Language of document : ECLI:EU:C:2013:515

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

11 luglio 2013 (*)

«Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Diritto esclusivo di riproduzione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Equo compenso – Applicazione indiscriminata ma con un eventuale diritto alla restituzione del prelievo per copia privata destinato a finanziare il compenso – Attribuzione dei proventi riscossi in parte ai titolari del diritto ed in parte ad istituzioni a carattere sociale o culturale – Duplice pagamento del prelievo per copia privata nell’ambito di un’operazione transfrontaliera»

Nella causa C‑521/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione del 20 settembre 2011, pervenuta in cancelleria il 12 ottobre 2011, nel procedimento

Amazon.com International Sales Inc.,

Amazon EU Sàrl,

Amazon.de GmbH,

Amazon.com GmbH, in liquidazione,

Amazon Logistik GmbH

contro

Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, G. Arestis, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev e J.L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 dicembre 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH e Amazon Logistik GmbH, da G. Kucsko e U. Börger, Rechtsanwälte, nonché da B. Van Asbroeck, avocat;

–        per Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH, da M. Walter, Rechtsanwalt, e U. Sedlaczek;

–        per il governo austriaco, da A. Posch, in qualità di agente;

–        per il governo francese, da G. de Bergues e S. Menez, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, M. Szpunar e M. Drwięcki, in qualità di agenti;

–        per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da J. Samnadda e F. Bulst, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 marzo 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, in liquidazione, e Amazon Logistik GmbH (in prosieguo, congiuntamente: «Amazon») e, dall’altro, Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH (in prosieguo: «Austro-Mechana») in merito ad una richiesta di quest’ultima diretta ad ottenere il pagamento della remunerazione dovuta in ragione dell’immissione in commercio di supporti di registrazione, conformemente alla normativa austriaca.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        Ai sensi dei considerando 10, 11 e 35 della direttiva 2001/29:

«(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (“on-demand”) sono considerevoli. È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.

(11)      Un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi è uno dei principali strumenti in grado di garantire alla creazione e alla produzione culturale europea le risorse necessarie nonché di preservare l’autonomia e la dignità di creatori e interpreti o esecutori.

(...)

(35)      In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall’atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell’ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell’equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento».

4        L’articolo 2 di tale direttiva stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b)      gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c)      ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d)      ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

e)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

5        L’articolo 5 della stessa direttiva, intitolato «Eccezioni e limitazioni», dispone, al suo paragrafo 2, quanto segue:

«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:

(...)

b)      le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati;

(...)».

 Il diritto austriaco

6        L’articolo 42 della legge sul diritto d’autore (Urheberrechtsgesetz), del 9 aprile 1936 (BGBl. 111/1936), come modificata dalla nuova legge del 2003 sul diritto d’autore (Urheberrechtsgesetz-Novelle 2003, BGBl. I, 32/2003; in prosieguo: l’«UrhG»), così dispone:

«1.      Chiunque può realizzare copie isolate, su carta o su un supporto simile, di un’opera per suo uso personale.

(...)

4.      Qualunque persona fisica può realizzare copie isolate di un’opera su supporti diversi da quelli indicati al paragrafo 1 per uso privato e a fini non direttamente o indirettamente commerciali.

(...)».

7        L’articolo 42 ter dell’UrhG dispone quanto segue:

«1.      Se per la sua natura è dato attendersi che un’opera radiodiffusa o messa a disposizione del pubblico o registrata su un supporto di registrazione d’immagini o sonora, prodotta a fini commerciali, venga riprodotta, ai sensi dell’articolo 42, paragrafi da 2 a 7, mediante fissazione su un supporto di registrazione d’immagini o sonora, per uso personale o privato, l’autore ha diritto ad un’equa remunerazione (remunerazione per cassette vergini) qualora il materiale da supporto sia immesso nel mercato nazionale, a fini commerciali e a titolo oneroso; sono considerati come materiale da supporto per registrazione, i supporti di registrazione di immagini o sonora vergini adatti a tali riproduzioni o altri supporti di registrazione d’immagini o sonora a tal fine destinati.

(...)

3.      Le seguenti persone sono tenute al pagamento della remunerazione:

1)      per ciò che riguarda la remunerazione a titolo di cassette vergini e quella per gli apparecchi, colui il quale sul territorio nazionale ha immesso per primo nel mercato, a fini commerciali e a titolo oneroso, i supporti di registrazione o l’apparecchio di riproduzione;

(...)

5.      Solo le società di gestione collettiva dei diritti d’autore possono far valere il diritto alla remunerazione prevista dai paragrafi 1 e 2.

