Language of document : ECLI:EU:F:2012:84

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

13 giugno 2012

Causa F‑105/11

Hans Davids

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Agente temporaneo che occupa un impiego permanente – Non rinnovo di un contratto a tempo determinato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Articolo 8 del RAA – Articolo 4 della decisione del direttore generale dell’OLAF, del 30 giugno 2005, relativa alla nuova politica in materia di assunzione e di impiego del personale temporaneo dell’OLAF – Durata massima dei contratti di agente temporaneo – Abuso di diritto»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Davids chiede l’annullamento della decisione del direttore generale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), del 25 marzo 2011, recante rigetto della domanda di proroga del suo contratto di agente temporaneo.

Decisione:      Il ricorso è respinto, Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Rinnovo di un contratto a tempo determinato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

[Regime applicabile agli altri agenti, artt. 8 e 47, § 1, b)]

2.      Funzionari – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Interesse del servizio – Osservanza dell’equivalenza dei posti – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 7)

3.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Conclusione di un contratto al fine di occupare a titolo temporaneo un impiego permanente – Presupposti

[Statuto dei funzionari, art. 1 bis, § 1; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, b), 3, 4, 5 e 8, secondo comma]

4.      Funzionari – Ricorso – Contestazione di un contratto di agente contrattuale ausiliario – Demanda di riqualificazione di tale contratto come contratto di agente temporaneo – Mezzi di ricorso

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; Regime applicabile agli altri agenti)

5.      Funzionari – Agenti temporanei – Agenti temporanei soggetti all’articolo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti – Rinnovo dopo la prima proroga del contratto a tempo determinato – Riqualificazione del contratto a tempo determinato come contratto a tempo indeterminato – Agente contrattuale ausiliario – Riqualificazione del contratto a tempo determinato come contratto a tempo indeterminato dopo più rinnovi – Insussistenza

(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, a), 8, primo comma, e 88]

1.      Un agente temporaneo, titolare di un contratto a tempo determinato, non ha, in linea di principio, alcun diritto al rinnovo del suo contratto, essendo questa una semplice possibilità, subordinata alla condizione che tale rinnovo sia conforme all’interesse del servizio. Infatti, a differenza dei funzionari, la stabilità del cui impiego è garantita dallo Statuto, gli agenti temporanei rientrano in un regime specifico alla cui base si trova il contratto di assunzione stipulato con l’istituzione interessata. Dall’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del Regime applicabile agli altri agenti si evince che la durata del rapporto di lavoro tra un’istituzione e un agente temporaneo assunto a tempo determinato è disciplinata, per l’appunto, dalle condizioni poste nel contratto concluso dalle parti. Inoltre, un ampio potere discrezionale è riconosciuto all’amministrazione in materia di rinnovo dei contratti. Il sindacato del giudice deve così limitarsi ad accertare se, tenuto conto dei modi e dei mezzi che hanno potuto determinare la valutazione espressa dall’amministrazione, quest’ultima si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato. In questo contesto, al fine di dimostrare che l’amministrazione ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti tale da giustificare l’annullamento della decisione adottata sulla base di tale valutazione, gli elementi di prova che l’agente è tenuto a fornire devono essere sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni operate dall’amministrazione. In altri termini, l’esistenza di un errore manifesto non è provata se, malgrado gli elementi addotti dall’agente, la valutazione contestata può sempre essere riconosciuta giustificata e coerente.

(v. punti 36-39)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 dicembre 1996, AIUFFASS e AKT/Commissione, T‑380/94, punto 59; 17 ottobre 2002, Cocchi e Hainz/Commissione, T‑330/00 e T‑114/01, punto 82; 6 febbraio 2003, Pyres/Commissione, T‑7/01, punto 64; 21 settembre 2004, Soubies/Commissione, T‑325/02, punto 50; 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione, T‑289/03, punto 221

Tribunale della funzione pubblica: 8 maggio 2008, Kerstens/Commissione, F‑119/06, punto 82, e giurisprudenza ivi citata; 23 novembre 2010, Gheysens/Consiglio, F‑8/10, punto 75

2.      L’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nell’organizzare i propri servizi in funzione dei compiti ad essa affidati e nell’assegnare, per lo svolgimento di tali compiti, il personale disponibile, a condizione però che tale assegnazione venga effettuata nell’interesse del servizio e nel rispetto dell’equivalenza dei posti. Il sindacato del giudice deve così limitarsi ad accertare se, tenuto conto dei modi e dei mezzi che hanno potuto determinare la valutazione dall’amministrazione, quest’ultima si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato.

