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Ricorso proposto il 10 febbraio 2014 – Consiglio dell'Unione europea / Commissione europea

(Causa C-73/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Westerhof Löfflerová, E. Finnegan, R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione del 29 novembre 2013 di presentare una «Dichiarazione scritta della Commissione europea per conto dell’Unione europea» al Tribunale internazionale del diritto del mare nella causa 21;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il Consiglio chiede alla Corte di annullare la decisione della Commissione del 29 novembre 2013 di presentare una «Dichiarazione scritta della Commissione europea per conto dell’Unione europea» al Tribunale internazionale del diritto del mare nella causa 211 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Il Consiglio sostiene che la decisione impugnata, che è stata presentata dalla Commissione senza l’approvazione del Consiglio e contro la sua volontà, è illegittima in quanto viola principi fondamentali di diritto dell’Unione sanciti dai Trattati.

Il Consiglio deduce due motivi a sostegno del suo ricorso di annullamento della decisione impugnata.

In primo luogo esso afferma che mediante l’adozione della decisione impugnata la Commissione ha violato il principio di distribuzione delle attribuzioni sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE e, di conseguenza, il principio dell’equilibrio istituzionale (primo motivo). Con la prima parte di tale motivo, il Consiglio lamenta che il Tribunale internazionale del diritto del mare è un organo istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che adotta atti con efficacia legale e che, di conseguenza, la posizione da esprimere per conto dell’Unione dinanzi al Tribunale internazionale del diritto del mare avrebbe dovuto essere stabilita dal Consiglio ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Con la seconda parte del primo motivo, il Consiglio sostiene che, in ogni caso, la Commissione ha violato l’articolo 16, paragrafo 1, TUE, arrogandosi le funzioni decisionali che, secondo le disposizioni del Trattato, spettano soltanto al Consiglio.

In secondo luogo, intraprendendo le azioni che hanno portato all’adozione della decisione impugnata, la Commissione ha violato il principio di leale cooperazione previsto dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE (secondo motivo).

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1 Il Consiglio non chiede, in questa fase, l’annullamento della dichiarazione della Commissione al Tribunale.