6.      La società di gestione collettiva dei diritti d’autore è tenuta a rimborsare l’equa remunerazione:

1)      a colui che esporta verso l’estero supporti di registrazione o un apparecchio di riproduzione prima della sua vendita al consumatore finale;

2)      alla persona che utilizza i supporti di registrazione per una riproduzione con il consenso del soggetto legittimato; indizi in tal senso sono sufficienti».

8        L’articolo 13 della legge sulle società di gestione collettiva (Verwertungsgesellschaftengesetz), del 13 gennaio 2006 (BGBl. I, 9/2006), dispone quanto segue:

«1.      Le società di gestione collettiva possono creare istituzioni a fini sociali e culturali per i soggetti legittimati beneficiari che esse rappresentano nonché per i membri della loro famiglia.

2.      Le società di gestione collettiva che fanno valere il diritto alla remunerazione a titolo di cassette vergini hanno l’obbligo di creare istituzioni a fini sociali o culturali e di versare a queste il 50% dell’importo dei ricavi generati con tale remunerazione, al netto delle relative spese di gestione. (...)

3.      Le società di gestione collettiva devono prevedere regole inderogabili relative agli importi versati dalle loro istituzioni a fini sociali e culturali.

4.      Per quanto riguarda i fondi versati alle istituzioni sociali e culturali e provenienti dalla remunerazione a titolo di cassette vergini, il Cancelliere federale può determinare, mediante regolamento, quali circostanze debbano essere prese in considerazione dalle regole da prevedere conformemente al paragrafo 3. In particolare, tale regolamento deve garantire che:

1)      sia equilibrato il rapporto tra gli importi assegnati alle istituzioni sociali e quelli assegnati alle istituzioni culturali;

2)      per quanto riguarda le istituzioni sociali sarà possibile sostenere individualmente, in via prioritaria, gli aventi diritto in situazione di bisogno;

3)      gli importi assegnati alle istituzioni culturali abbiano l’effetto di promuovere gli interessi degli aventi causa».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9        Austro-Mechana è una società di gestione collettiva di diritti d’autore che esercita i diritti degli autori e dei titolari di diritti connessi al pagamento della remunerazione a titolo dei supporti di registrazione di cui all’articolo 42 ter, paragrafo 1, de l’UrhG.

10      Amazon è un gruppo internazionale che vende prodotti via Internet, tra i quali i supporti di registrazione previsti dalla detta disposizione.

11      In esecuzione di ordini inviati via Internet da clienti residenti in Austria, i quali hanno sottoscritto, a tal fine, contratti presso Amazon.com International Sales Inc., avente sede negli Stati Uniti, in un primo momento, successivamente presso Amazon EU Sàrl, avente sede in Lussemburgo, Amazon ha immesso nel mercato, a partire dal maggio 2006, supporti di registrazione in Austria ai sensi dell’articolo 42 ter, paragrafo 1, dell’UrhG.

12      Austro-Mechana ha citato in giudizio Amazon dinanzi allo Handelsgericht Wien ai fini del pagamento in solido del compenso adeguato ai sensi dell’articolo 42 ter, paragrafo 1, dell’UrhG a titolo dei supporti di registrazione immessi nel mercato in Austria per gli anni 2002‑2004.

13      L’importo del compenso chiesto da Austro-Mechana a titolo dei supporti di registrazione immessi nel mercato durante il primo semestre del 2004 ammonta a EUR 1 856 275. Per il resto del periodo oggetto del suo ricorso di pagamento, Austro-Mechana ha chiesto che fosse ingiunto ad Amazon di fornire i dati contabili necessari per consentirle di quantificare il suo credito.

14      Nella sua sentenza parziale, lo Handelsgericht Wien ha accolto la domanda di ingiunzione ed ha riservato la propria decisione sulla domanda di pagamento. Poiché tale sentenza è stata confermata in appello, l’Oberster Gerichtshof è stato adito da Amazon nella sua qualità di giudice di ultima istanza.

15      Alla luce di quanto sopra, l’Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1)      Se si configuri un “equo compenso” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 qualora:

a)      i soggetti legittimati, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, abbiano diritto ad un’equa remunerazione che può essere fatta valere esclusivamente dalla società di gestione collettiva dei diritti nei confronti di colui che immette per primo nel mercato nazionale, a fini commerciali e a titolo oneroso, materiale da supporto destinato alla riproduzione delle loro opere,

b)      detto diritto non dipenda dal fatto che l’immissione in commercio sia effettuata presso distributori, persone fisiche o giuridiche per utilizzo a fini non privati oppure persone fisiche per utilizzo a fini privati,

c)      ma colui che utilizza il materiale da supporto per la riproduzione sulla base del consenso del soggetto legittimato oppure lo riesporta prima della cessione al consumatore finale abbia diritto al rimborso della remunerazione nei confronti della società di gestione collettiva dei diritti.

