Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 marzo 2011 – Begue e a. / Commissione
(Causa F-27/10)1
[Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Indennità per lavoratori regolarmente tenuti a restare a disposizione dell’istituzione – Articolo 55 ed articolo 56 ter dello statuto – Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77]
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Christian Begue e a. (Marcy, Francia) (rappresentante: A. Woimant, avocat)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e B. Eggers, agenti)
Oggetto della causa
Domanda di annullare la decisione che nega ai ricorrenti il versamento con effetto retroattivo dell’indennità, che compensa l’obbligo di restare regolarmente a disposizione dell’istituzione, di cui all’articolo 56 ter dello statuto.
Dispositivo della sentenza
Il ricorso è respinto.
I ricorrenti sopportano le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese della Commissione.
____________1 GU C 179 del 3.7.2010, pag. 58.