(v. punto 38)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 17 ottobre 2002, Cocchi e Hainz/Commissione, T‑330/00 e T‑114/01, punto 82; 21 settembre 2004, Soubies/Commissione, T‑325/02, punto 50

Tribunale della funzione pubblica: Kerstens/Commissione, cit., punto 82, e giurisprudenza ivi citata; Gheysens/Consiglio, cit., punto 75

3.      Dal combinato disposto dell’articolo 1 bis, paragrafo 1, dello Statuto e degli articoli da 2 a 5 del Regime applicabile agli altri agenti risulta che gli impieghi permanenti delle istituzioni sono, in linea di principio, destinati ad essere coperti da funzionari e che quindi solo eccezionalmente tali impieghi possono essere occupati da agenti soggetti al Regime applicabile agli altri agenti. Così, l’articolo 2, lettera b), di detto regime, anche se prevede espressamente che un agente temporaneo possa essere assunto per occupare un impiego permanente, precisa che ciò può aver luogo solo a titolo temporaneo. Inoltre, l’articolo 8, secondo comma, del Regime applicabile agli altri agenti dispone che il contratto di assunzione in qualità di agente temporaneo, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), non può eccedere quattro anni e può essere rinnovato una sola volta per un periodo massimo di due anni. Al termine di questo periodo viene posto obbligatoriamente fine alle funzioni dell’agente temporaneo, o mediante la cessazione delle sue funzioni, o mediante una sua nomina in qualità di funzionario alle condizioni fissate dallo Statuto. Questa eccezione al principio secondo cui gli impieghi permanenti sono destinati ad essere coperti mediante la nomina di funzionari può avere il solo scopo di provvedere alle esigenze del servizio in un determinato caso.

(v. punto 41)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, punto 79, e giurisprudenza ivi citata

4.      Un agente contrattuale ausiliario, il quale ritenga che, alla luce dei compiti a lui attribuiti dal contratto, quest’ultimo sia stato ingiustamente qualificato come contratto di agente contrattuale ausiliario e avrebbe dovuto essere qualificato come contratto di agente temporaneo, può liberamente contestare detto contratto dinanzi al giudice, entro i termini e in esito al procedimento di reclamo previo. Non può neppure essere escluso che un agente contrattuale ausiliario presenti all’amministrazione, dopo la scadenza dei termini di ricorso contro il suo contratto, una domanda diretta ad ottenere che, alla luce dei compiti da lui effettivamente svolti, un periodo di servizio formalmente compiuto in esecuzione di un contratto di assunzione in qualità di agente contrattuale ausiliario gli venga riconosciuto come periodo di servizio compiuto in qualità di agente temporaneo e che, una volta respinta la sua domanda, tale agente proponga al giudice un ricorso diretto contro il rigetto della sua domanda, alle condizioni previste dagli articoli 90 e 91 dello Statuto.

(v. punto 56)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: Adjemian e a./Commissione, cit., punto 88

5.      Il giudice dell’Unione ha il potere di riqualificare un contratto solo qualora il legislatore lo preveda. Per questo motivo, dato che l’articolo 8, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti dispone che il contratto di un agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del detto regime può essere rinnovato a tempo determinato una sola volta, mentre ogni rinnovo successivo di tale contratto diviene a tempo indeterminato, tale riqualificazione deve operare di diritto. Per quanto riguarda i contratti di agente contrattuale ausiliario, l’articolo 88 del Regime applicabile agli altri agenti, che disciplina la loro durata, non contiene alcuna disposizione che preveda, così come l’articolo 8, primo comma, di detto regime per i contratti di agente temporaneo, la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato dopo più rinnovi.

(v. punto 57)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 13 aprile 2011, Scheefer/Parlamento, F‑105/09, punto 60