2)      In caso di soluzione negativa della prima questione

2.1)      se si configuri un “equo compenso” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, qualora il diritto indicato nella prima questione, sub a), sussista solo in relazione ad un’immissione in commercio presso persone fisiche che utilizzino a fini privati il materiale da supporto per riproduzione.

2.2)      In caso di soluzione affermativa della seconda questione, sub 2.1):

Se, nel caso di immissione in commercio presso persone fisiche, debba presumersi, fino a prova contraria, che esse utilizzeranno per fini privati il materiale da supporto per riproduzione.

3)      In caso di soluzione affermativa della prima questione o della seconda questione, sub 2.1):

Se dall’articolo 5 della direttiva 2001/29 o da un’altra disposizione del diritto dell’Unione derivi l’insussistenza del diritto alla prestazione di un equo compenso che deve essere fatto valere da una società di gestione collettiva dei diritti qualora detta società sia tenuta per legge a versare la metà dei proventi non ai soggetti legittimati beneficiari, ma a destinarla ad istituzioni sociali e culturali.

4)      In caso di soluzione affermativa della prima questione o della seconda questione, sub 2.1):

Se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 o un’altra disposizione del diritto dell’Unione osti al diritto alla prestazione di un equo compenso che deve essere fatto valere da una società di gestione collettiva dei diritti, qualora sia stato già versato in un altro Stato membro – sebbene, eventualmente, su un fondamento contrario al diritto dell’Unione – un compenso adeguato per l’immissione in commercio del materiale da supporto».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

16      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che applica indiscriminatamente un prelievo per copia privata alla prima immissione in commercio sul proprio territorio, a fini commerciali ed a titolo oneroso, di supporti di registrazione idonei alla riproduzione, pur prevedendo, al contempo, un diritto al rimborso dei prelievi versati qualora l’utilizzazione finale di tali supporti non rientri nell’ipotesi prevista da tale disposizione.

17      A tal riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 2 della detta direttiva, gli Stati membri riconoscono ai titolari dei diritti menzionati in tale disposizione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle loro opere, delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, delle loro riproduzioni fonografiche, dell’originale e delle copie delle loro pellicole, delle fissazioni delle loro trasmissioni.

18      Tuttavia, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale stessa direttiva, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre un’eccezione o una limitazione al suddetto diritto esclusivo di riproduzione per quanto riguarda le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, il che rappresenta l’eccezione detta «per copia privata».

19      La Corte ha già dichiarato che qualora gli Stati membri optino per l’introduzione, nel loro ordinamento interno, dell’eccezione della copia per uso privato, essi sono tenuti a prevedere, in applicazione di detto articolo 5, paragrafo 2, lettera b), la corresponsione di un «equo compenso» a favore dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione (v. sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan, C‑467/08, Racc. pag. I‑10055, punto 30, e del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, Racc. pag. I‑5331, punto 22).

20      La Corte ha altresì dichiarato che, poiché le disposizioni della direttiva 2001/29 non disciplinano espressamente tale problema, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per determinare chi sia tenuto a corrispondere tale equo compenso (v. sentenza Stichting de Thuiskopie, cit., punto 23). Lo stesso vale per quanto riguarda la determinazione della forma, delle modalità e dell’eventuale entità di tale compenso.

21      Infatti, in assenza di criteri del diritto dell’Unione sufficientemente precisi per definire gli obblighi derivanti da una direttiva, spetta agli Stati membri determinare, nell’ambito del loro territorio, i criteri più pertinenti per assicurare, entro i limiti imposti dal diritto dell’Unione, ed in particolare dalla direttiva interessata, l’osservanza di quest’ultima [v., per quanto riguarda la deroga al diritto esclusivo di prestito pubblico menzionato dalla direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), sentenza del 26 ottobre 2006, Commissione/Spagna, C‑36/05, Racc. pag. I‑10313, punto 33 e giurisprudenza ivi citata].

22      Come si legge nel considerando 35 della direttiva 2001/29, nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso.

23      Per quanto riguarda l’eccezione per copia privata oggetto dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, la Corte ha già dichiarato che, dal momento che il soggetto che ha causato il pregiudizio al titolare del diritto esclusivo di riproduzione è quello che realizza, a fini di uso privato, la riproduzione di un’opera protetta senza chiedere la previa autorizzazione del detto titolare, spetta, in linea di principio, al medesimo soggetto risarcire il danno connesso con tale riproduzione, finanziando il compenso che sarà corrisposto a tale titolare (citate sentenze Padawan, punto 45, e Stichting de Thuiskopie, punto 26).

