Language of document : ECLI:EU:F:2012:47

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

28 marzo 2012

Causa F‑19/10

Letizia Marsili

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso generale – Non iscrizione nell’elenco di riserva – Valutazione della prova orale – Composizione della commissione giudicatrice»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Marsili chiede, in via principale, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/51/08 di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva.

Decisione:      Il ricorso è respinto. La ricorrente sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Modalità e contenuto delle prove d’esame – Potere discrezionale della commissione giudicatrice – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, allegato III)

2.      Funzionari – Concorso – Valutazione delle attitudini dei candidati – Potere discrezionale della commissione giudicatrice – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 5)

3.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Rigetto della candidatura – Obbligo di motivazione – Portata – Rispetto della segretezza dei lavori

(Statuto dei funzionari, art. 25; allegato III, art. 6)

4.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Composizione – Rappresentanza equilibrata tra le donne e gli uomini

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 3, quinto comma)

1.      La commissione giudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda le modalità e il contenuto dettagliato delle prove di un concorso. Il giudice può censurare le modalità di una prova solo nella misura necessaria a garantire la parità di trattamento dei candidati e l’imparzialità della scelta effettuata fra di essi. Non spetta al giudice nemmeno censurare il contenuto dettagliato di una prova, a meno che quest’ultimo non rispetti i parametri indicati nel bando di concorso o non sia commisurato alle finalità della prova o del concorso.

Per quanto riguarda criteri non attinenti a cognizioni specifiche che il candidato deve possedere, ma a qualità come la «motivazione», la «capacità di adattamento» o la «creatività», di cui il candidato deve far prova, tali qualità del candidato possono essere valutate alla luce del suo comportamento e delle sue dichiarazioni in occasione della prova orale, senza che venga rivolto alcun quesito avente un rapporto diretto o esplicito con le qualità di cui trattasi.

Di conseguenza, una mera assenza di quesiti aventi un rapporto diretto ed evidente con la dimostrazione di tali qualità, supponendo che essa sia provata, non può dimostrare che la commissione giudicatrice non è stata in grado di procedere ad una valutazione di dette qualità.

(v. punti 20, 23 e 24)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 7 febbraio 2002, Felix/Commissione, T‑193/00 (punto 35)

Tribunale della funzione pubblica: 5 maggio 2010, Schopphoven/Commissione, F‑48/09 (punto 31)

2.      Le valutazioni effettuate da una commissione giudicatrice di un concorso sulle cognizioni e sulle attitudini dei candidati sono sottratte al sindacato del Tribunale.

Per giunta, nell’ambito di un concorso, il valore delle prestazioni dei candidati è valutato in maniera comparativa. Pertanto, la dimostrazione, anche supponendo che sia provata, del carattere effettivo delle qualità di un candidato alla luce dei criteri stabiliti dal bando di concorso non consente di dimostrare l’esistenza di un errore manifesto che vizi la valutazione della commissione giudicatrice.

Nella valutazione delle prove, la commissione giudicatrice di concorso dispone di un ampio potere discrezionale e le sue decisioni possono essere sottoposte al sindacato del giudice solo in caso di violazione evidente delle norme che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice.

(v. punti 39, 42 e 52)

Riferimento:

Corte: 9 ottobre 1974, Campogrande e a./Commissione, 112/73, 144/73 e 145/73 (punto 53); 16 giugno 1987, Kolivas/Commissione, 40/86 (punto 11); 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P (punto 32)

Tribunale della funzione pubblica: 11 settembre 2008, Coto Moreno/Commissione, F‑127/07 (punto 33, e giurisprudenza ivi citata)

3.      L’obbligo di motivazione di una decisione che arreca pregiudizio, come quella adottata dalla commissione giudicatrice di concorso nei confronti di un candidato, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata e, dall’altro, di renderne possibile il sindacato giurisdizionale.

Per quanto riguarda le decisioni adottate da una commissione giudicatrice di concorso, tale obbligo di motivazione deve essere conciliato con il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione giudicatrice ai sensi dell’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto.

Tale vincolo di segretezza è stato istituito al fine di garantire l’indipendenza delle commissioni giudicatrici di concorso e l’obiettività dei loro lavori, ponendole al riparo da ingerenze e pressioni esterne, provengano esse dalla stessa amministrazione, dai candidati interessati o da terzi. Il rispetto di tale vincolo di segretezza osta, pertanto, sia alla divulgazione delle posizioni prese dai singoli membri delle commissioni giudicatrici, sia alla rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni di carattere personale riguardanti i candidati.

Nella fase dell’esame delle attitudini dei candidati, i lavori della commissione giudicatrice sono innanzi tutto di natura comparativa e, pertanto, coperti dal segreto che caratterizza tali lavori.

Tenuto conto della necessaria conciliazione dell’obbligo di motivazione di una decisione che arreca pregiudizio con il vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione giudicatrice, la comunicazione dei punteggi ottenuti nelle diverse prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice.

Una siffatta motivazione non lede i diritti dei candidati esclusi e consente al Tribunale di operare un sindacato giurisdizionale appropriato per questo tipo di controversia.

(v. punti 47-52)

Riferimento:

Corte: Campogrande e a./Commissione, cit. (punto 53); 26 novembre 1981, Michel/Parlamento, 195/80 (punto 22); Parlamento/Innamorati, cit. (punti 23, 24, 28, 31 e 32); Kolivas/Commissione, cit. (punto 11)

4.      L’allegato III dello Statuto e, in particolare, il suo articolo 3, relativo alla composizione delle commissioni giudicatrici di concorso, non prevedono la possibilità di designare membri supplenti, anche se la giurisprudenza ammette che l’amministrazione possa ricorrervi. È pertanto, in linea di principio, a commissioni giudicatrici di membri titolari che viene fatto riferimento nelle disposizioni di tale allegato, fatta salva la possibilità che tali disposizioni si applichino, per analogia, ai membri supplenti.

Per quanto riguarda l’espressione «commissione giudicatrice composta da più di quattro membri», utilizzata all’articolo 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto, essa deve intendersi come «commissione giudicatrice composta da più di quattro membri titolari».

Infatti, i membri supplenti di una commissione giudicatrice possono pronunciarsi sulle qualità di un candidato che si presenta alla prova orale solo ove essi provvedano alla supplenza di un membro titolare assente, dato che il numero di voti deliberativi in seno alla commissione giudicatrice è limitato al numero dei suoi membri titolari. Il ricorso a membri supplenti non ha dunque l’effetto di modificare in sostanza il numero di membri di una commissione giudicatrice.

D’altro canto, un’applicazione per analogia dell’espressione «commissione giudicatrice composta da più di quattro membri» ai membri supplenti non è possibile, poiché si deve determinare, per ciascun concorso, una soglia unica a partire dalla quale si applica la regola di cui all’articolo 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto.

Infine, per verificare il rispetto della norma prevista dall’articolo 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto, occorre, in linea di principio, tener conto soltanto dei membri titolari della commissione giudicatrice, in quanto sono essi ad essere normalmente destinati a partecipare all’effettivo svolgimento delle prove. Il rispetto di detta norma dev’essere verificato al momento della pubblicazione dell’elenco dei membri della commissione giudicatrice e non durante lo svolgimento delle prove.

(v. punti 83-86, 88 e 91)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 marzo 2008, Giannini/Commissione, T‑100/04 (punto 207)

Tribunale di primo grado: 13 ottobre 2008, Neophytou/Commissione, T‑43/07 P (punto 53)

Tribunale della funzione pubblica: 23 novembre 2010, Bartha/Commissione, F‑50/08 (punti 39 e 41)