della coltivazione di tali prodotti possono essere decisi da uno Stato membro nei casi espressamente previsti dal diritto dell’Unione. Fra tali eccezioni figurano, in particolare, le misure di coesistenza disposte ai sensi dell’articolo 26 bis della direttiva 2001/18, disposizione applicabile alle varietà del mais MON 810 sebbene queste ultime siano autorizzate ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1829/2003 e iscritte nel catalogo comune in applicazione della direttiva 2002/53 (sentenza Pioneer Hi Bred Italia, cit., punti 60, 70 e 71).

24      Per quanto riguarda l’articolo 26 bis della direttiva 2001/18, la Corte ha dichiarato che tale disposizione può dar luogo a restrizioni, e perfino a divieti geograficamente delimitati, solo per effetto delle misure di coesistenza realmente adottate in osservanza delle loro finalità (sentenza Pioneer Hi Bred Italia, cit., punto 75).

25      Nella citata sentenza Pioneer Hi Bred Italia, la Corte ha statuito che detta disposizione non consente a uno Stato membro di opporsi in via generale alla messa in coltura sul suo territorio di OGM quali le varietà del mais MON 810 nelle more dell’adozione di misure di coesistenza dirette a evitare la presenza involontaria di OGM in altre colture.

26      Nella decisione di rinvio che ha dato origine alla citata sentenza Pioneer Hi Bred Italia, il Consiglio di Stato aveva rilevato che, nel procedimento di cui era investito, le autorità italiane avevano rifiutato di procedere all’istruttoria di una richiesta di autorizzazione alla messa in coltura di varietà del mais MON 810, già iscritte nel catalogo comune, nelle more dell’adozione, da parte delle regioni, delle norme idonee a garantire la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e transgeniche, come previsto da una circolare del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 31 marzo 2006 (sentenza Pioneer Hi Bred Italia, cit., punto 51).

27      Il giudice del rinvio solleva ora la questione se la procedura nazionale di autorizzazione applicabile alla messa in coltura di varietà del mais MON 810, autorizzate ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1829/2003 e iscritte nel catalogo comune in applicazione della direttiva 2002/53, possa costituire essa stessa una misura di coesistenza ai fini dell’articolo 26 bis della direttiva 2001/18, in quanto sarebbe specificamente volta a tutelare il principio di coesistenza.

28      A tale questione va data risposta negativa.

29      Infatti, come rammentato al punto 22 della presente ordinanza, la messa a coltura di varietà del mais MON 810 autorizzate ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1829/2003 e iscritte nel catalogo comune in applicazione della direttiva 2002/53 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione.

30      Inoltre, se è vero che, in via eccezionale, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre misure di coesistenza in forza dell’articolo 26 bis della direttiva 2001/18, una siffatta procedura nazionale di autorizzazione non può essere considerata come una restrizione, e nemmeno come un divieto geograficamente delimitato ai sensi della giurisprudenza rammentata al punto 24 della presente ordinanza.

31      Al contrario, un siffatto regime nazionale di autorizzazione consente a uno Stato membro di opporsi in via generale alla messa in coltura sul suo territorio di OGM qualora essi siano autorizzati ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1829/2003 e iscritti nel catalogo comune in applicazione della direttiva 2002/53.

32      Una procedura di autorizzazione alla messa in coltura di dette varietà di mais non può quindi di per sé costituire una misura di coesistenza ai sensi dell’articolo 26 bis della direttiva 2001/18.

33      In considerazione di quanto precede, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che la messa in coltura di OGM quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l’impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1829/2003 e le medesime varietà sono state iscritte nel catalogo comune previsto dalla direttiva 2002/53. L’articolo 26 bis della direttiva 2001/18 dev’essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di opporsi alla messa in coltura sul suo territorio di tali OGM per il fatto che l’ottenimento di un’autorizzazione nazionale costituirebbe una misura di coesistenza volta a evitare la presenza involontaria di OGM in altre colture.

 Sulle spese

34      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che la messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l’impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e dette varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, come modificata dal regolamento n. 1829/2003. L’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, dev’essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di opporsi alla messa in coltura sul suo territorio di detti organismi geneticamente modificati per il fatto che l’ottenimento di un’autorizzazione nazionale costituirebbe una misura di coesistenza volta a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altre colture.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.