24      La Corte ha tuttavia ammesso che, tenuto conto delle difficoltà pratiche per individuare gli utenti privati nonché per obbligarli a indennizzare i titolari del diritto esclusivo di riproduzione del pregiudizio loro procurato, è consentito agli Stati membri istituire, ai fini del finanziamento dell’equo compenso, un «prelievo per copia privata» a carico non dei soggetti privati interessati, bensì di coloro che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale e che conseguentemente, di diritto o di fatto, mettono tali apparecchiature a disposizione dei soggetti privati ovvero rendono loro un servizio di riproduzione. Nell’ambito di un siffatto sistema, il versamento del prelievo per copia privata incombe quindi ai soggetti che dispongono di dette apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione (citate sentenze Padawan, punto 46, e Stichting de Thuiskopie, punto 27).

25      La Corte ha inoltre precisato che, considerato che il suddetto sistema consente ai debitori di ripercuotere il costo del prelievo per copia privata sul prezzo della messa a disposizione di tali apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione ovvero sul prezzo del servizio di riproduzione da essi reso, l’onere del prelievo incombe in definitiva sull’utente privato che paga tale prezzo, conformemente al «giusto equilibrio» da realizzare tra gli interessi dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione e quelli degli utenti di materiali protetti (sentenza Stichting de Thuiskopie, cit., punto 28).

26      Nel caso di specie, nel sistema istituito dall’articolo 42 ter dell’UrhG per il finanziamento dell’equo compenso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, il prelievo per copia privata è a carico dei soggetti che immettono in commercio, a fini commerciali ed a titolo oneroso, supporti di registrazione idonei alla riproduzione.

27      In linea di principio, come già rilevato al punto 25 della presente sentenza, un sistema siffatto consente ai debitori di ripercuotere l’importo di tale prelievo sul prezzo di vendita di tali stessi supporti, di modo che l’onere del prelievo, conformemente all’esigenza del «giusto equilibrio», incombe in definitiva sull’utente privato che paga tale prezzo, supponendo che tale utente sia il destinatario finale.

28      Infatti, la Corte ha dichiarato che un sistema di finanziamento dell’equo compenso come quello esposto ai punti 24 e 25 della presente sentenza risulta compatibile con le esigenze del «giusto equilibrio» solamente qualora le apparecchiature, i dispositivi ed i supporti di riproduzione di cui trattasi possano essere utilizzati ai fini della realizzazione di copie private e, conseguentemente, possano causare un pregiudizio all’autore dell’opera protetta. Esiste quindi, considerate tali esigenze, un nesso necessario tra l’applicazione del prelievo per copia privata nei confronti di tali apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale e l’utilizzazione di questi ultimi a fini di riproduzione privata, di modo che l’applicazione indiscriminata di tale prelievo nei confronti di tutti i tipi di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale, compresa l’ipotesi in cui questi ultimi sono acquistati da soggetti diversi da persone fisiche a fini manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie private, non risulta conforme all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 (sentenza Padawan, cit., punti 52 e 53).

29      Orbene, il sistema di cui trattasi nel procedimento principale equivale ad applicare indiscriminatamente il prelievo per copia privata nei confronti dei supporti di registrazione idonei alla riproduzione, compreso il caso in cui l’utilizzazione finale di questi ultimi non rientri nell’ipotesi prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29.

30      Si pone quindi il problema di sapere se, in un caso siffatto, un diritto al rimborso del prelievo versato consenta di ripristinare il «giusto equilibrio» da raggiungere, conformemente alle esigenze della direttiva 2001/29, tra gli interessi dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione e quelli degli utenti di materiali protetti.

31      A tal riguardo, è giocoforza constatare che un sistema di finanziamento dell’equo compenso che consiste nell’applicazione indiscriminata di un prelievo per copia privata all’immissione in commercio a fini commerciali ed a titolo oneroso di supporti di registrazione idonei alla riproduzione, corredato al contempo da un siffatto diritto al rimborso, a condizione che quest’ultimo diritto sia effettivo e non renda eccessivamente difficile la restituzione del prelievo versato, può rivelarsi conforme all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, qualora le difficoltà pratiche ricordate al punto 24 della presente sentenza o altre difficoltà simili giustifichino un’applicazione siffatta.

32      Infatti, qualora uno Stato membro abbia introdotto l’eccezione per copia privata nel proprio ordinamento nazionale, esso è tenuto a garantire, conformemente alla sua competenza territoriale, l’effettiva riscossione dell’equo compenso per indennizzare il pregiudizio subito dai titolari del diritto esclusivo di riproduzione a causa della riproduzione di opere protette realizzata da utenti finali che risiedono sul territorio di tale Stato (v., in tal senso, sentenza Stichting de Thuiskopie, cit., punto 36). Inoltre, allorché una siffatta riscossione presenta difficoltà, lo Stato membro in questione è altresì tenuto a risolverle, tenendo conto delle circostanze proprie a ciascun caso.

33      Tuttavia, allorché non sussistono difficoltà pratiche o esse non sono sufficienti, il nesso necessario tra, da un lato, l’applicazione del prelievo per copia privata ai supporti e, dall’altro, l’utilizzazione di questi ultimi a fini di riproduzione privata viene meno, di modo che l’applicazione indiscriminata di tale prelievo non è giustificata e non soddisfa il «giusto equilibrio» da realizzare tra gli interessi dei detti titolari e quelli degli utenti di materiali protetti.

34      Spetta al giudice nazionale verificare, considerate le circostanze proprie a ciascun sistema nazionale ed i limiti imposti dalla direttiva 2001/29, se difficoltà pratiche giustifichino un siffatto sistema di finanziamento dell’equo compenso e, in caso affermativo, se il diritto al rimborso degli eventuali prelievi versati al di fuori dell’ipotesi prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 sia effettivo e non renda eccessivamente difficile la restituzione di tali prelievi.

35      Nella fattispecie, il giudice del rinvio deve verificare, in primo luogo, se l’applicazione indiscriminata del prelievo per copia privata in ragione dell’immissione in commercio a fini commerciali ed a titolo oneroso di supporti di registrazione idonei alla riproduzione risponda in ogni caso a difficoltà pratiche sufficienti. In tale contesto, occorrerà tener conto dell’entità, dell’efficacia, della disponibilità, della pubblicità e della semplicità di utilizzazione dell’esenzione a priori fatta valere da Austro-Mechana nelle sue osservazioni scritte ed in udienza.

36      In secondo luogo, il giudice del rinvio deve altresì verificare che l’entità, l’efficacia, la disponibilità, la pubblicità e la semplicità di utilizzazione del diritto al rimborso consentano di controbilanciare gli eventuali squilibri creati dal sistema per rispondere alle difficoltà pratiche constatate. A tal riguardo, va rilevato che lo stesso giudice del rinvio sottolinea che i casi di rimborso non sono limitati a quelli espressamente menzionati all’articolo 42 ter, paragrafo 6, dell’UrhG.

37      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che applica indiscriminatamente un prelievo per copia privata alla prima immissione in commercio sul suo territorio, a fini commerciali ed a titolo oneroso, di supporti di registrazione idonei alla riproduzione, prevedendo, al contempo, un diritto al rimborso dei prelievi versati nel caso in cui l’utilizzazione finale di tali supporti non rientra nell’ipotesi prevista da tale disposizione, allorché, tenuto conto delle circostanze proprie di ciascun sistema nazionale e dei limiti imposti da tale direttiva, difficoltà pratiche giustificano un siffatto sistema di finanziamento dell’equo compenso e tale diritto al rimborso è effettivo e non rende eccessivamente difficile la restituzione del prelievo versato, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulla seconda questione

38      Poiché la seconda questione è subordinata alla prima e la risposta a quest’ultima dipende dalla valutazione del giudice del rinvio, occorre rispondere anche alla seconda questione.

39      Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che esso osta alla previsione, da parte di uno Stato membro, di una presunzione semplice di uso privato di supporti di registrazione idonei alla riproduzione in caso di loro immissione in commercio presso persone fisiche, nell’ambito di un sistema di finanziamento dell’equo compenso previsto da tale disposizione mediante un prelievo per copia privata a carico di coloro che realizzano la prima immissione in commercio di siffatti supporti sul suo territorio, a fini commerciali ed a titolo oneroso.

40      A tal riguardo, occorre constatare che nell’ambito dell’ampio margine discrezionale di cui dispongono per determinare la forma, le modalità, e l’eventuale livello di detta compensazione, gli Stati membri possono prevedere presunzioni, in particolare, come ricordato al punto 32 della presente sentenza, allorché l’effettiva riscossione dell’equo compenso a risarcimento del pregiudizio subito dai titolari del diritto esclusivo di riproduzione sul loro territorio presenta difficoltà.

41      Nell’ambito di sistemi di finanziamento simili a quello istituito dall’articolo 42 ter dell’UrhG, la Corte ha già dichiarato che qualora supporti di registrazione idonei alla riproduzione siano stati messi a disposizione di persone fisiche a fini privati, non è minimamente necessario accertare che queste abbiano effettivamente realizzato copie private per mezzo di questi ultimi e abbiano, quindi, effettivamente causato un pregiudizio ai titolari del diritto esclusivo di riproduzione, in quanto è legittimo presumere che tali persone fisiche beneficino integralmente di tale messa a disposizione, vale a dire che si presume che esse sfruttino pienamente le funzioni associate a tali apparecchiature, ivi comprese quelle di riproduzione (sentenza Padawan, cit., punti 54 e 55).

42      Infatti, la semplice capacità dei supporti di registrazione di realizzare copie è sufficiente a giustificare l’applicazione del prelievo per copie private, a condizione che tali supporti siano stati messi a disposizione delle persone fisiche quali utenti privati (sentenza Padawan, cit., punto 56).

43      Orbene, considerate le difficoltà pratiche legate alla determinazione della finalità privata dell’uso di un supporto di registrazione idoneo alla riproduzione, la previsione di una presunzione semplice di un uso siffatto al momento della messa a disposizione di tale supporto presso una persona fisica è, in linea di principio, giustificata e soddisfa il «giusto equilibrio» da realizzare tra gli interessi dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione e quelli degli utenti di materiali protetti.

44      Spetta al giudice nazionale verificare, tenuto conto delle circostanze proprie a ciascun sistema nazionale e dei limiti imposti dalla direttiva 2001/29, se difficoltà pratiche legate alla determinazione della finalità privata dell’uso dei supporti di cui trattasi giustifichino la previsione di una presunzione siffatta e, comunque, se la presunzione prevista non conduca ad imporre il prelievo per copia privata in casi in cui l’utilizzazione finale di tali supporti rimane manifestamente al di fuori dell’ipotesi prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29.

45      Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di finanziamento dell’equo compenso oggetto di tale disposizione mediante un prelievo per copia privata a carico di coloro che realizzano la prima immissione in commercio sul territorio dello Stato membro di cui trattasi di supporti di registrazione idonei alla riproduzione, a fini commerciali ed a titolo oneroso, detta disposizione non osta alla previsione, da parte di tale Stato membro, di una presunzione semplice di uso privato di siffatti supporti in caso di immissione in commercio di questi ultimi presso persone fisiche, allorché difficoltà pratiche legate alla determinazione della finalità privata dell’uso dei supporti di cui trattasi giustificano la previsione di una presunzione siffatta e a condizione che la presunzione prevista non conduca ad imporre il prelievo per copia privata in casi in cui l’utilizzazione finale di tali supporti rimane manifestamente al di fuori dell’ipotesi prevista dalla detta disposizione.

 Sulla terza questione

46      Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che il diritto all’equo compenso oggetto di tale disposizione, o il prelievo per copia privata destinato a finanziare tale compenso, può essere escluso in ragione del fatto che la metà dei proventi riscossi a titolo di detto compenso o prelievo è versata non già direttamente agli aventi diritto a tale stesso compenso, bensì ad enti sociali e culturali istituiti a favore di tali aventi diritto.

47      A tal riguardo, si deve ricordare che la configurazione e l’entità dell’equo compenso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 sono connesse al danno derivante per i titolari del diritto esclusivo di riproduzione dalla riproduzione delle loro opere protette effettuata senza la loro autorizzazione per fini privati. In tale prospettiva, l’equo compenso dev’essere considerato quale contropartita del pregiudizio subito dai detti titolari e deve quindi essere necessariamente calcolato sulla base del criterio del pregiudizio causato a questi ultimi dall’introduzione dell’eccezione per copia privata (v. sentenza Padawan, cit., punti 40 e 42).

48      Inoltre, la Corte ha già constatato, per quanto riguarda il diritto all’equo compenso dovuto ai titolari del diritto esclusivo di riproduzione a titolo dell’eccezione per copia privata, che non risulta da alcuna disposizione della direttiva 2001/29 che il legislatore dell’Unione abbia previsto la possibilità, da parte dei beneficiari del diritto a tale compensazione, di rinunciarvi (sentenza del 9 febbraio 2012, Luksan, C‑277/10, punto 105).

49      Tuttavia, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, la direttiva 2001/29 non impone agli Stati membri che hanno istituito l’eccezione per copia privata nel loro ordinamento nazionale di garantire agli aventi diritto al suddetto equo compenso il versamento della totalità di quest’ultimo in denaro e non vieta neanche a tali Stati membri di prevedere, nell’ambito dell’ampio potere discrezionale di cui essi dispongono, che una parte di tale compenso sia prestata sotto forma di compensazione indiretta.

50      A tal riguardo, il fatto che l’equo compenso deve essere considerato la contropartita del pregiudizio subito dai titolari del diritto esclusivo di riproduzione in ragione dell’istituzione dell’eccezione per copia privata, e che esso deve necessariamente essere calcolato sulla base di tale pregiudizio, non osta a che una parte dei proventi destinati all’equo compenso sia versata indirettamente agli aventi diritto, attraverso enti sociali e culturali istituiti a loro favore.

51      Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, i sistemi di remunerazione per copia privata sono, al momento attuale, necessariamente imprecisi per la maggior parte dei supporti di registrazione in quanto è impossibile determinare quale opera sia stata riprodotta da quale utilizzatore e su quale supporto.

52      Va peraltro rilevato che un siffatto sistema di riscossione indiretta dell’equo compenso da parte degli aventi diritto a quest’ultimo risponde ad uno degli obiettivi dell’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale oggetto della direttiva 2001/29 il quale consiste, come risulta dai considerando 10 e 11 di tale direttiva, nel garantire alla creatività ed alla produzione culturali europee le risorse necessarie al proseguimento del lavoro creativo ed artistico nonché nel preservare l’autonomia e la dignità di creatori e interpreti o esecutori.

53      Di conseguenza, il fatto che una parte dei proventi destinati all’equo compenso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 sia destinato ad enti sociali e culturali istituiti a favore degli aventi diritto a tale compenso non è di per sé contrario all’oggetto del suddetto compenso, a condizione che tali enti sociali e culturali operino effettivamente a favore dei suddetti aventi diritto e che le modalità di funzionamento degli enti stessi non siano discriminatorie, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

54      Infatti, non sarebbe conforme all’oggetto di tale compenso che il vantaggio che ne deriva fosse attribuito dai suddetti enti a soggetti diversi dagli aventi diritto o ne fossero esclusi, di diritto o di fatto, quelli che non hanno la cittadinanza dello Stato membro di cui trattasi.

55      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla terza questione che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che il diritto all’equo compenso oggetto di tale disposizione, o il prelievo per copia privata destinato a finanziare tale compenso, non può essere escluso in ragione del fatto che la metà dei proventi riscossi a titolo di detto compenso o prelievo è versata non già direttamente agli aventi diritto a tale stesso compenso, bensì ad enti sociali e culturali istituiti a favore di tali aventi diritto, a condizione che tali enti sociali e culturali operino effettivamente a favore dei suddetti aventi diritto e che le modalità di funzionamento degli enti stessi non siano discriminatorie, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

 Sulla quarta questione

56      Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che l’obbligo imposto da uno Stato membro di versare, al momento dell’immissione in commercio a fini commerciali ed a titolo oneroso dei supporti di registrazione idonei alla riproduzione, un prelievo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso oggetto di tale disposizione, può essere escluso in ragione del fatto che un prelievo analogo è già stato versato in un altro Stato membro.

57      A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 impone allo Stato membro che ha introdotto l’eccezione per copia privata nel proprio ordinamento nazionale un obbligo di risultato, nel senso che detto Stato è tenuto a garantire, nell’ambito delle sue competenze, una riscossione effettiva dell’equo compenso destinato ad indennizzare i titolari del diritto esclusivo di riproduzione lesi del pregiudizio subito, segnatamente se quest’ultimo si è verificato sul territorio di tale Stato membro (sentenza Stichting de Thuiskopie, cit., punto 34).

58      Dato che, in linea di principio, è agli utenti finali che realizzano, a fini di uso privato, la riproduzione di un’opera protetta senza chiedere la previa autorizzazione al titolare del diritto esclusivo di riproduzione e che, pertanto, causano al medesimo un pregiudizio, che spetta risarcire quest’ultimo, si può presumere che il pregiudizio da risarcire sia sorto sul territorio dello Stato membro nel quale risiedono i suddetti utenti finali (sentenza Stichting de Thuiskopie, cit., punto 35).

59      Ne consegue che qualora uno Stato membro abbia introdotto l’eccezione per copia privata nel proprio ordinamento nazionale e qualora gli utenti finali che realizzano, a titolo privato, la riproduzione di un’opera protetta risiedano sul suo territorio, tale Stato membro è tenuto a garantire, conformemente alla sua competenza territoriale, l’effettiva riscossione dell’equo compenso per indennizzare i titolari del diritto esclusivo di riproduzione del pregiudizio subito sul territorio di tale Stato membro (sentenza Stichting de Thuiskopie, cit., punto 36).

60      Va peraltro ricordato che il sistema di riscossione scelto dallo Stato membro interessato non può sottrarre quest’ultimo all’obbligo di risultato che gli impone di garantire ai titolari del diritto esclusivo di riproduzione lesi l’effettiva corresponsione di un equo compenso a titolo di indennizzo del pregiudizio sorto sul suo territorio (sentenza Stichting de Thuiskopie, cit., punto 39).

61      A tale riguardo, resta privo di incidenza su tale obbligo il fatto che, nel caso di contratti negoziati a distanza, il venditore professionale che mette a disposizione degli acquirenti residenti sul territorio di detto Stato membro, in quanto utenti finali, apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione, sia stabilito in un altro Stato membro (sentenza Stichting de Thuiskopie, cit., punto 40).

62      Tenuto conto del fatto che, come ricordato al punto 47 della presente sentenza, l’equo compenso deve essere considerato la contropartita del pregiudizio subito dai titolari del diritto esclusivo di riproduzione in ragione dell’istituzione dell’eccezione per copia privata, e che esso deve quindi necessariamente essere calcolato sulla base di tale pregiudizio, non si può validamente sostenere che il trasferimento da uno Stato membro verso un altro Stato membro dei supporti di registrazione idonei alla riproduzione possa aumentare il pregiudizio causato ai suddetti titolari.

63      Infatti, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 prevede un equo compenso non già per l’immissione in commercio di supporti di registrazione idonei alla riproduzione, bensì per le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali. Orbene, una siffatta riproduzione non si verifica in ragione del trasferimento da uno Stato membro verso un altro Stato membro dei supporti di registrazione idonei alla riproduzione.

64      Poiché lo Stato membro che ha introdotto l’eccezione per copia privata nel proprio ordinamento nazionale e in cui risiedono gli utenti finali che realizzano, a titolo privato, la riproduzione di un’opera protetta è tenuto a garantire, conformemente alla sua competenza territoriale, l’effettiva riscossione dell’equo compenso per indennizzare il pregiudizio subito dagli aventi diritto, il fatto che un prelievo destinato a finanziare tale compenso sia stato già versato in un altro Stato membro non può essere fatto valere per evitare nel primo Stato membro il pagamento di tale compenso o del prelievo destinato a finanziarlo.

65      Tuttavia, il soggetto che ha previamente versato tale prelievo in uno Stato membro che non è territorialmente competente può chiedergliene il rimborso, conformemente al suo diritto nazionale.

66      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla quarta questione che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo imposto da uno Stato membro di versare, al momento dell’immissione in commercio a fini commerciali ed a titolo oneroso dei supporti di registrazione idonei alla riproduzione, un prelievo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso oggetto di tale disposizione non può essere escluso in ragione del fatto che un prelievo analogo è già stato versato in un altro Stato membro.

 Sulle spese

67      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che applica indiscriminatamente un prelievo per copia privata alla prima immissione in commercio sul suo territorio, a fini commerciali ed a titolo oneroso, di supporti di registrazione idonei alla riproduzione, prevedendo, al contempo, un diritto al rimborso dei prelievi versati nel caso in cui l’utilizzazione finale di tali supporti non rientra nell’ipotesi prevista da tale disposizione, allorché, tenuto conto delle circostanze proprie di ciascun sistema nazionale e dei limiti imposti da tale direttiva, difficoltà pratiche giustificano un siffatto sistema di finanziamento dell’equo compenso e tale diritto al rimborso è effettivo e non rende eccessivamente difficile la restituzione del prelievo versato, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)      L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di finanziamento dell’equo compenso oggetto di tale disposizione mediante un prelievo per copia privata a carico di coloro che realizzano la prima immissione in commercio sul territorio dello Stato membro di cui trattasi di supporti di registrazione idonei alla riproduzione, a fini commerciali ed a titolo oneroso, detta disposizione non osta alla previsione, da parte di tale Stato membro, di una presunzione semplice di uso privato di siffatti supporti in caso di immissione in commercio di questi ultimi presso persone fisiche, allorché difficoltà pratiche legate alla determinazione della finalità privata dell’uso dei supporti di cui trattasi giustificano la previsione di una presunzione siffatta e a condizione che la presunzione prevista non conduca ad imporre il prelievo per copia privata in casi in cui l’utilizzazione finale di tali supporti rimane manifestamente al di fuori dell’ipotesi prevista dalla detta disposizione.

3)      L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che il diritto all’equo compenso oggetto di tale disposizione, o il prelievo per copia privata destinato a finanziare tale compenso, non può essere escluso in ragione del fatto che la metà dei proventi riscossi a titolo di detto compenso o prelievo è versata non già direttamente agli aventi diritto a tale stesso compenso, bensì ad enti sociali e culturali istituiti a favore di tali aventi diritto, a condizione che tali enti sociali e culturali operino effettivamente a favore dei suddetti aventi diritto e che le modalità di funzionamento degli enti stessi non siano discriminatorie, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

4)      L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo imposto da uno Stato membro di versare, al momento dell’immissione in commercio a fini commerciali ed a titolo oneroso dei supporti di registrazione idonei alla riproduzione, un prelievo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso oggetto di tale disposizione non può essere escluso in ragione del fatto che un prelievo analogo è già stato versato in un altro Stato membro.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.